Percentuale di conferma. La L. 92/2012 prevede che l’assunzione di ulteriori apprendisti è vincolata al rispetto di una percentuale di conferme in servizio nell’ultimo triennio, almeno pari al 50% (sono esclusi dal calcolo i rapporti cessati durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Nel conteggio del personale confermato, non devono essere considerati i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa Per il primo triennio di applicazione della riforma che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la percentuale di conferma è fissata nella misura del 30%. (fino al 18/07/2015). Nel caso in cui non sia rispettata la percentuale di conferma (ad es. viene confermato solo il 20% degli apprendisti) è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, mentre, nel caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi è comunque possibile assumere un apprendista. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto con perdita degli sgravi retributivi previsti per questa tipologia contrattuale. L’obbligo di conferma non trova applicazione per le imprese con un numero di lavoratori inferiore a 10 unità.
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Samples: Contratto Di Inserimento 53, Contratto Di Inserimento 53
Percentuale di conferma. La L. 92/2012 prevede che l’assunzione L’assunzione di ulteriori nuovi apprendisti è vincolata subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al rispetto termine del periodo di una apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale di conferme in servizio nell’ultimo triennio, almeno pari al 50% (sono esclusi dal calcolo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Nel conteggio del personale confermato, non devono essere considerati i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa Per il primo triennio di applicazione della riforma che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la percentuale di conferma è fissata nella misura del 30%. (fino al 18/07/2015). Nel caso in cui Qualora non sia rispettata la percentuale di conferma (ad es. viene confermato solo il 20% degli apprendisti) predetta percentuale, è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, mentre, nel ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi è comunque possibile assumere un apprendistapregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente paragrafo 8 sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto con perdita degli sgravi retributivi previsti per questa tipologia rapporto. Il contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che l’orario di lavoro settimanale non sia infe- riore al 60% (sessanta) dell’orario di lavoro contrattuale. L’obbligo di conferma non trova applicazione per le imprese con un numero di lavoratori inferiore , a 10 unitàcondizione che la minor prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
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Samples: www.frgeditore.it
Percentuale di conferma. La L. 92/2012 prevede che l’assunzione disciplina di ulteriori apprendisti cui agli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies non è vincolata applicabile ai datori di lavoro che, al rispetto di una percentuale di conferme momento della domanda alla specifica commissione dell’Ente Bilaterale prevista dai medesimi articoli, risultino non avere mantenuto in servizio nell’ultimo triennioalmeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato, almeno pari al 50% (sono esclusi dal calcolo stipulato ai sensi degli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies, sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i rapporti cessati durante il periodo di provalavoratori che si siano dimessi, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Nel conteggio del personale confermato, non devono essere considerati i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni o per licenziamento quelli licenziati per giusta causa Per il primo triennio e quelli che, al termine del rapporto di applicazione della riforma che è entrata apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in vigore il 1° gennaio 2013, la percentuale servizio con rapporto di conferma è fissata nella misura del 30%. (fino al 18/07/2015). Nel caso in cui non sia rispettata la percentuale di conferma (ad es. viene confermato solo il 20% degli apprendisti) è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, mentre, nel caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi è comunque possibile assumere un apprendista. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati lavoro a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto con perdita degli sgravi retributivi previsti per questa tipologia contrattualeindeterminato. L’obbligo La limitazione di conferma cui al presente comma non trova applicazione per le imprese con si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un numero solo contratto di lavoratori inferiore a 10 unitàapprendistato.
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Percentuale di conferma. La L. 92/2012 prevede che l’assunzione L'assunzione di ulteriori nuovi apprendisti è vincolata subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro al rispetto termine del periodo di una apprendistato, nei trentasei mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 60% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della predetta percentuale di conferme in servizio nell’ultimo triennio, almeno pari al 50% (sono esclusi dal calcolo i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa). Nel conteggio del personale confermato, non devono essere considerati i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa Per il primo triennio di applicazione della riforma che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la percentuale di conferma è fissata nella misura del 30%. (fino al 18/07/2015). Nel caso in cui Qualora non sia rispettata la percentuale di conferma (ad es. viene confermato solo il 20% degli apprendisti) predetta percentuale, è consentita l’assunzione l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, mentre, nel ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi è comunque possibile assumere un apprendistapregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti di cui al presente paragrafo 8 sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato indeterminato, sin dalla data di costituzione del rapporto con perdita degli sgravi retributivi previsti per questa tipologia rapporto. Il contratto di apprendistato a tempo parziale è ammesso a condizione che l'orario di lavoro settimanale non sia inferiore al 60% (sessanta) dell'orario di lavoro contrattuale. L’obbligo di conferma non trova applicazione per le imprese con un numero di lavoratori inferiore , a 10 unitàcondizione che la minor della prestazione sia sufficiente a garantire il conseguimento della qualifica oggetto del contratto ed il soddisfacimento delle esigenze formative.
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Samples: www.frgeditore.it
Percentuale di conferma. La L. 92/2012 prevede che l’assunzione di ulteriori Le imprese non potranno assumere apprendisti è vincolata al rispetto di una percentuale di conferme qualora non abbiano mantenuto in servizio nell’ultimo triennioalmeno il 70 per cento dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei ventiquattro mesi precedenti. A tale fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, almeno pari quelli licenziati per giusta causa e quelli che, al 50% (sono esclusi dal calcolo termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed i rapporti cessati durante il di lavoro risolti nel corso o al termine del periodo di prova. La limitazione di cui al presente comma non si applica quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato. In caso di malattia viene corrisposto all'apprendista il seguente trattamento: dal 4° al 180° giorno un’integrazione dell’indennità Inps sino a raggiungere il 100% della retribuzione riparametrata. Se la malattia supera i sette giorni di calendario, l’azienda corrisponde anche l’integrazione relativa ai primi tre giorni. Il trattamento é commisurato, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa)tutta la durata dell'assenza, dovuta sia ad infortunio che a malattia ed infortunio non sul lavoro, al normale parametro retributivo spettante. Nel conteggio del personale confermato, non devono essere considerati i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa Per il primo triennio di applicazione della riforma che è entrata in vigore il 1° gennaio 2013, la percentuale di conferma è fissata nella misura del 30%. (fino al 18/07/2015). Nel caso in cui non sia rispettata la percentuale di conferma (ad es. viene confermato solo il 20% degli apprendisti) è consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, mentre, nel In caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi assenza di lunga durata oltre il mese, come previsto all'art. 2 il parametro retributivo a cui commisurare il trattamento retributivo è comunque possibile assumere un apprendista. Gli apprendisti assunti in violazione dei limiti sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla costituzione del rapporto con perdita degli sgravi retributivi previsti per questa tipologia contrattuale. L’obbligo di conferma non trova applicazione per le imprese con un numero di lavoratori inferiore a 10 unitàquello raggiunto il giorno precedente l'inizio dell'assenza.
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