Premio di risultato. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici, di cui alla Premessa al presente CCNL lettere B), C) , è consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra e, per loro natura dovranno avere carattere variabile e non definibile a priori e saranno commisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e le procedure di verifica che le parti indicheranno. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla legge, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Per la natura del premio, il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, ecc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 del 29/07/1996. Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi. Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello. La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta diversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale, l’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione del premio di risultato: 1) indice di partecipazione- ore lavorate riferite alle ore lavorabili 2) indice di qualità-garanzia del prodotto, miglioramento e recupero scarti 3) indice di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi prodotti 4) indici di produttività/efficienza-velocizzazione consegne, pezzi prodotti Le parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo. Al fine di consentire l’applicabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la contrattazione di secondo livello, nel caso in cui si verifichi una presunta difformità e, a livello locale permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per iscritto all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si incontreranno nei quindici giorni successivi al fine di valutare soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
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Premio di risultato. La contrattazione Con riferimento al CCNL 21.12.2007 e successive modifiche e/ o integrazioni, in materia di secondo livello con contenuti economicipremio di risultato, di cui alla Premessa al presente CCNL lettere B), C) , è consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini della determinazione del miglioramento della competitività delle piccole premio, riferito ai bil anci di esercizio degli anni 2008, 2009, 2010 si conviene di assumere l’indicatore composto dai seguenti indici e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato relativi pesi: Ammontare del margine di 30 intermediazione rapportato al punto C) della premessa % num ero dei dipendenti Ammontare degli impieghi 10 rapportato al numero dei % dipendenti Ammontare del presente CCNL, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni margine servizi 10 rapportato al numero dei % dipendenti Ammontare dei costi operativi 30 rapportato al margine di % intermediazione Ammontare del secondo livello risul tato lordo di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi gestione rapportato al numero dei 20 dipendenti % Gli indicatori di cui sopra e, per loro natura dovranno avere carattere variabile sono determinati secondo i criteri stabiliti dall’Accordo Nazionale del 23.11.2006 in materia di Premio di Risultato; il “margine servizi” è costituito dalla diff erenza tra la voce 40 e non definibile a priori e saranno commisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e le procedure di verifica che le parti indicheranno. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla legge, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenutala voce 50 del Conto Economico. Per la natura del premio, il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, ecc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 del 29/07/1996. Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi. Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello. La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta diversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale, l’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione quantificazione del premio di risultato:
1) indice risultato da erogare complessivamente da parte di partecipazione- ore lavorate riferite alle ore lavorabili
2) indice ciascuna BCC si tiene conto dell’andamento misurato e della fascia di qualità-garanzia appartenenza, applicando le previsioni di c ui all’A llegato F al CCNL 21.12.2007 , salvo quanto di seguito specificato. L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 3,75% del prodotto, miglioramento e recupero scarti
3) indice risultato lordo di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi prodotti
4) indici gestione registrato nell’anno di produttività/efficienza-velocizzazione consegne, pezzi prodotti Le parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo. Al fine di consentire l’applicabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la contrattazione di secondo livello, misurazione nel caso in cui si verifichi una presunta difformità el’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 3,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali; ⮚ 3% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 3% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indica tore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 2,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali; ⮚ 2% del risult ato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 2% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 1,50% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti perce ntuali; ⮚ 1% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. L’importo complessivo da erogare è pari a: ⮚ 1,20% del risultato lordo di gestione registrato nell ’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato di oltre quindici punti percentuali; ⮚ 1% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico risulti incrementato meno di quindici punti percentuali; ⮚ 0,75% del risultato lordo di gestione registrato nell’anno di misurazione nel caso in cui l’indicatore sintetico non risulti incrementato. Per le BCC interessate da processi di fusione vengono assunti i dati derivanti dall’aggr egato dei bilanci delle Aziende partecipanti alla fusione. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’ Allegato B dell’Allegato F al c.c.n.l. 21.12.2007 tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di misurazione, ovvero, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il mese di erogazione, a livello locale permanga su tale aspetto una contrapposizione tra regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di rife rimento. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, il PDR compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. Per la corresponsione del premio di risultato al personale della Federazione regionale, le partiparti rinviano alla nota della stessa Federazione del 16 ottobre 2003. Per il personale della Ghenos Consultant s.r.l. la Federazione si impegna a promuovere, entro il 30.5.2010, in sede locale, un incontro negoziale fra e i rappresentanti di detta Società e gli Organismi locali delle XX.XX. stipulanti il presente contratto nonché le R.S.A. eventualmente costituite in Azienda nell’ambito di dette XX.XX. ai sensi dell ’art. 19 l. 300/ 1970 , per la questione verrà sottoposta definizione degli indicatori da assumere per iscritto all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si incontreranno nei quindici giorni successivi al fine la determinazione dello stesso Premio di valutare soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattualiRisultato , tenuto conto della situazione economica e patrimoniale dell’Azienda.
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Samples: Contratto Integrativo Regionale
Premio di risultato. La contrattazione Come previsto dall’art. 48 del C.C.N.L. di secondo livello con contenuti economici, categoria del 21 dicembre 2007 ed in applicazione della disciplina del PDR di cui alla Premessa all’accordo 23.11.2006 viene istituito il Premio di Risultato (di seguito PDR). Relativamente al presente CCNL lettere B)Premio di Risultato per l’esercizio 2008 da erogare nel 2009 il tetto del montante dei Premi viene fissato al 2,85% del Risultato Lordo di Gestione. Per l’esercizio 2009 da erogare nel 2010 non è previsto un tetto. Per gli esercizi 2010 da erogare nel 2011, C) e 2011 da erogare nel 2012 tornerà ad operare un tetto fissato al 3,30 % del Risultato Lordo di Gestione. Il PDR di Federazione Lombarda e di UPF sarà pari all’importo derivante dal montante premi diviso il numero totale dei dipendenti delle BCC Lombarde, è consentita per l’istituzione maggiorato del 20% e parametrato sull’inquadramento 3A3L. Qualora nell’applicazione delle equivalenze, come di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmiseguito definite, concordati tra il valore della somma dei montanti delle BCC dovesse superare le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività percentuali su indicate si procederà ad una diminuzione percentuale uniforme su tutti i montanti delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresaBCC eroganti. La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti Il PDR verrà erogato secondo i principi criteri e nei casi di cui sopra eseguito concordati. L'importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale vigente nell’anno di maturazione, tenendo conto dell'inquadramento in essere, per loro natura dovranno avere carattere variabile e non definibile a priori e saranno commisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e le procedure ciascun dipendente, alla data del 31 dicembre dell'anno di verifica che le parti indicheranno. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla leggemisurazione, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite ovvero, alla normativa data di legge se sopravvenuta. Per la natura risoluzione del premio, il suo importo, in virtù rapporto di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, ecc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 del 29/07/1996lavoro. Gli importi del PDR da erogare saranno definiti con riferimento sono quelli che si riferiscono ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OOSS entro bilanci d'esercizio degli anni dal 2008 al 2011. Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di luglio settembre dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessidi riferimento. Viene istituitaIl PDR va corrisposto ai dipendenti in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione. Il PDR compete al personale che abbia superato il periodo di prova. Il premio verrà erogato ai cessati per pensionamento che abbiano lavorato nell’anno di riferimento e corrisposto pro quota, nell'ambitoa tal fine considerando mese intero, la frazione superiore a giorni 15. Nel caso di inizio del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione rapporto di lavoro che ha lo scopo durante l’anno di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione misurazione il PDR va erogato sempre in proporzione ai mesi di secondo livelloservizio prestato, considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta diversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale, l’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione del premio di risultato:
1) indice di partecipazione- ore lavorate riferite alle ore lavorabili
2) indice di qualità-garanzia del prodotto, miglioramento e recupero scarti
3) indice di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi prodotti
4) indici di produttività/efficienza-velocizzazione consegne, pezzi prodotti Le parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti Il PDR compete per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo. Al fine di consentire l’applicabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la contrattazione di secondo livello, intero nel caso in cui nell'anno di misurazione, si verifichi una presunta difformità sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotto nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore ai tre mesi; assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione; rapporto di lavoro a tempo parziale. Il premio non verrà erogato ai dipendenti che abbiano cessato il rapporto di lavoro per licenziamento per giusta causa e/o giustificato motivo, a livello locale permanga su tale aspetto una contrapposizione ai dipendenti che, all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, abbiano percepito un incentivo all’esodo, ai dipendenti dimissionari senza immediato diritto al trattamento pensionistico di anzianità o vecchiaia. Il premio verrà erogato anche al personale non in servizio nel mese di erogazione che abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione e sia passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell’ambito di mobilità che risulti, secondo quanto previsto dal comma 3, art. 62 del C.C.N.L. di categoria, da accordo scritto tra le partiparti (Azienda cedente, cessionaria e dipendente). In tal caso, il PDR verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai 15 giorni. Parimenti sarà riconosciuto il premio a coloro che, in forza alla data di erogazione del premio, abbiano prestato attività lavorativa nel periodo di misurazione con contratto a termine, inserimento e apprendistato. Il PDR non maturerà se, nell'anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la questione verrà sottoposta per iscritto all’esame singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell'erogazione. Per i lavoratori delle parti stipulanti BCC/CRA sottoposte a livello nazionale che si incontreranno nei quindici giorni successivi al fine processi di valutare soluzioni per una corretta applicazione fusione, ai fini della determinazione del PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall'aggregato dei bilanci delle presenti disposizioni contrattualiex BCC/CRA partecipanti alla fusione. Il PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR.
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Premio di risultato. In applicazione degli accordi intervenuti a livello nazionale (30/11/2001, 10/01/2002, 27/03/2002) e avuto riferimento a quanto previsto dal CCNL 7.12.2000 e successivo rinnovo del 27/09/2005 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo nonché dell’ accordo sulla disciplina del Premio di Risultato del 23/11/2006, viene istituito, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (PDR). La contrattazione di secondo livello misura del PDR verrà determinata con contenuti economici, il meccanismo individuato dall’accordo allegato al presente contratto (di cui fa parte integrante) e verrà erogato con le modalità e nei casi ivi definiti. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’accordo 23/11/2006 tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla Premessa al presente CCNL lettere B)data del 31 dicembre dell’anno di riferimento, C) ovvero, è consentita per l’istituzione alla data di un Premio annuale calcolato solo risoluzione del rapporto di lavoro. Gli importi del PDR da erogare sono quelli relativi agli anni 2007/2008, con riferimento rispettivamente ai risultati conseguiti nella realizzazione bilanci d’esercizio degli anni 2006, 2007. Il mese di programmierogazione, concordati tra a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello di riferimento. Il PDR va erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni, a tutti coloro che nell’anno di misurazione abbiano prestato la loro attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato (apprendistato professionalizzante, contratto di inserimento, contratto di fornitura di lavoro temporaneo, ecc…). Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’esercizio di riferimento, il PDR compete in proporzione ai mesi di servizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La corresponsione del premio compete per intero nel caso in cui, nell’anno di misurazione, si sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore a tre mesi, assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione ( escluso lo sciopero); rapporto di lavoro a tempo parziale. Il PDR va corrisposto, oltre ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato, nell’anno di riferimento, anche a tutti coloro che, pur prestando attività lavorativa nell’anno stesso, non siano in servizio nel mese di erogazione, in quanto precedentemente cessati. Il PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR. Il PDR non maturerà se, nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione. PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex BCC/CRA partecipanti alla fusione. Il PDR non verrà erogato al lavoratore che abbia, per l’anno di riferimento, ottenuto un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo, confermato tale dall’esito della procedura di ricorso così come individuata a livello nazionale, secondo le partilinee guida ivi fissate. Ai sensi dell’art.2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, aventi come obiettivo il PDR essendone incerta la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, di efficienzaqualità e competitività, di qualitàsarà assoggettato a contributi previdenziali, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento sia rispetto all’Azienda che al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dal citato articolo 2. Il PDR relativo all’anno 2007 con riferimento al bilancio d’esercizio 2006 sarà erogato sul cedolino paga della competitività delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa13° mensilità 2007. La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra e, Federazione comunica alle XX.XX Regionali per loro natura dovranno avere carattere variabile e non definibile a priori e saranno commisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e le procedure di verifica che le parti indicheranno. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla legge, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Per la natura del premio, il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti ogni singola Bcc gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, eccimporti effettivamente erogati per ogni singolo inquadramento.) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 del 29/07/1996. Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi. Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello. La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta diversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale, l’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione del premio di risultato:
1) indice di partecipazione- ore lavorate riferite alle ore lavorabili
2) indice di qualità-garanzia del prodotto, miglioramento e recupero scarti
3) indice di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi prodotti
4) indici di produttività/efficienza-velocizzazione consegne, pezzi prodotti Le parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo. Al fine di consentire l’applicabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la contrattazione di secondo livello, nel caso in cui si verifichi una presunta difformità e, a livello locale permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per iscritto all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si incontreranno nei quindici giorni successivi al fine di valutare soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.
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Samples: Premio Di Risultato Agreement
Premio di risultato. La contrattazione 1. Avuto riguardo alla normativa nazionale sul Premio di secondo livello Risultato, le Parti, considerata la peculiare situazione delle BCC di Puglia e Basilicata ed al fine di meglio sostenere lo sviluppo del Credito Cooperativo in tali regioni, hanno convenuto la seguente disciplina.
2. Con riferimento all’art. 48 del c.c.n.l. 27/09/2005 ed in applicazione dell’accordo nazionale 23/11/2006 in materia di Premio di Risultato, ai fini della determinazione del Premio stesso, da calcolare sui dati dei bilanci 2006 e 2007 si conviene di assume l’indicatore composto dai seguenti indici con contenuti economicirelativi pesi percentuali: Montante rapportato al numero dei dipendenti 85% Risultato Lordo di Gestione rapportato al numero dei dipendenti 10% R.O.A. 5% Vengono, inoltre, convenuti i seguenti ambiti di equivalenza: Fascia 1 da decremento del 25% ad incremento del 25% e oltre Fascia 2 da decremento del 15% ad incremento del 35% e oltre Fascia 3 da decremento del 5% ad incremento del 35% e oltre Fascia 4 incremento dal 10% al 35% e oltre
3. Ad integrazione delle norme nazionali sopra richiamate, si conviene quanto segue: - per le BCC neo costituite (intendendo con ciò le BCC che hanno iniziato l’operatività da meno di 5 anni alla data di chiusura dell’esercizio in base ai cui dati viene computato il Premio di Risultato) il Premio di Risultato sarà ridotto del 50%; - per le BCC di minori dimensioni (intendendo con ciò le BCC con organico fino a 10 dipendenti alla data di chiusura dell’esercizio in base ai cui dati viene computato il Premio di Risultato) il Premio di Risultato sarà ridotto del 35%; - per le restanti BCC, la percentuale da applicare al Risultato Lordo di Gestione per il computo del Premio di Risultato sarà rettificata come da tabella delle rettifiche riportata nell’Allegato B.
4. L’importo del Premio di Risultato per l’anno 2007 (computato in base ai dati del bilancio 2006) è quello riportato nell’Allegato A e sarà erogato, compatibilmente alle esigenze tecniche, unitamente alle retribuzioni del mese di marzo 2008.
5. Per i dipendenti della Federazione e del XX.XX.XX. sarà corrisposto un premio pari alla media dei premi erogati dalle BCC maggiorato del 30%.
6. L’ammontare complessivo del Premio di Risultato sarà erogato al personale applicando la scala parametrale di cui alla Premessa tabella che segue.
7. Il Premio di Risultato verrà erogato, sotto forma di una tantum, nel mese di ottobre, al presente CCNL lettere B)personale in servizio nel mese di erogazione, C) , è consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato salvo quanto previsto al punto C) della premessa successivo c. 12 del presente CCNLarticolo, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionaleche abbia prestato attività lavorativa nell’anno di misurazione. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra e, per loro natura dovranno avere carattere variabile e non definibile a priori e saranno commisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e le procedure di verifica che le parti indicheranno. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla legge, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Per la natura del premio, il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali L’inquadramento e/o Livello retributivo da prendere in considerazione è quello da questi ricoperto al 31 dicembre dell’anno di misurazione. In caso di passaggio di inquadramento e/o livello retributivo nel corso dell’anno di misurazione, il Premio di Risultato spettante sarà proporzionalmente suddiviso secondo le scale parametrali previste.
8. Il Premio di Risultato spetta anche ai lavoratori assunti nel periodo di misurazione con contratto a termine (di qualsiasi natura) in proporzione ai mesi lavorati.
9. Nel caso di inizio del rapporto di lavoro durante l’anno di misurazione, il Premio di Risultato verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni.
10. Nei casi di assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione il Premio di Risultato verrà ridotto proporzionalmente.
11. In caso di rapporto di lavoro a tempo parziale durante l’anno di misurazione, il premio verrà erogato in proporzione alla minore prestazione effettuata.
12. Il Premio di Risultato verrà erogato anche al personale, non in servizio nel mese di erogazione, che abbia prestato attività lavorativa nell'anno di misurazione e sia:
a) passato alle dipendenze di altra Azienda del Sistema nell'ambito di mobilità con i requisiti indicati nel comma 3 dell'art. 62 del CCNL 27/09/2005. In tal caso, il Premio di Risultato verrà erogato in proporzione ai mesi di servizio prestati, considerando come mese intero l'eventuale frazione superiore ai 15 giorni;
b) cessato dal lavoro per superamento del periodo di comporto per malattia od infortunio previsto dall’ art. 74 CCNL 27/09/2005 o per invalidità permanente riconosciuta a termini della legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, ecc.) sulla assicurazione obbligatoria per invalidità e vecchiaia; per recesso del lavoratore per giusta causa ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 2119 c.c.; per pensionamento; per morte del 29/07/1996lavoratore. Gli importi Il Premio di Risultato verrà erogato in misura proporzionale ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore a 15 giorni;
13. Per le BCC di nuova costituzione e quelle interessate da erogare saranno definiti processi di fusione, uscite da amministrazione straordinaria ovvero in situazioni di criticità che le Parti dovessero accertare in apposite procedure di verifica, il Premio di Risultato verrà determinato con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OOSS entro il mese accordi specifici e comunque in coerenza di luglio dell'anno successivo quando previsto nell’accordo nazionale del 23/11/2006.
14. Il Premio di Risultato non maturerà:
a) se, nell’anno immediatamente precedente a quello cui si riferiscono i risultati stessidi erogazione, la singola BCC/CRA presenta un bilancio senza utili di esercizio;
b) se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione.
15. Viene istituitaL’erogazione del Premio di Risultato sostituisce, nell'ambitofino a concorrenza, del comitato paritetico nazionale ogni attribuzione economica eventualmente corrisposta dall’Azienda ed avente medesima natura e finalità. Le conseguenze e la pertinenza dell’avvenuta sostituzione saranno oggetto di esame congiunto che potrà essere richiesto a livello aziendale dalle XX.XX. che hanno negoziato il presente C.I.I.. SCALA PARAMETRALE di cui all'art all’art. 1 del C.I.I. per le BCC/CRA di Puglia e Basilicata INQUADRAMENTI SCALA PARAMETRALE Quadri direttivi 4° livello 232,50 3° livello 196,80 2° livello 175,70 1, punto ° livello 165,20 3ª Area Professionale 4° livello 144,75 3° livello 134,55 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello. La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta diversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale, l’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione del premio di risultato:
° livello 127,00 1) indice di partecipazione- ore lavorate riferite alle ore lavorabili
° livello 120,00 2ª Area Professionale 2) indice di qualità-garanzia del prodotto, miglioramento e recupero scarti
3) indice di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi prodotti
4) indici di produttività/efficienza-velocizzazione consegne, pezzi prodotti Le parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo. Al fine di consentire l’applicabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la contrattazione di secondo livello, nel caso in cui si verifichi una presunta difformità e, a ° livello locale permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per iscritto all’esame delle parti stipulanti a 113,00 1° livello nazionale che si incontreranno nei quindici giorni successivi al fine di valutare soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattuali.107,00 1ª Area Professionale livello unico 100,00
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Samples: Contratto Integrativo Interregionale
Premio di risultato. La contrattazione Con l’Accordo sindacale siglato il giorno 20 dicembre 2018 (All. 2), Consap e XX.XX. hanno condiviso di secondo livello procedere alla ristrutturazione del sistema di incentivazione Premio Annuale di Rendimento disciplinato dall’art. 15 del CIA, sostituendolo con contenuti economiciun Premio di Risultato coerente con i modelli previsti dalla Legge 208/2015 e dal Decreto Interministeriale del 25 marzo 2016. Il sistema di incentivazione di cui al citato accordo sindacale sarà in vigore per gli anni 2019- 2021 e sarà applicato in ottemperanza al dettato legislativo come risulta attualmente e come potrà risultare da eventuali future modifiche definite dal legislatore. I dipendenti Consap riconosciuti meritevoli per l’impegno profuso nel lavoro svolto, a insindacabile giudizio della Società, percepiranno un Premio di Risultato suddiviso in tre fasce, comunicate alle XX.XX. almeno15 giorni prima dell’effettiva erogazione, di importo i cui valori “target” non saranno inferiori a quelli dell’anno precedente, erogato unitamente alla Premessa al presente CCNL lettere Bmensilità di marzo. In caso di raggiungimento del target annuale di performance aziendale fissato dall’Azionista, precedentemente comunicato alle XX.XX., gli importi delle fasce erogate nell’anno 2019 verranno rivalutati di una percentuale del 5%. Tale rivalutazione verrà corrisposta unitamente alla mensilità di luglio. Tale Premio è riservato ai soli dipendenti in servizio alla relativa data di erogazione. La Società terrà anche conto delle valutazioni di merito effettuate dai singoli Responsabili di Direzione/Unità di Business, sentiti i Funzionari Titolari di Servizio/Settore autonomo, questi ultimi limitatamente ai loro collaboratori, nel "periodo di osservazione" (12 mesi riferiti all’anno solare precedente). Sono causa di esclusione dal Premio:
1. le assenze dal servizio per malattia, (esclusi gli accertamenti clinici di durata inferiore ad una giornata), C) cure termali, è consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra easpettative varie, per loro natura dovranno avere carattere variabile e non definibile un periodo superiore a priori e saranno commisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e le procedure 33 giorni, ovvero frazionate in oltre 10 periodi;
2. eventuali lettere di verifica contestazione dell’anno di riferimento che le parti indicherannohanno dato luogo a richiami o a sanzioni disciplinari;
3. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla leggeperiodo di servizio inferiore ad un anno solare. Fermo restando, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa inoltre, l’insindacabile giudizio della Società, nel caso di legge se sopravvenuta. Per la natura del premio, il suo importo, in virtù attribuzione di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali fascia inferiore e/o di legge esclusione dal premio (lavoro supplementarefatte salve le cause di cui al 3° capoverso), straordinariola Società si impegna a comunicarne le motivazioni ai diretti interessati. Per quanto riguarda i dipendenti che rientrano nei presupposti reddituali previsti dalla Legge 208/2015, notturno, festivo, il nuovo PdR è quindi basato sui contenuti dell’Accordo sindacale citato a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, ecc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 del 29/07/1996. Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono rimanda, fatto salvo l’impegno della Società a corrispondere i risultati stessi. Viene istituita, nell'ambito, premi lordi ivi indicati anche qualora non fossero raggiunti i parametri previsti dalla Legge 208/2015 necessari per la applicazione della aliquota Irpef agevolata del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello10%. La specificità delle PMI aderenti Società provvederà nel corso dell’anno a CONFIMI nonché monitorare periodicamente il raggiungimento di tali parametri e terrà costantemente informato il sindacato sullo stato della situazione; laddove a fine anno non fossero raggiunti i parametri indicati dalla Legge 208/2015 e ricompresi nell’Accordo sindacale, la assoluta diversificazione merceologica non permettonoSocietà procederà ad erogare i Premi lordi applicando l’aliquota fiscale marginale specifica, allo stato attuale, l’individuare escludendo quindi l’applicazione dell’aliquota agevolata e ogni altra conseguenza di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, rilievo Irpef e di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione del premio di risultatosgravio contributivo prevista dalla Legge e dal citato Accordo e nello specifico:
1) indice . decadenza dalla possibilità della convertibilità in Welfare aziendale dei premi di partecipazione- ore lavorate riferite alle ore lavorabilirisultato maturati;
2) indice . decadenza dall’applicazione dello sgravio contributivo derivante dal Piano di qualità-garanzia Coinvolgimento Paritetico dei Lavoratori. Per promuovere il merito dei dipendenti migliori viene confermata la speciale “gratifica” attribuita – a insindacabile giudizio della Società – sulla base delle proposte avanzate dai Responsabili di Direzione/Unità di business, sentiti i Funzionari Titolari di Servizio/Settore autonomo, questi ultimi limitatamente ai loro collaboratori. Le valutazioni effettuate sono riferite all’anno solare precedente a quello di erogazione della gratifica. Per tale gratifica, da corrispondere unitamente alla mensilità di marzo, la Società mette a disposizione un importo pari al 21% di quanto erogato al lordo per il Premio di Risultato di cui al terzo capoverso del prodotto, miglioramento e recupero scarti
3) indice di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi prodotti
4) indici di produttività/efficienza-velocizzazione consegne, pezzi prodotti Le parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo. Al fine NOTA A VERBALE Per i dipendenti esclusi in base ai parametri di consentire l’applicabilità delle previsioni cui al 6° capoverso punto 1), è prevista - su proposta del rispettivo Responsabile di Direzione/Unità di business, sentiti i Titolari di Servizio/Settore autonomo e d’intesa con il Responsabile della Direzione Risorse e Affari Generali - la possibilità di essere, comunque, presi in considerazione ai fini di un’eventuale erogazione del Premio, che nel caso, non potrà superare gli importi minimi stabiliti. Si stabilisce altresì che, successivamente all’esclusione dal premio per i casi sopra stabilitedescritti ed al rientro nel diritto al percepimento, alle quali deve uniformarsi la contrattazione al lavoratore verrà attribuita l’ultima fascia di secondo livello, nel caso in cui si verifichi una presunta difformità e, a livello locale permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta per iscritto all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si incontreranno nei quindici giorni successivi al fine di valutare soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattualipremio percepito.
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Samples: Contratto Integrativo Aziendale
Premio di risultato. In applicazione degli accordi intervenuti a livello nazionale (30/11/2001, 10/01/2002, 27/03/2002) e avuto riferimento a quanto previsto dal CCNL 7.12.2000 per i quadri direttivi, gli impiegati e gli ausiliari delle Banche di Credito Cooperativo, viene istituito, quale emolumento collettivo aziendale, il Premio di Risultato (nel prosieguo PDR). La contrattazione di secondo livello misura del PDR verrà determinata con contenuti economici, il meccanismo individuato dall’accordo allegato al presente contratto (di cui alla Premessa al presente CCNL lettere B), Cne fa parte integrante) , è consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo e verrà erogato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi di cui sopra e, per loro natura dovranno avere carattere variabile e non definibile a priori e saranno commisurati al raggiungimento degli obiettivi conseguiti secondo le modalità e le procedure nei casi ivi definiti. L’importo complessivo aziendale deve essere ripartito tra il personale interessato, applicando la scala parametrale prevista dall’accordo 30.11.2001, tenendo conto dell’inquadramento in essere, per ciascun lavoratore, alla data del 31 dicembre dell’anno di verifica che le parti indicheranno. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscale previsto dalla leggemisurazione, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite ovvero, alla normativa data di legge se sopravvenuta. Per la natura risoluzione del premio, il suo importo, in virtù rapporto di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, ecc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 del 29/07/1996lavoro. Gli importi del PDR da erogare saranno definiti con riferimento sono quelli che si riferiscono ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OOSS bilanci d’esercizio degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003. L’erogazione del PDR relativo all’anno di misurazione 2000 avverrà, a tassazione separata,. entro il mese di luglio dell'anno 2002 (i relativi importi sono riportati nella tabella allegata in calce al CIR). Il mese di erogazione, a regime, sarà il mese di settembre dell’anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessidi riferimento. Viene istituita, nell'ambito, Nel caso di inizio del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione rapporto di lavoro che ha lo scopo durante l’anno di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione misurazione, il PDR compete in proporzione ai mesi di secondo livelloservizio prestato nel medesimo anno, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta diversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale, l’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione corresponsione del premio di risultato:
1) indice di partecipazione- ore lavorate riferite alle ore lavorabili
2) indice di qualità-garanzia del prodotto, miglioramento e recupero scarti
3) indice di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi prodotti
4) indici di produttività/efficienza-velocizzazione consegne, pezzi prodotti Le parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti compete per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo. Al fine di consentire l’applicabilità delle previsioni sopra stabilite, alle quali deve uniformarsi la contrattazione di secondo livello, intero nel caso in cui cui, nell’anno di misurazione, si verifichi una presunta difformità sia verificata assenza con diritto alla retribuzione; va, invece, proporzionalmente ridotta nei casi di malattia, con esclusione di malattia di durata continuativa superiore ai tre mesi; assenza dal lavoro senza diritto alla retribuzione (escluso lo sciopero); rapporto di lavoro a tempo parziale. Il PDR va corrisposto, oltre ai lavoratori in servizio nel mese di erogazione che abbiano prestato attività lavorativa, anche a tempo determinato, nell’anno di misurazione, anche a tutti coloro che, pur prestando attività lavorativa nell’anno di misurazione, non siano in servizio nel mese di erogazione, in quanto precedentemente cessati. In tal caso il PDR va erogato sempre in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni. Il PDR verrà erogato, in proporzione ai mesi di servizio prestato, considerando come mese intero l’eventuale frazione superiore ai quindici giorni, anche a tutti coloro che, nell’anno di misurazione, abbiano prestato la loro attività lavorativa con contratto a tempo determinato e/o con contratto di fornitura di lavoro temporaneo. Il PDR non viene considerato a nessun effetto sulle retribuzioni indirette, differite e non viene computato nel TFR. Il PDR non maturerà se, nell’anno immediatamente precedente a quello di erogazione, la singola BCC/CRA abbia presentato un bilancio senza utili di esercizio e se la singola BCC/CRA risulti commissariata o posta in liquidazione al momento dell’erogazione. Per i lavoratori delle BCC/CRA sottoposte a processi di fusione, ai fini della determinazione del PDR, devono essere assunti i dati derivanti dall’aggregato dei bilanci delle ex BCC/CRA partecipanti alla fusione. Il PDR non verrà erogato al lavoratore che abbia, per l’anno di riferimento, ottenuto un giudizio professionale complessivo annuale di sintesi negativo, confermato tale dall’esito della procedura di ricorso così come individuata a livello locale permanga su nazionale, secondo le linee guida ivi fissate. Ai sensi dell’art.2 del D.L. 67/1997 (Legge 135/1997) e successive modificazioni ed integrazioni, le erogazioni previste da tale aspetto una contrapposizione tra le partiarticolo, essendone incerta la questione verrà sottoposta per iscritto all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si incontreranno nei quindici giorni successivi al fine corresponsione o l’ammontare e la cui struttura essendo correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di valutare soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattualiincrementi di produttività, qualità e competitività, godono del particolare regime contributivo stabilito dai commi 2 e 3 del medesimo articolo.
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Premio di risultato. La contrattazione di secondo livello con contenuti economici, di cui alla Premessa al presente CCNL lettere B), C) , è consentita per l’istituzione di un Premio annuale calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra Con decorrenza dal 1 Luglio 2014 le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di efficienza, di qualità, di redditività ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività delle piccole e medie aziende, nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa. La contrattazione integrativa aziendale o, alternativamente, territoriale, così come esplicitato al punto C) della premessa del presente CCNL, dovrà riguardare esclusivamente materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli definiti dalla contrattazione nazionale. Le erogazioni del secondo livello di contrattazione sono correlate ai risultati conseguiti secondo i principi fissati al punto 3 della parte relativa agli assetti contrattuali di cui sopra eall’Accordo Interconfederale del 23/07/1993, per loro natura dovranno avere carattere istituiscono un “PREMIO DI RISULTATO” variabile e non definibile a priori e saranno commisurati legato al raggiungimento degli obiettivi conseguiti di obiettivi. Detto premio di risultato è composto dalla somma di due elementi: - Il primo è legato al fatturato aziendale: una volta raggiunto il parametro variabile di 70 milioni di euro di fatturato da parte dell’Azienda (così come risultante dal bilancio consuntivo della ditta) si riconoscerà a tutto il personale la somma massima di € 450,00 a dipendente. - Il secondo le modalità è riferito al numero medio di giorni di ritardo nella consegna dei prodotti, e le procedure consentirà, se il ritardo dovesse assestarsi entro 10 giorni lavorativi rispetto alla data di verifica che le parti indicherannoconsegna pattuita, l’erogazione di massimo ulteriori € 450,00 a dipendente. Le erogazioni dovranno consentire l'applicazione dello specifico trattamento contributivo- previdenziale e fiscale previsto Il premio totale risultante dalla leggesommatoria dei due elementi su elencati, ove necessario attraverso l'adeguamento delle soluzioni pattuite alla normativa di legge se sopravvenuta. Per la natura del premioverrà poi erogato su base individuale prendendo a riferimento l’indicatore della presenza al lavoro, il suo importo, in virtù di quanto disposto dalla legge 29/05/92 n. 297, non concorre a determinare il TFR; inoltre è omnicomprensivo di tutti gli istituti contrattuali e/o di legge (lavoro supplementare, straordinario, notturno, festivo, a turni, assenze retribuite a qualsiasi titolo, ferie, riduzione d’orario, festività, indennità di preavviso, tredicesima mensilità, ecc.) ai sensi dell’art. 3 della legge n. 402 del 29/07/1996. Gli importi da erogare saranno definiti con riferimento ai risultati conseguiti che verranno esaminati congiuntamente alle strutture aziendali o territoriali delle OOSS entro il mese di luglio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono i risultati stessi. Viene istituita, nell'ambito, del comitato paritetico nazionale di cui all'art 1, punto 2, parte prima, del presente contratto una commissione di lavoro che ha secondo lo scopo di elaborare e stabilire criteri e parametri utili ad orientare la contrattazione di secondo livello. La specificità delle PMI aderenti a CONFIMI nonché la assoluta diversificazione merceologica non permettono, allo stato attuale, l’individuare di indicatori comuni applicabili genericamente a tutte le realtà produttive, pertanto a puro titolo indicativo ma non esaustivo, le parti, lasciando ovvia autonomia ai soggetti contrattuali deputati alla negoziazione, schema di seguito richiamano alcuni titoli dei possibili indicatori da adottare nella fase di definizione del premio di risultato:
1) indice di partecipazione- ore lavorate riferite alle ore lavorabili
2) indice di qualità-garanzia del prodotto, miglioramento e recupero scarti
3) indice di redditività-recupero marginalità, riduzione dei costi, pezzi prodotti
4) indici di produttività/efficienza-velocizzazione consegne, pezzi prodotti Le parti si impegnano ad assumere comportamenti coerenti per rimuovere, con la necessaria tempestività, eventuali situazioni di difformità che possano insorgere ad ambiti, tempi, livelli definiti dal presente articolo. riportato: Al fine di consentire l’applicabilità delle previsioni sopra stabilitecui sopra, alle quali deve uniformarsi la contrattazione non saranno considerate come “assenze” le ore di secondo livellomancata prestazione lavorativa per: ferie, nel permessi individuali, rol, maternità obbligatoria, sciopero, congedo matrimoniale, permessi per donazione sangue, infortuni sul lavoro, permessi per incarichi sindacali o politici, assemblee sindacali, cassa integrazione guadagni, permessi ex legge 104/92, permessi retribuiti ex Legge 53/2000 per congedi parentali, ricoveri ospedalieri e relativa convalescenza fino ad un massimo di 20 giorni, permessi non retribuiti in caso in cui si verifichi una presunta difformità e, a livello locale permanga su tale aspetto una contrapposizione tra le parti, la questione verrà sottoposta di ricovero ospedaliero dei figli per iscritto all’esame delle parti stipulanti a livello nazionale che si incontreranno nei quindici giorni successivi al fine bimbi di valutare soluzioni per una corretta applicazione delle presenti disposizioni contrattualietà compresa fra 3 e 8 anni.
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