DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ciascun Assicurato, la Copertura Assicurativa decorre dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento a condizione che sia stato corrisposto il premio contrattualmente previsto e sia stato sot- toscritto il Modulo di Adesione. La decorrenza della Copertura Assicurativa e la durata del Contratto di Finanziamento sono comunicate all’Impresa di Assicurazione dalla Contraente. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi. La durata delle Coperture Assicurative è espressa in mesi interi e coincide sempre con la durata originaria del Contratto di Finanziamento (anche in caso di successiva modifica della stessa), nel limite massimo di 10 anni. La garanzia Perdita d’Impiego ha termine, in ogni caso, alla data di pensionamento. In caso di estinzione parziale del Finanziamento o di modifica della durata o di rinegoziazione dello stesso, la Copertura Assicurativa resterà comunque commisurata, sia per le prestazioni che per la durata, all'ori- ginario piano di ammortamento del Finanziamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: • decesso dell’Assicurato; • Invalidità Totale Permanente dell’Assicurato; • Malattia Grave dell’Assicurato; • alla data di scadenza originaria del Contratto di Finanziamento; • esercizio del diritto di recesso; • anticipata estinzione totale del Finanziamento da parte dell’Assicurato (nel caso in cui lo stesso non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa; • surrogazione del Finanziamento ai sensi dell’Art. 8 della Legge n. 40 del 2 aprile 2007 (nel caso in cui l’Assicurato non richieda di proseguire la Copertura Assicurativa); • accollo, ai sensi dell’art.1273 C.C.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Aderente, salvo il Periodo di Carenza previsto, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. L’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo, con il minimo di 60 mesi (5 anni) e un massimo di 420 mesi (35 anni), inclusiva dell’eventuale periodo di preammortamento (di durata massima pari a 4 mesi), salvo il verificarsi delle cause di cessazione dell’assicurazione di cui al successivo Art. 7 - Cessazione e Annullamento delle garanzie e fermo quanto previsto dai precedenti Artt. 2 e 4. Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 9 – PREMIO. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di recesso di cui all’Art 8, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data sia stato adempiuto all’obbligo del pagamento del Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1 Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo art.. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data si stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato, risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2.1. Per le garanzie DANNI (Inabilità Totale Temporanea da Infortunio o Malattia, Perdita di Impiego e Malattia Grave): l’Assicurazione ha durata pari a quella del contratto di Mutuo. La copertura decorre dalla Data di accensione del Mutuo (Data Iniziale) e cessa alla scadenza del contratto di Mutuo. Qualora il contratto di Xxxxx avesse durata superiore ai 120 mesi (10 anni), alla scadenza dei 10 anni il contratto si rinnoverà tacitamente di anno in anno alle medesime condizioni originarie, fatta salva la facoltà di disdetta da entrambe le parti da esercitarsi con le modalità e nei tempi indicati al successivo Art. 6. In particolare, la Compagnia precisa al riguardo che potrà esercitare il proprio diritto di recedere dal contratto decorsi i termini di cui sopra in particolare nel caso in cui si verifichino mutate condizioni di mercato e/o tecnico attuariali in riferimento alle prestazioni assicurative collegate alla polizza stessa. massimo di 420 mesi, inclusivo dell’eventuale periodo di preammortamento di massimo tre mesi (Cfr Fascicolo Informativo Vita). Il Contratto ha durata Poliennale e sulla base di quanto previsto dall’Art. 1899 del CC, allo stesso è stato applicato uno sconto così come indicato nel successivo Art. 8 – PREMIO COPERTURA ASSICURATIVA. A fronte dell’applicazione del suddetto sconto l’Assicurato, salvo il diritto di Recesso di cui all’Art. 7, non può recedere dal contratto per i primi cinque anni di durata contrattuale. Lo sconto è applicabile al solo premio unico anticipato (120 mesi) relativo alle garanzie Danni, restando esclusa l’applicazione di tale sconto alle successive annualità da pagarsi per mezzo di premi annuali.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. 12.1 La copertura assicurativa di cui alla Polizza Convenzione decorre dalle ore 24 del giorno (la “Data di Decorrenza”) in cui si verifica l’ultimo dei seguenti eventi:
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data sia stato adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti fino a tale data e che, in relazione all’Assicurato risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui all’art. 2 Per le garanzie Inabilità Totale Temporanea da Infortunio e Malattia e Perdita di Impiego l’Assicurazione ha durata pari ai primi 10 anni di durata del Contratto successivi alla Data Iniziale e cessa alla scadenza di tale termine.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. L’operatività della garanzia decorre per ciascun Assicurato dalle ore 24.00 del giorno di sottoscrizione del modulo di adesione e cesserà alla data indicata sul modulo stesso.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Per ogni Assicurato, salvo il Periodo di Carenza previsto per le singole garanzie, l’Assicurazione decorre dalla Data Iniziale, sempre che alla stessa data il Contraente abbia adempiuto all’obbligo del pagamento dei Premi dovuti e che, in relazione all’Assicurato risultino verificate le condizioni di assicurabilità di cui al precedente Art. 2. L’Assicurazione ha durata pari alla durata del Finanziamento fino ad un massimo di 84 mesi.
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. 3.1. Per ciascun Assicurato le coperture assicurative di cui alla presente Polizza Collettiva decorrono dalle ore 24.00 del giorno in cui si verifica l’ultimo in ordine cronologico dei seguenti eventi (la “Data di Decorrenza”), sempre che sia pagato il Premio mensile posticipato di cui al successivo art. 4.:
DECORRENZA E DURATA DELLA COPERTURA ASSICURATIVA. Il contratto inizia a decorrere dal momento del suo perfezionamento. Esso si intende perfezionato, previa sottoscrizione da parte dell'Assicurato del Modulo di Adesione e della Dichiarazione di Buono Stato di Salute in esso contenuta e previa corresponsione del premio unico previsto, alle ore 24 del giorno di decorrenza indicato nel Modulo di Adesione coincidente con la data di eroga- zione del Prestito. La durata contrattuale espressa in mesi interi coincide sempre con la durata originaria del contrat- to di Prestito (anche in caso di successiva modifica della stessa) ed è compresa tra un minimo di 12 mesi e un massimo di 84 mesi. La garanzia Perdita d’impiego ha inoltre termine alla data di pensionamento. In ogni caso tutte le garanzie cessano al verificarsi del primo dei seguenti eventi: