Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione, Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Patrimoniale Della Pubblica
Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 Il Premio deve essere pagato presso l'Intermediario a cui è assegnato il contratto oppure direttamente alla Compagnia. I mezzi di pagamento consentiti, salvo accordi specifici con la Compagnia (o l’intermediario) da valutare di volta in volta sono: bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale non trasferibile, contanti (fino ai limiti consentiti dalla legge), Carte di credito e/o Carte di Debito (per importi superiori ad € 30). Sono a carico del giorno indicato in frontespizio Contraente le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri fiscali stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio. Il Premio è sempre determinato per il periodo di capitolato ancorché un anno ed è interamente dovuto anche se sia stato concesso il frazionamento rateale. Il Contraente è tenuto a versare il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Anche (o le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data rate di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazionepremio) alle scadenze pattuite. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 24:00 del 6015° giorno dopo successivo quello della scadenza del periodo di copertura per il quale è stato corrisposto il precedente premio e riprende torna in vigore dalle ore 24.00 24:00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti scaduti, ai sensi dell'artdell'articolo 1901 del codice civile. Se il Contraente non paga, entro 60 giorni dalla scadenza, una rata di premio successiva alla prima, l’assicurazione riprende effetto a decorrere dalle ore 24:00: – del giorno in cui si effettua il pagamento per gli infortuni (occorsi successivamente a tale data); – del 60° giorno successivo a quello del pagamento della rata arretrata per le malattie. Decorsi 6 mesi dalla scadenza della rata arretrata senza che il Contraente abbia provveduto al pagamento e la Società non abbia agito formalmente per il recupero di quanto dovuto, il contratto è risoluto di diritto (art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii)., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
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Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 24 del giorno indicato in frontespizio nella scheda di capitolato ancorché polizza (mod.290/S) se il premio venga versato è stato pagato; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il pagamento va eseguito presso l'Agenzia XXXX cui è assegnato il contratto, la quale è autorizzata a rilasciare tutta la documentazione, oppure, o nel caso di acquisto online il pagamento è eseguito sul sito di SARA. Il caso di conclusione del contratto mediante tecnica di comunicazione a distanza il Contraente potrà sottoscrivere il contratto con Firma Elettronica Avanzata (FEA), aderendo a tale servizio secondo le modalità che gli verranno indicate dopo l'acquisto, disponibili anche nel Manuale Operativo FEA pubblicato sul sito xxx.xxxx.xx. In alternativa a tale modalità, il Contraente, verificata l'esattezza dei dati riportati in polizza, dovrà firmarla e restituirla alla Compagnia tramite email utilizzando l'indirizzo dell'agenzia di riferimento, presente nella documentazione di polizza indicando nell'oggetto “Restituzione polizza firmata” entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 15 giorni dalla data di ricezioneconclusione del contratto. Per il contratto concluso mediante tecnica di comunicazione a distanza, il premio potrà essere corrisposto con sistema di acquisto via web mediante l'utilizzo di carte di credito Maestro, Visa, American Express e Mastercard, PayPal e Bonifico Online Mybank. Tali modalità di pagamento sono effettuate in condizioni di sicurezza. Il contratto verrà successivamente inviato al Contraente secondo le modalità di invio della documentazione contrattuale e pre-contrattuale richieste da parte quest'ultimo. I pagamenti elettronici relativi ai premi assicurativi successivo al primo possono anche essere effettuati accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx, utilizzando le credenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. L’art. 1901 del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se Codice civile prevede che, se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 24 del 6015° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 24 del giorno del di pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società dell’assicuratore al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'artscaduti. 1901 del Codice CivileNG.4 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE E ADEGUAMENTO DEL PREMIO Il contratto prevede il rinnovo tacito, pertanto in mancanza di disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata Tali condizioni si intenderanno accettate dal Contraente ai sensi con il semplice pagamento del D. M. E. F. nuovo premio. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso contratto e non troverà applicazione il periodo di sospensione tolleranza di 30 15 giorni previsto dall'art. 1901, 2° comma, c.c.. NG.5 MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEI SINISTRI L'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX (art. 1913 C. C.). Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di cui all'artmancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, XXXX ha diritto di rifiutare o ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 3 1915 C.C.). L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del Decretoloro ammontare. La denuncia deve essere redatta preferibilmente sugli appositi moduli, reperibili presso l'Agenzia. La denuncia deve essere presentata all'Agenzia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano o a mezzo telegramma o telefax con espressa esclusione di ogni forma di comunicazione telematica. Qualora il contratta sia stato acquistato online, l'Assicurato deve, entro tre giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, darne dettagliato avviso scritto a XXXX (art. 1913 C. C.). La comunicazione di denuncia di sinistro deve avvenire da parte dell’Assicurato mediante avviso alla Società tramite raccomandata X/X -Xxx xx 00, Xxxx - oppure tramite email all'indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx, ferme le tempistiche previste dai singoli articoli riportati nelle condizioni di polizza. Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro. In caso di mancata presentazione della denuncia o di omesso invio di documentazione o di atti giudiziari, XXXX ha diritto di rifiutare o ridurre l’indennizzo in ragione del pregiudizio sofferto (art. 1915 C.C.). L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. É opportuno, per accelerare i tempi di liquidazione, indipendentemente dal canale di acquisto, ed evitare che XXXX debba richiedere integrazioni della denuncia e della documentazione, che alla denuncia di sinistro siano allegati i documenti comprovanti il danno e che la stessa contenga l'indicazione dei seguenti elementi: • data, luogo e ora del sinistro; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente garanzia interessata; • numero di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis polizza; • generalità del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine Contraente, comprensive di indirizzo e numero di telefono; • modalità del sinistro e causa dell’evento nonché una dettagliata descrizione delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso modalità di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative accadimento; • descrizione del danno; • indicazione sulla reperibilità dell'autoveicolo danneggiato per la stipula perizia dei contratti con danni; • Autorità interessate o intervenute; • generalità degli eventuali responsabili; • generalità di eventuali testimoni. La denuncia di sinistro, oltre alle modalità sopra indicate, può essere inoltrata accedendo all’Area Riservata presente sul sito xxx.Xxxx.xx utilizzando le Pubbliche Amministrazionicredenziali di accesso in possesso o ricevute al momento della sottoscrizione. Per le garanzie Infortuni, ex arttla denuncia deve essere corredata di certificato medico e del referto del pronto soccorso, se presente. 32 Il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriori certificati medici; l’Assicurato o, in caso di Morte, i Beneficiari devono consentire a Xxxx le indagini e 33 gli accertamenti che questa ritenga necessari. NG.6 ESTENSIONE TERRITORIALE L'assicurazione, vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del D.lgs 50/2016 e ss.mm.iiVaticano, della Repubblica di San Marino. NG.7 ONERI FISCALI Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
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Samples: Contratto Di Assicurazione, Contratto Di Assicurazione
Pagamento del premio. L'assicurazione Le coperture assicurative vengono prestate dietro pagamento in via anticipata da parte dell’Assicurato di un Premio unico, comprensivo delle eventuali imposte, versato per il tramite del Contraente, alla Data di Decorrenza della Polizza Convenzione, il cui importo è indicato nel Modulo di Adesione. Tale Premio unico corrisponde al pagamento della copertura assicurativa per il caso Morte che copre l’intera durata del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento e delle coperture assicurative per il caso Invalidità Totale Permanente, Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale che coprono i primi 5 anni (60 mesi) di durata del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento. La determinazione del Premio unico avviene nel seguente modo: - per il caso Morte: capitale assicurato iniziale x tasso Premio 0,021875% x intera durata (in mesi) - per il caso Invalidità Totale Permanente, Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale: capitale assicurato iniziale x tasso Premio 0,02483% x 60 mesi Si specifica che il tasso di Premio lordo danni risulta così composto: 0,003581% per il caso Invalidità Totale Permanente (garanzia di capitale) 0,021249% per il caso Perdita di Impiego e Inabilità temporanea Totale (garanzie di rata) Alla componente di Premio danni relativa alle garanzie Invalidità Totale Permanente, Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale offerte da CACI Non-Life è applicata una riduzione rispetto alla corrispondente tariffa annuale nella misura del 4,5%. Trascorsi 5 anni dalla Data di Decorrenza alla Polizza Convenzione, le coperture assicurative per il caso Invalidità Totale Permanente, Perdita di Impiego e Inabilità Temporanea Totale verranno tacitamente prorogate di anno in anno, tramite il pagamento di un Premio annuo a frazionamento mensile, il cui importo è calcolato moltiplicando il tasso premio pari a 0,026% per il capitale assicurato iniziale. Il Premio annuo verrà addebitato mensilmente in maniera automatica sul conto corrente dell’Assicurato aperto presso una banca che ha effetto sede nell'Unione europea. Tale Premio resterà invariato ad ogni proroga annuale, ad eccezione dei casi in cui siano intervenute in corso d’anno delle estinzioni parziali anticipate che abbiano dato luogo alla restituzione della parte di Premio pagato. In tali casi il Premio annuo verrà conseguentemente riproporzionato a decorrere dalla mensilità immediatamente successiva alla data dell’estinzione parziale anticipata. In caso di variazione del Premio annuo, l’Assicurato ha il diritto di recedere dalla Polizza Convenzione inviando alla Società lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro 60 giorni prima della scadenza annuale, secondo le modalità illustrate nel successivo art. 17. La disdetta sarà efficace a partire dalla fine dell’annualità assicurativa nel corso della quale la disdetta è stata esercitata. I costi a carico dell’Assicurato relativi alla gestione della Polizza Convenzione, calcolati sul Premio (al netto delle impos te) e già inclusi nel tasso di premio, sono pari al 54,00%. Tali costi rappresentano la quota parte percepita in media dal Contraente. Il Contraente percepisce ogni anno una partecipazione agli utili pari al 50%. Se l’Assicurato non paga uno o più premi successivi al primo, le coperture assicurative per il caso Invalidità Totale Permanente, Perdita di impiego e Inabilità Temporanea Totale di cui alla Polizza Convenzione restano sospese dalle ore 24.00 del 30° giorno successivo alla scadenza del Premio rimasto non pagato e riacquistano efficacia dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso pagamento del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente Premio non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamentopagato, ferme restando le successive scadenze ed il diritto della Società scadenze. Decorsi 6 mesi dalla scadenza del Premio non pagato senza che l’Assicurato abbia provveduto al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 Premio, l’adesione alla Polizza Convenzione relativa alle coperture assicurative per il caso Invalidità Totale Permanente, Perdita di Impiego e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40Inabilità Temporanea Totale, ivi compreso il periodo si intenderà risolta di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.iidiritto., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
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Samples: Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni, Assicurazione Cpi Multirischi – Sezione Coperture Danni
Pagamento del premio. L'assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 45 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 45 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 6045° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'artdell’art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'artdell’art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione l’Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'artall’art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente all’Agente di Riscossione ai sensi dell'artdell’art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'artdell’art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
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Samples: Polizza Di Assicurazione Della Responsabilità Civile Patrimoniale Della Pubblica Amministrazione
Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto decorre dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché 28.02.2020 anche se il premio venga versato pagamento del primo Premio potrà essere effettuato dal Contraente entro i 60 (sessanta) giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati La rateazione del premio è annuale. Il premio iniziale viene versato per il periodo dalle ore 24.00 del 28.02.2020 alle ore 24.00 del 28.02.2021. E’ facoltà del contraente, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società Assicuratricesocietà, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d’aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (mesi) mesi. La società s’impegna a prorogare l’assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 (sessanta) giorni dall’inizio della proroga, salvo ulteriori proroghe concordate fra le parti. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
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Samples: www.consiglio.regione.abruzzo.it
Pagamento del premio. L'assicurazione L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato ancorché il premio venga versato entro i 60 giorni successivi al medesimo. I premi devono essere pagati alla Società Assicuratrice. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla ore 24 del giorno indicato nel documento in polizza. A parziale deroga di variazionequanto disposto dall’art. 1901 c.c. le garanzie saranno valide anche se il premio anticipato relativo alla rata fino al 31/12/2013 sia stato corrisposto entro 60 giorni successivi dalla data di ricevimento della polizza. Se il Contraente non paga i premi o la rata di perfezionamento entro il termine suindicato ovvero il premio per le rate successive entro il termine di premio successivi60 giorni dalla rispettiva data di scadenza, l'Assicurazione l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 24 del 60° giorno dopo quello in cui è pervenuta la comunicazione scritta da parte della scadenza Società e riprende vigore dalle ore 24.00 24 del giorno del pagamento. I termini di cui sopra, ferme le successive scadenze in deroga all’art. 1901 c.c., valgono anche per il pagamento di appendici comportanti un premio alla firma ed anche qualora il diritto Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga e decorrono dalla data di ricevimento del documento ritenuto formalmente corretto. I premi potranno essere pagati alla Direzione della Società o alla sede dell’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del broker. La Società riconosce che il pagamento fatto al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civilebroker è liberatorio per il Contraente. Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; Decreto • Il il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. C.C. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata.
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Pagamento del premio. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in frontespizio di capitolato polizza ancorché il premio venga versato versato, in deroga all’Art. 1901 Codice Civile, entro i 60 giorni successivi al medesimoa partire dalla data di decorrenza della copertura, fermo restando l’effetto dell’operatività della copertura dalle ore 24 del giorno di decorrenza. In mancanza di pagamento del premio, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio. Se il Contraente non paga i premi per le rate successive l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento ferme le successive scadenze. (Art.1901 cc). I premi devono essere pagati alla Società AssicuratriceAssicuratrice per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto. Anche le eventuali appendici comportanti un incasso del premio potranno essere pagate entro 60 giorni dalla data di ricezione, da parte del della Contraente del relativo documento correttamente emesso dalla Società. Resta comunque inteso che l’Assicurazione l’assicurazione decorrerà con copertura immediata dalla dalle ore 24 del giorno indicato nel documento di variazione. Se il Contraente non paga Si precisa che i premi o le rate rapporti contrattuali dovranno conformarsi alle disposizioni relative agli obblighi di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile13/8/2010 (si veda successiva specifica clausola). Ai sensi dell'art. 48 e 48 bis del DPR 602/1973 la Società da atto che: • l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto; • Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa. L’Assicurazione è altresì operante fino fine al termine delle verifiche e dei controlli che il Contraente deve effettuare in capo all’aggiudicatario della presente polizza circa il possesso di tutti i requisiti di partecipazione richiesti nel bando e nel disciplinare di gara, nonché quelli richiesti dalle vigenti disposizioni normative per la stipula dei contratti con le Pubbliche Amministrazioni, ex artt. 32 e 33 del D.lgs D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche qualora dette verifiche e controlli eccedessero temporalmente rispetto ai termini di mora previsti nel presente articolo in relazione al pagamento della prima rata. Il Contraente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1, comma 13, DL 95/2012 convertito in Legge 135/2012), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall’affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.
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