Piano di Premi Ricorrenti Clausole campione

Piano di Premi Ricorrenti. Il Contraente ha facoltà di attivare, contestualmente al versamento del Premio Unico, un Piano di premi ricorrenti per tutta la durata del Contratto e comunque non oltre il decesso dell’Assicurato, secondo i seguenti limiti di importo: ▪ versamento minimo di 50 euro e massimo di 400 euro nel caso in cui si scelga il frazionamento mensile ▪ versamento minimo di 600 euro e massimo di 4.800 euro nel caso in cui si scelga il frazionamento annuale. La data di investimento dei premi ricorrenti coincide con il giorno di incasso del premio, per la parte investita in Gestione Separata e con il Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui è stato accertato da Poste Vita il buon fine dell’incasso, per la parte investita nel Fondo Interno Assicurativo. L’importo del premio ricorrente ed il relativo frazionamento possono essere modificati, per un massimo di due richieste di variazione nel corso di ogni annualità di polizza, compatibilmente con i suddetti limiti. La richiesta di variazione deve essere formulata per iscritto e inviata con un preavviso di almeno 30 giorni dalla data di decorrenza della rata di premio successiva a: o, alternativamente, effettuata presso l’Ufficio Postale che ha in carico il Contratto e che, a tal fine, fornirà adeguata assistenza. Il Contraente può decidere di sospendere il versamento del premio ricorrente ed eventualmente riprenderlo in qualsiasi momento. È consentito il pagamento dei premi ricorrenti fino ad un’età assicurativa massima del Contraente pari a 80 anni. L’importo complessivamente versato da uno stesso Contraente, su uno o più contratti relativi al presente prodotto di investimento assicurativo, non può essere superiore a 2.500.000 euro. Per il rispetto di tale limite, si tiene conto anche degli eventuali versamenti aggiuntivi ►art. 8. I premi ricorrenti vengono investiti sin da subito nella Combinazione Predefinita Target prescelta e non seguono la Riallocazione Graduale.‌
Piano di Premi Ricorrenti. Ciascun Premio Ricorrente è utilizzato per l’acquisto di Quote di del Fondo Interno denominato Doppio Centro Accumulo collegato al Prodotto. Le Quote relative al Premio Ricorrente sono attribuite al Contratto l’ultimo mercoledì (o il primo Giorno lavorativo successivo, se il mercoledì non è lavorativo) di ciascun mese solare di competenza, utilizzando il Valore unitario delle Quote rilevato in quel giorno se disponibile, altrimenti il primo Valore Quota disponibile successivo.
Piano di Premi Ricorrenti. Contestualmente al pagamento del Premio Unico Inizia- le, il Contraente si obbliga al pagamento mensile di un Premio Ricorrente in ragione di un importo pari all’1% del Premio Unico Iniziale per una durata pari a 10 anni dal- la Data di efficacia del Contratto. È data facoltà al Con- traente di sospendere in qualsiasi momento il Piano di Premi Ricorrenti, ed eventualmente riattivarlo, secondo quanto previsto agli articoli 9.2.2 e 9.2.3. Allo scadere del decimo anno il Piano di Premi Ricorrenti puó essere rinnovato a condizione che siano rispettati i limiti e le modalita` previste dal successivo articolo 9.2.1. In caso di rinnovo e/o di riattivazione del Piano, l’impor- to del Premio Ricorrente non cambia rispetto all’ultimo Premio Ricorrente pagato. Per maggiori dettagli relativi a ulteriori requisiti di investimento si rinvia all’articolo 13 “Fondi Interni”.
Piano di Premi Ricorrenti. Al momento della sottoscrizione del Modulo di Prosposta e in ogni momento successivo alla Data di Efficacia del Contratto, il Contraente puó attivare un Piano di Premi Ricorrenti. La frequenza del versamento del premio è esclusivamente mensile per un importo minimo pari a 50 euro e massimo pari al 10% del Premio Unico Iniziale. L’importo del Premio Ricorrente non puó essere successivamente modificato dal Contraente. L’attivazione del Piano deve essere effettuata rivolgendosi all’Intermediario presso cui ha sottoscritto la Proposta oppure inviando una richiesta scritta indirizzata alla Compagnia. L’attivazione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di richiesta presso l’Intermediario o dalla data di perveni- mento della richiesta scritta presso la Compagnia. Il Piano di Premi Ricorrenti non puó essere attivato se il Contraente ha attivato l’opzione di Decumulo.
Piano di Premi Ricorrenti. Contestualmente al pagamento del Premio Unico Inizia- le, il Contraente si obbliga al pagamento mensile di un Premio Ricorrente in ragione di un importo pari all’1% del Premio Unico Iniziale per una durata pari a 10 anni dal- la Data di efficacia del Contratto. È data facoltà al Con- traente di sospendere in qualsiasi momento il Piano di Premi Ricorrenti, ed eventualmente riattivarlo, secondo quanto previsto agli articoli 9.2.2 e 9.2.3. Allo scadere del decimo anno il Piano di Premi Ricorrenti puó essere rinnovato a condizione che siano rispettati i limiti e le modalita` previste dal successivo articolo 9.2.1. In caso di rinnovo e/o di riattivazione del Piano, l’impor- to del Premio Ricorrente non cambia rispetto all’ultimo Premio Ricorrente pagato. Per maggiori dettagli relativi a ulteriori requisiti di investimento si rinvia all’articolo 13 “Fondi Interni”. di riattivare il Piano di Premi Ricorrenti inviando una ri- chiesta scritta indirizzata alla Compagnia con lettera raccomandata agli indirizzi di cui all’articolo 20.4 oppure rivolgendosi all’Intermediario presso cui ha sottoscritto la Proposta. La riattivazione avrà effetto a partire dal mese successivo alla data di pervenimento della richiesta scrit- ta presso la Compagnia.
Piano di Premi Ricorrenti. Piano che tu puoi attivare sia all’atto della sottoscrizione del modulo di Proposta, compilando la sezione “Piano di premi ricorrenti”, sia successivamente, mediante l’apposito modulo di attivazione del Piano.

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  • Costi gravanti sul premio I costi di acquisizione, gestione ed incasso vengono trattenuti dalla Compagnia, che li detrae dall’importo del premio unico corrisposto. Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite. I costi gravanti sul premio unico sono rappresentati nella tabella che segue.

  • Calcolo del premio Il Premio per Certificato, che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente Polizza, sarà calcolato applicando i tassi indicati al Punto 10 della Scheda di Copertura.

  • Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

  • Regolazione del premio Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio. A tale scopo entro 120 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo. Le differenze attive o passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio). Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

  • Invio pezzi di ricambio La Centrale Operativa provvederà alla ricerca e all'invio di pezzi di ricambio necessari alla riparazione del veicolo, qualora gli stessi non fossero reperibili nel luogo dove si è verificato il guasto o l'incidente. In caso di spedizione aerea, i ricambi saranno inviati presso l'Aeroporto più vicino al luogo ove si trovi il veicolo. In ogni caso le spese di acquisto dei pezzi di ricambio e doganali resteranno a carico dell'Assicurato.

  • OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO Indicare l’opzione Non sono previste riduzioni di premio per il prodotto Filo diretto Travel.

  • NORME DI RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente bando si rinvia al regolamento per il conferimento ed il rinnovo di assegni di ricerca di cui all’art. 22 della Legge 240 del 30.12.2010, citato in premessa, alla vigente normativa in materia di assegni di ricerca ed ai principi di cui alle procedure selettive per i pubblici concorsi.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • NORME DI SICUREZZA 4.1. L'Appaltatore si obbliga ad osservare tutte le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi, decreti e regolamenti sulla contribuzione e retribuzione assicurazione assistenza, sulla tutela, sicurezza, salute dei lavoratori, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non limitativo, le norme contenute nel D.Lgs. 81/08 relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, salute e sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, sull'igiene del lavoro e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'Appalto per la tutela dei lavoratori. In caso di infortunio dei propri dipendenti occorso durante l’esecuzione dei lavori presso la Committente, l’Appaltatore dovrà darne notizia alla Committente medesima precisando l’entità dell’infortunio, le generalità dell’infortunato e la dinamica dell’incidente. L’Appaltatore altresì solleva la Committente da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, sinistri e quanto altro in genere possa subire il personale addetto ai lavori. 4.2. L'Appaltatore s'impegna a rispettare ed a fare rispettare dai propri dipendenti e dalle persone delle quali deve rispondere, tutte le norme di legge, i regolamenti vigenti in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene del lavoro, e le disposizioni particolari in vigore all’interno degli stabilimenti, depositi ed impianti della Committente, che l’Appaltatore dichiara di conoscere per averne ricevuto preventiva informazione e relativa documentazione dalla Committente medesima assumendo l’obbligo di attenervisi scrupolosamente. 4.3. L'Appaltatore dichiara di aver piena conoscenza e consapevolezza dei rischi inerenti i luoghi di lavoro oggetto dell’appalto per aver già visitato le aree interessate e/o per aver ricevuto dalla Committente tutte le necessarie informazioni sui suddetti rischi e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dalla Committente medesima in relazione alle attività di quest’ultima ed alle aree stesse rinunciando sin d'ora a qualsiasi compenso aggiuntivo o indennizzo afferente alle citate circostanze ed assumendosi ogni relativo onere.