CAPITOLO III - CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
CAPITOLO III - CONDIZIONI GENERALI PER LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO
III.1 I CONTRATTI DI RIGASSIFICAZIONE
Il Codice di Xxxxxxxxxxxxxxxx non costituisce né un’offerta al pubblico ai sensi dell’articolo 1336 del Codice Civile, né una promessa al pubblico ai sensi dell’articolo 1989 del Codice Civile, ma un invito al pubblico a formulare offerte, che dovranno essere presentate ai sensi degli articoli 2.4.2 del capitolo II.
III.2 OGGETTO DEI CONTRATTI PER LA CAPACITÀ E OBBLIGAZIONI DELLE PARTI
Oggetto dei Contratti per la Capacità
Ciascun Contratto per la Capacità ha per oggetto la prestazione del Servizio da parte del Gestore a favore dell’Utente a decorrere dalla data, per la durata, e per la parte di Capacità Sottoscritta indicata in tale Contratto per la Capacità, nonché il pagamento della relativa Tariffa per il Servizio di Rigassificazione e dei relativi Costi del Servizio di Riconsegna dovuti dall’Utente al Gestore, il tutto in conformità con le disposizioni di tale Contratto per la Capacità e fatto salvo quanto ivi previsto.
In virtù di un Contratto per la Capacità, le Parti assumono le seguenti obbligazioni:
(a) il Gestore presterà il Servizio a decorrere dalla data, per la durata e per la Capacità Sottoscritta indicate in tale Contratto per la Capacità il tutto in conformità con i termini e le condizioni ivi previste; e
(b) l’Utente, a decorrere dalla data, per la durata e per la Capacità Sottoscritta indicate in tale Contratto per la Capacità dovrà:
(i) pagare il Corrispettivo di Capacità e il Corrispettivo di Rete (se e nella misura in cui quest’ultimo sia dovuto dal Gestore all’Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto);
(ii) con riferimento alle quantità di GNL che tale Utente (a sua esclusiva discrezione) abbia consegnato o abbia fatto consegnare al Punto di Consegna ai sensi di tale Contratto per la Capacità e rispetto alle quali sia stato prestato il Servizio, accettare la Riconsegna del Gas o far sì che gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG accettino la Riconsegna del Gas all’Utente risultante dalle quantità di GNL consegnate, alla portata alla quale tale Gas dovrà essere Riconsegnato ai sensi del Contratto per la Capacità.
fatto salvo, in ogni caso, quanto diversamente previsto dal presente articolo III.2.2.
Qualora l’Utente, per qualsiasi ragione, non consegni o non faccia consegnare al Punto di Consegna qualsiasi quantità di GNL specificata nel relativo Contratto per la Capacità l’Utente non avrà alcuna responsabilità di qualsiasi tipo in relazione a tale mancata consegna, ma rimarrà obbligato a pagare o a rimborsare al Gestore:
(a) il relativo Corrispettivo di Capacità, salvi i casi in cui l’Utente sia liberato da tale obbligazione ai sensi del presente articolo III.2.2 e/o di qualsiasi altra disposizione di tale Contratto per la Capacità;
(b) il relativo Corrispettivo di Rete, se e nella misura in cui questo sia dovuto dal Gestore all’Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto e non altrimenti recuperato dal Gestore (ivi incluso l’eventuale recupero tramite la riallocazione della relativa capacità di trasporto a qualunque soggetto diverso da tale Utente) e, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall’articolo 2.2.5 del capitolo III;
(c) ogni altro relativo costo e/o spesa sostenuto dal Gestore e a questo addebitato dall’Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto che non sia causato da dolo o colpa grave del Gestore nella gestione del Contratto di Trasporto; e
(d) i corrispettivi di scostamento dovuti al Gestore in conformità e subordinatamente a quanto previsto dalle disposizioni di cui agli articoli III.8.11 o III.8.12, a seconda dei casi.
Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 2.2.4 del capitolo III, il Corrispettivo di Capacità dovuto dall’Utente sarà ridotto secondo quanto previsto dall’articolo 8.1.1 (a)(iii)aa) del capitolo III, nel caso in cui il Gestore non presti, o non sarebbe stato in grado di prestare, in tutto o in parte, il Servizio a tale Utente in conformità con le disposizioni del relativo Contratto per la Capacità.
Nel caso in cui si verifichi una circostanza od un evento (incluso un Evento di Forza Maggiore) che abbia l’effetto di rendere impossibile e/o illecito, in tutto od in parte:
(a) la produzione, il trasporto e/o la consegna al Punto di Consegna di GNL ai sensi di qualsiasi contratto o accordo stipulato tra un Utente ed il(i) suo(i) fornitore(i), trasportatore(i), o Armatore(i); e/o
(b) la Discarica di GNL al Punto di Consegna o la Riconsegna del Gas al Punto di Riconsegna, a causa di una riduzione, interruzione o indisponibilità della Rete (ivi inclusi i casi in cui ciò sia dovuto ad un ritardo o ad altro inadempimento dell’Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto o alla manutenzione della Rete),
l’Utente rimarrà obbligato a pagare il relativo Corrispettivo di Capacità e Corrispettivo di Rete, come se tale circostanza o evento non si fosse verificato.
Resta inteso che le precedenti disposizioni del presente articolo 2.2.4 non si applicano al pagamento del Corrispettivo per la Capacità:
(a) con riferimento a qualsiasi circostanza o evento che sia causato da un’azione o un’omissione del Gestore o di un suo dipendente, appaltatore, agente o qualsiasi altro terzo che agisca in suo nome o per suo conto (essendo inteso che in nessun caso l’Impresa di Trasporto potrà essere considerata un appaltatore o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore); e
(b) qualora il Gestore non sarebbe stato in grado di prestare, in tutto od in parte, il Servizio di Rigassificazione all’Utente in conformità con le disposizioni del relativo Contratto per la Capacità anche se tale circostanza o evento non si fosse verificato.
Resta inteso che l’ammontare del Corrispettivo di Rete dovuto dall’Utente ai sensi dell’articolo 8.1.1
(e) del capitolo III dovrà essere ridotto solo se, e nella misura in cui, il Gestore non abbia prestato, o non sarebbe stato in grado di prestare, in tutto o in parte, il Servizio a tale Utente a causa di una azione od omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o
altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso (resta inteso che in nessun caso l’Impresa di Trasporto sarà considerata un appaltatore o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore”).
Salvo che il Gestore abbia rinunciato o differito la necessità per un Utente di ottemperare ad uno o più dei seguenti requisiti (nella misura in cui tale rinuncia o differimento sia consentito dalla Normativa applicabile), ciascun Utente dovrà soddisfare e mantenere i seguenti requisiti (i “Requisiti per il Servizio”):
(a) l’Utente è parte di un contratto di compravendita non soggetto a condizioni per le quantità di GNL oggetto del Contratto per la Capacità;
(b) a partire dalla data di inizio del Servizio, l’Utente (i) è parte di un contratto di trasporto per il trasporto a valle del Punto di Riconsegna delle quantità di Gas oggetto del Contratto per la Capacità, o (ii) nel caso in cui tale Utente è parte di un contratto di trasporto per il trasporto a valle del Punto di Riconsegna delle quantità di Gas oggetto del Contratto per la Capacità, indica uno o più Utenti del Servizio di Trasporto e certifica di aver ottenuto da questi ultimi un impegno irrevocabile di ritiro del relativo Gas all’Impresa di Trasporto ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 6 dell’articolo 13.6 del TIRG;
(c) l’Utente è parte di un contratto per il trasporto al Punto di Consegna delle quantità di GNL oggetto del Contratto per la Capacità e, a partire dalla data di inizio del Servizio, le relative Nave/i Metaniera/e, equipaggio/i e comandante/i rispettano il Regolamento del Terminale, i Regolamenti Marittimi, il Marine Operations Manual e la Procedura di Verifica della Nave Metaniera;
(d) l’Utente è adempiente alle disposizioni dell’articolo III.10;
(e) l’Utente è adempiente alle disposizioni dell’articolo III.11.2;
(f) qualora una qualsiasi quantità di GNL oggetto di un Contratto per la Capacità debba essere importata da Paesi non appartenenti all’Unione Europea, l’Utente ha ottenuto l’autorizzazione del MSE, ora MASE, all’importazione di tale quantità di GNL, ai sensi del decreto del MICA del 27 marzo 2001 o, qualora tale Utente abbia stipulato un contratto di importazione di GNL di durata inferiore ad 1 (un) anno, l’Utente ha la disponibilità di stoccaggio strategico ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera (d), del Decreto Legislativo, se e nella misura in cui tale disponibilità sia richiesta ai sensi dell’articolo 3, comma 6, del Decreto Legislativo;
(g) l’Utente è in possesso di ogni altra concessione, autorizzazione, licenza, nulla osta e permesso necessari allo svolgimento di tutte le attività relative, connesse e accessorie al Contratto per la Capacità;
(h) l’Utente è adempiente alle proprie obbligazioni ai sensi dei contratti stipulati con terzi che si riferiscano o siano collegati a quanto previsto alle lettere (a), (b), (c), (d) ed (e) che precedono e tiene indenne e manlevato il Gestore dall’eventuale inadempimento degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13 del TIRG che possano avere conseguenze dirette o indirette sulla corretta esecuzione del Contratto per la Capacità;
(i) l’Utente soddisfa i requisiti necessari affinché gli venga riconosciuta la priorità stabilita ai sensi del paragrafo (v) dell’articolo 2.4.2 (a) del capitolo II, così come indicato nella propria Richiesta di Accesso; e
(j) l’Utente ha fornito al Gestore l’autorizzazione a presentare richieste di transazioni al Sistema di Snam Rete Gas che comportano l’automatica accettazione da parte dell’Utente e/o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13 del TIRG in conformità alle disposizioni applicabili nel codice di rete di Snam Rete Gas, nonché qualsiasi altro documento a tal fine richiesto da Snam Rete Gas o da altro soggetto, essendo inteso che l’autorizzazione e gli altri documenti dovranno essere forniti dall’Utente, e/o dagli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13 del TIRG in tempo utile al fine di consentire al Gestore di trasmetterli a Snam Rete Gas o a altro soggetto prima dell’inizio del Servizio.
Qualora un Utente cessi di soddisfare o mantenere uno o più Requisiti per il Servizio durante il periodo di validità del relativo Contratto per la Capacità, o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13 del TIRG cessino di soddisfare o mantenere uno o più requisiti per l’accesso al servizio di trasporto, l’Utente dovrà: (i) informare il Gestore entro i 5 (cinque) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla conoscenza di tale circostanza; e (ii) compiere ragionevoli sforzi per tornare a soddisfare prontamente i Requisiti per il Servizio non soddisfatti o mantenuti e, a seconda del caso, prendere ogni misura per far sì che l’Utente del Servizio di Trasporto compia ragionevoli sforzi per tornare a soddisfare prontamente i requisiti per il servizio di trasporto non soddisfatti o mantenuti.
Dichiarazioni e garanzie dell’Utente
Ciascun Utente dichiara e garantisce al Gestore che le affermazioni di seguito riportate (le “Dichiarazioni”) sono veritiere e corrette alla data della stipula del Contratto per la Capacità:
(a) l’Utente è una società debitamente costituita e validamente esistente ai sensi del diritto del Paese in cui è costituita;
(b) l’Utente ha i poteri e la capacità necessari per la stipula del Contratto per la Capacità, l’esercizio dei diritti e l’assunzione delle obbligazioni derivanti dallo stesso Contratto per la Capacità;
(c) qualora l’Utente sia una società costituita ai sensi della legge italiana, la Richiesta di Accesso sia stata sottoscritta da rappresentanti di tale Utente debitamente autorizzati a sottoscriverla in nome o per conto di tale società. Resta inteso che in caso di rappresentanti negoziali tali rappresentanti sono autorizzati ad approvare specificatamente per iscritto le clausole vessatorie ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e, in particolare, la clausola che deroga la competenza territoriale di cui all’articolo I.4.2 del presente Codice di Rigassificazione, la quale prevede che “tutte le controversie derivanti da, o connesse a, un Contratto per la Capacità fra il Gestore e l’Utente che sia Parte di tale Contratto per la Capacità e/o connesse al Codice di Rigassificazione, diverse dalle Controversie Tecniche di cui all’articolo I.4.3, saranno soggette alla giurisdizione italiana ed alla competenza esclusiva del foro di Milano”;
(d) L’Utente si è attivato tempestivamente al fine di essere abilitato ad operare al Sistema, a meno che non sia già stato abilitato alla data della Richiesta di Accesso, e ha provveduto a sottoscrivere debitamente, e a fornire tempestivamente al Gestore, la documentazione richiesta da Snam Rete Gas o da qualsiasi altro soggetto che gestisce il Sistema affinché
il Gestore sia autorizzato ad operare al Sistema presentando richieste per transazioni che comportano l’automatica accettazione da parte degli Utenti e/o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13 del TIRG;
(e) non sussiste alcuna azione o procedimento legale in corso o che, a conoscenza dell’Utente, sia minacciato contro o riguardi l’Utente, che potrebbe pregiudicare significativamente la capacità dell’Utente di adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per la Capacità; e
(f) la stipula e l’adempimento del Contratto per la Capacità da parte dell’Utente non viola: (i) la Normativa applicabile o altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale, o analogo provvedimento, che si applichi a tale Utente; o (ii) ogni altro contratto di cui l’Utente sia parte, o determini un inadempimento di tale altro contratto.
Ciascun Utente si impegna a fare in modo che le Dichiarazioni di cui agli articoli 2.4.1(a) e 2.4.1(b) del capitolo III rimangano veritiere e corrette fino: (i) alla scadenza del Contratto per la Capacità; o, se precedente, (ii) alla data in cui il Contratto per la Capacità sia risolto o altrimenti sciolto o divenuto inefficace per qualsiasi causa, ivi incluso il recesso di una delle Parti. Qualora una delle Dichiarazioni di cui agli articoli 2.4.1(a) e 2.4.1(b) del capitolo III non sia più veritiera e corretta prima del verificarsi del primo tra gli eventi di cui ai punti (i) e (ii), l’Utente dovrà comunicarlo al Gestore entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal momento in cui ne venga a conoscenza.
In deroga a qualsiasi disposizione contraria prevista nel Codice di Rigassificazione, in nessun caso l’Utente sarà considerato inadempiente rispetto all’obbligazione prevista dall’articolo 2.4.2 del capitolo III in conseguenza dell'assoggettamento di tale Utente ad una procedura concorsuale diversa da: (i) le procedure d’insolvenza di cui all’Allegato A del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, n. 848/2015 che abbiano finalità liquidatoria, nonché quelle già individuate all’Allegato B del Regolamento del Consiglio Europeo del 29 maggio 2000, n. 1346/2000; e/o (ii) le procedure concorsuali previste dalla legislazione di un paese non indicato nell’Allegato A del Regolamento n.848/2015, che abbiano come finalità la liquidazione della società assoggettata alla relativa procedura.
Il Gestore agirà sempre al fine di massimizzare la sicura ed efficiente operatività del Terminale. A tal fine, il Gestore agirà sempre: (a) nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Rigassificazione; (b) nel rispetto di quanto previsto dal Contratto di Trasporto; e (c) come un Operatore Ragionevole e Prudente.
Ciascun Utente adempirà sempre, e farà in modo che ciascun Armatore che agisca in nome o per conto di tale Utente, ciascun soggetto che fornisca GNL a tale Utente o per suo conto, e qualsiasi Armatore che agisca per conto di tale fornitore di GNL, nonché i dipendenti, appaltatori, agenti e qualsiasi altro terzo che agiscano per conto di ciascuno di tali soggetti adempiano sempre alle obbligazioni di tale Utente ai sensi del Contratto per la Capacità di cui quest’ultimo è Parte: (a) nel rispetto di quanto previsto dal Codice di Rigassificazione; e (b) come un Operatore Ragionevole e Prudente.
Rifiuto di modifiche nella prestazione del Servizio
In deroga a quanto disposto dall’articolo 1661 del Codice Civile, ma ferme restando le disposizioni di cui al presente Codice di Rigassificazione, il Gestore avrà il diritto di rifiutare qualsiasi richiesta di modifica nella prestazione del Servizio avanzata da qualsiasi Utente o Richiedente.
Prestazione del Servizio di Rigassificazione
Fermo il disposto dell’articolo 5.1.5 del capitolo III, il Gestore presterà il Servizio di Rigassificazione in relazione alla quantità complessiva di GNL Scaricato Netto consegnato in un dato periodo da o per conto di qualsiasi Utente e avrà l’obbligo di rendere disponibile al Punto di Riconsegna una quantità di Gas contenente una quantità di energia pari a quella di tale quantità complessiva di GNL Scaricato Netto meno i Xxxxxxx e Perdite della catena di Rigassificazione.
Prestazione del Servizio di Riconsegna
Ogni Utente dà atto che il Gestore ha concluso il Contratto di Trasporto, come richiesto dagli articoli 3 e 6 della Delibera ARERA n. 168 del 31 luglio 2006 al fine di effettuare il Servizio di Riconsegna all’Utente, e/o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13 del TIRG.
Alla luce di quanto sopra, ogni Utente (i) dichiara di aver esaminato i Codici di Rete delle relative Imprese di Trasporto e il modello di Contratto di Trasporto; (ii) approva la sottoscrizione del/i Contratto/i di Trasporto da parte del Gestore per suo-(loro) conto, e la specifica approvazione per iscritto da parte del Gestore ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile delle clausole vessatorie contenute nel Contratto di Trasporto e, in particolare, la previsione che deroga la competenza territoriale di cui all’articolo 5.2.2 del capitolo 19 del codice di rete di Snam Rete Gas e
18.6.2.2 del codice di rete Infrastrutture Trasporto Gas SpA, le quali clausole prevedono entrambe la competenza esclusiva del Tribunale di Milano, e l’esecuzione di tutte le attività relative eventualmente poste in essere dal Gestore prima della sottoscrizione del Contratto per la Capacità; e
(iii) autorizza irrevocabilmente il Gestore ad eseguire per suo conto tutte le ulteriori attività necessarie o opportune per dare esecuzione al Contratto di Trasporto e per prestare il Servizio di Riconsegna all’Utente, e/o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13 del TIRG.
Il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti con riferimento all’adempimento da parte dell’Impresa di Trasporto alle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto di Trasporto. Conseguentemente, il Gestore non sarà responsabile per alcun costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualsiasi tipo sofferti o sostenuti dagli Utenti a causa di qualunque atto od omissione dell’Impresa di Trasporto che non sia causato da dolo o colpa grave del Gestore nella gestione del Contratto di Trasporto.
III.3 DIRITTO DI RECESSO
Ciascun Utente avrà il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto per la Capacità di cui è Parte, anche qualora sia iniziata la prestazione del Servizio, dando un preavviso di 60 (sessanta) Giorni al Gestore mediante comunicazione scritta. Tale recesso sarà efficace decorso il termine di preavviso, restando in ogni caso inteso che tale recesso sarà soggetto all’articolo III.3.2 e non pregiudicherà i diritti e gli obblighi delle Parti sorti in relazione al Servizio prestato prima della, o che il Gestore stia prestando alla, data di efficacia di tale recesso.
Il diritto dell’Utente di recedere da un Contratto per la Capacità ai sensi del presente articolo III.3.1 lascia impregiudicato il diritto dell’Utente di richiedere giudizialmente la risoluzione del Contratto per la Capacità ai sensi della legge italiana in caso di inadempimento da parte del Gestore alle proprie obbligazioni derivanti dal predetto Contratto per la Capacità.
Fermo restando quanto previsto agli articoli 3.2.3 e 3.2.4 che seguono, qualora un Utente eserciti il proprio diritto di recedere da un Contratto per la Capacità del quale è Parte ai sensi del precedente articolo III.3.1, alla data di efficacia del recesso tale Utente corrisponderà al Gestore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1671 del Codice Civile:
(a) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia del recesso) del Corrispettivo di Capacità totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente, in assenza del recesso, a partire dalla data di efficacia del recesso e per tutto il periodo restante (e, quindi, fino alla data di scadenza di tale Contratto per la Capacità) calcolato con riferimento alla quantità complessiva di GNL corrispondente alla Capacità Sottoscritta rimanente in base al Contratto per la Capacità per tale periodo restante; aumentato di
(b) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia del recesso) del Corrispettivo di Rete totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente in assenza del recesso, a partire dalla data di efficacia del recesso e per tutto il periodo restante (e, quindi, fino alla data di scadenza di tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alla quantità totale rimanente di Gas che avrebbe dovuto essere Riconsegnata a tale Utente, durante il periodo restante di tale Contratto per la Capacità, al netto di ogni porzione di tale Corrispettivo di Rete che non è, e non sarà, dovuta all’Impresa di Trasporto a seguito di tale recesso.
Gli importi di cui ai punti (a) e (b) che precedono saranno calcolati sulla base, rispettivamente, del Cqs e del Corrispettivo di Rete applicabili a tale Utente alla data di efficacia del recesso, senza tenere in considerazione eventuali aggiornamenti o variazioni del Cqs o del Corrispettivo di Rete che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo restante di durata del Contratto per la Capacità. Le Parti riconoscono e concordano che gli importi previsti dal presente articolo III.3.2 sono stati ragionevolmente determinati tenendo debito conto: (i) degli investimenti sostenuti dal Gestore per la costruzione del Terminale; (ii) delle obbligazioni che il Gestore ha assunto ai sensi del Contratto di Trasporto per conto e a beneficio dell’Utente; e (iii) dell’effetto concreto del recesso dell’Utente sul conseguimento degli interessi economici del Gestore.
Qualora la Capacità Sottoscritta che sia divenuta disponibile a seguito del recesso di un Utente ai sensi del precedente articolo III.3.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito pagamenti al Gestore ai sensi delle lettere (a) e (b) del precedente articolo 3.2.1 venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all’Utente originario gli importi scontati che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata riallocata ai sensi delle lettere (a) e (b) del precedente articolo 3.2.1 non appena il Gestore avrà riallocato tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata al nuovo Utente.
Qualora la capacità di trasporto che sia divenuta disponibile a seguito del recesso di un Utente ai sensi del precedente articolo III.3.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito un pagamento al Gestore ai sensi della lettera (b) del precedente articolo 3.2.1 venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all’Utente originario gli importi scontati che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di trasporto riallocata non appena il Gestore avrà riallocato tale capacità di trasporto.
III.4 Proprietà del GNL
Proprietà del GNL
Il Gestore non ha la proprietà del GNL consegnato al Punto di Consegna da o per conto di un Utente. L’Utente manleverà e terrà indenne il Gestore da qualsiasi costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di
qualsiasi tipo sofferti o sostenuti dal Gestore a causa di privilegi, pegni, gravami e/o diritti rivendicati da terzi a qualsiasi titolo su tale GNL.
Assenza di trasferimento della proprietà del GNL o del Gas risultante
Fermo restando quanto previsto dall’articolo III.6.2, la consegna del GNL al Punto di Consegna da o per conto dell’Utente non comporterà il trasferimento del diritto di proprietà su tale GNL o sul Gas risultante in capo al Gestore, il quale custodirà il GNL o il Gas risultante fino al Punto di Riconsegna, ai soli fini della prestazione del Servizio.
Miscelazione del GNL e del Gas
Ciascun Utente autorizza il Gestore alla miscelazione del GNL consegnato al Terminale da o per conto di tale Utente con il GNL di altri Utenti nei serbatoi di stoccaggio del Terminale e alla miscelazione del Gas risultante prima del Punto di Riconsegna.
III.5 QUANTITÀ E QUALITÀ DEL GNL
Quantità e qualità del GNL al porto di caricazione
Al fine di facilitare la Discarica, ciascun Utente, non appena ragionevolmente possibile dopo ogni caricazione di una partita di GNL da Scaricare, e in ogni caso almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell’invio del relativo Avviso di Prontezza, fornirà al Gestore un certificato contenente le quantità, il Potere Calorifico Superiore, l’analisi di composizione molecolare, l’Indice di Wobbe, la temperatura e la pressione di carico del GNL da Scaricare.
Qualità del GNL al Punto di Consegna
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo III.5, la qualità del GNL consegnato al Gestore da o per conto dell’Utente al Punto di Consegna dovrà soddisfare le Specifiche di Qualità del GNL.
In deroga a quanto sopra, qualora il Potere Calorifico Superiore del GNL da Scaricare da parte di qualsiasi Utente sia superiore ai limiti riportati nelle Specifiche di Qualità del GNL a causa del Boil- off verificatosi durante un ritardo nella Discarica di una Nave Metaniera che superi le 48 (quarantotto) ore dalla presentazione dell’Avviso di Prontezza entro il Cancello di Accettazione ai sensi dell’articolo IV.2.5, ritardo che sia dovuto a ragioni diverse da quelle specificate nell’articolo 3.8.1, ai fini del Codice di Rigassificazione tale GNL sarà considerato, per ciò che concerne il Potere Calorifico Superiore, conforme alle Specifiche di Qualità del GNL. In particolare, senza alcuna limitazione per la generalità di quanto precede: (i) il Gestore si adopererà per accettare e Xxxxxxxxx tale GNL, restando inteso che l’articolo 5.1.5 del capitolo III non si applicherà in relazione alla Discarica di tale GNL e
(ii) nel caso in cui il Gestore non sia in grado di accettare e Scaricare tale GNL, il Gestore dovrà manlevare e tenere indenne l’Utente da qualunque costo e/o spesa direttamente sostenuta da tale Utente a seguito della incapacità del Gestore stesso ad accettare e Scaricare il GNL.
Determinazione di quantità e qualità del GNL al Punto di Consegna
La quantità e la qualità del GNL consegnato da o per conto dell’Utente al Gestore presso il Punto di Consegna saranno determinate come segue:
(a) tabelle di calibrazione delle Navi Metaniere: l’Utente fornirà al Gestore una copia certificata delle tabelle di calibrazione per ciascun serbatoio di ciascuna Nave Metaniera, come precisato nell’Allegato (j);
(b) misurazione dei livelli e calcolo dei volumi di GNL: la quantità di GNL Scaricato sarà determinata misurando i livelli del GNL nei serbatoi della Nave Metaniera immediatamente prima e dopo la Discarica al netto degli eventuali quantitativi di Boil-off utilizzati dalla Nave Metaniera durante la fase di Discarica come combustibile in
applicazione della direttiva 2005/33/CE. La misurazione dei livelli del liquido nei serbatoi della Nave Metaniera, la misurazione della temperatura del liquido, della temperatura del vapore, della pressione del vapore in ciascun serbatoio, degli eventuali quantitativi di Boil- off utilizzati dalla Nave Metaniera e dell’assetto e dello sbandamento della Nave Metaniera saranno eseguite o fatte eseguire dall’Utente prima e dopo la Discarica. Il Gestore avrà il diritto di assistere e controllare tali misurazioni e calcoli. Copie della documentazione attestante le misurazioni dei livelli e i calcoli dei volumi dovranno essere fornite al Gestore e, in assenza di errore manifesto, si considereranno definitive. I dispositivi di misura saranno scelti ed i calcoli saranno effettuati in conformità con l’Allegato (j);
(c) campioni per l’analisi qualitativa: il Gestore dovrà ottenere campioni rappresentativi del GNL, così come previsto nell’Allegato (j), ed un campione sarà consegnato al relativo Utente;
(d) analisi qualitativa: i campioni di cui al precedente punto (c) saranno analizzati dal Gestore ai sensi dell’Allegato (j) al fine di stabilire la frazione molecolare degli idrocarburi e degli altri componenti del campione;
(e) procedure operative: l’Utente, senza costi aggiuntivi per il Gestore, avrà il diritto a che tutte le misurazioni dei livelli, i calcoli dei volumi e le analisi eseguite ai sensi dei precedenti punti (b), (c) e (d) si svolgano alla presenza di un controllore indipendente, approvato dal Gestore, e siano verificate dal medesimo controllore indipendente. Il Gestore pubblicherà e manterrà sul Sistema di Comunicazione Elettronico una lista dei controllori indipendenti approvati. A tal fine, il Gestore fornirà all’Utente la tempistica per le analisi di cui al precedente punto (d). Qualora il controllore indipendente non sia presente al momento delle misurazioni dei livelli, dei calcoli dei volumi e delle analisi, tali operazioni e calcoli saranno comunque eseguiti senza ritardo. L’esito delle verifiche effettuate dal controllore indipendente sarà prontamente messo a disposizione del Gestore.
Tutta la documentazione relativa alle misurazioni dei livelli, al calcolo dei volumi, alle analisi e ai relativi risultati saranno conservati dal Gestore e rimarranno a disposizione dell’Utente per un periodo non inferiore ai 3 (tre) anni dal completamento di tali operazioni;
(f) quantità di energia del GNL: il GNL Scaricato Netto dovrà essere calcolato dal Gestore in conformità alla procedura indicata nell’Allegato (j) e potrà essere verificata dal controllore indipendente nominato ai sensi del precedente punto (e);
(g) verifica del sistema di misurazione dei serbatoi: l’Utente dovrà fornire al Gestore copia di un attestato di precisione, certificato da un ente indipendente, relativo a tutti i dispositivi di misurazione del carico a bordo della Nave Metaniera, che sia stato emesso da non più di 5 (cinque) anni precedenti la data di inizio della Discarica;
(h) verifica della precisione e correzione degli errori: le tolleranze ammesse per i dispositivi di misurazione sono quelle indicate nell’Allegato (j). L’imprecisione di tali dispositivi di misurazione oltre le tolleranze ammesse richiederà (x) la correzione delle registrazioni e dei calcoli effettuati in base a tali registrazioni nella misura necessaria a correggere tutti gli errori verificatisi durante il periodo in cui l’imprecisione di tale dispositivo abbia superato le tolleranze ammesse o, se non è possibile definire tale periodo, il periodo convenzionalmente concordato dalle Parti; e (y) la taratura dei dispositivi in questione.
Qualora il periodo indicato al precedente punto (x) non sia concordato tra le Parti, la relativa correzione sarà effettuata per ogni Discarica di GNL eseguita nel corso dell’ultima metà del periodo che intercorre tra la data della più recente taratura del dispositivo impreciso e la data in cui è stata rilevata l’imprecisione.
Discarica di GNL Fuori Specifica
Qualora le caratteristiche qualitative del GNL da Scaricare comunicate o fatte comunicare dall’Utente al Gestore mediante comunicazione trasmessa ai sensi dell’articolo IV.2.1:
(a) non soddisfino le Specifiche di Qualità del GNL, il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di accettare e Scaricare tale GNL Fuori Specifica. Resta inteso che qualora, pur avendo compiuto ogni ragionevole sforzo, il Gestore ragionevolmente ritenga di non essere in grado di prestare il Servizio, il Gestore potrà rifiutare tale GNL Fuori Specifica e darà istruzioni affinché la relativa Nave Metaniera non sia Scaricata mediante comunicazione all’Utente entro 12 (dodici) ore dal ricevimento della comunicazione di cui sopra; o
(b) soddisfino le Specifiche di Qualità del GNL ma, alla Discarica e analisi del GNL presso il Terminale, tale GNL non soddisfi le Specifiche di Qualità del GNL, il Gestore: (i) ne darà immediata comunicazione all’Utente; e (ii) compirà ogni ragionevole sforzo al fine di accettare e continuare a Scaricare tale GNL Fuori Specifica. Qualora, pur avendo compiuto ogni ragionevole sforzo, il Gestore ragionevolmente ritenga di non essere in grado di prestare il Servizio, il Gestore potrà rifiutare tale GNL Fuori Specifica ed interrompere la Discarica con comunicazione all’Utente. L’Utente avrà inoltre il diritto di interrompere, in qualsiasi momento, la Discarica del GNL Fuori Specifica, mediante comunicazione al Gestore.
Responsabilità dell’Utente rispetto alla Discarica di GNL Fuori Specifica
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 5.1.2, secondo paragrafo, punto (i) del capitolo III, qualora sia Scaricato del GNL Fuori Specifica da o per conto di un Utente, con o senza l’accettazione da parte del Gestore, tale Utente manleverà e terrà indenne il Gestore dai costi e/o dalle spese direttamente sostenuti dal Gestore per:
(a) ripristinare, riparare o sostituire qualsiasi parte del Terminale che risulti danneggiata in seguito alla Discarica di tale GNL Fuori Specifica; e
(b) soddisfare o transigere legittime pretese di terzi contro il Gestore in seguito alla Discarica di tale GNL Fuori Specifica, a condizione che il Gestore, prima di soddisfare o transigere tali pretese, si consulti con l’Utente e tenga in debito conto eventuali commenti dell’Utente relativamente alla difesa da tali pretese.
Il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di ridurre al minimo i costi e le spese di cui al presente articolo 5.1.5. Fermo restando quanto espressamente previsto dal presente articolo 5.1.5, l’Utente non avrà nessun’altra responsabilità nei confronti del Gestore in relazione al GNL Fuori Specifica.
Nell'eventualità in cui il Gestore dovesse rifiutare quantitativi di GNL Fuori Specifica nelle circostanze di cui al presente articolo 5.1.5, l’Utente rimarrà comunque obbligato nei confronti del Gestore al pagamento del Corrispettivo di Capacità e del Corrispettivo di Rete in relazione a tale GNL Fuori Specifica.
III.6 QUANTITÀ, QUALITÀ E PRESSIONE DEL GAS
Riconsegna del Gas
Messa a disposizione del Gas al Punto di Riconsegna
Ai sensi dell’articolo III.2.2, il Gestore si impegna a mettere a disposizione al Punto di Ingresso di Cavarzere, in conformità alla Procedura per la Riconsegna del Gas, Gas conforme alle Specifiche di Qualità del Gas.
Considerato che il Gas sarà immesso dal Gestore nella Rete al Punto di Ingresso di Cavarzere per conto degli Utenti, le Parti convengono che il Gas trasportato dal Gestore al Punto di Ingresso di Cavarzere si intenderà: (a) a tutti gli effetti di legge e del Codice di Rigassificazione accettato e in possesso dell’Utente, qualora il Gas sia stato accettato dall’Impresa di Trasporto; o (b) a tutti gli effetti di legge e del Codice di Xxxxxxxxxxxxxxxx rifiutato dall’Utente, qualora tale Gas sia stato rifiutato dall’Impresa di Trasporto. Ai fini del Codice di Rigassificazione, il Gas si intenderà accettato dall’Impresa di Trasporto qualora abbia attraversato il Punto di Ingresso di Cavarzere.
Procedura per la Riconsegna del Gas
Il Gestore dovrà Riconsegnare, e l’Utente dovrà accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell’articolo 13 del TIRG accettino la Riconsegna del Gas, in conformità alle modalità per la Riconsegna del Gas di cui sotto e al Contratto di Trasporto e secondo quanto specificato nel relativo Contratto per la Capacità, del 100% (cento per cento) della quantità di Gas determinata ai sensi dell’articolo III.2.8.
Le modalità della Riconsegna del Gas sono conformi alle norme contenute nel TIRG ed alle indicazioni della “Relazione Tecnica” alla Delibera ARERA n. 167 dell’1 Agosto 2005, la quale prevede che “le modalità di ripartizione del gas riconsegnato fra gli utenti devono altresì consentirne la riconsegna a ciascun utente secondo un profilo continuo nel mese, in modo da garantire continuità nelle forniture agli utenti del servizio continuativo, che dispongono di capacità per una sola discarica al mese” e dal Contratto di Trasporto.
Il Servizio di Riconsegna si compone di due principali attività: programmare il quantitativo di Gas da Riconsegnare all’Utente al Punto di Riconsegna e determinare le quantità finali di Gas Riconsegnato all’ Utente ciascun Giorno per il Giorno precedente.
Le quantità provvisorie e finali di Gas Riconsegnate agli Utenti (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall’Utente conformemente all’articolo 13 del TIRG a seconda del caso), dovranno essere determinate come segue:
(a) Utente Continuativo e Utenti del Servizio di Trasporto
(i) Determinazione della Proposta di Programma di Riconsegna
Entro il 23° (ventitreesimo) Giorno, o il Giorno Lavorativo seguente qualora il 23 (ventitré) non sia un Giorno Lavorativo del Mese M che precede l’inizio del Mese M+1, il Gestore comunicherà a ciascun Utente Continuativo la Proposta di Programma di Riconsegna secondo un profilo di Riconsegna quanto più regolare.
Alla Proposta di Programma di Riconsegna si applicano le previsioni di cui all’Allegato (k) (“Procedura per la definizione della Proposta di Programma di Riconsegna”).
La Proposta di Programma di Riconsegna, basata sul vigente Programma Trimestrale, evidenzia la quantità di Gas (espressa in energia, GJ e/o kWh) che il
Gestore programma di rendere disponibile al Punto di Riconsegna a tale Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall’Utente, in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG ogni Giorno del Mese M+1, M+2 e M+3.
Le medesime previsioni di cui alla presente si applicano mutatis mutandis qualora l’Utente abbia espresso la propria preferenza per il Programma di Riconsegna Bimestrale.
(ii) Determinazione del Programma di Riconsegna
L’Utente potrà richiedere al Gestore modifiche alla Proposta di Programma di Riconsegna relativo al Mese M+1 o al Periodo di Riconsegna Bimestrale entro e non oltre il quart’ultimo Giorno Lavorativo del Mese M ai sensi dell’art. 11.4 del TIRG.
Alle modifiche alla Proposta di Programma di Riconsegna richieste entro e non oltre il quart’ultimo Giorno Lavorativo del Mese M verranno applicate le previsioni di cui al successivo articolo 6.1.4. del capitolo III.
Tali richieste, qualora accettate dal Gestore, costituiranno i “Programmi di Riconsegna” che sarà la base per le nomine all’Impresa di Trasporto per ciascun Utente per ciascun Giorno G del Mese M+1.
Entro il terzo Giorno Lavorativo che precede l’inizio del Mese M+1, il Gestore comunicherà a ciascun Utente i rispettivi Programmi di Riconsegna.
(iii) Determinazione del Programma di Riconsegna Modificato
Il Programma di Riconsegna potrà essere modificato giornalmente dal Gestore (e sarà indicato come “Programma di Riconsegna Modificato”), per tener conto di tutti gli elementi menzionati all’interno del Codice di Rigassificazione, ivi inclusi:
arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere rispetto alla data indicata nel programma comunicato dal Gestore;
riprogrammazione delle Discariche in programma;
differenze tra le quantità di GNL attese in Discarica nel corso del Mese e le quantità effettive Scaricate;
programmazione dei carichi Spot durante il Mese;
riduzioni di capacità del Terminale e/o della Rete;
la necessità di un sufficiente inventario nei serbatoi del Terminale per ricevere la Discarica successiva; e
cambiamenti nelle quantità attese di Gas Utilizzato dal Terminale e di Gas perduto; e
eventuali esigenze operative derivanti dall’offerta del Servizio di stoccaggio temporaneo per il Servizio di Peak Shaving.
L’allocazione di Slot di Discarica ad Utenti della Capacità Spot durante il Mese ad esito della Procedura Infrannuale di Sottoscrizione di cui al capitolo II paragrafo
2.4.2 (b) lettera (i) non potrà costituire causa di modifica al Programma di Riconsegna degli Utenti Continuativi del medesimo Mese.
Al Programma di Riconsegna Modificato verranno applicate le previsioni di cui al successivo articolo 6.1.4. del capitolo III.
Il Programma di Riconsegna Modificato fungerà da base per le nomine all’Impresa di Trasporto.
Il Gestore comunicherà il Programma di Riconsegna Modificato:
in seguito a variazioni riconducibili all’esercizio della facoltà di cui all’articolo 6.1.4 lettera (g) del capitolo III, entro e non oltre le ore 17:00 di ogni Giorno G-2 per il Giorno G; e
in seguito a variazioni riconducibili all’esercizio della facoltà di cui all’articolo 6.1.4 lettera (g) del capitolo III in caso di allocazione di capacità Spot, entro e non oltre il quarto Giorno antecedente l’inizio del Cancello di Accettazione del relativo Slot.
(iv) Determinazione del Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi
I Programmi di Riconsegna/Programmi di Riconsegna Modificati potranno essere modificati a seguito della richiesta di Ulteriori Servizi da parte dell’Utente e della relativa conferma da parte del Gestore ai sensi dell’articolo 3.7.1 del capitolo II e dell’Allegato (o).
Al Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi verranno applicate le previsioni di cui al successivo articolo 6.1.4. lettera n) del capitolo III e all’Allegato (o).
(b) Utenti della Capacità Spot
Il Gestore proporrà un Programma di Riconsegna Spot che indichi la quantità di Gas che sarà Riconsegnata ogni Giorno G del relativo Periodo di Riconsegna Spot, come definito nel relativo Contratto per la Capacità Spot, a ciascun Utente della Capacità Spot (o agli Utenti del Servizio di Trasporto indicati dall’Utente della Capacità Spot in favore dei quali ripartire le quantità di Gas di competenza ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG) prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti (inclusi quelli indicati nel Contratto per la Capacità Spot dell’Utente). Gli Utenti della Capacità Spot dovranno fornire al Gestore le loro preferenze in tempo utile per l’effettuazione delle nomine all’Impresa di Trasporto. Qualora dette preferenze non sono compatibili con i vincoli tecnici, operativi e commerciali di cui al Codice di Rigassificazione il Gestore considererà la proposta iniziale di Programma di Riconsegna Spot per le nomine all’Impresa di Trasporto.
Il Programma di Riconsegna Spot potrà essere modificato giornalmente dal Gestore (e sarà indicato come “Programma di Riconsegna Spot Modificato”) per tener conto di tutti gli elementi di cui al Codice di Rigassificazione, ivi inclusi:
arrivi anticipati o ritardati delle Navi Metaniere;
riprogrammazione delle Discariche in programma;
differenze tra le quantità di GNL attese in Discarica nel corso del Mese e le quantità effettive scaricate;
programmazione degli Slot di Discarica nel corso del Mese, nel caso in cui il Programma di Riconsegna Spot preveda la Riconsegna anche nel Mese successivo a quello di allocazione della Capacità Spot;
riduzioni della capacità del Terminale e/o della Rete;
la necessità di un sufficiente inventario nei serbatoi del Terminale per ricevere la Discarica successiva; e
cambiamenti nelle quantità attese di Gas Utilizzato dal Terminale e di Gas perduto: e
eventuali esigenze operative derivanti dall’offerta del Servizio di stoccaggio temporaneo per il Servizio di Peak Shaving
L’allocazione di Slot di Discarica ad Utenti della Capacità Spot durante il Mese ad esito della Procedura Infrannuale di Sottoscrizione di cui al capitolo II paragrafo 2.4.2 (b) lettera (i) non potrà costituire causa di modifica al Programma di Riconsegna degli Utenti Continuativi del medesimo Mese.
Al Programma di Riconsegna Spot Modificato verranno applicate le previsioni di cui al successivo articolo 6.1.4. del capitolo III.
Il Programma di Riconsegna Spot Modificato fungerà da base per le nomine all’Impresa di Trasporto.
Il Gestore comunicherà il Programma di Riconsegna Spot Modificato in seguito a variazioni riconducibili all’esercizio della facoltà di cui all’articolo 6.1.4 lettera (g) del capitolo III:
entro e non oltre il quarto Giorno antecedente l’inizio del Cancello di Accettazione della Capacità Spot, in caso di allocazione di Capacità Spot; e
entro e non oltre le ore 17:00 di ogni Giorno G-2 per il Giorno G, in tutti gli altri casi.
Il Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato potranno essere modificati a seguito della richiesta di Ulteriori Servizi da parte dell’Utente della Capacità Spot e della relativa conferma da parte del Gestore ai sensi dell’articolo 3.7.1 capitolo II e dell’Allegato (o).
Al Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi verranno applicate le previsioni di cui al successivo articolo 6.1.4. del capitolo III.
(c) Determinazione del Profilo di Riconsegna Finale Giornaliero
Qualora risultino differenze tra il quantitativo totale di Gas previsto in Riconsegna per la somma di tutti gli Utenti e il quantitativo complessivamente Riconsegnato dal Gestore nel Giorno G, il Gestore determina il Profilo di Riconsegna Finale Giornaliero per ciascun Utente ai sensi dell’art. 6.3 della Delibera ARERA n. 297/2012 come pro rata sui rispettivi Programmi di Riconsegna/Programmi di Riconsegna Modificati/ Programmi di Riconsegna Modificati a seguito di richieste di Ulteriori Servizi/ Programmi di Riconsegna Spot/ Programmi di Riconsegna Spot Modificati/ Programmi di Riconsegna Spot Modificati a seguito di richieste di Ulteriori Servizi, nel rispetto degli specifici accordi operativi stabiliti tra il Gestore e il Responsabile del Bilanciamento, ai sensi dell’articolo 4 del Testo Integrato del Bilanciamento di cui alla Delibera ARERA n. 312/2016/R/Gas. Il Profilo di Riconsegna Finale Giornaliero è vincolante per l’Utente e corrisponde al quantitativo utilizzato da Snam Rete Gas ai fini della redazione delle relative equazioni di bilancio di cui al capitolo 9 del Codice di Rete di quest’ultima.
Principi della Procedura per la Riconsegna del Gas
La Procedura per la Riconsegna del Gas si basa sui seguenti principi:
(a) fatto salvo quanto previsto ai punti (l) e (m) che seguono, il Gestore dovrà Riconsegnare il Gas e ciascun Utente Continuativo dovrà accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che l’Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell’articolo
13.6 del TIRG accettino la Riconsegna del Gas, ogni Giorno con un profilo quanto più
regolare possibile nel corso del Mese, salvo il caso in cui gli Utenti in questione richiedano altrimenti in presenza di flessibilità operative nella Riconsegna ai sensi del comma 4 dell’articolo 11 del TIRG.
(b) Il Gestore, ai fini della attivazione di un’Operazione di Anticipo del Gas, sulla base del Programma Trimestrale sino al termine del Mese M+1 in cui si effettua la transazione o alla data di completa Riconsegna dei quantitativi anticipati, quale dei due si verifichi per primo e del Programma Spot, procede come segue:
1. Classifica gli Utenti in Utenti Compensati e Utenti Compensatori per ciascun Giorno del Mese M+1;
2. Calcola per ogni Utente classificato come Utente Compensato, il quantitativo complessivo oggetto dell’Operazione di Anticipo del Gas convertendo in GJ e/o kWh il quantitativo di Gas da anticipare aumentato del quantitativo di Gas previsto in Riconsegna nei 3 (tre) giorni successivi all’ETA della prima Nave Metaniera prevista in Discarica.
Il Gestore, in nome e per conto del relativo Utente Compensato e Utente Compensatore indicherà al Responsabile del Bilanciamento, attraverso la registrazione di transazioni di vendita presso il PSV da parte dell’Utente Compensato all’Utente Compensatore, la ripartizione dei quantitativi di Gas in Riconsegna per l’Operazione di Anticipo del Gas in favore:
(i) degli Utenti Continuativi entro il 23° (ventitreesimo) Giorno di ciascun Mese, o il Giorno Lavorativo seguente qualora il 23 (ventitré) del Mese non sia un Giorno Lavorativo;
(ii) degli Utenti della Capacità Spot in tempo utile per la Riconsegna del Gas;
qualora questi dispongano di adeguate garanzie di cui all’articolo 10.5 del capitolo III, entro il termine per la comunicazione delle preferenze per il Programma Trimestrale o, nel caso degli Utenti della Capacità Spot, entro la data di stipula del Contratto per la Capacità Spot.
Nel caso in cui un Utente Compensato non disponga della necessaria capienza delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 10.5 del capitolo III come segnalato dal PSV, il Periodo di Riconsegna del Gas per l’Utente medesimo inizierà dal Completamento della Discarica.
Qualora ci siano modifiche al programma di arrivo delle Navi Metaniere nel corso del Mese M+1 che modifichino il quantitativo di Gas oggetto dell’Operazione di Anticipo di Gas, il Gestore provvederà a modificare le transazioni di vendita precedentemente registrate presso il PSV. Nel caso in cui l’Utente non disponga di necessaria capienza delle garanzie finanziarie di cui all’articolo 10.5 del capitolo III, il Programma di Riconsegna del Gas verrà modificato di conseguenza e, qualora necessario, la Riconsegna verrà effettuata dal Completamento della Discarica.
Nell’ipotesi in cui l’Utente Compensato non restituisca tutto o parte del Gas ricevuto in anticipo dall’Utente Compensatore, il Gestore provvederà ad annullare parzialmente ovvero non annullare a seconda dei casi le transazioni precedentemente registrate presso il PSV al fine di garantire la restituzione del Gas ricevuto in anticipo.
Fatte salve le informazioni rese note dal PSV, è inteso che il Gestore garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili (quali, a titolo solo
esemplificativo, l’identità degli Utenti coinvolti) relative all’Operazione di Anticipo del Gas.
(c) È inteso che qualora il Gestore allochi Capacità Spot esso potrà modificare i Programmi di Riconsegna/Programmi di Riconsegna Modificati degli Utenti Continuativi e definire nuovi Programmi di Riconsegna Modificati. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, il Gestore non avrà nessuna responsabilità per la definizione dei Programmi di Riconsegna Modificati. L’allocazione di Slot di Discarica durante il Mese ad Utenti della Capacità Spot ad esito della Procedura Infrannuale di Sottoscrizione di cui al capitolo II paragrafo
2.4.2 (b) lettera (i) non potrà costituire causa di modifica ai Programmi di Riconsegna degli Utenti Continuativi del medesimo Mese.
(d) Alle modifiche richieste dall’Utente alla Proposta di Programma di Riconsegna relativa al Mese M+1 o al Periodo di Riconsegna Bimestrale entro e non oltre il quart’ultimo Giorno Lavorativo del Mese M si applicano le seguenti disposizioni:
(i) il Gestore attuerà le modifiche richieste soltanto qualora il Gestore stesso raggiunga un accordo con tutti gli Utenti interessati da tali modifiche; e
(ii) ciascuna Parte compirà ogni ragionevole sforzo al fine di raggiungere un accordo circa le modalità richieste ai sensi e per gli effetti del precedente punto (i);
(e) i volumi Riconsegnati agli Utenti Continuativi o, qualora applicabile, all’Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG durante un Mese o un dato Periodo di Riconsegna Bimestrale saranno basati su: (i) le scorte di GNL nei serbatoi del Terminale all’inizio del Mese; (ii) il livello minimo di GNL che deve essere mantenuto nei serbatoi del Terminale alla fine di quel Mese e (iii) i volumi di GNL Scaricati dall’Utente Continuativo nel Mese, tenendo in considerazione le esigenze di manutenzione del Terminale e della Rete e (iv) sulla qualifica o meno di Utente Compensato; al fine di garantire i quantitativi in serbatoio alle lettere (i) e (ii) come previsti per ogni Utente, il Gestore avrà facoltà, di amministrare uno scambio della proprietà del GNL all’interno dei propri serbatoi tra gli Utenti o tra il Gestore e un Utente, attraverso le modalità che il Gestore riterrà idonee in conformità alla normativa vigente e mediante l’emissione di rispettive fatture.
(f) il Gestore dovrà Riconsegnare il Gas agli Utenti della Capacità Spot, e gli Utenti della Capacità Spot dovranno accettare la Riconsegna del Gas, o far sì che l’Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG accettino la Riconsegna del Gas, in conformità al Programma di Riconsegna Spot e per la durata del Periodo di Riconsegna Spot. Il Periodo di Riconsegna Spot inizierà nel rispetto dei vincoli operativi del Gestore (i) durante il Giorno successivo al Giorno in cui la Discarica ha avuto inizio o (ii) in anticipo rispetto al Cancello di Accettazione della Discarica qualora gli Utenti della Capacità Spot lo richiedano e dispongano di adeguate garanzie di cui all’articolo III.10.5;
(g) il Gestore avrà il diritto di modificare la quantità del Gas da Riconsegnare ad un Utente o, qualora applicabile, all’Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG qualora ciò sia necessario per gestire in modo efficace il volume di GNL nel Terminale, tenuto conto delle Discariche di GNL previste e dei flussi previsti di Riconsegna del Gas. Nell’esercitare tale facoltà, il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di limitare tali modificazioni e soddisfare, per quanto
possibile, le richieste dei propri Utenti. Qualora gli Utenti abbiano preferenze contrastanti, il Gestore modificherà le quantità del Gas da Riconsegnare secondo una ripartizione pro rata sui rispettivi Programmi di Riconsegna. Il Gestore comunicherà a ciascun Utente eventuali modifiche ai Programmi di Riconsegna entro e non oltre le ore 17:00 di ciascun Giorno gas G-2 per il Giorno gas G, salvo diversi accordi fra il Gestore e l’Utente/i, dando indicazione dei motivi per i quali ha effettuato la modifica al Programma di Riconsegna, in accordo alle casistiche di cui all’articolo 6.1.3 del capitolo III;
(h) il Gestore avrà diritto di modificare le quantità del Gas da Riconsegnare ad un Utente o, qualora applicabile, all’Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG nei casi in cui, per qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà del Gestore, e fatte salve le ipotesi di forza maggiore disciplinate ai sensi dell’articolo 7 del capitolo III, si verifichino riduzioni della capacità di Rigassificazione. Nell’esercitare tale facoltà, il Gestore provvederà a darne prontamente comunicazione a ciascun Utente. Senza pregiudizio delle responsabilità e degli obblighi previsti nel Codice di Rigassificazione, in caso di modifiche ai Programmi di Riconsegna degli Utenti o, qualora applicabile, all’Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG, il Gestore provvederà a effettuare su base non discriminatoria la Riconsegna dei quantitativi del Gas oggetto delle suddette riduzioni, fermo restando che il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei propri Utenti. Qualora gli Utenti abbiano preferenze contrastanti, il Gestore modificherà la quantità del Gas da Riconsegnare secondo una ripartizione pro rata sui rispettivi Programmi di Riconsegna;
(i) in conformità alle previsioni del relativo Contratto per la Capacità, del Contratto di Trasporto e di ogni altra norma o disposizione applicabile pubblicata da Snam Rete Gas nel codice di rete, il Gestore comunicherà, tramite transazioni giornaliere o multi – giornaliere al Sistema, le quantità di Gas che saranno immesse su base giornaliera al Punto di Ingresso di Cavarzere per conto di ciascun Utente o, qualora applicabile, all’Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG) e informerà l’Utente o, qualora applicabile, l’Utente o gli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG dei volumi di Gas Riconsegnati a tale Utente in ogni Giorno;
(j) l’Utente sarà responsabile e terrà indenne il Gestore da qualsiasi costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualsiasi genere sostenuti dal Gestore e addebitati dall’Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto, a meno che tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano la conseguenza di una azione od omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore medesimo;
(k) nella misura in cui gli effettivi volumi Scaricati di GNL di qualsiasi Utente differiscano, per tempistiche e/o quantità, da quelli programmati per la Discarica ai sensi del più recente Programma Trimestrale, anche a causa di ritardi o anticipi delle Navi Metaniere, ciascun Utente subirà un aggiustamento della quantità di Gas oggetto di Riconsegna, secondo la modalità indicata al punto (g) del presente paragrafo. il Gestore compirà ogni ragionevole sforzo al fine di limitare al massimo l’impatto per gli altri Utenti e soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei propri Utenti. Qualora gli Utenti abbiano preferenze contrastanti, il Gestore modificherà la quantità del Gas da Riconsegnare secondo una ripartizione pro rata sui rispettivi Programmi di Riconsegna/Programma di Riconsegna Modificato/
Programma di Riconsegna Modificato a seguito di Richieste di Ulteriori Servizi/Programma di Riconsegna Spot/Programma di Riconsegna Spot Modificato/ Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di Richieste di Ulteriori Servizi a seconda dei casi. Nel caso in cui l’Utente abbia indicato degli Utenti del Servizio di Trasporto conformemente all’articolo 13.6 del TIRG le previsioni del presente comma si applicano mutatis mutandis a questi ultimi;
(l) in caso di riduzione della capacità del Gestore di Riconsegnare Gas che sia conseguenza di un’azione di un Utente, o di un inadempimento di un Utente alle proprie obbligazioni nascenti dal relativo Contratto per la Capacità, in primo luogo tale Utente subirà una riduzione della propria quantità di Gas oggetto di Riconsegna, e, se sarà ancora necessario dopo aver ridotto a zero (0) la quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tale Utente, le quantità di Gas oggetto di Riconsegna a tutti gli altri Utenti saranno ridotte pro quota sulla base del volume di Gas oggetto del Programma di Riconsegna dell'Utente per il Giorno, come comunicato ai sensi dell’articolo 6.1.4(g) del capitolo III. In caso di riduzione della capacità del Gestore di Riconsegnare Gas per ragioni diverse da quelle sopra descritte, la quantità di Gas oggetto di Riconsegna per ciascun Utente subirà un aggiustamento secondo le modalità indicate ai punti (g) ed (h) del presente paragrafo. Il Gestore cercherà di soddisfare, per quanto possibile, le richieste dei propri Utenti. Qualora gli Utenti abbiano preferenze contrastanti, il Gestore modificherà la quantità del Gas da Riconsegnare secondo una ripartizione pro rata sui rispettivi Programmi di Riconsegna. Nel caso in cui l’Utente abbia indicato degli Utenti del Servizio di Trasporto conformemente all’articolo 13.6 del TIRG le previsioni del presente comma si applicano mutatis mutandis a questi ultimi;
(m) qualora gli effettivi volumi Scaricati di GNL di qualsiasi Utente differiscano, per tempistiche e/o quantità, rispetto a quelli programmati per la Discarica ai sensi del più recente Programma Trimestrale, anche a causa di ritardi o anticipi delle Navi Metaniere o ad una mancata consegna, il Gestore non sarà responsabile per alcun costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa di qualunque tipo che siano sofferti o sostenuti dagli Utenti e dagli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG o dai terzi, ivi inclusa qualunque pretesa avanzata dagli Utenti per penali addebitate dall’Impresa di Trasporto o dalle imprese di stoccaggio per rettifiche delle nomine di Gas, fatta eccezione per il caso in cui tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano direttamente ascrivibili alla dolosa o gravemente colposa inadempienza del Gestore nell’operare nel tempo dovuto durante le sessioni al Sistema in conformità all’articolo 6.1.4(g) del capitolo III.
(n) In caso di richiesta di Ulteriori Servizi da parte di un Utente e della relativa conferma da parte del Gestore ai sensi dell’articolo 3.7.1 capitolo II e dell’Allegato (o), il Programma di Riconsegna del medesimo Utente verrà conseguentemente modificato nel medesimo Giorno G e/o nei Giorni successivi a seguito della prestazione del Servizio di Flessibilità e/o Liquefazione Virtuale e/o Servizio di Stoccaggio Temporaneo, e tale modifica verrà riportata nel “Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi/Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi”. In nessun caso il “Programma di Riconsegna Modificato a seguito di richieste di Ulteriori Servizi/Programma di Riconsegna Spot Modificato a seguito di richieste di
Ulteriori Servizi” potrà modificare il Programma di Riconsegna dello/degli altro/i Utente/i che non abbia/abbiano richiesto Ulteriori Servizi.
Riconsegna dei quantitativi di Gas relativi al Servizio di Peak Shaving
La Riconsegna dei quantitativi di Gas relativi al Servizio di Peak Shaving è effettuata dal Gestore in favore dei seguenti soggetti:
(a) al Responsabile del Bilanciamento, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 marzo di ciascun Anno, nel caso in cui quest’ultimo richieda per iscritto al Gestore, ai sensi della Normativa applicabile, la Riconsegna del Gas reso disponibile dall’Utente ai fini del Servizio di Peak Shaving. Il Gestore provvederà alla Riconsegna al Responsabile del Bilanciamento di un quantitativo di Gas pari (i) al quantitativo minimo stabilito dal Gestore sulla base delle condizioni tecnico - operative del Terminale e pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore, ovvero (ii) del quantitativo di Gas indicato dal Responsabile del Bilanciamento nella propria richiesta purché sia inferiore al quantitativo minimo di cui al precedente punto (i). Qualora il Responsabile del Bilanciamento richieda la Riconsegna di un quantitativo di Gas superiore al quantitativo minimo di cui sopra, il Gestore valuterà di volta in volta la relativa richiesta sulla base delle condizioni tecnico - operative del Terminale; e
(b) all’Utente in conformità alle modalità di Riconsegna del Gas di cui agli articoli 6.1.3 e
6.1.4 del capitolo III a partire dal 1° aprile di ciascun Anno, per un quantitativo di Gas pari a quello reso disponibile dall’Utente ai fini del Servizio di Peak Shaving al netto (i) dei quantitativi di Gas Riconsegnati al Responsabile del Bilanciamento ai sensi del precedente paragrafo e (ii) dei quantitativi di Gas corrispondenti a Consumi e Perdite della catena di Rigassificazione ai sensi dell’articolo 6.2 del capitolo III.
È inteso che la Riconsegna dei quantitativi di Gas relativi al Servizio di Peak Shaving non può pregiudicare o modificare le quantità di Gas pianificate per la Riconsegna a ciascun Utente Continuativo o Utente Spot.
Determinazione di quantità, qualità e pressione del Gas
La quantità, qualità e pressione del Gas oggetto di Riconsegna agli Utenti saranno stabilite in conformità alle procedure stabilite dall’Impresa di Trasporto per la Rete, che sono riportate:
(a) Allegato (h).
(b) Su richiesta di un Utente, il Gestore consentirà a tale Utente di accedere:
(i) alla strumentazione di misurazione del Gas che sia di proprietà, operata e manutenuta dal Gestore, in orari ragionevoli e con una frequenza coerente con il programma di verifica ed ispezioni dell’Impresa di Trasporto ed esclusivamente a rischio e spese di tale Utente, ai fini di: ispezione, campionatura del Gas, presenza durante i test per determinare quantità, qualità e pressione del Gas Riconsegnato e durante la pulizia, l’installazione, la modifica, la riparazione, la verifica, la taratura o la rettifica di tale strumentazione per la misurazione; e
(ii) alle registrazioni e ai grafici relativi alla misurazione di quantità, qualità e pressione del Gas Riconsegnato, unitamente ai relativi calcoli.
(c) Tutte le registrazioni delle misurazioni eseguite dal Gestore ai sensi del presente articolo
6.1.6 e i relativi risultati saranno conservati dal Gestore e resi disponibili al relativo Utente per un periodo non inferiore ad 1 (uno) anno dopo il completamento o il calcolo di tali misurazioni e risultati. Tutte le registrazioni delle misurazioni eseguite dall’Impresa di Trasporto e i relativi risultati saranno conservati dall’Impresa di Trasporto e resi disponibili al relativo Utente così come previsto dal Contratto di Trasporto.
(d) Le soglie di tolleranza ammesse per i dispositivi di misurazione di proprietà, operati e manutenuti dal Gestore sono quelle indicate nell’Allegato (l). L’imprecisione dei dispositivi di misurazione eccedente le soglie di tolleranza richiederà: (x) la correzione delle registrazioni e dei calcoli effettuati in base a tali registrazioni nella misura necessaria a correggere tutti gli errori verificatisi durante il periodo in cui l’imprecisione del dispositivo abbia superato le soglie di tolleranza, o, se non è possibile definire tale periodo, il periodo convenzionalmente concordato dalle Parti; e (y) la taratura dei dispositivi in questione. Qualora il periodo indicato al precedente punto (x) non sia concordato tra le Parti, la relativa correzione sarà effettuata in relazione al Gas Riconsegnato nel corso dell’ultima metà del periodo che intercorre tra la data della più recente taratura del dispositivo impreciso e la data in cui è stata rilevata l’imprecisione. Le soglie di tolleranza ammesse per i dispositivi di misurazione operati e controllati dall’Impresa di Trasporto sono quelle descritte nel Contratto di Trasporto.
(e) Nel caso di inesattezze della strumentazione di misura del Gas che diano origine a conguagli del bilancio definitivo degli Utenti effettuati dall’Impresa di Trasporto ai sensi delle disposizioni applicabili del Codice di Rete rilevante, a meno che tali inesattezze siano dovute a dolo o colpa grave del Gestore, il Gestore non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Utenti, o degli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG e sarà obbligato soltanto ad eseguire le attività menzionate alla lettera (d) che precede e ad effettuare le necessarie rettifiche di fatturazione ai sensi dell’articolo 8.1.4 del capitolo III.
(f) Tutta la strumentazione di misurazione del Gas impiegata presso il Terminale ai sensi del presente articolo 6.1.6 sarà di proprietà del Gestore che ne curerà il funzionamento e la manutenzione, a meno che non sia altrimenti richiesto o imposto dalla Normativa applicabile.
(g) A intervalli regolari il Gestore effettuerà una stima degli incrementi o delle perdite associati all’incertezza delle misurazioni, che saranno imputati alle quantità di Gas e/o GNL di cui all’articolo II.1.1.
Gas Fuori Specifica
Qualora, per qualsiasi ragione, il Gestore renda disponibile Gas Fuori Specifica al Punto di Ingresso di Cavarzere per la Riconsegna ad un Utente:
(a) il Gestore ne darà pronta comunicazione a tale Utente e all’Impresa di Trasporto; e
(b) qualora qualsiasi quantità di Gas Fuori Specifica sia rifiutata dall’Impresa di Trasporto:
(i) il Corrispettivo di Capacità dovuto da tale Utente sarà ridotto ai sensi dell’articolo 8.1.1(a)(iii)aa) del capitolo III; e
(ii) il Corrispettivo di Rete dovuto da l’Utente ai sensi dell’articolo 8.1.1 (d) del capitolo III sarà ridotto se, e nella misura in cui, il Gas Fuori Specifica sia stato
reso disponibile al Punto di Ingresso di Cavarzere a seguito di una azione od omissione dolosa o gravemente colposa del Gestore o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso.
Limitazione di responsabilità per Gas Fuori Specifica
Salvi i casi di dolo o colpa grave del Gestore, le Parti concordano che i rimedi previsti, dall’articolo
6.1.7 (b)(i) del capitolo III costituiscono l’unica ed esclusiva responsabilità del Gestore rispetto al Gas Fuori Specifica.
Il Gestore non avrà alcuna responsabilità con riferimento al Gas che dovesse essere perduto a valle dal Punto di Ingresso di Cavarzere e l’Utente potrà fare ricorso soltanto a quei rimedi previsti dal contratto di trasporto stipulato da tale Utente e/o derivanti dal Contratto di Trasporto con un eventuale azione diretta dell’Utente contro l’Impresa di Trasporto.
Xxxxxxx e Perdite della catena di Rigassificazione
(a) Consumi e Perdite della catena di Rigassificazione significa la quantità di GNL e/o di Gas utilizzato dal Gestore come combustibile e ad altri fini necessari per il funzionamento di base del Terminale e per la prestazione del Servizio di Rigassificazione, comprese le quantità di Gas normalmente perso: (i) attraverso le valvole nel Terminale durante la normale operatività; e (ii) durante la manutenzione del Terminale, ma esclusa la quantità di Gas e/o GNL specificata nell’articolo II.1.1(i).
(b) A copertura dei Consumi e Perdite della catena di Rigassificazione dovrà essere corrisposto dagli Utenti un corrispettivo in natura pari ad un valore percentuale del quantitativo di GNL Scaricato Netto, definito dall’ARERA nell’ambito del procedimento di verifica delle proposte tariffarie del Gestore come di volta in volta aggiornato ai sensi dell’articolo 9 dell’allegato A della Delibera ARERA n. 474/2019/R/Gas e successive modifiche e che verrà pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore.
(c) Ciascun Utente trasferirà al Gestore la proprietà di quella parte del proprio GNL necessaria per essere impiegata a copertura dei Consumi e Perdite della catena di Rigassificazione, senza costi per il Gestore e nelle quantità stabilite dall’ARERA ai sensi dell’articolo 6.2 (b) del capitolo III.
Accordo per la gestione dei quantitativi di gas tra imprese interconnesse (Operating Balancing Agreement “OBA”)
Il Gestore ha stipulato con Impresa di Trasporto un accordo per la gestione dei quantitativi di gas tra imprese interconnesse (Operating Balancing Agreement “OBA”) con la finalità di mettere a disposizione una determinata quantità di gas atta a garantire una flessibilità di gestione delle operational steering differences sul punto di interconnessione, tra la quantità totale di gas misurata alla stazione di misura, cosi come comunicata giornalmente e il quantitativo di gas totale previsto nella stessa giornata, sulla base delle nomine confermate al punto di interconnessione, in modo tale per cui, a prescindere dall’effettiva quantità di gas misurato, il valore del volume allocato sia uguale al nominato.
III.7 FORZA MAGGIORE
Definizione di Forza Maggiore
Per Forza Maggiore si intende ogni evento o circostanza al di fuori del ragionevole controllo della Parte che invoca tale Forza Maggiore, che non poteva essere evitato con l’ordinaria diligenza di un Operatore Ragionevole e Prudente ed a costi ragionevoli e che abbia l’effetto di rendere, in tutto o in parte, impossibile e/o illecito l'adempimento delle obbligazioni previste dal relativo Contratto per la Capacità a carico di tale Parte (“Forza Maggiore” o “Evento di Forza Maggiore”).
Elenco degli Eventi di Forza Maggiore
Fermo restando quanto disposto dall’articolo III.7.1 che precede, i seguenti eventi, tra l’altro, costituiscono Eventi di Forza Maggiore:
(a) guerra (dichiarata o non dichiarata), guerra civile, atti di terrorismo, rivolte, disordini, atti di sabotaggio, insurrezioni;
(b) fenomeni naturali, esplosioni, incendi, inondazioni, avversità atmosferiche, fulmini, tempeste, tifoni, tornado, terremoti, frane, erosione del suolo, cedimenti, alluvioni, epidemie;
(c) ogni modifica della Normativa applicabile o di altre leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi o giudiziali o provvedimenti analoghi applicabili o l’entrata in vigore di nuova Normativa applicabile o di altre leggi, regolamenti, provvedimenti amministrativi o giudiziali o provvedimenti analoghi applicabili, escluse leggi, regolamenti o provvedimenti in materia fiscale;
(d) il diniego, la revoca, l’annullamento o il mancato rinnovo delle autorizzazioni, dei permessi, delle licenze e/o delle concessioni necessarie alla Parte Colpita per adempiere alle obbligazioni ad essa derivanti dal Contratto per la Capacità;
(e) la perdita, il danneggiamento o il mancato funzionamento, in tutto o in parte, del Terminale o della Rete;
(f) gli scioperi, serrate e ogni altra forma di agitazione a carattere industriale, ad esclusione dei casi di conflittualità aziendale, dichiarati in occasioni diverse dalla contrattazione collettiva; e
(g) qualsiasi condizione o situazione che presenti un imminente pericolo di perdita o danneggiamento di un bene o ponga in pericolo la vita o l’incolumità di una persona.
Esclusione della responsabilità in caso di Forza Maggiore
Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte colpita da tale Evento di Forza Maggiore (la “Parte Colpita”) non sarà responsabile per il mancato adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del Contratto per la Capacità di cui sia Parte ad eccezione: (i) dell’obbligazione di pagamento delle somme dovute nei termini stabiliti; (ii) fermo restando quanto previsto dall’articolo III.2.2, dell’obbligazione dell’Utente di pagare il Corrispettivo di Capacità, il Corrispettivo di Rete e ogni altro relativo costo e/o spesa addebitato dall’Impresa di Trasporto ai sensi del Contratto di Trasporto; e (iii) delle obbligazioni previste dall’articolo, fino a quando e nella misura in cui l’adempimento delle proprie obbligazioni sia reso impossibile e/o illecito da tale Evento di Forza Maggiore, e l’altra Parte non sarà parimenti responsabile del mancato adempimento delle proprie corrispondenti obbligazioni ai sensi del medesimo Contratto per la Capacità.
Qualora, a seguito di un Evento di Forza Maggiore che determini una riduzione del Corrispettivo di Capacità dovuto da un Utente ai sensi dell’articolo III.2.2, il Tempo di Stallia per una Nave Metaniera utilizzata da o per conto di tale Utente superi la durata complessiva di 48 (quarantotto) ore, tale Utente: (i) avrà il diritto, esercitabile a sua esclusiva discrezione, di interrompere la Discarica e/o di dirottare la Nave Metaniera, a condizione che questo possa essere fatto in sicurezza; e (ii) sarà liberato dall’obbligazione di effettuare il pagamento del Corrispettivo di Capacità in relazione alla quantità di GNL di cui era programmata la Discarica ma che non è stata Scaricata da tale Nave Metaniera.
Azioni da intraprendere in caso di Forza Maggiore
Qualora si verifichi un Evento di Forza Maggiore, la Parte Colpita dovrà:
(a) darne prontamente comunicazione all’altra Parte, indicando:
(i) la data, l’ora ed il luogo ove l’Evento di Forza Maggiore invocato si è verificato;
(ii) una descrizione particolareggiata dell’Evento di Forza Maggiore invocato;
(iii) gli effetti dell’Evento di Forza Maggiore invocato;
(iv) il programma che la Parte Colpita intende attuare per porre rimedio all’Evento di Forza Maggiore e ripristinare il regolare adempimento delle proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto per la Capacità,
e, in aggiunta ai punti da (i) a (iv) che precedono, qualora la Parte Colpita sia il Gestore:
- la stima del periodo di tempo durante il quale la prestazione del Servizio sarà sospesa o ridotta a causa dell’Evento di Forza Maggiore;
- il Servizio che il Gestore, ragionevolmente, stima di non poter prestare o di poter prestare solo parzialmente durante il periodo stimato di durata dell’Evento di Forza Maggiore e dei suoi effetti; e
- l’elenco degli Slot di Discarica di cui il Gestore, ragionevolmente, stima di poter disporre durante il periodo stimato di durata dell’Evento di Forza Maggiore e dei suoi effetti, stabilito in conformità con quanto previsto dall’articolo 3.6.1 del capitolo II;
(b) al termine di ciascun periodo di 30 (trenta) Xxxxxx consecutivi dalla data di invio della comunicazione di cui al punto (a) che precede, aggiornare i dati di cui allo stesso punto
(a) comunicando all’altra Parte quanto segue:
(i) gli sviluppi della situazione; e
(ii) gli interventi che si stanno adottando per porre rimedio all’Evento di Forza Maggiore ed ai suoi effetti; e
(iii) la data in cui è ragionevole attendersi che l’Evento di Forza Maggiore ed i suoi effetti cesseranno;
(c) compiere ogni ragionevole sforzo (anche sostenendo ogni ragionevole costo) per porre rimedio all’Evento di Forza Maggiore e minimizzarne ove possibile gli effetti sull’adempimento delle obbligazioni della Parte Colpita;
(d) previa comunicazione in tal senso effettuata con ragionevole preavviso dall’altra Parte, e ad esclusivo rischio e spese di quest’ultima, consentire o procurare a tale altra Parte ed al personale, agli appaltatori, agli agenti e/o a terzi incaricati da tale altra Parte (ciascuno espressamente autorizzato ad agire per conto di quest’ultima) l’accesso al Terminale e/o
agli altri luoghi ove l’Evento di Forza Maggiore si è verificato (nella misura in cui ciò rientri nel ragionevole controllo della Parte Colpita) al fine di verificarne e valutarne effetti e durata, purché tale accesso non costituisca un pericolo per la vita o l’incolumità delle persone; e
(e) comunicare prontamente per iscritto all’altra Parte quando la Parte Colpita è nuovamente in grado di adempiere le proprie obbligazioni ai sensi del relativo Contratto per la Capacità e riprenderà quindi prontamente ad adempiere tali obbligazioni.
Risoluzione per prolungata Forza Maggiore
Qualora un singolo Evento di Forza Maggiore pregiudichi del tutto o in misura sostanziale, l’adempimento delle obbligazioni della Parte Colpita ai sensi del Contratto per la Capacità per un periodo consecutivo: (i) pari o superiore a 36 (trentasei) mesi, nel caso di Contratto per la Capacità Esente avente Durata Totale maggiore o pari a 20 (venti) Anni; o (ii) pari al 12% (dodici percento) della Durata Totale nel caso di Contratto per la Capacità, ciascuna delle Parti avrà il diritto di risolvere il Contratto per la Capacità mediante comunicazione scritta all’altra Parte.
Qualora un Utente eserciti il proprio diritto di risolvere il Contratto per la Capacità ai sensi del precedente art. 7.5.1 del capitolo III, tale Utente dovrà corrispondere:
(a) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Rete totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora il Contratto per la Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione per la durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità) calcolato con riferimento alle quantità complessive rimanenti di Gas che avrebbero dovuto essere Riconsegnate a tale Utente durante tale durata residua al netto di ogni porzione di tale Corrispettivo di Rete che non è, e non sarà, dovuta all’Impresa di Trasporto a seguito di tale risoluzione. Qualora la capacità di trasporto relativa alle quantità di Gas che avrebbero dovuto essere Riconsegnate a tale Utente e per la quale tale Utente ha eseguito un pagamento al Gestore ai sensi del presente articolo 7.5.2 (a) venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all’Utente originario gli importi scontati che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di trasporto riallocata non appena il Gestore avrà riallocato tale capacità di trasporto al nuovo Utente il relativo Corrispettivo di Rete; e
(b) nel caso in cui il diritto di risolvere il Contratto per la Capacità sia esercitato a causa di un Evento di Forza Maggiore che, ai sensi dell’articolo 2.2.4 del capitolo III, non determina una riduzione del Corrispettivo di Capacità dovuto da tale Utente:
(i) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Capacità totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora il Contratto per la Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione per la durata residua (e, quindi fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alle quantità complessive rimanenti di GNL che avrebbero dovuto essere Scaricate ai sensi del Contratto per la Capacità durante tale durata residua, e se è Utente della Capacità Esente.
Gli importi di cui ai punti (a) e (b) che precedono saranno calcolati sulla base, rispettivamente, del Cqs e del Corrispettivo di Rete applicabili a tale Utente alla data di efficacia della risoluzione medesima, senza tenere in considerazione eventuali
aggiornamenti o variazioni del Cqs o del Corrispettivo di Rete che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo restante di durata del Contratto. Le Parti riconoscono che gli importi stabiliti nel presente articolo 7.5.2 sono stati ragionevolmente determinati tenendo in debito conto: (i) gli investimenti sostenuti dal Gestore per la costruzione del Terminale; (ii) le obbligazioni che il Gestore ha assunto in base al Contratto di Trasporto; e (iii) l’effetto concreto della risoluzione del Contratto per la Capacità da parte dell’Utente sul conseguimento degli interessi economici del Gestore.
Qualora la Capacità Sottoscritta che sia divenuta disponibile a seguito dell’esercizio da parte di un Utente del diritto di risolvere il Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo 7.5.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito pagamenti al Gestore ai sensi del punto (i) della lettera
(b) dell’articolo 7.5.2 venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all’Utente originario gli importi scontati del Corrispettivo di Capacità che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata riallocata ai sensi del punto (i) della lettera (b) del precedente articolo 7.5.2 non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale relativa Capacità Esentata e/o Capacità Regolata.
Nel caso in cui sia il Gestore a esercitare il diritto a risolvere il Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo 7.5.1, il Gestore non corrisponderà nessun indennizzo agli Utenti e/o qualsiasi terzo.
Esclusività degli Eventi di Forza Maggiore
Le Parti riconoscono e concordano che il Codice di Rigassificazione contiene una regolamentazione completa di tutti gli aspetti relativi alla Forza Maggiore e che, pertanto, gli articoli 1463, 1464 e 1672 del Codice Civile non si applicano ad alcuno dei Contratti per la Capacità.
Forza Maggiore dichiarata dalle controparti dei contratti di importazione
In conformità a quanto previsto dall’articolo 14, comma 2, del TIRG “eventi che abbiano dato luogo a dichiarazioni di forza maggiore delle controparti dei contratti di importazione” si intende ogni evento, atto, fatto o circostanza – non imputabile alla parte che invoca la forza maggiore – che renda, in tutto o in parte, impossibile la Discarica di GNL da o per conto dell’Utente presso il Terminale, e che non sia stato possibile evitare o a cui non sia stato possibile rimediare con la diligenza di un Operatore Ragionevole e Prudente.
Non appena l’Utente abbia avuto notizia del verificarsi di un evento di forza maggiore indicato nell’articolo 7.7.1 che precede, dovrà darne immediata notizia al Gestore e all’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente inviando un’autocertificazione, il cui testo viene reso disponibile sul Sistema di Comunicazione Elettronico, contenente l’indicazione di:
(a) la riduzione prevista dei quantitativi di GNL;
(b) la durata prevista dell’evento;
(c) le azioni poste in essere per limitare gli effetti dell’evento sulle Discariche di GNL;
(d) le azioni poste in essere per rendere disponibile ad altri Utenti la Capacità Regolata Sottoscritta che risulterebbe inutilizzata.
Resta inteso che i precedenti articoli 7.7.1 e 7.7.2 sono previsti esclusivamente per i fini di cui all’articolo II.2.7.
III.8 FATTURE, PAGAMENTI E CAPACITÀ DI MAKE-UP
Fatturazione da parte del Gestore
Al termine di ciascun Mese (il “Mese di Fatturazione”), non appena disponibili gli elementi che ne consentano la determinazione, il Gestore invierà a ciascun Utente la/e fattura/e, l’importo della(e) quale(i) dovrà essere determinato come di seguito indicato:
(a) Corrispettivo di Cqs. Come corrispettivo di Cqs, il prodotto tra Cqs e la quantità mensile fatturata (la “Quantità Mensile Fatturata”), meno tutte le eventuali riduzioni per la Capacità di Make-up ai sensi dell’articolo 8.10.2 del capitolo III. La Quantità Mensile Fatturata sarà pari alla differenza tra: (i) la maggiore tra la Quantità Scaricata e la Quantità Programmata o Rilasciata; e (ii) l’Adeguamento Mensile, dove:
(i) “Quantità Scaricata” significa il GNL Scaricato Netto complessivo che è stato Scaricato da o per conto di tale Utente in tutti gli Slot di Discarica che, secondo quanto previsto dal più recente Programma Trimestrale relativo a tale Utente, hanno termine entro il Mese di Fatturazione, (indipendentemente dal fatto che tale GNL sia stato Scaricato prima, durante o dopo il Mese di Fatturazione);
(ii) “Quantità Programmata o Rilasciata” significa la somma di:
- la quantità di GNL che era programmata per la Discarica da o per conto dell’Utente in tutti gli Slot di Discarica che hanno termine entro il Mese di Fatturazione, come determinato dal più recente Programma Trimestrale relativo a tale Utente; e
- la quantità di GNL, se esistente, corrispondente alla eventuale Capacità Rilasciata da tale Utente nel Mese di Fatturazione secondo quanto dichiarato nella relativa Dichiarazione di Rilascio nella misura in cui tale Capacità Rilasciata non sia stata sottoscritta da un altro Utente o non sia stata recuperata dallo stesso Xxxxxx rilasciante ai sensi dell’articolo 2.6(c) del capitolo II.;
(iii) “Adeguamento Mensile” significa la somma di:
aa) in conformità all’articolo 2.2.3 e fatto salvo quanto previsto all’articolo
2.2.4 del capitolo III, qualsiasi quantità di GNL programmata per la Discarica in uno Slot di Discarica che è terminato nel Mese di Fatturazione per la quale il Gestore non ha prestato o non avrebbe potuto prestare, in tutto o in parte, il Servizio, in conformità alle disposizioni del relativo Contratto per la Capacità;
bb) qualsiasi quantità di GNL corrispondente alla somma delle quantità di Gas Fuori Specifica reso disponibile al Punto di Ingresso di Cavarzere ai sensi dell’articolo 6.1.7 (b) del capitolo III. e dei Consumi e Perdite della catena di Rigassificazione associati a tale Gas Fuori Specifica;
cc) qualsiasi quantità di Boil-off in Eccesso determinata ai sensi dell’articolo IV.3.9;
dd) qualsiasi quantità di GNL programmata per la Discarica durante uno Slot di Discarica che è terminato nel Mese di Fatturazione, ma che non
è stata Scaricata da o per conto di tale Utente nei casi di cui all’articolo
7.3.2 del capitolo III; e
ee) qualsiasi parte di Capacità Sottoscritta per la quale tale Utente abbia cancellato uno Slot di Discarica a seguito di un Periodo di Indisponibilità degli Slot di Discarica ai sensi dell’articolo 3.6.3 del capitolo II;
In caso di sottoscrizione di Capacità Infrannuale tramite procedure concorsuali ai sensi dell’articolo
2.4.2. (b) α) il Cqs è sostituito dal prezzo di allocazione pay as bid offerto dall’Utente.
(b) Corrispettivo di Cets. Come Corrispettivo di Cets, il prodotto tra Cets e il quantitativo di GNL Scaricato Netto dell’Utente nel Mese di Fatturazione;
(c) Corrispettivo per il Programma di Riconsegna Bimestrale. Il corrispettivo per lo stoccaggio nel Mese M dei volumi di Gas previsti in Riconsegna per il Mese M+1 del Periodo di Riconsegna Bimestrale sarà calcolato sulla base della seguente formula:
CBOUltra = Cqs x 0,05% x (Volumi del Programma di Riconsegna Bimestrale in M+1 x (numero di Giorni in stoccaggio in M)
(d) Controstallie. Le Controstallie che: (i) siano state pagate dal Gestore ad altri Utenti nel corso del Mese di Fatturazione; e (ii) tale Utente sia obbligato a rimborsare al Gestore ai sensi dell’articolo 3.8.2 (b) del capitolo IV;
(e) Corrispettivo di Rete. Il Corrispettivo di Rete addebitato dall’Impresa di Trasporto al Gestore con riferimento al Mese di Fatturazione m, inteso come il corrispettivo di capacità di trasporto attribuibile a ciascun Utente k per il Mese M, sarà calcolato ai sensi delle seguenti formule:
m GNL ADD
Corrispettivo di Rete k = α * CPE * βk – Quotak
Dove:
Quotak ADD = max (0; Ʃk βk – SOMAX ) * α * CPE *
βk
GNL
Ʃk βk
α rappresenta il coefficiente moltiplicativo applicabile da Snam Rete Gas nel caso di conferimento di capacità di trasporto su base inferiore all’anno.
CPEGNL = Corrispettivo mensile di capacità addebitato dall’Impresa di Trasporto in riferimento al Punto di Riconsegna
βk = il massimo tra [SOMAX * (Qk / Capacità del Terminale)] e la capacità di trasporto conferita ai sensi della deliberazione ARERA n. 168/06 e della deliberazione ARG/gas 2/10 per l’erogazione del Servizio di Riconsegna al medesimo Utente
Qk = Capacità Sottoscritta o la capacità di rigassificazione programmata per il mese M purché quest’ultima sia coerente con la capacità di trasporto conferita dal Gestore all’Impresa di Trasporto per l’Utente k medesimo.
Si precisa che, qualora QuotakADD sia > 0, Qk sarà pari al maggiore tra la capacità di rigassificazione programmata ed il quantitativo scaricato dall’Utente.
Ʃk βk rappresenta la somma, nel mese M, dei βk di tutti gli Utenti k
SOMAX = Send Out Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx come pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico del Gestore (xxx.xxxxxxxxxxx.xx)
Nel caso in cui un Utente diventi titolare di Capacità Rilasciata ovvero non utilizzata di cui al capitolo II paragrafo II.2.6, nel calcolo del Corrispettivo di Rete verrà considerato il relativo coefficiente moltiplicativo in coerenza con la durata del conferimento di tale capacità all’Utente che l’ha rilasciata ovvero non l’ha programmata.
Fatti salvi gli obblighi di cui all’articolo 8.1.1 del capitolo III, nel caso in cui un Utente titolare di Capacità Regolata Sottoscritta rilasci in tutto o in parte tale Capacità Sottoscritta nell’ambito della Procedura Annuale di Sottoscrizione di cui all’articolo 2.4.2 a) del capitolo II, la capacità di trasporto conferita ai sensi dell’art. 8.4 del TIRG per l’erogazione del Servizio di Riconsegna al medesimo Utente verrà conseguentemente rimodulata in misura pari al send out corrispondente alla Capacità Rilasciata da tale Utente.
Nel caso in cui il corrispettivo di capacità di trasporto addebitato dall’Impresa di Trasporto con riferimento al Mese di Fatturazione venga ridotto per qualunque ragione, il Gestore apporterà rettifiche al Corrispettivo di Rete dovuto dai rispettivi Utenti sulla base dei fatti e delle circostanze relativi a tale riduzione del corrispettivo di capacità. Inoltre, il Corrispettivo di Rete dovuto dall’Utente dovrà essere ridotto nei casi previsti ai sensi e per gli effetti degli articoli 2.2.5, 6.1.7 (b) e 6.1.8 del capitolo III e IV.3.9.
Costi delle garanzie bancarie. Qualsiasi costo e/o spesa comprovati sostenuti dal Gestore per ottenere il rilascio di garanzie bancarie eventualmente richieste ai sensi del, o al fine di sottoscrivere il, Contratto di Trasporto, essendo inteso che verrà addebitata a ogni Utente solo una porzione pro-rata di tali costi e/o spese determinata sulla base della Capacità Sottoscritta o della capacità di rigassificazione programmata per il mese M di tale Utente rapportata al totale della Capacità Sottoscritta o della capacità di rigassificazione programmata per il mese M di tutti gli Utenti;
(f) Altri oneri. Qualsiasi altro costo e/o spesa comprovati, riferibili all’Utente e addebitati dall’Impresa di Trasporto al Gestore ai sensi del Contratto di Trasporto che non sia causato da dolo o colpa grave del Gestore nella gestione del Contratto di Trasporto.
(g) Corrispettivi per Ulteriori Servizi. Nel caso in cui l’Utente e/o l’Utente del Servizio di Trasporto, a seconda dei casi, richieda Ulteriori Servizi ai sensi dell’articolo II.3.7. I corrispettivi per ulteriori servizi sono elencati di seguito:
Corrispettivo per la sottoscrizione dei servizi (CSS) su base annuale o mensile, che permette di accedere alle procedure concorsuali per l’allocazione dei Servizi di Flessibilità, Servizi di Stoccaggio Temporaneo, Servizi di Liquefazione Virtuale; e
Corrispettivi per l'erogazione (CRF, CRL e CRS) del servizio scelto, Servizio di Flessibilità, Servizio di Liquefazione Virtuale o Servizio di Stoccaggio Temporaneo a seconda dei casi definito all’esito delle procedure concorsuali di cui all’Allegato (o).
In particolare:
Corrispettivi per il Servizio di Flessibilità = CSS + CRF
Corrispettivi per il Servizio di Stoccaggio Temporaneo = CSS + CBO + CRS Corrispettivi per il Servizio di Liquefazione Virtuale = CSS + CRL
Dove:
CSS = Corrispettivo per la sottoscrizione del Servizio di Flessibilità e/o del Servizio di Stoccaggio Temporaneo e/o del Servizio di Liquefazione Virtuale su base annuale o mensile, espresso in Euro così come pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.
Resta inteso che il Gestore fatturerà in ogni caso il CSS e pertanto nessun rimborso di tale corrispettivo verrà effettuato se il Servizio di Flessibilità e/o di Liquefazione Virtuale e/o di Stoccaggio Temporaneo non viene reso, a causa di vincoli tecnico operativi e/o commerciali, come meglio descritto nell’Allegato (o).
CRF = Corrispettivo di riconsegna per il Servizio di Flessibilità – espresso in Euro/MWh e definito secondo procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie, come meglio descritto nell’Allegato (o) calcolato sul valore assoluto della (i) Variazione Programma in Riconsegna dei Volumi di Flessibilità effettivamente resi il Giorno G o (ii) dello scambio di Gas al PSV, come pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico all’interno di un portale dedicato.
CBO = Cqs x 0,05% x (Volumi in Stoccaggio Temporaneo x (numero di Giorni di Stoccaggio Temporaneo)
Il corrispettivo CBO verrà corrisposto dall’Utente a seguito della richiesta del Servizio di Stoccaggio Temporaneo.
CRS = Corrispettivo di riconsegna da stoccaggio temporaneo, espresso in Euro/MWh e calcolato sul valore assoluto della Variazione Programma in Riconsegna dei volumi richiesti in Riconsegna da stoccaggio temporaneo il Giorno G, come pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico.
È inteso che se l’Utente a cui è stato allocato il Servizio di Stoccaggio Temporaneo non richieda la Riconsegna (e di conseguenza al termine del Servizio di Stoccaggio Temporaneo il GNL verrà rigassificato secondo le previsioni dell’Allegato k del Codice di Rigassificazione), il Gestore non fatturerà il Corrispettivo di riconsegna da stoccaggio temporaneo CRS.
CRL = Corrispettivo di riconsegna per il Servizio di Liquefazione Virtuale, espresso in Euro/MWh e definito secondo procedure concorsuali trasparenti e non discriminatorie, come meglio descritto nell’Allegato (o) e come pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico all’interno di un portale dedicato.
Corrispettivi per l'erogazione del servizio di Slot Supplementare (CSSlot) definito all’Allegato (o).
Il servizio di Slot Supplementare è soggetto a nulla osta operativo da parte del Gestore e viene offerto a fronte della corresponsione del Corrispettivo CSSlot.
CSSlot = significa il corrispettivo, espresso in €/Slot di Discarica Supplementare, a copertura di costi emergenti addizionali quali a titolo esemplificativo quelli per le attività di manutenzione aggiuntiva, che l’Utente dovrà pagare al Gestore a fronte dell’erogazione del Servizio di Slot Supplementare, pubblicato insieme alle voci di costo sottostanti, sul Sistema di Comunicazione Elettronico e aggiornato su base annuale.
La fattura indicherà dettagliatamente i calcoli per ciascuna singola voce fatturata ai sensi dell’articolo
8.1.1 che precede. La fattura riporterà, inoltre, le seguenti informazioni:
(a) la “Quantità Mensile di Make-up” che sarà pari a: (i) la Quantità Programmata o Rilasciata, meno l’Adeguamento Mensile, meno la Quantità Scaricata, se il risultato di tale operazione è maggiore di 0 (zero); o (ii) 0 (zero), se tale risultato non è maggiore di 0 (zero);
(b) “Ammontare Mensile di Make-up” che sarà pari alla Quantità Mensile di Make-up moltiplicata per il Cqs applicabile nel relativo Mese di Fatturazione
(c) il Saldo di Capacità di Make-up aggiornato, che sarà pari al Saldo di Capacità di Make- up del precedente Mese di Fatturazione, ove esistente, più l’Ammontare Mensile di Make- up per il Mese di Fatturazione in corso, meno tutte le riduzioni per la Capacità di Make- up per il Mese di Fatturazione in corso ai sensi dell’articolo 8.10.2 del capitolo III.
Il Gestore avrà la facoltà di emettere una o più fatture separate per le varie componenti di cui alle lettere da (a) a (f) dell’articolo 8.1.1.
Con specifico riferimento al Corrispettivo di Rete, nell’eventualità in cui il Gestore, in conformità a quanto previsto dal Contratto di Trasporto, dovesse ricevere fatture da parte dell’Impresa di Trasporto relative alla correzione di errori contenuti all’interno di fatture precedentemente emesse che sono state già riaddebitate dal Gestore ad uno o più Utenti ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III, il Gestore emetterà ulteriori fatture nei confronti dei relativi Utenti, in forma di note di credito o fatture integrative.
Ciascuna fattura inviata ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III dovrà essere pagata dall’Utente e sarà esigibile 20 (venti) Xxxxxx dopo la data in cui l’Utente abbia ricevuto tale fattura.
Tutti i pagamenti ai sensi del Contratto per la Capacità dovranno essere effettuati in Euro, fatta eccezione per il pagamento di eventuali Controstallie che dovrà essere effettuato in Dollari USA.
Qualsiasi pagamento dovrà essere accreditato entro le relative scadenze, mediante bonifico bancario su conti correnti indicati dal Gestore, senza riduzioni relative al costo di trasferimento del denaro, che saranno a carico dell’Utente, fatta eccezione per le spese addebitate dalla banca del Gestore in relazione a tali pagamenti, che saranno a carico del Gestore medesimo.
Le coordinate bancarie saranno indicate dal Gestore in una comunicazione all’Utente. Tali coordinate rimarranno valide salvo diversa comunicazione firmata da un rappresentante debitamente autorizzato del Gestore.
Sospensione del pagamento delle fatture
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1462 del Codice Civile, salvo il caso di errore materiale manifesto, la Parte non avrà il diritto di ritardare o sospendere il pagamento di alcuna fattura in ragione di eventuali reclami, pretese o contestazioni nei confronti dell’altra Parte, o di qualsivoglia controversia pendente con tale altra Parte.
Qualora il pagamento di qualsiasi importo fatturato sia ritardato oltre la relativa scadenza, la Parte tenuta al pagamento dovrà corrispondere all’altra Parte interessi di mora, calcolati per ogni Giorno di ritardo a partire dal Giorno successivo al Giorno di scadenza del pagamento (incluso), e fino al Giorno in cui il pagamento sia effettuato (incluso), ad un tasso di interesse pari all’EURIBOR (vigente il Giorno successivo al Giorno di scadenza del pagamento e vigente il 1° (primo) Giorno di ogni Mese successivo) maggiorato di 2 (due) punti percentuali. Qualora gli interessi di mora così determinati risultassero superiori al tasso di interesse usurario stabilito dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi della legge n. 108 del 7 marzo 1996, gli stessi saranno dovuti in misura pari al tasso massimo consentito dalla legge italiana.
Qualora una Parte individui un errore nell’importo indicato in una fattura inviata ai sensi dell’articolo
8.1.1 del capitolo III ed invii un avviso di reclamo relativo a tale errore all’altra Parte entro 110 (centodieci) Giorni dalla data di emissione della fattura contenente l’errore, il Gestore emetterà una dichiarazione di rettifica non appena ragionevolmente possibile dopo la rilevazione dell’errore. Gli importi dovuti dall’Utente interessato o dal Gestore (a seconda dei casi) in conseguenza della rettifica dell’errore, unitamente agli interessi su tali importi calcolati dal Giorno successivo alla data di scadenza della fattura originaria (incluso) fino al Giorno dell’effettivo pagamento di tali importi (incluso) ad un tasso EURIBOR (vigente il Giorno successivo a tale Giorno di scadenza e vigente il 1° (primo) Giorno di ogni Mese successivo) maggiorato dell’1% (uno percento), dovranno essere corrisposti:
(a) nel caso di errore da cui consegua una rettifica favorevole al Gestore, entro 10 (dieci)
Giorni dalla data in cui l’Utente abbia ricevuto la dichiarazione di rettifica; e
(b) nel caso di errore da cui consegua una rettifica favorevole all’Utente, entro 10 (dieci) Giorni dalla data in cui il Gestore ha inviato la dichiarazione di rettifica.
Qualsiasi fattura inviata ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III che non sia oggetto di contestazione ai sensi dell’articolo 8.6.1 del capitolo III sarà considerata come definitivamente accettata dalle Parti, salvo quanto previsto agli articoli 5.1.3 (g) e 6.1.6 (d) del capitolo III.
È inteso che, qualora l’errore nell’importo del Corrispettivo di Rete indicato nella fattura sia causato dall’Impresa di Trasporto, l’Utente o gli Utenti interessati potranno agire direttamente contro l’Impresa di Trasporto.
Importi al netto di ritenuta; responsabilità per gli Oneri Xxxxxxxxx
Ciascun Utente farà in modo che il Gestore percepisca la Tariffa per il Servizio di Rigassificazione, i Costi del Servizio di Riconsegna e i Corrispettivi Accessori dovuti da tale Utente e qualsiasi altro pagamento dovuto da tale Utente ai sensi del Contratto per la Capacità al netto di ogni ritenuta relativa a tasse ed oneri di qualsiasi natura, ivi compresi gli Oneri Marittimi dovuti dal suddetto Utente. Gli Oneri Xxxxxxxxx che il Gestore abbia eventualmente sostenuto in relazione al GNL consegnato da o per conto di un Utente incrementeranno l’importo dei Corrispettivi Accessori dovuto da tale Utente e saranno quindi fatturati a tale Utente successivamente al pagamento di tali Oneri Marittimi da parte del Gestore.
Aggiornamento delle tariffe applicabili
Qualsiasi conguaglio sulla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione previsto dalla Normativa applicabile dovrà essere fatturato successivamente alla data di entrata in vigore di tale Normativa applicabile, ai termini ed alle condizioni ivi previste.
Il Gestore consegnerà a ciascun Utente, non appena possibile: (a) dopo la fine di ogni Anno Termico o all’Anno, a discrezione del Gestore; e (b) alla data di scadenza del relativo Contratto per la Capacità, una dichiarazione che indicherà l’eventuale importo annuale di riconciliazione del Corrispettivo di Capacità dovuto da tale Utente al Gestore (il “Rendiconto di Riconciliazione”), importo che sarà calcolato in base alla seguente formula:
SQ = SC – AIQ – AA + RU
dove:
SQ = la quantità mancante di GNL da cui dovrà essere calcolato l’ammontare dovuto da tale Utente al Gestore;
SC = la quantità di Capacità Sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità relativa all’Anno Termico o all’Anno o al periodo in questione, così come eventualmente modificata in conformità con qualsiasi previsione di tale Contratto per la Capacità;
AIQ = la somma delle Quantità Mensili Fatturate relative all’Anno Termico o al periodo in questione;
AA = la somma degli Adeguamenti Mensili relativi all’Anno Termico o all’Anno o al periodo in questione, cui va aggiunta qualsiasi altra quantità di GNL relativa agli Slot di Discarica che il Gestore ha omesso di programmare entro il periodo di tempo specificato nell’articolo 3.3.2 del capitolo II o nell’articolo 3.2.3 del capitolo II;
RU = l’arrotondamento riportato dal precedente Rendiconto di Riconciliazione, ove esistente, come determinato ai sensi del presente articolo III.8.9.
Qualora, dopo aver applicato la precedente formula, il valore di SQ risulti essere un numero negativo, SQ sarà considerato pari a 0 (zero) ai fini del Rendiconto di Riconciliazione.
Qualora, dopo aver applicato la precedente formula, SQ risulti essere un numero positivo ma inferiore alla quantità massima di GNL Scaricato Netto da qualsiasi Nave Metaniera dell’Utente in tale Anno Termico o Anno, SQ sarà considerato come arrotondamento (in base alla precedente formula) e riportato a nuovo nel Rendiconto di Riconciliazione relativo all’Anno Termico o all’Anno o al periodo successivo. In questo caso, il valore di SQ sarà considerato pari a 0 (zero) ai fini del Rendiconto di Riconciliazione allora in corso. Il presente paragrafo non si applica al Rendiconto di Riconciliazione relativo al periodo che termina alla data di scadenza di un Contratto per la Capacità.
Una volta calcolato il valore di SQ mediante la formula che precede, l’importo dovuto dall’Utente al Gestore, ai sensi del Rendiconto di Riconciliazione dovrà essere determinato in base alla seguente formula:
SP = Cqs x MSQ dove:
SP = l’importo dovuto da tale Utente al Gestore;
MSQ = la quantità di GNL determinata in base alla prima formula contenuta nel presente articolo III.8.9, a meno che essa non sia considerata come pari a 0 (zero) ai sensi di quanto stabilito nel presente articolo 8.9.1.
Il Rendiconto di Riconciliazione preciserà nel dettaglio i calcoli (eseguiti applicando le formule di cui sopra) relativi alla determinazione dell’importo ivi indicato. Nel caso in cui il valore di SP sia positivo, il Gestore invierà a tale Utente, unitamente al Rendiconto di Riconciliazione, anche una fattura per l’importo precisato in tale Rendiconto di Riconciliazione.
Prima dell’invio di una fattura ad un Utente ai sensi dell’articolo 8.9.1 del capitolo III, ultimo paragrafo, del capitolo III, il Gestore aggiornerà il Saldo della Capacità di Make-up di tale Utente, aumentandolo dell’importo annuale di riconciliazione del Corrispettivo di Capacità (Cqs) indicato in tale fattura.
Capacità di Make-up
Qualora, in qualsiasi momento, il Saldo della Capacità di Make-up di un Utente sia maggiore di 0 (zero), tale Utente potrà richiedere al Gestore di compensare, in tutto o in parte, tale Saldo della Capacità di Make-up con il Corrispettivo di Capacità dovuto a fronte della sottoscrizione della Capacità del Terminale ai sensi della procedura descritta di seguito (la “Capacità di Make-up”).
Sottoscrizione della Capacità di Make-up
Ciascun Utente potrà richiedere come Capacità di Make-up (i) Capacità Disponibile, presentando una Richiesta di Accesso ai sensi delle procedure di cui agli articoli 2.4.2 del capitolo II e (ii) Capacità Esentata Non Sottoscritta o Capacità Esentata Rilasciata, presentando una richiesta scritta al Gestore, a condizione che tale Utente abbia programmato tutta la propria Capacità Sottoscritta e non abbia rilasciato parte della stessa, ai sensi del Contratto per la Capacità, per l’Anno per il quale tale richiesta è presentata.
Il Gestore tratterà qualsiasi Richiesta di Accesso per Capacità Disponibile da utilizzarsi come Capacità di Make-up in conformità alle procedure di cui agli articoli 2.4.2 del capitolo II. Il Gestore compirà ragionevoli sforzi al fine di accogliere le richieste di utilizzare Capacità Esentata Non Sottoscritta come Capacità di Make-up, sempre che tale richiesta venga ricevuta dal Gestore non più di 60 (sessanta) giorni prima dell’inizio dello (degli) Slot di Discarica relativo(i) a tale Capacità Esentata Non Sottoscritta.
Fatture per Capacità di Make-up
Nel caso in cui all’Utente venga conferita Capacità di Make-up:
(a) l’ammontare del Corrispettivo di Capacità da indicarsi nella fattura emessa ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III sarà ridotto di un ammontare pari al minore tra: (i) il Saldo di Capacità di Make-up in quel momento; e (ii) il Corrispettivo di Capacità relativo alla quantità di GNL oggetto di tale Capacità di Make-up;
(b) l’ammontare dei Costi del Servizio di Riconsegna da indicarsi nella fattura emessa ai sensi dell’articolo 8.1.1 del capitolo III non sarà rettificato;
(c) fermo il disposto dell’articolo 8.10.3 del capitolo III, il Saldo di Capacità di Make-up sarà rettificato deducendo la parte del Saldo della Capacità di Make-up impiegato quale Corrispettivo di Capacità ai sensi del precedente punto (a).
Mancata Discarica di GNL oggetto della Capacità di Make-up
Qualora un Utente non Scarichi la quantità di GNL oggetto della Capacità di Make-up, il Saldo della Capacità di Make-up non sarà corretto ai sensi dell’articolo 8.10.2 (c) del capitolo III, a condizione che tale Utente abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per Scaricare tale quantità di GNL.
Assenza di Capacità di Make-up successivamente allo scioglimento del Contratto per la Capacità
Qualora alla scadenza o alla risoluzione del Contratto per la Capacità o in caso di recesso di una delle Parti dello stesso, il Saldo della Capacità di Make-up in relazione a tale Contratto per la Capacità sia maggiore di 0 (zero), l’Utente non potrà richiedere alcuna proroga del Contratto per la Capacità al fine di recuperare tale Capacità di Make-up, né avrà il diritto di richiedere o di ricevere alcun indennizzo per la perdita di tale Capacità di Make-up.
Corrispettivi di scostamento applicabili agli Utenti Continuativi
Corrispettivi di scostamento tra i volumi di GNL programmati durante il Mese M-1 e quelli Scaricati durante il Mese M
Qualora lo scostamento annuale di un Utente, definito come la somma dei soli valori positivi dello scostamento mensile per ciascun mese di un Anno Termico dovesse essere superiore al 10% della somma dei volumi di GNL di tale Utente programmati per la Discarica nel mese M-1 per ciascun mese M, durante tale Anno Termico, il Gestore applicherà, e l’Utente sarà tenuto a pagare, un corrispettivo per l’inosservanza della programmazione come determinato in conformità a quanto previsto dalle formule che seguono, restando inteso che tale corrispettivo sarà dovuto da tale Utente solo se e nella misura in cui esso sia dovuto al Gestore ai sensi della Normativa applicabile. Ai fini dell’applicazione delle seguenti formule 1 e 2, è inteso che per scostamento mensile si considera la differenza fra il volume complessivo di GNL programmato per il mese M, definito nel programma trimestrale nel mese M-1 e il volume di GNL consegnato nel mese M. La Formula 1 stabilisce se un corrispettivo per lo scostamento è dovuto e la Formula 2 stabilisce l’ammontare di tale corrispettivo, se applicabile.
Formula 1
Se: (PQ – AQ) > (0,10*PQ)
Dove:
PQ = Quantità complessive annue programmate di GNL (m3) definite il Mese M-1 nell’ambito di ciascun Programma Trimestrale applicabile durante il relativo Anno Termico;
AQ = GNL Scaricato Netto totale (m3) durante il relativo Anno Termico, allora si applicherà la Formula 2.
Formula 2
SVC(€) = 4,5*[(PQ – AQ) – (0,10*PQ)]
Dove:
SVC(€)= Corrispettivi per lo Scostamento (in Euro).
Mancata Discarica dovuta a Eventi di Forza Maggiore
Nel caso in cui una mancata consegna di GNL che era programmato per essere Scaricato da o per conto del relativo Utente Continuativo sia dovuta a un Evento di Forza Maggiore o a qualsiasi inadempienza da parte del Gestore nel prestare in tutto o in parte il Servizio, il volume di GNL che non è stato possibile Scaricare a causa delle suddette circostanze non dovrà essere tenuto in considerazione ai fini del calcolo dei corrispettivi di scostamento annuale di tale Utente ai sensi delle due formule previste dall’articolo 8.11.1 di cui sopra, a condizione che l’Utente in questione abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell’articolo III.7.4 (ove applicabile).
Corrispettivi di scostamento applicabili alla Capacità Spot
Calcolo dei corrispettivi di scostamento
(a) Qualora il GNL Scaricato Netto da parte di un Utente della Capacità Spot dovesse essere inferiore al volume di GNL corrispondente alla Capacità Spot sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità Spot di più del dieci percento (10%), l’Utente dovrà pagare un corrispettivo per l’inosservanza della programmazione. Tale corrispettivo sarà uguale a 4,5 Euro /m3 di GNL moltiplicato per la differenza tra lo scostamento e il dieci percento (10%) del volume di GNL oggetto del Contratto per la Capacità Spot.
(b) Qualora il GNL Scaricato Netto di un Utente della Capacità Spot sia maggiore del 10% (dieci percento) rispetto al volume di GNL corrispondente alla Capacità Spot sottoscritta ai sensi del relativo Contratto per la Capacità Spot, tale Utente della Capacità Spot dovrà pagare, in aggiunta alla Tariffa per il Servizio di Rigassificazione pagabile sui volumi aggiuntivi di GNL Scaricato Netto, un corrispettivo pari al dieci percento (10%) del Cqs, calcolato su tale differenza.
Mancata Discarica dovuta a Eventi di Forza Maggiore
Nel caso in cui una mancata consegna di GNL che era programmato per essere Scaricato da o per conto del relativo Utente della Capacità Spot sia dovuta a un Evento di Forza Maggiore o a qualsiasi inadempienza da parte del Gestore nel prestare in tutto o in parte il Servizio, l’Utente della Capacità Spot sarà liberato dall’obbligo di pagare i corrispettivi di scostamento previsti dall’articolo 8.12.1 (a) di cui sopra, a condizione che tale Utente della Capacità Spot abbia adempiuto ai propri obblighi ai sensi dell’articolo III.7.4 (ove applicabile).
Fatturazione dei corrispettivi di scostamento
Il Gestore dovrà emettere una fattura con riferimento a qualunque corrispettivo di scostamento dovuto da un Utente ai sensi degli articoli 8.11.1 e 8.12.1 di cui sopra. Tale fattura dovrà essere pagata dal relativo Utente in conformità alle disposizioni applicabili al pagamento delle fatture previste nel presente Codice di Rigassificazione.
Fatturazione dei Consumi e Perdite della catena di Rigassificazione
Con riferimento agli importi a copertura dei Consumi e Perdite della catena di Rigassificazione di cui alla della lettera (b) dell’articolo III.6.2, l’Utente dovrà emettere ogni Mese una fattura imponibile IVA addebitando al Gestore un prezzo convenzionale per la cessione del Gas pari alla media aritmetica del Prezzo Medio di Remunerazione di ciascun Giorno G del Mese precedente al Mese di emissione della fattura, valorizzato in Euro/Kwh e arrotondato alla sesta cifra decimale. Il Gestore riaddebiterà all’Utente, quale Servizio di Rigassificazione, mediante fattura imponibile IVA, il medesimo importo di cui alla predetta fattura dell’Utente.
Con riferimento all’accordo per la gestione dei quantitativi di gas tra imprese interconnesse (Operating Balancing Agreement “OBA”) stipulato tra il Gestore e l’Impresa di Trasporto, ogni Mese, il Gestore avrà facoltà di amministrare uno scambio con l’Utente relativo al volume di scostamento per ogni giorno gas in cui l’effettiva energia riconsegnata sia inferiore alle quantità di energia programmate in riconsegna, così come comunicato all’Impresa di Trasporto.
III.9 IMPOSTE, TASSE E DIRITTI SUL GAS
Adempimenti fiscali
Le denunce, le dichiarazioni e/o gli adempimenti di tipo fiscale o amministrativo previsti dalla Normativa applicabile o da qualsiasi altra legge, regolamento o provvedimento amministrativo o giudiziale applicabile (ivi incluse le denunce, le dichiarazioni o gli adempimenti relativi all’importazione di GNL e/o all’immissione del Gas in Rete) saranno a carico e sotto la responsabilità di ciascun Utente, salvo che la Normativa applicabile o altra legge, regolamento o provvedimento amministrativo o giudiziale applicabile dispongano diversamente.
Responsabilità per gli adempimenti fiscali
Il Gestore avrà il diritto di rivalersi sull’Utente per ogni e qualsiasi onere di natura fiscale e/o amministrativa sostenuto in conseguenza di dichiarazioni, denunce e/o adempimenti fiscali o amministrativi omessi, tardivi e/o infedeli effettuati dall’Utente o che avrebbero dovuto essere effettuati dallo stesso.
Il Gestore non sarà responsabile per i ritardi nell’effettuazione delle discariche programmate e delle successive causati da ritardi nello svolgimento delle operazioni doganali.
Nessuna Parte sarà responsabile (né in qualità di obbligato principale né in qualità di obbligato solidale) per qualsiasi obbligo fiscale dell’altra Parte.
Pagamento di imposte e tasse (inclusa l’IVA)
Ogni imposta e/o tassa dovuta ai sensi della legge italiana, comunitaria o di altra legge di qualsiasi paese (inclusa l’IVA): (a) sul GNL di un Utente; (b) sul Servizio (con esclusione, a fini di maggior chiarezza, di qualsiasi imposta societaria dovuta in relazione agli utili o al fatturato del Gestore); (c) sul GNL Rigassificato per conto di un Utente; e/o (d) sul Gas risultante dalla Rigassificazione e consegnato al Punto di Riconsegna, sarà a carico di tale Utente, che terrà indenne il Gestore da tali imposte o tasse.
Ai corrispettivi per le prestazioni inerenti e/o conseguenti l’applicazione del presente Codice di Rigassificazione, il Gestore applicherà l’IVA secondo la normativa vigente al momento di effettuazione dell’operazione.
I consumi di gas naturale sul Terminale non sono considerati fatto generatore di accisa in quanto fuori campo di applicazione della stessa.
Addizionale Regionale sul gas naturale
L’addizionale regionale sul gas naturale (o l’imposta sostitutiva) non si applica trattandosi di consumi fuori campo di applicazione delle accise.
In linea con le attuali disposizioni di legge, il Gestore mette a disposizione degli Uffici della Dogana competente i risultati delle analisi qualitative del gas naturale ed effettuate a bordo del Terminale.
Tutte le pratiche e le operazioni connesse all’importazione del gas naturale dell’Utente, compresa l’archiviazione della documentazione, saranno esclusivamente a cura ed onere dell’Utente stesso.
III.10 GARANZIE FINANZIARIE
Garanzie finanziarie a copertura degli obblighi degli Utenti
In conformità con le disposizioni del Codice di Rigassificazione, il Gestore presterà il Servizio esclusivamente a favore degli Utenti che forniscano e mantengano adeguate garanzie finanziarie per le obbligazioni previste a loro carico dal Contratto per la Capacità di cui sono Parte per tutta la durata del Contratto per la Capacità stesso. A tal fine, all’atto della presentazione di una Richiesta di Accesso (o, nei casi di cui agli articoli 10.1(b), 10.1(c) e 10.1(d) del capitolo III, e nei casi di partecipazione alla procedura di sottoscrizione della Capacità Infrannuale di cui al capitolo II paragrafo 2.4.2 b), prima della stipula del Contratto per la Capacità con il Gestore), il Richiedente fornirà al Gestore:
(a) prova scritta, in forma e con contenuto soddisfacenti per il Gestore, di possedere un rating riferito all’indebitamento non garantito di lungo termine non inferiore ad almeno uno dei seguenti rating a:
a) BBB- emesso da S&P o;
b) Baa3 emesso da Moody’s; o
c) BBB emesso da Fitch Ratings.
(b) qualora i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente (o fossero soddisfatti dal Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso ma abbiano cessato di esserlo prima della conclusione del Contratto per la Capacità con il Gestore, relativo a tale Richiesta di Accesso), ma siano soddisfatti dalla Società Controllante di tale Richiedente, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante emessa dalla Società Controllante del Richiedente; o
(c) qualora:
(i) i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente (o fossero soddisfatti dalla Società Controllante del Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso da parte di tale Richiedente, ma tale Società Controllante abbia successivamente cessato di essere la Società Controllante del Richiedente prima della conclusione del Contratto per la Capacità con il Gestore, relativo a tale Richiesta di Accesso); e
(ii) nessuna società detenga il controllo diretto o indiretto del Richiedente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2359, comma 1°, n. 1) del Codice Civile, ma i requisiti di cui al precedente articolo 10.1(a) del capitolo III siano soddisfatti da qualsiasi soggetto che, direttamente o indirettamente, detenga una partecipazione nel capitale sociale del Richiedente,
a scelta del Richiedente, una garanzia emessa da uno dei soggetti di cui alla lettera (c)(ii) che precede a favore del Gestore ed a termini e condizioni che non siano meno favorevoli per il Gestore rispetto a quelli di una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e, qualora una tale garanzia sia fornita, le disposizioni del Codice di Rigassificazione relative alla Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante ed alla Società Controllante che ha emesso quest’ultima si applicheranno mutatis mutandis a tale garanzia ed al relativo soggetto emittente; o
(d) qualora:
(i) i requisiti di cui all’articolo 10.1(a) del capitolo III non siano soddisfatti dal Richiedente e i requisiti di cui all’articolo 10.1(b) del capitolo III non siano soddisfatti dalla Società Controllante di tale Richiedente (o fossero soddisfatti dalla Società Controllante del Richiedente al momento della presentazione della Richiesta di Accesso da parte di tale Richiedente ma abbiano successivamente cessato di esserlo prima della conclusione con il Gestore del Contratto per la Capacità relativo a tale Richiesta di Accesso); e
(ii) l’articolo 10.1(c) del capitolo III non si applichi,
un impegno incondizionato ed irrevocabile rilasciato nella forma di cui all’Allegato (b), Parte I da parte di un Garante Approvato ad emettere una Garanzia a Prima Richiesta al momento della conclusione del Contratto per la Capacità tra il Richiedente ed il Gestore. A seguito della stipula del Contratto per la Capacità tra il Richiedente ed il Gestore, il Richiedente notificherà prontamente al Garante Approvato la comunicazione prevista in tale impegno e farà in modo che il Garante Approvato emetta la Garanzia a Prima Richiesta in conformità con i termini previsti dall’impegno stesso.
Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante
Abbassamento del rating di un Utente
Qualora un Richiedente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10.1(a) del capitolo III e tale Richiedente divenga un Utente, o in qualsiasi momento successivo a quello in cui un Richiedente sia divenuto Utente tale Utente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10.1(a) del capitolo III ma, successivamente, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità, tale Utente cessi di possedere tali requisiti, quest’ultimo fornirà al Gestore, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla perdita di tali requisiti, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante (qualora la Società Controllante dell’Utente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10.1(b) del capitolo III) o, in difetto, una Garanzia a Prima Richiesta.
Innalzamento del rating di un Utente
Qualora un Utente abbia fornito al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante ma, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità, tale Utente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10.1(a) del capitolo III, il Gestore libererà prontamente la Società Controllante dai propri obblighi di cui alla Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e restituirà prontamente l’originale di quest’ultima alla Società Controllante stessa.
Modifica dell’assetto di controllo di un Utente
Qualora un Utente abbia fornito al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante ma, in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità, tale Società Controllante cessi di essere la Società Controllante di tale Utente, l’Utente fornirà al Gestore, entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi da tale cessazione, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante sostitutiva emessa dalla nuova Società Controllante di tale Utente (a condizione che tale nuova Società Controllante soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10.1(b) del capitolo III o, in difetto, una Garanzia a Prima Richiesta. In tal caso, il Gestore libererà prontamente la precedente Società Controllante dai propri obblighi ai sensi della relativa Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e restituirà prontamente l’originale di quest’ultima alla predetta Società Controllante. In caso di conflitto o contraddizione tra le disposizioni di cui al presente articolo e le disposizioni dell’articolo 10.3.1 del capitolo III che segue, prevarranno le disposizioni del presente articolo 10.2.3.
Abbassamento del rating della Società Controllante di un Utente
Qualora una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante sia stata fornita da un Richiedente al Gestore ai sensi dell’articolo 10.1(b) del capitolo III e tale Richiedente divenga un Utente, o, in qualsiasi momento successivo a quello in cui un Richiedente sia divenuto un Utente, una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante sia stata fornita da tale Utente al Gestore ai sensi degli articoli 10.2.1, 10.2.3 o 10.3.2 (b) del capitolo III, ma in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità di cui tale Utente sia Parte:
(a) la Società Controllante che ha emesso tale Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante per conto di tale Utente cessi di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 10.1(b) del capitolo III; o
(b) tale Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante divenga invalida o inefficace o la stessa scada entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dal verificarsi di uno degli eventi o circostanze di cui ai punti (a) e
(b) che precedono, l’Utente fornirà al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta e manterrà in vigore la Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante, fatto salvo il caso in cui la stessa sia integralmente invalida o inefficace o sia scaduta.
Innalzamento del rating di un Utente o della Società Controllante dell’Utente
Qualora un Utente abbia fornito al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta ma in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità di cui tale Utente è Parte:
(a) tale Utente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10.1(a) del capitolo III, il Gestore libererà prontamente il Garante Approvato dalle proprie obbligazioni ai sensi della Garanzia a Prima Richiesta e restituirà prontamente l’originale di quest’ultima al Garante Approvato stesso; o
(b) la Società Controllante di tale Utente soddisfi i requisiti di cui all’articolo 10.1(a) del capitolo III, senza che gli stessi siano soddisfatti dallo stesso Xxxxxx, l’Utente fornirà al Gestore una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante e il Gestore libererà prontamente il Garante Approvato dalle proprie obbligazioni ai sensi della Garanzia a Prima Richiesta e restituirà prontamente l’originale di quest’ultima al Garante Approvato stesso.
Sostituzione ed escussione della Garanzia a Prima Richiesta
Qualora un Utente fornisca una Garanzia a Prima Richiesta al Gestore ai sensi degli articoli 10.2.1,
10.2.3 o 10.3.1 del capitolo III ma in qualsiasi momento nel corso della durata del Contratto per la Capacità di cui tale Utente è Parte:
(a) la banca o altro istituto di credito che ha emesso tale Garanzia a Prima Richiesta cessi di essere un Garante Approvato; o
(b) tale Garanzia a Prima Richiesta divenga invalida o inefficace o la stessa scada entro 15 (quindici) Xxxxxx Xxxxxxxxxx,
entro i 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi al verificarsi di uno degli eventi o delle circostanze di cui ai punti (a) e (b) che precedono, l’Utente sostituirà tale Garanzia a Prima Richiesta fornendo al Gestore una nuova Garanzia a Prima Richiesta per un importo pari a quello che avrebbe potuto essere escusso in forza della precedente Garanzia a Prima Richiesta immediatamente prima del verificarsi dell’evento o circostanza di cui ai precedenti punti (a) e (b).
Qualora il Gestore escuta una Garanzia a Prima Richiesta fornita al Gestore da un Utente ai sensi del presente articolo 10, entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx da tale escussione l’Utente farà in modo che:
(a) tale Garanzia a Prima Richiesta sia ripristinata, o sostituita da un’altra Garanzia a Prima Richiesta con scadenza non anteriore rispetto alla Garanzia a Prima Richiesta escussa, in entrambi i casi per l’importo complessivo che avrebbe potuto essere escusso in forza di quest’ultima immediatamente prima dell’escussione; o
(b) tale Garanzia a Prima Richiesta sia mantenuta per il residuo importo escutibile e sia fornita una Garanzia a Prima Richiesta addizionale con scadenza non anteriore rispetto alla Garanzia a Prima Richiesta escussa e per un importo non inferiore all’importo escusso.
Garanzia a copertura dell’Operazione di Anticipo del Gas.
Per effettuare l’Operazione di Anticipo di Gas, è richiesto agli Utenti, per essere qualificati come Utenti Compensati, di mantenere la necessaria capienza delle proprie garanzie a copertura del sistema nei confronti dell’Utente di cui al capitolo 5 del Codice di Rete e di reintegrarle tempestivamente laddove le stesse non siano sufficienti per la registrazione delle transazioni di vendita presso il PSV.
Il Gestore è autorizzato a registrare, in nome e per conto dei relativi Utenti, le suddette transazioni al PSV.
È inteso che qualora l’Utente non disponga della necessaria capienza delle proprie garanzie per l’effettuazione dell’Operazione di Anticipo del Gas, la Riconsegna avverrà a partire dal Completamento della Discarica della propria Nave Metaniera.
In caso di sopravvenuta incapienza della garanzia, il Responsabile del Bilanciamento ne darà tempestivamente comunicazione al Gestore e quest’ultimo
(i) ne darà pronta comunicazione all’Utente Compensato e
(ii) modificherà il Programma di Riconsegna del relativo Utente Compensato di conseguenza.
Il Gestore non potrà in alcun modo essere ritenuto responsabile nei confronti degli Utenti Compensati, degli Utenti Compensatori e/o di terzi nel caso in cui il Responsabile del Bilanciamento, tramite il PSV, non effettui la predetta comunicazione.
Il Gestore, ai fini dell’effettuazione dell’Operazione di Anticipo del Gas, è autorizzato registrare una transazione presso il PSV, in nome e per conto degli Utenti Compensati a favore degli Utenti Compensatori, finalizzata a garantire il rispetto del Programma di Riconsegna. La transazione registrata è di tipo multi giornaliero con decorrenza dal terzo Giorno successivo la data di arrivo della Nave Metaniera con termine nell’ultimo Giorno del successivo Mese M+1. Nel caso in cui le consegne programmate dall’Utente Compensato vengano effettuate nel rispetto del programma di consegna il Gestore, entro la data di decorrenza della transazione precedentemente registrata, provvederà ad annullare quest’ultima. Nel caso in cui una consegna programmata dall’Utente Compensato non venga effettuata nel rispetto del programma di consegna del GNL, il Gestore provvederà ad annullare parzialmente ovvero non annullare la transazione precedentemente registrata se il mancato rispetto da parte dell’Utente Compensato del programma di consegna del GNL sia tale per cui, modificando, ad insindacabile giudizio del Gestore, il Programma di Riconsegna dell’Utente Compensato dal Giorno in cui tale mancato rispetto viene notificato, non sia possibile la restituzione, all’/agli Utente/i Compensatore/i, del quantitativo di Gas anticipato all’Utente Compensato.
Gli Utenti accettano espressamente che il Gestore inserisca, annulli ovvero modifichi le transazioni previste al presente paragrafo e verificano in maniera tempestiva queste ultime. Sulla base delle informazioni rese disponibili dal Responsabile del Bilanciamento gli Utenti segnaleranno tempestivamente al Gestore eventuali errori e terrano indenne quest’ultimo da ogni conseguenza derivante da imprecisioni nell’inserimento, annullamento e/o la modifica delle transazioni.
Ciascun Richiedente e ciascun Utente fornirà o farà in modo che sia fornita al Gestore, congiuntamente alla emissione di una Garanzia a Prima Richiesta della Società Controllante o, a seconda dei casi, di una Garanzia a Prima Richiesta ai sensi del presente articolo 10, ragionevole prova che tale garanzia è stata sottoscritta da rappresentanti debitamente autorizzati della Società Controllante o, a seconda dei casi, del Garante Approvato.
Applicazione dell’articolo 10 ai Richiedenti ed agli Utenti della Capacità Spot
Fatto salvo quanto previsto al comma 5 del presente articolo III.10, su richiesta di un Richiedente o di un Utente della Capacità Spot, il Gestore potrà a propria discrezione rinunciare al requisito della messa a disposizione e del mantenimento delle garanzie finanziarie da parte di tale Richiedente o, a seconda dei casi, Utente della Capacità Spot ai sensi del presente articolo III.10.
III.11 ASSICURAZIONE
Polizza assicurativa del Gestore
Il Gestore dovrà avere una polizza assicurativa con una Compagnia Assicuratrice Approvata che sia conforme ai requisiti previsti dall’Allegato (d) (la “Polizza Assicurativa del Terminale”). Tale polizza dovrà avere efficacia dalla data in cui ha inizio l’obbligo per il Gestore di prestare il Servizio ai sensi di qualsiasi Contratto per la Capacità fino alla data in cui viene meno l’obbligo per il Gestore di prestare il Servizio ai sensi di qualsiasi Contratto per la Capacità. Su richiesta di un Utente, il Gestore dovrà fornire ragionevole prova dell’adempimento dei propri obblighi previsti dal presente articolo III.11.1.
Polizza assicurativa dell’Utente
Ciascun Utente dovrà avere una polizza assicurativa con una Compagnia Assicuratrice Approvata, che sia conforme ai requisiti previsti dall’Allegato (d) (la “Polizza Assicurativa dell’Utente”). Tale polizza dovrà avere efficacia dalla data in cui è prevista la prima ricezione del Servizio ai sensi del Contratto per la Capacità di cui tale Utente è Parte e fino alla scadenza di tale Contratto per la Capacità. Su richiesta del Gestore, l’Utente dovrà fornire ragionevole prova dell’adempimento dei propri obblighi previsti dal presente articolo III.11.2.
III.12 SCAMBI DI CAPACITÀ SOTTOSCRITTA E CESSIONI DI CAPACITA’ ESENTATA E REGOLATA SOTTOSCRITTA
Scambi di Capacità Sottoscritta
Ciascun Utente (il “Primo Utente Scambiante”) avrà il diritto di scambiare qualunque parte della propria Capacità Sottoscritta con corrispondente Capacità Sottoscritta di un altro Utente (il “Secondo Utente Scambiante”) a condizione che lo scambio sia eseguito in conformità con le prescrizioni di cui sotto.
Al fine di effettuare lo scambio di Capacità Sottoscritta, sia il Primo Utente Scambiante che il Secondo Utente Scambiante dovranno inviare al Gestore la loro richiesta per l’accettazione dello scambio (utilizzando il modello pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico) indicando:
(a) il volume di GNL, espresso in metri cubi di GNL con un valore energetico indicativo espresso in MJ e/o l’equivalente in kWh;
(b) i relativi Slot di Discarica che dovranno avere una durata compatibile con il quantitativo in Discarica oggetto di scambio, con una indicazione delle date specifiche se lo scambio riguarda Slot di Discarica in relazione ai quali il Programma Annuale o il Programma Trimestrale sia già stato comunicato dal Gestore ai sensi degli articoli 3.2.3 o 3.3.2 del capitolo II, e
(c) il numero degli approdi;
che essi propongono di scambiare.
La richiesta per l’accettazione dello scambio dovrà pervenire al Gestore entro il Giorno 16 (sedici) del Mese precedente l’inizio del primo Mese del primo Slot di Discarica interessato dallo scambio di Capacità Sottoscritta. Il Gestore si riserva di accettare uno scambio in caso la richiesta sia pervenuta oltre i termini, qualora le condizioni operative lo consentano e qualora siano rispettati i termini minimi in merito alla messa a disposizione della capacità per il conferimento a terzi, a suo insindacabile giudizio.
La richiesta per l’accettazione dello scambio sarà irrevocabile e conterrà una dichiarazione ai sensi della quale il Primo Utente Scambiante e il Secondo Utente Xxxxxxxxxx riconoscono che lo scambio diventerà efficace solo nel momento in cui il Gestore l’avrà accettato. Il Gestore avrà il diritto di rigettare una domanda per l’accettazione dello scambio nei seguenti casi:
(a) la richiesta del Primo Utente Scambiante e quella del Secondo Utente Scambiante non è ricevuta dal Gestore entro il termine previsto dall’articolo 12.1.3 che precede;
(b) la richiesta per l’accettazione dello scambio del Primo Utente e del Secondo Utente contenga informazioni che sono contraddittorie e/o incomplete;
(c) il Primo Utente Scambiante o il Secondo Utente Xxxxxxxxxx non è titolare della Capacità Sottoscritta che è oggetto di scambio ai sensi del relativo Contratto per la Capacità;
(d) il Primo Utente Xxxxxxxxxx e il Secondo Utente Scambiante non soddisfano tutti i Requisiti per il Servizio richiesti ai sensi dell’articolo III.2.3 con riferimento alle porzioni di Capacità Sottoscritta da scambiare;
(e) alla data in cui il Gestore riceve la richiesta per l’accettazione dello scambio, il Primo Utente Xxxxxxxxxx e/o il Secondo Utente Scambiante sono inadempienti a una qualunque delle disposizioni del Codice di Rigassificazione che autorizzerebbero il Gestore a risolvere il relativo Contratto per la Capacità ai sensi dell’articolo III.13.1.
Entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 12.1.3 che precede, il Gestore dovrà comunicare al Primo Utente Xxxxxxxxxx e al Secondo Utente Scambiante:
(a) l’accettazione dello scambio di Capacità Sottoscritta proposto, inviando copia della relativa richiesta sottoscritta dallo stesso Xxxxxxx per accettazione; o, nel caso in cui uno o più motivi di rigetto previsti nell’articolo 12.1.4 si siano verificati,
(b) il rifiuto della richiesta di accettazione dello scambio, con l’indicazione del/i motivo/i di non accettazione.
A seguito dell’accettazione da parte del Gestore dello scambio proposto, la Capacità Sottoscritta del Primo Utente Scambiante e del Secondo Utente Scambiante ai sensi dei rispettivi contratti per la Capacità e, ove applicabile, la durata di qualunque di tali Contratti per la Capacità dovranno considerarsi modificati in conformità alle informazioni fornite da tali Parti ai sensi dell’articolo 12.1.2.
Nel caso di scambio di Capacità Esentata, lo scambio è soggetto al rispetto dei criteri indicati nell’articolo 2, comma 3, lettera k) del decreto MAP dell’11 Aprile 2006.
Cessioni di Capacità Esentata Sottoscritta
Ciascun Utente della Capacità Esentata avrà il diritto di cedere a altri soggetti qualunque parte della Capacità Esentata Sottoscritta ai sensi del Contratto per la Capacità di cui è Parte a condizione che:
(a) la cessione rispetti i criteri indicati nell’articolo 2, comma 3, lettera k) del decreto MAP dell’11 Aprile 2006;
(b) il soggetto al quale deve essere trasferita la Capacità Esentata Sottoscritta:
(i) fornisca al Gestore le informazioni e le dichiarazioni che devono essere incluse nelle Richieste di Accesso, come previsto dall’articolo 2.4.5 del capitolo II;
(ii) fornisca al Gestore la documentazione prevista dall’articolo 2.4.6 del capitolo II;
(iii) soddisfi i Requisiti per l’Accesso previsti dall’articolo 2.4.4 del capitolo II; e
(c) l’Utente della Capacità Esentata fornisca al Gestore una copia dell’autorizzazione rilasciata dal MASE, alla cessione della relativa Capacità Esentata Sottoscritta ai sensi dell’articolo 8 del decreto MAP dell’11 aprile 2006, restando inteso che tale autorizzazione non sarà richiesta nel caso di cessioni di capacità esentata spot di tipo non sistematico finalizzate all’utilizzo ottimale del Terminale.
Cessioni di Capacità Regolata Sottoscritta
Ciascun Utente della Capacità Regolata (“Utente Cedente”) avrà il diritto di cedere ad altro Utente o soggetto diverso dall’Utente (“Soggetto Cessionario”) qualunque parte della Capacità Regolata Sottoscritta ai sensi del Contratto per la Capacità di cui è Parte, a condizione che la cessione sia effettuata in conformità con le modalità di cui sotto.
Al fine di realizzare la cessione di Capacità Regolata Sottoscritta, il Soggetto Cessionario dovrà:
(a) fornire al Gestore le informazioni e le dichiarazioni che devono essere incluse nelle Richieste di Accesso, come previsto dall’articolo 2.4.5 del capitolo II;
(b) fornire al Gestore la documentazione prevista dall’articolo 2.4.6 del capitolo II;
(c) soddisfare i Requisiti per l’Accesso previsti dall’articolo 2.4.4 del capitolo II;
La richiesta per l’accettazione della cessione di Capacità Regolata Sottoscritta dovrà pervenire al Gestore, compilata e sottoscritta dall’Utente Cedente e dal Soggetto Cessionario (utilizzando il modello pubblicato dal Gestore sul Sistema di Comunicazione Elettronico), con l’indicazione:
(a) del volume di GNL, espresso in metri cubi di GNL con un valore energetico indicativo espresso in MJ e/o l’equivalente in kWh;
(b) dei relativi Slot di Discarica, con una indicazione delle date specifiche se la cessione riguarda Slot di Discarica in relazione ai quali il Programma Annuale o il Programma Trimestrale sia già stato comunicato dal Gestore ai sensi degli articoli 3.2.3 o 3.3.2 del capitolo II, e
(c) del numero degli approdi oggetto della cessione;
La richiesta per l’accettazione della cessione dovrà pervenire al Gestore entro le ore 17:00 del 16° (sedicesimo) Giorno del Mese precedente l’inizio del primo Mese del primo Slot di Discarica interessato dalla cessione di Capacità Sottoscritta. Il Gestore si riserva di accettare una richiesta di cessione che sia pervenuta oltre i termini, qualora le condizioni operative lo consentano e qualora siano rispettai i termini minimi in merito alla messa a disposizione della capacità per il conferimento a terzi, a suo insindacabile giudizio.
La richiesta per l’accettazione della cessione sarà irrevocabile e dovrà contenere la dichiarazione in base alla quale l’Utente Cedente e il Soggetto Cessionario riconoscono che la cessione diventerà efficace solo nel momento in cui il Gestore l’avrà accettata. Il Gestore avrà il diritto di rigettare una richiesta per l’accettazione della cessione nei seguenti casi:
(a) la richiesta per l’accettazione della cessione non è ricevuta dal Gestore entro il termine previsto dall’articolo 12.3.4 che precede;
(b) la richiesta per l’accettazione della cessione contiene informazioni contraddittorie e/o incomplete;
(c) l’Utente Cedente non è titolare della Capacità Sottoscritta che è oggetto di cessione ai sensi del relativo Contratto per la Capacità;
(d) l’Utente Cedente non soddisfa tutti i Requisiti per il Servizio richiesti ai sensi dell’articolo
III.2.3 con riferimento alle porzioni di Capacità Sottoscritta da cedere;
(e) il Soggetto Cessionario non soddisfa tutti i requisiti richiesti dall’articolo 12.3.2 che precede;
(f) alla data in cui il Gestore riceve la richiesta per l’accettazione della cessione, l’Utente Xxxxxxx risulta inadempiente a una qualunque delle disposizioni del Codice di Rigassificazione che autorizzerebbero il Gestore a risolvere il relativo Contratto per la Capacità ai sensi dell’articolo III.13.1.
Entro 2 (due) Giorni Lavorativi dalla scadenza del termine previsto dall’articolo 12.3.4 che precede, il Gestore dovrà comunicare all’Utente Cedente e al Soggetto Cessionario:
(a) l’accettazione della cessione di Capacità Sottoscritta, inviando copia della relativa richiesta sottoscritta dallo stesso Gestore per l’accettazione, con l’indicazione che il Soggetto Cessionario assume ad ogni effetto la qualifica di Utente;
(b) il rifiuto della richiesta di accettazione della cessione, nel caso in cui uno o più motivi di rigetto previsti dall’articolo 12.3.5 si siano verificati, con l’indicazione del/i motivo/i di non accettazione.
Dal momento dell’accettazione della cessione proposta ai sensi del paragrafo (a) dell’articolo 12.3.6 che precede, il Soggetto Cessionario, assumendo ad ogni effetto la qualifica di Utente, subentra nei rapporti facenti capo all’Utente Cedente e diviene responsabile verso il Gestore per le obbligazioni derivanti dal Contratto per la Capacità Regolata per la prestazione del Servizio di cui è Parte, relativamente alla Capacità Regolata oggetto di cessione.
L’eventuale rifiuto della richiesta di accettazione della cessione da parte del Gestore ai sensi del paragrafo (b) dell’articolo 12.3.6 che precede comporta che l’Utente Cedente conserva i diritti e gli obblighi connessi al Contratto per la Capacità Regolata in ogni sua parte, come stipulato ai sensi dell’articolo 2.4.2 del capitolo II.
III.13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO
Risoluzione da parte del Gestore
Qualsiasi Contratto per la Capacità potrà essere risolto dal Gestore mediante invio di una comunicazione scritta al relativo Utente ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
(a) in qualsiasi momento successivo alla data di scadenza per il pagamento di una fattura, il Gestore comunichi a tale Utente di non aver ricevuto il pagamento dell’intero importo oggetto di tale fattura e il relativo pagamento non sia ricevuto dal Gestore entro 10 (dieci) Xxxxxx Xxxxxxxxxx successivi alla data di tale comunicazione, fatto salvo il caso in cui tale Utente abbia contestato, ritardato o sospeso il pagamento di tale fattura ai sensi dell’articolo III.8.4; o
(b) qualsiasi inadempimento da parte di tale Utente dell’obbligo di mantenere e/o continuare a soddisfare uno o più Requisiti per il Servizio che sia dovuto ad azioni od omissioni allo stesso imputabili, qualora a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla data in cui tale Utente abbia cessato di mantenere e/o di continuare a soddisfare tale(i) Requisito(i) per il Servizio, restando tuttavia inteso che:
(i) tale periodo di 20 (venti) Xxxxxx Xxxxxxxxxx decorrerà contemporaneamente ad ogni altro termine previsto dal Codice di Rigassificazione (ivi inclusi i termini di cui all’articolo III.10) per porre rimedio al mancato mantenimento e/o continuato soddisfacimento di un qualsiasi Requisito per il Servizio; e
(ii) il presente diritto di risoluzione non si applicherà in caso di mancato mantenimento e/o continuato soddisfacimento da parte di tale Utente dei Requisiti per il Servizio di cui all’articolo 2.3(h) del capitolo III; o
(c) una delle Dichiarazioni risulti non veritiera e corretta alla data di stipulazione di tale Contratto per la Capacità; o
(d) fermo restando quanto disposto dall’articolo 2.4.3 del capitolo III, qualora l’Utente non ottemperi all’impegno di cui all’articolo 2.4.2 del capitolo III.
Il Gestore avrà il diritto di recedere da qualsiasi Contratto per la Capacità al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi, ciascuno dei quali costituirà giusta causa di recesso del Gestore:
(a) l’assoggettamento dell’Utente ad una qualsiasi procedura concorsuale, sia essa giudiziale, amministrativa o volontaria, fatto salvo il subentro nel Contratto per la Capacità da parte dell’organo concorsuale ai sensi di legge;
(b) la liquidazione o lo scioglimento dell’Utente per qualsivoglia ragione, la cessazione dell’attività dell’Utente, l’ammissione scritta da parte dell’Utente di non poter adempiere ai propri obblighi di pagamento o la sospensione da parte dell’Utente del pagamento dei propri debiti scaduti;
(c) la pronuncia di una sentenza o altra decisione da parte dell’autorità giudiziaria o amministrativa competente contro l’Utente avente un sostanziale effetto pregiudizievole sulla capacità dell’Utente di adempiere le obbligazioni previste a suo carico dal relativo Contratto per la Capacità;
(d) la stipula e l’adempimento del Contratto per la Capacità da parte dell’Utente:
(i) contrasti con (I) la Normativa applicabile o altra legge, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziale o analogo provvedimento che si applichi all’Utente o (II) un altro contratto di cui l’Utente sia parte, oppure determini un inadempimento ai sensi di tale altro contratto; e
(ii) tale contrasto o inadempimento abbia un sostanziale effetto pregiudizievole sulla capacità dell’Utente di adempiere le obbligazioni previste a suo carico da tale Contratto per la Capacità.
La risoluzione di, o il recesso da, qualsiasi Contratto per la Capacità (ai sensi del Codice di Rigassificazione o altrimenti) non produrrà effetti sui diritti e sugli obblighi delle Parti maturati rispetto al Servizio prestato prima della, o che il Gestore stia prestando alla, data della risoluzione o del recesso, a seconda dei casi.
Deroga a talune disposizioni del Codice Civile
Ferme restando tutte le disposizioni di ciascun Contratto per la Capacità, ciascun Utente rinuncia ai propri diritti di cui agli articoli 1467, 1660 e 1664 del Codice Civile.
III.14 RESPONSABILITÀ
Limitazione della responsabilità
a) Limitazione della responsabilità del Gestore nei confronti dell’Utente della Capacità Esente.
Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3.8.2 del capitolo IV, il Gestore non sarà responsabile per costi, perdite, danni, pretese e/o spese sofferte o sostenute da qualsiasi Utente della Capacità Esente o da suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso che siano causati, direttamente o indirettamente, dall’inadempimento o dall'adempimento da parte del Gestore o di propri dipendenti, appaltatori, agenti o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso, di qualsiasi obbligazione del Gestore ai sensi del Contratto per la Capacità, salvi i casi e nella misura in cui tali costi, perdite, danni, pretese e/o spese siano causate da dolo o colpa grave del Gestore o di suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto dello stesso. A titolo di chiarimento, resta inteso che (i) in nessun caso l’Impresa di Trasporto potrà essere considerata un appaltatore, un agente o un terzo che agisce in nome o per conto del Gestore ai fini del presente Codice di Rigassificazione e; (ii) il Gestore non sarà responsabile per costi, perdite, danni, pretese e/o spese sofferte o sostenute da qualsiasi Utente della Capacità Esente o dai suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto dello stesso che siano causati, direttamente o indirettamente, dall’inadempimento o dall’adempimento da parte dell’Impresa di Trasporto o dei suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto della stessa a una qualunque delle obbligazioni dell’Impresa di Trasporto previste dal Contratto di Trasporto.
b) Limitazione della Responsabilità del Gestore nei confronti dell’Utente della Capacità Regolata e dell’Utente della Capacità Regolata nei confronti del Gestore.
La responsabilità per eventuali danni derivanti o comunque connessi alla esecuzione o alla mancata, parziale o ritardata esecuzione dei propri obblighi in forza della sottoscrizione di un Contratto per la Capacità Regolata è espressamente limitata ai soli casi di dolo e/o colpa grave.
c) L’Utente manleva e terra indenne il Gestore da ogni e qualsivoglia costo, perdita, danno, pretesa e/o spesa sofferta o sostenuta in caso di totale o parziale mancata accettazione del Gas Riconsegnato
all’Utente o agli Utenti del Servizio di Trasporto eventualmente indicati dall’Utente ai sensi dell’articolo 13.6 del TIRG.
Qualora un Contratto per la Capacità sia risolto ai sensi dell’articolo III.13.1 (indipendentemente dal fatto che uno degli eventi di cui all’articolo III.13.2 si sia verificato con riferimento all’Utente che è Parte di tale Contratto per la Capacità), alla data di efficacia della risoluzione tale Utente corrisponderà al Gestore a titolo di penale:
(a) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Capacità totale che sarebbe stato dovuto da tale Utente qualora tale Contratto per la Capacità non fosse stato risolto, a partire dalla data di efficacia della risoluzione e per tutto il periodo di durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alle rimanenti quantità complessive di GNL che avrebbe dovuto essere Scaricata ai sensi di tale Contratto per la Capacità per tale periodo restante, aumentato di
(b) un importo pari al Valore Attuale Netto (alla data di efficacia della risoluzione) del Corrispettivo di Rete che sarebbe stato dovuto da tale Utente in mancanza di tale risoluzione, a partire dalla data di efficacia della risoluzione e per tutto il periodo di durata residua (e, quindi, fino alla data di scadenza indicata in tale Contratto per la Capacità), calcolato con riferimento alle rimanenti quantità complessive di Gas che avrebbero dovute essere Riconsegnate a tale Utente per tale periodo di durata residua, al netto di ogni porzione di tale Corrispettivo di Rete che non è, e non sarà, dovuta all’Impresa di Trasporto a seguito di tale risoluzione.
Gli importi di cui ai punti (a) e (b) che precedono saranno calcolati sulla base, rispettivamente, del Cqs e del Corrispettivo di Rete applicabili a tale Utente alla data di efficacia della risoluzione, senza tenere in considerazione eventuali aggiornamenti o variazioni del Cqs o del Corrispettivo di Rete che sarebbero intervenute o potute intervenire in qualsiasi momento nel corso del periodo di durata residua del Contratto per la Capacità. Le Parti riconoscono che gli importi stabiliti nel presente articolo III.14.2 sono stati ragionevolmente determinati tenendo debito conto: (i) degli investimenti sostenuti dal Gestore per la costruzione del Terminale; (ii) delle obbligazioni che il Gestore ha assunto ai sensi del Contratto di Trasporto; e (iii) dell’effetto concreto dell’inadempimento da parte dell’Utente sul conseguimento degli interessi economici del Gestore. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1382 del Codice Civile, il pagamento di tale importo da parte dell’Utente costituirà il solo rimedio del Gestore nei confronti di tale Utente in caso di risoluzione del Contratto per la Capacità ai sensi dell’articolo III.13.1, salvo quanto disposto dagli articoli III.4.1, 5.1.5, 6.1.4 (g),
6.1.4 (j), III.9.2, III.14.3 e III.14.5 del capitolo III e 3.8.2 (b) del capitolo IV.
Qualora la Capacità Sottoscritta che sia divenuta disponibile a seguito della risoluzione di un Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo III.13.1 e in relazione alla quale tale Utente abbia eseguito pagamenti al Gestore ai sensi della lettera (a) del precedente articolo 14.2.1, venga successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all’Utente originario gli importi scontati del Corrispettivo di Capacità che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata riallocata ai sensi della lettera (a) del precedente articolo 14.2.1 non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale Capacità Esentata e/o Capacità Regolata.
Qualora la capacità di trasporto che sia divenuta disponibile a seguito della risoluzione di un Contratto per la Capacità ai sensi del precedente articolo III.13.1 e in relazione alla quale tale Xxxxxx abbia eseguito un pagamento al Gestore ai sensi della lettera (b) del precedente articolo 14.2.1, venga
successivamente riallocata, in tutto o in parte, a un altro Utente, il Gestore rimborserà all’Utente originario gli importi scontati del Corrispettivo di Rete che tale Utente ha corrisposto al Gestore in relazione a tale capacità di trasporto riallocata non appena il Gestore avrà riallocato al nuovo Utente tale capacità di trasporto.
Risarcimento dovuto dall’Utente a seguito di un Evento Xxxxxxx
Ciascun Utente manleverà e terrà indenne il Gestore in relazione a costi, perdite, danni, pretese e/o spese (incluse le spese legali) di qualsiasi tipo sofferti o sostenuti dal Gestore in conseguenza della perdita, danneggiamento o avaria di tutto o parte del Terminale che sia causato(a) da azioni od omissioni di:
(a) tale Utente;
(b) qualsiasi Armatore che agisce in nome o per conto di tale Utente o in nome o per conto dei soggetti indicati al punto (d) che segue;
(c) qualsiasi membro dell’equipaggio di una Nave Metaniera che agisce in nome o per conto di tale Armatore e/o di tale Utente;
(d) qualsiasi soggetto che fornisca il GNL all’Utente o per conto di tale Utente;
(e) dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscono in nome o per conto di uno dei soggetti indicati nei punti da (a) a (d) che precedono,
(ciascuna perdita, danneggiamento o avaria di tutto o parte del Terminale che sia causato(a) da azioni od omissioni di qualsiasi soggetto di cui ai punti da (a) a (e) che precedono è definito “Evento Dannoso” e l’Utente che è responsabile di tale Evento Dannoso ai sensi della presente disposizione, è definito “Utente Danneggiante”).
In aggiunta alle obbligazioni previste a suo carico dall’articolo 14.3.1 del capitolo III, e fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 6.1.4 (g) e 6.1.4 (j) del capitolo III, ciascun Utente Danneggiante manleverà e terrà indenne il Gestore in relazione a qualsiasi perdita o riduzione del Corrispettivo di Capacità che sarebbe stato dovuto al Gestore da qualsiasi Utente, ivi incluso il Corrispettivo di Capacità che sarebbe stato dovuto dall’Utente Danneggiante, qualora tale Evento Xxxxxxx non si fosse verificato. A tal fine, fino al momento in cui gli effetti di tale Evento Dannoso non siano stati rimossi e il funzionamento del Terminale non sia stato ripristinato al livello precedente al verificarsi dell’Evento Dannoso, il Corrispettivo di Capacità sarà calcolato come se l’Evento Dannoso non si fosse verificato.
L’Utente Danneggiante che sia anche Armatore rinuncia espressamente alla limitazione di responsabilità dell’Armatore prevista dagli articoli 7 e 275 del codice della navigazione o da qualsiasi altra norma di legge applicabile.
Rinuncia all’azione tra Utenti
Ciascun Utente rinuncia al diritto di agire contro ogni altro Utente o contro dipendenti, appaltatori, agenti o altri terzi (ivi incluso qualsiasi Armatore) che agiscono in nome o per conto di tale altro Utente, che con le loro azioni od omissioni abbiano causato, direttamente od indirettamente, riduzioni o sospensioni della prestazione del Servizio, salvi i casi in cui tale riduzione o sospensione sia derivata da dolo o colpa grave di tale altro Utente o dei dipendenti, appaltatori, agenti o altri terzi (ivi incluso qualsiasi Armatore) che agiscono in nome o per conto di tale altro Utente.
Risarcimento dovuto dagli Utenti in relazione all’Ambiente
Salvi i casi di dolo o colpa grave del Gestore, l’Utente della Capacità Esente e/o, a seconda del caso, l’Utente della Capacità Regolata ma per quest’ultimo solo in caso di xxxx e/o colpa grave, manleverà
e terrà indenne il Gestore in relazione ai costi, perdite, danni, pretese e/o spese di qualsiasi natura sofferti o sostenuti dal Gestore che derivino da: (a) pretese nei confronti del Gestore derivanti dalla violazione da parte di tale Utente della Normativa applicabile in materia di Ambiente o igiene e sicurezza sul posto di lavoro; (b) pretese di qualsiasi persona in relazione a perdite o responsabilità in cui tale persona sia incorsa a causa di qualsiasi violazione da parte di tale Utente della Normativa applicabile in materia di Ambiente o igiene e sicurezza sul posto di lavoro; e (c) inquinamento dell’Ambiente causato da qualsiasi azione od omissione di tale Utente. I riferimenti ad un Utente nel presente articolo III.14.5 si devono intendere effettuati anche nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 14.3.1 da (b) a (e) del capitolo III.
III.15 RECLAMI
Verifiche relative alla prestazione del Servizio
Una volta ottenuto il consenso scritto del Gestore (che non potrà essere irragionevolmente rifiutato o ritardato), un numero ragionevole di persone designate dall’Utente potranno, di volta in volta, ispezionare le operazioni all’interno del Terminale, a condizione che tale ispezione abbia luogo tra le ore 09,00 e le ore 18,00 di qualsiasi Giorno Lavorativo. L’ispezione sarà effettuata a esclusivo rischio, costo e spese dell’Utente e in conformità a tutte le disposizioni applicabili del Regolamento del Terminale. Il diritto dell’Utente di ispezionare ed esaminare il Terminale si limiterà alle verifiche relative alla prestazione del Servizio da parte del Gestore e al rispetto da parte di quest’ultimo degli obblighi previsti a suo carico dal relativo Contratto per la Capacità.
Reclami
Fatto salvo quanto previsto all’articolo III.8.6, eventuali reclami in merito alla prestazione del Servizio saranno comunicati dall’Utente al Gestore entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla prima delle due seguenti date: (a) la data in cui l’Utente abbia avuto per la prima volta conoscenza del verificarsi dell’evento che ha dato origine al reclamo; e (b) la data in cui l’Utente avrebbe dovuto avere conoscenza (agendo diligentemente) del verificarsi di tale evento.
Documentazione di supporto del reclamo
L’Utente dovrà allegare alla comunicazione trasmessa al Gestore ai sensi dell’articolo III.15.2 la documentazione ragionevolmente necessaria a dimostrare la fondatezza delle proprie pretese.
Nessun Utente avrà diritto di avanzare reclami o promuovere azioni concernenti la prestazione del Servizio rispetto a qualsiasi quantità di GNL (o di Gas da esso risultante), una volta che il Gas risultante sia stato accettato dall’Impresa di Trasporto ai sensi dell’articolo 6.1.2 del capitolo III.
III.16 ELEZIONI DI DOMICILIO E COMUNICAZIONI
Fatto salvo quanto diversamente indicato nel Codice di Rigassificazione o altrimenti concordato per iscritto tra le Parti, le comunicazioni o notifiche relative al Contratto per la Capacità saranno:
(a) inviate a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento (con copia della lettera anticipata via telefax e/o posta elettronica) o, nella misura in cui sia ammessa dalla legislazione italiana e adottata dal Gestore, a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:
(i) per quanto riguarda il Gestore, all’indirizzo pubblicato sul Sistema di Comunicazione Elettronico, fermo restando che il Gestore comunicherà a tutti gli Utenti eventuali modifiche;
(ii) per quanto riguarda l’Utente, all’indirizzo specificato nel Contratto per la Capacità, fermo restando che l’Utente comunicherà al Gestore eventuali modifiche; e
(b) considerate come ricevute all’atto della consegna di tale lettera o posta elettronica certificata all’indirizzo della Parte destinataria come indicato al punto (a).
Elezione di domicilio ai fini delle comunicazioni
Ai fini dell’invio di tutte le comunicazioni e notifiche relative al Contratto per la Capacità concluso tra le Parti, gli indirizzi menzionati all’articolo III.16.1 del capitolo III rappresentano il domicilio del Gestore e dell’Utente.
III.17 RINUNCE
Il mancato o ritardato esercizio delle Parti, anche reiterato nel tempo, di diritti o azioni ad esse spettanti ai sensi di un Contratto per la Capacità non costituirà rinuncia a tali diritti o a tali azioni, né si considererà come implicita modifica ai termini ed alle condizioni di tale Contratto per la Capacità.
III.18 RISERVATEZZA
Divieto di divulgazione di informazioni riservate
Tutte le informazioni riguardanti l’attività di ciascuna Parte che saranno fornite in qualsiasi forma in relazione a un Contratto per la Capacità sono da considerarsi riservate e non potranno essere divulgate o utilizzate da qualsiasi altra Parte o dai dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto di tale altra Parte fermo restando che ciascuna delle informazioni riservate che sono state fornite da o riguardano un Utente potranno essere utilizzate dal Gestore e dai suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto del Gestore nella misura in cui ciò sia necessario per la corretta prestazione del Servizio. Tali informazioni non potranno essere divulgate a terzi senza il previo consenso scritto della Parte cui tali informazioni si riferiscono e tale divulgazione sarà consentita a condizione della previa accettazione da parte di tali terzi di obblighi di riservatezza equivalenti a quelli di cui al presente articolo III.18.
Responsabilità per la divulgazione di informazioni riservate
Ciascuna Parte sarà ritenuta responsabile per le perdite o i danni subiti dall’altra Parte in caso di divulgazione o trasmissione di informazioni riservate di cui all’articolo III.18.1 del capitolo III che siano comunicate dalla prima Parte o dai suoi dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in nome o per conto di tale Parte senza il preventivo consenso della Parte cui tali informazioni riservate si riferiscono.
Eccezioni agli obblighi di riservatezza
In deroga ai precedenti articoli III.18.1 e III.18.2, ciascuna Parte (la “Parte Divulgante”) potrà, senza il preventivo consenso scritto dell’altra Parte, divulgare a terzi le informazioni riservate di cui all’articolo III.18.1, qualora tali informazioni:
(a) fossero di dominio pubblico al momento in cui sono state divulgate o siano diventate tali per cause diverse dall’inadempimento, omissione o negligenza della Parte Divulgante;
(b) siano state comunicate alla Parte Divulgante da terzi e la Parte Divulgante non sia stata a conoscenza di alcuna violazione da parte di tali terzi di alcun obbligo di riservatezza nei confronti dell’altra Parte;
(c) siano comunicate su richiesta di una Autorità Competente o di qualsiasi altro organo istituzionale competente, nazionale o internazionale, o tale comunicazione sia richiesta dalla legge o da altro provvedimento (incluso un regolamento di borsa o di altro mercato regolamentato);
(d) sempre nel rispetto della riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili di cui alla Normativa, siano divulgate agli azionisti della Parte Divulgante, alle sue Società Collegate, alle società collegate di tali azionisti e a quelli tra i rispettivi funzionari, amministratori e dipendenti che debbano ragionevolmente essere portati a conoscenza di tali informazioni per le finalità di cui al Contratto per la Capacità in questione, in ciascun caso a condizione che tali azionisti, Società Collegate, o società collegate di tali azionisti, sia per proprio conto sia per conto dei propri funzionari, amministratori e dipendenti assumano l’impegno di mantenere riservate tali informazioni secondo termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelle stabilite nel presente articolo III.18;
(e) siano divulgate a persone coinvolte nell’esecuzione degli impegni derivanti dal Contratto per la Capacità in questione e che debbano ragionevolmente essere portati a conoscenza di tali informazioni per le finalità di cui al predetto Contratto per la Capacità, ivi inclusi i consulenti legali, i revisori, altri professionisti, i consulenti tecnici ed economici, sottoscrittori o finanziatori, e qualsiasi altro soggetto coinvolto, a condizione che tali persone assumano l’impegno di mantenere riservate tali informazioni secondo termini e condizioni sostanzialmente conformi a quelle previste dal presente articolo III.18; e/o
(f) siano comunicate ad un giudice, ad un consulente tecnico o ad un arbitro ai quali sia deferita una controversia tra le Parti.
Durata degli obblighi di riservatezza
Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo III.18 resteranno in vigore tra le Parti di un Contratto per la Capacità per un periodo di 3 (tre) anni a partire dalla prima tra le seguenti date: (i) la data di scadenza del Contratto per la Capacità; (ii) la data in cui il Contratto per la Capacità è stato risolto o altrimenti sciolto o divenuto inefficace per qualsiasi causa, ivi incluso il recesso di una della Parti, anche qualora non sia concluso un successivo Contratto per la Capacità tra le medesime Parti.
Conformità con le leggi in materia di riservatezza
Le Parti si impegnano, nell’adempimento delle rispettive obbligazioni derivanti dal Contratto per la Capacità di cui sono Parti, a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, appaltatori, agenti e/o altri terzi che agiscano in loro nome o per loro conto, la Normativa applicabile e tutte le disposizioni di legge, i regolamenti e i provvedimenti amministrativi e giudiziali e similari applicabili relativi alla riservatezza. Ciascuna Parte sarà responsabile nei confronti dell’altra Parte per ogni perdita o danno che possa derivare dal mancato rispetto del presente articolo III.18.5.
Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (il “Regolamento”) e della normativa nazionale applicabile, relativamente ai dati personali
delle Parti (i “Dati delle Parti”) acquisiti nel corso di trattative o durante la stipula o l’adempimento del Contratto per la Capacità, ciascuna Parte dichiara all’altra Parte che:
(a) i Dati delle Parti saranno trattati, anche con l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, per i soli fini relativi all’adempimento di tale Contratto per la Capacità o all’adempimento delle obbligazioni previste dalla Normativa applicabile;
(b) la comunicazione dei Dati delle Parti è necessaria per l’adempimento di tale Contratto per la Capacità e il rifiuto di fornire tali Dati delle Parti potrebbe determinare difficoltà nell’adempimento;
(c) i Dati delle Parti saranno divulgati esclusivamente ai consulenti delle Parti e non saranno trasferiti o rivelati a terzi;
(d) in relazione al trattamento dei Dati delle Parti, ciascuna Parte può esercitare i diritti di cui agli articoli 15-21 del Regolamento; e
(e) ciascuna Parte agirà come controllore rispetto al trattamento dei Dati delle Parti riguardanti l’altra Parte.
III.19 COSTI PER L’ESECUZIONE
In caso di inadempimento di una Parte a una qualsiasi obbligazione prevista dal Contratto per la Capacità, tale Parte pagherà all’altra Parte, entro 30 (trenta) Xxxxxx Xxxxxxxxxx dalla richiesta in tal senso inviata da tale altra Parte accompagnata da adeguata documentazione a supporto, tutti i costi e le spese (ivi inclusi gli onorari e le spese per consulenze legali e finanziarie) ragionevolmente sostenuti da tale altra Parte in relazione all’esecuzione, anche forzata, del Contratto per la Capacità o ai fini della tutela cautelare di ogni diritto sorto in relazione a tale Contratto per la Capacità.
III.20 RINUNCIA ALL’IMMUNITÀ
Ciascuna Parte irrevocabilmente ed incondizionatamente:
(a) concorda che qualora una Parte agisca in giudizio in relazione ad un qualsiasi Contratto per la Capacità contro l’altra Parte o per l’esecuzione sui suoi beni (indipendentemente dal fatto che ciò avvenga ai sensi dell’articolo I.4 o altrimenti), non potrà essere invocata da o per conto di tale altra Parte o rispetto a qualsiasi dei suoi beni, alcuna immunità (sia essa o meno garantita dalla sovranità) rispetto a tali procedimenti o in conseguenza degli stessi ai sensi della legge italiana o ai sensi della legge di qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale; e
(b) rinuncia a qualsiasi diritto di immunità di cui tale Parte o alcuno dei suoi beni possa godere ai sensi della legge italiana o ai sensi della legge di qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale;
(c) acconsente in generale a che sia concesso qualsiasi rimedio o intrapresa qualsiasi azione in relazione a tali giudizi, ivi inclusa l’adozione o l’esecuzione nei confronti di qualsiasi bene di ogni natura (a prescindere dal suo uso effettivo o potenziale) di qualsiasi ordine, lodo, sentenza o decisione che possa essere emesso o adottato nell’ambito di tali giudizi, ai sensi della legge italiana o della legge di qualsiasi altro Stato o organizzazione internazionale.