INVESTIMENTO DEI PREMI Clausole campione

INVESTIMENTO DEI PREMI. I premi versati, al netto dei costi, sono investiti in quote dei Fondi Esterni disponibili prescelti dal Contraentee costituiscono il Capitale investito. Al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione o per eventuali versamenti aggiuntivi, il Contraente definisce liberamente come allocare il Capitale investito tra un massimo di 25 Fondi Esterni fra quelli elencati nell’allegato "Credemvita Private Collection - elenco dei fondi" sottoscrivibili singolarmente o mediante combinazioni libere degli stessi. Ogni Fondo Esterno nel quale il Contraente può investire appartiene ad una Macro-Classe: all’interno di ogni Macro-Classe viene identificata la Classe di appartenenza del fondo stesso, come rappresentato nella tabella seguente: Le caratteristiche dei Fondi Xxxxxxx sono illustrate nel documento contenente le informazioni chiave delle opzioni di investimento sottostanti al Contratto “CREDEMVITA PRIVATE COLLECTION’’. Credemvita, nell’esclusivo interesse del Contraente, potrà rendere disponibili nel corso della durata contrattuale ulteriori Fondi Esterni, dandone preventiva informativa mediante sito web. In ogni giorno lavorativo, Xxxxxxxxxx inoltra gli ordini di sottoscrizione e rimborso delle quote dei Fondi Esterni: tali ordini sono inoltrati entro le ore 24.00 di tale giorno, definito “Giorno di Determinazione”. Il valore unitario della quota, riferito al Giorno di Determinazione, utilizzato ai fini del presente Contratto corrisponde a quello riconosciuto dalla Società che gestisce il Fondo Esterno a Credemvita per i suddetti ordini di sottoscrizione e rimborso. Per quanto attiene le regole valutative del valore unitario della quota, si rimanda al documento contenente le informazioni chiave di ogni Fondo Esterno disponibile sul sito di Credemvita nonché delle singole Società che gestiscono i Fondi Esterni. A tale documentazione si rimanda altresì per la descrizione delle modalità operative previste da ogni Fondo Esterno in caso di eventuale sospensione dell’operatività, di eventi di turbativa, e per ogni altra informazione. Il valore unitario della quota di ogni Fondo Esterno è rilevato quotidianamente da Xxxxxxxxxx e viene pubblicato sul sito internet di Credemvita (xxx.xxxxxxxxxx.xx). Sia in caso di Premio iniziale che di premio aggiuntivo, ad ogni Fondo Esterno prescelto dovrà essere destinato un importo minimo di 1.000 Euro. Credemvita provvede ad assegnare le quote dei Fondi Esterni al Contratto dividendo l’ammontare del premio destinato...
INVESTIMENTO DEI PREMI. Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente sceglie uno dei profili previsti per l’investimento del primo premio unico e dei premi unici aggiuntivi tra la Gestione Separata ValorePiù e il Fondo Interno di tipo Unit-Linked ValorePiù Quota Medium Classe B. I profili di investimento disponibili sono di seguito illustrati. Profilo di investimento Percentuale di investimento dei premi Gestione Separata ValorePiù Fondo Interno Unit-Linked ValorePiù Quota Medium – Classe B Prudente Target 80% 20% Moderato Target 70% 30% Equilibrato Target 50% 50% Dinamico Target 30% 70% La selezione del profilo di investimento è limitata in base all’età assicurativa del Contraente: ▪ i profili di investimento “Prudente Target” e “Moderato Target” sono selezionabili a condizione che l’età assicurativa del Contraente alla data di sottoscrizione del contratto non sia superiore a 85 anni; mentre, nel corso della durata contrattuale, è selezionabile indipendentemente dall’età raggiunta dal Contraente alla data della scelta; ▪ il profilo di investimento “Equilibrato Target” è selezionabile a condizione che l’età assicurativa del Contraente alla data della scelta, sia essa compiuta alla sottoscrizione del contratto che nel corso della durata contrattuale, non sia superiore a 80 anni; ▪ il profilo di investimento “Dinamico Target” è selezionabile a condizione che l’età assicurativa del Contraente alla data della scelta, sia essa compiuta alla sottoscrizione del contratto che nel corso della durata contrattuale, non sia superiore a 75 anni. Ogni premio versato, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, moltiplicato per la percentuale di investimento nella Gestione Separata prevista dal profilo di investimento attivo sul contratto, è investito nella Gestione Separata ValorePiù in coincidenza del giorno della valuta e disponibilità a favore della Società, e costituisce il capitale assicurato iniziale acquisito con il relativo premio corrisposto. Tale capitale assicurato iniziale viene annualmente rivalutato nella misura e con le modalità indicate al successivo art. 12. Ogni premio versato, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, moltiplicato per la percentuale di investimento nel Fondo Interno prevista dal profilo di investimento attivo sul contratto, costituisce il premio investito in quote del Fondo Interno ValorePiù Quota Medium Classe B. Il numero delle quote acquisite dal Contraente con ogni versamento si ottiene dividendo l’importo del premio...
INVESTIMENTO DEI PREMI. I premi versati dal Contraente, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, sono investiti per il 30% nella Gestione Separata ValorePiù e per il 70% nel Fondo Interno ValorePiù Italia. Per ulteriori informazioni riguardo la Gestione Separata e il Fondo Interno si rimanda ai rispettivi Regolamenti facenti parte integrante delle presenti Condizioni. Ogni premio versato, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, moltiplicato per la percentuale di investimento nella Gestione Separata prevista, è investito nella Gestione Separata ValorePiù in coincidenza del giorno della valuta e disponibilità a favore della Società, e costituisce il capitale assicurato iniziale acquisito con il relativo premio corrisposto. Tale capitale assicurato iniziale viene annualmente rivalutato nella misura e con le modalità indicate al successivo art. 12. I capitali assicurati iniziali corrispondenti alle prestazioni derivanti dall’investimento nella Gestione Separata ValorePiù sono contrattualmente garantiti dalla Società. Ogni premio versato, al netto dei costi specificati al precedente art. 10, moltiplicato per la percentuale di investimento nel Fondo Interno prevista, costituisce il premio investito in quote del Fondo Interno ValorePiù Italia. Il numero delle quote acquisite dal Contraente con ogni versamento si ottiene dividendo l’importo del premio investito per il valore unitario della quota, determinato al secondo giorno di valorizzazione successivo alla data di pagamento del premio stesso. La Società calcola settimanalmente il valore unitario delle quote del Fondo Interno, prendendo a riferimento i valori correnti delle attività quotate in esso contenute sulla base delle ultime quotazioni disponibili, secondo le modalità illustrate nel Regolamento del Fondo Interno allegato alle presenti Condizioni di Assicurazione. La valorizzazione del patrimonio del Fondo è effettuata il terzo giorno lavorativo di ogni settimana. Se la regolare valorizzazione del patrimonio del Fondo è impedita da cause di forza maggiore che coinvolgano l’operatività dei mercati di riferimento o della Società (ad esempio rilevanti turbative dei mercati che impediscano la corretta valutazione degli attivi, oppure giornate non lavorative per la Società), la Società sospende il calcolo del valore unitario delle quote fino alla cessazione di tali situazioni e i pagamenti e le operazioni che comportano l’investimento in quote o il disinvestimento di quote vengono rinviate fino a quando il v...
INVESTIMENTO DEI PREMI. Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente sceglie uno dei profili previsti per l’investimento del primo premio unico e dei premi unici aggiuntivi tra la Gestione Separata Vitafin e il Fondo Interno di tipo Unit Linked ValorePiù Azionario Classe B. I profili di investimento disponibili sono di seguito illustrati. Profilo di investimento Percentuale di investimento dei premi
INVESTIMENTO DEI PREMI. Al momento della sottoscrizione del contratto il Contraente ha facoltà di scegliere tra due distinte modalità di gestione dell’investimento: ▪ Gestione Libera, che prevede l’investimento dei premi al netto dei costi nella Gestione Separata ValorePiù e in Fondi Interni Unit-Linked; ▪ Gestione Delegata, che prevede l’investimento dei premi al netto dei costi nella Gestione Separata ValorePiù e in una selezione di Fondi OICR Esterni. Nel corso della durata contrattuale il Contraente potrà modificare detta modalità di gestione, come previsto al successivo art. 18.
INVESTIMENTO DEI PREMI. I Premi versati (unico e aggiuntivi), al netto dei costi, sono investiti in quote dei Fondi interni prescelti dal Contraente e costituiscono il Controvalore delle quote dei Fondi Interni. Al momento della sottoscrizione della Proposta di Assicurazione o per eventuali versamenti aggiuntivi, il Contraente definisce liberamente, coerentemente alle proprie caratteristiche, come allocare i Premi investiti tra i Fondi Interni di seguito elencati, sottoscrivibili singolarmente o mediante combinazioni libere degli stessi: La Compagnia assegna le quote dei Fondi interni dividendo il Premio Investito sul/i Fondo/i interno/i selezionato/i per il corrispondente valore della quota. I valori delle quote dei Fondi interni utilizzati per il calcolo sono quelli riferiti al Giorno di calcolo relativo al Xxxxx Xxxxxx di Riferimento successivo alla data in cui la Compagnia ha ricevuto il Premio Unico e i Premi aggiuntivi (Data di valuta). Esempio di determinazione del capitale investito espresso in quote Premio iniziale versato 20.000,00 € Costo fisso per spese di emissione Contratto 50,00 € Capitale investito 19.950,00 € Valore della Quota alla data di decorrenza 10,00 € Quote acquisite alla data di decorrenza 1.995,00 quote

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  • Pagamento dei premi A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all’atto della sottoscrizione del contratto stesso. L’ammontare minimo del premio unico è di 15.000,00 Euro. Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. L’ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 1.000,00 Euro. In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro. Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.

  • Mancato pagamento del premio Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza. Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • Pagamento del premio L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Eventuali premi e/o rate di premio frazionato successive alla prima debbono essere pagati nei giorni di scadenza previsti. In caso contrario l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla scadenza e riprenderà vigore dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente avrà pagato quanto da lui dovuto.

  • Adeguamento del premio Le Somme assicurate, i Limiti di indennizzo (non espressi in percentuale) e il Premio, previsti nella Scheda tecnica di Ambito di rischio, sono aumentati del 2,5% ad ogni rinnovo annuale o, in alternativa, della percentuale - solo se superiore - calcolata rapportando l’“indice ISTAT di riferimento annuale” (relativo al quarto mese che precede il mese in cui scade la rata annuale di Premio) all’“indice ISTAT mensile” immediatamente precedente (“indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati” pubblicato dall’ISTAT). Se l’indice ISTAT non è disponibile, l’Impresa può utilizzare un indice equivalente ma deve avvisare il Contraente. Si precisa che sono esclusi da tale adeguamento gli Scoperti e le Franchigie eventualmente previsti ed indicati nella suddetta Scheda tecnica di Ambito di rischio. Tale disciplina non è operante per le prestazioni di Assistenza.

  • Adeguamento dei prezzi 1. Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi salvo eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, in seguito alla pubblicazione degli indici pubblicati dall’ISTAT applicabili annualmente e comunque dopo 12 mesi dalla stipula del Contratto.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Conferimento dei dati Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.

  • Affidamento del servizio 1. Il servizio di tesoreria viene svolto dal Tesoriere presso i locali situati in Ferrara………………………via…….………………., nei giorni ed ora di apertura degli sportelli stessi secondo l’orario praticato per i servizi della specie. Il servizio si avvale inoltre di un collegamento in circolarità con tutte le agenzie e filiali dell’Istituto tesoriere. 2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art.25, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti ed ai regolamenti dell’Ente nonché ai patti di cui alla presente convenzione. 3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti e tenendo conto delle indicazioni di cui all’art. 213 del d.lgs n. 267/2000, alle modalità di espletamento del servizio possono essere apportati i perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorarne lo svolgimento; in particolare deve essere fornito gratuitamente il servizio di home banking e internet e, come previsto nel regolamento delle entrate dell’Ente, anche quello di utilizzare apparecchi P.O.S. per l'introito di particolari tipologie di entrata. Detti apparecchi saranno installati ed eventualmente disinstallati a spese e cura del Tesoriere, così come lo saranno gli oneri di manutenzione e di gestione degli stessi. Per la formalizzazione dei relativi accordi può procedersi con scambio di lettere.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.