Orario di servizio Clausole campione

Orario di servizio. 1. L’orario di servizio delle strutture operative centrali e periferiche in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative.
Orario di servizio. L’assegnatario dovrà rispettare l’orario di servizio concordato con il Responsabile della struttura, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto integrativo di Ateneo, in base al quale è previsto l’espletamento del servizio per 36 ore settimanali. Le mansioni di custodia, a fronte delle quali è stato concesso l’uso gratuito dell’alloggio, comprendono, in aggiunta alle 36 ore di servizio: - l’apertura e la chiusura degli ingressi (secondo gli orari stabiliti dal Responsabile della Struttura), dopo aver effettuato gli opportuni controlli; - la reperibilità anche nelle ore notturne. Le ore di servizio in portineria oltre le 36 e al di fuori di quanto sopra descritto, qualora richieste dal Responsabile della Struttura nei limiti consentiti, vengono considerate ore straordinarie. Il sabato pomeriggio, la domenica e gli altri giorni riconosciuti festivi sarà osservata la chiusura totale degli ingressi. Nel caso di assenza del custode la Struttura Universitaria dovrà garantire, a sua cura, la sorveglianza. La fruizione delle ferie dovrà essere concordata con il Responsabile della Struttura. Durante le assenze per ferie, per malattia, per congedi di durata superiore ad un mese, l’assegnatario potrà essere sostituito nel servizio da altro personale ausiliario assegnato alla Struttura. In occasione di scioperi l’assegnatario sarà tenuto a rispettare gli accordi tra XX.XX. e l’Amministrazione sulla garanzia dei servizi essenziali individuati dalla legge n. 146/90 e successive modifiche ed integrazioni e comunque dalla legislazione vigente in materia di esercizio del diritto individuale di sciopero.
Orario di servizio. La Ditta aggiudicataria, nel rispetto delle disposizioni del CCNL di riferimento, per le attività previste nel presente Capitolato, dovrà garantire un servizio tecnico continuativo per ogni laboratorio tecnico nella configurazione di minima, per 52 settimane annue, per 9 (nove) ore al giorno nei giorni feriali, nella fascia oraria 8:00 - 17:00, salvo offerta migliorativa.
Orario di servizio. Le prestazioni si svolgeranno di norma tra le ore 07.30 e le ore 18.00 dei giorni feriali. Alcune lavorazioni, potranno essere eseguite, al di fuori del detto orario di servizio, ovvero a più riprese, o per motivi di sicurezza, o per non arrecare disagi al personale, o per non compromettere la produttività degli uffici, l’appaltatore dovrà adeguarsi alle disposizioni impartite dalla stazione appaltante e non potrà esigere particolari ed ulteriori compensi. Qualora fosse necessario, la direzione dei lavori potrebbe impartire disposizioni per l’esecuzione delle opere in lotti, stabilendone modalità e durata, fermo restando, per i lotti stessi, tutte le con- dizioni contrattuali prescritte dal presente capitolato.
Orario di servizio. Per orario di servizio deve intendersi l’arco temporale durante il quale il Servizio, l’Unità Operativa o l’Ufficio sono funzionanti, anche con presenza ridotta del personale assegnato. Si articola su 5 giorni settimanali, fatte salve:
Orario di servizio. Per “orario di servizio” s’intende l’arco di tempo giornaliero durante il quale l’Ufficio è in funzione per lo svolgimento dei compiti istituzionali. L’orario di servizio settimanale si articola su cinque giorni: - da lunedì a giovedì dalle ore 7:30 alle ore 19:30 - venerdì dalle ore 7:30 alle ore 18:00 Tutte le attività lavorative dovranno essere svolte nell’orario di servizio. Tuttavia, in caso di necessità, può essere consentita una prestazione lavorativa protratta oltre il termine dell’orario di servizio, se autorizzata dal Direttore Provinciale.
Orario di servizio. Le prestazioni si svolgeranno di norma entro il normale orario di lavoro (7.30 - 18.00) dei giorni feriali escluso il sabato. Qualora, per obiettive e documentate esigenze di sicurezza o di produttività, fosse necessario eseguire alcuni lavori fuori del detto orario, l’assuntore dovrà adeguarsi alle disposizioni in tal senso impartite. In tal caso non potranno essere riconosciuti particolari compensi e maggiorazioni di sorta fatto salvo il compenso previsto all’art. 11.
Orario di servizio. L'orario di servizio è inteso come il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità dell’istituto scolastico. Inizia con gli adempimenti indispensabili connessi con l'apertura della scuola e termina con quelli di chiusura della stessa, nonché con l'espletamento di tutte le attività amministrative e scolastiche.
Orario di servizio. 11.1 I progetti sono articolati in venticinque ore settimanali, articolati su 4 - 6 giorni di servizio a settimana, come indicati nei rispettivi progetti.
Orario di servizio. I servizi di ritiro e di consegna della spedizione vengono normalmente effettuati dalle ore 8 alle ore 18, a meno che non sia diversamente pattuito per iscritto e controfirmato da Nexive a mezzo di soggetto munito dei relativi poteri. Detti servizi non si effettuano: a) nei giorni di sabato e domenica; b) nei giorni festivi infrasettimanali; c) durante il periodo di chiusura per ferie stabilito dalla categoria; d) nei giorni e negli orari in cui per disposizione di legge sia vietata la circolazione sulle strade urbane e/o extraurbane; e) nei giorni in cui, per consuetudine locale o per disposizione della Pubblica Amministrazione, magazzini e/o uffici, negozi e aziende debbano restare chiusi; f) per cause di forza maggiore.