GARANZIE FINANZIARIE. Fare riferimento al punto 7.10. Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio di seguito.
GARANZIE FINANZIARIE. A garanzia degli obblighi assunti con la presente Convenzione, il Soggetto attuatore consegna al Comune, in data odierna, apposite fidejussioni, con esclusione della preventiva escussione del debitore principale ex articolo 1944 del Codice Civile, rilasciate [•] nell’interesse del Soggetto attuatore ed a favore del Comune, a garanzia dell’esecuzione delle opere di urbanizzazione, come di seguito meglio specificate: • valore opere di Urbanizzazione Primaria maggiorato del 20% (venti per cento): Valore Garantito Euro 1.046.579,66 (unmilionequarantaseimilacinquecenntosettantanove virgola sessantasei); • valore opere di Urbanizzazione Secondaria maggiorato del 20% (venti per cento): Valore garantito Euro 553.417,24 (cinquecentocinquantatremilaquattrocentodiciasette virgola ventiquattro). • valore opere a standard qualitativo maggiorato del 20% (venti per cento): valore garantito Euro 180.458,05 (centottantamilaquattrocentocinquantotto virgola cinque) Qualora i costi desumibili dai computi metrici estimativi di dettaglio, allegati alle richieste di permesso di costruire, relativi alle opere da eseguire a favore del Comune, risultassero superiori a quelli preventivati con i computi allegati al presente Programma Integrato di Intervento, il Soggetto attuatore si impegna a costituire a favore del Comune, prima del rilascio dei permessi di costruire o altri titoli abilitativi, apposita garanzia fideiussoria integrativa, calcolata con le stesse modalità della garanzia originaria. L'entità complessiva di ogni garanzia potrà, previo consenso scritto del Comune, che non potrà essere irragionevolmente negato, essere ridotta in proporzione alle obbligazioni che risulteranno adempiute in ragione dei lavori eseguiti, collaudati e consegnati. In ogni caso, l'importo di ogni garanzia potrà essere ridotto al massimo dell'80% (ottanta per cento), mentre il restante 20% (venti per cento) sarà svincolato solo dopo l'intervenuta approvazione da parte del Comune dell’ultimo dei collaudi delle relative opere; viene convenuto dalle Parti che la stessa approvazione, da parte del Comune, dell’ultimo dei collaudi, varrà come autorizzazione allo svincolo della relativa garanzia fideiussoria prestata. In caso di violazione delle obbligazioni oggetto delle garanzie fideiussorie assunte dal Soggetto attuatore, il Comune potrà liberamente escutere le fideiussioni suddette senza formalità alcuna, previa diffida di esatto adempimento entro i termini come previsti nei precedenti articoli 14 e ...
GARANZIE FINANZIARIE. La Società Proponente, in relazione al disposto del punto 2, art. 45 della Legge Re- gionale 56/77, hanno costituito, a favore del Comune di Alessandria, cauzione me- diante polizza fidejussoria n. _ rilasciata da in data a garanzia dell’esecuzione diret- ta delle opere di urbanizzazione, per l’importo di € 3.426.190,00, pari al costo delle opere di urbanizzazione ancora da eseguire maggiorato del 20%, così come risulta dal progetto e dal computo metrico estimativo verificato dai competenti uffici tecnici comunali. La garanzia di cui sopra potrà, previo consenso del Comune, essere ridotta propor- zionalmente al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione e comunque non prima dell'esecuzione di almeno il 50% delle opere stesse. La Società Proponente si obbliga, a semplice richiesta del Comune:
a) ad integrare, nel termine di trenta giorni, il valore della garanzia rispetto all’entità attuale nel caso in cui si appalesasse insufficiente per effetto dell’eventuale mutato valore della moneta secondo gli indici ufficiali;
b) ad integrare, sempre nel rispetto del termine e con le modalità suddette, la ga- ranzia qualora venisse utilizzata in tutto od in parte a seguito di accertata ina- dempienza. Inoltre, a cautela dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi ed oneri qui previsti ed a garanzia della completa realizzazione del piano, la Società Proponente ha costituito, a favore del Comune di Alessandria, cauzione mediante polizza fide- jussoria n. , rilasciata da . , dell’importo di € 285.515,00. in data La garanzia suddetta (di € 285.515,00) sarà estinta dal Comune, con atto espresso, previo accertamento di compiuto ed esatto soddisfacimento di tutte le obbligazioni convenzionali. Le suddette fideiussioni dovranno prevedere espressamente la loro operatività entro 30 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia espressa ad ogni opposi- zione giudiziale e stragiudiziale a chiunque notificata e l’esonero da ogni responsa- bilità a qualunque titolo per i pagamenti o prelievi che il Comune intenderà fare.
GARANZIE FINANZIARIE. Vedere sezione 10. Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio.
GARANZIE FINANZIARIE. 1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, del pagamento del- le penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, l’Impresa Affidataria è tenuta a costituire, prima della stipula del Contratto di Servizio, una cauzione definitiva pari a 15.300.000,00 (Quindicimi- lionitrecentomila/00) euro.
2. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o po- lizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario (iscritto nell'albo di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autoriz- zata dal Ministero dell’Economia e delle finanze), alle seguenti necessarie condi- zioni: • sottoscrizione autenticata da notaio; • essere operativa entro 15 (quindici) giorni, prevedendo la clausola co- siddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta di FER S.r.l., ad effettuare il versamento del- la somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudica- tario ovvero di terzi aventi causa; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ.; • prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, c.c.; • avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali; • prevedere che ogni variazione inerente il fideiussore quale, a titolo esemplificativo, cambio di denominazione sociale, di sede legale, fusio- ni, incorporazioni, ecc., che incida sulle comunicazioni da parte di FER S.r.l. al garante, sono inefficaci nei suoi confronti ai fini dell’escussione, fino alla avvenuta comunicazione a FER con raccomandata AR di tali va- riazioni; • prevedere che il mancato pagamento del premio annuale non comporta l’inefficacia della polizza; • prevedere l’obbligo di reintegrazione ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte; • essere accompagnata da lettera contente la dichiarazione del Garante:
a. di avere preso visione della Lettera di Xxxxxx e di tutti gli atti in essa richiamati;
b. di obbligarsi a versare direttamente all’Ente Affidante, a prima ri- chiesta, senza eccezioni o ritardi, la somma garantita o la minor somma;
c. di considerare valida la garanzia fino al rilascio della dichiarazione liberatoria di cui al del presente articolo.
3. La cauzione è...
GARANZIE FINANZIARIE. 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, il Gestore ha costituito, nelle forme e secondo le modalità di cui alla L. n. 348/1982, la garanzia autonoma definitiva (sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa) di valore pari a euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) e di durata non inferiore alla durata dell’affidamento aumentata di 12 mesi. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto della Stazione affidante al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
2. In caso di escussione totale o parziale della garanzia autonoma, il Gestore ha l’obbligo di reintegrare la garanzia autonoma sino all’importo convenuto entro il termine di giorni 15 (quindici). La ritardata reintegrazione, ai sensi dell’art. 21, comporterà l’applicazione di una penale, fatto salvo quanto previsto all’art. 23 dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di giorni 30 (trenta).
GARANZIE FINANZIARIE. Ai sensi dell’art. 8, 5° Comma, n° 4 Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, all’atto della stipula della presente convenzione verranno consegnate al Comune una o più fideiussioni bancarie o assicurative dell’importo complessivo di euro 110.000,00 corrispondenti al valore delle opere da realizzare. L’operatore a misura della progressiva realizzazione delle opere oggetto delle obbligazioni garantite potrà chiedere al Comune la graduale riduzione dell’importo delle fidejussioni, che l’Ente si impegna ad assentire previa certificazione dell’Ufficio Tecnico comunale ovvero del Tecnico collaudatore in corso d’opera per le opere, fino ad un massimo dell’80% dell’importo delle opere realizzate . Adempiuti gli obblighi assunti dall’ OPERATORE e collaudate con esito positivo le opere di urbanizzazione, le garanzie fideiussorie saranno svincolate a favore del Soggetto Attuatore che le avrà prestate.
GARANZIE FINANZIARIE. A tutela dell’effettivo svolgimento del servizio ed in genere a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l’Impresa affidataria deve costituire, prima della stipula del Contratto, una cauzione definitiva di Euro 1.851.712,90 pari al 5% dell’importo complessivo annuo di cui all’aggiudicazione. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. La garanzia fedejussoria è stata costituita mediante La cauzione definitiva dovrà permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale al saldo dell’ultima fattura, in assenza di controversia. COAS, ai sensi del terzo comma dell’art. 113 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163, ha diritto allo svincolo anticipato della fideiussione in misura di 1/6 dell’importo al termine di ciascuno dei primi quattro anni di durata del contratto. Resta salvo ed impregiudicato il diritto della Provincia al risarcimento di eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall’Impresa affidataria.
GARANZIE FINANZIARIE. Garanzie finanziarie a copertura degli obblighi degli Utenti
(a) prova scritta, in forma e con contenuto soddisfacenti per il Gestore, di possedere un rating riferito all’indebitamento non garantito di lungo termine non inferiore ad almeno uno dei seguenti rating a:
a) BBB- emesso da S&P o;
b) Baa3 emesso da Moody’s; o
c) BBB emesso da Fitch Ratings.
(b) qualora i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente (o fossero soddisfatti dal Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso ma abbiano cessato di esserlo prima della conclusione del Contratto per la Capacità con il Gestore, relativo a tale Richiesta di Accesso), ma siano soddisfatti dalla Società Controllante di tale Richiedente, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante emessa dalla Società Controllante del Richiedente; o
(c) qualora:
(i) i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente (o fossero soddisfatti dalla Società Controllante del Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso da parte di tale Richiedente, ma tale Società Controllante abbia successivamente cessato di essere la Società Controllante del Richiedente prima della conclusione del Contratto per la Capacità con il Gestore, relativo a tale Richiesta di Accesso); e
(ii) nessuna società detenga il controllo diretto o indiretto del Richiedente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359, comma 1°, n. 1) del Codice Civile, ma i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III siano soddisfatti da qualsiasi soggetto che, direttamente o indirettamente, detenga una partecipazione nel capitale sociale del Richiedente, a scelta del Richiedente, una garanzia emessa da uno dei soggetti di cui alla lettera (c)(ii) che precede a favore del Gestore ed a termini e condizioni che non siano meno favorevoli per il Gestore rispetto a quelli di una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e, qualora una tale garanzia sia fornita, le disposizioni del Codice di Rigassificazione relative alla Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante ed alla Società Controllante che ha emesso quest’ultima si applicheranno mutatis mutandis a tale garanzia ed al relativo soggetto emittente; o
(d) qualora:
(i) i requisiti di cui all’articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente e i requisiti di cui all’articolo 10.1(b) del capitolo III...
GARANZIE FINANZIARIE. 1. L'Affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento dei presenti obblighi contrattuali assunti, conte- stualmente alla sottoscrizione dei Contratti di ser- vizio con i Comuni facenti parte dell'ATI n. 2 e con l'ATI n. 2 medesima, costituisce a proprie spese i- donea cauzione, a favore dell'ATI n. 2 e dei comuni medesimi, da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo totale dovuto, a titolo di TIA e TARSU, per l'anno di riferimento.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Affidataria, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria pro- vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ATI n. 2.
3. In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata dagli in- termediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
4. L'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare l'am-
5. La garanzia deve ritenersi automaticamente svin- colata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del
6. La prestazione della garanzia ai sensi del pre- sente articolo non limita l'obbligo dell'Affidataria di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superio- re all'importo garantito.
7. Ai fini degli adempimenti di cui al presente ar- ticolo l'Affidataria ha contratto con UGF Assicura- zioni S.p.A. (Unipol) Agenzia di Perugia, la polizza fidejussoria n.96/50733494 emessa il 24 novembre 2009 che viene consegnata al rappresentante dell'ATI n.2.