Common use of PENALI A CARICO DEL FORNITORE Clause in Contracts

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri di gara. Ferma restando l'applicazione della penalità, ARIC, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a ARIC. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri di garaTecnico. Ferma Fermo restando l'applicazione della penalità, ARICl’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere affidare la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a ARIC. all’A.R.I.C. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC all’A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: www.aric.it, www.aric.it

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri Disciplinare di gara. Ferma restando l'applicazione della penalità, ARICl’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a ARIC. ad A.R.I.C.. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri di gara. Ferma restando l'applicazione della penalità, ARICA.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a ARIC. A.R.I.C.. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri nella Lettera di garainvito. Ferma restando l'applicazione della penalità, ARIC, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a ARIC. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel medesimo Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri di gara. Ferma restando l'applicazione della penalità, ARIC, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercatod’oneri. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a ARICad Aric. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel nell’allegato al Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodell’inadempimento (art. 16) La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC ARIC, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel nell’Allegato al Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro Tra

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri di garaTecnico. Ferma Fermo restando l'applicazione della penalità, ARICl’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere affidare la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a ARIC. all’A.R.I.C..In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC all’A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri Disciplinare di gara. Ferma restando l'applicazione della penalità, ARICl’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a ARIC. A.R.I.C.. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesimaCapofila), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente la Asl Capofila potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri di garad’oneri. Ferma restando l'applicazione della penalità, ARIC, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, la Asl capofila ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente Capofila proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente Asl capofila e comunicati per conoscenza a ARICad Aric. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraenteCapofila, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente Capofila procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC ARIC, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente La Asl Capofila potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Della Fornitura Prodotti Farmaceutici Per La Distribuzione Per Conto (Farmaci Dpc) Occorrente Al Servizio Sanitario Della Regione Abruzzo Nell’ambito Del Bando Istitutivo Avente Ad Oggetto Il Sistema Dinamico Di Acquisizione Della Pubblica Amministrazione Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala ASL all’ATER Contraente o imputabili alla ASL all’ATER medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL l’ATER Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri di garaTecnico. Ferma restando l'applicazione della penalità, ARIC, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, l’ATER Contraente ha facoltà di commettere la fornitura affidare il servizio ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL l’ATER Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercatotramite la graduatoria dell’accordo quadro, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercatodegli immobili al nuovo affidatario. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL dall’ATER Contraente e comunicati per conoscenza a ARICal Soggetto Aggregatore. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto alla ASL all’ATER medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL dell’ATER contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL L ‘ATER Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC al Soggetto Aggregatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL L’ATER Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala ASL all’ASL di Contraente o imputabili alla ASL all’ASL di medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL l’ASL di Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri di gara(art.22). Ferma restando l'applicazione della penalità, ARIC, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, l’ASL di Contraente ha facoltà di commettere la fornitura affidare il servizio ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL l’ASL di Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercatotramite la graduatoria dell’accordo quadro, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercatodegli immobili al nuovo affidatario. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a ARIC. dall’ASL di In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto alla ASL all’ASL di medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL dell’ASL di contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La L ‘ASL di Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC al Soggetto Aggregatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL L’ASL di Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro

PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione ala alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico e nel Capitolato d’Oneri di garad’oneri. Ferma restando l'applicazione della penalità, ARIC, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ciascuna ASL Contraente ha facoltà di commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza a ARICad Aric. In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel nell’allegato al Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata ad ARIC ARIC, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel nell’Allegato al Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Della Fornitura Di Mezzi Di Contrasto Occorrente Alle aa.ss.ll. Della Regione Abruzzo Nell’ambito Del Bando Istitutivo Avente Ad Oggetto Il Sistema Dinamico Di Acquisizione Della Pubblica Amministrazione Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici