Common use of Penali, recesso e risoluzione Clause in Contracts

Penali, recesso e risoluzione. Previa contestazione dell’addebito, verranno applicate al contratto le penali secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnico. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; - frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; - mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

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Penali, recesso e risoluzione. Previa In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, verranno applicate si riserva la facoltà di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo stimato dell’Accordo Quadro (€ 149.000,00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale sarà applicata anche in caso di consegna di prodotto difettoso o difforme rispetto a quello richiesto e in ogni caso di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l’aggiudicataria previsti dal presente documento e dalla documentazione allegata alla RDO. La medesima penale sarà applicata anche nel caso di mancato rispetto di quanto inserito nell’offerta tecnica. L’Agenzia si riserva inoltre la facoltà di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo stimato dell’Accordo Quadro (€ 149.000,00) anche in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti al contratto paragrafo 12 del Capitolato tecnico, dei tempi di presentazione dei preventivi e dei tempi di esecuzione degli interventi indicati nei medesimi preventivi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Restano in ogni caso applicabili le penali secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnicopreviste dal bando di abilitazione Consip. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso in cui venisse impiegato nel servizio personale senza le qualifiche richieste da capitolato, o in numero inferiore a quanto previsto, potrà essere applicata una penale pari a euro cinquanta per ogni giorno di scorretta esecuzione. Gli Uffici saranno autorizzati a non far accedere ai locali il personale inidoneo o insufficiente. In tal caso, nulla sarà dovuto al fornitore, fatta salva l’eventuale applicazione della penale. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; - frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; - mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale dalla garanzia definitiva e, ove questo questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.lgs 50/2016.

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Penali, recesso e risoluzione. Previa In caso di ritardo nell’adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, l’Agenzia, previa contestazione dell’addebito, verranno applicate si riserva la facoltà di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo stimato dell’Accordo Quadro (€ 149.000,00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Detta penale sarà applicata anche in caso di consegna di prodotto difettoso o difforme rispetto a quello richiesto e in ogni caso di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l’aggiudicataria previsti dal presente documento. L’Agenzia si riserva inoltre la facoltà di applicare una penale pari all’1 per mille del valore massimo stimato dell’Accordo Quadro (€ 149.000,00) anche in caso di mancato rispetto dei tempi di intervento previsti al contratto punto 11 del Capitolato Tecnico, dei tempi di presentazione dei preventivi e dei tempi di esecuzione degli interventi indicati nei medesimi preventivi, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Restano in ogni caso applicabili le penali secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnicopreviste dal bando di abilitazione Consip. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito dalla Società stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; - frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; - mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale della garanzia definitiva nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo PEC, e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale dalla garanzia definitiva e, ove questo questa non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Si fa comunque salvo il risarcimento del maggior danno. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Si applica l’art. 108 D.Lgs 50/2016. Nei casi in cui lo ritenga necessario, l’Agenzia si riserva l’insindacabile facoltà di recedere dal contratto ai sensi dell’art. 109 D.Lgs 50/2016.

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Penali, recesso e risoluzione. Previa In caso di ritardo o mancato adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, il Comune, previa contestazione dell’addebito, verranno applicate al contratto le applicherà una penale pari a € 100,00 per ogni giorno di ritardo/mancato adempimento. La penale di € 100,00 sarà applicata inoltre in ogni caso di esecuzione del servizio difforme dagli obblighi per l’aggiudicataria previsti dal presente documento. Le penali secondo quanto indicato nel Capitolato Tecnicosaranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Aggiudicataria, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Resta ferma la risarcibilità dell’ulteriore danno ai sensi dell’art. 1382 del c.c. e la possibilità di compensarne l’importo rispetto al corrispettivo dovuto, a valere sulla prima fattura utile. Le penali saranno applicabili, e nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla Società, anche qualora il ritardo o l’inadempimento dipendessero da fatto di terzi. Nell’ipotesi in cui il ritardo si protragga oltre il quinto giorno naturale e consecutivo, il contratto potrà essere risolto unilateralmente dall’Agenzia, mediante comunicazione scritta con raccomandata A/R e senza intervento giudiziario, con Il Comune ha facoltà di commissionare ad altre imprese, in danno della Società, il servizio ovvero la parte del servizio non eseguito eseguita dalla Società Aggiudicataria stessa, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. L’Agenzia potrà, inoltre, Il Comune potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 c.c. mediante semplice lettera raccomandata, nei seguenti casi: - stato di inosservanza della Società riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per l’esecuzione del contratto; - frode o grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; - sospensione del servizio nell’espletamento dell’appalto da parte della Società senza giustificato motivo; - reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti; - emanazione di provvedimenti definitivi relativi al mancato pagamento di tasse, imposte o contributi; - annullamento giurisdizionale del provvedimento di aggiudicazione della procedura di gara; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi del comma 1 art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i; - mancanza o perdita dei requisiti per l’accesso alle pubbliche gare. La risoluzione consentirà all’Agenzia l’incameramento del deposito cauzionale nonché la possibilità di affidare l’esecuzione del servizio o parte di essa ad altro soggetto di propria fiducia, scelto con procedura d’urgenza, senza che la Società abbia nulla a pretendere. L’affidamento a terzi verrà notificato alla Società inadempiente per iscritto, anche a mezzo e-mail o fax, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio e degli importi relativi. Alla società inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dall’Agenzia rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa. Nel caso di minore spesa, nulla compete all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la Società dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione...

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