PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico. Fermo restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Contratto Attuativo, Contratto Attuativo
PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato TecnicoTecnico e nel Capitolato d’Oneri di gara. Fermo Ferma restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C.ARIC, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. a ARIC. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre contro dedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. ad ARIC senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vaccini Antinfluenzali
PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesimaCapofila), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente la Asl Capofila potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato TecnicoTecnico e nel Capitolato d’oneri. Fermo Ferma restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, la Asl capofila ha facoltà di affidare commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente Capofila proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente Asl capofila e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. ad Aric. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraenteCapofila, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente Capofila procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. ad ARIC, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente La Asl Capofila potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Farmaceutici
PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi Non sono previste penali a carico delle Amministrazioni contraenti. Ai fini della determinazione dei valori dei singoli contratti di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali fornitura e della Convenzione, per i quali l’applicazione delle penali, si rinvia alle previsioni del disciplinare di gara.
a) Ritardo nell’attivazione della fornitura: per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di attivazione della fornitura, non imputabile all’Amministrazione oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico. Fermo restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la è tenuto a corrispondere all’Amministrazione contraente una penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore pari allo 0,5 per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) mille del valore del proprio ordinativo; contratto di fornitura. Per il caso in ogni caso cui la tardiva attivazione delle utenze determini a carico dell’Amministrazione l’applicazione delle penali non preclude della tariffa per le forniture di ultima istanza, il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta Fornitore si farà carico del maggior onere dovuto dall’Amministrazione contraente rispetto ai prezzi di aggiudicazione ovvero dovrà rifondere la stessa Amministrazione dell’importo maggiore da questa corrisposto.
b) Adempimento in ritardo o in modo difforme rispetto alle disposizioni della Convenzione e/o il pagamento del singolo contratto di fornitura: salva l’imputabilità del fatto all’Amministrazione contraente oppure a grave ed accertata negligenza del Distributore locale, per ogni giorno di ritardo nell’adempimento delle penali prestazioni contrattuali per le quali sia previsto un termine dalla presente Convenzione e dagli altri atti di gara e per ogni giorno in cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni della presente Convenzione e dei contratti di fornitura (e fino al giorno in cui la prestazione verrà resa in conformità alle relative disposizioni contrattuali), il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Società o all’Amministrazione contraente una penale pari a un valore dello 0,5 per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo mille del valore, rispettivamente, della Convenzione o del Contratto di pagamento fornitura, a seconda della medesima penaleviolazione.
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PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato TecnicoTecnico e nel Disciplinare di gara. Fermo Ferma restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. ad A.R.I.C.. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. ad A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato TecnicoTecnico e nel Disciplinare di gara. Fermo Ferma restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. a A.R.I.C.. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. ad A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel medesimo Capitolato Tecnico. Fermo restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercatoTecnico e nel Capitolato d’oneri. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. ad Aric. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre contro dedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel nell’allegato al Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimentodell’inadempimento (art. 16) La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. ad ARIC, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel nell’Allegato al Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato TecnicoTecnico e nel Capitolato d’Oneri di gara. Fermo Ferma restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C.A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. a A.R.I.C.. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre contro dedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. ad A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico. Fermo restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. all’A.R.I.C..In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL all’ATER Contraente o imputabili alla ASL all’ATER medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL l’ATER Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico. Fermo Ferma restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, l’ATER Contraente ha facoltà di affidare la fornitura il servizio ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL l’ATER Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercatotramite la graduatoria dell’accordo quadro, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercatodegli immobili al nuovo affidatario. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL dall’ATER Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. al Soggetto Aggregatore. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre contro dedurre per iscritto alla ASL all’ATER medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL dell’ATER contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL L ‘ATER Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. al Soggetto Aggregatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL L’ATER Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato TecnicoTecnico e nel Capitolato d’oneri. Fermo Ferma restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ciascuna ASL Contraente ha facoltà di affidare commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. ad Aric. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel nell’allegato al Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. ad ARIC, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel nell’Allegato al Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL all’ASL di Contraente o imputabili alla ASL all’ASL di medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL l’ASL di Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato TecnicoTecnico (art.22). Fermo Ferma restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C., in caso di inadempimento da parte del Fornitore, l’ASL di Contraente ha facoltà di affidare la fornitura il servizio ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL l’ASL di Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercatotramite la graduatoria dell’accordo quadro, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercatodegli immobili al nuovo affidatario. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. dall’ASL di In tal caso il Fornitore potrà controdedurre contro dedurre per iscritto alla ASL all’ASL di medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL dell’ASL di contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La L ‘ASL di Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. al Soggetto Aggregatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL L’ASL di Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro
PENALI A CARICO DEL FORNITORE. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ala ASL Contraente o imputabili alla ASL medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, ciascuna ASL Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato TecnicoTecnico e nella Lettera di invito. Fermo Ferma restando l'applicazione della penalità, l’A.R.I.C.ARIC, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, ha facoltà di affidare commettere la fornitura ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora la ASL Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi sul libero mercato, la penale è dovuta sino al giorno della consegna del prodotto acquistato sul libero mercato. Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola ASL Contraente e comunicati per conoscenza all’A.R.I.C. a ARIC. In tal caso il Fornitore potrà controdedurre contro dedurre per iscritto alla ASL medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della ASL contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. La ASL Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata all’A.R.I.C. ad ARIC senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Ciascuna ASL Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Test Diagnostici