Permessi retribuiti. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
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Permessi retribuiti. Al fine 1. A domanda del dipendente e sulla base di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratoriapposita documentazione, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi giorni di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno; xxxxx per il conseguimento decesso del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari coniuge o di laurea. All'inizio un parente entro il secondo grado o di ogni triennioaffini di primo grado o del convivente, a decorrere dal 1° ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale purchè la stabile convivenza con il lavoratore intende partecipare si svolga o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendaleevento; documentata grave infermità, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali terminiai sensi dell’articolo 4, di normacomma 1, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre all’anno. A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante autocertificazione. Il dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva prestazione. Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza a portatori di handicap. I permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della stessa legge n. 104/1992, come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti fissati dall’articolo 30, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità. Il dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni. Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
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Permessi retribuiti. Al fine A partire dal 1º gennaio 1989 ogni lavoratore avrà diritto a permessi retribuiti pari a 8 ore per anno solare. A decorrere dal 1º luglio 1989 verranno riconosciute ulteriori 8 ore di contribuire al miglioramento culturale permessi retribuiti per anno solare. Tali permessi saranno usufruiti, previa intesa tra datore di lavoro e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanzasingolarmente o collettivamente, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e compatibilmente con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso esigenze tecnico-produttive dell'impresa e prioritariamente nei periodi di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazioneminor attività produttiva. I permessi di cui ai commi precedenti matureranno per le frazioni di anno in dodicesimi considerando un dodicesimo la frazione di mese superiore a 15 giorni. Tali permessi verranno utilizzati nel corso dell'anno; nel caso essi non siano del tutto o in parte utilizzati saranno direttamente retribuiti al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale lavoratore entro il 31 gennaio dell'anno successivo. Agli effetti del presente articolo sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli previsti dalle vigenti norme di legge, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua o continuativa. Per gli addetti a tali lavori, ferme restando le norme di legge con le eccezioni e deroghe relative, l'orario normale contrattuale di lavoro è fissato in un massimo di 10 ore giornaliere o 50 settimanali, salvo per i discontinui con alloggio nello stabilimento o nelle immediate vicinanze sempre che l'alloggio stesso sia di pertinenza dell'azienda, per i quali l'orario di lavoro è di 12 ore giornaliere o 60 settimanali, in relazione a quanto previsto dalle norme degli esami sostenuti accordi interconfederali vigenti. Le ore di lavoro prestate oltre l'orario settimanale suindicato sono considerate straordinarie e retribuite con una maggiorazione del 28% sulla retribuzione globale di fatto. Per ottenere la retribuzione minima mensile per il lavoratore che effettui 50 ore settimanali, si procede come segue: la retribuzione base (certificatiminimo tabellare più indennità di contingenza) prevista per la corrispondente categoria degli operai di produzione, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). La lavoratrice si divide per 174 e il lavoratorequoziente ottenuto si moltiplica per 217,5. Gli addetti a mansioni discontinue o di semplice attesa o custodia saranno considerati alla stregua degli operai addetti a mansioni continue qualora il complesso delle mansioni da essi espletate tolga di fatto al lavoro il carattere delle discontinuità. In caso di controversia sull'applicazione del presente articolo, in conformità con la legge n. 53/2000relazione alle situazioni aziendali, nel caso di grave infermità documentata o decesso si fa rinvio al disposto dell'art. 49 reclami e controversie della presente parte del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruirec.c.n.l. Sono considerati giorni festivi:
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Permessi retribuiti. Al fine Artt. 63 e 64 In alternativa al pagamento delle festività soppresse, i lavoratori usufruiranno di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti 32 ore di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istitutodovranno essere utilizzati entro l'anno solare. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto fruiranno inoltre di ulteriori permessi retribuiti, salvo l'assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente commacomplessive 16 ore annue. I permessi retribuiti potranno non fruiti entro l'anno di maturazione decadono e devono essere richiesti per un massimo pagati, ovvero è possibile fruirne entro e non oltre il 30 giugno dell'anno successivo. Il lavoratore ha inoltre diritto a tre giorni complessivi di 150 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche permesso retribuito all'anno in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di decesso o documentata grave infermità documentata o decesso del coniuge o coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un soggetto componente la famiglia anagrafica Mutamento di mansioni Art. 43 Nell'ipotesi di modifica degli assetti organizzativi aziendali, il lavoratore può essere assegnato a mansioni appartenenti al livello di inquadramento inferiori purché rientranti nella medesima categoria legale. Il mutamento di mansioni è accompagnato, ove necessario, dall'assolvimento dell'obbligo formativo, il cui mancato adempimento non determina comunque la nullità dell'atto di assegnazione delle nuove mansioni. Il mutamento di mansioni è comunicato per iscritto, a pena di nullità, e il lavoratore ha diritto alla conservazione del conviventelivello di inquadramento e del trattamento retributivo in godimento, purché fatta eccezione per gli elementi retributivi collegati e particolari modalità di svolgimento della precedente prestazione lavorativa. Avanti alle Commissioni di Certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell'interesse del lavoratore alla conservazione dell'occupazione, all'acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita. Al lavoratore che viene temporaneamente adibito a mansioni rientranti in un livello superiore a quello del suo inquadramento, deve essere corrisposta una retribuzione mensile di importo non inferiore alla differenza tra il trattamento economico a lui dovuto e il minimo tabellare previsto per il livello superiore nel caso di svolgimento della mansione superiore per almeno 16 giorni del mese. Qualora l'esercizio delle suddette mansioni si prolunghi per oltre tre mesi consecutivi il lavoratore acquisisce il diritto ad essere inquadrato in via definitiva al livello superiore, salvo che l'incarico non sia stato disposto per la convivenza risulti da certificazione anagraficasostituzione di un lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto. Il suddetto passaggio di livello è riconosciuto al lavoratore anche quando le mansioni di livello superiore siano state ricoperte con carattere non continuativo Malattia Art. 77 ss. Il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto per 180 giorni di calendario comprensivi del periodo di malattia in un arco temporale di 18 mesi. La conservazione del posto, potranno usufruire:per i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, è limitata al periodo di tre mesi e, comunque, non oltre la scadenza apposta al contratto medesimo. Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto a percepire la retribuzione comprensiva all'indennità erogata dall'INPS come di seguito indicato: per i primi tre giorni di malattia ad un'indennità pari al 100% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto. al 75% della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per i giorni di malattia dal 4° al 20°; al 100% della retribuzione giornaliera netta per i giorni di malattia dal 21° giorno in poi.
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Permessi retribuiti. Al fine Ai dipendenti sono concessi permessi retribuiti, da fruire normalmente durante le prime ore di contribuire al miglioramento culturale lavoro, fino a un massimo dell'intera giornata. Tali permessi retribuiti ammontano complessivamente a 60 ore all'anno e professionale dei lavoratori, sono concessi anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti sostituzione delle festività abolite (legge 5.3.77 n. 54 e D.P.R. n.792/1985). Nel caso in cui le ore di Vigilanzapermesso retribuite non vengano, in tutto o in parte usufruite entro l’anno di maturazione, il lavoratore dipendente ha diritto a goderne nei successivi 12 mesi successivi a quelli di maturazione e comunque non oltre il 30 giugno, con diritto alla monetizzazione del residuo. In casi speciali e giustificati il lavoratore dipendente potrà usufruire, previa autorizzazione, di permessi di breve durata recuperando le aziende concederannoore di assenza con altrettante ore di lavoro nella misura massima di 1 ora al giorno. Tali permessi non potranno essere utilizzati per recuperare ritardi. Ai sensi dell'art. 11, nei casi ed alle condizioni legge n. 3/1990, in occasione di cui ai successivi commitutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova coloro che intendono frequentare corsi adempiano funzioni presso gli Uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari lista o di laurea. All'inizio gruppo di ogni trienniocandidati, a decorrere nonché, in occasione di referendum, hanno diritto di assentarsi dal 1° ottobre 1979, verrà determinato lavoro per tutto il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istitutoperiodo disposto dalla legge suddetta. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data giorni di assenza dal lavoro compresi nel periodo di cui al comma precedente commasono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa. I Al dipendente che debba sottoporsi a visite mediche specialistiche, visite di controllo postoperatorie, sono concessi permessi retribuiti da fruire anche in fasce di 8 ore, ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta. Detti permessi non sono collegati a ferie o altre tipologie di permessi, e dovranno essere opportunamente documentati. Qualora il dipendente non produca la suddetta certificazione medica giustificativa e l’attestazione da parte della struttura erogante dell’avvenuta prestazione sanitaria, con l’indicazione della data e dell’orario, le ore di permesso godute saranno decurtate o dal monte permessi retribuiti o dalle ferie. Le parti convengono che i lavoratori dipendenti, oltre ai diritti stabiliti dalle attuali norme vigenti, hanno diritto a permessi straordinari retribuiti per i casi sotto elencati in tabella: matrimonio di un figlio 2 nascita o adozione di un figlio 3 Decesso di padre, madre, fratello, sorella, figlio/a, coniuge, anche legalmente separato o convivente con medesima residenza da almeno 2 anni 5 Lavoratore chiamato a rendere testimonianza in Tribunale I giorni effettivi di testimonianza oltre ai tempi di viaggio Lavoratore dipendente donatore di sangue 1 per donazione certificata Lavoratore dipendente donatore di midollo osseo Permessi retribuiti nella misura necessaria alla effettuazione del ciclo di analisi, rivolte ad accertare l'idoneità alla donazione In caso di comprovate necessità con legami di stretto vincolo di parentela di 1° grado o nei casi di grave calamità naturale, il datore di lavoro potrà accordare al lavoratore un congedo straordinario retribuito, nel limite massimo di 3 giorni lavorativi annui, che sarà strettamente rapportato alle reali esigenze di assenza reclamate dalla natura della disgrazia o dall'evento calamitoso. Nelle fattispecie attinenti al 2° grado di parentela, tali congedi straordinari saranno dedotti, nell’ordine, dalla banca ore, dai permessi retribuiti e dalle ferie annuali. La richiesta di permessi non rientranti tra quelli determinati da cause improvvise e straordinarie dovrà essere effettuata con congruo anticipo di almeno di 15 giorni lavorativi. Nella presente fattispecie rientrano anche i permessi ex L.n.104/1992, per la richiesta dei quali il lavoratore dovrà fornire apposita autocertificazione. Tali permessi potranno essere richiesti saltuariamente fruibili anche su base oraria (messaggio INPS n. 15995 del 18/06/2007), salvo che ciò non impedisca la regolare organizzazione del lavoro. Annualmente il lavoratore dovrà, altresì, fornire autocertificazione attestante la continuità del diritto di cui alla L.n.104/1992. Al lavoratore dipendente, che ne faccia richiesta, possono essere concessi permessi non retribuiti per un massimo di 150 48 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, eccall'anno.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
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Permessi retribuiti. Al fine Gruppi di contribuire al miglioramento culturale 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e professionale dei del X.XX. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, anche a partire dal 1° gennaio 1980. I permessi saranno fruiti individualmente in relazione alle caratteristiche periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività degli Istituti produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di Vigilanzapermessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali1 per le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni fino a 15 dipendenti. Per le aziende con più di cui ai successivi commi, 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi sono incrementati di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All'inizio di ogni triennio, 16 ore: - 4 ore a decorrere dal 1° ottobre 1979, verrà determinato il monte 10 gennaio 1992 - 4 ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studiodecorrere dal 10 gennaio 1993 - 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994. Resta fermo, moltiplicando ore 10 annue per 3 altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istitutoc) dell'art. 116. I lavoratori che contemporaneamente permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 187 in atto al momento della scadenza, oppure potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio essere fruiti in epoca successiva e comunque non dovranno superare oltre il due per cento del totale della forza occupata alla data 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell' anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti presente articolo per un massimo ogni mese intero di 150 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di normaservizio prestato, non saranno inferiori al trimestrecomputandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al terzo e sesto all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, il congedo di maternità anticipato o prolungato (ex assenza obbligatoria anticipata e il prolungamento dell’assenza obbligatoria post partum), i congedi parentali (ex assenza facoltativa post partum), i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzari da Istituti assistenziali o previdenziali, la Direzione dell'Istitutosospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali nonchè la malattia e fermo restando l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all'ultimo comma dell'art.136 sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto nei precedenti 3° e 6° commadall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, eccsulle festività abolite.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Dipendenti
Permessi retribuiti. Al fine 1. A domanda del dipendente e sulla base di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratoriapposita documentazione, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, sono concessi permessi retribuiti per i seguenti casi: - partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi giorni di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio svolgimento delle prove: giorni xxxx all'anno; -lutti per il conseguimento decesso del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari coniuge o di laurea. All'inizio un parente entro il secondo grado o di ogni triennioaffini di primo grado o del convivente, a decorrere dal 1° ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale purchè la stabile convivenza con il lavoratore intende partecipare si svolga o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, giorni tre per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendaleevento; -documentata grave infermità, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali terminiai sensi dell’articolo 4, di normacomma 1, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articolo, la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° e 6° comma, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché purchè la stabile convivenza con il lavoratore o la lavoratrice risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:fatto salvo quanto previsto in alternativa dallo stesso comma 1, ultimo periodo: giorni tre all’anno. 2.A domanda del dipendente possono inoltre essere concessi, nell'anno, 3 giorni di permesso complessivi per nascita dei figli o per gravi motivi personali o familiari debitamente documentati anche mediante autocertificazione. 0.Xx dipendente ha altresì diritto ad un permesso di 15 giorni consecutivi in occasione del matrimonio. 4.I permessi dei commi 1, 2 e 3 possono essere fruiti cumulativamente nell'anno solare, non riducono le ferie e sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio. 5.Durante i predetti periodi al dipendente spetta l'intera retribuzione esclusi i compensi per il lavoro straordinario e quelli legati all'effettiva prestazione. 6.Trovano applicazione le modifiche alla legge n. 104/1992 introdotte dalla legge n. 53/2000 in materia di assistenza a portatori di handicap. I permessi di cui all'articolo 33, comma 3, della stessa legge n. 104/1992, come modificato e integrato dagli articoli 19 e 20 della legge n. 53/2000, non sono computati ai fini del raggiungimento dei limiti fissati dall’articolo 30, non riducono le ferie e sono utili ai fini della determinazione della tredicesima mensilità. 0.Xx dipendente ha, altresì, diritto, ove ne ricorrano le condizioni, ad altri permessi retribuiti previsti da specifiche disposizioni. 8.Nell'ambito delle disposizioni previste dalla legge 11 agosto 1991, n. 266 nonché dal regolamento approvato con D.P.R. 21 settembre 1994, n. 613 per le attività di protezione civile, le amministrazioni favoriscono la partecipazione del personale alle attività delle Associazioni di volontariato mediante idonea articolazione degli orari di lavoro.
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Permessi retribuiti. Al fine Gruppi di contribuire al miglioramento culturale 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5/3/1977, n. 54, e professionale dei del D.P.R. 28/12/1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, anche a partire dall’1/1/1980. I permessi saranno fruiti individualmente in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti periodi di Vigilanzaminore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell’attività produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di permessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali (NOTA 8) per le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni fino a 15 dipendenti. Per le aziende con più di cui ai successivi commi, 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi sono incrementati di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All'inizio di ogni triennio, 16 ore: - 4 ore a decorrere dal 1° ottobre 1979, verrà determinato il monte 10/1/1992 - 4 ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studiodecorrere dal 10/1/1993 - 8 ore a decorrere dal 10/1/1994. Resta fermo, moltiplicando ore 10 annue per 3 altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istitutoc) dell’art. 121. I lavoratori che contemporaneamente permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all’art. 195 in atto al momento della scadenza, oppure potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio essere fruiti in epoca successiva e comunque non dovranno superare oltre il due per cento del totale della forza occupata alla data 30 giugno dell’anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell’anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti presente articolo per un massimo ogni mese intero di 150 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di normaservizio prestato, non saranno inferiori al trimestrecomputandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto Dichiarazione a verbale - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al terzo e sesto all’ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, il congedo di maternità anticipato o prolungato (ex assenza obbligatoria anticipata e il prolungamento dell’assenza obbligatoria post-partum), i congedi parentali (ex assenza facoltativa post-partum), i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzati da Xxxxxxxx assistenziali o previdenziali, la Direzione dell'Istitutosospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, d'accordo nonché la malattia e l’infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva. - Nota 8 - Le 56 ore di permessi retribuiti sono state concesse con le rappresentanze sindacali aziendali seguenti decorrenze: - 1/1/1982: 24 ore - 1/7/1984: 12 ore - 1/1/1985: 12 ore - 1/1/1986: 8 ore - Chiarimento a verbale - Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e fermo restando la norma di cui all’ultimo comma dell’art.142 sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto nei precedenti 3° e 6° commadall’accordo interconfederale 16/5/1977, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità sulle festività abolite. - Norma di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione. I permessi interpretazione autentica - Le norme di cui al precedente presente art. 146 si applicano anche ai Quadri e al personale di cui al primo comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificatidell’art. 134. Per le aziende che avessero interpretato la presente norma in modo difforme, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). La lavoratrice viene fatta salva la prassi finora adottata e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:le presenti disposizioni si applicano a decorrere dall’1/1/1995.
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Permessi retribuiti. Al fine Gruppi di contribuire al miglioramento culturale 4 o di 8 ore di permesso individuale retribuito, in sostituzione delle 4 festività abolite dal combinato disposto della legge 5 marzo 1977, n.54, e professionale dei del X.XX. 28 dicembre 1985, n. 792, verranno fruiti dai lavoratori, anche a partire dal 1°gennaio 1980. I permessi saranno fruiti individualmente in relazione alle caratteristiche periodi di minore attività e mediante rotazione dei lavoratori che non implichi assenze tali da ostacolare il normale andamento dell'attività degli Istituti produttiva. Con le stesse modalità saranno fruiti ulteriori gruppi di Vigilanzapermessi, salvo restando l’assorbimento fino a concorrenza di eventuali trattamenti non previsti nel presente contratto in materia di riduzione, permessi e ferie, per complessive 56 ore annuali1 per le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni fino a 15 dipendenti. Per le aziende con più di cui ai successivi commi, 15 dipendenti i permessi individuali retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi sono incrementati di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All'inizio di ogni triennio, 16 ore: - 4 ore a decorrere dal 1° ottobre 1979, verrà determinato il monte 10 gennaio 1992 - 4 ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studiodecorrere dal 10 gennaio 1993 - 8 ore a decorrere dal 10 gennaio 1994. Resta fermo, moltiplicando ore 10 annue per 3 altresì, quanto previsto dalla lettera a.2), b) e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istitutoc) dell'art. 116. I lavoratori che contemporaneamente permessi non fruiti entro l'anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto di cui all'art. 187 in atto al momento della scadenza, oppure potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio essere fruiti in epoca successiva e comunque non dovranno superare oltre il due per cento del totale della forza occupata alla data 30 giugno dell'anno successivo. In caso di prestazione lavorativa ridotta, nel corso dell' anno di calendario, al lavoratore verrà corrisposto un dodicesimo dei permessi di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti presente articolo per un massimo ogni mese intero di 150 ore "pro-capite" per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di normaservizio prestato, non saranno inferiori al trimestrecomputandosi, a tal fine, i periodi in cui non è dovuta, a carico del datore di lavoro, retribuzione secondo norma di legge e di contratto. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni Le parti si danno atto che rientrano nei casi di cui al terzo e sesto all'ultimo comma del presente articolo: il servizio militare e il richiamo alle armi, il congedo di maternità anticipato o prolungato (ex assenza obbligatoria anticipata e il prolungamento dell’assenza obbligatoria post partum), i congedi parentali (ex assenza facoltativa post partum), i permessi e le aspettative non retribuiti anche se indennizzari da Istituti assistenziali o previdenziali, la Direzione dell'Istitutosospensione con ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali nonchè la malattia e fermo restando l'infortunio, limitatamente ai periodi durante i quali non è posta a carico del datore di lavoro alcuna integrazione retributiva. Le parti si danno atto che la presente regolamentazione e la norma di cui all'ultimo comma dell'art.136 sostituiscono a tutti gli effetti quanto previsto nei precedenti 3° e 6° commadall'accordo interconfederale 16 maggio 1977, provvederà a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, eccsulle festività abolite.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:
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Permessi retribuiti. Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori, anche in relazione alle caratteristiche dell'attività degli Istituti di Vigilanza, le aziende concederanno, nei casi ed alle condizioni di cui ai successivi commi, permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendono frequentare corsi di studio compresi nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge Legge 31 dicembre 1962, n. 1859, o riconosciuti in base alla legge Legge 19 gennaio 1942, n. 86, nonché corsi regolari di studio per il conseguimento del diploma di scuola secondaria superiore e per il conseguimento di diplomi universitari o di laurea. All'inizio di ogni triennio, a decorrere dal 1° ottobre 1o Ottobre 1979, verrà determinato il monte ore a disposizione dei lavoratori per l'esercizio del diritto allo studio, moltiplicando ore 10 annue per 3 e per il numero totale dei dipendenti occupati nell'Istituto. I lavoratori che contemporaneamente potranno assentarsi dall'Istituto per l'esercizio del diritto allo studio non dovranno superare il due per cento % del totale della forza occupata alla data di cui al precedente comma. I permessi retribuiti potranno essere richiesti per un massimo di 150 ore "pro-capite" procapite per il triennio, utilizzabili anche in un solo anno, sempreché il corso al quale il lavoratore intende partecipare si svolga per un numero di ore doppio di quelle richieste come permesso retribuito. A tal fine i lavoratori interessati dovranno presentare domanda scritta all'Istituto nei termini e con le modalità che saranno concordate a livello aziendale, specificando comunque il corso di studio prescelto. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al trimestre. In ogni Istituto - e nell'ambito di questo per ogni singolo reparto - dovrà essere comunque garantito lo svolgimento della normale attività. Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte ore triennale o determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui al terzo e sesto comma del presente articoloArt., la Direzione dell'Istituto, d'accordo con le rappresentanze sindacali aziendali e fermo restando quanto previsto nei precedenti 3° 3o e 6° 6o comma, provvederà provvedere a ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi (quali l'età, l'anzianità di servizio, le caratteristiche dei corsi di studio, ecc.) per la identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno. I lavoratori dovranno fornire all'Istituto un certificato di iscrizione al corso e successivamente certificati mensili di effettiva frequenza con indicazione delle ore relative. Ai lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove d'esame e che, in base alla legge 20 maggio 1970, n. 300, hanno diritto di usufruire dei permessi giornalieri retribuiti, le aziende concederanno altri sei giorni retribuiti all'anno, per la relativa preparazione. I permessi di cui al precedente comma saranno retribuiti previa presentazione della documentazione ufficiale degli esami sostenuti (certificati, dichiarazioni, libretti ed ogni altro idoneo mezzo di prova). La lavoratrice e il lavoratore, in conformità con la legge n. 53/2000, nel caso di grave infermità documentata o decesso del coniuge o di un parente entro il secondo grado o del convivente, purché la convivenza risulti da certificazione anagrafica, potranno usufruire:.
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