Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art.63(licenziamento per mancanze) o le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni; - 11 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10; - 13 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15; - 16 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni. L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata a: - 9/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni; - 15/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni; - 18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni; - 22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni. La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. E in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto. A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità. Agli effetti dell'applicazione dei precedenti commi, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, sempreché abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione stessa. In difetto di tale condizione sarà computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art68 (cottimi). Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l indennità sostitutiva del preavviso.
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Samples: Collettivo Nazionale Di Lavoro
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: - mesi due e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del lavoratore 1° livello; - mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello; - mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.
b) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e non dieci: - mesi tre e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; - mesi due per gli impiegati del 2° livello; - mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.
c) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio: - mesi quattro e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; - mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello; - mesi due per gli impiegati degli altri livelli. Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà.
d) Per gli operai non in prova prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
e) Per il personale viaggiante dei livelli 3° Super, 3° Super Junior e non ai sensi dell'art.63(licenziamento per mancanze) o le dimissioni del lavoratore 3° non in prova potranno aver luogo in qualunque prova, quindici giorni di calendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana con un preavviso di: - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni; - 11 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10; - 13 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15; - 16 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni. L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata a: - 9/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni; - 15/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni; - 18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni; - 22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 annisettimana. La parte che risolve il rapporto, rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante per il periodo di mancato preavviso. E Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavoratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi eventualmente non prestato. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto di lavoro rapporto, sia all'inizio all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto. A tutti gli effetti della presente regolamentazione Durante la decorrenza del preavviso il lavoro prestato lavoratore ha diritto di ottenere permessi (retribuiti nel periodo caso di preavviso si computa nell'anzianitàlicenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settimanali per la ricerca di altra occupazione. Agli effetti dell'applicazione dei precedenti commi, per i cottimisti L'orario di tali assenze sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, sempreché abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione stessa. In difetto di tale condizione sarà computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art68 (cottimi). Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto concordato col datore di lavoro e l Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l indennità sostitutiva che dovrà tenere conto delle esigenze del preavvisolavoratore.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. 1. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a meno che non si tratti di licenziamento per giusta causa, non può essere risolto da nessuna delle due parti senza un preavviso, i cui termini sono stabiliti come segue:
a) Per gli impiegati che, avendo superato il periodo di prova, non hanno superato i cinque anni di servizio: - mesi due e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del lavoratore 1° livello; - mesi uno e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello; - mesi uno per gli impiegati degli altri livelli.
b) Per gli impiegati che hanno superato i cinque anni di servizio e nondieci: - mesi tre e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1° livello; - mesi due per gli impiegati del 2° livello; - mesi uno e quindici giorni per gli impiegati degli altri livelli.
c) Per gli impiegati che hanno superato i dieci anni di servizio: - mesi quattro e quindici giorni per i quadri e gli impiegati del 1°livello; - mesi due e quindici giorni per gli impiegati del 2° livello; - mesi due per gli impiegati degli altri livelli. Il periodo di preavviso decorre dal giorno 1 o dal giorno 16 di ciascun mese. Nel caso di dimissioni da parte dell'impiegato i termini di preavviso sono ridotti della metà.
d) Per gli operai non in prova e non ai sensi dell'art.63(licenziamento per mancanze) o le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque prova, sei giorni lavorativi, decorrenti da qualsiasi giorno della settimana con un preavviso di: - 6 giornate lavorative in caso settimana.
e) Per il personale viaggiante dei livelli 3° Supere 3° noninprova, quindici giorni di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni; - 11 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10; - 13 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15; - 16 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni. L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata a: - 9/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni; - 15/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni; - 18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni; - 22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 annicalendario decorrenti da qualsiasi giorno della settimana.
2. La parte che risolve il rapporto, rapporto senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante per il periodo di mancato preavviso.
3. E Il datore di lavoro ha diritto di ritenere, su quanto sia da lui dovuto al lavo- ratore, un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso da questi even- tualmente non prestato.
4. Il periodo di preavviso, anche se sostituito dalla corrispondente indennità, sarà computato agli effetti del trattamento di fine rapporto.
5. È in facoltà della parte che riceve la disdetta ai sensi del primo comma, di troncare il rapporto di lavoro rapporto, sia all'inizio all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto. A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianitànoncompiuto.
6. Agli effetti dell'applicazione dei precedenti commi, Durante la decorrenza del preavviso il lavoratore ha diritto di ottenere per- messi (retribuiti nel caso di licenziamento) in ragione di 2 ore giornaliere o di 12 ore settima- nali per i cottimisti la ricerca di altra occupazione.
7. L'orario di tali assenze sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, sempreché abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione stessa. In difetto di tale condizione sarà computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art68 (cottimi). Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto concordato col datore di lavoro e l Azienda è tenuta a corrispondere che dovrà te- nere conto delle esigenze del lavoratore.
8. Il licenziamento dovrà essere comunicato per iscritto al lavoratore l indennità sostitutiva del preavvisolavoratore. Anche le dimissioni saranno normalmente comunicate per iscritto.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Trasporto Merci Spedizioni E Logistica
Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il licenziamento del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art.63(licenziamento dell'art. 73 (licenziamento per mancanze) o le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque giorno della settimana con un preavviso di: - · 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni; - · 11 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10; - · 13 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15; - · 16 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni. L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata a: - · 9/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni; - · 15/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni; - · 18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni; - · 22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni. La parte che risolve il rapporto, senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso, deve corrispondere all'altra una indennità un'indennità pari all'importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso. E E' in facoltà della parte che riceve la disdetta di troncare il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto. A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità. Agli effetti dell'applicazione dei precedenti commi, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, sempreché abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione stessa. In difetto di tale condizione sarà computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art68 all'art. 63 (cottimi). Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, 54 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407903, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto di lavoro e l Azienda l'Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l indennità l'indennità sostitutiva del preavviso.
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Preavviso di licenziamento e di dimissioni. Il licenziamento I termini del lavoratore non in prova e non ai sensi dell'art.63(licenziamento per mancanze) preavviso, a decorrere dal primo o le dimissioni del lavoratore non in prova potranno aver luogo in qualunque dal sedicesimo giorno della settimana con un preavviso didi ciascun mese, sono i seguenti: - 6 giornate lavorative in caso di anzianità presso l'Azienda • fino a 5 anni; - 11 giornate lavorative in caso cinque (5) anni di anzianità presso l'Azienda servizio compiuti: Q-AS-A 2 mesi B1-B2 1 mese C-D 1 mese E-F 15 giorni • oltre i 5 cinque (5) anni e fino a dieci (10; - 13 giornate lavorative in ) anni di servizio compiuti: Q-AS-A 3 mesi B1-B2 1 mese e 15 giorni C-D 1 mese E-F 1 mese • oltre i dieci (10) anni di servizio compiuti: Q-AS-A 4 mesi B1-B2 2 mesi C-D 1 mese e 15 giorni E-F 1 mese In caso di anzianità presso l'Azienda oltre dimissioni il lavoratore dimissionario deve rispettare i 10 anni e fino a 15; - 16 giornate lavorative in caso termini di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 anni. L'indennità sostitutiva del preavviso sarà commisurata a: - 9/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda fino a 5 anni; - 15/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 5 anni e fino a 10 anni; - 18/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 10 anni e fino a 15 anni; - 22/30 di retribuzione globale di fatto in caso di anzianità presso l'Azienda oltre i 15 annisopra indicati. La parte che risolve il rapporto, rapporto senza l'osservanza l’osservanza dei predetti termini di preavviso, preavviso deve corrispondere all'altra all’altra una indennità pari all'importo all’importo della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito durante globale per il periodo di mancato preavviso. E La retribuzione corrisposta in facoltà della parte che riceve la disdetta caso di troncare preavviso lavorato o a titolo di indennità sostitutiva del preavviso viene computata nella retribuzione annua utile ai fini del trattamento di fine rapporto (TFR). Durante il rapporto di lavoro sia all'inizio sia nel corso compimento del preavviso, senza che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo non compiuto. A tutti gli effetti della presente regolamentazione il lavoro prestato nel periodo di preavviso si computa nell'anzianità. Agli effetti dell'applicazione dei precedenti commi, per i cottimisti sarà computato nella retribuzione il guadagno medio realizzato negli ultimi due mesi precedenti la data di risoluzione del rapporto, sempreché abbiano lavorato a cottimo continuativamente nei tre anni immediatamente precedenti la risoluzione stessa. In difetto di tale condizione sarà computata nella retribuzione la percentuale minima contrattuale di cottimo di cui all'art68 (cottimi). Fermo restando quanto previsto dall'art. 6 della legge 26 febbraio 1982, n. 54, dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903 e dall'art. 6 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il raggiungimento del limite di età e dell'anzianità contributiva necessari per aver diritto al pensionamento di vecchiaia è causa di risoluzione automatica del rapporto datore di lavoro concede all’impiegato permessi per la ricerca di nuova occupazione; la distribuzione e l Azienda è tenuta a corrispondere al lavoratore l indennità sostitutiva del preavvisola durata dei permessi stessi sono stabilite dal datore di lavoro in rapporto alle esigenze dell’azienda. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni sono comunicati per iscritto.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro