Criterio di proporzionalità. Ai sensi del punto 3, dell’art. 72, la proporzionalità del trattamento economico e normativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Criterio di proporzionalità. 1. La proporzionalità del trattamento economico del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
2. Il trattamento economico del lavoratore impiegato a tempo parziale è direttamente proporzionale alla durata delle ore di lavoro previste nel contratto di assunzione ed è riferito a tutti gli elementi costitutivi della retribuzione del personale a tempo pieno, comprese le mensilità aggiuntive e quant'altro viene a qualsiasi titolo corrisposto. Le rivalutazioni e gli adeguamenti del trattamento economico derivanti dagli scatti ecc., spettano anch'essi in misura proporzionale alle ore di lavoro previste nel contratto di assunzione.
Criterio di proporzionalità. Ai sensi del punto 3, dell’art. 82, la proporzionalità del trattamento economico e nor- mativo del lavoratore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale o mensile ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto. CCNL per i dipendenti da aziende del Terziario della Distribuzione e dei Servizi
Criterio di proporzionalità. Ai sensi della Parte I, Titolo IV, Capitolo 2, Sezione I, Paragrafo 7, della Circolare Banca d’Italia n.285/2013, in applicazione del criterio di proporzionalità, ogni banca dà attuazione alla normativa in materia di remunerazioni con modalità appropriate alle caratteristiche, dimensioni, rischiosità e complessità dell’attività svolta. A partire dal 1° Gennaio 2019, a seguito dell’iscrizione all'albo dei Gruppi Bancari, il Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca rientra nella definizione di Gruppo di maggiori dimensioni, ed è tenuta ad applicare le previsioni in materia di remunerazioni previste per le Banche maggiori. Tale definizione si applica alla sola Capogruppo trattandosi di Gruppo Bancario Cooperativo. Le Banche affiliate applicheranno le regole sulle remunerazioni sempre sulla base dell’attivo dell’ultimo bilancio individuale approvato, indipendentemente dalla dimensione consolidata del Gruppo di appartenenza. In particolare, le Banche di minori dimensioni o complessità operativa non applicano le disposizioni di vigilanza relative al bilanciamento della componente variabile della remunerazione tra contanti e strumenti finanziari (Sezione III, par. 2.1, punto 3 delle Disposizioni) e le disposizioni sulle modalità di erogazione e riconoscimento di benefici pensionistici discrezionali. Inoltre con riferimento alle previsioni relative al differimento della remunerazione variabile (Sezione III, par. 2.1 punto 4 delle Disposizioni), le Banche affiliate sono tenute a differire parte della remunerazione variabile con un congruo periodo di tempo, seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli previsti per le banche maggiori e fermo restando l’obbligo di pagare la quota differita della remunerazione variabile non prima di un anno dalla fine del periodo di valutazione della performance (accrual period). Inoltre, le Banche affiliate non applicano le previsioni (Sezione III, par 2.2.1) relative alla modalità di erogazione e riconoscimento in strumenti dei benefici pensionistici discrezionali per il Personale più rilevante. Le banche intermedie applicano l’intera disciplina e in particolare con riferimento alle disposizioni della Sezione III, par. 2.1, punti 3 e 4 e par.2.2.1 applicano al Personale più rilevante percentuali e periodi di differimento e retention almeno pari alla metà di quelli indicati per le banche di maggiori dimensioni. La prossimità dimensionale di una banca intermedia alla fascia delle banche maggiori o complessità operativa s...
Criterio di proporzionalità. Articolo 17-quinquies - Comitato remunerazioni
Criterio di proporzionalità. La proporzionalità del trattamento economico del lavora tore assunto a tempo parziale si determina sulla base del rapporto fra orario settimanale ridotto ed il corrispondente orario intero previsto dal presente contratto.
Criterio di proporzionalità. Dal momento che: ▪ le banche di credito cooperativo si considerano “di minori dimensioni o complessità operativa” se il loro attivo di bilancio è, su base individuale, pari o inferiore a 5 miliardi di euro, calcolato come media dei quattro anni immediatamente precedenti l’esercizio finanziario corrente, anche se appartengono a un gruppo con attivo di bilancio consolidato pari o superiore a 30 miliardi di euro; ▪ il totale attivo della Banca calcolato come media dei quattro anni 2018-2021 si colloca al di sotto del valore di 5 miliardi; ▪ la Banca, a partire dal 1° gennaio 2019, fa parte del Gruppo di Credito Cooperativo Cassa Centrale Banca; ▪ la Banca non è quotata; ▪ il modello di business della Banca risulta focalizzato sull’attività tradizionale retail, con particolare focus sul finanziamento delle piccole e medie imprese e delle famiglie; la dimensione del portafoglio di proprietà è strettamente legata alla posizione di liquidità e di tesoreria della Banca; con riferimento ai servizi di investimento offerti alla clientela la Banca ha adottato il modello di Gruppo che si basa sulla prestazione del servizio di consulenza in modalità non indipendente a titolo gratuito e in abbinamento agli altri servizi di investimento; ▪ in ossequio alle Disposizioni di Vigilanza le Funzioni Aziendali di Controllo sono svolte in regime di esternalizzazione dalla Capogruppo; ▪ con riguardo agli aspetti connessi all’esternalizzazione di processi/attività aziendali la Banca si al Personale più rilevante20, alle seguenti previsioni delle Disposizioni: ▪ Sezione III, par. 2.1, punto 3 relativo al bilanciamento della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari e al periodo di retention;
Criterio di proporzionalità. Dal momento che: ▪ secondo l'ultimo bilancio individuale, il totale attivo della Banca si colloca al di sotto del valore di 3,5 miliardi; ▪ la Banca non rientra nella definizione di banca significativa di cui all’art. 6 (4) dell’RMVU; la Banca non è soggetta, neppure con riferimento al Personale più rilevante, alle seguenti previsioni delle Disposizioni: ▪ Sezione III, par. 2.1, punto 3 relativo al bilanciamento della componente variabile della remunerazione in strumenti finanziari; ▪ Sezione III, par. 2.1 punto 4, fermo restando il rispetto dei principi ivi contenuti. La Banca è pertanto tenuta a differire parte della remunerazione variabile per un congruo periodo di tempo- seppur con percentuali e periodi inferiori a quelli previsti per le Banche maggiori. Rimane fermo l’obbligo di pagare la quota differita della remunerazione variabile non prima di un anno dalla fine del periodo di accrual; ▪ Sezione III, par 2.2.1 relativo alla modalità di erogazione e riconoscimento in strumenti dei benefici pensionistici discrezionali per il Personale più rilevante.
Criterio di proporzionalità. 1. Le SIM elaborano e attuano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione coerenti con le proprie dimensioni, la propria organizzazione interna e la natura, portata e complessità delle attività svolte.
2. Le SIM applicano, in conformità al comma 1, le disposizioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione alle diverse categorie di personale, secondo quanto indicato nell’Allegato 5.
Criterio di proporzionalità. 1. I gestori elaborano e attuano politiche e prassi di remunerazione e incentivazione coerenti con le proprie caratteristiche, la dimensione propria e quella degli OICVM e FIA gestiti, l’organizzazione interna, la natura, la portata e la complessità delle loro attività.
2. I gestori applicano, in conformità al comma 1, le disposizioni sulle politiche di remunerazione e incentivazione alle diverse categorie di personale, secondo quanto indicato nell’Allegato 2.
3. Per identificare il personale più rilevante, i gestori svolgono un’accurata valutazione, secondo quanto indicato nell’Allegato 2.