Somme assicurate, franchigie e scoperti Clausole campione

Somme assicurate, franchigie e scoperti. L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria.
Somme assicurate, franchigie e scoperti. L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per gli assicurati fino alla concorrenza delle somme di seguito indicate:
Somme assicurate, franchigie e scoperti. L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria. La Società, per uno o più sinistri che colpissero uno o più assicurati con la presente polizza nell’ambito di un periodo assicurativo non corrisponderà somma superiore a €.10.000.000,00.=.
Somme assicurate, franchigie e scoperti. L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria presenti nella scheda di polizza: 1) Categoria 1 – Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni utilizzatori veicoli privati. 2) Categoria 2 - Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni utilizzatori veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente. 3) Categoria 3 - Obblighi assicurativi derivanti dal decreto ministeriale ( 14/02/92 e 16/11/92) – Infortuni Gruppo Volontari della Protezione civile. 4) Categoria 4 – Infortuni partecipanti e addetti attività ludico – ricreative – culturali – Garanzia operante su esplicita richiesta del Contraente. 5) Categoria 5 – Infortuni minori frequentanti asilo e scuola materna.
Somme assicurate, franchigie e scoperti. Il massimo risarcimento da parte della Società per ciascun sinistro è pari a € 25.000,00 con i limiti di seguito indicati : - per i danni ai beni di cui all’art. 1 punto 2a) -2b) €. 7.000,00; - per i danni ai beni di cui all’art. 1 punto 2c) “Portavalori” €. 7.000,00; - per i danni ai beni di cui all’art. 1 punto 3) “Oggetti d’arte” €.10.500,00 per singolo oggetto ; - per le spese di cui alla lettera B/2 dell’art. 2 €. 7.000,00; - per le spese di cui alla lettera B/4 dell’art. 2 €. 7.000,00. Per ogni sinistro il risarcimento verrà effettuato previa detrazione di € 150,00. Per i danni da furto, commessi mediante la sola rottura di vetri semplici (non antisfondamento) senza alcun riparo (balcone, persiana, inferriata), l’indennizzo avverrà previa detrazione per singolo sinistro di un ammontare pari al 20% dell’importo liquidabile a termini di polizza. In caso di sinistro il limite complessivo per anno assicurativo di € 25.000,00 si intenderà sempre automaticamente reintegrato con l’obbligo da parte dell’assicurato di corrispondere il relativo rateo di premio.
Somme assicurate, franchigie e scoperti. Il massimo risarcibile da parte della Società per ciascun sinistro è pari a € 160.000,00 con i limiti di seguito indicati: - per i danni ai beni di cui all'art. 1 punto 1): € 52.000,00= (cinquantaduemilaeuro) - per i danni ai beni di cui all'art. 1 punto 2): € 50.000,00= (cinquantamilaeuro) per i rischi di cui ai punti 2a) e 2b): € 20.000,00= (ventimilaeuro) per i rischi di cui all’art. 2c); - per i danni ai beni di cui all'art. 1 punto 3 ): € 50.000,00= (cinquantamilaeuro) con il limite di € 15.500,00= (quindicimilacinquecento) per singolo oggetto; - per le spese di cui alla lettera B/1 dell'art. 2): € 25.000,00= (venticinquemila); - per le spese di cui alla lettera B/2 dell'art. 2): € 6.000,00= (seimilaeuro); - per le spese di cui alla lettera B/3 dell'art. 2): € 5.000,00= (cinquemilaeuro); - per le spese di cui alla lettera B/4 dell'art. 2): € 30.000,00= (trentamilaeuro); - per i danni ai beni di cui all’art. 2) C1 : €.10.000,00 (diecimilaeuro); - per i danni ai beni di cui all’art. 2) C2 : €.15.000,00 (quindicimilaeuro); - per l’indennità aggiuntiva di cui all’art. 2) D 10% dell’indennizzo spettante per sinistro indennizzabile. Per ogni sinistro il risarcimento verrà effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di 150,00 Euro. In caso di sinistro il limite complessivo di risarcimento per anno assicurativo di € 160.000,00 (centosessantamilaeuro) potrà essere reintegrato su richiesta della C.C.I.A.A. con l'obbligo da parte della medesima di corrispondere il relativo rateo di premio.
Somme assicurate, franchigie e scoperti. L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria. Categoria 1 – Amministratori L'assicurazione è operante per gli infortuni subiti dagli Amministratori del Contraente (Sindaco, Assessori, Consiglieri) nello svolgimento dell’attività professionale, compreso il rischio in itinere. Premio anticipato su n. 22 persone Regolazione premio sulla base del numero effettivo delle persone assicurate nel corso dell’annualità assicurativa Garanzia Capitali assicurati € Caso Morte 250.000,00 Caso Invalidità Permanente 250.000,00 Categoria 2 – Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni utilizzatori veicoli privati L'Assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, durante l’utilizzo di veicoli di proprietà delle persone stesse o di terzi, purché non intestati al PRA al Contraente o allo stesso locati, limitatamente al tempo strettamente necessario per l'esecuzione di dette prestazioni. L’assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Per l'identificazione degli Assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dal Contraente ai sensi di Xxxxx. Premio anticipato su km 3.000. Regolazione premio su consuntivo km percorsi. Garanzia Capitali assicurati € Caso Morte 160.000,00 Caso Invalidità Permanente 200.000,00 Categoria 3 - Obblighi assicurativi ex D.P.R. 333/1990 e C.C.N.L. - Infortuni utilizzatori veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente, in locazione o comodato all'Ente L'assicurazione è operante per gli infortuni che le persone autorizzate dal Contraente subiscano in occasione di missioni o per adempimenti di servizio, durante l’utilizzo di veicoli di proprietà dell'Ente, di proprietà di terzi ed in uso esclusivo all'Ente o in locazione o comodato all'Ente. L'assicurazione vale anche per gli infortuni subiti, in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia. Premio anticipato su n. 34 veicoli. Regolazione premio su n. veicoli. Garanzia Capitali assicurati € Caso Morte 160.000,00 Caso Invalidità Permanente 200.000,00 Categoria 4 – Volontari Protezione Civile L'assicurazione è operante per gli infortuni che ...
Somme assicurate, franchigie e scoperti. L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate, e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria. Nel caso di Invalidità Permanente accertata ed indennizzabile a termini di polizza: - sulla parte di somma non eccedente € 155.000,00 l’indennizzo viene liquidato senza applicazione di alcuna franchigia; - sulla parte di somma eccedente € 155.000,00 non si fa luogo ad alcun indennizzo per invalidità permanente quando questa è di grado pari o inferiore a 3 punti percentuali. Se invece l’invalidità permanente risulta superiore a tale 3%, l’indennizzo viene liquidato soltanto per la parte eccedente. La società, per uno o più sinistri che colpissero uno o più assicurati con la presente polizza nell’ambito di uno stesso periodo assicurativo non corrisponderà somma superiore a euro 10.000.000,00. Art.1.1 Amministratori (D.Lgs. 267/2000)
Somme assicurate, franchigie e scoperti. L’assicurazione è prestata alle condizioni tutte della presente polizza per le persone appartenenti alle categorie qui di seguito evidenziate e per le garanzie e massimali specifici della singola categoria. Per tutte le sezioni inizialmente attive, nonché per quelle successivamente attivabili, la liquidazione dell’indennità per l’invalidità permanente verrà determinata secondo la seguente indicazione: • sulla parte di somma assicurata non eccedente €. 260.000,00.= l’indennità viene liquidata senza l’applicazione di franchigia alcuna; • sulla parte di somma assicurata eccedente €. 260.000,00.= non si procede ad indennizzo quando l’invalidità permanente è uguale o inferiore al 5% della totale; se l’invalidità permanente risulta maggiore di tale percentuale l’indennizzo viene liquidato solo sulla parte eccedente; • per i casi di Rimborso spese mediche; diaria da ricovero e diaria da gessatura (laddove previsti) nessuna franchigia • per il caso di Inabilità temporanea (laddove previsto): i primi due giorni

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  • Somme assicurate Le somme assicurate devono corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato, escluso il valore dell’area. Se l’assicurazione è stipulata sopra singole porzioni di fabbricato in condominio essa copre anche le relative quote di proprietà comune.

  • Tassazione delle somme assicurate Le somme corrisposte in dipendenza di questo contratto sono esenti dall’IRPEF se corrisposte in caso di morte dell’Assicurato (per qualsiasi causa). Se corrisposte in caso di decesso dell’Assicurato, dette somme sono altresì esenti dall’imposta sulle successioni.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Periodo di assicurazione Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto. Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

  • Che cosa è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Che cosa NON è assicurato? Assistenza (obbligatoria) Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni Furto e Incendio (obbligatoria) • L’assicurazione dai furti non agisce quando la bicicletta: − si trovava all’aperto o in spazi ad uso comune; − viene smarrita o sottratta in caso di incendio, esplosione o scoppio; − viene sottratta da: o persone che abitano con te od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti; o persone del fatto delle quali devi rispondere, esclusi i collaboratori domestici; o incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono; o persone a te legate da vincoli di parentela od affinità che rientrano nella previsione dell’ articolo 649 del Codice Penale (nn. 1 ,2 ,3) anche se non coabitanti. − viene sottratta in occasione di fatti di guerra, anche civile e senza dichiarazione, insurrezioni, invasioni e ostilità, rivolta, occupazione militare, trasmutazione del nucleo dell’atomo nonché da radiazioni ionizzanti, salvo che il sinistro si sia verificato indipendentemente dai suddetti eventi; − viene sottratta in occasione di terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maerggiate, frane, valanghe e slavine; − è di tua proprietà e/o il suo utilizzo è inerente ad attività professionali esercitate per conto proprio o di terzi; − viene sottratta a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali dove era stata posta rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati. • Inoltre Europ Assistance non riconosce indennizzo qualora l’assicurato esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o perdure cose che non esistevano al momento del sinistro, sottrae o manomette cose salvate, adopera documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali ed i residui del sinistro oppure se facilita il progresso di questo.

  • Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 15.1. I. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto): - copia autentica o copia conforme del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell’organo comune che agisce in rappresentanza della rete; - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’organo comune, che indichi per quali operatori economici la rete concorre; - dichiarazione che indichi le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. II. rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto): - copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005; - dichiarazione che indichi le parti del servizio ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati. III. rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione (in tali casi partecipa nelle forme del raggruppamento costituito o costituendo): a) in caso di raggruppamento temporaneo costituito: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l’indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati; b) in caso di raggruppamento temporaneo costituendo: copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti: Nei casi di cui ai punti a) e b), qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell’atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. 82/2005. Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

  • Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (pec, telefax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

  • Proroga dell’assicurazione e periodo di assicurazione In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. In caso di durata poliennale, il Contraente ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di 60 giorni. Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

  • SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice. I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l’esecuzione. Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare: a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013). Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del X.X. 00 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

  • Fatturazione e pagamenti Il fornitore fattura il servizio effettuato. Ai sensi di quanto previsto dal Decreto MEF n.55 del 3/4/2013 e s.m.i, le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in forma elettronica tramite il sistema di interscambio (SDI). Le fatture andranno pertanto trasmesse secondo il formato di cui all'allegato A del citato decreto n.55/2014 e dovranno essere indirizzate al seguente codice unico ufficio dell'Azienda USL Toscana Centro: UFL7WY (ambito fiorentino), C27NVZ (ambito pratese), O8V1K8 (ambito pistoiese), BGAYDC (ambito empolese). Non potranno pertanto essere accettate fatture trasmesse in qualsiasi altra modalità. Sul documento fiscale deve essere annotato in ogni caso il CIG di derivato. L’Azienda provvederà alla liquidazione e al pagamento della spesa non appena saranno acquisiti gli atti dai quali si accerterà la regolare esecuzione/conformità della fornitura, e ove previsto l’esito positivo del collaudo, la regolarità contributiva ed assicurativa del fornitore, nonché il regolare soddisfacimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di contestazione da parte dell’Azienda per vizio o difformità di quanto oggetto della fornitura rispetto al contratto, i termini di pagamento previsti nel presente articolo restano sospesi dalla data di spedizione della nota di contestazione e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza. L’importo della fattura sarà corrisposto tramite la Tesoreria dell’Azienda. Il pagamento delle fatture avverrà in base a quanto disposto dal D.Lgs. n. 231/2002, così come modificato dal D. Lgs. 192/2012, entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. L’azienda provvederà ad operare (se necessario) una ritenuta dello 0.50% sul netto fatturato in attuazione dell’art. 30, comma 5 bis del D.Lgs 50/2016. Resta fermo quanto previsto all’art. artt. 30 comma 5 e 105 comma 9 del D.Lgs 50/2016 in caso di DURC negativo.