Common use of POLIZZA DI ASSICURAZIONE Clause in Contracts

POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto. La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell’appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: R.C.T. - catastrofe Euro 1.500.000,00 - per persona Euro 1.500.000,00 - per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00 R.C.O. - per sinistro Euro 1.500.000,00 - per persona lesa Euro 1.500.000,00 Tali polizze devono essere presentate alla Provincia prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovo. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto. La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell’appalto del’appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: R.C.T. - catastrofe Euro 1.500.000,00 - per persona Euro 1.500.000,00 - per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00 R.C.O. - per sinistro Euro 1.500.000,00 - per persona lesa Euro 1.500.000,00 Tali polizze devono essere presentate alla Provincia al Comune di Ventasso prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovorinnovo annuale. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provinciadel Comune di Ventasso, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'appaltatore L'Impresa è tenuto tenuta a presentare una stipulare apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, per R.C.T., assicurativa da stipularsi con compagnia Compagnia di assicurazione di primaria importanza Assicurazione autorizzate in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla dei lavori per tutto il periodo contrattuale (D. lgs 163/06 Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici - ex art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994), e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contrattopresente Disciplinare e loro pertinenze. La polizza R.C.T. deve assicurativa dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti di strada delle Strade del lotto oggetto dell’appalto e la dell’affidamento, a copertura della responsabilità civile conseguente alla corretta esecuzione del lavoro. La stessa deve dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati autorizzati all'accesso al controllo cantiere, nonchè incaricati della direzione lavori. L’impresa dovrà inoltre provvedere alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatorepresente Disciplinare e loro pertinenze. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: R.C.T. Polizza Assicurativa (D. lgs 163/06 Art. 129. Garanzie e coperture assicurative per i lavori pubblici - catastrofe Euro 1.500.000,00 - ex art. 30, commi 3, 4, 7-bis, legge n. 109/1994). Massimali minimi: per persona Euro 1.500.000,00 - 750.000,00 per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00 750.000,00 R.C.O. - Massimali minimi: per sinistro Euro 1.500.000,00 - 750.000,00 per persona lesa Euro 1.500.000,00 750.000,00 Tali polizze devono dovranno essere presentate alla Provincia di Rieti prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovolavoro, unitamente al relativo elenco dei mezzi che saranno impiegati. La stazione appaltante resta Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore l'Impresa appaltatrice e la compagnia Compagnia di assicurazioni, Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva solleverà in alcun modo l'appaltatore l'Impresa dalle sue responsabilità nei confronti della ProvinciaProvincia di Rieti o di eventuali terzi danneggiati anche, anche e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione dei lavori. In tal senso l’Amministrazione Provinciale resta sollevata da ogni responsabilità conseguente alla corretta esecuzione dei lavori di cui al presente capitolato. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del servizioContratto in danno.

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POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto. La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell’appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: R.C.T. - catastrofe Euro 1.500.000,00 1.500.000,00; - per persona Euro 1.500.000,00 1.500.000,00; - per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00 1.500.000,00; R.C.O. - per sinistro Euro 1.500.000,00 1.500.000,00; - per persona lesa Euro 1.500.000,00 1.500.000,00; Tali polizze e relativi nullaosta da parte della compagnia assicuratrice che garantiscano l'importo devono essere presentate presentati alla Provincia prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovo. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provincia, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

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Samples: www.provincia.savona.it

POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'appaltatore L'Appaltatore è tenuto obbligato a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell’offertaper tutta la durata contrattuale, per R.C.T., R.C.T. da stipularsi con compagnia Compagnia di assicurazione Assicurazione di primaria importanza in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla servizio per tutto il periodo contrattuale contrattuale, e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contrattopresente Capitolato e loro pertinenze. La polizza R.C.T. deve dovrà anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tutto il cantiere di lavoro costituito dai tratti di strada delle Strade oggetto dell’appalto del presente Contratto, e la stessa deve dovrà specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; per chiarezza analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatoresull'Appaltatore. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: R.C.T. R.C.T.: - catastrofe Euro 1.500.000,00 - per persona Euro 1.500.000,00 - per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00 R.C.O. R.C.O.: - per sinistro Euro 1.500.000,00 - per persona lesa Euro 1.500.000,00 Tali polizze devono dovranno essere presentate alla Provincia al Comune di Pescasseroli (AQ) prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovoservizio. La stazione appaltante resta Appaltante resterà comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore l'Appaltatore e la compagnia Compagnia di assicurazioni, Assicurazioni in quanto la stipulazione del contratto contratto, con le coperture assicurative di cui sopra, non solleva solleverà in alcun modo l'appaltatore l'Appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provinciadel Comune di Pescasseroli (AQ) anche, anche e soprattutto, in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio. L'intervenuta mancanza di copertura assicurativa comporta la risoluzione del Contratto in danno.

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Samples: www.comune.pescasseroli.aq.it

POLIZZA DI ASSICURAZIONE. L'appaltatore è tenuto a presentare una apposita polizza, in corso di validità al momento della presentazione dell’offerta, per R.C.T., da stipularsi con compagnia di assicurazione di primaria importanza operatore autorizzato in dipendenza dell'esecuzione del contratto, con impegno a rinnovarla per tutto il periodo contrattuale e a provvedere altresì alle assicurazioni R.C.O. delle macchine operatrici e dei mezzi di trasporto operanti sulle strade oggetto del contratto. La polizza R.C.T. deve anche coprire, in particolare, i danni subiti da terzi in conseguenza di incidenti che dovessero verificarsi su tutti i tratti di strada oggetto dell’appalto del’appalto e la stessa deve specificamente prevedere l'indicazione che fra i terzi si intendono compresi i rappresentanti della stazione appaltante deputati al controllo del servizio; analogo obbligo risarcitorio grava anche sull'appaltatore. Le polizze suddette devono avere massimali non inferiori ai seguenti: R.C.T. - catastrofe Euro 1.500.000,00 - per persona Euro 1.500.000,00 - per danni a cose ed animali Euro 1.500.000,00 R.C.O. - per sinistro Euro 1.500.000,00 - per persona lesa Euro 1.500.000,00 Tali polizze devono essere presentate alla Provincia committenza prima dell'inizio del servizio e successivamente ad ogni rinnovoservizio. La stazione appaltante resta comunque estranea ad ogni rapporto intercorrente fra l'appaltatore e la compagnia di assicurazioni, in quanto la stipulazione del contratto non solleva in alcun modo l'appaltatore dalle sue responsabilità nei confronti della Provinciacommittenza, anche in eccedenza ai massimali indicati per eventuali danni a cose o persone in relazione all'esecuzione del servizio.

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