Common use of Pagamento dei subappaltatori Clause in Contracts

Pagamento dei subappaltatori. L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell’Università per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne l’Università, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Università la quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori. Nel caso in cui sia onere dell'Appaltatore corrispondere i pagamenti al subappaltatore, lo stesso è tenuto a trasmettere alla Università, nel termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori. In caso di mancato adempimento il pagamento della successiva fattura sarà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione.

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Samples: Accordo Quadro Per La Realizzazione Dei Lavori Di Manutenzione Per Interventi Su Chiamata O a Guasto, Presso Gli Edifici Dell’universita’ Degli Studi Di Ferrara, Accordo Quadro Per La Realizzazione Dei Lavori Di Manutenzione Per Interventi Su Chiamata O a Guasto, Presso Gli Edifici Dell’universita’ Degli Studi Di Ferrara, Accordo Quadro Per La Realizzazione Dei Lavori Di Manutenzione Per Interventi Su Chiamata O a Guasto, Presso Gli Edifici Dell’universita’ Degli Studi Di Ferrara

Pagamento dei subappaltatori. L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell’Università per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto1. La Stazione appaltante, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in propriosalvo quanto previsto nel seguito, tenendone indenne l’Università, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Università la quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione cottimisti e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori. Nel caso in cui sia onere dell'Appaltatore corrispondere i pagamenti al subappaltatore, lo stesso l’appaltatore è tenuto obbligato a trasmettere alla Universitàstessa Stazione appaltante, nel termine di entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatorea proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei subappaltatorisuccessivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. In deroga a quanto previsto al primo periodo, quando il subappaltatore o il subcontraente è una micro, piccola o media impresa, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti; in questo caso l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di mancato adempimento il pagamento della successiva fattura sarà sospeso fino alla regolarizzazione della posizioneciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

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Samples: Contratto a Misura, Contratto a Misura, www.provincia.re.it

Pagamento dei subappaltatori. L'Appaltatore La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti. Sussiste obbligo dell’appaltatore di trasmettere alla Direzione dei Lavori, entro venti giorni dalla data di ciascun mandato di pagamento, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento con copia delle fatture quietanzate relative ai compensi corrisposti al subappaltatore/cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. L’appaltatore resta l'unico in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’Università dell’appaltante per l'esecuzione l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici subappaltatrici, o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprioNei rapporti con i propri subappaltatori, tenendone indenne l’Università, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Università la quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori. Nel caso in cui sia onere dell'Appaltatore corrispondere i pagamenti al subappaltatore, lo stesso l'appaltatore è tenuto ad accordare termini e condizioni di pagamento non meno favorevoli rispetto a trasmettere quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 recante "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla Universitàlotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali", che devono essere fissati per iscritto nel termine contratto di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori. In caso di mancato adempimento il pagamento della successiva fattura sarà sospeso fino alla regolarizzazione della posizionesubappalto.

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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

Pagamento dei subappaltatori. L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell’Università Ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006 l’amministrazione corrisponde direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per l'esecuzione le prestazioni dagli stessi eseguite. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle opere oggetto prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento, vistata dal direttore dei lavori per conformità al registro di contabilità. La comunicazione e l'unita documentazione contabile devono essere trasmesse all'Amministrazione entro 15 giorni dalla data di sottoscrizione del registro di contabilità. In caso di inosservanza del precitato termine, l’Amministrazione provvederà a sospendere la liquidazione di quanto dovuto all’appaltatore, senza che ciò costituisca motivo di riconoscimento di interessi legali e di mora per ritardata emissione del titolo di spesa. La decorrenza dei termini relativi ai pagamenti riprenderà con l’avvenuta presentazione della prescritta documentazione ad opera dell’appaltatore. In alternativa, se richiesto all’atto dell’istanza di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in propriol’amministrazione potrà corrispondere gli importi dovuti all’appaltatore, tenendone indenne l’Universitàil quale deve trasmettere all’amministrazione, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Università la quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori. Nel caso in cui sia onere dell'Appaltatore corrispondere i pagamenti al subappaltatore, lo stesso è tenuto a trasmettere alla Università, nel termine di entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatoresuoi confronti, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatorirelative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In caso di mancato adempimento Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento della successiva fattura sarà sospeso fino alla regolarizzazione della posizionea favore degli affidatari.

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Samples: comune.acquiterme.al.it