Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione Clausole campione

Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il presente contratto può prevedere casi di aggravamento e diminuzione del rischio. Il cambiamento di categoria lavorativa, esclusivamente con riferimento alle garanzie Opzioni 1 e Opzione 2, concorre alla variazione del rischio e, pertanto, deve essere comunicato alle Imprese secondo le modalità previste nelle Condizioni di Assicurazione. L’Impresa, qualora il cambiamento di professione determini la non assicurabilità di alcune Garanzie Opzionali, rimborserà all’Assicurato la quota parte di Premio non goduta rela- tiva alle garanzie non più applicabili. Si richiama, pertanto, l’attenzione dell’Assicurato in merito all’opportunità di provvedere, nel proprio interesse, ad effettuare la comunicazione di cambiamento di professione all’Impresa. Il cambiamento della professione non sortisce effetti nel caso di scelta del pacchetto di garanzie base, com- prendente le garanzie A, B e C. Scegliendo il solo pacchetto base, l’Assicurato non dovrà pertanto comuni- care la variazione della professione alle Imprese. Si rinvia agli artt. 5.4 e 6.5 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Avvertenza: l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio ai sensi di quanto previsto dalle condizioni di Assicurazione, nonché dagli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile. Si rinvia agli artt. 1.7 e 1.8 delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale per le conseguenze derivanti dalle mancate comunicazioni. Un’ipotesi di circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è, a titolo esemplificativo, il cambio di destinazione da Europa a Mondo.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Non sono considerate causa di aggravamento o diminuzione del rischio le variazioni della professione o dello stato di salute dell’Assicurato.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il Contraente o l’Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento o diminuzione del rischio così come previsto dagli Artt. 5 e 6 delle Condizioni di assicurazione. In caso di aggravamento del rischio non conosciuto dalla Società, lo stesso può comportare la perdita totale o parziale dell’indennizzo nonché la cessazione del contratto ai sensi dell’Art. 1898 del Codice Civile. È ad esempio il caso dell’insorgere di una malattia mentale quale la schizofrenia nell’Assicurato che comporta un aggravamento di rischio e quindi una nuova valutazione del rischio da parte della Società. In assenza di comunicazione il rischio si considera aggravato e secondo quanto previsto dall’Art. 1898 del Codice Civile in caso di sinistro l’indennizzo può essere ridotto anche fino alla perdita totale dell’indennizzo. Analogamente qualora la professione dell’Assicurato vari, l’Assicurato è tenuto a darne comunicazione alla Società per la definizione del nuovo premio assicurativo. In caso contrario, qualora il rischio sia aggravato, in caso di infortunio indennizzabile, lo stesso verrà ridotto così come previsto dall’Art. 41 - Attività diversa da quella dichiarata - delle Condizioni di assicurazione.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio. Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell’entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato alle Imprese. Tuttavia qualora la posizione lavorativa dell’Assicurato dovesse cambiare durante il periodo di validità dell’Assicurazione, saranno operanti, in caso di Sinistro, le garanzie corrispondenti alla posizione lavorativa dell’Assicurato al momento del Sinistro medesimo, come meglio specificato all’art. 1.10 delle Condizioni di Assicurazione.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Avvertenza
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il Contraente non deve comunicare alla Società, per ciascun Assicurato, eventuali aggravamenti e diminuzioni del rischio e pertanto non trovano applicazione le disposizioni di cui al punto “4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità”.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. L’Assicurato/Contraente deve comunicare in forma scritta alla Società ogni aggravamento del rischio, pena la possibile perdita del diritto all’Indennizzo o sua riduzione o la cessazione del contratto stesso ai sensi dell’art. 1898 del codice civile. E’ altresì possibile comunicare l’avvenuta diminuzione del rischio: in tal caso la Società si impegna a sostituire e riformulare il contratto sulla base delle nuove esigenze. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dagli artt. 6 “Aggravamento del Rischio” e 7 “Diminuzione del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione. A titolo esemplificativo costituisce aggravamento o diminuzione di rischio una variazione dell’attività svolta dall’Assicurato rispetto a quella dichiarata in polizza che comporti il passaggio di inquadramento dalla Classe A a quella B o viceversa della tabella “Classificazione delle attività professionali” allegata alle condizioni di assicurazione (come nel caso del cambiamento da “capocantiere senza lavori manuali” a “capocantiere con lavori manuali”, o viceversa).
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Tutte le circostanze, originarie o sopravvenute, che influiscono sulla valutazio- ne del Rischio e danno luogo ad un aggravamento o a una diminuzione dello stesso, nonché eventuali variazioni della professione svolta, devono essere co- municate tempestivamente dal Contraente e/o Assicurato all’Impresa a mezzo lettera raccomandata A/R.
Aggravamento e diminuzione del rischio e variazioni nella professione. Il presente contratto non prevede casi di aggravamento e diminuzione del rischio. Il cambiamento di professione non concorre alla modifica dell’entità del rischio e, pertanto, non deve essere comunicato alle Società.