GARANZIE FINANZIARIE. Fare riferimento al punto 7.10. Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio di seguito.
GARANZIE FINANZIARIE. I “soggetti attuatori”, all’atto della stipula della convenzione costituiscono a garanzia della esatta e piena esecuzione di lavori delle opere oggetto del progetto urbanistico, della manutenzione delle opere e dei lavori medesimi, e della cessione delle aree previste nel Piano attuativo, una cauzione pari al 100% del costo delle opere di U1 pari a Euro 568.003,72 (l’importo della cauzione sarà aggiornato al momento dell’approvazione del piano particolareggiato). Il 98% della cauzione viene effettuato mediante fideiussione bancaria o assicurativa a prima richiesta e con esclusione del beneficio della preventiva escussione, ed il 2% in contanti già versati alla cassa comunale; quest’ultima somma verrà incamerata definitivamente dall’Amministrazione a rimborso spese, per esame ed istruttoria della pratica, controlli, sopralluoghi, ecc. La fideiussione stipulata, è consegnata al notaio il quale, verificato e accertatosi del potere di firma da parte del funzionario della banca o dell’impresa assicurativa garante, (riportare da parte del notaio rogante estremi dell’atto in forza del quale il funzionario può sottoscrivere la fidejussione) la consegna al rappresentante del Comune di Cervia prima della firma della presente convenzione. Essa deve riportare tutti gli elementi e le condizioni ritenute necessarie dal Comune di Cervia. La validità della fideiussione deve essere a tempo indeterminato e potrà essere svincolata dall’istituto che l’ha rilasciata, solo a seguito di comunicazione liberatoria da parte del Comune di Cervia che potrà avvenire solo successivamente alla presa in carico delle opere di cui è garanzia nonché delle aree che i soggetti attuatori devono cedere. Qualora la fidejussione sia assicurativa, essa deve essere contratta con un’impresa di assicurazioni di primaria importanza debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi di legge. Ancorchè le garanzie siano commisurate all’importo delle opere di urbanizzazione da realizzare, essa è prestata per tutte le obbligazioni a contenuto patrimoniale, anche indiretto, connesse all’attuazione della convenzione, da questa richiamate ovvero il cui mancato o ritardato assolvimento possa arrecare pregiudizio al Comune, sia come Ente territoriale, sia come soggetto iure privato rum, sia come autorità che cura il pubblico interesse. La garanzia copre altresì, senza alcuna riserva, i danni comunque derivanti nel periodo di manutenzione e conservazione a cura del soggetto attuatore, nonché le sa...
GARANZIE FINANZIARIE. 16.1 A garanzia dell’esatta e tempestiva osservanza degli obblighi derivanti dalla Convenzione, il Soggetto Attuatore, per sé, per i successori e aventi causa a qualunque titolo, rilascerà a favore del Comune, le seguenti polizze fideiussorie assicurative o bancarie a scalare: - al momento del ritiro del permesso di costruire:
a) a garanzia della esecuzione dell’intervento di riqualificazione del Complesso Immobiliare per un importo pari a Euro 1.480.000,00 (pari al 10% del valore dell’offerta). Tale importo dovrà essere determinato puntualmente al momento del rilascio del permesso di costruire, al netto del valore delle opere di urbanizzazione, già garantito come da successivo punto b);
b) a garanzia degli impegni assunti per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo degli oneri dovuti ai sensi dell’articolo 10 dell’In Primo Luogo della presente Convenzione, pari al valore delle opere, come risultante dal progetto esecutivo, incrementato del 10 %;
c) a garanzia del pagamento delle rate degli oneri di urbanizzazione eccedenti l’importo delle opere da realizzare a scomputo ai sensi dell’art. 10 dell’In Primo Luogo della presente Convenzione;
d) a garanzia del pagamento delle rate del costo di costruzione e del costo per lo smaltimento rifiuti eccedenti l’importo oggetto di detrazione ai sensi degli articoli 8.3 e 3.2 dell’In Primo Luogo della presente Convenzione. Le garanzie sopra indicate, emesse da primari Istituti Assicurativi o Bancari, ai sensi dell’articolo 13 della Legge 10 giugno 1982 n. 349 e s.m.i., dovranno essere accettate dal Comune, sia per quanto attiene al contenuto, sia in ordine alla idoneità delle garanzie fideiussorie medesime. Le fideiussioni bancarie o assicurative dovranno contenere la espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta del Comune senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate all’art. 1945 Codice Civile, con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 Codice Civile. Non appena rilasciata la polizza fideiussoria di cui al precedente punto a), la Città autorizzerà lo svincolo del deposito cauzionale di Euro 300.000,00 effettuato dalla società Polaris Investment Italia SGR SpA presso la Civica Tesoreria in data 5 novembre 2012. La fideiussione di cui al punto a) verrà svincolata al rilascio dell’agibilità relativa all’intero intervento e collaudo delle Opere di...
GARANZIE FINANZIARIE. Vedere sezione 10. Gestione delle garanzie finanziarie per i prodotti derivati fuori borsa e le tecniche di gestione efficace del portafoglio.
GARANZIE FINANZIARIE. 1. A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi con- trattuali, del risarcimento degli eventuali danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, in conformità a quanto disposto dall’art. 113 del D.lgs. 163/06 e dalla Lettera di invito, l’Affidatario ha costituito, prima della sot- toscrizione del Contratto, una cauzione definitiva per l’importo di € 5.819.539,48 (cinquemilioniottocentodiciannovemilacinquecentotrentanove/48) eu- ro), corrispondente al 5%, del corrispettivo derivante dall’offerta economica formulata dall’Aggiudicatario (IVA esclusa), riferita a otto anni di affidamen- to. Resta salvo e impregiudicato, a norma del successivo Art. 21, ogni diritto della Provincia e degli Altri Enti Locali, ciascuno per il proprio Ambito di competen- za, al risarcimento dell’ulteriore maggiore danno, ove la cauzione non risultas- se sufficiente. L’importo della garanzia sarà annualmente proporzionalmente ridotto, nella misu- ra di 1/8 all’anno. Nel caso di estensione ulteriore della durata di affidamen- to, l’importo della garanzia riferito al periodo di estensione della durata ri- xxxxx pari a quello riferito al quarto anno.
2. La cauzione di cui al punto 1 deve essere costituita nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 113 del D.lgs. 163/06 e nel rispetto delle condizioni particolari descritte nella Lettera di invito. Le garanzie bancarie e le polizze assicurative devono contenere richiamo a tutte le condizioni particolari di cui alla Lettera di invito.
3. In caso di escussione totale o parziale della cauzione definitiva di cui al punto 1, l’Affidatario ha l’obbligo di reintegrare la medesima cauzione sino all’importo convenuto/vigente al momento dell’escussione entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali consecutivi dall’avvenuta escussione. La ritardata reintegrazione comporterà l’applicazione di una penale di 15.000,00 (quindicimi- la/00) euro per ogni giorno di ritardo. È fatto salvo quanto previsto all’Art. 21, dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di 30 (tren- ta) giorni naturali consecutivi.
GARANZIE FINANZIARIE. 1. Le Parti si danno reciprocamente atto che, a garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, il Gestore ha costituito, nel rispetto delle condizioni generali e particolari di cui al Bando di gara e alla lettera di invito e nelle forme e secondo le modalità di cui alla L. n. 348/1982, pena la decadenza dell’aggiudicazione, la cauzione definitiva, nella forma di garanzia fidejussoria assicurativa o bancaria, pari al 5% del corrispettivo di cui al precedente art. 4.1 e di durata non inferiore alla durata dell’affidamento aumentata di 12 mesi. Resta salvo e impregiudicato ogni diritto della Stazione affidante al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
2. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il Gestore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto entro il termine di giorni 15 (quindici). La ritardata reintegrazione, comporterà l’applicazione di una penale, fatto salvo quanto previsto all’art. 23 dove l’adempimento non sia intervenuto entro il termine massimo di giorni 30 (trenta).
GARANZIE FINANZIARIE. Ai sensi dell’art. 8, 5° Comma, n° 4 Legge 1150/42 e successive modifiche ed integrazioni a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, all’atto della stipula della presente convenzione verranno consegnate al Comune una o più fideiussioni bancarie o assicurative dell’importo complessivo di euro 110.000,00 corrispondenti al valore delle opere da realizzare. L’operatore a misura della progressiva realizzazione delle opere oggetto delle obbligazioni garantite potrà chiedere al Comune la graduale riduzione dell’importo delle fidejussioni, che l’Ente si impegna ad assentire previa certificazione dell’Ufficio Tecnico comunale ovvero del Tecnico collaudatore in corso d’opera per le opere, fino ad un massimo dell’80% dell’importo delle opere realizzate . Adempiuti gli obblighi assunti dall’ OPERATORE e collaudate con esito positivo le opere di urbanizzazione, le garanzie fideiussorie saranno svincolate a favore del Soggetto Attuatore che le avrà prestate.
GARANZIE FINANZIARIE. A tutela dell’effettivo svolgimento del servizio ed in genere a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi contrattuali, l’Impresa affidataria deve costituire, prima della stipula del Contratto, una cauzione definitiva di Euro 1.851.712,90 pari al 5% dell’importo complessivo annuo di cui all’aggiudicazione. Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75, comma 7 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. La garanzia fedejussoria è stata costituita mediante La cauzione definitiva dovrà permanere fino alla chiusura delle attività e lo svincolo della stessa sarà autorizzato con apposita determinazione dirigenziale al saldo dell’ultima fattura, in assenza di controversia. COAS, ai sensi del terzo comma dell’art. 113 del D.Lgs 12 aprile 2006 n.163, ha diritto allo svincolo anticipato della fideiussione in misura di 1/6 dell’importo al termine di ciascuno dei primi quattro anni di durata del contratto. Resta salvo ed impregiudicato il diritto della Provincia al risarcimento di eventuale danno non coperto, in tutto o in parte, dalla cauzione versata dall’Impresa affidataria.
GARANZIE FINANZIARIE. L’adempimento da parte di El.En. SpA al pagamento della seconda tranche non è sottoposto a garanzie specifiche. Cynosure ha richiesto, per l’anno della dilazione del pagamento, di ottenere una presenza nel consiglio di amministrazione di El.En., la quale ha nominato con entusiasmo Xxxxxx Xxxxxxxx tra i suoi consiglieri di amministrazione, e potrà peraltro avvalersi della indiscussa competenza del Dr Xxxxxxxx nel settore.
GARANZIE FINANZIARIE. 1. L'Affidataria, a garanzia dell'esatto adempimento dei presenti obblighi contrattuali assunti, conte- stualmente alla sottoscrizione dei Contratti di ser- vizio con i Comuni facenti parte dell'ATI n. 2 e con l'ATI n. 2 medesima, costituisce a proprie spese i- donea cauzione, a favore dell'ATI n. 2 e dei comuni medesimi, da rinnovarsi di anno in anno, pari al 10% (diecipercento) del corrispettivo totale dovuto, a titolo di TIA e TARSU, per l'anno di riferimento.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'Affidataria, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria pro- vinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'ATI n. 2.
3. In alternativa, la cauzione può essere prestata anche sotto forma di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa a prima richiesta, rilasciata dagli in- termediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1°
4. L'Affidataria ha l'obbligo di reintegrare l'am-
5. La garanzia deve ritenersi automaticamente svin- colata qualora entro sei mesi dalla scadenza dell'affidamento non sia pervenuta alcuna istanza di escussione, senza necessità di assenso da parte del
6. La prestazione della garanzia ai sensi del pre- sente articolo non limita l'obbligo dell'Affidataria di provvedere all'integrale risarcimento dei danni tutti, anche ove gli stessi siano di valore superio- re all'importo garantito.
7. Ai fini degli adempimenti di cui al presente ar- ticolo l'Affidataria ha contratto con UGF Assicura- zioni S.p.A. (Unipol) Agenzia di Perugia, la polizza fidejussoria n.96/50733494 emessa il 24 novembre 2009 che viene consegnata al rappresentante dell'ATI n.2.