DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. 12.1 La copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione decorre dalle ore 24 del giorno (la “Data di Decorrenza”) in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi:
1. l’adesione alla Polizza Convenzione si è perfezionata secondo quanto indicato al precedente art. 2 e l’Assicurato sia in possesso dei requisiti ivi previsti;
2. l’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento è stato erogato;
3. è stato corrisposto il Premio. La copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione ha una durata pari ad un anno dalla Data di Decorrenza e si intende tacitamente prorogata di anno in anno fino alla scadenza del Contratto di Finanziamento, salvo disdetta da comunicarsi secondo le modalità previste dall’art.18. Eventuali modifiche successive della durata o dell’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata e gli importi assicurati dalla copertura assicurativa Per i mutui a durata variabile la copertura assicurativa trova applicazione per la durata del Contratto di Finanziamento come previsto nel Piano di Ammortamento Originario; inoltre eventuali modifiche successive della durata o dell’importo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento non modificheranno la durata e gli importi assicurati dalle coperture assicurative. Nel caso in cui, alla data di scadenza della copertura assicurativa, vi sia ancora un Debito Residuo, l’Assicurato avrà la facoltà di sottoscrivere una nuova polizza alle condizioni che saranno eventualmente in vigore in quel momento, presentando una richiesta scritta alla Società.
12.2 Le copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione cessa comunque di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi: (i) alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista; ovvero (ii) alla data di estinzione anticipata integrale o di accollo da parte di un terzo del mutuo oggetto del Contratto di Finanziamento, salvo i casi di richiesta dell’Assicurato espressa per iscritto di mantenimento della copertura assicurativa fino all’originaria scadenza contrattuale; (iii) al raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età; (iv) al pagamento dell’Indennizzo per il caso Morte. Per quanto riguarda il punto (iii), la Polizza Convenzione resterà in vigore fino alla relativa scadenza annuale e non potrà essere ulteriormente prorogata.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. 3.1. Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi (la “Data di Decorrenza”):
i. la sottoscrizione della Dichiarazione di Adesione;
ii. l’erogazione del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, sempre che sia stato pagato il Premio di cui al successivo art. 5.
3.2. Le coperture assicurative hanno una durata pari a quella del Contratto di Finanziamento e cessano di avere efficacia al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
i. alla data di cessazione del Contratto di Finanziamento come ivi prevista;
ii. in caso di estinzione anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento;
iii. al raggiungimento da parte dell’Assicurato del 75esimo anno di età per la garanzia Decesso
iv. al raggiungimento del 65esimo anno di età per le garanzie per le garanzie Invalidità Totale Permanente, Ricovero Ospedaliero da Infortunio, Inabilità Temporanea Totale e Perdita di Impiego;
v. al pagamento del capitale assicurato nel caso di Decesso o Invalidità Totale Permanente. Resta inteso che in caso di estinzione integrale anticipata del finanziamento oggetto del Contratto di Finanziamento, la Società restituirà all’Assicurato, per il tramite del Contraente, la parte di premio pagato relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, decurtandola dal debito residuo del finanziamento. In alternativa, su richiesta dell’Assicurato espressa per iscritto al momento del rimborso anticipato, la Società fornirà le coperture assicurative di cui alla Polizza Collettiva fino alla scadenza contrattuale a favore del Beneficiario.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data sia stato adempiuto all’obbligo del pagamento del Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1 Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo art.. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Aderente, salvo il Periodo di Carenza previsto, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. L’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo, con il minimo di 60 mesi (5 anni) e un massimo di 420 mesi (35 anni), inclusiva dell’eventuale periodo di preammortamento (di durata massima pari a 4 mesi), salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui al successivo Art. 7 - Cessazione e Annullamento delle garanzie e fermo quanto previsto dai precedenti Artt. 2 e 4. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 9 – PREMIO. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di recesso di cui all’Art 8, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data il Contraente abbia adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato o, se del caso, agli Assicurati, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2. L’Assicurazione ha durata pari ai primi 10 anni di durata del contratto di Mutuo successivi alla Data Iniziale e cessa alla scadenza di tale termine, o alla precedente data di scadenza del contratto di Xxxxx.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data il Contraente abbia adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti e che, in relazione all’Assicurato risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2. L’Assicurazione ha durata pari alla durata del Finanziamento fino ad un massimo di 84 mesi.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. L’operatività della garanzia decorre per ciascun Assicurato dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Il contratto inizia a decorrere dal momento del suo perfezionamento. Esso si intende perfezionato, previa sottoscrizione da parte dell'Assicurato del Modulo di Adesione e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute in esso contenuta e previa corresponsione del premio unico previsto, alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione coincidente con la data di eroga- zione del Prestito. La durata contrattuale espressa in mesi interi coincide sempre con la durata originaria del contrat- to di Prestito (anche in caso di successiva modifica della stessa) ed è compresa tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 84 mesi. La garanzia Perdita d’impiego ha inoltre termine alla data di pensionamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi:
1) pagamento di una prestazione, da parte della Compagnia di Assicurazione che presta la relati- va copertura, per Morte o Invalidità Permanente Totale;
2) scadenza della Polizza;
3) raggiungimento del 75° anno di età dell’Assicurato;
4) esercizio del diritto di recesso;
5) anticipata estinzione totale del Prestito (nel caso in cui l’Assicurato opti per annullare la coper- tura assicurativa)
6) surrogazione del finanziamento ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato opti per annullare la copertura assicurativa);
7) rinegoziazione del contratto di prestito (nel caso in cui l’Assicurato opti per annullare la copertu- ra assicurativa).
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. La copertura assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e rimane in vigore per tutta la durata del piano di rimborso del finanziamento stabilita in fase di sottoscrizione del finanziamento stesso, fino ad un massimo di 120 mesi, a condizione che il Premio risulti pagato. In caso di allungamento del piano di rimborso del finanziamento, laddove previsto e su richiesta dell’Assicurato, la copertura viene prestata con riferimento al nuovo piano di ammortamento, fino a concorrenza del limite massimo di 120 mesi. Il Programma Assicurativo cessa:
a) in caso di decesso dell’Assicurato;
b) al pagamento della prestazione relativa alla garanzia Invalidità Permanente Totale;
c) in caso di estinzione anticipata totale o trasferimento del finanziamento, salvo diversa richiesta dell’Assicurato ai sensi dell’art. 5.1;
d) in caso di esercizio del diritto di recesso. Nei casi a) e b) la Compagnia non procederà ad alcuna restituzione di Premio. Nei casi c) e d) la Compagnia procederà alla restituzione del Premio nei termini specificati rispettivamente agli artt. 5.1 e 6.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. Per le garanzie DANNI (Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego e Malattia Grave): l’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo. La copertura decorre dalla Data di accensione del Mutuo (Data Iniziale) e cessa alla scadenza del contratto di Mutuo. Qualora il contratto di Xxxxx avesse durata superiore ai 120 mesi (10 anni), alla scadenza dei 10 anni il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni originarie, fatta salva la facoltà di disdetta da entrambe le parti da esercitarsi con le modalità e nei tempi indicati al successivo Art. 6. In particolare, la Compagnia precisa al riguardo che potrà esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto decorsi i termini di cui sopra in particolare nel caso in cui si verifichino mutate condizioni di mercato e/o tecnico attuariali in riferimento alle prestazioni assicurative collegate alla polizza stessa. massimo di 420 mesi, inclusivo dell’eventuale periodo di preammortamento di massimo tre mesi (Cfr Fascicolo Informativo Vita). Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art. 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato (120 mesi) relativo alle garanzie Danni, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.