Common use of Permessi per cariche sindacali Clause in Contracts

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri di Organi direttivi di Organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria potranno essere concessi brevi permessi, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino effettivi impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, potranno essere concessi nell'ambito di ogni stabilimento, per il disimpegno delle loro funzioni, brevi permessi retribuiti, fino ad un massimo di 130 ore annue per aziende fino a 100 dipendenti e fino ad un massimo di 170 ore annue per le aziende con oltre 100 dipendenti complessivamente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie. Il permesso dovrà essere espressamente preavvisato per iscritto dalle Organizzazioni predette all'azienda, tramite l'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro. L'appartenenza agli Organi di cui al 1° comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette a quella territoriale degli industriali, che provvederà a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Ai lavoratori che dimostrino di essere chiamati a ricoprire cariche sindacali o pubbliche diverse da quelle esplicitamente indicate nei commi precedenti è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna ed il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di sospensione non sono computabili come anzianità a nessun effetto contrattuale. Per il t.f.r. detti periodi sono considerati ai fini della rivalutazione di cui al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 297/1982.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri I componenti degli Organismi Direttivi nazionali, regionali e provinciali delle XX.XX. firmatarie del presente contratto hanno diritto a permessi retribuiti per partecipare a riunioni di Organi direttivi tali Organismi nella misura di Organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria potranno essere concessi brevi permessi8 (otto) ore mensili, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino effettivi impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, compatibilmente cumulabili con le esigenze di servizio, potranno essere concessi nell'ambito di ogni stabilimento, per il disimpegno delle loro funzioni, brevi i permessi retribuiti, fino ad un massimo di 130 ore annue per aziende fino a 100 dipendenti e fino ad un massimo di 170 ore annue per le aziende con oltre 100 dipendenti complessivamente per ciascuna delle Organizzazioni sindacali firmatarie. Il permesso dovrà essere espressamente preavvisato per iscritto dalle Organizzazioni predette all'azienda, tramite l'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro. L'appartenenza agli Organi di cui al 1° comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette precedente art. 10. La contrattazione territoriale o aziendale potrà prevedere, a quella territoriale degli industrialiseconda delle particolari esigenze locali, che provvederà a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartienel’estensione di tale monte ore anche ad altri organismi territoriali delle XX.XX. firmatarie del presente CCNL. I lavoratori dirigenti che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Ai lavoratori che dimostrino di essere chiamati a ricoprire cariche sindacali o pubbliche diverse da quelle esplicitamente indicate nei commi precedenti è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna ed intendano esercitare il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di sospensione non sono computabili come anzianità a nessun effetto contrattuale. Per il t.f.r. detti periodi sono considerati ai fini della rivalutazione diritto di cui al comma 4 dell'artprecedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro almeno due giorni prima; successivamente, nel termine di cinque giorni dalla data della riunione o della sua conclusione laddove essa si protragga per più giorni, il dirigente dovrà inviare copia del verbale della riunione medesima ovvero apposita certificazione rilasciata dal Presidente dell’Organismo Direttivo attestante la sua effettiva partecipazione a detta riunione. 1 della legge n. 297/1982I nominativi dei dirigenti titolari dei permessi, la loro cessazione dalla carica ed ogni altra variazione dovranno essere comunicati per iscritto dalle XX.XX., almeno con 48 di preavviso, all'Amministrazione delle lavoratrici o dei lavoratori, unitamente alle norme statutarie e/o regolamentari interne delle XX.XX. disciplinanti le modalità di nomina dei dirigenti, i relativi poteri nonché copia del verbale di assemblea o di ogni altro atto collegiale da cui risulti comunque la nomina del dirigente.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Permessi per cariche sindacali. Ai I lavoratori che siano membri di Organi direttivi di Organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria potranno essere concessi brevi permessi, senza retribuzione, per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso venga espressamente richiesto per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino effettivi impedimenti di ordine tecnico-aziendale. Ai lavoratori che siano membri dei componenti i Consigli o Comitati direttivi delle Confederazioni sindacali, delle Federazioni nazionali di categoria e periferici dei Sindacati provinciali ad esse aderentistipulanti il presente accordo, compatibilmente con le esigenze nella misura di servizio1 (uno) per Organizzazione e per ogni Sindacato stipulante, potranno essere concessi nell'ambito di ogni stabilimentohanno diritto ai permessi o congedi retribuiti necessari per partecipare alle riunioni degli Organismi suddetti, per il disimpegno delle loro funzioni, brevi permessi retribuiti, fino ad un massimo di 130 nelle misure massime appresso indicate: - 12 (dodici) ore annue per aziende fino nelle Organizzazioni con un numero di dipendenti non inferiore a 100 dipendenti e fino ad un massimo di 170 6 (sei) ma non superiore a 15 (quindici); - 24 (ventiquattro) ore annue per le aziende nelle Organizzazioni con oltre 100 dipendenti complessivamente per ciascuna delle Organizzazioni 15 (quindici) dipendenti. I dirigenti sindacali firmatarie. Il permesso dovrà essere espressamente preavvisato per iscritto dalle Organizzazioni predette all'azienda, tramite l'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro. L'appartenenza agli Organi di cui al comma e le variazioni relative dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette 1 hanno inoltre diritto, nei termini indicati, a quella territoriale degli industriali, che provvederà permessi non retribuiti in misura non inferiore a comunicarle all'azienda cui il lavoratore appartiene8 (otto) giorni all'anno. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Ai lavoratori che dimostrino di essere chiamati a ricoprire cariche sindacali o pubbliche diverse da quelle esplicitamente indicate nei commi precedenti è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna ed intendono esercitare il rapporto di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di sospensione non sono computabili come anzianità a nessun effetto contrattuale. Per il t.f.r. detti periodi sono considerati ai fini della rivalutazione diritto di cui al comma 4 dell'artpresente articolo debbono dare comunicazione scritta alla Organizzazione di norma 3 (tre) giorni prima tramite i competenti Organismi delle rispettive XX.XX. I dipendenti hanno facoltà di rilasciare delega, esente da imposta di bollo e di registrazione, a favore della propria Organizzazione sindacale, per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi statutari. La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio. La revoca della delega deve essere inoltrata, in forma scritta, all'Organizzazione di appartenenza nonché alla Organizzazione sindacale interessata e ha efficacia dal mese successivo la sua presentazione. Le trattenute mensili operate dalle singole amministrazioni sulle retribuzioni delle dipendenti e dei dipendenti in base alle deleghe presentate dalle Organizzazioni sindacali sono versate entro il decimo giorno del mese successivo alle stesse secondo le modalità comunicate dalle Organizzazioni sindacali con accompagnamento, ove richiesta, di distinta nominativa. L'Organizzazione è tenuta, nei confronti dei terzi, alla segretezza dei nominativi del personale che ha rilasciato la delega e dei versamenti effettuati alle XX.XX. Ai sensi di quanto previsto dagli artt.410 e seguenti cod. proc. civ., come modificati dal D. Lgs 31 marzo 1998, n.80 e dal D. Lgs 29 ottobre 1998, n. 387, per tutte le controversie individuali singole o plurime relative all'applicazione del presente contratto, è previsto il tentativo obbligatorio di conciliazione in sede sindacale secondo le norme e le modalità di cui al presente articolo, da esperirsi da parte della Commissione di conciliazione territoriale con sede presso i Comitati territoriali, ove esistenti, ovvero presso le Organizzazioni sindacali competenti territorialmente, alle quali aderisce o conferiscono mandato l'Organizzazione o il lavoratore interessato. La Commissione di cui al punto 1 è così composta: - per le Organizzazioni, da un rappresentante della legge n. 297/1982struttura nazionale di riferimento; - per i lavoratori, da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale, firmataria del presente contratto, competente territorialmente, cui l'addetto aderisce o conferisce mandato.

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Samples: Contratto Collettivo Applicato

Permessi per cariche sindacali. Ai lavoratori che siano membri di Organi organi direttivi di delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria potranno essere nazionali, provinciali o comunali, saranno concessi brevi permessi, senza retribuzione, permessi non retribuiti per il disimpegno delle loro funzioni, quando il permesso l'assenza dal lavoro venga espressamente richiesto richiesta per iscritto dalle Organizzazioni predette e non ostino effettivi impedimenti di ordine tecnico-tecnico aziendale. Ai lavoratori che siano membri dei Comitati comitati direttivi delle Confederazioni sindacalisindacali nazionali, dei comitati direttivi delle Federazioni nazionali di della categoria e o dei Sindacati provinciali ad esse aderenti, compatibilmente con le esigenze di servizio, aderenti alle Organizzazioni nazionali della categoria potranno essere concessi nell'ambito brevi permessi fino ad un massimo di ogni stabilimento30 ore semestrali, ove non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale, con la corresponsione di un importo pari alla retribuzione di fatto delle ore effettivamente usufruite per il disimpegno delle loro funzioni, brevi permessi retribuiti, fino ad un . Detto limite massimo di 130 30 ore annue semestrali potrà essere superato per aziende fino il singolo lavoratore, purché la media delle ore di permesso per tutti i membri di organi direttivi della stessa Organizzazione sindacale non superi le 30 ore semestrali e sempre che non ostino impedimenti di ordine tecnico aziendale. Il trattamento di cui al comma precedente non potrà in ogni caso comportare, per ogni singolo stabilimento avente non più di 150 lavoratori, un onere superiore a 100 dipendenti e fino ad un massimo di 170 complessive 60 ore annue annuali per le aziende con oltre 100 dipendenti complessivamente per ciascuna ognuna delle Organizzazioni sindacali firmatariefirmatarie e non più di complessive 120 ore annuali per stabilimenti aventi più di 150 lavoratori. Il permesso dovrà essere espressamente preavvisato per iscritto dalle Organizzazioni predette all'azienda, tramite l'Organizzazione territoriale dei datori di lavoro. L'appartenenza agli Organi di cui al 1° comma Le qualifiche sopramenzionate e le variazioni relative relative, nonché le richieste di permesso retribuito, dovranno essere comunicate per iscritto dalle Organizzazioni predette a quella territoriale alle Associazioni territoriali degli industriali, che provvederà a comunicarle industriali e all'azienda cui il lavoratore appartiene. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o *NOTA: Vedere a pag. 136 parte relativa agli addetti all'industria delle imprese produttrici di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possonoceramica sanitaria, a richiestadi porcellane e ceramiche per uso domestico e ornamentale, essere collocati di ceramica tecnica, di tubi in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato. La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. Ai lavoratori che dimostrino di essere chiamati a ricoprire cariche sindacali o pubbliche diverse da quelle esplicitamente indicate nei commi precedenti è concessa un'aspettativa per la durata della carica fino ad un massimo di due anni. Durante l'aspettativa non compete retribuzione alcuna ed il rapporto gres con rapporti di lavoro viene sospeso con la sola conservazione del posto. Tali periodi di sospensione non sono computabili come anzianità a nessun effetto contrattuale. Per il t.f.r. detti periodi sono considerati ai fini della rivalutazione di cui disciplinati sino al comma 4 dell'art. 1 della legge n. 297/198213 marzo 2008 dal contratto collettivo per gli addetti all'industria chimica.

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Samples: www.uiltecfvg.it