Poteri di firma. Il potere di modificare il Contratto e di predisporre o modificare qualsiasi comunicazione, quietanza ed altro documento inviato dalla Compagnia in esecuzione del Contratto medesimo o, in ogni caso, di impegnare la Compagnia è riservato alla direzione della Compagnia.
Poteri di firma. Il contratto sarà sottoscritto Vice Direttore Generale Xxxxxxx; nel caso in cui quest’ultimo sia anche il proponente, il contratto sarà sottoscritto dal Presidente.
Poteri di firma. La BCE è giuridicamente vincolata nei confronti di terzi dal suo presidente o due membri del comitato esecutivo ovvero dalla firma di due membri del personale della BCE che siano stati debitamente autorizzati dal presidente a firmare per conto della BCE.
Poteri di firma. Ciascun Richiedente e ciascun Utente fornirà o farà in modo che sia fornita al Gestore, congiuntamente alla emissione di una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante o, a seconda dei casi, di una Garanzia a Prima Richiesta ai sensi del presente articolo 10, ragionevole prova che tale garanzia è stata sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati della Società Controllante o, a seconda dei casi, del Garante Approvato. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo III.10, su richiesta di un Richiedente o di un Utente della Capacità Spot, il Gestore potrà a propria discrezione rinunciare al requisito della messa a disposizione e del mantenimento delle garanzie finanziarie da parte di tale Richiedente o, a seconda dei casi, Utente della Capacità Spot ai sensi del presente articolo III.10.
Poteri di firma. 1 − AUTENTICA FIRME APPORRE FIRME LEGGIBILI . Banca Popolare Commercio e Industria Società per Azioni − Sede Legale e Direzione Generale: Xxx xxxxx Xxxxxxx 00, 00000 Xxxxxx − Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia − Capitale Sociale euro 682.500.000,00 − Codice Fiscale, Partita IVA e Registro Imprese di Milano n. 03910420961 − ABI 05048.4, Albo delle Banche n. 5560, Albo dei Gruppi Bancari n. 3111.2, soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unione di Banche Italiane S.c.p.a.
Poteri di firma. 1. La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale sia amministrativa, compresi i giudizi di Cassazione e di revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, a chi lo sostituisce.
2. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente del Consiglio di Amministrazione fa prova dell’assenza o impedimento del medesimo.
3. La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio di Amministrazione a singoli Amministratori per determinati atti o categorie di atti.
4. La firma sociale è altresì attribuita dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, nonché a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società, con determinazione dei limiti e delle modalità di esercizio.
5. Il Consiglio può, inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.
Poteri di firma. 1. L’Ateneo ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente all’Istituto Cassiere mediante comunicazione scritta le generalità, la qualifica e le firme autografe delle persone autorizzate (e dei relativi sostituti o delegati) a sottoscrivere gli ordinativi d’incasso e di pagamento, nonché le deliberazioni attributive dei poteri di firma ai rispettivi titolari.
2. L’Ateneo ha, inoltre, l’obbligo di comunicare, con analoga procedura, le variazioni che potranno intervenire per cessazioni e nuove nomine.
3. Per gli effetti di cui sopra, l’Istituto Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
4. L’Istituto Cassiere è tenuto a non dare esecuzione a titoli di spesa privi delle firme espressamente autorizzate.
Poteri di firma. 1. L’Università ha l’obbligo di trasmettere tempestivamente all’Istituto Cassiere, mediante comunicazione scritta, le generalità, la qualifica e le firme autografe delle persone autorizzate (e dei relativi sostituti o delegati) a sottoscrivere gli ordinativi di incasso e di spesa, nonché le deliberazioni attributive dei poteri di firma ai rispettivi titolari. L’Università ha, inoltre, l’obbligo di comunicare, con analoga procedura, le variazioni che potranno intervenire per cessazioni e nuove nomine.
2. Per gli effetti di cui sopra, l’Istituto Cassiere resterà impegnato dal giorno lavorativo successivo a quello di ricezione delle comunicazioni stesse.
3. L’Istituto Cassiere è tenuto a non dare esecuzione a titoli di spesa privi delle firme espressamente autorizzate, salvo i casi già citati o esigenze di natura eccezionale manifestate formalmente da soggetti facoltizzati alla firma.
4. Gli ordinativi di pagamento e di riscossione (mandati e reversali) dell’Amministrazione di Ateneo, analogamente a quelli di carico e scarico dei valori in deposito, dovranno essere sottoscritti congiuntamente dal Direttore Generale e dal Responsabile del Settore economico-finanziario competente dell’Ateneo, ovvero dalle persone che legittimamente li sostituiscono, ovvero da quelle dagli stessi delegate.
Poteri di firma. 1. L’acquisizione di forniture di beni, servizi e lavori richiede sempre l’autorizzazione espressa e la sottoscrizione da parte del Presidente della Società del Contratto o dell’Ordine di Acquisto.
Poteri di firma. L'Università avrà l'obbligo di comunicare tempestivamente al Cassiere le generalità, la qualifica e la firma autografa dei soggetti autorizzati ad effettuare le eventuali operazioni non effettuabili in modalità in forma digitale, nonché le autorizzazioni per le firme digitali relativamente agli ordinativi di incasso e di pagamento informatici a carico del conto corrente dell'Università. L'Università avrà, inoltre, l'obbligo di comunicare tempestivamente le variazioni dei soggetti di cui sopra in caso di decadenza, nuova nomina o altri motivi.