Presidente del Consiglio di Amministrazione Clausole campione

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Presidente, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3. 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. 4. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. 5. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società. 6. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata. 7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti. 8. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivo. 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse sociale. 2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale ove previsto. 3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga di convocare il consiglio di amministrazione, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata o Posta certificata. 4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Il consiglio è ...
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le previsioni statutarie: a) convoca le riunioni del Consiglio di Amministrazione in seduta collegiale, ne determina l’ordine del giorno e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare; b) regola lo svolgimento delle riunioni e delle votazioni; c) provvede a che il Consiglio sia regolarmente informato sui fatti di maggior rilievo intervenuti e sull’andamento generale della società; d) rappresenta la società.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1) Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l’Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario. 2) Il Presidente non può assumere funzioni esecutive all’interno del Consiglio di amministrazione ed esercita le funzioni previste dalla normativa anche regolamentare vigente. In particolare: (i) ha poteri di rappresentanza; (ii) presiede l’assemblea; (iii) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno siano fornite a tutti i consiglieri; (iv) verifica l’attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale istituzionale dell’Azienda Speciale Consortile, ed esercita le seguenti funzioni: a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e stabilisce l’ordine del giorno; b) firma gli atti e la corrispondenza del Consiglio di Amministrazione; c) sottoscrive il contratto individuale di lavoro del Direttore Generale; d) coordina l’attività dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ne mantiene l’unità di indirizzo finalizzato alla realizzazione dei programmi ed al conseguimento degli scopi dell’Azienda Speciale Consortile; e) provvede alla trasmissione all’Assemblea degli atti fondamentali del Consiglio di Amministrazione; f) vigila sull’esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di Amministrazione; g) firma, unitamente al segretario verbalizzante, i verbali di Deliberazione del Consiglio di Amministrazione; h) assume, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza propria del Consiglio di Amministrazione, quando l’urgenza sia tale da non permettere la tempestiva convocazione del Consiglio stesso; di questi provvedimenti il Presidente farà relazione al Consiglio alla prima adunanza al fine di ottenerne la ratifica. A tale scopo il Consiglio dovrà essere convocato non oltre quindici giorni dalla data del provvedimento d’urgenza.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidente/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine dal giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1) In caso la legge lo consenta e l’Assemblea opti per un Organo Amministrativo collegiale, l’Assemblea elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Non possono essere eletti uno o più Vicepresidenti salvo nel caso sia transitoriamente necessario per vacanza del Presidente e comunque senza alcuno specifico compenso. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Ammini- stratore, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall’Assemblea. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività o corrispondere trattamenti di fine mandato ai compo- nenti degli organi Sociali.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea tra i membri del Consiglio medesimo ed è rieleggibile. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell’Assemblea e la presiede; egli inoltre convoca il Consiglio di Amministrazione, ne verifica la regolare costituzione e ne dirige le sedute. Il Presidente opera in modo da favorire: - lo sviluppo dell’organizzazione interna della Società in coerenza con l’organizzazione del gruppo; -il raggiungimento dei risultati programmatici, sia in termini di servizi sia in termini economici in coerenza con i programmi annuali e pluriennali di gruppo; l’attuazione degli indirizzi strategici in materia societaria e di politica industriale e finanziaria.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i propri membri un Presidente, ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Vice Presidente, scelto fra i propri membri, con la funzione di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente, ove nominato, il Consiglio di Amministrazione designerà a maggioranza colui che li sostituisce. Tale designazione resterà valida solo per quella singola riunione. Il Consiglio nomina un segretario, scelto anche al di fuori dei suoi membri; se lo ritiene opportuno, può invitare alle proprie adunanze osservatori esterni ovvero convocare esperti per la trattazione di materie di contenuto tecnico o che richiedono competenze specifiche.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, come previsto nello Statuto, ha la legale rappresentanza del GAL nei rapporti con i terzi ed in giudizio, promuove iniziative, vigila sull'attività del GAL e cura i rapporti con gli organismi pubblici e privati a diverso titolo interessati, sottoscrive tutti gli atti derivanti dai deliberati dal Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice presidente.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Xxxxxxx Xxxxxx