PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. 1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Regione Xxxxxx-Romagna nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse. Xxxxx inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei ratei. 2. E’ fatta salva la facoltà per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nel caso di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al Broker, che nulla potrà eccepire. 3. Il broker dovrà trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (mediante nota di addebito) almeno 60 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza. 4. Il versamento del premio in favore del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civile. In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Regione Xxxxxx-Romagna e pertanto il mandato di pagamento fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Regione Xxxxxx-Romagna. 5. Il broker si impegna a trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna copia della comunicazione di incasso inviata alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell’importo provvigionale e a rilasciare alla Regione Xxxxxx-Romagna i contratti assicurativi quietanziati, le appendici quietanziate e/o le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate. 6. La Regione Xxxxxx-Romagna non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla Regione Xxxxxx-Romagna in ragione dei contratti assicurativi vigenti, o di quelli che verranno eventualmente stipulati. 7. Non sono imputabili alla Regione Xxxxxx-Romagna gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.
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PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. 1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulaticorrispettivi contrattuali sarà effettuato da AdER nei confronti della Cassa, prorogati e/o negoziati la quale provvederà a partire dalla data di conferimento dell’incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli sua volta alla compagnia interessata, in nome e per conto della Regione Xxxxxx-Romagna nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse. Xxxxx inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei rateicorresponsione degli stessi alla Società.
2. E’ fatta salva Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e relativi allegati. All’esito positivo di tale verifica, la facoltà per Società e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nel caso Cassa potranno effettuare la richiesta di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente liquidazione relativa alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al Broker, che nulla potrà eccepireattività regolarmente eseguite e il Direttore dell’esecuzione autorizzerà la liquidazione dei premi.
3. Il broker Anche in deroga all’art. 1901 cod. civ. la Cassa, sull’importo di ciascuna richiesta di liquidazione, dovrà trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna i dati necessari operare una ritenuta dello 0,50 per i pagamenti dei premi assicurativi (mediante nota cento, di addebito) almeno 60 giorni prima della scadenza indicata cui dovrà dare evidenza nella relativa polizzarichiesta stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di AdER del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Il versamento Sulle richieste di liquidazione dovrà essere indicato il numero di CIG del premio in favore del Broker concreta presente Contratto, nonché il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civilenumero di “regolare esecuzione” relativo alle prestazioni da liquidare. In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurativecaso di carenza di tali indicazioni, in mancanza ovvero di quietanza o attestato indicazioni errate, la richiesta di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente liquidazione sarà restituita alla Cassa per le evidenze contabili della Regione Xxxxxx-Romagna e pertanto il mandato di pagamento fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Regione Xxxxxx-Romagnanecessarie integrazioni.
5. Il broker si impegna a trasmettere pagamento avverrà, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente --------------- omissis------------------, intestato alla Regione Xxxxxx-Romagna copia Cassa ed acceso presso ----------------- omissis ------------------. La Cassa dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell’art. 3, comma 7, della comunicazione di incasso inviata alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell’importo provvigionale e a rilasciare alla Regione Xxxxxx-Romagna i contratti assicurativi quietanziatiLegge n. 136/2010, le appendici quietanziate e/o le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.persone delegate ad operarvi sono:
6. La Regione Xxxxxx-Romagna non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa Cassa verserà i corrispettivi ricevuti alla Società mediante bonifico sul conto corrente -- -------------------- omissis-------------------- , intestato alla Società ed acceso presso ------------ dichiara che il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazionepredetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell’art. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla Regione Xxxxxx-Romagna in ragione dei contratti assicurativi vigenti3, o di quelli che verranno eventualmente stipulati.comma 7, della Legge n. 136/2010, le persone delegate ad operarvi sono:
7. Non sono imputabili La Società e la Cassa si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
8. La Società e la Cassa assumono, con la sottoscrizione del presente Contratto di assicurazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima Legge.
9. AdER verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società e dalla Cassa con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Regione XxxxxxLegge n. 136/2010. A tal fine, la Società e la Cassa si obbligano ad inviare ad AdER copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dalla Società e dalla Cassa stesse, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-Romagna bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da AdER in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società e/o alla Cassa una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, AdER provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, AdER verificherà, prima di ritardi procedere al pagamento di pagamenti effettuati dal Broker corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dalla Cassa e dalla Società, la sussistenza o meno, in capo alle compagnie medesime, di assicurazioneuna o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). In caso di esito positivo della predetta verifica, AdER - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. La Società e la Cassa danno atto che l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate da AdER ai sensi del citato D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato da AdER direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 cod. civ. nei confronti della Società e della Cassa.
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PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. 1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulaticorrispettivi contrattuali sarà effettuato da AdER nei confronti della Cassa, prorogati e/o negoziati la quale provvederà a partire dalla data di conferimento dell’incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli sua volta alla compagnia interessata, in nome e per conto della Regione Xxxxxx-Romagna nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse. Xxxxx inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei rateicorresponsione degli stessi alla Società.
2. E’ fatta salva Il pagamento avverrà secondo le modalità previste nel Capitolato di polizza, previa verifica da parte del Direttore dell’esecuzione, confermata dal Responsabile del Procedimento, della corretta esecuzione delle prestazioni effettuate, secondo quanto previsto dal presente Contratto e relativi allegati. All’esito positivo di tale verifica, la facoltà per Società e la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nel caso Cassa potranno effettuare la richiesta di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente liquidazione relativa alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al Broker, che nulla potrà eccepireattività regolarmente eseguite e il Direttore dell’esecuzione autorizzerà la liquidazione dei premi.
3. Il broker Anche in deroga all’art. 1901 cod. civ. la Cassa, sull’importo di ciascuna richiesta di liquidazione, dovrà trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna i dati necessari operare una ritenuta dello 0,50 per i pagamenti dei premi assicurativi (mediante nota cento, di addebito) almeno 60 giorni prima della scadenza indicata cui dovrà dare evidenza nella relativa polizzarichiesta stessa; le ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione da parte di ADER del certificato di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
4. Il versamento Sulle richieste di liquidazione dovrà essere indicato il numero di protocollo del premio in favore del Broker concreta presente Contratto il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civilenumero di CIG, nonché il numero di “regolare esecuzione” relativo alle prestazioni da liquidare. In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurativecaso di carenza di tali indicazioni, in mancanza ovvero di quietanza o attestato indicazioni errate, la richiesta di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente liquidazione sarà restituita alla Cassa per le evidenze contabili della Regione Xxxxxx-Romagna e pertanto il mandato di pagamento fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Regione Xxxxxx-Romagnanecessarie integrazioni.
5. Il broker si impegna pagamento avverrà, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. , intestato alla Cassa ed acceso presso _ _ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale , in , Via , A.B.I. , C.A.B. , IBAN nome , cognome _ , nato a trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna copia della comunicazione di incasso inviata alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell’importo provvigionale e _, il nome , cognome _ , nato a rilasciare alla Regione Xxxxxx-Romagna i contratti assicurativi quietanziati_, le appendici quietanziate e/o le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzateil c.f. c.f.
6. La Regione Xxxxxx-Romagna non risponderà Cassa verserà i corrispettivi ricevuti alla Società mediante bonifico sul conto corrente n. _, intestato alla Società ed acceso presso (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale _, in alcun modo di eventuali inadempimenti circa _ , Via _ , A.B.I. _, C.A.B. _, IBAN . La Società dichiara che il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazionepredetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche e che, ai sensi dell’art. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla Regione Xxxxxx-Romagna in ragione dei contratti assicurativi vigenti3, o di quelli che verranno eventualmente stipulaticomma 7, della Legge n. 136/2010, le persone delegate ad operarvi sono: nome , cognome _ , nato a _, il nome , cognome _ _, nato a _, il _ c.f. c.f.
7. Non sono imputabili La Società e la Cassa si impegnano a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
8. La Società e la Cassa assumono, con la sottoscrizione del presente Contratto di assicurazione, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della medesima Legge.
9. AdER verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dalla Società e dalla Cassa con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l’inserimento, a pena di nullità assoluta, di un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Regione XxxxxxLegge n. 136/2010. A tal fine, la Società e la Cassa si obbligano ad inviare ad AdER copia di tutti i contratti posti in essere, per l’esecuzione del presente Contratto, dalla Società e dalla Cassa stesse, nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.
10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-Romagna bis dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da AdER in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo alla Società e/o alla Cassa una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall’art. 3 della Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, AdER provvederà a dare comunicazione dell’intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
11. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, AdER verificherà, prima di ritardi procedere al pagamento di pagamenti effettuati dal Broker corrispettivi di importo superiore a Euro 5.000,00 (cinquemila/00) maturati dalla Cassa e dalla Società, la sussistenza o meno, in capo alle compagnie medesime, di assicurazioneuna o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 5.000,00 (cinquemila/00). In caso di esito positivo della predetta verifica, AdER - ai sensi di quanto previsto dall’art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento. La Società e la Cassa danno atto che l'Assicurazione conserverà la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate da AdER ai sensi del citato D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto. Il pagamento effettuato da AdER direttamente all'Agente di Riscossione, ai sensi dell'art. 72-bis del D.P.R. n. 602/1973, costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 cod. civ. nei confronti della Società e della Cassa.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. 1. Il 1.Salvo diversa ed espressa disposizione dell’ACI, il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data assicurativi stipulati dall’Ente con le Compagnie di conferimento dell’incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, assicurazione avverrà esclusivamente per tramite il tramite del Broker il quale che si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Regione Xxxxxx-Romagna dell’ACI, nei termini tempi e con nei modi previsti nelle relative polizze e che provvederà alla rendicontazione rilasciando ampia e liberatoria quietanza. La corresponsione del premio alle Compagnie da parte del Broker verrà considerata a tutti gli effetti, pagamento ai sensi dell’art. 1901 del c.c. ed avrà effetto liberatorio nei confronti dell’ACI. 0.Xx Broker dovrà gestire la scadenza dei premi ed in generale degli obblighi verso le modalità convenuti con le compagnie stesse. Xxxxx inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei ratei.
2. E’ fatta salva la facoltà per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nel caso di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie Compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al Brokernonché provvedere alla segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, che nulla potrà eccepire.
3. Il broker dovrà trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna trasmettendo all’ACI i dati necessari per i pagamenti del premi assicurativi almeno 60gg prima delle scadenze indicate nelle rispettive polizze; in casi eccezionali, in prossimità di scadenze che coinvolgano l’ACI in procedimenti amministrativo-contabili complessi, il Broker, in via di anticipazione procederà al pagamento dei premi assicurativi (mediante nota per importi non superiori al 30% circa dei premi intermediati e per uno scoperto non superiore a trenta giorni. 0.Xx Broker dovrà provvedere alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini indicati in ogni polizza al fine di addebito) almeno 60 giorni prima garantire all’ACI la continuità della scadenza indicata nella relativa polizza.
4copertura assicurativa e, contestualmente, ai versamenti, dovrà rilasciare all’ACI le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate. Il versamento del premio in favore del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civile. In 0.Xx ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, Società di assicurazione faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Regione Xxxxxx-Romagna e pertanto dell’ACI e, pertanto, il mandato di pagamento fatto valere effettuato nei confronti del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, effetti come quietanza liberatoria per la Regione Xxxxxx-Romagna.
5l’ACI stesso. Il broker si impegna a trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna copia della comunicazione di incasso inviata alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell’importo provvigionale e a rilasciare alla Regione Xxxxxx-Romagna i contratti assicurativi quietanziati, le appendici quietanziate e/o le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.
6. La Regione Xxxxxx-Romagna non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla Regione Xxxxxx-Romagna in ragione dei contratti assicurativi vigenti, o di quelli che verranno eventualmente stipulati.
7. Non 5.Non sono imputabili alla Regione Xxxxxx-Romagna all’ACI gli effetti di ritardi di nei pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie Società di assicurazioneassicurazioni. 0.Xx ottemperanza a quanto previsto dall’art.2 del DL 210/2002, convertito in Legge 266/2002, l’ACI procederà al pagamento dei premi assicurativi previa acquisizione del DURC attestante la regolarità della posizione contributiva e previdenziale della Società nei confronti dei propri dipendenti. 7.Nel caso in cui, a seguito delle verifiche effettuate, emergano irregolarità nell’adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali, l’ACI procederà alla sospensione del pagamento ed alla contestazione scritta degli addebiti alla Società, fissando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione della posizione contributiva e previdenziale. Qualora, dall’acquisizione del nuovo DURC, la Società risulti essersi posta in regola, l’Ente provvederà al pagamento. 8.Nel caso in cui il DURC continui a segnalare l’irregolarità, l’Ente potrà provvedere ai sensi dell’articolo 4 del D.P.R. n.207/2010 per le inadempienze accertate. 0.Xx sensi del comma 8 dell’art.6 del DPR n.207/2010, nel caso di DURC negativo per due volte consecutive, l’ACI, ha facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti alla Società ed assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. 10.L’ACI, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del DPR 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad € 10.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia SpA comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario, l’ACI applicherà quanto disposto dal’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. 00.Xx sensi dell’art. 1 commi 209-214 della Legge 244/2007 le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico attraverso il il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze secondo le specifiche tecniche indicate nel D.M. 3 aprile 2013 n. 55. A tal fine il Codice Unico del Servizio Patrimonio da indicare sulle fatture elettroniche è CNCABS- Cdr 1101.
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Samples: Brokerage Agreement
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. 1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Regione Xxxxxx-Romagna nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse. Xxxxx inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei ratei.
2. E’ fatta salva la facoltà per la Regione Xxxxxx Xxxxxxx, nel caso di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al Broker, che nulla potrà eccepire.
3. Il broker dovrà trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna trasmette i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (mediante nota di addebitoimporto, coordinate bancarie, ecc…) almeno 60 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
4nelle singole polizze. Il versamento del premio in favore del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana provvede al pagamento dei premi assicurativi tramite il Broker. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo dell’art. 1901 del Codice codice civile. In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurativeIl Broker si impegna ad inserire in ogni polizza idonea “clausola broker” che preveda che tutte le comunicazioni e i pagamenti dei premi fatti dal Consorzio di Bonifica Pianura Friulana al broker impegnano la Compagnia assicuratrice. Il Broker si impegna a rilasciare, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento contestualmente al versamento dei premi da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratriceConsorzio di Bonifica Pianura Friulana, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Regione Xxxxxx-Romagna e pertanto il mandato di pagamento fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Regione Xxxxxx-Romagna.
5. Il broker si impegna a trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna copia della comunicazione di incasso inviata alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell’importo provvigionale e a rilasciare alla Regione Xxxxxx-Romagna i contratti assicurativi quietanziatipolizze, le appendici quietanziate e/o e le ricevute emesse in originale dalle Compagnie assicurative assicuratrici e debitamente quietanzate.
6. Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze e i danni derivanti dal ritardato pagamento e dall’eventuale sospensione della garanzia assicurativa. Il Broker dovrà comunicare gli estremi identificativi del conto corrente bancario nel quale il Consorzio di Bonifica Pianura Xxxxxxxx accrediterà, mediante bonifico, tutti i pagamenti relativi ai premi richiesti e le relative generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto. Il pagamento dei premi è subordinato all’acquisizione da parte del Consorzio di Bonifica Pianura Friulana della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli enti competenti. La Regione Xxxxxx-Romagna non risponderà in alcun modo dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini del pagamento successivo. Inoltre prima di effettuare pagamenti di importo superiore a cinquemila euro il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana procederà alla verifica di cui all’art. 2 del Decreto Ministero dell’Economia e delle Finanze 18.01.2008, n. 40, inoltrando apposita richiesta a Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine di accertare eventuali inadempimenti circa a carico del Broker in materia tributaria e finanziaria. In caso di inadempimento all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo del premio da corrispondere, il riconoscimento Consorzio di Bonifica Pianura Friulana non procederà al pagamento, segnalando la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio ai fini dell’esercizio dell’attività di riscossione delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla Regione Xxxxxx-Romagna in ragione dei contratti assicurativi vigenti, o di quelli che verranno eventualmente stipulatisomme iscritte a ruolo.
7. Non sono imputabili alla Regione Xxxxxx-Romagna gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.
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Samples: Service Agreement
PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI. 1. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o negoziati a partire dalla data di conferimento dell’incarico, se non altrimenti disciplinato in polizza, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker il quale si impegna ed obbliga a versarli alla compagnia interessata, in nome e per conto della Regione Xxxxxx-Romagna dell’Unione nei termini e con le modalità convenuti con le compagnie stesse. Xxxxx inteso che il broker si impegna ad ottemperare ai suoi obblighi in relazione al pagamento dei ratei.
2. E’ fatta salva la facoltà per la Regione Xxxxxx Xxxxxxxl’Unione, nel caso di urgenza o di altre valide ragioni, di assolvere, in deroga ai predetti punti, al versamento delle somme di premio o di provvedere alla comunicazione di dati/informazioni direttamente alle compagnie di assicurazione, con successivo inoltro di relativa nota informativa al Broker, che nulla potrà eccepire.
3. Il broker dovrà trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna all’Unione i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi (mediante nota di addebito) almeno 60 30 giorni prima della scadenza indicata nella relativa polizza.
4. Il versamento del premio in favore del Broker concreta il pagamento del premio stesso ai sensi dell'articolo 1901 del Codice civile. In ordine all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili della Regione Xxxxxx-Romagna dell’Unione e pertanto il mandato di pagamento fatto valere a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per la Regione Xxxxxx-Romagnal’Unione.
5. Il broker si impegna a trasmettere alla Regione Xxxxxx-Romagna all’Unione copia della comunicazione di incasso inviata alla compagnia di assicurazione con indicazione della data del pagamento e dell’importo provvigionale e a rilasciare alla Regione Xxxxxx-Romagna all’Unione i contratti assicurativi quietanziati, le appendici quietanziate e/o le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.
6. La Regione Xxxxxx-Romagna L’Unione non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di Assicurazione. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato sui premi assicurativi corrisposti dalla Regione Xxxxxx-Romagna dall’Unione in ragione dei contratti assicurativi vigenti, o di quelli che verranno eventualmente stipulati.
7. Non sono imputabili alla Regione Xxxxxx-Romagna all’Unione gli effetti di ritardi di pagamenti effettuati dal Broker alle compagnie di assicurazione.
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