Presidente del Consiglio di Amministrazione. 43.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l’Assemblea dei Soci, convoca e pre- siede il Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai componenti del Consiglio.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbiano provveduto i soci in sede di nomina, elegge tra i suoi componenti il Presidente e, se lo ritiene opportuno, un Vice Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ferme restando le previsioni statutarie:
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1) Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi membri il Presidente, quando a ciò non provvede l’Assemblea; può inoltre nominare uno o più vicepresidenti e un segretario.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il presidente del consiglio di amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati, ed il raccordo di questi con i competenti organi della Capogruppo. Egli presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all’ordine del giorno vengano fornite ai componenti del consiglio. Il presidente garantisce l’efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Nell’ambito dei poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questo, le funzioni sono svolte dal consigliere designato dal consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il presidente fa prova dell'assenza o impedimento di quest’ultimo.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Il consiglio di amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, elegge fra i suoi membri un presidente e può eleggere uno o più vice presidenti, cui sono attribuiti i poteri del presidente nei casi di assenza o impedimento. In caso di assenza o di impedimento del presidente e del/i vice presidente/i, le funzioni del presidente sono svolte dal consigliere con maggiore anzianità o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano di età. Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio stesso, ne fissa l'ordine del giorno e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine dal giorno vengano fornite a tutti i consiglieri; coordina inoltre i lavori del consiglio, verificando la regolarità della costituzione dello stesso ed accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed i risultati delle votazioni. Il consiglio di amministrazione può nominare un segretario, che può anche non essere consigliere della società. Art. 22)
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, è attribuita la rappresentanza della società e la firma sociale, di fronte ai terzi ed in giudizio, con facoltà di promuovere azioni giudiziarie ed amministrative, in ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti. Il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell’Assemblea, può conferire al Presidente ulteriori deleghe per lo svolgimento di attività specifiche. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione ed è confermabile alla scadenza. In caso di comprovato impedimento del Presidente i relativi poteri sono esercitati da un Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato dall’Assemblea.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1) In caso la legge lo consenta e l’Assemblea opti per un Organo Amministrativo collegiale, l’Assemblea elegge il Presidente del Consiglio di Amministrazione. Non possono essere eletti uno o più Vicepresidenti salvo nel caso sia transitoriamente necessario per vacanza del Presidente e comunque senza alcuno specifico compenso. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe di gestione a un solo Ammini- stratore, salva l’attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall’Assemblea. È vietato corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell’attività o corrispondere trattamenti di fine mandato ai compo- nenti degli organi Sociali.
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Somme assicurate per “Presidente del Consiglio di Amministrazione” Numero assicurati: 1 Somme assicurate procapite per “Componenti Consiglio di Amministrazione (escluso il Presidente) compreso il Procuratore Speciale” Numero assicurati: 7
Presidente del Consiglio di Amministrazione. Xxxxxxx Xxxxxx
Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Presidente, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede.