Partecipazione Al Fondo. 1. La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle Quote o successivo acquisto delle Quote stesse a qualsiasi titolo. 2. La sottoscrizione delle Quote può essere effettuata esclusivamente durante il periodo la cui data di apertura e di chiusura sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR (il “Periodo di Sottoscrizione”). 3. La SGR si riserva, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione ovvero di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico delle Quote del Fondo. Il Periodo di Sottoscrizione cesserà anticipatamente nel caso in cui sia raggiunto l’Ammontare Massimo del Fondo, di cui al successivo comma 5. L’eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito internet della SGR. La durata del Periodo di Sottoscrizione non potrà risultare in ogni caso superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione. La SGR ha la facoltà di prorogare il Periodo di Sottoscrizione qualora, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni). Tale proroga non può in ogni caso superare la fine del Periodo di Costruzione del Portafoglio. 4. Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote in occasione del Primo Closing (come di seguito definito) e di ciascun Closing Successivo (come di seguito definito) legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 (sei) mesi ciascuna (i “Sub-Periodi di Sottoscrizione”) entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipanti. La data di apertura e di chiusura di ciascun Sub- Periodo di Sottoscrizione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. 5. L’ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote del Fondo è di Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) (l’“Ammontare Totale del Fondo”). Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione vengano raccolti Importi Sottoscritti per almeno Euro 20.000.000,00 (venti milioni) (l’“Ammontare Minimo”), la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. Qualora, invece, scaduto il Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) ma pari o superiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la SGR ne dà comunicazione scritta alla Banca d’Italia e rende nota l’informazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR con cui ridimensiona il Fondo stesso nella misura degli Importi Sottoscritti sino a tale termine. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d’Italia e agli Investitori l’abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione delle Quote e, in particolare, dall’obbligo di effettuare i relativi versamenti. Nel caso in cui gli Importi Sottoscritti siano superiori all’Ammontare Totale del Fondo, la SGR procede al riparto proporzionale tra gli Investitori di tale Closing della quota eccedente tale Ammontare Totale del Fondo.
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Samples: Regolamento Del Fondo Di Investimento Alternativo Europeo a Lungo Termine (Eltif)
Partecipazione Al Fondo. 1. 1.1 La partecipazione al Fondo fondo si realizza mediante attraverso la sottoscrizione delle Quote di quote o il loro successivo acquisto delle Quote stesse a qualsiasi titolo.
2. 1.2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle Quote quote di partecipazione.
1.3 La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell’art. 1411 cod. civ. – il Collocatore a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 1.5.
1.4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
1.5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” del presente Regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla Banca ordinante.
1.6 Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 58/98.
1.7 Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte “B) Caratteristiche del prodotto”.
1.8 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
1.9 In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
1.10 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
1.11 L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
1.12 Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
1.13 La partecipazione al fondo non può essere effettuata esclusivamente durante il periodo la cui data subordinata a condizioni, vincoli o oneri, di apertura e di chiusura sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR (il “Periodo di Sottoscrizione”)qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.
3. 1.14 La SGR si riserva, in ogni caso, riserva la facoltà di prolungare escludere o limitare la durata del Periodo titolarità diretta o indiretta delle quote di Sottoscrizione ovvero ciascun fondo da parte di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico delle Quote del Fondo. Il Periodo di Sottoscrizione cesserà anticipatamente nel caso in cui sia raggiunto l’Ammontare Massimo del Fondo, di cui al successivo comma 5. L’eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o Soggetti Statunitensi («U.S. Person» secondo la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito internet della SGR. La durata del Periodo di Sottoscrizione non potrà risultare in ogni caso superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione. La SGR ha la facoltà di prorogare il Periodo di Sottoscrizione qualora, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni). Tale proroga non può in ogni caso superare la fine del Periodo di Costruzione del Portafoglio.
4. Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote in occasione del Primo Closing (definizione contenuta nella "Regulation S" - Rules Governing Offers and Sales Made Outside the United States Without Registration Under the Securities Act of 1933 come di seguito definitotempo per tempo modificata) e di ciascun Closing Successivo (come ogni altra categoria di seguito definito) legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 (sei) mesi ciascuna (i “Sub-Periodi di Sottoscrizione”) entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipantisoggetti indicata nel Prospetto. La data di apertura e di chiusura di ciascun Sub- Periodo di Sottoscrizione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.
5. L’ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote del Fondo è di Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) (l’“Ammontare Totale del Fondo”). Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione vengano raccolti Importi Sottoscritti per almeno Euro 20.000.000,00 (venti milioni) (l’“Ammontare Minimo”)A tal fine, la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. Qualora, invece, scaduto il Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) ma pari o superiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la SGR ne dà comunicazione scritta alla Banca d’Italia e rende nota l’informazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR con cui ridimensiona il Fondo stesso nella misura degli Importi Sottoscritti sino a tale termine. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d’Italia e agli Investitori l’abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede può: - respingere ogni richiesta di sottoscrizione o di trasferimento delle Quote equote di ciascun fondo, che abbia quale sottoscrittore o beneficiario, in particolarevia diretta o indiretta, dall’obbligo una «U.S. Person» ovvero un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto; - richiedere ai partecipanti di effettuare i relativi versamenti. Nel caso ciascun fondo, in cui gli Importi Sottoscritti siano superiori all’Ammontare Totale del Fondoqualsiasi momento, di fornire, per iscritto, sotto la SGR procede al riparto proporzionale tra gli Investitori di tale Closing della quota eccedente tale Ammontare Totale del Fondo.propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria a stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia riconducibile a una «U.S. Person» ovvero ad un soggetto rientrante in altra categoria indicata nel Prospetto;
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Samples: Regolamento Unico Di Gestione
Partecipazione Al Fondo. 1. ) La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle Quote o successivo acquisto delle Quote stesse di Classe A a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione delle ) Le Quote può del Fondo non possono essere effettuata esclusivamente durante il periodo la cui data collocate, rimborsate o vendute da parte di apertura e chi le possiede, direttamente o nell'ambito della prestazione del servizio di chiusura sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR (il “Periodo gestione su base individuale di Sottoscrizione”)portafogli di investimento per conto terzi, a soggetti diversi dagli Investitori Qualificati, come definiti nella Scheda Identificativa.
3) I Partecipanti che intendano cedere, in tutto o in parte, le Quote del Fondo sottoscritte dovranno darne preventiva comunicazione per iscritto alla SGR, specificando tutti i dati del cessionario, e trasmettendo la relativa documentazione, al fine di consentire alla SGR di verificare che lo stesso rientri nella nozione di Investitore Qualificato di cui alla Scheda Identificativa. Entro 7 (sette) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione, la SGR potrà richiedere l’invio di documentazione integrativa, ove ritenga che le informazioni fornite non siano sufficienti per l’effettuazione della verifica predetta. Qualora la SGR non comunicherà al Partecipante, entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione o della documentazione integrativa eventualmente richiesta, il proprio dissenso alla cessione, il Partecipante potrà procedere alla cessione delle proprie Quote. Una volta che la cessione delle Quote venga perfezionata, il Partecipante cedente ne dovrà dare comunicazione alla SGR per iscritto. In caso di cessione delle Quote del Fondo ai sensi del presente comma, l'acquirente subentrerà nei diritti e negli obblighi del cedente delle Quote previsti dalla normativa applicabile e dal Regolamento. Ove la cessione di Quote di Classe A avvenga in favore di soggetti che rientrino tra gli Investitori Qualificati di cui ai punti (i), (ii) e (iii) dell’articolo 2, Parte A, del Regolamento, il Partecipante cedente potrà procedere alla cessione dandone comunicazione alla SGR e allegando a tale comunicazione una dichiarazione del nuovo Partecipante, redatta su carta intestata dello stesso, che certifichi il possesso della qualifica predetta e dichiari la sua accettazione del Regolamento. La SGR si riserva, non sarà tenuta a effettuare rimborsi ai sensi del Regolamento a favore di soggetti per i quali non sia in ogni caso, la facoltà possesso di prolungare la durata del Periodo idonea documentazione atta a consentire l’accertamento della natura di Sottoscrizione ovvero di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico delle Quote del Fondo. Il Periodo di Sottoscrizione cesserà anticipatamente nel caso in cui sia raggiunto l’Ammontare Massimo del Fondo, di cui al successivo comma 5. L’eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito internet della SGR. La durata del Periodo di Sottoscrizione non potrà risultare in ogni caso superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione. La SGR ha la facoltà di prorogare il Periodo di Sottoscrizione qualora, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni). Tale proroga non può in ogni caso superare la fine del Periodo di Costruzione del PortafoglioInvestitore Qualificato.
4) La partecipazione al Fondo, in qualunque momento conseguita, comporta l'accettazione del Regolamento. Il patrimonio Copia del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote Regolamento è consegnata in occasione del Primo Closing (come di seguito definito) della sottoscrizione e di ciascun Closing Successivo (come di seguito definito) legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 (sei) mesi ciascuna (i “Sub-Periodi di Sottoscrizione”) entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipanti. La data di apertura e di chiusura di ciascun Sub- Periodo di Sottoscrizione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.
5. L’ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote del Fondo è di Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) (l’“Ammontare Totale del Fondo”). Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione vengano raccolti Importi Sottoscritti per almeno Euro 20.000.000,00 (venti milioni) (l’“Ammontare Minimo”), la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. Qualora, invece, scaduto il Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) ma pari o superiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la SGR ne dà comunicazione scritta alla Banca d’Italia e rende nota l’informazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR con cui ridimensiona il Fondo stesso nella misura degli Importi Sottoscritti sino a tale termine. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d’Italia e agli Investitori l’abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione dell’acquisto delle Quote e, in particolare, dall’obbligo ai soggetti che ne diventano titolari. Chiunque dimostri di effettuare i relativi versamenti. Nel caso in cui gli Importi Sottoscritti siano superiori all’Ammontare Totale del Fondo, la SGR procede al riparto proporzionale tra gli Investitori di tale Closing della quota eccedente tale Ammontare Totale del Fondoessere legittimamente interessato può ottenerne a proprie spese una copia.
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Samples: Regolamento Del Fondo Comune Di Investimento Immobiliare
Partecipazione Al Fondo. 117.1 Il Fondo è destinato alla sottoscrizione in Italia da parte del pubblico indistinto ivi inclusi gli
17.2 Ad ogni closing delle sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di Classe A e B da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo della sottoscrizione per il valore nominale della rispettiva classe di Quote. In caso di emissioni successive alla Chiusura Iniziale delle Sottoscrizioni, la SGR provvede a determinare il numero delle Quote di partecipazione da attribuire a ciascun Sottoscrittore Successivo dividendo l'Ammontare Sottoscritto per il valore nominale della classe di Quote sottoscritta da ciascun partecipante. La SGR provvede a determinare il numero delle Quote C da attribuire soltanto alla scadenza del Termine Massimo di Sottoscrizione oppure della chiusura definitiva delle sottoscrizioni per il raggiungimento dell'Ammontare Obiettivo, in funzione dell'Ammontare Complessivo Sottoscritto.
17.3 I versamenti dovranno essere effettuati in Euro, al netto di eventuali oneri bancari ovvero spese connesse al trasferimento dei relativi importi. I versamenti effettuati vengono attribuiti al Fondo il giorno di regolamento dei corrispettivi che coincide con quello di valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento utilizzati dal Sottoscrittore.
17.4 A fronte delle sottoscrizioni la SGR provvede ad inviare a ciascun Sottoscrittore la conferma delle Quote attribuite.
17.5 La partecipazione al Fondo si realizza mediante sottoscrizione delle Quote o successivo acquisto delle Quote stesse a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione delle Quote non può essere effettuata esclusivamente durante il periodo la cui data di apertura e di chiusura sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR (il “Periodo di Sottoscrizione”).
3. La SGR si riservasubordinata a condizioni, in ogni caso, la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione ovvero di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico delle Quote del Fondo. Il Periodo di Sottoscrizione cesserà anticipatamente nel caso in cui sia raggiunto l’Ammontare Massimo del Fondovincoli o oneri, di cui al successivo comma 5. L’eventuale prolungamento del Periodo di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti mediante pubblicazione sul predetto sito internet della SGR. La durata del Periodo di Sottoscrizione non potrà risultare in ogni caso superiore a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione. La SGR ha la facoltà di prorogare il Periodo di Sottoscrizione qualoraqualsiasi natura, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni). Tale proroga non può in ogni caso superare la fine del Periodo di Costruzione del Portafogliodiversi da quelli indicati nel Regolamento.
4. Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote in occasione del Primo Closing (come di seguito definito) e di ciascun Closing Successivo (come di seguito definito) legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 (sei) mesi ciascuna (i “Sub-Periodi di Sottoscrizione”) entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipanti. La data di apertura e di chiusura di ciascun Sub- Periodo di Sottoscrizione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.
5. L’ammontare massimo complessivo di sottoscrizione di Quote del Fondo è di Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) (l’“Ammontare Totale del Fondo”). Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione vengano raccolti Importi Sottoscritti per almeno Euro 20.000.000,00 (venti milioni) (l’“Ammontare Minimo”), la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. Qualora, invece, scaduto il Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) ma pari o superiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la SGR ne dà comunicazione scritta alla Banca d’Italia e rende nota l’informazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR con cui ridimensiona il Fondo stesso nella misura degli Importi Sottoscritti sino a tale termine. Nel caso in cui, alla data di scadenza del Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d’Italia e agli Investitori l’abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione delle Quote e, in particolare, dall’obbligo di effettuare i relativi versamenti. Nel caso in cui gli Importi Sottoscritti siano superiori all’Ammontare Totale del Fondo, la SGR procede al riparto proporzionale tra gli Investitori di tale Closing della quota eccedente tale Ammontare Totale del Fondo.
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Samples: Regolamento Del Fondo Comune Di Investimento Alternativo Italiano
Partecipazione Al Fondo. 1. 1 La partecipazione al Fondo si realizza mediante attraverso la sottoscrizione delle Quote di quote o il loro successivo acquisto delle Quote stesse a qualsiasi titolo.
2. 2 La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle Quote può essere effettuata esclusivamente durante il periodo la cui data quote di apertura e di chiusura sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR (il “Periodo di Sottoscrizione”)partecipazione.
3. 3 La SGR si riservaimpegna contrattualmente – anche ai sensi dell’articolo 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l’orario previsto nel successivo punto 5.
4 La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l’importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in ogni caso, tale giorno non sia prevista la facoltà di prolungare la durata del Periodo di Sottoscrizione ovvero di cessare anticipatamente l’offerta al pubblico delle Quote del Fondo. Il Periodo di Sottoscrizione cesserà anticipatamente nel caso in cui sia raggiunto l’Ammontare Massimo valorizzazione del Fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5 Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro l’orario indicato nella parte “B) Caratteristiche del prodotto” del presente regolamento, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno in cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al successivo comma 5mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. L’eventuale prolungamento del Periodo Nel caso di Sottoscrizione o la cessazione anticipata dell’offerta saranno resi noti bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6 Per i contratti stipulati mediante pubblicazione sul predetto sito internet della SGR. La durata del Periodo offerta fuori sede il giorno di Sottoscrizione riferimento non potrà risultare in ogni caso superiore essere antecedente a 24 (ventiquattro) mesi dalla data quello di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell’art. 30 del TUF e dalle relative norme di attuazioneD.Lgs. La SGR ha la facoltà di prorogare il Periodo di Sottoscrizione qualora, trascorsi 24 (ventiquattro) mesi dalla data di conclusione positiva della procedura di commercializzazione prevista dall’articolo 43 del TUF e dalle relative norme di attuazione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 150.000.000,00 (centocinquanta milioni). Tale proroga non può in ogni caso superare la fine del Periodo di Costruzione del Portafoglio58/1998.
4. Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante una o più emissioni di Quote in occasione del Primo Closing (come di seguito definito) e di ciascun Closing Successivo (come di seguito definito) legato alla relativa finestra temporale della durata massima di 6 (sei) mesi ciascuna (i “Sub-Periodi di Sottoscrizione”) entro la quale possono essere effettuate di volta in volta sottoscrizioni di Quote dai Partecipanti. La data di apertura e di chiusura di ciascun Sub- Periodo di Sottoscrizione sarà resa nota mediante pubblicazione sul sito internet della SGR.
5. L’ammontare massimo complessivo 7 Nel caso di sottoscrizione di Quote quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal Fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi. Nel caso di richieste di passaggio ad altro fondo o comparto (switch) il regolamento delle due operazioni deve avvenire secondo le modalità indicate nella parte “B) Caratteristiche del Fondo è prodotto”.
8 Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) (l’“Ammontare Totale del Fondo”). Qualora entro la scadenza del Periodo di Sottoscrizione vengano raccolti Importi Sottoscritti per almeno Euro 20.000.000,00 (venti milioni) (l’“Ammontare Minimo”), la SGR ne dà comunicazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR. Qualora, invece, scaduto il Periodo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori a Euro 250.000.000,00 (duecentocinquanta milioni) ma pari o superiori all’Ammontare Minimo denominazione del Fondo, la SGR ne dà comunicazione scritta alla il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del Fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d’Italia d’Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e rende nota l’informazione agli Investitori mediante pubblicazione sul sito internet della SGR con cui ridimensiona il Fondo stesso nella misura degli Importi Sottoscritti sino a tale termine. Nel significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9 In caso in cui, alla data di scadenza mancato buon fine del Periodo mezzo di Sottoscrizione, gli Importi Sottoscritti siano inferiori all’Ammontare Minimo del Fondo, la Società di Gestione comunica alla Banca d’Italia e agli Investitori l’abbandono del progetto e la liberazione degli Investitori dagli impegni assunti in sede di sottoscrizione delle Quote e, in particolare, dall’obbligo di effettuare i relativi versamenti. Nel caso in cui gli Importi Sottoscritti siano superiori all’Ammontare Totale del Fondopagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10 A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al riparto proporzionale sottoscrittore una lettera di conferma dell’avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l’importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11 L’importo netto della sottoscrizione viene attribuito al Fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12 Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13 La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel regolamento.
14 La SGR impedisce o limita la titolarità diretta o indiretta delle quote del Fondo da parte di qualsiasi “U.S. Person” secondo la definizione contenuta nella Regulation S dello United States Securities Act del 1933 e successive modifiche nonché nell’Accordo Intergovernativo stipulato tra l’Italia e gli Investitori Stati Uniti d’America il 10 gennaio 2014 per migliorare la tax compliance internazionale ed applicare la normativa statunitense sui Foreign Account Tax Compliance Act (“FATCA”). A tal fine la SGR respinge la richiesta di tale Closing della quota eccedente tale Ammontare Totale del emissione o trasferimento di quote qualora ciò possa comportare la titolarità di tali quote, in via diretta o indiretta, da parte di una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate. La SGR può inoltre richiedere a qualsiasi partecipante al Fondo, in qualunque momento, di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, ogni informazione ritenuta necessaria per stabilire se la titolarità effettiva delle quote sia in capo a una “U.S. Person” come definita dalle discipline sopra richiamate.
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Samples: Regolamento Di Gestione Dei Fondi Comuni Di Investimento