CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
per lavoratori/lavoratrici agricoli, florovivaisti e guardacaccia
18 giugno 2008
(in vigore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2011)
Traduzione: Xxxxxx Xxxxxx AFI-IPL
INDICE
CAPITOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ 2
Art. 1 - Ambito di applicazione e periodo di validità 2
CAPITOLO 2 - RAPPORTO DI LAVORO 2
Art. 2 - Assunzione a tempo determinato 2
Art. 3 - Periodo di prova 3
Art. 4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale 3
CAPITOLO 3 - CLASSIFICAZIONE – RETRIBUZIONE – CASI PARTICOLARI 3
Art. 5 - Classificazione dei lavoratori/delle lavoratrici 3
Art. 6 - Retribuzione 5
Art. 7 - Indennità di anzianità 5
Art. 8 - Indennità integrativa provinciale 5
Art. 9 - Spese di viaggio 6
Art. 10 - Rimborso spese per l’uso di macchine agricole di proprietà del lavoratore 6
Art. 11 - Premio di fedeltà 6
Art. 12 - Servizio di reperibilità 6
Art. 13 - Prestazioni in natura 6
Art. 14 - Casi particolari 7
CAPITOLO 4 - ORARIO DI LAVORO, FERIE E PERMESSI 7
Art. 15 - Orario di lavoro 7
Art. 16 - Ore di lavoro straordinario 8
Art. 17 - Lavoro notturno 8
Art. 18 - Interruzioni del lavoro 8
Art. 19 - Cassa integrazione guadagni 8
Art. 20 - Congedo straordinario 8
Art. 21 - Ferie 8
Art. 22 - Congedo per formazione 8
CAPITOLO 5 - INFORTUNIO – MALATTIA – FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO 9
Art. 23 - Prestazioni sociali in caso di infortunio e malattia 9
Art. 24 - Integrazione dell’indennità giornaliera in caso di infortunio 9
Art. 25 - Integrazione dell’indennità giornaliera in caso di malattia 9
Art. 26 - Comunicazione della malattia al datore di lavoro 10
Art. 27 - Lavori nocivi o pericolosi 10
Art. 28 - Fondo previdenziale integrativo 10
CAPITOLO 6 - ULTERIORI MATERIE 11
Art. 29 - Responsabilità nel caso di trasporto su strade pubbliche 11
Art. 30 - Commissione paritetica provinciale 11
Art. 31 - Assistenza contrattuale 11
Art. 32 - Lavoro interinale 11
Art. 33 - Assemblee sindacali 12
CAPITOLO 7 - SCIOGLIEMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - MISURE DISCIPLINARI 12
Art. 34 - Licenziamenti 12
Art. 35 - Preavviso 12
Art. 36 - Misure disciplinari per lavoratori/lavoratrici agricoli e florovivaisti 13
CAPITOLO 8 - APPRENDISTI NEL SETTORE FLOROVIVAISTICO 13
Art. 37 - Durata dell’apprendistato 13
Art. 38 - Prolungamento del periodo di apprendistato 13
Art. 39 - Rapporto numerico 14
Art. 40 - Piano formativo per giardinieri 14
Art. 41 – Il tempo del lavoro 14
Art. 42 - Lavoro straordinario 14
Art. 43 - Periodo di prova 14
Art. 44 - Ferie 14
Art. 45 - Festività e giornate libere 14
Art. 46 - Trattamento nei casi di infortunio e malattia 14
Art. 47 - Conservazione del posto di lavoro nei casi di infortunio e malattia 15
Art. 48 - Retribuzione 15
Art. 49 - Licenziamenti 15
Art. 50 - Singoli periodi di apprendistato 15
Art. 51 - Modificazioni legislative nell’apprendistato 15
Allegato 1 – Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici agricoli dal 01.06.2008 17
Allegato 2 – Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici florovivaisti e guardia-accia dal 01.06.2008 18
Allegato 3– Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici agricoli dal 01.01 2009 19
Allegato 4– Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici florovivaisti e guardia-caccia dal 01.01.2009 20
Contratto integrativo provinciale per Lavoratori/lavoratrici agricoli, florovivaisti e guardacaccia
Ai sensi degli articoli 86 e 87 del Contratto collettivo nazionale del lavoro per i lavoratori/le lavoratrici agricoli e florovivaisti, le parti contrattuali:
• Unione agricoltori altoatesini (Südtiroler Bauernbund), nelle persone del Presidente Dr. Xxxxx Xxxx e dell’Ing. Xxxxx Xxxxxxx, alla presenza del direttore della ripartzione consulenza lavorativa e retribuzione, Dr. Xxxxx Xxxxxx;
• Associazione florovivaisti (Südtiroler Gärtnervereinigung) nell’Unione Agricoltori, nelle persone dei sig. Xxxxx Xxxxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxx;
• Gruppo settoriale frutticoltura (Fachgruppe Obstbau), rappresentato dal sig. Xxxxx Xxxxxxx;
• Federazione Provinciale Coltivatori Diretti, nella persona del Presidente sig. Xxxxxxxx Xxxxx;
• Associazione altoatesina cacciatori (Südtiroler Jagdverband), rappresentato dal sig. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx;
• ASGB (Confederazione sindacale autonomo altoatesino), rappresentato dal sig. Xxxxxxx xxx Xxxxx;
• FLAI/GLL-CGIL/AGB, rappresentato dalla sig.ra Xxxxxxxxx Xxxxxxx;
• FAI/SGBCISL, rappresentato dal sig. Xxxx Xxxxxx;
• UILA-UIL/SGK, rappresentato dal sig. Xxxxxxxxx Xxxxxx; hanno stipulato il seguente Contratto integrativo provinciale:
CAPITOLO 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E PERIODO DI VALIDITÀ
Art. 1 - Ambito di applicazione e periodo di validità
Il presente Contratto integrativo regola i rapporti di lavoro tra le aziende agricole, condotte in forma singola, societaria o comunque associata, nonché le aziende florovivaistiche, come previsto nell’art. 1 del Contratto collettivo nazionale del lavoro per i lavoratori/le lavoratrici agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, e tutti i lavoratori e le lavoratrici che svolgano la loro attività in tali aziende nell’ambito della provincia di Bolzano.
Il presente Contratto vale anche per le aziende agricole dedite ad attività agrituristiche e per le imprese che si occupano della manutenzione di aree verdi, sia pubbliche che private.
Il Contratto collettivo decorre dal 1° gennaio 2008, la parte economica rimane in vigore fino al 31 dicembre 2009, mentre la parte normativa scade il 31 dicembre 2011.
Per la Provincia di Bolzano, in linea generale, valgono le disposizioni del Contratto collettivo nazionale per i lavoratori/le lavoratrici agricoli e florovivaisti del 6 luglio 2006, di seguito denominato Contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL), fatte salve le modifiche introdotte dalle disposizioni del presente Contratto integrativo.
CAPITOLO 2 - RAPPORTO DI LAVORO
Art. 2 - Assunzione a tempo determinato
Secondo quanto dispone l’art. 10, c. 4 del CCNL, vengono stabilite i seguenti periodi lavorativi per i lavoratori/le lavoratrici a tempo determinato: lavori di primavera, lavori estivi, lavori autunnali e lavori invernali. Ciascuna fase lavorativa risulterà composta dalle attività lavorative che rientrano nella corrispondente stagione dell’anno. L’assunzione può inoltre superare i limiti della singola fase lavorativa.
Art. 3 - Periodo di prova
Ai sensi dell’art. 12 CCNL, il periodo di prova per un lavoratore/una lavoratrice a tempo indeterminato corrisponde a:
• 26 giornate lavorative per lavoratori/lavoratrici del 1° gruppo;
• 20 giornate lavorative per lavoratori/lavoratrici del 2° gruppo;
• 14 giornate lavorative per lavoratori/lavoratrici del 3° gruppo.
I lavoratori/le lavoratrici con contratto a tempo determinato per una durata superiore a 30 giorni dovranno superare un periodo di prova pari a due giorni lavorativi. Nel caso di un rapporto a tempo determinato con più di 60 giorni lavorativi le parti possono prolungare il periodo di prova fino al massimo di una settimana.
Nota a verbale: Le parti concordano di limitare la regola di cui sopra alla durata del presente contratto integrativo. Al momento del rinnovo del presente contratto integrativo la validità del periodo di prova prolungato verrà esaminata congiuntamente.
Art. 4 - Rapporto di lavoro a tempo parziale
Si conviene che possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale relativi a un impegno lavorativo settimanale minimo tra le 12 e le 24 ore in media, purché vengano garantite almeno 72 ore di lavoro al mese ovvero 500 ore all’anno.
In deroga al comma precedente e in conformità all’ultimo comma dell’art. 14 del CCNL, in base alle specifiche esigenze dell’agricoltura si individuano le seguenti attività, per le quali possono essere conclusi contratti a tempo parziale della durata minima di 12 ore la settimana:
• servizio pasti, lavori di preparazione, pulizia e sistemazione di camere, preparazione di pasti e bevande in aziende agrituristiche.
In caso di necessità e previo accordo tra il datore e il prestatore di lavoro, gli orari di lavoro programmati su base giornaliera, settimanale o mensile, contenuti nei vari contratti individuali, possono essere spostati in altri periodi oppure ampliati.
In caso di contratti orizzontali a tempo parziale oppure in caso di provate necessità tecniche, organizzative o richieste dall’organizzazione del ciclo di lavorazione sono ammesse cosiddette “clausole contrattuali flessibili”, di cui al c. 7, art. 3 del D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. Le prestazioni lavorative continuative che non corrispondono al tempo di lavoro pattuito sono remunerate con un’indennità del 10% e non possono superare il 40% del tempo di lavoro normalmente svolto.
In caso di contratti verticali o misti a tempo parziale sono ammesse cosiddette “clausole contrattuali flessibili” nonché “clausole contrattuali elastiche, di cui al c. 7, art. 3 del D. lgs. 25 febbraio 2000, n. 61. Le prestazioni lavorative continuative che non corrispondono al tempo di lavoro pattuito sono remunerate con un’indennità del 10% e non possono superare il 40% del tempo di lavoro normalmente svolto.
E’ esclusa l’assunzione di guardacaccia con contratti di lavoro a tempo parziale.
CAPITOLO 3 - CLASSIFICAZIONE – RETRIBUZIONE – CASI PARTICOLARI
Art. 5 - Classificazione dei lavoratori/delle lavoratrici
A) Lavoratori/lavoratrici agricoli
Ai sensi dell’art. 29 del CCNL del 6 luglio 2006, i lavoratori/le lavoratrici vengono suddivisi nei seguenti gruppi e profili professionali:
1° GRUPPO |
A (lavoratore specializzato/lavoratrice specializzata super) Si tratta dei fattori, dei conduttori d’azienda e dei cantinieri con conoscenze teoriche e pratiche ed esperienza pluriennale, in grado di gestire in autonomia un’azienda o filiale di azienda. Si tratta in ogni caso di lavoratori titolari di un contratto a tempo indeterminato. L’azienda o la filiale devono avere una superficie pari almeno al doppio della unità minima coltivabile; nel caso di un vigneto, la superficie deve essere pari almeno a 3 ettari. Per „gestione“ si intende la conduzione autonoma dell’azienda con o senza operai salariati. Caposquadra: Per „caposquadra“ si intendono il lavoratori/la lavoratrice che guidino un gruppo composto da tre o più persone. |
B (operaio specializzato/operaia specializzata) Un operaio/un’operaia è ritenuto/ritenuta „specializzato/specializzata“, se • possiede conoscenze sia di ordine teorico che pratico, • sa realizzare in piena autonomia i compiti relativi a tale conoscenze, • può essere assunto/assunta per lo svolgimento delle seguenti mansioni: eseguire innesti e ibridazioni, condurre il trattore (in possesso della relativa patente di guida e uso normale del trattore), condurre il muletto e il camion, potare alberi e viti, conoscere e saper utilizzare i prodotti chimici relativi all’agricoltura, foraggiare (essendo responsabile di tutti i lavori che riguardano la stalla e dovendo accudire un numero superiore a 40 capi di bestiame di grossa taglia), eseguire attività specialistiche relative all’allevamento di bestiame di piccola taglia, anche con l’uso dell’incubatrice, eseguire lavori di meccanica, falegnameria e muratura, lavorare come magazziniere e malgaro, se assunto per tali attività e in grado di realizzarle con competenza. |
2° GRUPPO |
C (operaio qualificato/operaia qualificata super) Per „operaio qualificato super“ si intende un operaio qualificato che abbia una certificazione scritta relativa alla frequenza di un corso di aggiornamento di 40 ore nel settore agrario che sappia svolgere in autonomia diverse attività che rientrano nella competenza degli operai qualificati. |
D (operaio qualificato/operaia qualificata) Gli operai che rientrano nella presente categoria sono in grado di svolgere sotto la guida del conduttore dell’azienda attività qualificate per le quali sono richieste capacità particolari o un adeguato periodo di tirocinio. Questa categoria comprende anche i lavoratori/le lavoratrici impiegati nelle cucine delle aziende agrituristiche, in grado di provvedere autonomamente alla preparazione di ricette alimentari che richiedono una certa qualificazione. |
3° GRUPPO |
E (operaio/operaia comune) Per „operai/operaie comuni“ si intendono operai/operaie per i quali non valgono i requisiti individuati per operai specializzati o qualificati; essi/esse sono in grado di svolgere le varie mansioni sotto la direzione di altre persone. La presente categoria comprende anche gli operai/le operaie dipendenti da aziende agrituristiche che provvedano alla pulizia delle camere, servano i clienti al tavolo e siano in grado di preparare semplici piatti e bibite. |
F (Addetto/addetta alla raccolta) Per „addetti alla raccolta“ si intendono gli operai/le operaie che svolgono mansioni relative alla raccolta dei vari prodotti o alle fasi precedenti la raccolta stessa. |
B) Lavoratori/lavoratrici florovivaisti
Per la classificazione degli operai/delle operaie florovivaisti vengono applicate le disposizioni del CCNL per i lavoratori/le lavoratrici florovivaisti. In tal senso. Perciò vengono individuati tre gruppi: 1° gruppo, 2° gruppo, 3° gruppo.
1° gruppo: Giardiniere-capo
A integrazione delle disposizioni del CCNL, tale gruppo comprende anche il profilo di „giardiniere- capo”.
Per „giardiniere-capo“ si intende colui/colei che, essendo in possesso del relativo attestato di formazione, venga assunto con tale qualifica e svolga mansioni di coordinamento all’interno di un’azienda che impieghi un numero di operai non inferiore a tre.
Art. 6 - Retribuzione
Le parti contrattuali si accordano di riconoscere ai lavoratori/alle lavoratrici agricoli gli aumenti salariali, ci cui alla tabella in allegato:
a partire da giugno 2008: 3,5%
dal 1° gennaio 2009: aumento della paga base del 3,5% Per i braccianti giornalieri delle categorie E e F:
a partire da giugno 2008: 2,5%
dal 1° gennaio 2009: aumento della paga base del 2,5%
Art. 7 - Indennità di anzianità
Le indennità di anzianità spettano ai lavoratori/alle lavoratrici fissi con cadenza biennale e per un massimo di cinque volte. In deroga alle disposizioni dell’art. 49 del CCNL, vengono concordati i seguenti importi per le indennità di anzianità:
Agricoltura | Settore florovivaistico | ||
Specializzati super | 13,94 euro | Specializzati super | 14,46 euro |
Specializzati | 13,94 euro | Specializzati | 14,46 euro |
Qualificati super | 13,43 euro | Qualificati super | 13,94 euro |
Qualificati | 12,91 euro | Qualificati | 13,43 euro |
Comuni | 11,05 euro | Comuni | 11,29 euro |
Per le restanti specificazioni valgono le disposizioni dell’art. 49 del CCNL.
Art. 8 - Indennità integrativa provinciale
Tale indennità lorda, prevista a favore dei lavoratori/delle lavoratrici fissi dei settori agricolo e florovivaistico, prevista a titolo di sussidio per gli oneri sociali, viene trasformata in voce fissa del salario.
Comuni 28,66 euro
Qualificati 32,96 euro
Qualificati super 33,68 euro
Specializzati 36,54 euro Specializzati super 36,54 euro
Art. 9 - Spese di viaggio
Le spese per spostamenti richiesti dal datore di lavoro ed effettuati dal lavoratore con la propria autovettura dovranno essere rimborsate con un importo pari a ¼ del prezzo della benzina super per ogni km percorso. Qualora venga utilizzato un motociclo, il compenso sarà pari a un decimo del prezzo della benzina super a chilometro.
Art. 10 - Rimborso spese per l’uso di macchine agricole di proprietà del lavoratore
Qualora un lavoratore agricolo/una lavoratrice agricola impieghi macchinari di sua proprietà, il rimborso spese dovrà essere oggetto di apposito accordo scritto tra le parti. In tal caso si farà riferimento alle indicazione e ai calcoli del Maschinen- und Beratungsring.
Art. 11 - Premio di fedeltà
I lavoratori/le lavoratrici che abbiano prestato la loro opera presso lo stesso datore di lavoratore per un periodo non inferiore a 15 anni, riceveranno un premio di fedeltà pari a 60 ore salariali. Lo stesso premio verrà corrisposto ai braccianti che abbiano raggiunto 2.400 giornate lavorative nell’arco di almeno 15 anni.
Art. 12 - Servizio di reperibilità
Qualora ai lavoratori/alle lavoratrici venga richiesto di rimanere a disposizione dell’azienda al di fuori dell’orario normale di lavoro (servizio di reperibilità), essi avranno diritto alla corresponsione di 1,00 euro per ogni ora di reperibilità. La presente situazione richiede tuttavia un preciso incarico di reperibilità impartito dal datore di lavoro.
Art. 13 - Prestazioni in natura
Con riferimento all’alloggio di servizio, alla stanza e al vitto, valgono i seguenti accordi:
a) Alloggio di servizio: con riferimento all’alloggio si conferma che il lavoratore/la lavoratrice a tempo indeterminato ha diritto all’alloggio di servizio soltanto nel caso in cui la propria attività richieda la sua presenza costante sul luogo di lavoro e tale circostanza sia espressamente citata dal datore di lavoro nel relativo contratto scritto.
Per gli eventuali servizi messi a disposizione del lavoratore (alloggio e annessi) il relativo valore viene registrato come „fringe benefit“ sulla busta paga.
Nel caso di decesso del lavoratore/della lavoratrice le persone che fino a quel momento occupavano l’appartamento avranno il diritto di rimanervi per ulteriori sei mesi.
b) Stanze-alloggio per i lavoratori/le lavoratrici: qualora al lavoratore/alla lavoratrice venga data la possibilità di pernottare, verrà trattenuto un importo di 2,07 euro per giornata di lavoro.
c) Qualora il lavoratore consumi un pasto, dal salario verranno trattenuti i seguenti importi: 2,07 euro per ciascun pasto, per un massimo di 8,28 euro al giorno; per “pasti” si intendono la colazione di mezza mattina, il pranzo, la merenda e la cena.
Si conviene che nel caso in cui si succedano diverse giornate di pioggia, a partire dal secondo giorno non verrà effettuata più alcuna trattenuta dalla busta paga. Tale disposizione vale solo per i pasti principali.
Art. 14 - Casi particolari
Per „domestici“ si intendono lavoratori/lavoratrici agricoli con contratto a tempo indeterminato, i quali vivono presso il maso, condividendo la casa con il proprietario e svolgendo tutti i compiti riguardanti il maso stesso. I domestici ricevono vitto e alloggio completo nonché altri servizi quali lavatura del bucato, rammendatura, stiratura ecc. Per quanto riguarda la retribuzione, si applica la tabella salariale provinciale per l’attività agricola e florovivaistica. Come valore di riferimento per le spese di alloggio, vitto e gli altri servizi viene calcolato il 35% del salario base e dell’accordo del 31.07.1992. Tale percentuale viene trattenuta direttamente dalla busta paga.
In merito a casi particolari la commissione paritetica provinciale potrà, su richiesta, applicare una trattenuta per un importo tra il 35 e il 60%.
Qualora i domestici ricevano dal datore di lavoro prestazioni in natura in forma limitata, ad esempio soltanto nei giorni lavorativi o attraverso una erogazione parziale del servizio, si farà riferimento a un valore indicativo del 25%, il quale potrà essere portato in detrazione.
Lavoratori/lavoratrici agricoli con disabilità: per lavoratori/lavoratrici con disabilità si intendono persone affetti da deficit di natura fisica o mentale tali da determinare una riduzione della prestazione lavorativa e che vivono all’interno dell’azienda agricola e pertanto ricevono vitto, alloggio nonché altri servizi, quali lavatura, rammendatura e assistenza in generale. La disabilità fisica o mentale viene di norma confermata da relativo certificato medico.
Qualora insorgano dubbi o controversie, la valutazione dovrà essere effettuata dalla Commissione paritetica provinciale.
La Commissione paritetica provinciale dovrà anche effettuare la valutazione su richiesta del datore di lavoro. Come fondamento ai fini retributivi si applica la tabella salariale provinciale per i settori agricolo e florovivaistico. Come valore di riferimento ai fini del calcolo delle spese di vitto, alloggio e gli altri servizi erogati, si considera il 50% del salario di base e dell’accordo del 31.97.1992.
In casi eccezionali la Commissione paritetica provinciale può, su richiesta, definire una maggiore percentuale di trattenuta in equivalenza della minore capacità lavorativa tra il 50 e il 70%.
CAPITOLO 4 - ORARIO DI LAVORO, FERIE E PERMESSI
Art. 15 - Orario di lavoro
Con riferimento all’orario di lavoro si applicano le disposizioni dell’art. 30 del CCNL. L’orario di lavoro normale ammonta pertanto a 39 ore la settimana.
Ciascuna azienda ha facoltà di suddividere le 39 ore nei modi seguenti:
• settimana di 5 giorni lavorativi, con 7 ore e 48 minuti di lavoro al giorno,
• settimana di 6 giornate lavorative, con 6 ore e 30 minuti al giorno,
• settimana di 6 giornate lavorative con orario di lavoro ridotto al sabato e necessità di recuperare le ore non lavorate di sabato nei restanti giorni.
In deroga alle disposizioni del CCNL, i datori di lavoro hanno la facoltà di distribuire il carico di lavoro settimanale su 4,5 giornate.
Il datore di lavoro potrà tramutare le ore di lavoro straordinario effettuate dal lavoratore/dalla lavoratrice a tempo indeterminato in giornate libere (recuperi).
Le ore di lavoro straordinario effettuate da lavoratori/lavoratrici a tempo determinato verranno retribuite con le relative maggiorazioni orarie o, su richiesta della persona interessata, attraverso giornate di recupero, che potranno essere concesse, in base alle esigenze aziendali, in periodi di pausa lavorativa in periodi caratterizzati da una modesta attività di lavoro.
Ai sensi dell’art. 4, Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 sull’orario di lavoro, si stabilisce che ai fini del calcolo della media del carico massimo di lavoro, corrispondente a 48 ore settimanali, verrà considerato un periodo di 6 mesi. Ciò è necessario in considerazione delle particolarità di natura tecnico-organizzativa del settore agricolo.
Art. 16 - Ore di lavoro straordinario
Per le ore straordinarie normali, effettuate dai lavoratori/dalle lavoratrici dei settori agricolo e florovivaistico, viene calcolato un supplemento orario unitario pari al 32%.
L’indennità per il lavoro straordinario è dovuta soltanto qualora le ore straordinarie non vengano compensate con un numero equivalente di ore di recupero, di cui all’articolo precedente.
Art. 17 - Lavoro notturno
Per lavoro notturno si intendono le attività svolte dopo le ore 20. Tali attività vengono retribuite secondo le relative disposizioni del CCNL.
Qualora il lavoro sia svolto all’interno di locali, la fascia del lavoro notturno è compresa tra le 22 e le 6 del mattino. Per lavoro notturno “una tantum” si intende il lavoro di assistenza prestato durante la nascita dei vitelli. Durante la raccolta delle fragole il lavoro notturno è considerato quello tra le 21 e le 5 del mattino.
Art. 18 - Interruzioni del lavoro
Qualora l’attività lavorativa venga sospesa in seguito a forza maggiore, il lavoratore/la lavoratrice a tempo indeterminato potrà recuperare le ore perse entro il mese successivo a quello in cui l’interruzione si è verificata. La durata massima dell’interruzione non può superare, su base mensile, il periodo di 15 ore e 36 minuti nel caso di settimana con 5 giorni lavorativi e il periodo di 13 ore nel caso di settimana con 6 giorni lavorativi.
Art. 19 - Cassa integrazione guadagni
I datori di lavoro si impegnano a fornire a tutte le aziende consociate informazioni necessarie riguardo al godimento della Cassa integrazione guadagni.
Art. 20 - Congedo straordinario
Nel caso di morte del coniuge o di parenti fino al secondo grado, il lavoratore/la lavoratrice ha diritto a tre giornate di congedo retribuito.
In caso di nascita di un figlio/una figlia il padre ha diritto a un giorno di congedo retribuito.
Art. 21 - Ferie
Il lavoratore/la lavoratrice a tempo indeterminato ha diritto, per ogni anno di lavoro, al seguente numero di giornate di ferie:
a) 26 giorni, sabati compresi, nel caso di orario di lavoro distribuito su sei giornate la settimana;
b) 22 giorni nel caso di orario di lavoro distribuito su cinque giornate la settimana.
Art. 22 - Congedo per formazione
Ai sensi dell’art. 33 del CCNL, il congedo per formazione di 200 ore può essere richiesto per corsi di formazione professionale relativi ai settori agrario e florovivaistico che abbiano a oggetto l’uso e la manutenzione di macchinari, la cura degli zoccoli degli animali, le ispezioni e i controlli della campagna, la potatura di alberi e viti. In ogni caso la formazione deve riferirsi al lavoro in azienda.
Nelle aziende agricole che occupano da tre a dieci lavoratori/lavoratrici fissi, il congedo per formazione potrà essere concesso a una sola persona con contratto a tempo indeterminato alla volta.
Qualora l’azienda abbia un massimo di due dipendenti fissi, il periodo della partecipazione a un corso di formazione dovrà essere concordato tra il datore di lavoro e il lavoratore/la lavoratrice sulla base delle esigenze lavorative.
Per quanto riguarda le aziende che occupano più di dieci lavoratori/lavoratrici a tempo indeterminato, il 10% di loro può assentarsi per partecipare ai corsi di formazione.
Con riferimento ai braccianti, il diritto al godimento del congedo per formazione dovrà essere calcolato sulla base dell’attività lavorativa prestata nell’anno precedente. Si fa riferimento alle disposizioni dell’art. 33 del CCNL.
CAPITOLO 5 - INFORTUNIO – MALATTIA – FONDO PREVIDENZIALE INTEGRATIVO
Art. 23 - Prestazioni sociali in caso di infortunio e malattia
In considerazione del fatto che, per vari motivi (mancanza di disposizioni da parte degli istituti ed enti competenti) la forma previdenziale integrativa prevista dall’art. 62 del CCNL non è al momento attuabile, viene concordato quanto segue:
Qualora intervenga una nuova disciplina legislativa dell’indennità in caso di infortunio o malattia, il datore di lavoro non è in alcun caso obbligato a completare il salario effettivo in misura superiore al 100%.
Se tale limite viene superato in seguito al pagamento da parte dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale (INPS) o dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il datore di lavoro ha il diritto di effettuare la relativa compensazione.
Art. 24 - Integrazione dell’indennità giornaliera in caso di infortunio
Nel caso di infortunio di operai/operaie a tempo indeterminato, il datore di lavoro si impegna a integrare interamente il salario effettivo dal 1° al 180° giorno. Ciò significa che il datore di lavoro dovrà pagare il giorno dell’incidente nonché i successivi 3 giorni nella misura del 100%, il periodo dal 4° al 90° giorno nella misura del 40% e quello dal 90° al 180° giorno nella misura del 25% del salario effettivo, in modo tale che l’operaio/l’operaia riceva, dal 1° al 180° giorno, il 100% del salario effettivo.
Nel caso di infortunio di operai/operaie a tempo determinato, il datore di lavoro dovrà corrispondere l’intero salario per i primi tre giorni, cosiddette giornate di carenza. Gli operai/le operaie a tempo determinato ha diritto, dal 4° al 60° giorno e in nessun caso oltre la durata del rapporto di lavoro, a ricevere una integrazione del 25% della retribuzione effettiva a patto che abbiano lavorato ininterrottamente per 30 giorni presso l’azienda oppure nel proprio contratto sia stato garantito un rapporto di lavoro per oltre 30 giorni.
L’integrazione deve essere pagata dal datore di lavoro ogni mese.
Art. 25 - Integrazione dell’indennità giornaliera in caso di malattia
Nel caso di assenza per malattia per un periodo fino a tre giorni, il lavoratore/la lavoratrice a tempo determinato che abbia superato il periodo di prova ha diritto alla corresponsione del 50% dell’indennità giornaliera. Se la malattia dura di più di tre giorni, il lavoratore/la lavoratrice a tempo determinato ha diritto, dal 4° giorno alla corresponsione di una integrazione pari al 100% del salario effettivo.
In caso di una malattia che duri più di 10 giorni lavorativi l’integrazione da parte del datore di lavoro sale al 100% del salario effettivo per l’intero periodo di malattia.
Per lavoratori/lavoratrici a tempo determinato che hanno superato il periodo di prova vale, quale condizione per il diritto all’integrazione dell’indennità giornaliera, la seguente regola: il lavoratore/la lavoratrice ha lavorato per un periodo ininterrotto di 30 giorni presso l’azienda, oppure un accordo scritto garantisce un rapporto di almeno 30 giorni. In questo caso il lavoratore/la lavoratrice ha diritto all’integrazione del 25% della retribuzione effettiva per un periodo massimo di 60 giorni, comunque per un periodo che non supera la durata del rapporto di lavoro. Qualora la malattia duri meno di quattro giorni, il lavoratore/la lavoratrice a tempo determinato non ha diritto né alla normale retribuzione, né all’integrazione dell’indennità giornaliera.
Per lavoratori/lavoratrici a tempo determinato l’integrazione dell’indennità di malattia viene calcolata in riferimento al tempo di lavoro settimanale medio dei giorni di effettivo lavoro nel mese precedente. Inoltre detta integrazione, in caso di più di un rapporto lavorativo, viene distribuita in proporzione.
L’integrazione salariale deve essere versata dal datore di lavoro ogni mese.
Art. 26 - Comunicazione della malattia al datore di lavoro
La comunicazione della malattia al datore di lavoro deve avvenire entro 24 ore dall’inizio della malattia stessa.
Art. 27 - Lavori nocivi o pericolosi
Ai sensi dell’art. 65 del CCNL, i seguenti lavori vengono definiti nocivi: manutenzione di prodotti antiparassitari, anticrittogamici o concimi chimici, per i quali sono previste particolari misure di sicurezza. Secondo quanto dispone il D. lgs. 626/1994, l’azienda deve provvedere in ogni caso a fornire l’equipaggiamento di protezione per tali lavori. Essi inoltre possono essere svolti in modo continuativo per un periodo non superiore alle quattro ore.
Art. 28 - Fondo previdenziale integrativo
Con riferimento all’accordo del 19 febbraio 1998, relativo alla istituzione di un fondo previdenziale integrativo, le parti si accordano affinché, con decorrenza 01.06.1999, il datore di lavoro, per ciascun lavoratore/ciascuna lavoratrice che non stia svolgendo il periodo di prova, versi i seguenti contributi al Fondo di previdenza:
• 1,2 punto percentuale dell’importo base per il calcolo del trattamento di fine rapporto a carico del datore di lavoro;
• 1 punto percentuale dell’importo base per il calcolo del trattamento di fine rapporto a carico del lavoratore/della lavoratrice che, su esplicita richiesta del lavoratore/della lavoratrice viene aumentato a 2 punti percentuali;
• 2 punti percentuali dell’importo base per il calcolo del trattamento di fine rapporto per i lavoratori/le lavoratrici assunti prima del 28.04.1993, con riferimento al periodo successivo all’iscrizione al Fondo, nonché alla quota del TFR prevista dal D.L. n. 124 del 21 aprile 1993 per i lavoratori/le lavoratrici assunti dopo il 21.04.1993, altrettanto riferito al periodo successivo alla iscrizione al fondo.
Con riferimento ai lavoratori/alle lavoratrici a tempo determinato si conviene che la regolamentazione di cui sopra valga solo per i lavoratori/le lavoratrici con rapporto di lavoro di almeno 30 giorni. Per quanto riguarda il TFR, e la relativa quota contributiva, le parti convengono che a tal proposito venga utilizzata la quota definita nell’art. 54 del CCNL.
All’atto del versamento verranno eseguite tutte le formalità relative all’adesione al fondo, alla riscossione e al pagamento dell’importo nonché la rilevazione dei dati, in conformità con gli statuti e il regolamento del fondo previdenziale integrativo della Regione, rispettivamente in conformità con la convenzione concordata e sottoscritta dai datori di lavoro con il Centro regionale di servizio.
In merito al trasferimento delle quote di TFR che maturerà in futuro, di cui al D. lgs. n. 252/2005, le parti concordano che per i lavoratori/le lavoratrici stagionali e braccianti giornalieri che, in riferimento alle norme qui sopra indicate, decidono di lasciare le quote maturate del TFR in azienda, attestando tale decisione sul modulo TFR1 o TFR2, in futuro non dovranno ripetere tale comunicazione in quanto la loro decisione in merito al TFR non subiscono cambiamenti. In caso di un cambiamento della decisione ciò deve essere comunicato al datore di lavoro.
CAPITOLO 6 - ULTERIORI MATERIE
Art. 29 - Responsabilità nel caso di trasporto su strade pubbliche
I mezzi di trasporto messi a disposizione dal datore di lavoro devono essere conformi al Codice della strada. Qualora un lavoratore/una lavoratrice, a causa di un vizio del mezzo ricevuto dal datore di lavoro, venga in conflitto con il Codice della strada, la responsabilità ricadrà interamente sul datore di lavoro.
Art. 30 - Commissione paritetica provinciale
Per il compimento delle attività previste dagli artt. 5 e 6 del CCNL viene costituita una apposita commissione (Osservatorio provinciale), composta dai seguenti membri:
Xxxxxxx von Xxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx
Xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxxx
Detta Commissione dovrà inoltre vigilare sulla corretta esecuzione dei compiti indicati nell’art. 6 del CCNL, relativi allo sviluppo del lavoro interinale nell’agricoltura. Nel caso di uso illegittimo del lavoro interinale, essa potrà proporre idonee misure correttive.
Art. 31 - Assistenza contrattuale
Fino al 31.12.2004 il contributo a carico del/della dipendente ammonta a 0,103 euro (200 Lire) per ogni giorno di assicurazione. A partire dal 01.01.2005 il contributo a carico del lavoratore ammonta allo 0,30% del salario orario contrattuale.
La condizione per la detrazione del contributo per l’assistenza contrattuale è data dal fatto che la riscossione avvenga attraverso l’INPS e che il relativo accordo venga firmato dalle Organizzazioni sindacali con l’INPS stesso.
Art. 32 - Lavoro interinale
In conformità con le disposizioni della legge n. 196/97 e successive modifiche e con il D. lgs. n. 276/2003, si conviene quanto segue:
1. Contratti di lavoro interinale sono ammessi per tutte le categorie professionali definite dal presente contratto integrativo cap. 1, art. 1.
2. In deroga alle disposizioni del CCNL si stabilisce che è a discrezione delle aziende occupare contemporaneamente fino a 5 lavoratori/lavoratrici interinali ovvero un numero pari al 15% dell’organico.
3. Il lavoro interinale non è consentito per le seguenti attività:
• attività consistenti esclusivamente nell’uso di prodotti antiparassitari,
• attività consistenti esclusivamente nell’uso di prodotti anticrittogamici,
• attività consistenti esclusivamente nell’uso di concimi chimici.
L’azienda che assume lavoratori/lavoratrici con contratto interinale è tenuta a darne notizia entro 10 giorni alla Commissione paritetica prov.le di cui all’art. 30, anche tramite l’associazione datoriali. Il presente articolo vale anche per la somministrazione di lavoro ai sensi del D. lgs. N. 276/2003, non appena saranno state create le condizioni giuridiche per tale forma di impiego.
Art. 33 - Assemblee sindacali
I lavoratori/le lavoratrici hanno il diritto di tenere assemblee di cui all’art. 79 del CCNL. Le assemblee sono convocate dai rappresentanti aziendali e dalle segreterie sindacali di categoria.
CAPITOLO 7 - SCIOGLIEMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO - MISURE DISCIPLINARI
Art. 34 - Licenziamenti
Ai sensi delle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 e delle modificazioni introdotte dalla legge 11 maggio 1990, n. 108 nel caso di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il licenziamento è ammesso soltanto in presenza di un “giustificato motivo” o di una “giusta causa”.
A) Giusta causa
Il licenziamento per giusta causa è immediato, cioè senza periodo di preavviso, e scatta per uno dei seguenti motivi che non consentono una prosecuzione, anche se provvisoria, del rapporto di lavoro:
a) assenza ingiustificata e senza avviso dal posto di lavoro per tre giorni consecutivi;
b) condanne penali, precedute o seguite da un periodo di detenzione;
c) recidive di comportamento omissivo, per il quale siano già state applicate sanzioni disciplinari, ai sensi dell’art. 36 del presente Contratto integrativo;
d) grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o di un suo diretto rappresentante all’interno dell’azienda;
e) ripetuti casi di negligenza o danneggiamento doloso di macchinari o attrezzi, di coltivazioni o di fabbricati;
f) furto all’interno dell’azienda agricola.
B) Giustificato motivo
Il licenziamento per giustificato motivo deve avvenire in osservanza del termine di preavviso di cui all’art. 35 del presente capitolo. Il licenziamento potrà essere disposto nei seguenti casi:
a) frequenti assenze ingiustificate;
b) riduzione della superficie produttiva o coltivabile dell’azienda;
c) cambiamenti significativi delle colture o ristrutturazioni dell’azienda agricola;
d) termine dell’attività agricola a causa dello scioglimento della concessione dell’area agricola;
e) fusione dell’azienda con una cooperativa produttiva;
f) acquisizione di nuovi familiari fino al 2° grado, anche se non conviventi con la famiglia.
Nel caso di licenziamenti in contrasto con il cap. 7 del presente Contratto integrativo provinciale, si provvederà alla riassunzione del lavoratore/della lavoratrice secondo le modalità previste dagli artt. 18 e 35, L. 300/1970 e dall’art. 8, L. 604/1966.
Art. 35 - Preavviso
Nel caso di scioglimento del rapporto di lavoro a tempo indeterminato dovuto a giustificato motivo, dovrà essere dato un preavviso di:
• due mesi, qualora l’iniziativa sia del datore di lavoro;
• un mese, qualora l’iniziativa sia del lavoratore/della lavoratrice.
Art. 36 - Misure disciplinari per lavoratori/lavoratrici agricoli e florovivaisti
Per tutte le questioni concernenti il rapporto di lavoro, i lavoratori/le lavoratrici sottostanno al datore di lavoro o al direttore dell’azienda, ovvero alla persona incaricata della gestione della stessa. I lavoratori/le lavoratrici sono tenuti a svolgere le mansioni assegnate con diligenza.
Il rapporto di lavoro deve essere caratterizzato dal rispetto reciproco, in modo tale che sia garantita una normale disciplina aziendale.
Ai sensi degli artt. 72 e 73 del CCNL, qualora i lavoratori/le lavoratrici agricoli e florovivaisti si rendano colpevoli di violazioni di norme, essi saranno soggetti alle relative sanzioni che possono consistere in:
1. una trattenuta non superiore a due ore di lavoro nei seguenti casi:
a) qualora il lavoratore/la lavoratrice si assenti dal posto di lavoro o lo abbandoni senza giustificazione, cominci in ritardo, sospenda o concluda in anticipo la propria attività;
b) qualora il lavoratore/la lavoratrice, in seguito a comportamento negligente, arrechi un danno all’azienda o agli attrezzi della stessa;
c) qualora il lavoratore/la lavoratrice venga trovato in stato di ebbrezza nella esecuzione della propria attività.
2. una trattenuta pari a mezza giornata di lavoro, se le violazioni di cui al punto 1) abbiano carattere di gravità ovvero si siano ripetute.
3. una sospensione del salario e dell’attività lavorativa fino a 10 giorni in rapporto alla misura delle relative omissioni e circostanze.
L’eventuale inflizione della misura disciplinare deve essere eseguita entro 45 giorni dalla ricevuta della contestazione.
Nell’applicazione delle misure disciplinari dovrà essere rispettata la procedura di cui all’art. 0 xxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (X. n. 300/1970).
CAPITOLO 8 - APPRENDISTI NEL SETTORE FLOROVIVAISTICO
Art. 37 - Durata dell’apprendistato
L’apprendistato ha, in genere, una durata di 36 mesi per tutti gli apprendisti del settore florovivaistico. Tale periodo viene ridotto a 24 mesi (soltanto 2° e 3° anno) nei seguenti casi:
• apprendisti in possesso del diploma di maturità o nei casi previsti dalla L. P. n. 2/2006;
• apprendisti che abbiano concluso positivamente il biennio nel settore florovivaistico;
• apprendisti che abbiano concluso l’apprendistato per un’altra professione;
• apprendisti che all’inizio del periodo di apprendistato abbiano compiuto 21 anni.
Art. 38 - Prolungamento del periodo di apprendistato
Nel caso di assenza obbligatoria per maternità, servizio militare, servizio civile o richiamata alle armi, il periodo di apprendistato subirà un prolungamento pari al periodo di assenza.
Nel caso di assenza superiore a un mese, dovuta a infortunio sul lavoro o malattia, il periodo di apprendistato subirà un prolungamento pari al periodo di assenza.
Nel caso in cui la durata dell’obbligo scolastico sia superiore al periodo previsto per l’apprendistato, il datore di lavoro è obbligato a concedere dei permessi retribuiti, a condizione che il ritardo non sia dovuto a bocciatura. Gli anni scolastici ripetuti in seguito a bocciatura autorizzano il datore di lavoro a concedere permessi non retribuiti.
In tali casi l’apprendistato viene prolungato fino all’esame finale e alla qualifica, per un periodo massimo di un anno, senza variazioni della retribuzione.
Qualora l’apprendista concluda la scuola prima della fine dell’apprendistato, questo avrà comunque una durata di 36 mesi ovvero 24 mesi nel caso di apprendisti per i quali è prevista una
formazione più breve, tranne nei casi, in cui il datore di lavoro e il lavoratore/la lavoratrice concordino una risoluzione anticipata dell’apprendistato, ai sensi della legge sugli apprendisti.
Art. 39 - Rapporto numerico
Il numero degli apprendisti che possono essere assunti nelle singole aziende corrisponde al rapporto di un apprendista per ciascun lavoratore esperto. Per lavoratori esperti si intendono tutti quei lavoratori fissi che hanno assolto una formazione professionale o specialistica. Un maestro artigiano potrà invece impiegare 2 apprendisti.
Art. 40 - Piano formativo per giardinieri
Il piano di formazione per i giardinieri sarà fissato dall’ordinamento formativo di cui all’art. 5 della L.
P. 20 marzo 2006, n. 2 in seno alla Giunta provinciale.
Art. 41 – Il tempo del lavoro
La settimana lavorativa è composta di norma da 39 ore. Per i lavoratori/le lavoratrici al di sotto dei 18 anni si applica la settimana di cinque giorni lavorativi.
Art. 42 - Lavoro straordinario
Per gli apprendisti di età superiore ai 18 anni, per ore di lavoro straordinario si intendono le ore comprese tra la 39° e la 44° ora su base settimanale.
La retribuzione delle ore straordinarie è pari al 32% per ciascun’ora della retribuzione parametrica. Gli apprendisti di età inferiore ai 18 anni non possono svolgere lavoro straordinario.
Art. 43 - Periodo di prova
La durata massima del periodo di prova viene stabilito in 22 giornate lavorative effettive. Durante tale periodo entrambe le parti sono possono sciogliere il rapporto di lavoro senza termine di preavviso. Con la conclusione del periodo di prova, l’apprendista si intende assunto.
Art. 44 - Ferie
Il diritto alle ferie per gli apprendisti è pari a 22 giornate lavorative, calcolate nei periodi tra lunedì e venerdì.
Art. 45 - Festività e giornate libere
Si applicano le disposizioni dell’art. 38 del CCNL; ai fini della retribuzione si fa riferimento ai parametri retributivi dell’apprendista.
Art. 46 - Trattamento nei casi di infortunio e malattia
La giornata di infortunio viene retribuita con un importo pari al 100% della retribuzione lorda parametrica. Dal giorno successivo a quello dell’infortunio il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all’apprendista, il quale a causa dell’incidente sul lavoro si trovi in una condizione di assoluta incapacità lavorativa, una integrazione dell’indennità versata dall’INAIL.
L’apprendista deve raggiungere complessivamente il 100% del salario netto giornaliero, calcolato secondo il vigente Contratto integrativo provinciale, al quale avrebbe diritto in una condizione di normalità lavorativa; l’integrazione dovrà essere calcolata sulla base della retribuzione parametrica nel momento dell’infortunio.
Nel caso di malattia l’apprendista ha diritto alla corresponsione del 100% del salario netto giornaliero, così come riconosciuto dal Contratto integrativo provinciale in una situazione di normalità lavorativa; l’indennità dovrà essere calcolata sulla base della retribuzione parametrica.
Art. 47 - Conservazione del posto di lavoro nei casi di infortunio e malattia
Nei casi di malattia e infortunio gli apprendisti hanno il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo di 180 giorni, calcolato dall’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
Nel caso di ripetute interruzioni del periodo di malattia, il diritto alla conservazione del posto di lavoro potrà essere fatto valere per un periodo massimo di 250 giorni nell’arco di due anni.
Trascorso detto termine, qualora la malattia o la incapacità lavorativa perdurino, a entrambe le parti viene riconosciuto il diritto di sciogliere il rapporto di lavoro. Il datore di lavoro avrà l’obbligo di corrispondere il trattamento di fine rapporto, la 13° e 14° mensilità nonché i giorni di ferie maturati in questo periodo.
Art. 48 - Retribuzione
La retribuzione viene differenziata sulla base degli anni di apprendistato e ammonta:
• per il 1° anno di apprendistato: 40% della retribuzione lorda parametrica spettante all’apprendista, relativa a un lavoratore qualificato, assunto a tempo indeterminato;
• per il 2° anno di apprendistato: 50% della retribuzione lorda parametrica spettante all’apprendista e relativa a un lavoratore qualificato, assunto a tempo indeterminato;
• per il 3° anno di apprendistato: 70% della retribuzione lorda parametrica spettante all’apprendista e relativa a un lavoratore qualificato, assunto a tempo indeterminato.
Nel caso di assenze dovute alla frequenza di corsi di formazione viene corrisposta la normale retribuzione.
Art. 49 - Licenziamenti
I datori di lavoro si impegnano a consentire a tutti gli apprendisti di concludere il periodo di apprendistato, secondo i criteri previsti dal presente Contratto integrativo provinciale, fatta salva la eventuale risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di giusta causa o giustificato motivo.
Per i casi di licenziamento valgono le disposizioni del cap. 7, art. 34 del presente Contratto integrativo provinciale. Inoltre si conviene che in aggiunta ai motivi citati di cui al cap. 7 art. 34 del Contratto integrativo provinciale, i seguenti comportamenti rappresentano giusta causa ai fine di un licenziamento:
• l’apprendista, nonostante i richiami, non frequenta la scuola professionale;
• l’apprendista trascura gravemente i propri obblighi;
• l’apprendista rivela segreti professionali o aziendali;
• l’apprendista si rende colpevole di furto, appropriazione indebita o di simili comportamenti, che rendano impossibile il proseguimento del rapporto di apprendistato.
Art. 50 - Singoli periodi di apprendistato
I periodi di apprendistato relativi alla medesima professione, ma prestati in aziende diverse, vengono conteggiati insieme anche se l’apprendistato è stato interrotto.
Art. 51 - Modificazioni legislative nell’apprendistato
Qualora si verifichino modificazioni legislative o contrattuali nell’apprendistato, le parti sono tenute a incontrarsi per predisporre cambiamenti eventualmente necessari.
Concluso e sottoscritto il 18 giugno 0000
Xxxxxxxxxx Bauernbund Dr. Xxxxx Xxxx
ASGB
Xxxxxxx xxx Xxxxx
Associazione florovivaistica Alto Adige Xxxxx Xxxxxxxxx
FLAI-GLL/CGIL-AGB
Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Associazione florovivaistica Alto Adige Xxxxxxxx Xxxx
FAI-SGBCISL
Xxxx Xxxxxx
Gruppo settoriale frutticoltura Xxxxx Xxxxxxx
UILA/UIL-SGK
Xxxxxxxxx Xxxxxx
Associazione altoateisina cacciatori Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx
Rapprensentante delle aziende maggiori Ing. Xxxxx Xxxxxxx
Federazione provinciale Coltivatori diretti Xxxxxxxx Xxxxx
Salario di base | Aumento giugno 2008 | Salario base maggiorato | Elemento integr. prov. | Xxxxxxx con- trattuale | Indennità di anzianità | |
1° gruppo | 3,50 % | |||||
A (spec.super) | 1.269,80 | 44,44 | 1.314,24 | 36,54 | 1.350,78 | 13,94 |
B (specializzato) | 1.226,50 | 42,93 | 1.269,43 | 36,54 | 1.305,97 | 13,94 |
2° gruppo | ||||||
C (qual. super) | 1.183,33 | 41,42 | 1.224,75 | 33,68 | 1.258,43 | 13,43 |
D (qualificato) | 1.125,57 | 39,39 | 1.164,96 | 32,96 | 1.197,92 | 12,91 |
3° gruppo | ||||||
E (comune) | 1.031,71 | 36,11 | 1.067,82 | 28,66 | 1.096,48 | 11,05 |
Allegato 1 – Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici agricoli dal 01.06.2008 Salario mensile – lavoratori/lavoratrici fissi (a tempo indeterminato)
Inquadramento speciale – lavoratori/lavoratrici fissi (a tempo indeterminato)
Salario base | Aumento giugno 08 | Salario maggiorato | Maggiora- zione | Elemento integ.prov. | Salario contrattuale | Indennità di anzianità | |
1° gruppo | 3,50 % | 11,00 % | |||||
A (spec.super) Fattore | 1.269,80 | 44,44 | 1.314,24 | 144,57 | 36,54 | 1.495,35 | 13,94 |
1° gruppo | 11,00 % | ||||||
A (spec.super) Capogruppo | 1.269,80 | 44,44 | 1.314,24 | 78,85 | 36,54 | 1.429,64 | 13,94 |
Salario per ora lavorativa – braccianti giornalieri (a tempo indeterminato)
Salario di base | Aumento giugno 2008 | Salario base maggiorato | 3° elemento salariale | 3° elemento salariale TFR | Salario contrattuale | |
1° gruppo | 3,50 % | 30,44% | 8,63% | |||
A (spec. super) | 7,50804 | 0,26278 | 7,77082 | 2,36544 | 0,67062 | 10,80688 |
B (specializzato) | 7,25211 | 0,25382 | 7,50593 | 2,28481 | 0,64776 | 10,43850 |
2° gruppo | ||||||
C (qual. super) | 6,99653 | 0,24488 | 7,24141 | 2,20428 | 0,62493 | 10,07063 |
D (qualificato) | 6,65495 | 0,23292 | 6,88787 | 2,09667 | 0,59442 | 9,57897 |
3°gruppo | 2,50 % | |||||
E (comune) | 6,10058 | 0,15251 | 6,25309 | 1,90344 | 0,53964 | 8,69618 |
F (addetto raccolta) | 4,48507 | 0,11213 | 4,59720 | 1,39939 | 0,39674 | 6,39332 |
Allegato 2 – Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici florovivaisti e guardia- accia dal 01.06.2008
Salario mensile – lavoratori/lavoratrici fissi (a tempo indeterminato)
Salario di base | Aumento giugno 2008 | Salario base maggiorato | Elemento integr. prov. | Xxxxxxx con- trattuale | Indennità di anzianità | |
1° gruppo | 3,50 % | |||||
A (spec.super) | 1.290,79 | 45,18 | 1.335,97 | 36,54 | 1.372,51 | 14,46 |
B (specializzato) | 1.240,52 | 43,42 | 1.283,94 | 36,54 | 1.320,48 | 14,46 |
2° gruppo | ||||||
C (qual. super) | 1.200,22 | 42,01 | 1.242,23 | 33,68 | 1.275,91 | 13,94 |
D (qualificato) | 1.139,70 | 39,89 | 1.179,59 | 32,96 | 1.212,55 | 13,43 |
3° gruppo | ||||||
E (comune) | 1.043,81 | 36,53 | 1.080,34 | 28,66 | 1.109,00 | 11,29 |
Inquadramento speciale – lavoratori/lavoratrici fissi (a tempo indeterminato)
Salario base | Aumento giugno 08 | Salario maggiorato | Maggiora- zione | Elemento integ.prov. | Salario contrattuale | Indennità di anzianità | |
1° gruppo | 6,00 % | ||||||
A (spec.super) Giardiniere capo | 1.290,79 | 45,18 | 1.335,97 | 80,16 | 36,54 | 1.452,67 | 14,46 |
Salario per ora lavorativa – braccianti giornalieri (a tempo determinato)
Salario di base | Aumento giugno 2008 | Salario base maggiorato | 3° elemento salariale | 3° elemento salariale TFR | Salario con- rattuale+TFR | |
1° gruppo | 3,50 % | 30,44% | 8,63% | |||
A (spec. super) | 7,63221 | 0,26713 | 7,89934 | 2,40456 | 0,68171 | 10,98561 |
B (specializzato) | 7,33535 | 0,25674 | 7,59209 | 2,31103 | 0,65520 | 10,55832 |
2° gruppo | ||||||
C (qual. super) | 7,09698 | 0,24839 | 7,34537 | 2,23593 | 0,63391 | 10,21521 |
D (qualificato) | 6,73905 | 0,23587 | 6,97492 | 2,12316 | 0,60194 | 9,70002 |
3°gruppo | 2,50 % | |||||
E (comune) | 6,17210 | 0,15430 | 6,32640 | 1,92576 | 0,54597 | 8,79813 |
Guardacaccia – salario mensile – lavoratori fissi (a tempo indeterminato)
Salario base | Aumento giugno 08 | Elem.sala- riale prov. | Indennità qualificaz. | Rimborso spese | Indennità mensa | Salario totale | |
3,50 % | 15,00 % | 3,50 % | |||||
A (spec.super) | 1.269,80 | 44,44 | 36,54 | 202,62 | 47,28 | 55,00 | 1.655,68 |
Indennità di anzianità | 13,94 |
Salario di base | Aumento giugno `08 | Aumento gennaio `09 | Salario base maggiorato | Elemento integr. pr. | Salario compless. | Indennità anzianità | |
1° gruppo | 3,50 % | 3,50 % | |||||
A (spec.sup.) | 1.269,80 | 44,44 | 44,44 | 1.358,69 | 36,54 | 1.395,23 | 13,94 |
B (specializz.) | 1.226,50 | 42,93 | 42,93 | 1.312,36 | 36,54 | 1.348,90 | 13,94 |
2° gruppo | |||||||
C (qual.sup.) | 1.183,33 | 41,42 | 41,42 | 1.266,16 | 33,68 | 1.299,84 | 13,43 |
D (qualific.) | 1.125,57 | 39,39 | 39,39 | 1.204,36 | 32,96 | 1.237,32 | 12,91 |
3° gruppo | |||||||
E (comune) | 1.031,71 | 36,11 | 36,11 | 1.103,93 | 28,66 | 1.132,59 | 11,05 |
Allegato 3– Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici agricoli dal 01.01 2009 Salario mensile – lavoratori/lavoratrici fissi (a tempo indeterminato)
Inquadramento speciale – lavoratori/lavoratrici fissi (a tempo indeterminato)
Salario base | Aumento giugno `08 | Aumento genn. `09 | Salario base maggiorato | Maggio- razione | Elemento integ.prov. | Salario compl. | Indennità di anzian. | |
1° gruppo | 3,50 % | 3,50 % | 11,00% | |||||
A (spec.sup.) Fattore | 1.269,80 | 44,44 | 44,44 | 1.358,69 | 149,46 | 36,54 | 1.544,68 | 13,94 |
1° gruppo | 8,00 % | |||||||
A (spec.sup.) Capogruppo | 1.269,80 | 44,44 | 44,44 | 1.358,69 | 81,52 | 36,54 | 1.476,75 | 13,94 |
Salario per ora lavorativa – braccianti giornalieri (a tempo indeterminato)
Salario di base | Aumento giugno `08 | Aumento giugno `08 | Salario base maggiorato | 3° elem. salariale | 3° elem. salar. TFR | Salario compl.+TFR | |
1° gruppo | 3,50 % | 3,50 % | 30,44% | 8,63% | |||
A (spec.sup.) | 7,50804 | 0,26278 | 0,26278 | 8,03360 | 2,44543 | 0,69330 | 11,17233 |
B (specializz.) | 7,25211 | 0,25382 | 0,25382 | 7,75976 | 2,36207 | 0,66967 | 10,79150 |
2° gruppo | |||||||
C (qual.sup.) | 6,99653 | 0,24488 | 0,24488 | 7,48629 | 2,27883 | 0,64607 | 10,41118 |
D (qualific.) | 6,65495 | 0,23292 | 0,23292 | 7,12080 | 2,16757 | 0,61452 | 9,90289 |
3°gruppo | 2,50 % | 2,50 % | |||||
E (comune) | 6,10058 | 0,15251 | 0,15251 | 6,40561 | 1,94987 | 0,55280 | 8,90828 |
F (addetto racc.) | 4,48507 | 0,11213 | 0,11213 | 4,70932 | 1,43352 | 0,40641 | 6,54926 |
Allegato 4– Tabella salariale provinciale per lavoratori/lavoratrici florovivaisti e guardia- caccia dal 01.01.2009
Salario mensile – lavoratori/lavoratrici fissi (a tempo indeterminato)
Salario di base | Aumento giugno `08 | Aumento gennaio `08 | Salario ba- se maggior. | Elem. inte- grat. prov. | Salario compless. | Indennità di anzianità | |
1° gruppo | 3,50 % | 3,50 % | |||||
A (spec.sup. | 1.290,79 | 45,18 | 45,18 | 1.381,15 | 36,54 | 1.417,69 | 14,46 |
B (specializz.) | 1.240,52 | 43,42 | 43,42 | 1.327,36 | 36,54 | 1.363,90 | 14,46 |
2° gruppo | |||||||
C (qual.sup.) | 1.200,22 | 42,01 | 42,01 | 1.284,24 | 33,68 | 1.317,92 | 13,94 |
D (qualific.) | 1.139,70 | 39,89 | 39,89 | 1.219,48 | 32,96 | 1.252,44 | 13,43 |
3° gruppo | |||||||
E (comune) | 1.043,81 | 36,53 | 36,53 | 1.116,88 | 28,66 | 1.145,54 | 11,29 |
Inquadramento speciale – lavoratori/lavoratrici fissi (a tempo indeterminato)
Salario base | Aumento giugno 08 | Aumento genn. `09 | Salario maggior. | Maggiora- zione | eg.prov. | Salario contratt. | Indennitàdi anzianità | |
1° gruppo | 6,00 % | |||||||
A (spec.sup.) Xxxxxxx. capo | 1.290,79 | 45,18 | 45,18 | 1.381,15 | 82,87 | 36,54 | 1.500,55 | 14,46 |
Salario per ora lavorativa – braccianti giornalieri (a tempo determinato)
Salario di base | Aumento giugno `08 | Aumento gennaio `09 | Salario base maggiorato | 3° elemento salariale | 3° elemento salariale TFR | Salario compl.+TFR | |
1° gruppo | 3,50 % | 3,50 % | 30,44% | 8,63% | |||
A (spec.sup.) | 7,63221 | 0,26713 | 0,26713 | 8,16646 | 2,48587 | 0,70477 | 11,35710 |
B (specializz.) | 7,33535 | 0,25674 | 0,25674 | 7,84882 | 2,38918 | 0,67735 | 10,91536 |
2° gruppo | |||||||
C (qual.sup.) | 7,09698 | 0,24839 | 0,24839 | 7,59377 | 2,31154 | 0,65534 | 10,56065 |
D (qualific.) | 6,73905 | 0,23587 | 0,23587 | 7,21078 | 2,19496 | 0,62229 | 10,02804 |
3°gruppo | 2,50 % | 2,50 % | |||||
E (comune) | 6,17210 | 0,15430 | 0,15430 | 6,48071 | 1,97273 | 0,55928 | 9,01272 |
Guardacaccia – salario mensile – lavoratori fissi (a tempo indeterminato)
Salario base | Aumento giugno `08 | Aumento gennaio`09 | Elem.sala- riale prov. | Indennità qualificaz. | Rimbor- so spese | Indennità mensa | Salario totale | |
3,50 % | 3,50 % | 15,00 % | 3,50 % | |||||
A (spec.sup.) | 1.269,80 | 44,44 | 44,44 | 36,54 | 202,62 | 47,28 | 55,00 | 1.700,12 |
Indennità di anzianità | 13,94 |