Common use of Posizione Clause in Contracts

Posizione. Dirigente di struttura complessa Retribuzione di posizione minima contrattuale tavola all. 1 CCNL 5 dicembre 1996 (31 dicembre 1997) Totale Valore complessivo della retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni in azienda (1 gennaio 2001) Composizione complessiva retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni (1 gennaio 2001) Parte fissa Parte variabile Parte fissa Parte variabile Variabile aziendale 7.596.000 14.263.000 8.141.000 22.404.000 30.000.000 14.263.000 8.141.000 Ex X qualificato incaricato di struttura complessa 11.283.000 7.037.000 18.320.000 30.000.000 11.283.000 7.037.000 11.680.000 Dall’esempio si evince che: - la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio) è assorbita nel valore complessivo dell’incarico risultante dalla graduazione delle funzioni (nell’esempio si ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto; - la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell’attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico; - l’unica garanzia riguardante la retribuzione di posizione minima contrattuale è che il valore complessivo dell’incarico non può scendere al di sotto di essa. Nell’esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto determinare un valore complessivo dell’incarico di struttura complessa inferiore a L. 22.404.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 4.084.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente già di struttura complessa; - nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima contrattuale. Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio. Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione agli articoli citati, le parti - con riferimento agli organismi di verifica di cui all’art. 26, comma 2, a titolo meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati alla valutazione: - in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. - in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio o afferenti ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, il direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. - in prima istanza, il direttore generale o altro soggetto da lui delegato secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. L’individuazione dei soggetti valutatori di I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico. Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l’astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e di struttura complessa – componente del collegio tecnico. Per dare attuazione all’art. 26, comma 3, le parti ritengono che siano deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all’inizio del presente allegato. Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) Assegno personale (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99) ********* Retribuzione posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.1 CCNL 5.12.96, II biennio) Retribuzione posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.1 CCNL 5.12.96, II biennio, integrate da artt. 3 e 4 CCNL 8.6.2000, II biennio) Retribuzione posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari condizioni lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Indennità incarico di struttura complessa (art. 41 CCNL 8.6.2000 per gli incaricati dal 31.7.99) Retribuzione posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari condizioni lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Specifico trattamento economico (art. 39 CCNL 8 giugno 2000) assegno personale per dirigenti di II livello con incarico quinquennale al 30.7.99, se in godimento *********** Indennità di esclusività (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Indennità di esclusività (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro DIRIGENTI GIA' DI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) Assegno personale (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99) *********

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’area Della Dirigenza Dei Ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico Ed Amministrativo Del Servizio Sanitario Nazionale Parte Normativa Quadriennio 2002/2005 E Parte Economica Biennio 2002 2003

Posizione. Dirigente di struttura strattura complessa area chirurgica Retribuzione di posizione minima contrattuale tavola all. 1 CCNL C.C.N.L. 5 dicembre 1996 (31 dicembre 199731.12.1997) Totale Valore complessivo della retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni in azienda (1 gennaio 2001) Composizione complessiva retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni (1 gennaio 20011.1.2001) Parte fissa Parte variabile Parte fissa Parte variabile Variabile aziendale 7.596.000 14.263.000 12.000.000 8.141.000 22.404.000 20.141.000 30.000.000 14.263.000 12.000.000 8.141.000 9.859.000 Ex X qualificato incaricato di struttura complessa 11.283.000 11.078.000 7.037.000 18.320.000 18.115.000 30.000.000 11.283.000 11.078.000 7.037.000 11.680.000 Dall’esempio 11.885.000 Dall'esempio si evince che: - la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL C.C.N.L. 5 dicembre 1996 - II biennio) è assorbita nel valore complessivo dell’incarico dell'incarico risultante dalla graduazione delle funzioni (nell’esempio nell'esempio si ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto; - la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell’attuale nell'attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico; - l’unica l'unica garanzia riguardante la retribuzione di posizione minima contrattuale è che il valore complessivo dell’incarico dell'incarico non può scendere al di sotto di essa. Nell’esempio Nell'esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto determinare un valore complessivo dell’incarico dell'incarico di struttura complessa inferiore a L. 22.404.000 20.141.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 4.084.000 2.026.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente già di struttura complessa; - nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima contrattuale. Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività dell'attività del valutato da parte dell’organo dell'organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo dell'organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio. Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione agli degli articoli citati, le parti - con riferimento agli organismi di verifica di cui all’artall'art. 26, comma 2, a titolo meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati alla valutazione: - in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. - in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio o afferenti ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, il direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. - in prima istanza, il direttore generale o altro soggetto da lui delegato secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. L’individuazione dei soggetti valutatori di I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico. Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l’astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e di struttura complessa – componente del collegio tecnico. Per dare attuazione all’art. 26, comma 3, le parti ritengono che siano deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all’inizio del presente allegato. Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) Assegno personale (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99) ********* Retribuzione posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.1 CCNL 5.12.96, II biennio) Retribuzione posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.1 CCNL 5.12.96, II biennio, integrate da artt. 3 e 4 CCNL 8.6.2000, II biennio) Retribuzione posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari condizioni lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Indennità incarico di struttura complessa (art. 41 CCNL 8.6.2000 per gli incaricati dal 31.7.99) Retribuzione posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari condizioni lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Specifico trattamento economico (art. 39 CCNL 8 giugno 2000) assegno personale per dirigenti di II livello con incarico quinquennale al 30.7.99, se in godimento *********** Indennità di esclusività (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Indennità di esclusività (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro DIRIGENTI GIA' DI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) Assegno personale (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99) *********:

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Posizione. Dirigente di struttura complessa area chirurgica Retribuzione di posizione minima contrattuale tavola all. 1 CCNL 5 dicembre 1996 (31 dicembre 1997) Totale Valore complessivo della retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni in azienda (1 gennaio 2001) Composizione complessiva retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni (1 gennaio 2001) Parte fissa Parte variabile Parte fissa Parte variabile Variabile aziendale 7.596.000 14.263.000 9.859.000 12.000.000 8.141.000 22.404.000 20.141.000 30.000.000 14.263.000 12.000.000 8.141.000 Ex X qualificato incaricato di struttura complessa 11.283.000 11.078.000 7.037.000 18.320.000 18.115.000 30.000.000 11.283.000 11.078.000 7.037.000 11.680.000 11.885.000 Dall’esempio si evince che: - la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio) è assorbita nel valore complessivo dell’incarico risultante dalla graduazione delle funzioni (nell’esempio si ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto; - la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell’attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico; - l’unica garanzia riguardante la retribuzione di posizione minima contrattuale è che il valore complessivo dell’incarico non può scendere al di sotto di essa. Nell’esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto determinare un valore complessivo dell’incarico di struttura complessa inferiore a L. 22.404.000 20.141.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 4.084.000 2.026.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente già di struttura complessa; - nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima contrattuale. Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio. Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione agli degli articoli citati, le parti - con riferimento agli organismi di verifica di cui all’art. 26, comma 2, a titolo meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati alla valutazione: - in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. - in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio o afferenti ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativoterritorio, il direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. - in prima istanza, il direttore generale o altro soggetto da lui delegato secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. L’individuazione dei soggetti valutatori di I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico. Il collegio Collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l’astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e di struttura complessa – componente del collegio tecnico. Per dare attuazione all’art. 26, comma 3, le parti ritengono che siano sono deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all’inizio del presente allegato. Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 37 CCNL 8.6.2000) Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 37 CCNL 8.6.2000) RIAXXX, ove acquisita xxx xxxxxxxxx (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) Assegno personale (art. 3938, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove se dirigente di II livello al 30.7.99) *********** ISM (art. 38, comma 2, CCNL 8.6.2000, se dirigente di II livello al 30.7.99; art. 37, comma 2 stesso CCNL se dirigente di struttura complessa dal 31.7.99) Retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.1 allegate al CCNL 5.12.96, II biennio) ISM (art. 37, comma 2, CCNL 8.6.2000) Retribuzione di posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.1 allegate al CCNL 5.12.96, II biennio, integrate da dagli artt. 3 e 4 del CCNL 8.6.2000, II biennio) Retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 39 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 39 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di risultato (art. 62 65 CCNL 5.12.96) Retribuzione di risultato (art. 65 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Retribuzione per particolari condizioni di lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Indennità incarico di struttura complessa (art. 41 40 CCNL 8.6.2000 per gli incaricati dal 31.7.99) Retribuzione posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari condizioni lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Assegno per il nucleo familiare, ove spettante *********** Specifico trattamento economico (art. 39 40 CCNL 8 giugno 2000) assegno personale per dirigenti di II livello con incarico quinquennale al 30.7.99, se in godimento *********** Indennità di esclusività (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Indennità Vedi nota conclusiva di esclusività (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro DIRIGENTI GIA' DI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) Assegno personale (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99) *********Tavola 4.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’area Della Dirigenza Medico Veterinaria Del Servizio Sanitario Nazionale Parte Normativa Quadriennio 2002/2005 E Parte Economica Biennio 2002 2003

Posizione. Dirigente di struttura complessa Retribuzione di posizione minima contrattuale tavola all. 1 CCNL 5 dicembre 1996 (31 dicembre 1997) Totale Valore complessivo della retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni in azienda (1 gennaio 2001) Composizione complessiva retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni (1 gennaio 2001) Parte fissa Parte variabile Parte fissa Parte variabile Variabile aziendale 7.596.000 14.263.000 8.141.000 22.404.000 30.000.000 14.263.000 8.141.000 Ex X qualificato incaricato di struttura complessa 11.283.000 7.037.000 18.320.000 30.000.000 11.283.000 7.037.000 11.680.000 Dall’esempio si evince che: - la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio) è assorbita nel valore complessivo dell’incarico risultante dalla graduazione delle funzioni (nell’esempio si ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto; - la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell’attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico; - l’unica garanzia riguardante la retribuzione di posizione minima contrattuale è che il valore complessivo dell’incarico non può scendere al di sotto di essa. Nell’esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto determinare un valore complessivo dell’incarico di struttura complessa inferiore a L. 22.404.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 4.084.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente già di struttura complessa; - nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima contrattuale. Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio. Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione agli articoli citati, le parti - con riferimento agli organismi di verifica di cui all’art. 26, comma 2, a titolo meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati alla valutazione: - in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. - in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio o afferenti ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, il direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. - in prima istanza, il direttore generale o altro soggetto da lui delegato secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, comma 2. L’individuazione dei soggetti valutatori di I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico. Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l’astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e di struttura complessa – componente del collegio tecnico. Per dare attuazione all’art. 26, comma 3, le parti ritengono che siano deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all’inizio del presente allegato. Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) RIAXXX, ove acquisita xxx xxxxxxxxx (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) Assegno personale (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99) ********* Retribuzione posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.1 CCNL 5.12.96, II biennio) Retribuzione posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.1 CCNL 5.12.96, II biennio, integrate da artt. 3 e 4 CCNL 8.6.2000, II biennio) Retribuzione posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari condizioni lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Indennità incarico di struttura complessa (art. 41 CCNL 8.6.2000 per gli incaricati dal 31.7.99) Retribuzione posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari condizioni lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Specifico trattamento economico (art. 39 CCNL 8 giugno 2000) assegno personale per dirigenti di II livello con incarico quinquennale al 30.7.99, se in godimento *********** Indennità di esclusività (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Indennità di esclusività (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro DIRIGENTI GIA' DI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) RIAXXX, ove acquisita xxx xxxxxxxxx (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) Assegno personale (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99) *********

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’area Della Dirigenza Dei Ruoli Sanitario, Professionale, Tecnico Ed Amministrativo Del Servizio Sanitario Nazionale Parte Normativa Quadriennio 2002/2005 E Parte Economica Biennio 2002 2003

Posizione. Dirigente di struttura complessa Retribuzione di posizione minima contrattuale tavola all. 1 CCNL 5 dicembre 1996 (31 dicembre 1997) Totale Valore complessivo della retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni in azienda (1 gennaio 2001) Composizione complessiva retribuzione di posizione dopo graduazione funzioni (1 gennaio 2001) Parte fissa Parte variabile Parte fissa Parte variabile Variabile aziendale 7.596.000 14.263.000 8.141.000 22.404.000 30.000.000 14.263.000 8.141.000 Ex X qualificato incaricato di struttura complessa 11.283.000 7.037.000 18.320.000 30.000.000 11.283.000 7.037.000 11.680.000 Dall’esempio si evince che: - la retribuzione di posizione minima contrattuale (stabilita al 31 dicembre 1997 dalla tabella allegata al CCNL 5 dicembre 1996 – II biennio) è assorbita nel valore complessivo dell’incarico risultante dalla graduazione delle funzioni (nell’esempio si ipotizza come avvenuto per la prima volta al 1 gennaio 2001) e non si sovrappone ad esso ma ne costituisce una parte anticipatamente attribuita dal contratto; - la cosiddetta variabile aziendale può essere corrisposta in misura diversa a seconda della posizione di incarico di provenienza, configurandosi il nuovo come una promozione, un tempo ottenuta mediante il concorso e, nell’attuale sistema di qualifica unica, mediante appunto il conferimento di incarico; - l’unica garanzia riguardante la retribuzione di posizione minima contrattuale è che il valore complessivo dell’incarico non può scendere al di sotto di essa. Nell’esempio citato, la graduazione delle funzioni non avrebbe potuto determinare un valore complessivo dell’incarico di struttura complessa inferiore a L. 22.404.000 mantenendo, ad es., la differenza come assegno ad personam. In tal caso il dirigente proveniente dalla posizione di incarico sottostante avrebbe guadagnato solo L. 4.084.000 e nulla sarebbe stato dovuto al dirigente già di struttura complessa; - nella determinazione della retribuzione complessiva di posizione si deve tener conto della disponibilità del relativo fondo dove grava anche la retribuzione di posizione minima contrattuale. Con il presente allegato, le parti confermano che il procedimento di valutazione di cui agli articoli da 25 a 32 è ispirato al principio: della diretta conoscenza dell’attività del valutato da parte dell’organo proponente (valutatore di I istanza); della approvazione o verifica della valutazione da parte dell’organo competente (valutatore di II istanza); della partecipazione al procedimento del valutato, anche attraverso il contraddittorio. Per consentire alle aziende sanitarie ed ospedaliere di dare omogenea attuazione agli articoli citati, le parti - con riferimento agli organismi di verifica di cui all’art. 26, 26 comma 2, a titolo meramente esemplificativo, ritengono che siano deputati alla valutazione: - in prima istanza, i titolari della struttura complessa presso la quale gli stessi prestano servizio, ovvero, in caso di struttura semplice di livello dipartimentale o assimilata, i titolari del dipartimento o della struttura assimilata; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, 26 comma 2. - in prima istanza, nei presidi ospedalieri, i direttori dei dipartimenti di assegnazione. Per i servizi del territorio o afferenti ai ruoli professionale, tecnico ed amministrativo, il direttore del dipartimento ove costituito ovvero il titolare della struttura assimilata di assegnazione. In mancanza dell’istituzione dei dipartimenti, la valutazione è effettuata dal titolare della struttura direttamente sovraordinata secondo i rispettivi atti aziendali di organizzazione; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, 26 comma 2. - in prima istanza, il direttore generale o altro soggetto da lui delegato secondo le modalità stabilite negli atti aziendali di organizzazione; - in seconda istanza, il Collegio tecnico di cui all’art. 26, 26 comma 2. L’individuazione dei soggetti valutatori di I istanza negli enti diversi dalle aziende è affidata agli atti di organizzazione adottati ciascuno secondo i propri ordinamenti interni. In seconda istanza, il soggetto valutatore è costituito dal Collegio tecnico. Il collegio tecnico dovrà dotarsi di un proprio regolamento di funzionamento diretto, tra l’altro, alla soluzione di alcuni casi, quali, ad esempio, l’astensione - da parte del direttore di dipartimento componente del Collegio tecnico - dalla valutazione di un dirigente già da lui stesso valutato magari anche negativamente ovvero chi debba procedere alla valutazione di II istanza ove questa riguardi un dirigente - direttore di dipartimento e di struttura complessa – componente del collegio tecnico. Per dare attuazione all’art. 26, 26 comma 3, le parti ritengono che siano deputati alla valutazione il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno ove attivato, che vi procedono secondo i rispettivi regolamenti, nel rispetto dei principi riportati all’inizio del presente allegato. Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro DIRIGENTI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) RIAXXX, ove acquisita xxx xxxxxxxxx (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) Assegno personale (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99) ********* Retribuzione posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.1 CCNL 5.12.96, II biennio) Retribuzione posizione minima, parte fissa e variabile (tabelle all.1 CCNL 5.12.96, II biennio, integrate da artt. 3 e 4 CCNL 8.6.2000, II biennio) Retribuzione posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari condizioni lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Indennità incarico di struttura complessa (art. 41 CCNL 8.6.2000 per gli incaricati dal 31.7.99) Retribuzione posizione, parte variabile aziendale, ove attribuita (art. 40 CCNL 8.6.2000) Retribuzione di risultato (art. 62 CCNL 5.12.96) Retribuzione per particolari condizioni lavoro, ove spettante (artt. 35 e 51 CCNL 8.6.2000) Assegno per il nucleo familiare, ove spettante Specifico trattamento economico (art. 39 CCNL 8 giugno 2000) assegno personale per dirigenti di II livello con incarico quinquennale al 30.7.99, se in godimento *********** Indennità di esclusività (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Indennità di esclusività (art. 5 CCNL 8.6.2000, II biennio economico) Voci del trattamento economico fondamentale ed accessorio spettante ai dirigenti al 31 dicembre 2001 in base al rapporto di lavoro DIRIGENTI GIA' DI STRUTTURA COMPLESSA DIRIGENTI Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) Stipendio tabellare (art. 35, CCNL integrativo 10.2.04) Indennità integrativa speciale (art. 38 CCNL 8.6.2000) RIAXXX, ove acquisita xxx xxxxxxxxx (art. 35 CCNL 8.6.2000) RIA, ove acquisita (art. 35 CCNL 8.6.2000) Assegno personale (art. 39, comma 1, CCNL 8.6.2000 ove dirigente di II livello al 30.7.99) *********

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