(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S.") Clausole campione

(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). (Vedi accordo di rinnovo in nota)
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “QuAS”, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Xxxxx è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto. Le parti convengono sull’obiettivo di estendere l’iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all’impatto economico, regolamentare e gestionale sull’attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria "QuAS", integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Xxxxx è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° gennaio 2005 il contributo a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro. A decorrere dal 1° gennaio 2009 il contributo annuo a favore della Cassa è incrementato di euro 8,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto. Dichiarazione a verbale Le Parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Quas dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Quas provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla dato di stipulazione del presente Contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è di seguito disciplinata: A decorrere dal 1 gennaio 2014 il contributo obbligatorio annuo a favore della Cassa è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e di euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei quadri. Gli importi di cui al comma precedente sono comprensivi del contributo per la promozione, la diffusione e il consolidamento dell'assistenza sanitaria di categoria. Con decorrenza dal mese successivo alla data di sottoscrizione del presente c.c.n.l., l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente: - ad erogare al lavoratore un Elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 35,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto, di cui all'art. 42. - ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie gara e da Qu.A.S., sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali. La Cassa di assistenza sanitaria per i quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le parti che hanno stipulato il presente contratto. Dichiarazione a verbale Le parti convengono sull'obiettivo di estendere l'iscrizione alla Qu.A.S. dei quadri in quiescenza che intendano, a proprio carico, aderire. Al fine di verificarne la praticabilità, in termini organizzativi e di equilibrio finanziario, Qu.A.S. provvederà ad effettuare, entro sei mesi dalla data di stipulazione del presente contratto, un apposito studio dei dati relativi all'impatto economico, regolamentare e gestionale sull'attuale assetto della Cassa. Lo studio così realizzato sarà sottoposto alla valutazione delle parti stipulanti per la definizione di uno specifico accordo.
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). Dichiarazione a verbale - Dichiarazione a verbale
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). ART. 116 (Investimenti formativi QUADRIFOR) ART. 117 (Osservatorio)
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria "QuAS", integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dal 1° gennaio 1989 il contributo a favore della Xxxxx è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all'atto dell'iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo a favore della Cassa è incrementato di La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto.
(Cassa assistenza sanitaria "Qu.A.S."). A favore dei Quadri compresi nella sfera di applicazione del presente Contratto è istituita la Cassa di Assistenza Sanitaria “Quas”, integrativa del Servizio Sanitario Nazionale. A decorrere dall’1.1.1989 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è fissato nella misura di euro 247,90 annue, più un contributo di euro 247,90 da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione, entrambi posti a carico delle aziende. A decorrere dal 1° gennaio 1995 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 36,15 annue, a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dall’1.1.2005 il contributo obbligatorio a favore della Cassa è incrementato di euro 60,00 (sessanta/00) annue, di cui euro 54,00 (cinquantaquattro/00) a carico azienda e euro 6,00 (sei/00) a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri. A decorrere dall’1.1.2009 il contributo obbligatorio da corrispondere una sola volta all’atto dell’iscrizione ed il contributo annuo a favore della Cassa sono incrementati ciascuno di euro 38,00 a carico del datore di lavoro.