PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI. Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del periodo di carenza indicato al presente articolo per il caso di morte, l’Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, verrà corrisposto solamente il capitale di cui al precedente Art. 1.1 a). Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento. a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica; b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto; c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto a). – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 1.1, senza la limitazione sopra indicata.
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Samples: Assicurazione Multiramo, Assicurazione Multiramo a Premio Unico
PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI. Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del Viene applicato un periodo di carenza indicato al presente articolo per il di sei mesi. Nel caso di morte, l’Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contrattoin questo periodo, il capitale assicurato, così come previsto al successivo Art. 11, non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente il capitale di cui al precedente Artall’Art. 1.1 11 a). Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto a). – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 1.1, senza la limitazione sopra indicata.
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Samples: Documento Informativo Precontrattuale Per Prodotti Di Investimento Assicurativi
PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI. Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del periodo di carenza indicato al presente articolo per il caso di morte, l’Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza conclusione del contratto, verrà corrisposto solamente il capitale di cui al precedente Artall’Art. 1.1 11 a). Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto a). A. – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso. L’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla decorrenza conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 1.111, senza la limitazione sopra indicata.
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PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI. Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del periodo di carenza indicato al presente articolo per il caso di morte, l’Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, verrà corrisposto solamente il capitale di cui al precedente Art. 1.1 a). Tale Viene applicato un periodo di carenza di sei mesi 18 mesi. Nel caso di decesso o di invalidità totale e permanente dell’Assicurato in questo periodo, il capitale assicurato, così come previsto ai punti II), IV) e V) lett. B. dell'Art. 12, non verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente un importo pari ai premi versati al netto dei costi gravanti sul premio, dei costi di frazionamento e delle eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente imposte. Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale acquisito con ogni singolo versamento.assicurato così come previsto ai punti II), IV) e V) lett. B. dell'Art. 12, qualora il decesso e l’invalidità totale e permanente siano conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto a). – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 1.1, senza la limitazione sopra indicata.
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Samples: Contratto Di Assicurazione
PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI. Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del Viene applicato un periodo di carenza indicato al presente articolo per il di 6 mesi. Nel caso di morte, l’Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contrattoin questo periodo, il capitale assicurato, così come previsto al successivo Art. 13, non verrà corrisposto e verrà liquidato, ai Beneficiari designati, solamente il capitale di cui al precedente Artall’Art. 1.1 13 a). Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto a). A. – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla decorrenza conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 1.113, senza la limitazione sopra indicata.
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Samples: Documento Informativo Precontrattuale Per Prodotti Di Investimento Assicurativi
PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI. Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener conto del periodo di carenza indicato al presente articolo per il caso di morte, l’Assicurato si dovrà sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, verrà corrisposto solamente il capitale di cui al precedente Art. 1.1 1.2 lettera a). Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto a). A. – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso. Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 1.11.2, senza la limitazione sopra indicata.
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Samples: Insurance Agreement
PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI. Al fine di usufruire della piena copertura, senza tener t ener conto del periodo di carenza indicato al presente articolo per il caso di morte, l’Assicurato l Assicurat o si dovrà dovr sottoporre a visita medica prima della conclusione del contratto. Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato dell Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla decorrenza del contratto, verrà verr corrisposto solamente il capitale di cui al precedente Art. 1.1 1.2 lettera a). Tale periodo di carenza di sei mesi verrà verr applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo singol o versamento.. Tuttavia la Compagnia non applicher la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sar pari al capitale assicurato cos come stabilit o dall Art. 1.2, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifotif o, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchioca rbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragicaemorragic a, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre febbr e gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi mononucl eosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite encefali te post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione conc lusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto a). – l’evento A. l evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabiliconsta tabili, che abbiano come conseguenza il decesso. ¨ inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verr corrisposto solamente il capitale di cui all Art. 1 .2 a). Tale criterio verr seguito anche nel caso di versa mento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singol o versamento. Se il decesso dell’Assicurato dell Assicurato dovesse invece verificarsiverifi carsi, dopo 5 anni dalla decorrenza del contratto (( o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento versamen to in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà verr corrisposto il capitale assicuratoassic urato, così cos come disciplinato all’Artall Art. 1.11.2, senza la l a limitazione sopra indicata.
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Samples: Insurance Agreement