Rappresentanza della Società Clausole campione

Rappresentanza della Società. Gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società. Le limitazioni ai poteri degli amministratori che risultano dall'atto costitutivo o dall'atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.
Rappresentanza della Società. L`amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell`oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall`atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese (att. 99 e seguenti) o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza (2193). [Gli amministratori che hanno la rappresentanza sociale devono, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositare presso l`ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe (2626). Abrogato] (1) Nota:
Rappresentanza della Società. Nei confronti di terzi, la Società è validamente vincolata dalla sola firma del Socio Accomandatario che agisce tramite uno o più firmatari debitamente autorizzati, designati dal Socio Accomandatario a sua esclusiva discrezione o dalla firma di qualsiasi altra Persona a cui il Socio Accomandatario abbia delegato il potere di firma, nei limiti di tale potere.
Rappresentanza della Società. La società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Le modificazioni e l'estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall'articolo 1396.
Rappresentanza della Società. L'amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall'atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza. Un estratto dell'atto costitutivo deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese del luogo in cui la società istituisce sedi secondarie con una rappresentanza stabile, entro trenta giorni dall'istituzione delle medesime. L'estratto deve indicare l'ufficio del registro presso il quale è iscritta la società e la data dell'iscrizione. L'istituzione di sedi secondarie deve essere denunciata per l'iscrizione nello stesso termine anche all'ufficio del registro del luogo dove è iscritta la società. * Comma abrogato dall'art. 33 della Legge 24 novembre 2000, n. 340.
Rappresentanza della Società. La rappresentanza della Società spetta ai due Amministratori che agiscono in solido ovvero ad un Amministratore che agisce in solido con un procuratore («
Rappresentanza della Società. 1. La rappresentanza della Società e la firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, se nominati, per tutti i poteri/attribuzioni conferiti a norma dell'art. 22, commi 3 e 4. In particolare, al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete la rappresentanza della Società nelle seguenti materie:
Rappresentanza della Società. 23.1. La firma e la rappresentanza della Società rispetto ai terzi, anche in giudizio, competono all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ai quali compete altresì di agire e resistere davanti a qualsiasi autorità giurisdizionale e amministrativa e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il potere di firma e di rappresentanza della Società può essere conferito per materie ed atti specifici, con la determinazione contestuale dei limiti ed indirizzi cui attenersi.
Rappresentanza della Società. La rappresentanza della Società compete al Presidente del Consiglio di Amministrazione senza limitazioni e ai membri del Consiglio di Am- ministrazione muniti dei poteri delegati nei limiti delle deleghe.
Rappresentanza della Società. La rappresentanza della società è affidata al presidente della Società [ oppure: spetta (anche) ai seguenti (oppure: a tutti i) componenti del Consigli: ……] [eventualmente: la rappresentanza della società può essere delegata a uno o più amministratori (o a procuratori esterni al Consiglio di Amministrazione), con la determinazione dei limiti relativi (oppure: relativamente alle seguenti materie:……)].