Personale in quiescenza Clausole campione

Personale in quiescenza. Vengono iscritti per beneficiare delle prestazioni di cui al “Regolamento” i titolari di trattamento pensionistico ed i relativi familiari, già beneficiari al 31 dicembre 2010 delle prestazioni di assistenza sanitaria riconosciute da: • Cassa Intesa; • Cassa Spimi; fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi entro il 30 aprile 2011, facendo pervenire specifica lettera raccomandata al “Fondo Sanitario”. Agli iscritti al “Fondo Sanitario” che maturino, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015 il diritto a trattamento pensionistico, è consentito il mantenimento dell’iscrizione da quiescenti anche nel caso in cui i medesimi non abbiano assolto l’obbligo contributivo di almeno cinque anni di servizio di cui all’art. 4 dello Statuto del “Fondo Sanitario”, fatta salva la facoltà di recesso da esercitarsi nei termini e con le modalità previste dallo Statuto medesimo.
Personale in quiescenza. I dipendenti delle Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo cessati dal servizio con diritto al trattamento pensionistico a far data dal 1° gennaio 2007 (29 gennaio 2008 per l’ex Gruppo CR Firenze) ovvero che abbiano acquisito il medesimo diritto nel Fondo di solidarietà, non iscritti alla data del 31 dicembre 2010 alla Cassa Intesa o alla Cassa Spimi potranno richiedere l’iscrizione al “Fondo Sanitario” a decorrere dal 1° gennaio 2011, con applicazione del complessivo ordinamento statutario e fruizione da tale data della copertura sanitaria definita nell’Appendice 2 allo Statuto per un periodo pari a: • 2 anni se la risoluzione del rapporto di lavoro/maturazione del diritto a pensione è avvenuta nel xxxxx xxx 0000/0000; • 3 anni se la stessa è avvenuta nel corso del 2007/2008. Laddove il diritto al trattamento pensionistico venga maturato successivamente al 1° gennaio 2011 da parte del personale che a tale data fruisca delle prestazioni del “Fondo Sanitario” tramite polizza sanitaria – compreso il personale che abbia aderito al “Fondo di solidarietà” ai sensi degli accordi – la previgente copertura sanitaria sarà mantenuta, a richiesta, qualora il percorso di ingresso stabilito per la Società ex datrice di lavoro non si sia ancora completato e sino al suo completamento. Al termine del predetto periodo il Personale potrà fruire delle prestazioni di cui al “Regolamento”. Il Personale in quiescenza delle Società del Gruppo di cui all’allegato 1 del presente accordo, attualmente beneficiario di copertura sanitaria PreviGen potrà richiedere l’iscrizione al “Fondo Sanitario” dal 1° gennaio 2011, continuando a fruire per un biennio delle coperture sanitarie all’attualità previste. Il Personale in quiescenza di Banca CRFirenze e di Mediofactoring sgr allo stato beneficiari della polizza assicurativa aziendale potrà richiedere l’iscrizione al “Fondo Sanitario” sempre dal 1° gennaio 2011 con applicazione del complessivo ordinamento statutario e fruizione da tale data per un biennio della copertura sanitaria definita nell’Appendice 2 allo Statuto. In tutti i casi sopra indicati l’iscritto in quiescenza corrisponderà per sé e per i propri familiari non a carico, il premio previsto per la polizza stessa, nonché, a titolo di “contributo di ingresso”, un ulteriore contributo percentuale pari allo 0,50% della pensione AGO per sè ed uno 0,05% per ogni familiare a carico (con un massimo dello 0,15%), da destinare al patrimonio della gestione di compete...
Personale in quiescenza. L'assicurazione è prestata contro gli infortuni subiti dal personale in quiescenza sia esso docente, direttivo, ispettivo, amministrativo, che svolge attività di carattere culturale, didattico, amministrativo e di coordinamento in favore dell’Università di Urbino.
Personale in quiescenza. Per I'Assicurato/Assistito ed il nucleo familiare il massimale annuo di assistenza di cui al punto B dell'art. 4 verrà innalzato da € 75.000,00 ad € 150.000,00

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  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Livelli di Contrattazione 1. L’Accordo collettivo nazionale si caratterizza appieno quale momento organizzativo del Sistema e strumento di garanzia per i cittadini e per gli operatori. Le novità normative introdotte nel quadro istituzionale, sono destinate a mutare in modo importante i contenuti dei tre livelli di negoziazione: nazionale, regionale, aziendale.

  • Norme finali e transitorie Articolo 35

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualor a gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.