Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata entro quarantacinque (45) giorni dalla data di effetto della polizza; in assenza di tale pagamento l’assicurazione rimane sospesa dal quarantaseiesimo giorno e riprenderà effetto dal giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che: a. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta (30) giorni di cui all'art. 3 del Decreto. b. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Samples: Insurance Agreement, Insurance Agreement
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. L'assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente è tenuto al , anche in pendenza del pagamento della del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro quarantacinque (45) i 60 giorni dalla data successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di effetto della polizza; in assenza di tale pagamento l’assicurazione rimane sospesa dal quarantaseiesimo giorno e riprenderà effetto dal giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente non paga i premi o per le rate di premio successivisuccessive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed e il diritto della Società alla riscossione al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art(art. 1901 C.C. La C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società ha o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il diritto di effettuare verifiche e controlli tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i quali pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariesi avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell'artdell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà da atto che:
a. che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta (30) giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b. Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.M.
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Samples: Insurance Policy Agreement, Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera (Rct/Rco)
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente L’Associato è tenuto al pagamento della prima rata entro quarantacinque (45) giorni dalla data di effetto della polizza; in assenza di tale pagamento l’assicurazione rimane sospesa dal quarantaseiesimo giorno e riprenderà effetto dal giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente l’Associato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società alla riscossione dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 C.C. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente l’Associato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà atto che:
a. l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente effettuata dall’Associato ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta (30) giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b. Il pagamento effettuato dal Contraente dall’Associato direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Samples: Insurance Agreement
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. L'assicurazione Il premio dell’Assicurazione viene corrisposto dal Contraente con applicazione di una rateazione annuale all’attivazione della polizza, ossia al 31/12/2016 e al 31/12 di ogni scadenza anniversaria. Il Contraente è tenuto a pagare il premio dell’assicurazione stabilito nella polizza, con applicazione a ciascuna delle rispettive scadenze, anche in caso di rinnovo o proroga, di una mora di 60 giorni. Pertanto l'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente è tenuto al pagamento della polizza (31/12/2016), se la prima rata di premio è stata pagata entro quarantacinque (45) i 60 giorni dalla data di effetto della polizza; in assenza di tale pagamento l’assicurazione rimane sospesa dal quarantaseiesimo giorno e riprenderà effetto dal giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Societàsuccessivi. Se il Contraente Contraente, entro il termine di mora, non paga il premio o la prima rata di premio, i premi successivi o le rate di premio successivisuccessive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 24.00 del quarantacinquesimo 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto (art. 1901 C.C.). I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla riscossione dei premi scaduti sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. In occasione del pagamento del premio o del relativo conguaglio annuale, il Contraente provvederà alla verifica della regolarità contributiva della Società ai sensi dell'artdell’art. 1901 C.C. La 2 del D.L. 25/09/2002 n. 210 coordinato con la Legge di conversione 22/11/2002 n. 266 : qualora la Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per non risultasse regolare con i quali versamenti contributivi, il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarieprovvederà agli adempimenti prescritti dalla normativa vigente, mentre la Società garantirà comunque la copertura assicurativa, senza alcun aggravio per il Contraente, anche oltre il periodo di mora. Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà da atto che:
a. a) l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta (30) 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b. b) Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Samples: Insurance Policy
Pagamento del Premio e decorrenza dell’Assicurazione. L'assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza. Il Contraente è tenuto al , anche in pendenza del pagamento della del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all’art. 1901 C.C., avvenga entro quarantacinque (45) i 60 giorni dalla data successivi. In caso contrario l’assicurazione avrà effetto dalle ore 24 del giorno di effetto della polizza; in assenza di tale pagamento l’assicurazione rimane sospesa dal quarantaseiesimo giorno e riprenderà effetto dal giorno del pagamento. I premi devono essere pagati alla Società. Se il Contraente non paga i premi o per le rate di premio successivisuccessive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quarantacinquesimo 60° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed e il diritto della Società alla riscossione al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art(art. 1901 C.C. La C.C.). I premi potranno essere pagati alla Società ha o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il diritto di effettuare verifiche e controlli tramite del Broker incaricato. Il termine temporale concesso per i quali pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista. II termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessariesi avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga. Ai sensi dell'artdell’art. 48 del DPR 602/1973 la Società dà da atto che:
a. che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio Gennaio 2008 n° °40, ivi compreso il periodo di sospensione di trenta (30) 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.
b. Il . Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.
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Samples: Responsabilità Civile Verso Terzi E Prestatori d'Opera (Rct/Rco)