Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità AVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato. AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.
Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.
Competenza I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.
Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio AVVERTENZA: eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del Rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare la perdita del diritto all’Indennizzo/Risarcimento o la sua riduzione e gli altri effetti previsti dagli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile. Per gli aspetti di maggiore dettaglio si rinvia a quanto previsto dall’art. 1 “Dichiarazioni relative alle circostanze del Rischio” delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Pagamento dell’indennizzo Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando il Contraente dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’art. 2.2 (Delimitazione dell’assicurazione - Esclusioni).
Diritti dell’interessato L’Interessato ha il diritto di chiedere alle Titolari: a) l’accesso ai dati personali che lo riguardano; b) la rettifica dei dati personali che lo riguardano; c) la cancellazione dei dati personali che lo riguardano; d) la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano. e) l’Interessato ha altresì i seguenti diritti nei confronti delle Titolari: f) diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano; g) diritto alla portabilità dei dati che lo riguardano. Per “diritto alla portabilità” si intende il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, i dati personali forniti alle Titolari, nonché il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte delle Titolari cui li ha forniti (ai sensi dell’Art. 20 del Regolamento); h) diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca. L’Interessato ha, infine, il seguente diritto: i. diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati Personali, per lamentare una violazione della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Il reclamante potrà far pervenire il reclamo al Garante utilizzando la modalità che ritiene più opportuna, consegnandolo a mano presso gli uffici del Garante (all'indirizzo di seguito indicato) o mediante l'inoltro di: (i) raccomandata A/R indirizzata a: Garante per la protezione dei dati personali - Xxxxxx xx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; (ii) e-mail all'indirizzo: xxxxxxx@xxxx.xx, oppure (iii) xxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xx; (iv) fax al numero: 06/000000000.
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE L’appaltatore dovrà provvedere a: a)-sistemare i cani in gabbie consecutive dotate di apposita targa indicante “Comune di Ugento N° box. Gli eventuali spostamenti dovranno essere preventivamente comunicati al Responsabile del Servizio comunale. Lo spostamento che non sia stato preventivamente comunicato all’Ente appaltante per iscritto, costituirà inadempienza contrattuale; b)-garantire la custodia ed il mantenimento quotidiano degli animali in modo da assicurare il più elevato stato di benessere possibile per gli animali ospitati, secondo regole di buona condotta e diligente cura; c)-alimentare giornalmente i cani avuti in consegna dal Comune con mangimi bilanciati, somministrati in quantità tale da assicurare il mantenimento degli animali in buona salute; d)-assicurare a ciascun cane la superficie minima di spazio prevista dalla vigente normativa; e)-tenere gli spazi destinati agli animali nelle condizioni igienico-sanitarie ottimali, rimuovendo giornalmente le defezioni solide e i residui di quelle liquide; f)-effettuare periodici ed adeguati interventi di disinfezione, disinfestazioni antiparassitarie e derattizzazione dell'intera area adibita a canile. I cani ricoverati dovranno essere seguiti sotto il profilo sanitario per eventuali cure e terapie che dovessero rendersi necessarie per la salute degli stessi, a spese della Ditta affidataria; g)-consentire l'accesso al canile secondo calendario stilato di comune accordo, a cittadini, scolaresche e associazioni di protezione animali stimolando lo sviluppo di esperienze interattive con i cani presenti, al fine di fornire le basi per un corretto rapporto uomo – cane - ambiente; h)-essa dovrà, altresì, promuovere opere di informazione e sensibilizzazione della popolazione finalizzate al raggiungimento del 10% di affidi degli animali ed alla prevenzione del randagismo; i) dotare ogni cane accalappiato sul territorio di Ugento di un collare uguale nella forma e nel colore al quale dovrà essere apposto un numero identificativo e consecutivo;
Inadempienze Qualora venissero riscontrate eventuali inadempienze nell’erogazione del servizio rispetto a quanto previsto nel presente accordo, fatte salve le eventuali gravi conseguenze di natura civile e penale che comportino l’immediata risoluzione del contratto,queste verranno contestate dal committente per iscritto, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che le hanno determinate e fissando un termine non inferiore a 7 giorni per le eventuali controdeduzioni scritte. Qualora le controdeduzioni non fossero ritenute pertinenti/convincenti o non pervenissero entro il termine previsto, il Committente potrà procedere all’applicazione delle seguenti penali dandone comunicazione al fornitore mezzo raccomandata AR oltre all’eventuale maggiore onere che il Committente dovesse affrontare per il rimborso a terzi o ulteriori danni, fatte salve le più gravi conseguenze di natura civile e penale: - in caso di gravi azioni a danno della dignità delle persone trasportate, verrà applicata una penale di euro 1.000,00 per ogni caso in cui ciò sia successo; - in caso di impiego di personale e/o mezzi inadeguati e/o insufficienti a garantire un livello idoneo di erogazione del servizio, verrà applicata una penale di euro 500,00/die - in caso di ritardato inizio del servizio rispetto alle prescrizioni euro 250,00 per ogni caso in cui ciò sia successo - in caso di ritardo nella presentazione della documentazione necessaria per il controllo del servizio e/o per documentare variazioni di personale e/o mezzi impiegati euro 100,00 per ogni giorno di ritardo. - in caso di impiego non corretto delle divise,targhe attrezzature e prodotti sanitari obbligatori per l’espletamento del servizio euro 500,00 per ogni caso in cui ciò sia successo - in caso di mancata o parziale pulizia ed eventuale disinfestazione delle ambulanze al termine di ogni servizio ovvero al termine della giornata lavorativa a seconda delle prestazioni effettuate e tutto quanto attinente al servizio euro 500,00 per ogni caso in cui ciò sia successo - in caso di mancanza e/o inadempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente contratto o dagli allegati ivi richiamati euro 250,00 per ogni caso in cui ciò sia successo. Qualora il fornitore non emettesse la nota di accredito per l’importo della penale il Committente potrà trattenere l’importo dal fatturato mensilmente. L’addebito delle penali non esonera il fornitore all’adempimento delle obbligazioni contrattuali. Per verificare l’andamento del presente accordo e per affrontare eventuali problemi connessi all’applicazione ed interpretazione dello stesso il fornitore e l’Azienda USL individuano rispettivamente un rappresentante (Fornitore) ed il Direttore dell’Esecuzione (Committente).
Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.
Obblighi dell’impresa Nel caso in cui sia applicabile la procedura di Risarcimento Diretto, se la richiesta di risarcimento è conforme e il danno è risarcibile, l'Assicuratore comunica al danneggiato la somma offerta per il risarcimento; se invece il danno non è risarcibile comunica al danneggiato i motivi per cui ritiene di non dover fare l'offerta. Tali comunicazioni vengono effettuati: ⚫ Entro 30 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da entrambi i conducenti; ⚫ Entro 60 giorni, dalla ricezione della richiesta di risarcimento nel caso di danni materiali e con il modulo CAI firmato da un solo conducente; ⚫ Entro 90 giorni, nel caso di lesioni, dalla ricezione dell'attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione con o senza postumi permanenti. In caso di accettazione della somma offerta a tacitazione del danno, la Compagnia verserà al danneggiato nei 15 giorni successivi, l'importo relativo tramite bonifico bancario, assegno circolare o assegno di traenza. Per i sinistri relativi a garanzie diverse dalla R.C. Auto (es. furto, atti vandalici, eventi atmosferici, ecc.) la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 15 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato. Per i sinistri relativi alla garanzia Protezione conducente la Società si impegna, entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro, a formulare una congrua e motivata offerta per l’indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta. La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall’accettazione dell’offerta da parte del Contraente/Assicurato.