SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
Agenzia regionale per l’Informatica e la Telematica Soggetto Aggregatore Regione Abruzzo
SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIÙ OPERATORI ECONOMICI, AI SENSI DELL’ART. 54, COMMA 4, LETT. A), DEL D.LGS. 50/2016 E SS. MM. II. PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI CURE DOMICILIARI” PER I PAZIENTI RESIDENTI NEL TERRITORIO DELLA REGIONE ABRUZZO
ACCORDO QUADRO
TRA
A.R.I.C. - Agenzia Regionale di Informatica e Committenza, (nel seguito ARIC) con sede legale in Tortoreto (TE), alla Via Napoli, 4- 64018, C.F. 91022630676, in qualità di Soggetto Aggregatore, Stazione Unica Appaltante e Centrale di Committenza della Regione Abruzzo, in persona del Direttore Generale, avv. Donato Cavallo, CF: CVLDNT72D16H703P, nato a Salerno il 16.04.72 in virtù dei poteri conferitigli con Delibera di Giunta Regionale n. 731 del 15 novembre 2021
E
- , sede legale in _ , Via , capitale sociale Euro
=, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P.IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , Via , in persona del legale rappresentante Dott. , giusta poteri allo stesso conferiti da , [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , e la mandante
, sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al
n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente Atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in , dott. , repertorio n. ] (nel seguito per brevità “Fornitore”)
PREMESSO
a) Che l'ARIC ricopre il ruolo di Centrale Unica di Committenza regionale, ai sensi della legge istitutiva n. 25 del 14 marzo 2000 e della successiva L.R. n. 34 del 27 settembre 2016, e di Soggetto Aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni in legge 23 giugno 2014, n. 89, in virtù della Delibera ANAC n. 361 del 1° giugno 2016, successivamente aggiornata con Delibera n. 781 del 4 settembre 2019 "Aggiornamento dell'Elenco dei Soggetti Aggregatori" e da ultimo con Delibera N. 643 del 22 settembre 2021 (Aggiornamento, ai sensi dell'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 novembre 2014, dell'elenco dei Soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66);
b) che, con Determinazione n. del , l’ARIC ha indetto una procedura di gara per l’affidamento del servizio di ……………………………………………………………………… , il cui bando è stato pubblicato sulla GUUE n. del e sulla GURI n.
del ;
c) che, con Determina n. del , il Soggetto Aggregatore ha aggiudicato definitivamente al Fornitore il Lotto in conformità alle previsioni del Capitolato Tecnico:
-lotto n - Cig -importo
a) che il Fornitore che sottoscrive il presente Accordo Quadro, per l’effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente Atto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nella documentazione di gara, nonché nell’offerta presentata per la gara in oggetto;
b) che, a seguire l’ASL di , tramite atto di adesione, procederà alla successiva emissione degli ordini di fornitura;
c) che il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per ARIC nei confronti del Fornitore, salvo quelle allo stesso espressamente riferite, costituendo il medesimo le condizioni contrattuali generali a cui riferisce l’Amministrazione Contraente per l’emissione degli Ordini di Fornitura;
d) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal bando di gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;
e) che i controlli sul possesso dei requisiti e le verifiche concernenti le dichiarazioni presentate in sede di gara in capo al Fornitore hanno avuto esito positivo;
f) che il Fornitore ha prodotto la documentazione richiesta nel Capitolato tecnico ai fini della stipula del presente Accordo Quadro;
Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:
ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI
Nell’ambito del presente Accordo Quadro, si intende per:
a) Accordo Quadro: il presente Atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dal Soggetto Aggregatore della Regione Abruzzo anche per conto di ASL di , da una parte, ed il Fornitore, dall’altra parte e con il quale il Fornitore si obbliga ad eseguire a favore di ASL di la prestazione appaltata alle condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nel presente Accordo Quadro;
b) Amministrazione Contraente: l’ASL di che, sulla base della normativa vigente, è legittimata ad utilizzare l’Accordo Quadro;
c) Fornitore: l’aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo, consorzio di imprese o impresa aderente a contratto di rete) della procedura de qua, che, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto ed in particolare, ad eseguire quanto aggiudicato ad ASL di ;
d) Capitolato Tecnico: il documento che descrive le specifiche tecniche minime delle prestazioni e dei servizi connessi oggetto dell’Accordo Quadro.
e) Responsabile Unico del Procedimento: il rappresentante della Amministrazione Contraente responsabile dei rapporti tra l’ASL di ed il Fornitore in merito alla gestione del Contratto Attuativo. A tale soggetto verrà demandato di monitorare e controllare la corretta e puntuale esecuzione del Contratto, assolvendo il compito di rappresentante dell’ASL nei confronti del Fornitore.
ARTICOLO 2 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ATTI DI GARA
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro, ancorché non mASL di
ialmente allegati:
- il Capitolato Tecnico;
- allegati al CT;
le premesse, nonché gli atti e documenti ivi richiamati;
- tutti gli Allegati compilati e prodotti dal Fornitore e in particolare:
- l’offerta economica;
- l’offerta tecnica;
- la garanzia definitiva.
ARTICOLO 3 -DISCIPLINA APPLICABILE
Il presente Accordo Quadro è regolato, oltre che dal presente Atto e dagli altri atti di gara, dal Codice dei Contratti D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dalle norme di settore vigenti, ivi inclusa la regolamentazione dettata in materia dalle Autorità pubbliche competenti.
Il singolo rapporto contrattuale tra l’ASL Contraente e il Fornitore sarà regolato dalle disposizioni sopra indicate e dalle disposizioni in esso previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.
Le clausole dell’Accordo Quadro sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest’ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.
Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l’Accordo Quadro e relativi allegati, il Soggetto Aggregatore e/o l’ASL di
Contraente, da un lato, e il Fornitore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.
ARTICOLO 4 -OGGETTO E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO
Oggetto dell’Accordo Quadro è l’affidamento del “servizio di cure domiciliari” per i pazienti residenti nel territorio della ASL di .
In particolare, il Fornitore dovrà fornire le prestazioni di cui al Capitolato Tecnico alle condizioni tutte espressamente stabilite nella documentazione di gara e nello Schema di Accordo Quadro.
Le prestazioni sanitarie domiciliari saranno commissionate dalla singola ASL della Regione Abruzzo, secondo lo specifico contratto con la singola ditta aggiudicataria, in termini di “PACCHETTI” PROFESSIONALI, e saranno remunerate per accesso.
In particolare, con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti
di ASL di a garantire le prestazioni di cui sopra per il/i lotto/i n.
e in conformità al presente Accordo Quadro nella misura richiesta dall’ASL di con gli Ordini di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo previsto per ciascun Lotto.
Il quantitativo massimo di cui sopra esprime il limite massimo per l’accettazione degli Ordini di Fornitura emessi dall’ASL di Contraente. Pertanto, nel limite del quantitativo massimo dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà provvedere alla fornitura del prodotto all’ASL di Contraente, sulla base del singolo fabbisogno indicato nel capitolato tecnico e relativi allegati.
L’Accordo Quadro, che verrà stipulato a seguito dell’aggiudicazione della procedura, avrà una durata di 48 mesi e/o comunque sino ad esaurimento dell’importo del lotto, se antecedente. In ogni caso gli Appaltatori saranno comunque obbligati sino al termine ultimo di durata dei singoli Ordini di Fornitura, qualora successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro.
Resta inteso conseguentemente che ogni singolo Appaltatore avrà diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati, inerenti ai Ordini di Fornitura di volta in volta affidati.
Si precisa che l’ASL di potrà aderire all’Accordo Quadro durante tutto il periodo di validità dello stesso.
Nel periodo di efficacia del presente Accordo Quadro il Soggetto Aggregatore si riserva la facoltà di estendere il periodo di validità dello stesso nel caso in cui alla data di scadenza i valori massimali risultassero non ancora esauriti. L’ASL di Contraente potrà altresì incrementare il relativo massimale, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente Atto e nei suoi Allegati fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell’articolo 106, comma 12 del D.L.gs.
n. 50/2016. Il Soggetto Aggregatore si riserva altresì di prorogare l’Accordo Quadro in essere per il tempo necessario alla stipula di un nuovo Contratto a seguito dell’espletamento di una nuova procedura. Il presente Accordo Quadro non è fonte di obbligazione per il Soggetto Aggregatore nei confronti del Fornitore in quanto le obbligazioni sorgono solo all’emissione degli Ordini di Fornitura da parte dell’ASL di Contraente. Eventuali differenze tra il quantitativo massimo delle prestazioni (e il corrispondente valore economico complessivo dell’Accordo Quadro) e i quantitativi effettivamente richiesti non potranno in nessun caso essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Soggetto Aggregatore e di ASL di .
ARTICOLO 5 - OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE
Con la stipula dell’Accordo Quadro il Fornitore, per tutto il periodo di vigenza dello stesso;
- dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro, dal Capitolato Tecnico e dagli altri atti di gara definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire e che, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi utili per la formulazione dell’offerta;
- prende atto che i corrispettivi contrattuali e il prezzo offerto sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, indagini e stime;
- dichiara di accettare e rispettare tutto quanto previsto nell’Accordo Quadro e negli altri atti di gara;
- si obbliga a fornire le prestazioni di cui sopra per il lotto n. e in conformità al presente Accordo Quadro e ai suoi allegati;
- si impegna a eseguire le prestazioni oggetto dell’Accordo Quadro in conformità a quanto previsto dalla normativa di settore, nel rispetto degli atti di gara e tenendo conto dei fabbisogni dell’ASL di
veicolati dai rispettivi Ordini di Fornitura;
- si impegna a verificare la completezza e la chiarezza dell’Ordine di fornitura ricevuto e, in caso di incompletezza dei dati, sarà suo compito contattare l’ASL di Contraente e chiedere l’invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;
- si impegna ad eseguire le prestazioni in tutti i luoghi che verranno indicati negli Ordini di Fornitura emessi dall’ASL di Contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato Tecnico e nell’Ordine di Fornitura, fermo restando che i servizi dovranno essere eseguiti con continuità. Salvo diverso accordo tra il Fornitore e l’ASL di Contraente, resta comunque inteso che il Fornitore dovrà impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo nei tempi e modi descritti, anche se si trattasse di quantitativi minimi;
- è consapevole di dover fornire un’Azienda pubblica e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto dell’accordo quadro. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e l’ASL di
Contraente;
- si impegna a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, al fine di garantire detta continuità anche qualora, per qualsiasi motivo, cessi l’efficacia dell’Accordo Quadro;
- si impegna a farsi carico di tutti gli oneri e rischi relativi al corretto e completo adempimento delle prestazioni contrattuali (ivi compresa ogni attività che si rendesse necessaria o comunque opportuna per il corretto e completo adempimento delle stesse) che, unitamente agli obblighi ed oneri derivanti dagli atti di gara, dall’esecuzione dell’Accordo Quadro, dall’osservanza della normativa di settore nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità, considera remunerati con il corrispettivo contrattuale; e che, pertanto, non potrà avanzare pretesa di compensi a tal titolo, nei confronti di ASL di e/o del Soggetto Aggregatore, assumendosene ogni relativa alea;
- al fine di garantire un elevato livello nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, si impegna a impiegare il personale necessario, a predisporre tutti gli strumenti e metodi, anche in materia di sicurezza e riservatezza e a rispettare, per quanto applicabili, le norme vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Aggregatore e all’ASL di Contraente le modificazioni negli assetti proprietari, negli organismi tecnici e amministrativi e nella struttura di impresa in generale, ove prescritto per legge;
- è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Aggregatore e all’ASL di Contraente le variazioni della propria struttura organizzativa rilevanti ai fini della corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, unitamente ai nominativi dei nuovi responsabili e referenti;
- conferma di essere a conoscenza del fatto che il Soggetto Aggregatore e l’ASL di Contraente non sono in alcun modo vincolate alla richiesta di un quantitativo minimo di servizi e che, pertanto, eventuali differenze tra il quantitativo massimo e il valore economico complessivo dell’Accordo Quadro indicati nella documentazione di gara rispetto al quantitativo effettivamente richiesto e/o erogato (e il conseguente valore economico) non potranno in nessun caso costituire giustificazione di una eventuale mancata fornitura all’ASL di Contraente, né essere fonte di alcuna pretesa risarcitoria o indennitaria da parte del Fornitore nei confronti del Soggetto Aggregatore e/o dell’ASL di
Contraente, né essere causa di aumento del prezzo offerto;
- dichiara di aver presentato congruamente la documentazione richiesta nel Disciplinare ai fini della stipula del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 6 - CORRETTA ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
L’ASL di Contraente nomina, in riferimento al presente Accordo Quadro, un Direttore dell’esecuzione, tenuti anche a verificare la conformità delle prestazioni contrattuali, il cui nominativo andrà comunicato al Fornitore.
L’ASL di Contraente avrà altresì l’onere di richiedere al Fornitore informazioni circa l’andamento dell’esecuzione dei contratti, contestare eventuali inadempimenti, applicare le penali di propria competenza e impartire indicazioni operative alle quali il Fornitore è tenuto ad adeguarsi immediatamente.
L’ASL di Contraente, anche tramite terzi da essa incaricati, ha la facoltà di effettuare in corso di esecuzione verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative dei servizi con quelle descritte nel Capitolato Tecnico.
Il Fornitore si obbliga a consentire all’ASL di Contraente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. Il Fornitore si obbliga, pertanto, a rispettare tutte le indicazioni operative che dovessero essere impartite dall’ASL di Contraente.
Nessuna variazione o modifica all’Accordo Quadro può essere introdotta dal Fornitore, se non è disposta dal Direttore dell’Esecuzione Contrattuale.
Il Soggetto Aggregatore non è responsabile degli eventuali inadempimenti del Fornitore: l’ASL di
deve contestare direttamente al Fornitore e notificare solo per conoscenza al Soggetto Aggregatore.
Per tutta la durata dell’Accordo Quadro, il Fornitore dovrà mettere a disposizione, indicandone nominativo e riferimento telefonico e e-mail, un Direttore/Responsabile Tecnico del Contratto, con incarico di essere il referente nei confronti dell’ASL di contraente per quanto di rispettiva competenza.
Il suddetto Responsabile avrà dunque la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore ed è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle singole prestazioni richieste e deve assicurare, una reperibilità telefonica.
Il Referente dell’Accordo Quadro per il Soggetto Aggregatore è il legale rappresentante del Fornitore.
ARTICOLO 7 - CORRISPETTIVO, FATTURAZIONE, MODALITÀ E TEMPI DI PAGAMENTO
Ciascuna fattura emessa dal Fornitore, intestata all’Azienda contraente e trasmessa esclusivamente in formato elettronico ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013, dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, al singolo Ordinativo di fornitura, al CIG ad esso associato e alle prestazioni cui si riferisce e relativi prezzi.
Ciascuna fattura, fatta salva la ritenuta dello 0,50% sull’importo netto dovuto di cui all’articolo 30 comma 5 bis del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., riporterà solamente l’importo troncato alle prime due cifre decimali senza alcun arrotondamento. Le ritenute possono essere svincolate dall’Amministrazione soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l’approvazione della verifica di conformità, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva. Resta salva la facoltà per l’Amministrazione di concordare con il Contraente ulteriori indicazioni da inserire in fattura per agevolare le attività di verifica e controllo.
L’importo delle predette fatture è bonificato sul conto corrente indicato all’articolo seguente. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, rende tempestivamente note le variazioni circa le modalità di accredito indicate nel presente accordo quadro; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni vengono pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
Le fatture dovranno indicare con precisione tipologia di servizio espletato (pacchetto professionale e numero di accessi), il numero CIG indicato sul contratto nonché le coordinate bancarie del conto corrente dedicato ai sensi della legge 100 del 30/06/2010 e su successive modifiche integrazioni su cui dovrà essere effettuato il pagamento.
La ditta aggiudicataria dovrà emettere, con cadenza mensile, fatture, distinte e separate, per ciascun Distretto Sanitario, la cui elencazione sarà esplicitata al momento dell'avvio del contratto da parte dell’azienda ASL.
La fatturazione dovrà essere effettuata sulla base del numero di accessi per ciascun pacchetto professionale effettivamente erogato.
Ciascuna fattura dovrà inoltre riportare la seguente reportistica in allegato:
• numero e tipologia di pacchetto assistenziale erogato
• prezzo unitario contrattuale
• elenco nominativo dei pazienti assistiti corredato del numero di accessi, della tipologia di pacchetto e della data di erogazione.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello relativo al ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere il servizio e, comunque, le attività previste nell’Ordine di Fornitura; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Contratto si potrà risolvere di
diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC oppure lettera raccomandata a.r., dall’ASL di Contraente.
ARTICOLO 8 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il Fornitore si assume l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente accordo quadro e degli Ordinativi di Fornitura.
Gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche di cui all’articolo 3 della l. 136/2010, presso cui i pagamenti dovranno essere effettuati è il seguente: IBAN
…………………………………………………………………………………………………..
Il Fornitore si obbliga a comunicare ad ARIC e alle Amministrazioni Contraenti le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente, nonché ogni successiva modifica ai dati trasmessi, nei termini di cui all’articolo 3, comma 7, l. 136/2010.
Qualora le transazioni relative agli Ordinativi di fornitura inerenti il presente accordo quadro siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro e gli Ordinativi stessi sono risolti di diritto, secondo quanto previsto dall’articolo 3, comma 9 bis, della l. 136/2010.
Il Fornitore si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
Il Fornitore, il subappaltatore o subcontraente, che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione alla Amministrazione contraente e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede l’Amministrazione stessa.
L’Amministrazione contraente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta dell’Ordinativo di fornitura, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione contraente apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. E’ facoltà dell’Amministrazione contraente richiedere copia del contratto tra il Fornitore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.
Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 3 della L.136/2010.
ARTICOLO 9 - PENALI A CARICO DEL FORNITORE
Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e la specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione all’ASL di Contraente o imputabili all’ASL di medesima), qualora non vengano rispettate le prescrizioni previste nel Capitolato Tecnico, l’ASL di Contraente potrà applicare penalità secondo quanto disposto nel Capitolato Tecnico (art.22).
Ferma restando l'applicazione della penalità, in caso di inadempimento da parte del Fornitore, l’ASL di
Contraente ha facoltà di affidare il servizio ad altri, in danno del Fornitore inadempiente. Qualora l’ASL di Contraente proceda con l’esecuzione in danno, approvvigionandosi tramite la graduatoria dell’accordo quadro, la penale è dovuta sino al giorno della consegna degli immobili al nuovo affidatario.
Gli eventuali inadempimenti contrattuali dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall’ASL di
Contraente e comunicati per conoscenza al Soggetto Aggregatore.
In tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto all’ASL di medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio dell’ASL di contraente, a giustificare l’inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall’inizio dell’inadempimento.
L ‘ASL di Contraente procederà con l’addebito formale delle penali attraverso
l’emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore oppure potrà avvalersi della cauzione rilasciata al Soggetto Aggregatore senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
L’ASL di Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l’applicazione delle penali non preclude il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel Capitolato Tecnico, non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016e
ss.mm.i., pari ad Euro /00 ( ), mediante
.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARIC, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di ARIC verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARIC, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o il Committente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Atto di Adesione e/o la Accordo Quadro.
ARTICOLO 11 - RISERVATEZZA
1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, sia venuto a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell’Accordo Quadro.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, ARIC, nonché le Amministrazioni Contraenti, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, la Accordo Quadro ed i singoli Ordinativi di fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
5. Il Fornitore può citare i termini essenziali dell’Accordo Quadro nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione alla ARIC delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
6. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.
ARTICOLO 12 - DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto delle Amministrazioni Contraenti e/o di terzi, in virtù dei servizi oggetto della fornitura e dei connessi servizi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore, inoltre, dichiara di essere in possesso di una adeguata polizza assicurativa, per l'intera durata del rapporto contrattuale, stipulata a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo Fornitore in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui all’Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura. In particolare detta polizza tiene indenne ARIC e le Amministrazioni Contraenti, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno il Fornitore possa arrecare alle Amministrazioni Contraenti, ai loro dipendenti e collaboratori, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività di cui alla Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di fornitura.
3. Il Fornitore dichiara che il massimale della polizza assicurativa, non inferiore ad € 1.000.000,00 (unmilione/00), si intende per ogni evento dannoso o sinistro, purché sia reclamato nei 12 (dodici) mesi successivi alla cessazione delle attività del rapporto contrattuale, e prevede la rinunzia dell'assicuratore, sia nei confronti di ARIC, sia delle Amministrazioni Contraenti, a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di mancato o parziale pagamento dei premi assicurativi, in deroga a quanto previsto dall'articolo 1901 c.c., di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1983 c.c.
4. Resta inteso che l'esistenza, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per ARIC e le Amministrazioni Contraenti e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta l’Accordo Quadro ed ogni singolo Ordinativo di fornitura si risolveranno di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta altresì ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni causati, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero eccedenti i massimali assicurati.
ARTICOLO 13 - RISOLUZIONE E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
1. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula dell’Accordo Quadro che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 20 (venti) giorni lavorativi, che verrà assegnato, mediante comunicazione PEC, per porre fine all'inadempimento, da ARIC e/o dall'Amministrazione contraente, per quanto di propria competenza, ciascuna di queste ultime avrà la facoltà di considerare risolti di diritto l’Accordo Quadro e/o il relativo Ordinativo di fornitura e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno.
2. In ogni caso, ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., l'Amministrazione contraente può risolvere di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, i singoli Ordinativi di fornitura nei seguenti casi:
a) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale;
b) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo 10 "Cauzione definitiva";
c) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% del valore dell'Ordinativo di fornitura;
d) nei casi previsti dall'articolo "Tracciabilità dei flussi finanziari";
f) nei casi di cui all'articolo "Riservatezza";
g) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza di ogni singolo Ordinativo di fornitura, ai sensi dell'articolo "Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa";
h) nei casi di cui all'articolo "Subappalto";
i) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti di cui all'articolo 21 "Divieto di cessione del contratto e dei crediti";
j) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'articolo "Brevetti industriali e diritti d'autore".
3. Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall' articolo 108 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., la ARIC, oltre che nelle ipotesi di cui al precedente comma, può risolvere di diritto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, l’Accordo Quadro nei seguenti casi:
a) nel caso in cui almeno 3 (tre) Amministrazioni Contraenti abbiano risolto il proprio Ordinativo di fornitura ai sensi dei precedenti commi 1 e 2;
b) qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autoritative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
4. La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Ordinativi di fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro stesso. In tal caso il Fornitore si impegna comunque a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti.
5. In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o del/degli Ordinativo/i di fornitura, ARIC e/o le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del/degli Ordinativo/i di fornitura risolto/i.
6. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore a mezzo PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto della medesima Amministrazione contraente e/o di ARIC al risarcimento dell'ulteriore danno.
7. ARIC o le Amministrazioni Contraenti si avvarranno della clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento alla stipula e all'esecuzione del contratto sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater cp, 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.
ARTICOLO 14 - RECESSO
1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e dall'articolo 109 del d.lgs. 50 del 2016, ARIC e/o le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal presente Accordo Quadro e/o dai singoli Ordinativi di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC.
2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
b) gravi e ripetute inadempienze in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi d.lgs. 81/2008;
c) ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia sottostante la presente Accordo Quadro e/o ogni singolo rapporto attuativo.
3. Si conviene altresì che le singole Amministrazioni Contraenti, in coincidenza con la scadenza del proprio bilancio triennale, potranno recedere in tutto o in parte dal proprio Ordinativo di fornitura nell'ipotesi in cui, in ottemperanza alla normativa vigente in materia di impegni pluriennali di spesa, le risorse stanziate nel proprio bilancio annuale o pluriennale non risultino sufficienti per la copertura degli impegni di spesa derivanti dall'ulteriore durata del medesimo Ordinativo di fornitura. Tale ipotesi integra e sostanzia a tutti gli effetti una ulteriore giusta causa di recesso.
4. L'Amministrazione contraente, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura o della prestazione dei servizi, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dall'Ordinativo di fornitura, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi mediante comunicazione trasmessa a mezzo PEC.
5. L'Amministrazione contraente può altresì recedere, per giusta causa per motivi diversi da quelli elencati, da ciascun singolo Ordinativo di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore a mezzo PEC, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
6. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..
7. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per le Amministrazioni Contraenti.
8. Qualora ARIC receda dall’Accordo Quadro ai sensi del comma 1 del presente articolo, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti e le stesse potranno a loro volta recedere dai singoli Ordinativi di fornitura già emessi, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, fatto salvo quanto espressamente disposto al precedente comma 6 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.
ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, nella misura del %, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:
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2. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARIC, alle Amministrazioni Contraenti o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
3. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
4. Il subappalto è autorizzato dalla Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l'Amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica ed amministrativa direttamente derivata dagli atti del contratto affidato ed indicante puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici, nonché la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi incluse la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 c.c. con il titolare del subappalto. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto.
5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione contraente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ARIC e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti potranno risolvere l'Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Le disposizioni in materia di subappalto di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i.. si applicano anche ai R.T.I. ed alle Società anche consortili, nei limiti di cui all'articolo 118, comma 20, del medesimo Decreto. 12. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 105 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l'abbia richiesto in offerta)
Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.
ARTICOLO 16 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI
1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro e i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, d.lgs. 50/2016 e ss.mm.i...
2. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti della fornitura senza specifica autorizzazione da parte dell'Amministrazione contraente, salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 13, del d.lgs 50/2016 e ss.mm.i...
3. Anche la cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, le Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i singoli Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione.
ARTICOLO 17 - BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI AUTORE
1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti di ARIC e/o delle Amministrazioni Contraenti un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui dispositivi, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenni ARIC e le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico di ARIC e delle medesime Amministrazioni Contraenti.
3. ARIC e le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma. In caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.
4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ARIC e/o Amministrazioni Contraenti, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli
Ordinativi di fornitura, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.
ARTICOLO 18 - RESPONSABILE DEL SERVIZIO
1. Con la stipula del presente atto il Fornitore individua nel Sig. il Responsabile del Servizio, con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore, il quale è Referente nei confronti di ARIC nonché di ciascuna Amministrazione contraente.
2. I dati di contatto del Responsabile della Fornitura sono: numero telefonico , numero di fax , indirizzo e-mail .
3. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne immediata comunicazione ad ARIC nonché a ciascuna Amministrazione contraente.
ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, le parti, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati in esecuzione dell’Accordo Quadro medesimo, dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato ed alle finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l'esecuzione di questo rapporto contrattuale previste dal Decreto medesimo.
2. ARIC, oltre ai trattamenti effettuati in ottemperanza ad obblighi di legge, esegue nel rispetto della suddetta normativa i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura, in particolare per finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Amministrazioni Contraenti, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. In ogni caso le Amministrazioni Contraenti, aderendo all’Accordo Quadro con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento ed alla trasmissione alla ARIC, da parte del Fornitore, anche per via telefonica e/o telematica,
dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di fornitura ed ai fini del monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché dell'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
4. I trattamenti dei dati sono improntati, in particolare, ai principi di correttezza, liceità e trasparenza ed avvengono nel rispetto delle misure di sicurezza di cui agli articoli 31 e ss. del d.lgs. 196/2003.
5. Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'articolo 7 del d.lgs. 196/2003.
6. Qualora, in relazione all'esecuzione del presente Accordo Quadro, vengano affidati al Fornitore trattamenti di dati personali di cui ARIC risulta titolare, il Fornitore stesso è da ritenersi designato quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29 d.lgs. 196/2003. In coerenza con quanto previsto dal d.lgs. 196/2003, i compiti e le funzioni conseguenti a tale designazione consistono, in particolare:
- nell'adempiere all'incarico attribuito adottando idonee e preventive misure di sicurezza, con particolare riferimento a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003;
- nel predisporre, qualora l'incarico comprenda la raccolta di dati personali, l'informativa di cui all'articolo 13 del d.lgs. 196/2003 e verificare che siano adottate le modalità operative necessarie affinché la stessa sia effettivamente portata a conoscenza degli interessati;
- nel dare direttamente riscontro orale, anche tramite propri incaricati, alle richieste verbali dell'interessato;
- nel trasmettere alla ARIC, con la massima tempestività, le istanze dell'interessato per l'esercizio dei diritti di cui agli articoli 7 e ss. del d.lgs. 196/2003 che necessitino di riscontro scritto, in modo da consentire alla ARIC stessa di dare riscontro all'interessato nei termini stabiliti dal d.lgs. 196/2003;
- nel fornire altresì ad ARIC tutta l'assistenza necessaria, nell'ambito dell'incarico affidato, per soddisfare le predette richieste; - nell'individuare gli incaricati del trattamento dei dati personali, impartendo agli stessi le istruzioni necessarie per il corretto trattamento dei dati, sovrintendendo e vigilando sull'attuazione delle istruzioni impartite;
- nel consentire ad ARIC, in quanto titolare del trattamento, l'effettuazione di verifiche periodiche circa il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, fornendo alla stessa piena collaborazione.
ARTICOLO 20 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Il presente Accordo Quadro viene stipulata nella forma della scrittura privata con firma digitale.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari e le spese contrattuali relative all’Accordo Quadro ed ai Contratti di Fornitura ivi incluse, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle notarili, bolli, carte bollate, tasse di registrazione, ecc. ad eccezione di quelle che fanno carico alle Amministrazioni Contraenti per legge.
ARTICOLO 21 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO
1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o degli Ordinativi di Fornitura per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. n. 50/16.
ARTICOLO 22 - SITUAZIONI DI FORZA MAGGIORE ED OBBLIGHI INFORMATIVI DELL'APPALTATORE
1. Per l'ipotesi in cui, nel corso della esecuzione del contratto, si verifichi a carico dell'Appaltatore l'impossibilità di adempiere alle obbligazioni contrattuali per cause indipendenti dalla sua volontà e non prevedibili al momento della stipulazione del contratto, l'Appaltatore medesimo è tenuto a darne comunicazione al Soggetto Aggregatore nel termine di giorni [30] dall'accadimento, redigendo altresì apposita relazione nella quale sia altresì illustrata l'impossibilità totale o parziale, temporanea o definitiva di adempiere alla prestazione.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'Appaltatore fornisce adeguati elementi probatori ed esplicativi con particolare riferimento all'impegno profuso per evitare o superare la causa impedente e per mitigare gli effetti negativi dell'impossibilità o della sua durata.
3. Il Soggetto Aggregatore valuta la relazione dell'Appaltatore nel termine di giorni 30 dalla ricezione. Nel corso della valutazione da parte del Soggetto Aggregatore, l'appalto è cautelativamente sospeso e/o non decorrono i termini contrattuali ma, ove il Soggetto Aggregatore rigetti la richiesta dell'Appaltatore, il termine per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali decorre per l'Appaltatore nuovamente dal giorno della ricezione della comunicazione di cui al precedente comma da parte del Soggetto Aggregatore e, in caso di ritardo rispetto al termine contrattuale, sono dovute le penali di cui al Capitolato Tecnico.
4. Le eventuali decadenze o penali per omesso o ritardato adempimento non si applicano qualora il Soggetto Aggregatore accolga la richiesta dell'appaltatore.
5. Nel caso in cui ricorra una situazione di forza maggiore, l'Appaltatore - oltre ad essere tenuto a darne comunicazione al Soggetto Aggregatore ai sensi del comma 1 -, può formulare domanda di sospensione del contratto per la durata dell'impossibilità dell'esecuzione, fornendo contestualmente le risultanze probatorie dell'evento impeditivo nonché la prova ulteriore dell'imprevedibilità dello stesso e l'analisi dei costi che dimostrino un aggravio economico nell'esecuzione dell'appalto.
6. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si considerano cause di forza maggiore l'indisponibilità di materie prime causata da una emergenza sanitaria (es. pandemia) che impedisca la consegna di prodotti costituenti l'oggetto dell'appalto ovvero di componenti indispensabili per l'esecuzione dello stesso, lo scoppio improvviso di un conflitto, la sovversione dell'ordine democratico in un Paese dal quale l'Appaltatore aveva previsto di approvvigionarsi per l'esecuzione del contratto, etc.
In ogni caso, perché siano qualificati come cause di forza maggiore, deve trattarsi di eventi estranei, imprevisti ed imprevedibili alla sfera di controllo dell'Appaltatore.
7. Nell'ipotesi di cui al comma 3, qualora il Soggetto Aggregatore accolga la domanda di sospensione, ne dà comunicazione all'Ente nei cui confronti la prestazione deve essere eseguita, perché adotti gli opportuni provvedimenti.
8. il Direttore dell'esecuzione del contratto o il Direttore dei Lavori, successivamente all'accettazione della sospensione da parte del Soggetto Aggregatore può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato
l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.
9. Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori.
10. Nell'ipotesi di cui al comma 5 il Soggetto Aggregatore può concedere all'Appaltatore una sospensione della durata massima di mesi sei, tenuto conto dell'interesse dell'Ente nei cui confronti l'appalto è eseguito ad acquisire l'oggetto del contratto medesimo, della possibilità di ottenere altrimenti la prestazione e, infine, delle eventuali, peculiari regole cui i fondi utilizzati per l'appalto sono soggetti. Decorso il periodo di sospensione - ove permanga l'impossibilità dell'adempimento della prestazione - il Soggetto Aggregatore si riserva di rinegoziare il valore del contratto, ove l'evento abbia determinato semplicemente un aumento dei prezzi dei materiali/servizi da erogarsi ed ove ciò sia possibile tenuto conto del Quadro economico dell'appalto e della volontà dell'Ente per cui l'appalto viene eseguito.
11. La rinegoziazione del contratto ha luogo in tutti i casi in cui la prestazione dell'Appaltatore non possa essere sospesa per ragioni di pubblica incolumità e/o di pubblico servizio ovvero per il rischio di perdita di finanziamenti, ferma restando la necessità di indicare, all'atto della rinegoziazione, la relativa copertura economica.
12. Nel caso in cui la rinegoziazione del contratto non sia possibile per qualsivoglia ragione, il contratto viene risolto per eccessiva onerosità della prestazione ed ove l'Appaltatore abbia ricevuto l'anticipazione è tenuto a restituire il corrispettivo già ricevuto, se eccedente rispetto a quanto eventualmente eseguito prima che l'Appaltatore abbia formulato la richiesta di cui al comma 1.
13. Resta ferma la facoltà del Soggetto Aggregatore e dell'Ente per cui l'appalto viene eseguito di risolvere il contratto qualora gli stessi non siano disponibili, in relazione all'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'appalto, a ricevere una esecuzione parziale delle prestazioni, cui l'Appaltatore è in grado di far fronte. In tali casi, il Soggetto Aggregatore, d'accordo con l'Ente per cui l'appalto viene eseguito, recede dal contratto senza che all'Appaltatore sia dovuto nulla di più di quanto allo stesso spetti per le prestazioni che siano state eventualmente già eseguite.
ARTICOLO 22 - FORO COMPETENTE
1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e ARIC, sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara.
2. Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il Fornitore e le Amministrazioni Contraenti, la competenza è determinata in base alla normativa vigente è competente in via esclusiva il Foro in cui ha sede l'Amministrazione contraente.
ARTICOLO 23 - CLAUSOLA FINALE
1. Il presente Accordo Quadro ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli Contratti di fornitura (o di parte di essi) da parte di ARIC e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dai Contratti di Fornitura e sopravvivrà ai detti Contratti continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasto, le previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
Il Direttore Generale ARIC (firmato digitalmente)
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante dell’operatore economico, come meglio specificato in epigrafe, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le disposizioni contrattuali contenute nei paragrafi della presente Accordo Quadro e dichiara di accettarle ed approvarle specificamente con la sottoscrizione in calce.
(L’Operatore Economico) (firmato digitalmente)