Common use of Premessa dell'accordo sul trattamento dei dati Clause in Contracts

Premessa dell'accordo sul trattamento dei dati. Il presente Accordo sul trattamento dei dati stabilisce i diritti e gli obblighi che si applicano al trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare. Il presente accordo è stato progettato per garantire la conformità delle parti all'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR), che stabilisce requisiti specifici per il contenuto degli accordi sul trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento ha luogo ai fini dell'adempimento del “Contratto generale” stipulato dalle Parti. Convenzione finalizzata all’erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie finanziati con fondi extra comunali. Il Contratto sul trattamento dei dati e il "Contratto principale" devono essere interdipendenti e non possono essere risolti separatamente. Tuttavia, l'accordo sul trattamento dei dati può - senza la risoluzione del "Contratto principale" - essere sostituito da un accordo alternativo valido per il trattamento dei dati. Il presente Accordo ha la priorità su qualsiasi disposizione analoga contenuta in altri accordi tra le Parti, incluso il “Contratto generale”. Quattro appendici sono allegate al presente Accordo sul trattamento dei dati. Le appendici formano parte integrante del presente Accordo sul trattamento dei dati. Il contratto di elaborazione dei dati e le relative appendici sono conservati per iscritto e per via elettronica da entrambe le parti. Il presente Accordo sul trattamento dei dati non esonera il Responsabile del trattamento da alcun vincolo a cui il Responsabile del trattamento è soggetto in base al Regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre normative comunitarie o nazionali. Il Titolare del trattamento è responsabile nei confronti degli interessati e deve garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nell'ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice in materia di protezione dei dati d.lgs. 196/2003 Il Titolare del trattamento deve pertanto avere sia il diritto che l'obbligo di prendere decisioni in merito alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento ha la responsabilità di garantire che il trattamento di cui è incaricato il Responsabile del Trattamento sia conforme alle norme di legge. Il Responsabile del trattamento dei dati è autorizzato a trattare i dati personali solo su istruzioni documentate del Titolare del trattamento a meno che il trattamento non sia richiesto dalla legislazione europea o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento dei dati informa il Titolare del trattamento di questo requisito legale prima del trattamento, a meno che la legge non vieti tali informazioni per importanti motivi di interesse pubblico, cfr. Articolo 28, sottosezione 3, comma a. Tali istruzioni sono specificate nelle appendici A e C. Ulteriori istruzioni possono essere fornite anche dal Titolare per tutta la durata del trattamento dei dati personali, ma tali istruzioni devono sempre essere documentate e conservate in forma scritta, anche in formato elettronico. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento se, a suo parere, alcune istruzioni contravvengono al regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre disposizioni contenute in altre normative comunitarie o nazionali.

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Premessa dell'accordo sul trattamento dei dati. Il presente Accordo sul trattamento dei dati stabilisce i diritti e gli obblighi che si applicano al trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare. Il presente accordo è stato progettato per garantire la conformità delle parti all'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR), che stabilisce requisiti specifici per il contenuto degli accordi sul trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento ha luogo ai fini dell'adempimento del “Contratto generale” stipulato dalle Parti. Convenzione finalizzata all’erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie finanziati con fondi extra comunali. Parti per la CO-PROGETTAZIONE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO INSERITO NELL’ ASSE TEMATICO 2 - “INTERVENTI E SERVIZI PER LA NON AUTOSUFFICIENZA” AREA A2 “SERVIZI FINANZIATI DAL FONDO NAZIONALE PER LE NON AUTOSUFFICIENZE” DEL PIANO SOCIALE D’AMBITO DISTRETTUALE ECAD 15 PESCARA – CUP J21H22000000001 – CIG ZB5356B321 che inizia il ………………………… Il Contratto sul trattamento dei dati e il "Contratto principale" devono essere interdipendenti e non possono essere risolti separatamente. Tuttavia, l'accordo sul trattamento dei dati può - senza la risoluzione del "Contratto principale" - essere sostituito da un accordo alternativo valido per il trattamento dei dati. Il presente Accordo ha la priorità su qualsiasi disposizione analoga contenuta in altri accordi tra le Parti, incluso il “Contratto generale”. Quattro appendici sono allegate al presente Accordo sul trattamento dei dati. Le appendici formano parte integrante del presente Accordo sul trattamento dei dati. Il contratto di elaborazione dei dati e le relative appendici sono conservati per iscritto e per via elettronica da entrambe le parti. Il presente Accordo sul trattamento dei dati non esonera il Responsabile del trattamento da alcun vincolo a cui il Responsabile del trattamento è soggetto in base al Regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre normative comunitarie o nazionali. Il Titolare del trattamento è responsabile nei confronti degli interessati e deve garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nell'ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice in materia di protezione dei dati d.lgs. 196/2003 Il Titolare del trattamento deve pertanto avere sia il diritto che l'obbligo di prendere decisioni in merito alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento ha la responsabilità di garantire che il trattamento di cui è incaricato il Responsabile del Trattamento sia conforme alle norme di legge. Il Responsabile del trattamento dei dati è autorizzato a trattare i dati personali solo su istruzioni documentate del Titolare del trattamento a meno che il trattamento non sia richiesto dalla legislazione europea o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento dei dati informa il Titolare del trattamento di questo requisito legale prima del trattamento, a meno che la legge non vieti tali informazioni per importanti motivi di interesse pubblico, cfr. Articolo 28, sottosezione 3, comma a. Tali istruzioni sono specificate nelle appendici A e C. Ulteriori istruzioni possono essere fornite anche dal Titolare per tutta la durata del trattamento dei dati personali, ma tali istruzioni devono sempre essere documentate e conservate in forma scritta, anche in formato elettronico. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento se, a suo parere, alcune istruzioni contravvengono al regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre disposizioni contenute in altre normative comunitarie o nazionali.

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Premessa dell'accordo sul trattamento dei dati. Il presente Accordo sul trattamento dei dati stabilisce i diritti e gli obblighi che si applicano al trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare. Il presente accordo è stato progettato per garantire la conformità delle parti all'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR), che stabilisce requisiti specifici per il contenuto degli accordi sul trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento ha luogo ai fini dell'adempimento del “Contratto generale” stipulato dalle Parti. Convenzione finalizzata all’erogazione di buoni servizio a sostegno delle famiglie finanziati con fondi extra comunalidal X.Xxx 65/2017. Il Contratto sul trattamento dei dati e il "Contratto principale" devono essere interdipendenti e non possono essere risolti separatamente. Tuttavia, l'accordo sul trattamento dei dati può - senza la risoluzione del "Contratto principale" - essere sostituito da un accordo alternativo valido per il trattamento dei dati. Il presente Accordo ha la priorità su qualsiasi disposizione analoga contenuta in altri accordi tra le Parti, incluso il “Contratto generale”. Quattro appendici sono allegate al presente Accordo sul trattamento dei dati. Le appendici formano parte integrante del presente Accordo sul trattamento dei dati. Il contratto di elaborazione dei dati e le relative appendici sono conservati per iscritto e per via elettronica da entrambe le parti. Il presente Accordo sul trattamento dei dati non esonera il Responsabile del trattamento da alcun vincolo a cui il Responsabile del trattamento è soggetto in base al Regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre normative comunitarie o nazionali. Il Titolare del trattamento è responsabile nei confronti degli interessati e deve garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nell'ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice in materia di protezione dei dati d.lgs. 196/2003 Il Titolare del trattamento deve pertanto avere sia il diritto che l'obbligo di prendere decisioni in merito alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento ha la responsabilità di garantire che il trattamento di cui è incaricato il Responsabile del Trattamento sia conforme alle norme di legge. Il Responsabile del trattamento dei dati è autorizzato a trattare i dati personali solo su istruzioni documentate del Titolare del trattamento a meno che il trattamento non sia richiesto dalla legislazione europea o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento dei dati informa il Titolare del trattamento di questo requisito legale prima del trattamento, a meno che la legge non vieti tali informazioni per importanti motivi di interesse pubblico, cfr. Articolo 28, sottosezione 3, comma a. Tali istruzioni sono specificate nelle appendici A e C. Ulteriori istruzioni possono essere fornite anche dal Titolare per tutta la durata del trattamento dei dati personali, ma tali istruzioni devono sempre essere documentate e conservate in forma scritta, anche in formato elettronico. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento se, a suo parere, alcune istruzioni contravvengono al regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre disposizioni contenute in altre normative comunitarie o nazionali.

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Premessa dell'accordo sul trattamento dei dati. Il presente Accordo sul trattamento dei dati stabilisce i diritti e gli obblighi che si applicano al trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare. Il presente accordo è stato progettato per garantire la conformità delle parti all'articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR), che stabilisce requisiti specifici per il contenuto degli accordi sul trattamento dei dati. Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento ha luogo ai fini dell'adempimento del “Contratto generale” stipulato dalle PartiParti per l’AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE CON I C.A.F. OPERANTI NEL TERRITORIO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE RICHIESTE DI AMMISSIONE AL BONUS SOCIALE ELETTRICO PER DISAGIO FISICO. Convenzione finalizzata all’erogazione di buoni servizio ANNO 2022 che inizia a sostegno delle famiglie finanziati con fondi extra comunalipartire dal……………. Il Contratto sul trattamento dei dati e il "Contratto principale" devono essere interdipendenti e non possono essere risolti separatamente. Tuttavia, l'accordo sul trattamento dei dati può - senza la risoluzione del "Contratto principale" - essere sostituito da un accordo alternativo valido per il trattamento dei dati. Il presente Accordo ha la priorità su qualsiasi disposizione analoga contenuta in altri accordi tra le Parti, incluso il “Contratto generale”. Quattro appendici sono allegate al presente Accordo sul trattamento dei dati. Le appendici formano parte integrante del presente Accordo sul trattamento dei dati. Il contratto di elaborazione dei dati e le relative appendici sono conservati per iscritto e per via elettronica da entrambe le parti. Il presente Accordo sul trattamento dei dati non esonera il Responsabile del trattamento da alcun vincolo a cui il Responsabile del trattamento è soggetto in base al Regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre normative comunitarie o nazionali. Il Titolare del trattamento è responsabile nei confronti degli interessati e deve garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nell'ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice in materia di protezione dei dati d.lgs. 196/2003 Il Titolare del trattamento deve pertanto avere sia il diritto che l'obbligo di prendere decisioni in merito alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali. Il Titolare del trattamento ha la responsabilità di garantire che il trattamento di cui è incaricato il Responsabile del Trattamento sia conforme alle norme di legge. Il Responsabile del trattamento dei dati è autorizzato a trattare i dati personali solo su istruzioni documentate del Titolare del trattamento a meno che il trattamento non sia richiesto dalla legislazione europea o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento dei dati informa il Titolare del trattamento di questo requisito legale prima del trattamento, a meno che la legge non vieti tali informazioni per importanti motivi di interesse pubblico, cfr. Articolo 28, sottosezione 3, comma a. Tali istruzioni sono specificate nelle appendici A e C. Ulteriori istruzioni possono essere fornite anche dal Titolare per tutta la durata del trattamento dei dati personali, ma tali istruzioni devono sempre essere documentate e conservate in forma scritta, anche in formato elettronico. Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento se, a suo parere, alcune istruzioni contravvengono al regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre disposizioni contenute in altre normative comunitarie o nazionali.

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