CAPITOLO 1
CAPITOLO 1
OGGETTO DELL'APPALTO - AMMONTARE DELL'APPALTO - FORMA DELL'APPALTO - DESCRIZIONE, FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE FORNITURE - VARIAZIONI
Art. 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto la fornitura e montaggio di tribune metalliche prefabbricate per un numero totale di
n. 7.953 (settemilanovecentocinquantatre) posti a sedere per la costituzione delle Tribune Nord, Distinti (comprensiva di copertura) e Sud dello stadio “Casaleno” in Frosinone, in sostituzione di quelle metalliche prefabbricate installate presso lo Stadio “Matusa” in Frosinone, che resteranno di proprietà dell’Appaltatore. Il tutto conforme alle normative applicabili in materia e per la zona sismica 2 sottozona B.
Sono compresi nell'appalto tutte le forniture, provviste, lavori e prestazioni necessarie per dare il tutto compiuto e funzionante, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale descrittivo e prestazionale, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto definitivo dell'installazione e relativi allegati dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L'esecuzione della fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
L’Appalto riguarda prestazioni individuabili al comma 9 dell’art. 3 del D.L.vo 163/06 e smi. L’Appalto è sottoposto alla normativa di cui alla Parte IV del Regolamento approvato con D.P.R. 207/2010. Si applicano pertanto, in particolare, gli artt. 272, 273, 275, 276, 277 del richiamato Regolamento D.P.R. 207/2010, nonché tutti gli articoli del Titolo III della Parte IV del Regolamento, articoli da 297 a 325. Le definizioni ivi riscontrabili prevalgono su eventuali riferimenti agli articoli del Regolamento riguardanti appalto di lavori.
Art. 1.2 FORMA DELL'APPALTO
Il presente appalto è dato a: corpo
L'importo complessivo dell’appalto, comprensivo degli oneri della sicurezza e del costo del personale, ammonta ad Euro 1.219.190,00 oltre IVA.
L’importo complessivo dell’intervento è di Euro 1.680.000,00.
Art. 1.3 AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo complessivo della fornitura ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad Euro 1.219.190,00 (Euro unmilioneduecentodicianovemilacentonovanta/00) oltre IVA come risulta dalla stima di progetto ed è riassunto nel prospetto sotto riportato:
Euro | |
Importo della fornitura, al netto degli oneri della sicurezza e del personale | 1.039.903,40 |
Oneri della sicurezza | 10.000,00 |
Costo della mano d’opera | 169.286,60 |
TOTALE A CORPO | 1.219.190,00 |
L'importo totale di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza di cui all'art. 131, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., stimati in Euro 10.000,00 (diconsi Euro diecimila/00) ed i costi della mano d’opera di cui all'art. 82 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. stimati in Euro 169.286,60 (diconsi Euro centosessantanovemiladuecentottantasei/60), somme che non sono soggette a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 1.039.903,40 (diconsi Euro unmilionetrentanovemilanovecentotre/40), per la fornitura
soggetti a ribasso d'asta.
Il valore delle tribune presenti nello stadio Matusa, che resteranno di proprietà dell’Appaltatore, pari ad Euro 325.000,00 (trecentoventicinquemila) viene detratto dalla somma offerta dall’Appaltatore in sede di gara per l’esecuzione dell’intero contratto. I pagamenti in danaro vengono pertanto commisurati all’importo derivante da quanto offerto dall’Appaltatore in sede di gara per l’esecuzione del contratto detratta la somma di Euro 325.000,00.
Art. 1.4 DESCRIZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura che forma l'oggetto dell'appalto può riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dal Direttore dell’esecuzione.
Fornitura in opera di tribune metalliche prefabbricate, mediante attuazione di tutte le opere e provviste per darle completamente ultimate, per la costituzione delle tribune Nord, Distinti (comprensiva di copertura) e Sud dello Stadio “Casaleno” in Frosinone, per una capienza complessiva di n. 7.953 (settemilanovecento- cinquantatre) posti a sedere, il tutto in sostituzione delle tribune metalliche prefabbricate installate presso lo stadio Comunale “Matusa” in Frosinone, che resteranno di proprietà dell’Appaltatore, distinte in “Tribuna Nord” (posti n° 2.842), “Tribuna Sud” (posti n° 2.997) e “Distinti” (posti n° 2.822).
Art. 1.5
FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELL’OGGETTO DELLA FORNITURA
Le tribune, comprensive della copertura dei distinti, devono essere conformi al Decreto Ministeriale 18 marzo 1996 concernente “Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi” coordinato con le modifiche e le integrazioni introdotte dal Decreto ministeriale 6 giugno 2005 (G.U. n° 150 del 30.06.2005). A tale scopo, si applicano le seguenti definizioni:
Spazio Riservato agli Spettatori: Spazio riservato al pubblico per assistere alla manifestazione sportiva. Zona Spettatori: Zona riservata al pubblico che comprende lo spazio riservato agli spettatori, i servizi di supporto ad essi dedicati, gli eventuali spazi e servizi accessori con i relativi percorsi.
Impianto Sportivo:
a) lo spazio o gli spazi di attività sportiva;
b) la zona spettatori;
c) eventuali spazi e servizi accessori;
d) eventuali spazi e servizi di supporto
Area di servizio annessa: Area di pertinenza dell’impianto o complesso sportivo recintata per controllarne gli accessi.
Area di servizio esterna: Area pubblica o aperta al pubblico, che può essere annessa, anche temporaneamente, all’impianto o complesso sportivo mediante fissa o mobile.
Zona esterna: Area pubblica circostante o prossima all’impianto o complesso sportivo che consente l’avvicinamento allo stesso e lo stazionamento di servizi pubblici o privati.
Via d’uscita: Percorso senza ostacoli al deflusso che conduce dall’uscita dello spazio riservato agli spettatori e dallo spazio di attività sportiva all’area di servizio annessa o all’area di servizio esterna.
Spazio calmo: Questo spazio non deve costituire intralcio alla fruibilità delle vie di esodo ed avere caratteristiche tali da garantire la permanenza di persone con ridotte o impedite capacità motorie in attesa di soccorsi.
Percorso di smistamento: Percorso che permette la mobilità degli spettatori all’interno dello spazio loro riservato.
Capienza: Xxxxxxx affollamento ipotizzabile
Le “Definizioni” sopra richiamate sono appositamente collegate alla fornitura degli elementi portanti e strutturali delle tribune destinate agli spettatori.
L’ubicazione delle tribune spettatori deve essere tale da consentire l’avvicinamento e la manovra dei mezzi di soccorso e la possibilità di sfollamento verso aree adiacenti.
La capienza dello “spazio riservato agli spettatori” si calcola in ragione di 35 spettatori ogni 10 metri quadri di superficie all’uopo destinata; il numero dei posti a sedere è dato dal numero totale degli elementi di seduta con soluzione di continuità, cosi come definito dalla norma UNI 9931.
Tutti i posti a sedere devono essere chiaramente individuati e numerati e devono rispondere alle norme UNI
9931 e 9939. Per la determinazione della “capienza” non si deve tener conto degli spazi destinati ai percorsi di smistamento degli spettatori, che dovranno essere mantenuti liberi durante le manifestazioni sportive.
Deve essere sempre garantita per ogni spettatore la visibilità dell’area destinata all’attività sportiva conformemente alla norma UNI 9217.
Le tribune devono essere realizzate in stretta relazione ai “sistemi di separazione tra zona spettatori e zona attività sportiva” (art.6 bis - d.m. 18.03.1996 coordinato con il decreto 6 giugno 2005), di seguito descritti in corsivo ed esclusi dal presente appalto:
• realizzazione di un dislivello, di altezza pari ad 1 metro, tra il piano di calpestio degli spettatori e lo spazio attività sportiva. La parte superiore del dislivello deve essere protetta da un parapetto di altezza pari a 1,10 metri, misurata dal piano di riferimento e di caratteristiche conformi alla norma UNI 10121-2 o equivalenti e realizzato in materiale incombustibile.
• l’elevazione dei separatori, realizzati in materiale incombustibile, sarà realizzata mediante guide o altri accorgimenti costruttivi da sottoporre al Gruppo Operativo Sicurezza e Questore della Provincia.
Nello Stadio Casaleno i settori saranno così distinti:
• Area nord (Tribuna Nord) della superficie di circa 1.026,00 mq.
• Area distinti (Tribuna distinti, con copertura) della superficie di circa 1.800,00 mq.
• Area sud (Tribuna Sud) della superficie di circa 940,00 mq.
Le singole aree possono ospitare le tre tribune spettatori con le seguenti caratteristiche funzionali:
• Tribuna Nord (A) n° 2.150 posti a sedere su scocche e 11 postazioni per disabili; accessi per mezzo di una rampa interna a vomitorio da tre moduli da mt 0,60 e di tre vomitori interni, ognuno con scale da tre moduli da m. 0,60, per un totale di n° 12 moduli da m. 0,60, pari ad una capacità di deflusso di
3.000 spettatori. Con due uscite di sicurezza verso il campo di gioco, formate da un pianerottolo ed una doppia rampa di scale da m. 1,20, per una larghezza complessiva di m. 2,40 per ciascun complesso.
• Tribuna Distinti (B) n° 3.799 posti a sedere su scocche e 15 postazioni per disabili; accessi per mezzo di una rampa laterale da tre moduli da mt 0,60 e di cinque vomitori interni, ognuno con scale da tre moduli da m. 0,60, per un totale di n° 18 moduli da m. 0,60, pari ad una capacità di deflusso di 4.500 spettatori. Con due uscite di sicurezza verso il campo di gioco, formate da un pianerottolo ed una doppia rampa di scale da m. 1,20, per una larghezza complessiva di m. 2,40 per ciascun complesso.
• Tribuna Sud (C) n° 1.967 posti a sedere su scocche e 11 postazioni per disabili; accessi per mezzo di una rampa interna a vomitorio da tre moduli da m. 0,60 e di tre vomitori interni, ognuno con scale da tre moduli da m. 0,60, per un totale di n° 12 moduli da m. 0,60, pari ad una capacità di deflusso di
3.000 spettatori. Con due uscite di sicurezza verso il campo di gioco, formate da un pianerottolo ed una doppia rampa di scale da m. 1,20, per una larghezza complessiva di m. 2,40 per ciascun complesso.
Il totale delle tre tribune consentono una capienza di 7.953 spettatori.
Nello stadio Casaleno le tribune saranno installate sopra una idonea platea in c.a. fornita dalla Stazione Appaltante.
Le tribune devono essere strutturate e calcolate per rispondere ai requisiti di cui alle normative ed ai regolamenti vigenti ed in particolare a:
• DM 18-03-96: Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio di impianti sportivi (e s.m.i.)
• D.M. 14-01-08: Norme tecniche per il calcolo per le strutture in c.a.,metalliche e in legno.
• Norma UNI-CNR 10011-85
• Norma UNI-CNR 10027-85: Strutture in acciaio per opere provvisionali
• Norma UNI-CNR 9217
• Norma UNI-CNR 9931
• Norma UNI-CNR 9939
• Norme CONI
• Norme FIGC
L’Appaltatore dovrà indicare nel proprio disegno di produzione il valore puntiforme di tutti i carichi statici che verranno trasmessi sulla platea, considerando i sovraccarichi accidentali di legge ed il peso proprio della struttura, e verificarne la conformità alle calcolazioni utilizzate dalla Stazione Appaltante, provvedendo, in caso di difformità, a progettare e realizzare, previo l’ottenimento delle prescritte autorizzazioni, a propria cura e spese, le opere di adeguamento necessarie a distribuire e trasmettere alle fondazioni ed al terreno i carichi provenienti dalle tribune in conformità alle vigenti normative.
Dovrà inoltre riportare il futuro ampliamento, come in appresso indicato.
La tipologia delle strutture di nuova costruzione è quella delle tribune prefabbricate modulari e componibili in
acciaio zincato a caldo a 15 file di posti a sedere su scocche, per un totale di 7.953 posti.
Le strutture devono avere una costruzione senza soluzione di continuità tra le due curve ed il rettilineo fra le stesse compreso e dovranno seguire il profilo indicato chiaramente dal progetto a base di gara.
Le tribune dovranno essere suddivise in tre aree:
• Tribuna nord: n° 2.150 posti a sedere su scocche e n° 11 postazioni per disabili
• Distinti: n° 3.799 posti a sedere su scocche e n° 15 postazioni per disabili
• Tribuna sud: n° 1.967 posti a sedere su scocche e n° 11 postazioni per disabili
Ciascuna composta da un tratto rettilineo ed un tratto curvo che costituisce l’elemento di raccordo angolare.
Posizionate all’interno di ognuna delle tre tribune si realizzeranno delle zone destinate ai Diversamente Abili da prevedere in ragione del 4% circa degli spettatori previsti.
Per quanto riguarda i raccordi curvi deve essere previsto un distacco che divida in due la stessa curva (da un settore pari ad ¼ di corona circolare a due settori pari ad 1/8 di corona circolare, al fine di conformarsi alle modalità di calcolo delle fondazioni che ha considerato le platee di fondazione in modo separato, in rispondenza al giunto tecnico previsto dal richiamato calcolo strutturale delle fondazioni.
Le due parti di curva, ancorché distaccate, dovranno essere in aderenza tra loro, inserendo nel vuoto che si presenterà, i setti autoportanti di separazione, alti almeno 2,5 m., da realizzare con un telaio perimetrale di acciaio e tamponati internamente in cristallo “superchiaro”, stratificato antisfondamento e di spessore adeguato alla tipologia di costruzione che si intende presentare, compreso nella fornitura in opera.
Al fine di garantire l’ottenimento della migliore curva di visibilità possibile, considerando che le tribune sono previste ad una distanza dalle linee laterali di gioco di circa 7,50 m., l’alzata del gradone dovrà essere tassativamente non inferiore a cm. 40, mentre la pedata, essendo prevista la fornitura di scocche e dovendo comunque rispettare gli spazi disponibili per la costruzione delle tribune, dovrà avere una profondità di 75 cm.
La tribuna deve essere dotata di un corridoio di smistamento anteriore su cui far confluire tutti gli spettatori e quindi permetterne sia l’accesso che l’esodo attraverso lo stesso, per tale motivo sia le scale di smistamento che quelle di accesso devono essere dimensionate affinché le prime non abbiano una confluenza di più di 500 spettatori ciascuna, così come per le scale di accesso.
Per quanto riguarda il corridoio di smistamento anteriore, in considerazione che non si esclude la possibilità futura di applicare sedute con il sedile ribaltabile, e quindi in considerazione dell’ingombro che potrebbe avere quel tipo di seduta, e’ tassativo prevedere che la distanza tra la prima file di posti a sedere ed il parapetto anteriore sia di almeno 150 cm netti su tutta la sua lunghezza, fatta esclusione per gli spazi prospicienti ai gradini scala di smistamento, ove è richiesta la misura minima di legge di 120 cm.
Per quanto riguarda le scale di accesso, tutte del tipo a vomitorio, devono essere realizzate con larghezza utile netta di almeno 180 cm, pari a tre moduli di esodo da 60 cm ciascuno, quindi con capacità di deflusso di 750 posti.
Tale requisito e’ inderogabile in quanto si vuole limitare al massimo il disturbo visivo che provocherebbe la presenza di un numero rilevante di scale e quindi di parapetti, inoltre tutti i parapetti a protezione dei vomitori, devono essere realizzati con un telaio perimetrale di acciaio ma tamponati internamente in cristallo “superchiaro” stratificato antisfondamento e di spessore adeguato alla tipologia di costruzione che si intende presentare, compreso nella fornitura in opera.
I parapetti anteriori devono avere una altezza minima dal piano di calpestio del corridoio di smistamento di 110 cm.
Tutti i parapetti devono garantire il mancato passaggio di una sfera di diametro di 10 cm.
I parapetti posteriori e laterali devono avere una altezza minima di m. 2,20 rispetto al piano di calpestio (o di seduta) più alto.
Per quanto riguarda i parapetti posteriori, si deve inoltre considerare che, al fine di consentire l’applicazione di grafiche pubblicitarie, i sostegni di detti parapetti devono essere più alti rispetto al bordo superiore dei parapetti stessi di almeno 100 cm.
Essendo anche prevista la tamponatura di tutte le superfici verticali esterne con teli di PVC microforato, con grafica determinata dalla Stazione Appaltante, si dovrà eseguire una adeguata profilatura delle cornici che sosterranno tale telo di rivestimento.
Tale tamponamento dovrà rivestire tutte le superfici esterne a partire dalla quota del piano di calpestio più alto e sino a 2,5 mt da terra e riguarda tutto il lato posteriore delle tre tribune ed anche i due fianchi laterali delle Tribune Nord e Tribune Sud.
Per quanto concerne la cornice si dovrà prevedere che le tratte di luce libera del telo non devono essere superiori ai 15 m., pertanto dovranno essere previsti dei rompi tratta che consentano la legature delle fasce anellate che saranno applicate sul telo.
Al fine di evitare qualsiasi accesso sotto le tribune, il tamponamento dei primi 2,50 m. in altezza, sia del perimetro esterno che delle pareti interne dei percorsi d’esodo e di accesso ai servizi igienici, dovrà essere realizzato con grigliato elettrosaldato o con lamiera sufficientemente rinforzata.
Nelle aree disabili, la via di accesso a rampa inclinata potrà non essere esclusivamente riservata agli stessi, ma dovrà avere una larghezza minima netta di m. 2,00, un percorso simile a quello indicato nel progetto di gara e comunque, considerando che l’altezza del corridoio anteriore dovrà essere di almeno 120 cm e che la pendenza massima ammessa è dell’8%, al massimo ogni 10 m di rampa, dovrà essere posizionato un pianerottolo quadrato.
Ognuna delle tre aree disabili (una per ogni tribuna), deve avere un fronte minimo di m. 9,00, cosicché possa essere garantita la capienza minima di legge.
Trattandosi di tribune a servizio di un impianto prevalente destinato al gioco del calcio, ogni settore dovrà avere almeno due vie di fuga di m. 2,40 (con larghezza minima di 1,20 m. in caso di sdoppiamento della via d’esodo), con sistema di apertura verso l’esterno, comandato elettromagneticamente dall’esterno in modo da consentire al personale di controllo, garantendo la massima sicurezza per l’operatore, di aprire il varco senza essere coinvolto dall’esodo del pubblico.
Tutti i posti devono essere previsti con seduta a monoscocca di tipo senza schienale per quanto riguarda le curve e di tipo con schienale alto almeno 35 cm dal piano di appoggio per quanto riguarda i distinti.
I colori delle scocche, che dovranno consentire, a mezzo di diverse colorazioni, la formazione di scritte o stemmi, saranno comunicati all’Appaltatore all’atto della stipula del contratto. Ogni scocca deve avere non meno di tre punti di fissaggio.
Peraltro, considerando che il fissaggio avverrà per mezzo di viti autofilettanti con una rondella di ripartizione e che le rotture avvengono principalmente proprio nella sede plastica di tali rondelle, almeno una di queste deve avere un diametro non inferiore a 5 cm, cosicché si riduca al massimo l’incidenza delle manutenzioni straordinarie dopo la consegna dell’impianto finito.
Tutte le scocche devono essere fornite complete di tappi di chiusura delle sedi per le viti e l’appaltatore dovrà considerare che la fornitura dei tappi dovrà essere superiore del 10% rispetto alle scocche fornite (intendendo ovviamente per ogni tipo ed ogni colore), così come anche per le scocche dovrà essere prevista una scorta del 10%, comprese le viti che dovranno avere un diametro superiore a quelle impiegate per il primo fissaggio.
Le scocche devono avere la sede per l’applicazione delle targhette numerate, queste ultime, oltre a sistemi di incastro se previsti, devono ugualmente avere due rivetti di fissaggio in alluminio.
Tutte le sedute devono avere una protezione anti UV che le garantisca per 3 anni secondo gli standard 350 KLYF.
Tutte le sedute devono avere l’Omologazione Ministeriale che le certifichi in Classe 1 di Reazione al Fuoco. Tale Omologazione dovrà essere accompagnata da una Dichiarazione di Conformità elaborata dal produttore e, qualora il produttore del prodotto finito sia diverso da quello della materia prima, tale dichiarazione deve contenere un’ulteriore dichiarazione di quest’ultimo.
Oltre a tali Dichiarazioni, occorre anche la dichiarazione di Conformità redatta secondo la modulistica dei VVF, elaborata dall’installatore e dal proprio tecnico che firmerà i progetti o comunque da tecnico abilitato.
La copertura prevista sulla Tribuna Distinti, dovrà proteggere tutta la parte rettilinea, pari a 85,60 m. di fronte, per la profondità di 15,62 m. e, per garantire la migliore protezione possibile avverso gli agenti atmosferici ed il sole, dovrà avere la pendenza verso l’anteriore.
La copertura può avere pilastri di sostegno sia anteriori che posteriori. In tal caso i pilastri anteriori non dovranno essere ad un interasse inferiore a 17,00 m, mentre quelli posteriori potranno essere in numero stabilito dall’Appaltatore, purché non interferiscano in alcun modo con qualunque via di esodo.
Tutta la struttura dovrà essere interamente in acciaio zincato a caldo ed il coperto potrà essere di tipo
reticolare spaziale con il collegamento di tutti i nodi realizzato con bulloneria di Classe non inferiore a 10.9.
I pali delle colonne, potranno essere controventati secondo le caratteristiche scelte dall’Appaltatore, solo sulle specchiature di facciata posteriori e laterali ed il loro ancoraggio a terra dovrà avvenire con tirafondi adeguati, applicati alla platea di fondazione per mezzo di ancoranti chimici, con fornitura e posa in opera a carico dell’Appaltatore.
Il manto di copertura dovrà essere realizzato con pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti costituiti da una lamiera inferiore di acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm e da una superiore da 0,45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Interposto alle due lamiere uno strato di schiuma poliuretanica spessore 3 cm densità 40 kg/m³.
Sul bordo anteriore del coperto dovrà essere applicato un canale di gronda con sezione conforme alla superficie di smaltimento, con tubi pluviali discendenti in rame, completi degli accessori per lattoneria in ragione di uno per ogni colonna. Le gronde dovranno essere posati con pendenze corrette verso i tubi discendenti e le staffe di attacco devono essere tali da garantire l’identico carico di neve previsto per il coperto.
In corrispondenza di tutte le scale di accesso a vomitorio dovranno essere applicati idonei pittogrammi in lamiera sui parapetti laterali iniziali di destra e di sinistra ed una plafoniera con pittogramma retroilluminato ed adeguatamente protetta contro gli atti vandalici da posizionare in corrispondenza del parapetto frontale.
In corrispondenza di tutte le scale di smistamento, dovranno essere applicati idonei pittogrammi in lamiera sui parapetti anteriori che direzionino l’uscita del pubblico a destra ed a sinistra verso le scale di accesso.
Tutte le basette dovranno essere fissate alla platea con almeno due tasselli (chimici e/o meccanici), inoltre, per evitare lo sfilamento della struttura portante dalle stesse basette, dovrà essere applicato anche un sistema di ancoraggio alla muratura sottostante per mezzo di golfari applicati con ancoranti chimici, in ragione di almeno quattro elementi per ogni sezione portante.
Tutte le strutture devono essere completamente zincate a caldo secondo le vigenti norme, pertanto non saranno accettate parti trattate diversamente, in particolare per quanto riguarda i piani di calpestio, per i quali trattamenti diversi da quello indicato, quali ad esempio la zincatura “sendzimir” o quella elettrolitica (oppure, a maggior ragione, la verniciatura a polveri e/o a smalto), saranno rifiutati.
Dal suddetto divieto sono escluse le parti filettate quali la bulloneria, che comunque dovrà essere zincata, ancorché con procedimenti elettrolitici.
Le tribune devono essere realizzate in modo da poter agevolmente consentire l’installazione dell’impianto di illuminazione di segnalazione, di seguito descritto in corsivo ed escluso dal presente Appalto. I disegni di produzione devono esplicitamente indicare la predisposizione, per rendere possibile quanto in appresso descritto:
• Essendo previsti anche eventi notturni, tutti i gradini, sia che si tratti di scale di accesso che di smistamento, devono avere una illuminazione di segnalazione, di tipologia tale che non possa essere danneggiata né fortuitamente né per atto vandalico.
• Questi segnalatori luminosi devono essere realizzati in bassa tensione e quindi si dovrà fornire, unitamente alle tribune, un adeguato impianto elettrico sia di trasformazione di tensione che uno o più gruppi UPS che garantiscano l’accensione anche in mancanza di alimentazione.
• L’impianto elettrico da posizionare all’interno di una canalizzazione sospesa di tipo a passerella porta cavi a filo zincata (quindi visionabile in ogni momento), con larghezza minima di 250 mm da ancorare con apposite staffe sulla tribuna stessa, dovrà essere realizzato completamente con cavi di tipo FTG10 ed accessoristica idonea all’impiego all’aperto e resistente al fuoco, facente capo al quadro elettrico generale dello Stadio.
Le tribune devono essere realizzate in modo da poter agevolmente consentire la collocazione, al di sotto delle stesse, di servizi igienici come di seguito descritti in corsivo ed esclusi dal presente Appalto. La struttura portante, i controventi ed ogni elemento accessorio deve pertanto essere realizzato in modo da consentire la successiva installazione dei servizi costituiti da moduli prefabbricati. I disegni di produzione devono esplicitamente indicare la predisposizione, per rendere possibile quanto in appresso descritto:
• Al di sotto delle tribune ed in attuazione della vigente normativa, che prevede per impianti con capienza superiore a 500 spettatori, la dotazione di un gabinetto e due orinatoi ogni 500 uomini e di due gabinetti ogni 500 donne, considerato che il rapporto uomini/donne è di due per gli impianti all’aperto, i servizi igienici dovranno essere così distribuiti:
• nella Tribuna Nord (posti complessivi n° 2.161): tre monoblocchi prefabbricati, ciascuno con due moduli servizi per gli uomini (quindi un totale di sei gabinetti e dodici orinatoi) e tre moduli servizi per le donne
(quindi sei gabinetti). Dovrà inoltre essere installato un monoblocco prefabbricato per disabili, completo di tutte le dotazioni di norma.
• nella Tribuna Distinti (posti n° 3.814): tre monoblocchi prefabbricati, uno dei quali con due moduli servizi per gli uomini ed altri due monoblocchi, ciascuno con due moduli servizi per gli uomini (quindi un totale di sei gabinetti e dodici orinatoi) e due moduli servizi per le donne (quindi quattro gabinetti). Dovrà inoltre essere installato un monoblocco prefabbricato per disabili, completo di tutte le dotazioni di norma.
• nella Tribuna Sud (posti n° 1.978): due monoblocchi prefabbricati, ciascuno con due moduli servizi per gli uomini (quindi un totale di quattro gabinetti ed otto orinatoi) e due moduli servizi per le donne (quindi quattro gabinetti). Dovrà inoltre essere installato un monoblocco prefabbricato per disabili, completo di tutte le dotazioni di norma.
• Sotto la tribuna, pertanto, oltre alla installazione dei monoblocchi di cui sopra deve essere ricavato un corridoio longitudinale (parallelo al fronte), verso il quale dovranno essere collocate le varie porte di accesso di tali servizi igienici.
• Tutti i servizi igienici del tipo monoblocco prefabbricato, completi di impianti fognari, idrici ed elettrici, il tutto costruito secondo gli standard normativi vigenti.
Le tribune devono essere realizzate in modo da poter agevolmente consentire l’installazione dell’impianto elettrico, di seguito descritto in corsivo ed escluso dal presente Appalto. I disegni di produzione devono esplicitamente indicare la predisposizione, per rendere possibile quanto in appresso descritto:
• Il sopracitato corridoio longitudinale interno alla tribuna, dovrà essere illuminato da plafoniere al neon stagne, in misura sufficiente per garantire una illuminazione pari o superiore a 30 lux e in corrispondenza di ogni corridoio di uscita e di ogni container servizi igienici, dovrà essere posizionata una plafoniera retro illuminata con pittogramma con indicazione della via d’esodo
• Tutti i cablaggi potranno essere posizionati sulle passerelle già utilizzate per i cavi di illuminazione dei gradini scala e, anche in questo caso, si deve prevedere il collegamento al gruppo di continuità UPS, con l’utilizzo di cavi con caratteristiche FTG10, che garantisca l’illuminazione di emergenza delle vie di esodo come da normativa vigente.
• Agli impianti elettrici sopra descritti, dovrà aggiungersi anche la messa a terra elettrica contro le scariche atmosferiche.
In considerazione del passaggio longitudinale sopra descritto e dei corridoi trasversali necessari per l’accesso alle scale, nonché del fatto che si vuole evitare che lo sporco dopo ogni evento possa in alcun modo cadere al di sotto della tribuna, i gradoni devono avere tassativamente la chiusura totale dell’alzata.
Questo tamponamento, di spessore idoneo ed adeguatamente nervato affinché l’ampia superficie verticale non sia deformabile dagli spettatori, è richiesto con una o più scritte per incisione e/o in bassorilievo, inoltre deve essere garantita la perfetta aderenza nel tempo, ai piani di calpestio superiore e inferiore.
La chiusura dell’alzata deve altresì essere realizzata anche sui gradini di smistamento. Su queste dovrà essere certamente indicato il numero o la lettera identificativa della fila di riferimento.
Le tribune devono essere realizzate in modo da poter agevolmente consentire l’installazione dell’impianto antincendio, di seguito descritto in corsivo ed escluso dal presente Appalto. I disegni di produzione devono esplicitamente indicare la predisposizione, per rendere possibile quanto in appresso descritto:
• L’impianto antincendio sarà costituito da un naspo dentro una cassetta a norma, da apporre ed in corrispondenza di ogni scala di accesso, collegato agli attacchi alle tubazioni che saranno presenti sulla platea.
Le tribune dovranno essere realizzate con acciai di qualità e dovrà essere fornito il Certificato di Origine dei materiali e una Autocertificazione redatta ai sensi di legge e con precisi riferimenti ai D.D.T. con i quali questi sono stati approvvigionati, che confermi che i materiali forniti sono stati costruiti impiegando il materiale certificato.
Il sistema si dovrà comporre totalmente di elementi prefabbricati in acciaio con spessore minimo di mm 3 per tutte le parti strutturali e di mm 2 per i piani di calpestio e per le diagonalature.
La connessione e/o collegamento di tutti gli elementi componenti la tribuna dovrà essere realizzato con sistemi autobloccanti che impediscano ogni possibilità di manomissione.
La connessione verticale tra tutti gli elementi strutturali, deve essere assicurata con perni passanti che impediscano lo sfilamento.
I piani di calpestio dovranno evitare, mediante i rilievi presenti nelle strutture orizzontali e l’estensione e sagoma degli stessi, ogni rischio di scivolamento degli spettatori.
I gradini scala di smistamento dovranno avere una alzata ed una pedata pari alla metà della alzata e della pedata del gradone.
Tutti i gradini delle scale di smistamento, ancorché zincati a caldo, dovranno essere verniciati di giallo brillante, RAL indicato dalla Stazione Appaltante, su tutte le facce a vista (laterali, superiore e anteriore).
I sistemi di regolazione a vite (basette regolabili), sui quali poggiano le strutture prefabbricate non potranno avere uno sfilamento superiore ai 20 cm e, qualora succeda, le barre filettate dovranno essere adeguatamente rinforzate.
Le tribune dovranno essere munite di idonea messa a terra contro le scariche atmosferiche in conformità alle leggi vigenti, che dovrà essere debitamente certificata.
Le tribune dovranno consentire un eventuale ed agevole ampliamento della capienza dello stadio e, pertanto, nella loro conformazione non dovrà pregiudicare detta previsione. A tal fine è previsto l’ampliamento futuro dei Settori Tribuna Nord e Tribuna Sud per un numero minimo di 6.000 posti.
Per tutte le altre caratteristiche costruttive e geometriche degli elementi da fornire si rimanda alle normative di riferimento.
Tutte le tribune, comprensive di copertura, sopra descritte devono sostituire quelle metalliche installate attualmente nello stadio “Matusa”, come sommariamente di seguito descritte:
• tribune prefabbricate in acciaio zincato a sicurezza totale (Tipo Serie 2M); struttura composta da uno o più telai gradonati, in profilati e tubi di acciaio Fe 360, zincate a caldo per immersione; calcolate per sopportare il sovraccarico di 600 Kg/mq; controventature di collegamento longitudinali costituite da triangoli tubolari; piani di calpestio in acciaio stampato antidrucciolo; sedute su panchette in lamiera sagomata; gradoni con pedata di 70 cm ed alzata di 40 cm; struttura portante integrata con scale di accesso e di smistamento, sponde di protezione, corridoi anteriore ed intermedi, sbalzi anteriori e posteriori, fermapiedi; tutte le tribune sono state realizzate nel rispetto delle normative del D.M. 9 gennaio 1996. Norme tecniche per il calcolo, l’esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche. D.M. 16 gennaio 1996. Norme tecniche relative ai “Criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi. Norme tecniche per la costruzione in zone sismiche”. D.M. 18 marzo 1996. Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi. Norme UNI: 9217 – 9939 – 10121.
• le tribune sono state installate nell’anno 2006 ed il loro peso complessivo è stimato in kg. 163.000,00 circa. Le tribune sono assemblate in settori denominati “Tribuna Nord” (posti n° 2.842 – kg. 50.000 circa), “Tribuna Sud” (posti n° 2.997 – kg. 55.000,00 circa) e “Distinti” (posti n° 2.822 – kg. 58.000,00 circa).
E’ pertanto compreso nell’appalto della fornitura la rimozione delle tribune presenti nello stadio Matusa, come sopra sommariamente descritte, nei tempi e modi definiti dagli articoli seguenti, che rimarranno di proprietà dell’Appaltatore, che potrà farne l’uso ritenuto più opportuno. Il valore delle tribune installate nello stadio Matusa, che resteranno di proprietà dell’Appaltatore, è stato stimato dalla Stazione Appaltante in € 325.000,00 (diconsi Euro trecentoventicinquemila) che verranno direttamente detratte dal pagamento della fornitura delle nuove tribune nello stadio Casaleno.
Art. 1.6
VARIAZIONI DELLA FORNITURA OGGETTO DI APPALTO
La Stazione Appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nella fornitura in opera, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune, tecnicamente possibili, compatibilmente con la natura della fornitura appaltata, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia della fornitura, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato Speciale.
Dovranno, essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e al D.P.R. n. 207/2010.
Sono considerate varianti, e come tali ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, quelle in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 % dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell'opera al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti. Codeste varianti, sono approvate dal Responsabile del Procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della Stazione Appaltante.
CAPITOLO 2
QUALITA' DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI
Art. 2.1
NORME GENERALI - ACCETTAZIONE QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dell’esecuzione, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
I materiali, i prodotti e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale. Essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, inoltre, possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dell’esecuzione; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del D.P.R. n. 207/2010.
Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali e prodotti, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applica rispettivamente l'art. 167 del D.P.R. 207/2010 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000.
L'accettazione dei materiali, dei prodotti e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. La Direzione dell’esecuzione può rifiutare in qualunque tempo i materiali, i prodotti e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dalla Direzione dell’esecuzione, la Stazione Appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di verifica di conformità.
L'Appaltatore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali, prodotti o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali, i prodotto e i componenti avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dell’esecuzione, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dell’esecuzione o dall'organo di verifica di conformità, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dell’esecuzione provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La Direzione dell’esecuzione o l'organo di verifica di conformità possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali, dei prodotti e/o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.
Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.
Art. 2.2
MATERIALI E PRODOTTI PER USO STRUTTURALE
Generalità
In generale i materiali ed i prodotti per uso strutturale, utilizzati nelle opere soggette al D.M. 14 gennaio 2008 devono rispondere ai requisiti indicati nel seguito.
I materiali e prodotti per uso strutturale devono essere:
- identificati univocamente a cura del produttore, secondo le procedure applicabili;
- certificati mediante la documentazione di attestazione che preveda prove sperimentali per misurarne le caratteristiche chimiche, fisiche e meccaniche, effettuate da un ente terzo indipendente ovvero, ove previsto, autocertificate dal produttore secondo procedure stabilite dalle specifiche tecniche europee richiamate nel presente documento;
- accettati dalla Direzione dell’esecuzione mediante acquisizione e verifica della documentazione di qualificazione, nonché mediante eventuali prove sperimentali di accettazione.
Per i materiali e prodotti recanti la Marcatura CE sarà onere della Direzione dell’esecuzione, in fase di accettazione, accertarsi del possesso della marcatura stessa e richiedere ad ogni fornitore, per ogni diverso prodotto, il Certificato ovvero Dichiarazione di Conformità alla parte armonizzata della specifica norma europea ovvero allo specifico Benestare Tecnico Europeo, per quanto applicabile.
Sarà inoltre onere della Direzione dell’esecuzione verificare che tali prodotti rientrino nelle tipologie, classi e/o famiglie previsti nella detta documentazione.
Per i prodotti non recanti la Marcatura CE, la Direzione dell’esecuzione dovrà accertarsi del possesso e del regime di validità dell'Attestato di Qualificazione o del Certificato di Idoneità Tecnica all'impiego rilasciato del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Le prove su materiali e prodotti, a seconda delle specifiche procedure applicabili, devono generalmente essere effettuate da:
a) laboratori di prova notificati di cui all'allegato V del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011;
b) laboratori di cui all'art. 59 del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i.;
c) altri laboratori, dotati di adeguata competenza ed idonee attrezzature, appositamente abilitati dal Servizio Tecnico Centrale.
2.2.1 Acciaio
Prescrizioni Comuni a tutte le Tipologie di Acciaio
Gli acciai per uso strutturale devono rispondere alle prescrizioni contenute nel vigente D.M. attuativo della legge 1086/71 (D.M. 14 gennaio 2008) e relative circolari esplicative.
E' fatto divieto di impiegare acciai non qualificati all'origine.
Forniture e documentazione di accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
La Direzione dell’esecuzione prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
Le forme di controllo obbligatorie
Le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni per tutti gli acciai prevedono tre forme di controllo obbligatorie (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1):
- in stabilimento di produzione, da eseguirsi sui lotti di produzione;
- nei centri di trasformazione, da eseguirsi sulle forniture;
- di accettazione in cantiere, da eseguirsi sui lotti di spedizione. A tale riguardo si definiscono:
- lotti di produzione: si riferiscono a produzione continua, ordinata cronologicamente mediante apposizione di contrassegni al prodotto finito (rotolo finito, bobina di trefolo, fascio di barre, ecc.). Un lotto di produzione deve avere valori delle grandezze nominali omogenee (dimensionali, meccaniche, di formazione) e può essere compreso tra 30 e 120 t;
- forniture: sono lotti formati da massimo 90 t, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee;
- lotti di spedizione: sono lotti formati da massimo 30 t, spediti in un’unica volta, costituiti da prodotti aventi valori delle grandezze nominali omogenee.
La marcatura e la rintracciabilità dei prodotti qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve essere costantemente riconoscibile, per quanto concerne le caratteristiche qualitative, e rintracciabile, per quanto concerne lo stabilimento di produzione.
Il marchio indelebile deve essere depositato presso il servizio tecnico centrale e deve consentire, in maniera inequivocabile, di risalire:
- all’azienda produttrice;
- allo stabilimento;
- al tipo di acciaio e alla sua eventuale saldabilità.
Per stabilimento si intende una unità produttiva a sé stante, con impianti propri e magazzini per il prodotto finito. Nel caso di unità produttive multiple appartenenti allo stesso produttore, la qualificazione deve essere ripetuta per ognuna di esse e per ogni tipo di prodotto in esse fabbricato.
Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione.
Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate.
Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di:
- mancata marcatura;
- non corrispondenza a quanto depositato;
- illeggibilità, anche parziale, della marcatura.
Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale.
In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dell’esecuzione, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
Il caso della unità marcata scorporata. Le ulteriori indicazioni della Direzione dell’esecuzione dell’appalto per le prove di laboratorio
Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale.
In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dell’esecuzione.
Conservazione della documentazione d’accompagnamento
I produttori, i successivi intermediari e gli utilizzatori finali devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno dieci anni, e devono mantenere evidenti le marcature o le etichette di riconoscimento per la rintracciabilità del prodotto.
Indicazione del marchio identificativo nei certificati delle prove meccaniche
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l’indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove.
Ove i campioni fossero sprovvisti del marchio identificativo, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il servizio tecnico centrale, il laboratorio dovrà tempestivamente informare di ciò il servizio tecnico centrale e la Direzione dell’esecuzione.
Le certificazioni così emesse non possono assumere valenza ai fini della vigente normativa, il materiale non può essere utilizzato e la Direzione dell’esecuzione deve prevedere, a cura e spese dell’impresa, l’allontanamento dal cantiere del materiale non conforme.
Forniture e documentazione di accompagnamento: Attestato di Qualificazione
Le nuove norme tecniche stabiliscono che tutte le forniture di acciaio devono essere accompagnate dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale (D.M. 14 gennaio 2008 paragrafo 11.3.1.5).
L’Attestato di Qualificazione può essere utilizzato senza limitazione di tempo, inoltre deve riportare il riferimento al documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante o da un trasformatore intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante o trasformatore intermedio.
La Direzione dell’esecuzione, prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi.
Centri di trasformazione
Il Centro di trasformazione, impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi, ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni, può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all'origine, accompagnati dalla documentazione prevista dalle norme vigenti.
La Direzione dell’esecuzione è tenuta a verificare la conformità a quanto indicato al punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008 e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà, nel Certificato di collaudo, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
Rintracciabilità dei prodotti
Il centro di trasformazione può ricevere e lavorare solo prodotti qualificati all’origine, accompagnati dall’attestato di qualificazione del servizio tecnico centrale.
Particolare attenzione deve essere posta nel caso in cui nel centro di trasformazione vengano utilizzati elementi base, comunque qualificati, ma provenienti da produttori differenti, attraverso specifiche procedure documentate che garantiscano la rintracciabilità dei prodotti.
Documentazione di accompagnamento e verifiche della Direzione dell’esecuzione
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l’intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso. In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell’attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal servizio tecnico centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico
del centro di trasformazione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione dell’esecuzione lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
La Direzione dell’esecuzione è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Art. 2.3
PRODOTTI PER COPERTURE PIANE
La chiusura orizzontale della copertura della tribuna “distinti” sara realizzata con pannelli in lamiera di acciaio zincato termoisolanti costituiti da una lamiera inferiore di acciaio zincato preverniciato da 0,6 mm e da una superiore da 0.45 mm rivestita da una protezione a base di asfalto plastico stabilizzato e da una lamina di alluminio naturale. Interposto alle due lamiere uno strato di schiuma poliuretanica spessore 3 cm densità 40 kg/m³.
Tutti i prodotti forniti in cantiere devono essere accompagnati da idonea documentazione che identifichi la provenienza e le caratteristiche tecniche.
In particolare, ogni fornitura in cantiere di elementi deve essere accompagnata:
- da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi del logo o il marchio del centro di produttore ed eventualmente del distributore;
- dall’attestazione inerente l’esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal direttore tecnico del centro di produzione, con l’indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione dell’esecuzione lo richieda, all’attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
La Direzione dell’esecuzione è tenuta a verificare quanto sopra indicato e a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore statico, che deve riportare nel certificato di collaudo statico gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 2.4
PRODOTTI DI VETRO (LASTRE, PROFILATI AD U E VETRI PRESSATI)
1 - Si definiscono prodotti di vetro quelli che sono ottenuti dalla trasformazione e lavorazione del vetro.
Essi si dividono nelle seguenti principali categorie: lastre piane, vetri pressati, prodotti di seconda lavorazione.
Per le definizioni rispetto ai metodi di fabbricazione, alle loro caratteristiche, alle seconde lavorazioni, nonché per le operazioni di finitura dei bordi si fa riferimento alla norma UNI EN 572 (varie parti). I prodotti vengono di seguito considerati al momento della loro fornitura.
Le modalità di posa sono trattate negli articoli relativi alle vetrazioni ed ai serramenti.
La Direzione dell’esecuzione, ai fini della loro accettazione, può procedere a controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della fornitura alle prescrizioni di seguito indicate.
- I vetri piani grezzi sono quelli colati e laminati grezzi ed anche cristalli grezzi traslucidi, incolori cosiddetti bianchi, eventualmente armati.
- I vetri piani lucidi tirati sono quelli incolori ottenuti per tiratura meccanica della massa fusa, che presenta sulle due facce, naturalmente lucide, ondulazioni più o meno accentuate non avendo subito lavorazioni di superficie.
- I vetri piani trasparenti float sono quelli chiari o colorati ottenuti per colata mediante galleggiamento su un bagno di metallo fuso.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 572 (varie parti) che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento termico, acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
2 - I vetri piani temprati sono quelli trattati termicamente o chimicamente in modo da indurre negli strati superficiali tensioni permanenti.
Le loro dimensioni saranno quelle indicate nel progetto allegato.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI 12150-1 e UNI EN 12150-2 che considera anche le modalità di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
3 - I vetri piani uniti al perimetro (o vetrocamera) sono quelli costituiti da due lastre di vetro tra loro unite lungo il perimetro, solitamente con interposizione di un distanziatore, a mezzo di adesivi od altro in modo da formare una o più intercapedini contenenti aria o gas disidratati.
Le loro dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto.
Per le altre caratteristiche vale la norma UNI EN 1279-1-2-3-4-5 che definisce anche i metodi di controllo da adottare in caso di contestazione. I valori di isolamento acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
4 - I vetri piani stratificati sono quelli formati da due o più lastre di vetro e uno o più strati interposti di materia plastica che incollano tra loro le lastre di vetro per l'intera superficie.
Il loro spessore varia in base al numero ed allo spessore delle lastre costituenti.
Essi si dividono in base alla loro resistenza alle sollecitazioni meccaniche come segue:
- stratificati per sicurezza semplice;
- stratificati antivandalismo;
- stratificati anticrimine;
- stratificati antiproiettile.
Le dimensioni, numero e tipo delle lastre saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche si fa riferimento alle norme seguenti:
a) i vetri piani stratificati per sicurezza semplice devono rispondere alla norma UNI EN ISO 12543 (varie parti);
b) i vetri piani stratificati antivandalismo ed anticrimine devono rispondere rispettivamente alle norme UNI EN ISO 12543;
c) i vetri piani stratificati antiproiettile devono rispondere alla norma UNI EN 1063.
I valori di isolamento acustico, ecc. saranno quelli derivanti dalle dimensioni prescritte, il fornitore comunicherà i valori se richiesti.
5 - I vetri piani profilati ad U sono dei vetri grezzi colati prodotti sotto forma di barre con sezione ad U, con la superficie liscia o lavorata, e traslucida alla visione.
Possono essere del tipo ricotto (normale) o temprato armati o non armati.
Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto. Per le altre caratteristiche valgono le prescrizioni della norma UNI EN 572-7 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
6 - I vetri pressati per vetrocemento armato possono essere a forma cava od a forma di camera d'aria. Le dimensioni saranno quelle indicate nel progetto.
Per le caratteristiche vale quanto indicato nella norma UNI EN 1051-1 che indica anche i metodi di controllo in caso di contestazione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 2.5
PRODOTTI DIVERSI (SIGILLANTI, ADESIVI)
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. La Direzione dell’esecuzione, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
1 - Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi da installare/montare, con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
- diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
- durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto o alla norma UNI ISO 11600 e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dell’esecuzione.
2 - Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di elementi di pavimenti e pareti di separazione o per altri usi e per diversi supporti.
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
- compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
- durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
- durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
- caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla Direzione dell’esecuzione.
Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 13888, UNI EN 12004, UNI EN 12860.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
CAPITOLO 3
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
Art. 3.1 STRUTTURE IN ACCIAIO
3.1.1) Generalità
Le strutture di acciaio dovranno essere progettate e costruite tenendo conto di quanto disposto dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., dal D.M. 14 gennaio 2008, dalle circolari e relative norme vigenti.
I materiali e i prodotti devono rispondere ai requisiti indicati nel punto 11.3. del D.M. 14 gennaio 2008.
L'Appaltatore sarà tenuto a presentare in tempo utile, prima dell'approvvigionamento dei materiali, all'esame ed all'approvazione della Direzione dell’esecuzione:
a) gli elaborati progettuali esecutivi di cantiere, comprensivi dei disegni esecutivi di officina, sui quali dovranno essere riportate anche le distinte da cui risultino: numero, qualità, dimensioni, grado di finitura e peso teorici di ciascun elemento costituente la struttura, nonché la qualità degli acciai da impiegare;
b) tutte le indicazioni necessarie alla corretta impostazione delle strutture metalliche sulle opere di fondazione previste in c.a.;
c) tutte le necessarie autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti, con particolare riferimento alla autorizzazione sismica, ai fini di una regolare installazione.
I suddetti elaborati, documenti e quant’altro occorrente dovranno essere redatti a cura e spese dell'Appaltatore.
Requisiti per la Progettazione e l'Esecuzione Spessori limite
È vietato l'uso di profilati con spessore t < 4 mm.
Una deroga a tale norma, fino ad uno spessore t = 3mm, è consentita per opere sicuramente protette contro la corrosione, quali per esempio tubi chiusi alle estremità e profili zincati, od opere non esposte agli agenti atmosferici.
Le limitazioni di cui sopra non riguardano elementi e profili sagomati a freddo.
Acciaio incrudito
È proibito l’impiego di acciaio incrudito in ogni caso in cui si preveda la plasticizzazione del materiale (analisi plastica, azioni sismiche o eccezionali, ecc.) o prevalgano i fenomeni di fatica.
Giunti di tipo misto
In uno stesso giunto è vietato l'impiego di differenti metodi di collegamento di forza (ad esempio saldatura e bullonatura), a meno che uno solo di essi sia in grado di sopportare l'intero sforzo, ovvero sia dimostrato, per via sperimentale o teorica, che la disposizione costruttiva è esente dal pericolo di collasso prematuro a catena.
Problematiche specifiche
In relazione a:
- Preparazione del materiale,
- Tolleranze degli elementi strutturali di fabbricazione e di montaggio,
- Impiego dei xxxxx xxxxxx,
- Variazioni di sezione,
- Intersezioni,
- Collegamenti a taglio con bulloni normali e chiodi,
- Tolleranze foro – bullone. Interassi dei bulloni e dei chiodi. Distanze dai margini,
- Collegamenti ad attrito con bulloni ad alta resistenza,
- Collegamenti saldati,
- Collegamenti per contatto, oltre al D.M. 14 gennaio 2008, si può far riferimento a normative di comprovata validità.
Apparecchi di appoggio
La concezione strutturale deve prevedere facilità di sostituzione degli apparecchi di appoggio, nel caso in cui questi abbiano vita nominale più breve di quella della costruzione alla quale sono connessi.
Verniciatura e zincatura
Gli elementi delle strutture in acciaio, a meno che siano di comprovata resistenza alla corrosione, devono essere adeguatamente protetti mediante verniciatura o zincatura, tenendo conto del tipo di acciaio, della sua posizione nella struttura e dell'ambiente nel quale è collocato. Devono essere particolarmente protetti i collegamenti bullonati (precaricati e non precaricati), in modo da impedire qualsiasi infiltrazione all'interno del collegamento.
Anche per gli acciai con resistenza alla corrosione migliorata (per i quali può farsi utile riferimento alla norma UNI EN 10025-5) devono prevedersi, ove necessario, protezioni mediante verniciatura.
Nel caso di parti inaccessibili, o profili a sezione chiusa non ermeticamente chiusi alle estremità, dovranno prevedersi adeguati sovraspessori.
Gli elementi destinati ad essere incorporati in getti di calcestruzzo non devono essere verniciati; possono essere invece zincati a caldo.
Controlli in Corso di Lavorazione
L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dell’esecuzione.
Alla Direzione dell’esecuzione è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per la verifica di conformità l'Appaltatore informerà la Direzione dell’esecuzione, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data della verifica stessa in contraddittorio.
Identificazione e Rintracciabilità dei Prodotti Qualificati
Ciascun prodotto qualificato deve costantemente essere riconoscibile per quanto concerne le caratteristiche qualitative e riconducibile allo stabilimento di produzione tramite marchiatura indelebile depositata presso il Servizio Tecnico Centrale, dalla quale risulti, in modo inequivocabile, il riferimento all'Azienda produttrice, allo Stabilimento, al tipo di acciaio ed alla sua eventuale saldabilità.
Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche, ma fabbricati nello stesso stabilimento e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione.
La mancata marchiatura, la non corrispondenza a quanto depositato o la sua illeggibilità, anche parziale, rendono il prodotto non impiegabile.
Qualora, sia presso gli utilizzatori, sia presso i commercianti, l'unità marchiata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l'originale marchiatura del prodotto è responsabilità sia degli utilizzatori sia dei commercianti documentare la provenienza mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il Servizio Tecnico Centrale.
Nel primo caso i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori, quale risulta dai documenti di accompagnamento del materiale.
I produttori ed i successivi intermediari devono assicurare una corretta archiviazione della documentazione di accompagnamento dei materiali garantendone la disponibilità per almeno 10 anni. Ai fini della rintracciabilità dei prodotti, l'Appaltatore deve, inoltre, assicurare la conservazione della medesima documentazione, unitamente a marchiature o etichette di riconoscimento, fino al completamento delle operazioni di collaudo statico.
Tutti i certificati relativi alle prove meccaniche degli acciai, sia in stabilimento che in cantiere o nel luogo di lavorazione, devono riportare l'indicazione del marchio identificativo, rilevato a cura del laboratorio incaricato
dei controlli, sui campioni da sottoporre a prove. Ove i campioni fossero sprovvisti di tale marchio, oppure il marchio non dovesse rientrare fra quelli depositati presso il Servizio Tecnico Centrale le certificazioni emesse dal laboratorio non possono assumere valenza e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso.
In tal caso il materiale non può essere utilizzato ed il Laboratorio incaricato è tenuto ad informare di ciò il Servizio Tecnico Centrale.
Le prove e le modalità di esecuzione sono quelle prescritte dal D.M. 14 gennaio 2008 ed altri eventuali a seconda del tipo di metallo in esame.
L'Appaltatore dovrà essere in grado di individuare e documentare in ogni momento la provenienza dei materiali impiegati nelle lavorazioni e di risalire ai corrispondenti certificati di qualificazione, dei quali dovrà esibire la copia a richiesta della Direzione dell’esecuzione.
Alla Direzione dell’esecuzione è riservata comunque la facoltà di eseguire in ogni momento della lavorazione tutti i controlli che riterrà opportuni per accertare che i materiali impiegati siano quelli certificati, che le strutture siano conformi ai disegni di progetto e che le stesse siano eseguite a perfetta regola d'arte.
Ogni volta che le strutture metalliche lavorate si rendono pronte per il collaudo l'Appaltatore informerà la Direzione dell’esecuzione, la quale darà risposta entro 8 giorni fissando la data della verifica di conformità in contraddittorio, oppure autorizzando la spedizione delle strutture stesse in cantiere.
Forniture e Documentazione di Accompagnamento
Tutte le forniture di acciaio, per le quali non sussista l'obbligo della Marcatura CE, devono essere accompagnate dalla copia dell'attestato di qualificazione del Servizio Tecnico Centrale.
L'attestato può essere utilizzato senza limitazione di tempo.
Il riferimento a tale attestato deve essere riportato sul documento di trasporto.
Le forniture effettuate da un commerciante intermedio devono essere accompagnate da copia dei documenti rilasciati dal Produttore e completati con il riferimento al documento di trasporto del commerciante stesso.
La Direzione dei Lavori prima della messa in opera, è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del produttore.
La Direzione dell’esecuzione è tenuta a verificare quanto indicato nel punto 11.3.1.7 del D.M. 14 gennaio 2008, a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui al punto 11.3.1.7 del medesimo decreto, dovrà prendere atto l’incaricato della verifica di conformità, che riporterà, nel Certificato di verifica di sua competenza, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
Centri di Trasformazione
Tutti i prodotti forniti in cantiere dopo l'intervento di un trasformatore devono essere accompagnati da idonea documentazione, che identifichi in modo inequivocabile il centro di trasformazione stesso.
Ogni fornitura in cantiere di elementi presaldati, presagomati o preassemblati deve essere accompagnata:
a) da dichiarazione, su documento di trasporto, degli estremi dell'attestato di avvenuta
dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale, recante il logo o il marchio del centro di trasformazione;
b) dall'attestazione inerente l'esecuzione delle prove di controllo interno fatte eseguire dal Direttore Tecnico del centro di trasformazione, con l'indicazione dei giorni nei quali la fornitura è stata lavorata. Qualora la Direzione dell’esecuzione lo richieda, all'attestazione di cui sopra potrà seguire copia dei certificati relativi alle prove effettuate nei giorni in cui la lavorazione è stata effettuata.
La Direzione dell’esecuzione è tenuta a verificare quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del centro di trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto l’incaricato della verifica di conformità, che riporterà, nel suo Certificato di verifica, gli estremi del centro di trasformazione che ha fornito l'eventuale materiale lavorato.
Montaggio
Il montaggio in opera di tutte le strutture costituenti ciascun manufatto sarà effettuato in conformità a quanto, a tale riguardo, è previsto nella relazione di calcolo.
Durante il carico, il trasporto, lo scarico, il deposito ed il montaggio, si dovrà porre la massima cura per evitare che le strutture vengano sovrasollecitate o deformate.
Le parti a contatto con funi, catene od altri organi di sollevamento saranno opportunamente protette.
Il montaggio sarà eseguito in modo che la struttura raggiunga la configurazione geometrica di progetto, nel rispetto dello stato di sollecitazione previsto nel progetto medesimo.
In particolare, per quanto riguarda le strutture a travata, si dovrà controllare che la controfreccia ed il posizionamento sugli apparecchi di appoggio siano conformi alle indicazioni di progetto, rispettando le tolleranze previste.
La stabilità delle strutture dovrà essere assicurata durante tutte le fasi costruttive e la rimozione dei collegamenti provvisori e di altri dispositivi ausiliari dovrà essere fatta solo quando essi risulteranno staticamente superflui.
L'assemblaggio ed il montaggio in opera delle strutture dovrà essere effettuato senza che venga interrotto il traffico di cantiere sulla eventuale sottostante sede stradale salvo brevi interruzioni durante le operazioni di sollevamento, da concordare con la Direzione dell’esecuzione.
Nella progettazione e nell'impiego delle attrezzature di montaggio, l'Appaltatore è tenuto a rispettare le norme, le prescrizioni ed i vincoli che eventualmente venissero imposti da Enti, Uffici e persone responsabili riguardo alla zona interessata, ed in particolare:
- per l'ingombro degli alvei dei corsi d'acqua;
- per le sagome da lasciare libere nei sovrappassi o sottopassi di strade, autostrade, ferrovie, tranvie, ecc.;
- per le interferenze con servizi di soprasuolo e di sottosuolo.
Prove di Carico e Xxxxxxxx Xxxxxxx
Prima di sottoporre le strutture di acciaio alle prove di carico, dopo la loro ultimazione in opera e di regola, prima che siano applicate le ultime mani di vernice, quando prevista, verrà eseguita da parte della Direzione dell’esecuzione una accurata visita preliminare di tutte le membrature per constatare che le strutture siano state eseguite in conformità ai relativi disegni di progetto, alle buone regole d'arte ed a tutte le prescrizioni di contratto.
Ove nulla osti, si procederà quindi alle prove di carico ed al collaudo statico delle strutture; operazioni che verranno condotte, a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le prescrizioni contenute nei decreti ministeriali vigenti e nel D.P.R. 380/2001 e s.m.i.
3.1.2 Acciaio per Strutture Metalliche Generalità
Per la realizzazione di strutture metalliche e di strutture composte si dovranno utilizzare acciai conformi alle norme armonizzate della serie UNI EN 10025 (per i laminati), UNI EN 10210 (per i tubi senza saldatura) e UNI EN 10219-1 (per i tubi saldati), recanti la Marcatura CE, cui si applica il sistema di attestazione della conformità e per i quali si rimanda a quanto specificato alla lettera A del punto 11.1 del D.M. 14 gennaio 2008; per i prodotti per cui non sia applicabile la marcatura CE, si rimanda a quanto specificato alla lettera B del medesimo punto e si applica la procedura di cui al punto 11.3.4.11. del medesimo decreto.
Processo di saldatura
La saldatura degli acciai, qualora necessaria, dovrà avvenire con uno dei procedimenti all'arco elettrico codificati secondo la norma UNI EN ISO 4063. È ammesso l'uso di procedimenti diversi purché sostenuti da adeguata documentazione teorica e sperimentale.
I saldatori nei procedimenti semiautomatici e manuali dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9606-1 da parte di un Ente terzo. A deroga di quanto richiesto nella norma UNI EN ISO 9606-1, i saldatori che eseguono giunti a T con cordoni d'angolo dovranno essere specificamente qualificati e non potranno essere qualificati soltanto mediante l'esecuzione di giunti testa-testa.
Gli operatori dei procedimenti automatici o robotizzati dovranno essere certificati secondo la norma UNI EN ISO 14732.
Tutti i procedimenti di saldatura dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 15614-1. Le durezze eseguite sulle macrografie non dovranno essere superiori a 350 HV30.
Per la saldatura ad arco di prigionieri di materiali metallici (saldatura ad innesco mediante sollevamento e saldatura a scarica di condensatori ad innesco sulla punta) si applica la norma UNI EN ISO 14555; valgono perciò i requisiti di qualità di cui al prospetto A1 della appendice A della stessa norma.
Le prove di qualifica dei saldatori, degli operatori e dei procedimenti dovranno essere eseguite da un Ente
terzo; in assenza di prescrizioni in proposito l'Ente sarà scelto dal costruttore secondo criteri di competenza e di indipendenza.
Sono richieste caratteristiche di duttilità, snervamento, resistenza e tenacità in zona fusa e in zona termica alterata non inferiori a quelle del materiale base.
Nell'esecuzione delle saldature dovranno inoltre essere rispettate le norme UNI EN 1011 parti 1 e 2 per gli acciai ferritici e della parte 3 per gli acciai inossidabili. Per la preparazione dei lembi si applicherà, salvo casi particolari, la norma UNI EN ISO 9692-1.
Le saldature saranno sottoposte a controlli non distruttivi finali per accertare la corrispondenza ai livelli di qualità stabiliti dal progettista sulla base delle norme applicate per la progettazione.
In assenza di tali dati per strutture non soggette a fatica si adotterà il livello C della norma UNI EN ISO 5817 e il livello B per strutture soggette a fatica.
L'entità ed il tipo di tali controlli, distruttivi e non distruttivi, in aggiunta a quello visivo al 100%, saranno definiti dall’incaricato della verifica di conformità e dal Direttore dell’esecuzione; per i cordoni ad angolo o giunti a parziale penetrazione si useranno metodi di superficie (ad es. liquidi penetranti o polveri magnetiche), mentre per i giunti a piena penetrazione, oltre a quanto sopra previsto, si useranno metodi volumetrici e cioè raggi X o gamma o ultrasuoni per i giunti testa a testa e solo ultrasuoni per i giunti a T a piena penetrazione.
Per le modalità di esecuzione dei controlli ed i livelli di accettabilità si potrà fare utile riferimento alle prescrizioni della norma UNI EN ISO 17635.
Tutti gli operatori che eseguiranno i controlli dovranno essere qualificati secondo la norma UNI EN ISO 9712 almeno di secondo livello.
Procedure di controllo su acciai da carpenteria Controlli di accettazione in cantiere
I controlli in cantiere, demandati al Direttore dell’esecuzione, sono obbligatori e devono essere eseguiti secondo quanto disposto al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008, effettuando un prelievo di almeno 3 saggi per ogni lotto di spedizione, di massimo 30 t.
Qualora la fornitura, di elementi lavorati, provenga da un Centro di trasformazione, il Direttore dell’esecuzione, dopo essersi accertato preliminarmente che il suddetto Centro di trasformazione sia in possesso di tutti i requisiti previsti, può recarsi presso il medesimo Centro di trasformazione ed effettuare in stabilimento tutti i controlli di cui sopra. In tal caso il prelievo dei campioni viene effettuato dal Direttore Tecnico del Centro di trasformazione secondo le disposizioni del Direttore dell’esecuzione; quest'ultimo deve assicurare, mediante sigle, etichettature indelebili, ecc., che i campioni inviati per le prove al laboratorio incaricato siano effettivamente quelli da lui prelevati, nonché sottoscrivere la relativa richiesta di prove.
Per le modalità di prelievo dei campioni, di esecuzione delle prove e di compilazione dei certificati valgono le disposizioni di cui al punto 11.3.3.5.3 del D.M. 14 gennaio 2008.
Art. 3.2
ESECUZIONE DI COPERTURE CONTINUE (PIANE)
1) Si intendono per coperture continue quelle in cui la tenuta all'acqua è assicurata indipendentemente dalla pendenza della superficie di copertura.
Esse si intendono convenzionalmente suddivise nelle seguenti categorie:
- copertura senza elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza;
- copertura con elemento termoisolante, con strato di ventilazione oppure senza strato di ventilazione.
2) Quando non è diversamente descritto negli altri documenti progettuali (o quando questi non sono sufficientemente dettagliati) si intende che ciascuna delle categorie sopracitate sarà composta dai seguenti strati funzionali (definiti secondo la norma UNI 8178).
Nelle soluzioni costruttive uno strato può assolvere ad una o più funzioni.
a) La copertura non termoisolata non ventilata avrà quali strati di elementi fondamentali:
- l'elemento portante con funzioni strutturali;
- lo strato di pendenza con funzione di portare la pendenza della copertura al valore richiesto;
- l'elemento di tenuta all'acqua con funzione di realizzare la prefissata impermeabilità all'acqua meteorica e di resistere alle sollecitazioni dovute all'ambiente esterno;
- lo strato di protezione con funzione di limitare le alterazioni dovute ad azioni meccaniche, fisiche,
chimiche e/o con funzione decorativa.
b) La copertura ventilata ma non termoisolata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
- l'elemento portante;
- lo strato di ventilazione con funzione di contribuire al controllo del comportamento igrotermico delle coperture attraverso ricambi d'aria naturali o forzati;
- strato di pendenza (se necessario);
- elemento di tenuta all'acqua;
- strato di protezione.
c) La copertura termoisolata non ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
- l'elemento portante;
- strato di pendenza;
- strato di schermo o barriera al vapore con funzione di impedire (schermo) o di ridurre (barriera) il passaggio del vapore d'acqua e per controllare il fenomeno della condensa;
- elemento di tenuta all'acqua;
- elemento termoisolante con funzione di portare al valore richiesto la residenza termica globale della copertura;
- strato filtrante;
- strato di protezione.
d) La copertura termoisolata e ventilata avrà quali strati ed elementi fondamentali:
- l'elemento portante con funzioni strutturali;
- l'elemento termoisolante;
- lo strato di irrigidimento o supporto con funzione di permettere allo strato sottostante di sopportare i carichi previsti;
- lo strato di ventilazione;
- l'elemento di tenuta all'acqua;
- lo strato filtrante con funzione di trattenere il materiale trasportato dalle acque meteoriche;
- lo strato di protezione.
e) La presenza di altri strati funzionali (complementari) eventualmente necessari perché dovuti alla soluzione costruttiva scelta, dovrà essere coerente con le indicazioni della UNI 8178 sia per quanto riguarda i materiali utilizzati sia per quanto riguarda la collocazione rispetto agli altri strati nel sistema di copertura.
3) Per la realizzazione degli strati si utilizzeranno i materiali indicati nel progetto; ove non sia specificato in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
- per l'elemento portante, a seconda della tecnologia costruttiva adottata, si farà riferimento alle prescrizioni già date nel presente capitolato sui calcestruzzi, strutture metalliche, sulle strutture miste acciaio calcestruzzo, sulle strutture o prodotti di legno, ecc.;
- per l'elemento termoisolante si farà riferimento all'articolo sui prodotti per isolamento termico ed inoltre si curerà che nella posa in opera siano realizzate correttamente le giunzioni, siano curati i punti particolari, siano assicurati adeguati punti di fissaggio e/o garantita una mobilità termoigrometrica rispetto allo stato contiguo;
- per lo strato di irrigidimento (o supporto), a seconda della soluzione costruttiva impiegata e del materiale, si verificherà la sua capacità di ripartire i carichi, la sua resistenza alle sollecitazioni meccaniche che deve trasmettere e la durabilità nel tempo;
- lo strato di ventilazione sarà costituito da una intercapedine d'aria avente aperture di collegamento con l'ambiente esterno, munite di griglie, aeratori, ecc. capaci di garantire adeguato ricambio di aria, ma limitare il passaggio di piccoli animali e/o grossi insetti;
- lo strato di tenuta all'acqua sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con membrane in fogli o prodotti fluidi da stendere in sito fino a realizzare uno strato continuo.
a) Le caratteristiche delle membrane sono quelle indicate all'articolo prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane. In fase di posa si dovrà curare: la corretta realizzazione dei giunti utilizzando eventualmente i materiali ausiliari (adesivi, ecc.), le modalità di realizzazione previste dal progetto e/o consigliate dal produttore nella sua documentazione tecnica, ivi incluse le prescrizioni sulle condizioni ambientali (umidità, temperature, ecc.) e di sicurezza. Attenzione particolare sarà data all'esecuzione dei bordi, punti particolari, risvolti, ecc. ove possono verificarsi infiltrazioni sotto lo strato.
b) Le caratteristiche dei prodotti fluidi e/o in pasta sono quelle indicate nell'articolo prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane. In fase di posa si dovrà porre cura nel seguire le indicazioni del progetto e/o del fabbricante allo scopo di ottenere strati uniformi e dello spessore previsto, che garantiscano continuità anche nei punti particolari quali risvolti, asperità, elementi verticali (camini, aeratori, ecc.).
Sarà curato inoltre che le condizioni ambientali (temperatura, umidità, ecc.) od altre situazioni
(presenza di polvere, tempi di maturazione, ecc.) siano rispettate per favorire una esatta rispondenza del risultato finale alle ipotesi di progetto.
- Lo strato filtrante, quando previsto, sarà realizzato, a seconda della soluzione costruttiva prescelta, con fogli di non-tessuto sintetico od altro prodotto adatto accettato dalla Direzione dell’esecuzione. Sarà curata la sua corretta collocazione nel sistema di copertura e la sua congruenza rispetto all'ipotesi di funzionamento con particolare attenzione rispetto a possibili punti difficili.
- Lo strato di protezione, sarà realizzato secondo la soluzione costruttiva indicata dal progetto.
I materiali (verniciature, granigliature, lamine, ghiaietto, ecc.) risponderanno alle prescrizioni previste nell'articolo loro applicabile. Nel caso di protezione costituita da pavimentazione quest'ultima sarà eseguita secondo le indicazioni del progetto e/o secondo le prescrizioni previste per le pavimentazioni curando che non si formino incompatibilità meccaniche, chimiche, ecc. tra la copertura e la pavimentazione sovrastante.
- Lo strato di pendenza è solitamente integrato in altri strati, pertanto si rinvia per i materiali allo strato funzionale che lo ingloba. Per quanto riguarda la realizzazione si curerà che il piano (od i piani) inclinato che lo concretizza abbia corretto orientamento verso eventuali punti di confluenza e che nel piano non si formino avvallamenti più o meno estesi che ostacolino il deflusso dell'acqua. Si cureranno inoltre le zone raccordate all'incontro con camini, aeratori, ecc.
- Lo strato di barriera o schermo al vapore sarà realizzato con membrane di adeguate caratteristiche (vedere articolo prodotti per impermeabilizzazione e per coperture piane). Nella fase di posa sarà curata la continuità dello strato fino alle zone di sfogo (bordi, aeratori, ecc.), inoltre saranno seguiti gli accorgimenti già descritti per lo strato di tenuta all'acqua.
- Per gli altri strati complementari riportati nella norma UNI 8178 si dovranno adottare soluzioni costruttive che impieghino uno dei materiali ammessi dalla norma stessa. Il materiale prescelto dovrà rispondere alle prescrizioni previste nell'articolo di questo capitolato ad esso applicabile.
Per la realizzazione in opera si seguiranno le indicazioni del progetto e/o le indicazioni fornite dal produttore ed accettate dalla Direzione dell’esecuzione, ivi comprese quelle relative alle condizioni ambientali e/o le precauzioni da seguire nelle fasi di cantiere.
4) La Direzione dell’esecuzione per la realizzazione delle coperture piane opererà come segue:
a) nel corso dell'esecuzione della fornitura (con riferimento ai tempi ed alle procedure) verificherà l'adozione dei criteri per la sicurezza degli operatori come da norma UNI 8088 e che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà: il collegamento tra gli strati; la realizzazione dei giunti/sovrapposizioni (per gli strati realizzati con pannelli, fogli ed in genere con prodotti preformati); la esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari. Ove sono richieste lavorazioni in sito verificherà con semplici metodi da cantiere:
- le resistenze meccaniche (portate, punzonamenti, resistenze a flessione);
- adesioni o connessioni fra strati (o quando richiesta l'esistenza di completa separazione);
- la tenuta all'acqua, all'umidità, ecc.
b) A conclusione dell'opera eseguirà prove (anche solo localizzate) di funzionamento formando battenti di acqua, condizioni di carico, di punzonamento, ecc. che siano significativi delle ipotesi previste dal progetto o dalla realtà.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 3.3
OPERE DI IMPERMEABILIZZAZIONE
Si intendono per opere di impermeabilizzazione quelle che servono a limitare (o ridurre entro valori prefissati) il passaggio di acqua (sotto forma liquida o gassosa) o comunque lo scambio igrometrico tra ambienti.
Esse si dividono in:
- impermeabilizzazioni costituite da strati continui (o discontinui) di prodotti;
- impermeabilizzazioni realizzate mediante la formazione di intercapedini ventilate.
Per la loro realizzazione si utilizzeranno i materiali e le modalità indicate negli altri documenti progettuali; ove non siano specificate in dettaglio nel progetto od a suo completamento si rispetteranno le prescrizioni seguenti:
1) per le impermeabilizzazioni di coperture, vedere gli articoli "Esecuzione di Coperture Continue (Piane)" e "Esecuzione di Coperture Discontinue (a Falda)".
La Direzione dell’esecuzione opererà come segue:
a) Con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte ed inoltre, almeno per gli strati più significativi, verificherà che il risultato finale sia coerente con le prescrizioni di progetto e comunque con la funzione attribuita all'elemento o strato considerato.
In particolare verificherà i collegamenti tra gli strati, la realizzazione di giunti/sovrapposizioni dei singoli prodotti costituenti uno strato, l'esecuzione accurata dei bordi e dei punti particolari ove sono richieste lavorazioni in sito. Per quanto applicabili verificherà con semplici metodi da cantiere le resistenze meccaniche (punzonamenti, resistenza a flessione, ecc.) la impermeabilità dello strato di tenuta all'acqua, le continuità (o discontinuità) degli strati, ecc.
b) A conclusione eseguirà prove (anche solo localizzate) per verificare le resistenze ad azioni meccaniche localizzate, la interconnessione e compatibilità con altre parti dell'edificio e con eventuali opere di completamento.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Art. 3.4
OPERE DI VETRAZIONE E SERRAMENTISTICA
Si intendono per opere di vetrazione quelle che comportano la collocazione in opera di lastre di vetro (o prodotti similari sempre comunque in funzione di schermo) in luci fisse, comprensive delle opere di serramentistica, a formare gli elementi di separazione tra settori delle suddette tribune, oggetto del presente appalto.;
Si intendono per opere di serramentistica quelle relative al montaggio delle vetrate a formare i definitivi elementi di separazione, quali controtelai metallici e relativi meccanismi di ancoraggio alla struttura metallica della tribuna modulare componibile.
La realizzazione delle opere di vetrazione deve avvenire con i materiali e le modalità previsti dal progetto ed ove questo non sia sufficientemente dettagliato valgono le prescrizioni seguenti.
a) Le lastre di vetro, in relazione al loro comportamento meccanico, devono essere scelte tenendo conto delle loro dimensioni, delle sollecitazioni previste dovute a carico di vento e neve, alle sollecitazioni dovute ad eventuali sbattimenti ed alle deformazioni prevedibili del serramento.
Devono inoltre essere considerate per la loro scelta le esigenze di trasmissione luminosa, di trasparenza o traslucidità, di sicurezza sia ai fini antinfortunistici che di resistenza alle effrazioni, atti vandalici, ecc.
Per la valutazione dell'adeguatezza delle lastre alle prescrizioni predette, in mancanza di prescrizioni nel progetto si intendono adottati i criteri stabiliti nelle norme UNI per l'isolamento termico ed acustico, la sicurezza, ecc. (UNI 12758 e 7697).
Gli smussi ai bordi e negli angoli devono prevenire possibili scagliature.
b) I materiali di tenuta, se non precisati nel progetto, si intendono scelti in relazione alla conformazione e dimensioni delle scanalature (o battente aperto con ferma vetro) per quanto riguarda lo spessore e dimensioni in genere, capacità di adattarsi alle deformazioni elastiche dei telai fissi; resistenza alle sollecitazioni dovute ai cicli termoigrometrici tenuto conto delle condizioni microlocali che si creano all'esterno rispetto all'interno, ecc. e tenuto conto del numero, posizione e caratteristiche dei tasselli di appoggio, periferici e spaziatori. Nel caso di lastre posate senza serramento gli elementi di fissaggio (squadrette, tiranti, ecc.) devono avere adeguata resistenza meccanica, essere preferibilmente di metallo non ferroso o comunque protetto dalla corrosione. Tra gli elementi di fissaggio e la lastra deve essere interposto materiale elastico e durabile alle azioni climatiche.
c) Il montaggio deve avvenire previa eliminazione di depositi e materiali dannosi alle lastre, serramenti, ecc. e collocando i tasselli di appoggio in modo da far trasmettere correttamente il peso della lastra al serramento; i tasselli di fissaggio servono a mantenere la lastra nella posizione prefissata. Le lastre che possono essere urtate devono essere rese visibili con opportuni segnali (motivi ornamentali, maniglie, ecc.). La sigillatura dei giunti tra lastra e serramento deve essere continua in modo da eliminare ponti termici ed acustici. Per i sigillanti e gli adesivi si devono rispettare le prescrizioni previste dal fabbricante per la preparazione, le condizioni ambientali di posa e di manutenzione. Comunque la sigillatura deve essere conforme a quella richiesta dal progetto od effettuata sui prodotti
utilizzati per qualificare il serramento nel suo insieme. L'esecuzione effettuata secondo la norma UNI 6534 potrà essere considerata conforme alla richiesta del presente Capitolato nei limiti di validità della norma stessa.
La realizzazione del montaggio della serramentistica deve essere effettuata come indicato nel progetto e quando non precisato deve avvenire secondo le prescrizioni seguenti.
a) Le vetrate collocate su propri controtelai e fissate con i mezzi previsti dal progetto e comunque in modo da evitare sollecitazioni localizzate.
Il giunto tra controtelaio e telaio fisso, se non progettato in dettaglio onde mantenere le prestazioni richieste all’elemento di separazione, dovrà essere eseguito con le seguenti attenzioni:
- gli interspazi devono essere sigillati con materiale comprimibile e che resti elastico nel tempo; se ciò non fosse sufficiente (giunti larghi più di 8 mm) si sigillerà anche con apposito sigillante capace di mantenere l'elasticità nel tempo e di aderire al materiale dei serramenti;
- il fissaggio deve resistere alle sollecitazioni che l’elemento di separazione una volta montato trasmette sotto l'azione del vento o di carichi dovuti all'utenza (comprese tentativi di atti vandalici).
b) Il montaggio deve avvenire:
- assicurando il fissaggio con l'ausilio di elementi meccanici (bullonatura, zanche, tasselli di espansione, ecc.);
La Direzione dell’esecuzione opererà come segue.
a) Con riferimento ai tempi ed alle procedure, verificherà via via che i materiali impiegati e le tecniche di posa siano effettivamente quelle prescritte.
In particolare verificherà la realizzazione delle sigillature tra lastre di vetro e telai e elementi della tribuna prefabbricata modulare; il rispetto delle prescrizioni di progetto, del capitolato e del produttore per i serramenti con altre prestazioni.
b) A conclusione eseguirà verifiche visive della corretta messa in opera e della completezza dei giunti, sigillature, ecc. Eseguirà controlli orientativi circa (stimandole con la forza corporea necessaria), l'assenza di punti di attrito non previsti, e prove orientative di tenuta all'acqua, con spruzzatori a pioggia, ed all'aria, con l'uso di fumogeni, ecc.
E’ previsto che i controlli predetti potranno avere carattere casuale e statistico.
Avrà cura di far aggiornare e raccogliere i disegni costruttivi più significativi unitamente alla descrizione e/o schede tecniche dei prodotti impiegati (specialmente quelli non visibili ad opera ultimata) e le prescrizioni attinenti la successiva manutenzione.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
Art. 3.5
OPERE DA XXXXXXXXXX
I manufatti ed i lavori in genere in lamiera in acciaio (nera o zincata), di zinco, di rame, di piombo, di ottone, di alluminio o di altri metalli, o di materiale plastico, dovranno essere delle dimensioni e delle forme richieste, lavorati con la massima precisione ed a perfetta finitura.
Detti lavori saranno dati in opera, salvo diversa disposizione, completi di ogni accessorio necessario al loro perfetto funzionamento, nonché completi di pezzi speciali e sostegni di ogni genere.
Il collocamento in opera comprenderà altresì ogni occorrente prestazione ed ancora il lavoro completo di verniciatura protettiva, da eseguire secondo prescrizione e ove necessario.
Le giunzioni dei pezzi saranno effettuate mediante chiodature, ribattiture, rivettature, aggraffature, saldature, incollature o con sistemi combinati, sulla base di quanto disposto in particolare dalla Direzione dell’esecuzione ed in conformità ai campioni che dovranno essere presentati per l'approvazione.
L'Appaltatore inoltre, ha l'obbligo di presentare preventivamente alla Direzione dell’esecuzione un campione delle opere ordinate, affinché venga accettato o vi possano essere apportate modifiche che la stessa riterrà opportune prima dell'inizio delle opere stesse, senza che queste vengano ad alterare i prezzi stabiliti ed i patti contrattuali.
Per tratti di notevole lunghezza o in corrispondenza di giunti sul supporto dovranno essere predisposti opportuni giunti di dilatazione.
In presenza di contatto fra materiali metallici diversi occorrerà evitare la formazione di correnti galvaniche che possono generare fenomeni di corrosione dei manufatti stessi.
Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.
CAPITOLO 4
REALIZZAZIONE IMPIANTO SPORTIVO
Art. 4.1
TRIBUNE PREFABBRICATE MODULARI E COMPONIBILI
Una tribuna per impianti sportivi e ricreativi in ambienti indoor o all'aperto, deve garantire i requisiti minimi dettati dai più recenti criteri di progettazione nel rispetto delle normative vigenti (D.M. 14 Gennaio 2008 - UNI EN 13200), come di seguito elencati.
Prescrizioni generali
Le tribune devono essere del tipo modulare e componibile e costruite con materiali idonei e opportunamente protetti in relazione alle particolari condizioni di impiego specificate dal progetto. Per la loro costruzione vengono normalmente impiegati profilati e tubi in acciaio S235JRH, che vengono saldati a filo continuo con sistemi robotizzati.
Le tipologie mobili e/o smontabili devono essere installate dove esistono piani di appoggio con adeguata portanza in rapporto alle forze trasmesse dalle tribune stesse.
La verifica di tale portanza in rapporto alle forze trasmesse dalle tribune stesse e la verifica di tale partenza è a cura e responsabilità del progettista e del committente o utilizzatore.
I piani di calpestio saranno in acciaio stampato con rilievo antisdrucciolo, composto da bugnature continue su tutta la superficie, con alcune fughe longitudinali.
Le sedute sono previste su poltroncine o scocche, fissate direttamente su un apposito telaio sagomato in lamiera zincata a caldo.
Le poltroncine, in classe 1 di reazione al fuoco, saranno stampate ad iniezione in polipropilene, colorato nella massa e con l'aggiunta di sostanze antiraggi ultravioletti.
Le sedute saranno fornite con e senza schienale.
L'altezza delle sponde dai piani orizzontali sarà sempre di almeno 110 cm. ed i vuoti saranno tali da non consentire il passaggio di una sfera di 10 cm. di diametro.
I parapetti anteriori e posteriori verranno innestati sulla tribuna e bloccati direttamente dai piani di calpestio così come le sponde laterali, applicate una sull'altra, divenendo così inamovibili.
Carichi Considerati
Permanenti (G):
Peso proprio degli elementi strutturali (G1) = 250 N/m2 Peso proprio degli elementi non strutturali (G2) = 50 N/m2 Azione Folla (Qf)
Verticali ripartiti tribune a posti fissi (DM 2008 / NTC) = 4000 N/m2
Azioni orizzontali in direzione parallela alle file dei posti a sedere (DM UNI9217) = 300 N/m2 Azioni orizzontali in direzione perpendicolare alle file dei posti a sedere (UNI9217) = 150 N/m2 Carichi orizzontali sulle sponde e sui parapetti (DM 14.01.2008) = 2000 N/m
Verticali concentrati su impronta di 500x500 mm sui piani di calpestio (DM 14.01.2008) = 4000 N Azione del vento (Qf)
Zona 3 (DM 14.01.2008)
Azione sismica
Xxxx xxxxxxx 0, Xxxxxxxxx X (XXX 387.2009 e DGR 338.2009)
Caratteristiche dimensionali e montaggio
La capienza delle tribune è stabilita dagli elaborati progettuali, e risulta comunque non inferiore a 7953 posti a sedere.
Il montaggio dovrà avvenire mediante un semplice e sicuro sistema di autobloccaggio, realizzato con l'impiego di un accoppiamento maschio/femmina sequenziale che impedirà l'asportazione o la manomissione di ogni singolo pezzo, garantendo nel contempo il perfetto assemblaggio, rendendo monolitica la struttura ed al fine di eliminare la bulloneria per l'accoppiamento di singoli componenti.
Prescrizioni di sicurezza per la distribuzione e lo sfollamento
Le tribune con posti a sedere devono avere corsie trasversali di smistamento di larghezza minima pari a 1,20 m, e tali da servire non più di 20 posti per fila per ognuna delle parti ad esse contigue.
Il percorso massimo che ogni spettatore dovrà compiere, utilizzando i percorsi di scorrimento per raggiungere il punto di deflusso dalla tribuna non dovrà essere maggiore dei seguenti valori:
- per tribune al chiuso: 30 m;
- per tribune all'aperto: 40 m.
Documentazione
In sede di esecuzione e/o fornitura deve essere presentata la seguente documentazione:
- relazione di calcolo che dimostri l'idoneità della struttura a sopportare i carichi di progetto, ed evidenzi i carichi trasmessi sui piani di appoggio;
- certificati comprovanti le caratteristiche meccaniche dei materiali impiegati nelle, strutture portanti;
- istruzioni per uso e manutenzione;
- dichiarazione di conformità specificante che la tribuna è stata realizzata in conformità a quanto specificato nella relazione di calcolo, o al prototipo sperimentato presso laboratorio autorizzato.
Garanzia post vendita sul prodotto
- E’ richiesta la garanzia minima post vendita dell’oggetto del presente appalto (tribune prefabbricate metalliche modulari e relativa copertura, salvo quanto stabilito dall’articolo che segue) di fornitura/prestazione non inferiore ad anni 5 (cinque).
Art. 4.2
COPERTURA TRIBUNA PREFABBRICATA “DISTINTI”
La copertura della tribuna “distinti” deve essere preventivamente certificata/omologata al pari delle tribune. E, nel qual caso, è richiesta, al pari delle tribune prefabbricate, la garanzia minima post vendita non inferiore ad anni 5 (cinque).
Ove il concorrente/aggiudicatario intenda fornire una copertura non preventivamente certificata/omologata assume l’obbligo di provvedere, a propria cura e spese, alla progettazione della medesima, in conformità alla vigente legislazione e normativa e, in particolare, al D.M. 14/01/2008 – Norme tecniche per le costruzioni e relativa Circolare - e di far realizzare la medesima ad idonea Ditta, in possesso dei requisiti per la realizzazione di tale parte di fornitura (opera).
Ogni modifica per la realizzazione di fondazioni fornite dalla Stazione Appaltante che si rendessero eventualmente necessarie al piano di posa della suddetta copertura è posta interamente a carico del concorrente/aggiudicatario, ivi compresa la calcolazione e quanto altro necessario per il rilascio della autorizzazione sismica prevista per legge, oneri comunque a carico del concorrente/aggiudicatario anche per la fornitura delle tribune e relativa copertura in caso di loro certificazione/omologazione ai sensi delle vigenti leggi.
Posto che nel caso di cui sopra (copertura della tribuna “distinti” non preventivamente certificata/omologata), come previsto nel bando di gara, il concorrente dovrà presentare nella propria offerta (in particolare nella busta B) il progetto definitivo della copertura corredato di tutti i documenti di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 207/2010, sottoscritti da tecnico regolarmente abilitato, i tempi necessari alla progettazione esecutiva e all’acquisizione delle prescritte autorizzazioni non danno diritto allo slittamento dei tempi contrattuali come sopra stabiliti per il completamento dell’esecuzione.
CAPITOLO 5
IMPIANTISTICA
Art. 5.1 GLI IMPIANTI
Generalità
L'Appaltatore, in ossequio con l’appalto di che trattasi dovrà assicurare la predisposizione di tutti gli impianti di cui dovrà essere provvista la struttura sportiva nella parte di competenza.
Si richiama quanto espressamente indicato in precedenza.
Resta inteso che l’Appaltatore dovrà operare prevedendo l’eventuale presenza contemporanea di altre ditte installatrici dei vari impianti a servizio della struttura sportiva anche nella medesima area di cantiere, organizzando e coordinando l’azione dei vari soggetti operanti contemporaneamente, sotto la supervisione della Direzione dell’esecuzione e delle figure competenti.
In particolare la completa predisposizione dovrà riguardare, salvo altre ed ulteriori indicazione della Direzione dell’esecuzione:
- impianto elettrico e di illuminazione;
- impianto di messa a terra;
- impianto di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianto antincendio – prevenzione incendi;
- salvo altri.
CAPITOLO 6
PRESTAZIONI VARIE
Art. 6.1
PRESTAZIONI EVENTUALI NON PREVISTE
Nel caso in cui la Stazione Appaltante, tramite la Direzione dell’esecuzione, ritenesse di dover introdurre modifiche o varianti in corso d'opera, ferme restando le disposizioni di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., per quanto applicabile in analogia al presente appalto di fornitura, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi concordati mediante apposito verbale ai sensi dell'art. 163 D.P.R. n. 207/2010.
In tal caso si applicherà la disciplina di cui all'art. 311 del D.P.R. n. 207/2010.
Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei alle prestazioni da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.
I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.
Art. 6.2
LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del
D.M. LL.PP. 236/89 e del D.P.R. 503/96, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:
- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.
La Direzione dell’esecuzione raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.
CAPITOLO 7
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI
Art. 7.1
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare la fornitura nel modo che crederà più conveniente per darla perfettamente compiuta nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione dell’esecuzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita della fornitura stessa ed agli interessi della Stazione Appaltante.
La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di una determinata fornitura o prestazione entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione della fornitura nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di altre prestazioni ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
L'Appaltatore presenterà alla Direzione dell’esecuzione per l'approvazione, prima dell'inizio della fornitura (e anticipando tale scadenza di un lasso temporale adeguato all'espletamento degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), il programma esecutivo, secondo il comma 10, art. 43 del D.P.R. n. 207/2010, in armonia col programma di cui all'art. 128 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Lo smontaggio e la rimozione delle tribune installate nello Stadio Matusa, che restano di proprietà dell’Appaltatore, devono essere rimosse non prima di novanta giorni dal completamento della fornitura delle tribune dello stadio Casaleno, non prima dell’esito positivo del collaudo statico di tali ultime tribune, della relativa verifica si conformità definitiva e non oltre giorni trenta dall’Ordine di Servizio del Direttore dell’esecuzione.
CAPITOLO 8
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
Art. 8.1
OSSERVANZA DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE
L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale descrittivo e prestaozinale e nel Capitolato Generale d'Appalto, per quanto applicabile.
L'Appaltatore è tenuto alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'Appaltatore stesso, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni impartite dalle AUSL, alle norme CEI, UNI, CNR.
Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", alla legge 447/95 e s.m.i (Legge quadro sull'inquinamento acustico) e relativi decreti attuativi, al D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 e s.m.i. e alle altre norme vigenti in materia.
Art. 8.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
E’ parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, la seguente documentazione:
a) L'elenco dei Prezzi Unitari ovvero l’offerta dell’Appaltatore;
b) Il Cronoprogramma;
c) Le polizze di garanzia;
d) Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed i piani di cui all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
e) I disegni di progetto;
f) Il presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale – Schema di contratto.
Sono inoltre da considerarsi parte integrante del contratto di appalto, anche se non materialmente allegato:
g) il Capitolato Generale d'Appalto, di cui al D.M. 145/2000 per quanto applicabile e non in contrasto con il presente capitolato o non previsto da quest'ultimo, e la seguente documentazione;
h) Xx Xxxxx, i Xxxxxxx, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
i) Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
j) Le norme emanate dal C.N.R., le norme U.N.I., le norme C.E.I., le tabelle CEI-UNEL, le altre norme tecniche ed i testi citati nel presente Capitolato;
Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 ss.mm.ii.;
b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207;
c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni;
Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) computo metrico estimativo
b) le tabelle di riepilogo delle forniture e dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni delle forniture e dei lavori all’articolo 132 del Codice dei contratti.
Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle forniture ed eventuali opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto. Alla Direzione della Fornitura e dei Lavori è riservata la facoltà di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.
Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla Stazione Appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto - Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale - Elenco Prezzi (ovvero offerta dell’Appaltatore) - Disegni.
Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione dell’esecuzione.
L'Appaltatore dovrà comunque rispettare i minimi inderogabili fissati dal presente Capitolato avendo gli stessi, per esplicita statuizione, carattere di prevalenza rispetto alle diverse o minori prescrizioni riportate negli altri atti contrattuali.
Art. 8.3 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
La Stazione Appaltante, in caso di fallimento dell'Appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 3 del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
Art. 8.4 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con le procedure di cui all'art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. mediante semplice lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti nei casi previsti dagli art. 135 e 136 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e specificatamente:
a) quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli dal Direttore della fornitura, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle norme sostanziali sul subappalto;
b) nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni fattegli dalla Stazione Appaltante per il ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per il ritardo rispetto al programma di esecuzione della fornitura, inadempienza che, in relazione alle caratteristiche e alle finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo o contravvenzione da parte dell'appaltatore agli obblighi alle condizioni stipulate;
c) quando l'Appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui agli articoli 6 o 67 del D.Lgs. n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per reati di usura, riciclaggio nonché per frodi nei riguardi della Stazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Coordinatore della Sicurezza, dal Direttore dei lavori o dal Responsabile del procedimento;
e) nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8 della Legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, in applicazione dell'articolo "Obblighi dell'Appaltatore relativi alla Tracciabilità dei Flussi Finanziari" del presente Capitolato speciale;
f) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive dell'affidatario del contratto, secondo il disposto dell'art. 6 comma 8 del DPR 207/2010 e s.m.i.; in tal caso il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dei lavori ovvero dal Direttore dell'esecuzione, propone, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, del codice, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
g) decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA, ove necessaria, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.
Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione della fornitura oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'art. 132, comma 6, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si rendano necessari forniture suppletive che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione delle forniture eseguite, dei materiali utili e del 10 per cento del valore delle forniture non eseguite, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, conformemente a quanto previsto dall'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza della fornitura.
La Stazione Appaltante, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con un preavviso di almeno 20 giorni la redazione dello stato di consistenza della fornitura, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché l'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbono essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
In sede di liquidazione finale della fornitura dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la Stazione Appaltante non sia avvalsa delle facoltà previste dall'articolo 140 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Art. 8.5 CAUZIONE PROVVISORIA
Il deposito cauzionale provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto della fornitura copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario ai sensi di quanto disposto dall'art. 75 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ed è fissato nella misura del 2% dell'importo dei lavori posti a base dell'appalto.
Tale cauzione provvisoria, che per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 è ridotta del 50%, - per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti - potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva.
La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Art. 8.6 CAUZIONE DEFINITIVA
L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora la fornitura oggetto del presente capitolato venga aggiudicata con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti.
La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione della prestazione. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R.
n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Art. 8.7 COPERTURE ASSICURATIVE
A norma dell'art. 129, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 l'Impresa Appaltatrice è obbligata, altresì, a stipulare le seguenti polizze:
- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione della fornitura. La somma assicurata deve essere almeno pari a euro 3.000.000,00 (diconsi euro tremilioni/00) di cui euro 1.400.000,00 (diconsi euro unmiliomequattrocentomila/00) per danni alle opere oggetto del contratto (salva la rideterminazione in esito all'aggiudicazione), euro 1.600.000,00 (diconsi euro unmilioneseicentomila/00) per danni alle opere ed impianti preesistenti;
- una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori con un massimale che deve essere almeno pari a euro 3.000.000,00 (diconsi euro tremilioni/00).
Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. cui le medesime coperture devono sempre essere adeguate.
Art. 8.8 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante.
Ai sensi dell'art. 118 comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l'affidamento in subappalto o in cottimo, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che il concorrente all'atto dell'offerta o l'impresa affidataria, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture, che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
b) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
c) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori l'iscrizione alla C.C.I.A.A. e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
d) che non sussistano nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, le condizioni di cui agli artt.
67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
Eventuali subappalti o cottimi sono altresì soggetti alle seguenti ulteriori condizioni:
1) l'affidatario deve praticare, per le forniture, lavori ed opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
2) l'affidatario deve corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione della Fornitura, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
3) la Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari;
Ai sensi dell'art. 118 comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Il termine di 30 gg. può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto.
Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti della metà.
In caso di mancato rispetto da parte dell'esecutore dell'obbligo di cui all'art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora l'esecutore motivi il mancato pagamento con la contestazione della regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall'esecutore sia accertato dalla Direzione dell’esecuzione, la Stazione Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dalla Direzione dell’esecuzione.
L'Appaltatore resta in ogni caso l'unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione della fornitura oggetto di subappalto, sollevando quest'ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate.
Art. 8.9 TRATTAMENTO DEI LAVORATORI
Nell'esecuzione forniture che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni.
L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.
I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche se non aderisce alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
L'Appaltatore osserva altresì le norme vigenti in materia di igiene di lavoro, prevenzione degli infortuni, tutela sociale del lavoratore, previdenza e assistenza sociale nonché assicurazione contro gli infortuni,
attestandone la conoscenza.
L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore, nei confronti della Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.
Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
L'Appaltatore è inoltre obbligato ad applicare integralmente le disposizioni di cui all'art. 118, comma 6 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
L'Appaltatore è inoltre obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuta, alle Casse Edili, agli Enti Scuola, agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto, dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.
L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti-Scuola, o comunque derivanti dagli obblighi dei contratti nazionali applicabili vigenti al momento della firma del presente capitolato.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile del Procedimento del D.U.R.C. che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione appaltante provvede direttamente, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori, al pagamento dei crediti vantati dagli enti previdenziali e assicurativi, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
Ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.
Art. 8.10
PROGRAMMA ESECUTIVO DELLA PRESTAZIONE - INIZIO E TERMINE PER L'ESECUZIONE - CONSEGNE PARZIALI - SOSPENSIONI
L’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà entro 45 giorni dalla data di registrazione del contratto, in conformità a quanto previsto nel Capitolato Generale d'Appalto per quanto applicabile all’appalto di che trattasi e secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 207/2010 e comunque non prima che sia assicurata l’idoneità della superficie di appoggio a terra realizzata mediante fondazione in c.a., non compresa nel presente appalto.
Nel giorno e nell'ora fissati dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per ricevere la consegna per l’avvio della prestazione, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in contraddittorio; dalla data di tale verbale decorre il termine utile per il compimento della fornitura.
Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione della fornitura o dell’esecuzione fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dalla Direzione dei Lavori o della fornitura o dell’esecuzione, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno qualora eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'aggiudicatario. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento della fornitura la Stazione Appaltante procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.
Nel caso di ritardato avvio dell’esecuzione del contratto rispetto ai termini stabiliti per fatto o per colpa della Stazione Appaltante, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore ai limiti indicati dall'art. 305 del D.P.R. n. 207/2010. Ove l'istanza dell'Appaltatore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dall'art. 305 del D.P.R. n. 207/2010.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell'Appaltatore non può esercitarsi, con le conseguenze previste dal comma precedente, qualora il ritardo nell’avvio dell’esecuzione del contratto superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Qualora, avviata l’esecuzione del contratto, questa sia sospesa dalla Stazione Appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai due commi precedenti.
La redazione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto è subordinata all'accertamento da parte del Responsabile dell’esecuzione, degli obblighi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.; in assenza di tale accertamento, il suddetto verbale è inefficace e la prestazione non può essere iniziata.
E' facoltà della Stazione Appaltante procedere alla consegna della fornitura in via di urgenza, in analogia a quanto stabilito dall'art. 153, comma 1, secondo periodo e comma 4 del D.P.R. n. 207/2010 e dell'art. 11, comma 9 periodi terzo e quarto, e comma 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari. In tal caso la Direzione della Fornitura o dell’esecuzione indica nel verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, di seguito denominato semplicemente “verbale”, quali parti e prestazioni l'esecutore deve immediatamente iniziare e le motivazioni che giustificano l'immediato avvio del contratto.
Le disposizioni di consegna in via d'urgenza su esposte, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di aree ed immobili; in tal caso si provvede di volta in volta alla compilazione di un verbale provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale definitivo anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.
All'atto dell’avvio dell’esecuzione del contratto, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna.
L'Appaltatore è tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'effettivo inizio della fornitura e comunque entro cinque giorni dall’avvio dell’esecuzione del contratto, la documentazione dell'avvenuta denunzia agli Enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici comprensiva della valutazione dell'Appaltatore circa il numero giornaliero minimo e massimo di personale che si prevede di impiegare nell'appalto.
Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore, per quanto concerne la trasmissione della documentazione di cui sopra da parte delle proprie imprese subappaltatrici, cosa che dovrà avvenire prima dell'effettivo inizio delle prestazioni e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'autorizzazione, da parte della Stazione Appaltante, del subappalto o cottimo.
L'Appaltatore dovrà comunque dare inizio alla prestazione entro il termine improrogabile di giorni TRENTA dalla data del verbale fermo restando il rispetto del termine, di cui al successivo periodo, per la presentazione del programma di esecuzione della prestazione.
Entro 10 giorni dalla consegna, l'Appaltatore presenterà alla Direzione dell’esecuzione una proposta di programma di esecuzione, di cui all'art. 43, c.10 del D.P.R. n. 207/2010 per quanto riferibile alla fornitura, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Nel suddetto piano sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle scadenze contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. Esso dovrà essere redatto tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato.
Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dell’esecuzione d'intesa con la Stazione Appaltante comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame della proposta di programma; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore entro 10 giorni, predisporrà una nuova proposta oppure adeguerà quella già presentata secondo le direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dell’esecuzione.
Decorsi 10 giorni dalla ricezione della nuova proposta senza che il Responsabile del Procedimento si sia espresso, il programma esecutivo della fornitura si darà per approvato fatte salve indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.
La proposta approvata sarà impegnativa per l'Appaltatore che dovrà rispettare i termini previsti, salvo modifiche al programma esecutivo in corso di attuazione per comprovate esigenze non prevedibili che dovranno essere approvate od ordinate dalla Direzione della Fornitura o dell’esecuzione, di seguito “Direzione”.
Nel caso di sospensione della prestazione, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'appaltatore, il programma dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale.
Eventuali aggiornamenti legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dalla Direzione, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.
Nel caso in cui le prestazioni in appalto fossero molto estese, ovvero mancasse l'intera disponibilità dell'area
sulla quale dovrà svilupparsi la fornitura o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, la Stazione Appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi o indennizzi.
La data legale dell’avvio dell’esecuzione del contratto, per tutti gli effetti di legge e regolamenti, sarà quella dell'ultimo verbale parziale.
In caso di avvio parziale dell’esecuzione del contratto a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'Appaltatore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzata la prestazione prevista dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell'art. 308 del D.P.R. n. 207/2010.
Ove gli ulteriori avvii parziali avvengano entro il termine di inizio delle prestazioni indicato dal programma esecutivo redatto dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione, non si da luogo a spostamenti del termine utile contrattuale; in caso contrario, la scadenza contrattuale viene automaticamente prorogata in funzione dei giorni necessari per l'esecuzione della prestazione ricadente nelle zone consegnate in ritardo, deducibili dal programma esecutivo suddetto, indipendentemente dall'ammontare del ritardo verificatosi nell'ulteriore consegna, con conseguente aggiornamento del programma di esecuzione della prestazione.
Qualora l’avvio è parziale, decorsi novanta giorni naturali consecutivi dal termine massimo risultante dal programma di esecuzione della prestazione di cui al comma precedente senza che si sia provveduto, da parte della Stazione Appaltante, alla consegna delle zone non disponibili, l'Appaltatore può chiedere formalmente di recedere dall'esecuzione delle sole opere ricadenti nelle aree suddette. Se, trascorsi i novanta giorni, l'Appaltatore non ritenga di avanzare richiesta di recesso per propria autonoma valutazione di convenienza, non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo, per il ritardo nella consegna, rispetto a quello negozialmente convenuto.
E' obbligo dell'Appaltatore procedere, dopo l’avvio dell’esecuzione del contratto, nel termine di 5 giorni, all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sui luoghi interessati dalla fornitura, nonché il fatto che nell'installazione e nella gestione del cantiere ci si dovrà attenere alle norme di cui al D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, nonché alle norme vigenti relative alla omologazione, alla revisione annuale e ai requisiti di sicurezza di tutti i mezzi d'opera e delle attrezzature di cantiere.
L'Appaltatore è tenuto, quindi, non appena avviata l’esecuzione della fornitura, ad iniziare la prestazione, proseguendola attenendosi al programma operativo di esecuzione da esso redatto in modo da darla completamente ultimata nel numero di giorni naturali consecutivi previsti per l'esecuzione indicato in precedenza, decorrenti dalla data di avvio, eventualmente prorogati in relazione a quanto disposto dai precedenti punti.
Le sospensioni parziali o totali delle forniture, già contemplate nel programma operativo non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Appaltatore di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.
Nell'eventualità che, successivamente all’avvio dell’esecuzione del contratto insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole prestazioni, l'Appaltatore è tenuto a proseguire quelle eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, di quelle non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.
Con la ripresa delle prestazioni sospese parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione viene incrementato, su istanza dell'Appaltatore, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le forniture in opera, dedotti dal programma operativo, indipendentemente dalla durata della sospensione.
Ove pertanto, secondo tale programma, l'esecuzione delle prestazioni sospese possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.
Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le prestazioni sospese.
L'Appaltatore dovrà comunicare, per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione, l'ultimazione della prestazione non appena avvenuta. La Direzione dell’esecuzione procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
La prestazione, o la fornitura, si intende conclusa con la completa rimozione delle tribune installate nello stadio Matusa, che restano di proprietà dell’Appaltatore.
Lo smontaggio e rimozione delle tribune installate nello Stadio Matusa, che restano di proprietà dell’Appaltatore, devono essere rimosse non prima di novanta giorni dal completamento della fornitura delle tribune dello stadio Casaleno, non prima dell’esito positivo del collaudo di tali ultime tribune, della relativa verifica si conformità definitiva e non oltre giorni trenta dall’Ordine di Servizio del Direttore dell’esecuzione.
Art. 8.11 PENALI
In caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione della fornitura, ai sensi dell'art. 145, comma 3 del D.P.R. n. 207/2010, sarà applicata una penale giornaliera pari a 1 per mille (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, salvo il risarcimento dei maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse subire a causa del ritardo.
Art. 8.12 SICUREZZA DEI LAVORI
L'Appaltatore, prima dell’avvio dell’esecuzione del contratto e, in caso di avvio d'urgenza, entro 5 gg. dalla data fissata per la consegna medesima, dovrà presentare il proprio Piano operativo e prevedere idoneo coordinamento con le eventuali imprese presenti su altre zone limitrofe di cantiere oltre al necessario coordinamento per le operazioni precedenti e successive alla prestazione oggetto di appalto che siano previste sulla medesima area di cantiere.
All'atto dell'avvio dell’esecuzione del contratto, e possibilmente nel relativo verbale, l'Appaltatore dovrà dichiarare esplicitamente di essere perfettamente a conoscenza del regime di sicurezza del lavoro, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in cui si colloca l'appalto
L’Appaltatore dovrà, inoltre, dichiarare di aver adeguato le proprie offerte, tenendo conto che dei relativi oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta, valutati in Euro 10.000,00, come da specifica documentazione progettuale.
Art. 8.13
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i, a pena di nullità del contratto.
L'Appaltatore si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 8.14 PAGAMENTI IN ACCONTO
L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 150.000,00.
La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.
Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione della fornitura.
I materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei Lavori e verificati dal Responsabile del Procedimento, non verranno compresi in pagamenti anticipati agli stati di avanzamento dei lavori.
Ai sensi dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., in caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore della fornitura gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Ai sensi dell’art. 176 comma 9 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la Stazione Appaltante verificherà, prima di effettuare qualsiasi pagamento a favore dell’Appaltatore, compresa l'emissione di eventuali stati di avanzamento della fornitura, il regolare adempimento degli obblighi contrattuali di quest’ultimo verso i propri affidatari (subappaltatori): ove risulti l'inadempienza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante applicherà una detrazione sui successivi pagamenti e procederà al pagamento diretto al subappaltatore, nonché applicherà eventuali diverse sanzioni previste nel contratto.
Art. 8.15 CONTO FINALE
Si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro 60 (sessanta) giorni dalla data dell'ultimazione della fornitura.
Il conto finale della prestazione deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del Responsabile del procedimento entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il Responsabile del procedimento in ogni caso formula una sua relazione al conto finale.
Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, e ferma restando la garanzia delle forniture eseguite, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi della prestazione, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dal termine della prestazione riconosciuta e accettata.
Art. 8.16 VERIFICA DI CONFORMITA’
La Stazione Appaltante entro venti giorni dalla data di ultimazione della prestazione, ovvero dalla data di avvio dell’esecuzione del contratto, in caso di verifica di conformità in corso di esecuzione, avvia detta verifica affidandola al direttore dell’esecuzione.
La stessa stazione appaltante si riserva di affidare l’incarico di detta verifica prima dell’inizio dell’esecuzione, richiamato l’articolo 300, comma 2, lettera b), del DPR 207/2010, a soggetti di specifica qualificazione professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla loro complessità e al relativo importo.
La verifica stessa deve essere conclusa entro sei mesi dalla data di ultimazione della prestazione.
La prestazione, o la fornitura, si intende conclusa con la completa rimozione delle tribune installate nello stadio Matusa, che restano di proprietà dell’Appaltatore.
Art. 8.17
ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Sono a carico dell'Appaltatore, oltre gli oneri e gli obblighi di cui al D.M. 145/2000 Capitolato Generale d'Appalto, al D.P.R. n. 207/2010 e al presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, anche quelli di seguito elencati:
1) Nomina, prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, del Direttore tecnico di cantiere, che dovrà essere professionalmente abilitato ed iscritto all'albo professionale. L'Appaltatore dovrà fornire alla Direzione dell’esecuzione apposita dichiarazione del direttore tecnico di cantiere di accettazione dell'incarico.
2) Eventuali movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solido stecconato in legno, in muratura, o metallico, secondo la richiesta della Direzione dell’esecuzione, nonché la pulizia e la manutenzione del cantiere, l'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
3) La guardia e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante e delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore.
Per la custodia dei cantieri installati per la realizzazione di opere pubbliche, l'Appaltatore dovrà servirsi
di persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata.
4) La costruzione, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla Direzione dell’esecuzione, di locali ad uso Ufficio del personale della direzione ed assistenza, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della direzione, compresa la relativa manutenzione.
5) L'approntamento dei necessari locali di cantiere, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami.
6) L'Appaltatore dovrà far eseguire, a proprie spese, le prove sui materiali impiegati, per i quali i laboratori legalmente autorizzati rilasceranno i richiesti certificati.
7) L'esecuzione, presso gli Istituti incaricati, di tutte le esperienze e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della Direzione dei Lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.
8) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di notevole importanza statica.
9) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione, a scopo di sicurezza.
10) Il mantenimento, fino alla verifica di conformità, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati latistanti alle opere da eseguire.
11) La gratuita assistenza medica agli operai che siano colpiti da febbri palustri.
12) La fornitura di acqua potabile per gli operai addetti ai lavori.
13) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto.
14) L'osservanza delle disposizioni di cui alla legge 00/00 x x.x.x. xxxxx "Xxxxx per il diritto al lavoro dei disabili" e successivi decreti di attuazione.
15) La comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata della penalità prevista all'articolo "Penali, Premio di Accelerazione" del presente Capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto disposto nel D.P.R. n. 207/2010 per la irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze contrattuali
16) L'osservanza delle norme contenute nelle vigenti disposizioni sulla polizia mineraria di cui al D.P.R. 128/59 e s.m.i.
17) Le spese per la fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dell’esecuzione.
18) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata alla Stazione Appaltante.
19) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per concessioni comunali (licenza di costruzione, di occupazione temporanea di suolo pubblico, di passi carrabili, ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, esclusi, nei Comuni in cui essi sono dovuti, i diritti per l'allacciamento alla fognatura comunale.
20) La pulizia quotidiana dei locali in costruzione e delle vie di transito del cantiere, col personale necessario, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte.
21) Il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione della fornitura che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.
22) Provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo
scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, o a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dell’esecuzione, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre Ditte per conto della Stazione Appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.
23) La predisposizione, prima dell'avvio dell’esecuzione del contratto, del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al comma 7 dell'art. 118 e all'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
24) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e la incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., e di tutte le norme in vigore in materia di infortunistica. Ogni responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sulla Direzione e sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante nonché il suo personale preposto alla direzione e sorveglianza.
25) Consentire l'uso anticipato delle parti che venissero richiesti dalla Direzione, senza che l'Appaltatore abbia perciò diritto a speciali compensi. Xxxx potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse. Entro 15 (QUINDICI) giorni dal certificato di ultimazione della prestazione l'Appaltatore dovrà completamente sgombrare il cantiere dei materiali, mezzi d'opera ed impianti di sua proprietà.
26) Provvedere, a sua cura e spese, alla fornitura e posa in opera, nei cantieri di lavoro, delle apposite tabelle indicative dei lavori, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 118 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
27) Trasmettere alla Stazione Appaltante, a sua cura e spese, gli eventuali contratti di subappalto che egli dovesse stipulare, entro 20 giorni dalla loro stipula, ai sensi del comma 2 dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La disposizione si applica anche ai noli a caldo ed ai contratti similari.
28) Disciplina e buon ordine dei cantieri: l'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'appaltatore. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le attribuzioni da esercitare dal direttore anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. La Direzione dell’esecuzione ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nei prezzi delle forniture e lavori e nel compenso a corpo di cui all'articolo "Forma e Ammontare dell'Appalto" del presente Capitolato. Detto eventuale compenso a corpo è fisso ed invariabile, essendo soggetto soltanto alla riduzione relativa all'offerto ribasso contrattuale.
L'Appaltatore si obbliga a garantire il trattamento dei dati in conformità a quanto previsto dalla normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i.
Art. 8.18
CARTELLI ALL'ESTERNO DEL CANTIERE
L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire in opera a sua cura e spese e di esporre all'esterno del cantiere, come dispone la Circolare Min. LL.PP. 1 giugno 1990, n. 1729/UL, due cartelli di dimensioni non inferiori a m. 1,00 (larghezza) per m. 2,00 (altezza) in cui devono essere indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto delle forniture e lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dell’esecuzione e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dell'art. 118 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali.
Art. 8.19
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE – ACCORDO XXXXXXX – ARBITRATO
Definizione delle controversie
Ai sensi dell'art. 241 comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., ove non si proceda all'accordo bonario e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, è deferita ad un collegio arbitrale.
Qualora una delle parti non intendesse procedere a giudizio arbitrale la competenza a conoscere delle controversie derivanti dal contratto di appalto è devoluta all'autorità giudiziaria competente.
Accordo bonario
Qualora nel corso dell’esecuzione della prestaiozne l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo economico dell'opera superi i limiti indicati dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la Direzione ne dà immediata comunicazione al Responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.
L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale. (art. 240-bis D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.)
Tantomeno possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 del D.Lgs.
n. 163/2006 e del Regolamento D.P.R. 207/2010, sono stati oggetto di verifica.
La procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.
Arbitrato
Ove non si proceda all'accordo bonario previsto dall'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., e l'Appaltatore confermi le riserve, la definizione delle controversie è attribuita al procedimento arbitrale ai sensi dell'art. 241 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., se previsto dal contratto.
L'arbitrato ha natura rituale.
Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra soggetti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce.
Il Presidente del collegio arbitrale è scelto dalle parti, o su loro mandato dagli arbitri di parte, tra soggetti di particolare esperienza nella materia oggetto del contratto, muniti di requisiti di indipendenza, e comunque tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali in materia di contratti pubblici, ad eccezione delle ipotesi in cui l'esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d'ufficio del difensore dipendente pubblico; la nomina del presidente del collegio effettuata in violazione dell'art. 241 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. determina la nullità del lodo.
Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo i disposti degli articoli 241, 242 e 243 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Il Collegio arbitrale decide con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.
Art. 8.20 DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non esplicitamente indicato agli articoli precedenti, si rimanda alla disposizioni in vigore regolanti gli appalti pubblici (D.Lgs. 163/2006 e DPR 210/2010).