Periodi di Carenza. Qualora il decesso del Contraente/Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati. a) di una delle seguenti malattie infettive acute, sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza, purché insorte in modo singolo, sporadico ed occasionale, comunque al di fuori di qualsiasi manifestazione collettiva avente carattere epidemico: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite primitiva, encefalite, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale acuta A o B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite, peste, rabbia, pertosse, rosolia, encefalite post- vaccinica, dengue, malaria. Al contrario, non verrà corrisposta la prestazione assicurata durante il periodo di carenza laddove le malattie infettive sopraelencate si presentassero sotto forma di fenomeno epidemico, inteso come “manifestazione collettiva della malattia, che rapidamente si diffonde fino a colpire mortalmente un gran numero di persone, con diffusione su larga scala, in relazione alla quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle autorità nazionali competenti (o dichiarazione equivalente), valido fintanto che l’autorità stessa competente non lo revochi”; b) di shock anafilattico sopravvenuti dopo l’entrata in vigore della Polizza; c) di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso del Contraente/Assicurato - avvenuto dopo la data di decorrenza della Polizza (fermo quanto disposto dall’Art. 2 “ESCLUSIONI”). Nel caso in cui il decesso sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente e destruente da parte del “coronavirus” o covid-19 (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà sempre una carenza di 30 giorni, a prescindere dalle modalità con le quali l’agente patogeno - oggi definito covid-19 - si possa presentare (forma epidemica o meno).
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Periodi di Carenza. Qualora La garanzia decorre: - per gli Infortuni dal momento in cui ha effetto l’Assicu- razione; - per le Malattie, dal 30° giorno successivo a quello di ef- fetto dell’Assicurazione (incluso l’aborto e le Malattie di- pendenti da gravidanza o puerperio purché la gravidanza abbia avuto inizio in un momento successivo a quello di effetto dell’Assicurazione); - per le conseguenze di stati patologici diagnosticati, sotto- posti ad accertamenti o curati anteriormente alla stipula dell’Assicurazione purché dichiarati alla Compagnia al- l’atto stesso della stipula della Polizza e salvo diversa pat- tuizione, dal 180° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione; - per le patologie varicose e per il decesso parto, dal 300° giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione. - dal giorno in cui aveva effetto la Polizza sostituita, per le prestazioni e i Xxxxxxxxx da quest’ultima previsti; - dal giorno in cui ha effetto la presente Assicurazione, de- corsi i termini di Carenza, limitatamente alle maggiori somme ed alle diverse prestazioni da essa previste. Quanto sopra vale anche in caso di variazioni intervenute nel corso di validità di uno stesso contratto. In caso di Sinistro Obblighi del Contraente/Assicurato avvenga Il Sinistro deve essere denunciato dal Contraente o dal- l’Assicurato o dai suoi aventi diritto entro i primi sei mesi dalla data tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato oppure da quello in cui ne hanno avuto conoscenza, o comunque non appena ne abbiano la possibilità. La denuncia di decorrenza del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento dei premiXxxxxxxx deve es- sere fatta per iscritto all’Intermediario assicurativo al quale è assegnata la Polizza oppure alla Società di Servizi Assirete L’Assicurato deve fornire, anche tramite la struttura con- venzionata che ha erogato la prestazione, la Società si impegna documentazio- ne medica sulla natura della patologia che ha dato luogo alla prestazione. Eventuale documentazione redatta in lin- gua diversa dall’italiano, dall’inglese, dal francese e dal te- desco deve essere corredata di traduzione in italiano. In mancanza, eventuali oneri di traduzione restano a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati.
a) di una delle seguenti malattie infettive acute, sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza, purché insorte in modo singolo, sporadico ed occasionale, comunque al di fuori di qualsiasi manifestazione collettiva avente carattere epidemico: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite primitiva, encefalite, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale acuta A o B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite, peste, rabbia, pertosse, rosolia, encefalite post- vaccinica, dengue, malaria. Al contrario, non verrà corrisposta la prestazione assicurata durante il periodo di carenza laddove le malattie infettive sopraelencate si presentassero sotto forma di fenomeno epidemico, inteso come “manifestazione collettiva della malattia, che rapidamente si diffonde fino a colpire mortalmente un gran numero di persone, con diffusione su larga scala, in relazione alla quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle autorità nazionali competenti (o dichiarazione equivalente), valido fintanto che l’autorità stessa competente non lo revochi”;
b) di shock anafilattico sopravvenuti dopo l’entrata in vigore della Polizza;
c) di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso carico del Contraente/Assicurato - avvenuto dopo Assicurato. L’Assicurato, i suoi familiari o i suoi aventi diritto devono consentire la data visita di decorrenza medici della Polizza (fermo quanto disposto dall’Art. 2 “ESCLUSIONI”). Nel caso in cui il decesso sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente Compagnia e destruente da parte del “coronavirus” o covid-19 (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà sempre una carenza di 30 giorniqualsiasi indagine od accertamento che questa ritenga necessari, a prescindere dalle tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che han- no visitato e curato l’Assicurato stesso. L’inadempimento di tali obblighi può comportare la perdi- ta totale o parziale del diritto al Rimborso delle spese soste- nute, ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile. Prestazioni a carico della Compagnia e modalità con le quali l’agente patogeno - oggi definito covid-19 - si possa presentare (forma epidemica o meno).di denuncia del Sinistro
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Periodi di Carenza. Qualora il decesso del Contraente/Assicurato dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati.
a) di una delle seguenti malattie infettive acute, sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza, purché insorte in modo singolo, sporadico ed occasionale, comunque al di fuori di qualsiasi manifestazione collettiva avente carattere epidemico: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite primitiva, encefalite, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale acuta A o B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite, peste, rabbia, pertosse, rosolia, encefalite post- vaccinica, dengue, malaria. Al contrario, non verrà corrisposta la prestazione assicurata durante il periodo di carenza laddove le malattie infettive sopraelencate si presentassero sotto forma di fenomeno epidemico, inteso come “manifestazione collettiva della malattia, che rapidamente si diffonde fino a colpire mortalmente un gran numero di persone, con diffusione su larga scala, in relazione alla quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle autorità nazionali competenti (o dichiarazione equivalente), valido fintanto che l’autorità stessa competente non lo revochi”;
ba) di shock anafilattico sopravvenuti sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della Polizza;
cb) di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso del Contraente/Assicurato dell’Assicurato - avvenuto dopo la data di decorrenza della Polizza (fermo quanto disposto dall’Art. 2 “ESCLUSIONI”). .) Nel caso in cui il decesso sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente e destruente da parte del “coronavirus” o covid-19 (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà sempre una carenza di 30 giorni, a prescindere dalle modalità con le quali l’agente patogeno - oggi definito covid-19 - si possa presentare (forma epidemica o meno).
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Periodi di Carenza. Qualora Le garanzie decorrono:
a) Per gli infortuni: dal momento in cui ha effetto l’Assicurazione;
b) Per le Malattie: dal 30° (trentesimo) giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione;
c) Per il decesso parto: dal 270° (duecentosettantesimo) giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione;
d) Per le conseguenze di stati patologici insorti, secondo giudizio medico, anteriormente alla stipula del ContraenteContratto sempre che NON conosciuti e/Assicurato avvenga entro i primi sei o diagnosticati al momento della stipula: dal 180° (centottantesimo) giorno successivo a quello di effetto dell’Assicurazione;
e) Per le Malattie dipendenti da gravidanza o puerperio e per l’aborto terapeutico la garanzia è operante – con il termine di aspettativa di 60 (sessanta) giorni – soltanto se la gravidanza ha avuto inizio in un momento successivo a quello dell’Assicurazione. Per la sola garanzia descritta al punto X. Xxxx’Art. 3.1 “Oggetto dell’Assicurazione” il rimborso forfettario verrà corrisposto, se perdura lo stato di non autosufficienza, dopo che siano trascorsi 90 (novanta) giorni a partire dalla data di denuncia alla Società dello stato di non autosufficienza permanente e in ogni caso, se trascorso il Periodo di Carenza di 6 (sei) mesi dalla data di decorrenza della Polizza per qualsiasi Malattia. Qualora la presente Xxxxxxx sia stata emessa senza soluzione di continuità (quindi senza un giorno di mancata copertura assicurativa) in sostituzione di altra riguardante gli stessi Assicurati e le stesse garanzie, i termini di aspettativa di cui sopra decorrono dalle ore 24: - del Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati.
a) di una delle seguenti malattie infettive acute, sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza, purché insorte in modo singolo, sporadico ed occasionale, comunque al di fuori di qualsiasi manifestazione collettiva avente carattere epidemico: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite primitiva, encefalite, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale acuta A o B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite, peste, rabbia, pertosse, rosolia, encefalite post- vaccinica, dengue, malaria. Al contrario, non verrà corrisposta la prestazione assicurata durante il periodo di carenza laddove le malattie infettive sopraelencate si presentassero sotto forma di fenomeno epidemico, inteso come “manifestazione collettiva della malattia, che rapidamente si diffonde fino a colpire mortalmente un gran numero di persone, con diffusione su larga scala, in relazione alla quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle autorità nazionali competenti (o dichiarazione equivalente), valido fintanto che l’autorità stessa competente non lo revochi”;
b) di shock anafilattico sopravvenuti dopo l’entrata in vigore della Polizza;
c) di infortunio - intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso del Contraente/Assicurato - avvenuto dopo la data giorno di decorrenza della precedente Polizza (fermo quanto disposto dall’Artper le prestazioni e le somme assicurate dalla stessa; - del giorno di decorrenza della presente Polizza, limitatamente alle maggiori somme assicurate ed alle diverse prestazioni da essa previste. 2 “ESCLUSIONI”). Nel Analogamente, in caso in cui il decesso sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente di variazioni intervenute nel corso di questo contratto, i termini di aspettativa decorrono dalla data della variazione stessa per le maggiori somme assicurate e destruente da parte del “coronavirus” o covid-19 (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà sempre una carenza di 30 giorni, a prescindere dalle modalità con le quali l’agente patogeno - oggi definito covid-19 - si possa presentare (forma epidemica o meno)diverse prestazioni previste.
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Periodi di Carenza. Qualora il decesso del Contraente/Assicurato dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data di decorrenza del Contratto e quest’ultimo ed il Contraente sia in regola con il versamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - in luogo del capitale assicurato indicato in polizza Polizza - una somma pari all’ammontare dei premi versati.
a) di una delle seguenti malattie infettive acute, sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizzaPolizza, purché insorte in modo singolo, sporadico ed occasionale, comunque al di fuori di qualsiasi manifestazione collettiva avente carattere epidemico: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite primitiva, encefalite, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale acuta A o B, leptospirosi ittero-emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite, peste, rabbia, pertosse, rosolia, encefalite post- post-vaccinica, dengue, malaria. Al contrario, non verrà corrisposta la prestazione assicurata durante il periodo di carenza laddove le malattie infettive sopraelencate si presentassero sotto forma di fenomeno epidemico, inteso come “manifestazione collettiva della malattia, che rapidamente si diffonde fino a colpire mortalmente un gran numero di persone, con diffusione su larga scala, in relazione alla quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle autorità nazionali competenti (o dichiarazione equivalente), valido fintanto che l’autorità stessa competente non lo revochi”;
b) di shock anafilattico sopravvenuti sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della Polizzala data di decorrenza;
c) di infortunio - infortunio, intendendosi per tale l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso del Contraente/Assicurato - avvenuto dopo la data di decorrenza della Polizza (fermo quanto disposto dall’Art. 2 “ESCLUSIONI”). Nel caso in cui il decesso sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente e destruente da parte del “coronavirus” o covid-19 (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà sempre una carenza di 30 giorni, a prescindere dalle modalità con le quali l’agente patogeno - oggi definito covid-19 - si possa presentare (forma epidemica o meno).
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Samples: Temporary Life Insurance Contract
Periodi di Carenza. Vengono applicati alla copertura, opportunamente richiamati sul simplo di Polizza, i seguenti periodi di Carenza:
1) Qualora il decesso del Contraente/Assicurato dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla data Data di decorrenza del Decorrenza ed il Contratto e quest’ultimo sia in regola con il versamento col pagamento dei premi, la Società si impegna a corrispondere - Compagnia corrisponderà, in luogo del capitale assicurato indicato in polizza - della prestazione prevista, una somma pari all’ammontare all’importo dei premi versati.versati relativi a tale garanzia; La Compagnia non applicherà la limitazione sopra indicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari all’intera prestazione prevista, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute, acute sopravvenute dopo l’entrata in vigore della polizza, purché insorte in modo singolo, sporadico ed occasionale, comunque al di fuori di qualsiasi manifestazione collettiva avente carattere epidemicoPolizza: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinalecerebro- spinale, polmonite primitivapolmonite, encefaliteencefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale acuta A o e B, leptospirosi ittero-leptospirosi, ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotiteparotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post- post-vaccinica, dengue, malaria. Al contrario, non verrà corrisposta la prestazione assicurata durante il periodo di carenza laddove le malattie infettive sopraelencate si presentassero sotto forma di fenomeno epidemico, inteso come “manifestazione collettiva della malattia, che rapidamente si diffonde fino a colpire mortalmente un gran numero di persone, con diffusione su larga scala, in relazione alla quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza dalle autorità nazionali competenti (o dichiarazione equivalente), valido fintanto che l’autorità stessa competente non lo revochi”;
b) di shock anafilattico sopravvenuti sopravvenuto dopo l’entrata in vigore della Polizza;
c) di infortunio - intendendosi avvenuto dopo l’entrata in vigore della Polizza, intendendo per tale infortunio l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche corporali obiettivamente constatabili, constatabili che abbiano come conseguenza il decesso del Contraente/Assicurato - avvenuto dopo la data di decorrenza della Polizza (fermo quanto disposto dall’Art. 2 “ESCLUSIONI”). Nel caso in cui il decesso sia dovuto al contagio ed evoluzione ingravescente e destruente da parte del “coronavirus” o covid-19 (o come potrebbe chiamarsi in futuro in relazione ad eventuali mutazioni genotipiche), la Società applicherà sempre una carenza di 30 giorni, a prescindere dalle modalità con le quali l’agente patogeno - oggi definito covid-19 - si possa presentare (forma epidemica o meno)morte.
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Samples: Assicurazione Vita Multiramo