PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’ Clausole campione

PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NELL’ULTIMO QUINQUENNIO RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’. Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a domanda, nel quinquennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato quinquennio é attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7). Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale competente del distretto, dal quale è stato trasferito nell'ultimo quinquennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. Tale precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che vogliano rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti nelle situazioni sopra richiamate. Il personale, trasferito d’ufficio nel quinquennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumul...

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

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  • Bonus/Malus Il Contratto è stipulato nella forma tariffaria “Bonus/Malus” che prevede diminuzioni o aumenti dell’importo del Premio rispettivamente in assenza o in presenza di Sinistri con Responsabilità principale o con Responsabilità paritaria cumulata pari o superiore al 51% (cinquantunopercento) nei periodi di osservazione come di seguito definiti: primo periodo: inizia dal giorno della decorrenza dell’Assicurazione e termina 60 (sessanta) giorni prima della scadenza annuale, quindi con un’osservazione di 10 (dieci) mesi; • periodi successivi: hanno durata di 12 (dodici) mesi e decorrono dalla scadenza del Periodo di osservazione precedente. La classe di merito interna della Società viene determinata sulla base della Tabella di Conversione sotto riportata, assumendo come riferimento la classe di merito di Conversione Universale (C.U.) riportata nell’Attestato di Rischio. 1 1 / 1B 7 7 13 13 2 2 8 8 14 14 3 3 9 9 15 15 4 4 10 10 16 16 5 5 11 11 17 17 6 6 12 12 18 18 Nel caso in cui l’Attestato riporti la classe C.U. di assegnazione 1 e la tabella della Sinistrosità pregressa relativa al rischio da assicurare sia totalmente valorizzata senza che risultino NA (non Assicurato) e/o ND (non disponibile) o Sinistri pagati, il Contratto verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1B); diversamente verrà assegnato in C.U. 1 (classe interna 1). Nel caso in cui l’Attestato di Rischio sia stato rilasciato dalla Società, il Contratto è assegnato alla classe di merito CU e interna di assegnazione indicata sull’Attestato rilasciato dalla Società stessa. L’Attestato di Xxxxxxx ha una validità per un periodo di 5 (cinque) anni a decorrere dalla scadenza del contratto al quale si riferisce. Decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del contratto, di cui al comma precedente, l’utilizzo dell’Attestato di Rischio è subordinato alla presentazione di una dichiarazione sottoscritta dal contraente o dal proprietario del veicolo che attesti la mancata circolazione ovvero la stipula di una polizza temporanea di durata temporanea.

  • CAUZIONI E GARANZIE Art. 34 Cauzione provvisoria ...............................................................................................................................

  • Durata e decorrenza La presente convenzione ha durata triennale, a decorrere dalla data di sottoscrizione della stessa. Qualora intervenissero nuove e diverse indicazioni da parte della Regione in relazione alla regolamentazione dei rapporti contrattuali ed economici tra Aziende ULSS ed Enti gestori, la presente convenzione verrà modificata con il recepimento di tali variazioni. Vicenza, PER ACCETTAZIONE:

  • Somministrazione di lavoro a tempo determinato Ferme restando le ragioni di instaurazione di contratti di somministrazione a tempo determinato previste dalla normativa vigente, le parti convengono che l’utilizzo complessivo di tutte le tipologie di contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà superare il 15% annuo dell’organico a tempo indeterminato in forza nell’unità produttiva, ad esclusione dei contratti conclusi per la fase di avvio di nuove attività di cui all’art. 67 e per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto. Nelle singole unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per due lavoratori. Nelle singole unità produttive che occupino da sedici a trenta dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato per cinque lavoratori. Nelle unità produttive che occupino fino a quindici dipendenti è consentita in ogni caso la stipulazione complessivamente di contratti a tempo determinato o somministrazione per sei lavoratori.

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  • Invalidità parziale 25.1. Nel caso in cui uno o più articoli o disposizioni del presente Contratto siano da ritenersi illeciti o inapplicabili, in tutto o in parte, l’invalidità di tale articolo o disposizione non pregiudica la validità di tutti gli altri articoli e disposizioni del Contratto e del Contratto medesimo.