PREMIO UNICO E PREMI AGGIUNTIVI Clausole campione

PREMIO UNICO E PREMI AGGIUNTIVI. La prestazione di cui al precedente ART.1 “PRESTAZIONI” è operante previo versamento alla Società, da parte del Contraente, di un premio unico da corrispondersi in via anticipata ed in un’unica soluzione. L’importo del premio non può essere inferiore a 30.000,00 euro. Il premio unico viene corrisposto, all’atto della sottoscrizione della Proposta, tramite procedura di addebito sul conto corrente o sul deposito a risparmio nominativo indicato in Proposta e intrattenuto presso il Distributore. Non è ammesso il pagamento in contanti. Trascorso almeno un mese dalla data di decorrenza del Contratto, è prevista la possibilità di effettuare il versamento di premi aggiuntivi a condizione che l’Assicurato, alla data di versamento, non abbia un’età superiore a 90 anni (età assicurativa); sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella Sezione "Contattaci - Richiesta Informazioni", sono a disposizione indicazioni dettagliate sulla procedura da seguire. La decorrenza di ciascun premio aggiuntivo verrà fissata alle ore 24 del terzo giorno lavorativo successivo alla data, del relativo addebito. Nel caso in cui la richiesta sia formulata tramite il Distributore e sottoscritta con firma autografa allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto oppure avvalendosi del Servizio di firma elettronica avanzata per la sottoscrizione di documenti in formato elettronico ai sensi del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale) nonché del Servizio di Banca Multicanale o, tramite il solo Distributore UniCredit, avvalendosi del Servizio UniCredit Digital Mail Box da lunedì a venerdì entro e non oltre le ore 20:30, la data di addebito coincide con il giorno stesso di sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia formulata dal Contraente per il tramite del Servizio di Banca Multicanale via Internet, da lunedì a venerdì dopo le ore 20:30 o il sabato e nei giorni festivi, la data di addebito corrisponde al primo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della richiesta. Nel caso in cui la richiesta sia sottoscritta allo sportello della filiale dove è appoggiato il Contratto oppure fuori sede il sabato la data di addebito corrisponde al primo giorno lavorativo successivo alla sottoscrizione della richiesta. I predetti Servizi sono offerti dal Distributore nei termini previsti dallo stesso, al quale il Contraente potrà rivolgersi per qualsiasi informazione. L’importo di ogni premio aggiuntivo non può essere inferiore a 5.000...
PREMIO UNICO E PREMI AGGIUNTIVI. L’importo del premio da corrispondersi alla Società viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. Tale importo non può risultare inferiore a euro 2.500,00. Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla Società in un’unica soluzione all’atto della sottoscrizione della proposta. Trascorsi trenta giorni dalla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi, che dovranno essere corrisposti dal Contraente alla Società alla data di sottoscrizione dell'apposito modulo di versamento aggiuntivo. Il versamento può essere effettuato, a condizione che l'Assicurato non abbia un'età superiore a 90 anni. L'importo di ciascun premio aggiuntivo non può risultare inferiore a euro 2.500,00. L'importo dei premi complessivamente versati sul contratto, intendendosi per tali il premio unico ed eventuali premi aggiuntivi, non può essere superiore ad euro 1.500.000,00. Non è comunque consentito il versamento di alcun premio aggiuntivo il cui importo determini il superamento del limite massimo annuale di investimento, fissato dalla Società, per la Gestione Separata UNIFIN. Ai fini della determinazione del superamento di tale limite, si deve considerare anche la somma di tutti i premi che il Contraente o più Contraenti, a quest’ultimo collegati anche attraverso rapporti partecipativi, hanno versato in altri contratti a prestazioni rivalutabili collegati alla medesima Gestione. Tale limite annuale è attualmente fissato in quindici milioni di euro, ma può essere successivamente modificato dalla Società. Il versamento dei premi viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente del Contraente appoggiato presso la Banca indicata in proposta. Non è previsto il pagamento in contanti. In caso di estinzione del rapporto con la suddetta Banca, il versamento degli eventuali versamenti aggiuntivi viene effettuato mediante procedura di accredito sul conto corrente della Società nei termini e con le modalità che la Società stessa comunicherà al Contraente.
PREMIO UNICO E PREMI AGGIUNTIVI. La prestazione di cui al precedente Art.1 “PRESTAZIONI DEL CONTRATTO E COSTI” è operante previo versamento alla Società, da parte dell’Investitore-Contraente, di un premio unico da corrispondersi in via anticipata ed in un’unica soluzione. L’importo del premio non può essere inferiore a 100.000,00 euro. Il premio unico viene corrisposto, all’atto della sottoscrizione della Proposta, tramite procedura di addebito sul conto corrente o su deposito a risparmio nominativo indicato in Proposta e intrattenuto presso il soggetto distributore. Trascorso interamente un mese dalla data di decorrenza del Contratto, è prevista la possibilità di effettuare il versamento di premi aggiuntivi che dovranno essere corrisposti dall’Investitore-Contraente alla Società alla data di sottoscrizione del modulo di richiesta di versamento del premio aggiuntivo. Tali premi aggiuntivi vengono fatti confluire nei fondi interni selezionati, secondo la composizione percentuale di investimento indicata dall’Investitore-Contraente nell’apposito modulo. La decorrenza di ciascun premio aggiuntivo verrà fissata alle ore 24 del secondo giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento, da parte della Società, del premio unitamente al relativo modulo. L’importo di ogni premio aggiuntivo non può essere inferiore a 20.000,00 euro. Relativamente al versamento dei premi aggiuntivi, questi vengono effettuati a discrezione dell’Investitore-Contraente nel corso di tutta la durata contrattuale. Il premio aggiuntivo viene corrisposto tramite procedura di addebito sul conto corrente o su deposito a risparmio nominativo ovvero tramite altri mezzi di pagamento appoggiati presso la Banca ed indicati nel modulo di richiesta di versamento del premio aggiuntivo. E’ consentito all’Investitore-Contraente di poter investire nel Fondo Interno CREDITRAS DYNAMIC PROTECTION 80 la totalità o una parte del premio unico versato alla sottoscrizione della proposta e/o dell’eventuale premio aggiuntivo entro e non oltre il 25/05/2025, da intendersi quale data ultima di sottoscrizione della relativa proposta e/o del relativo modulo di richiesta di versamento aggiuntivo, salvo non sia intervenuto prima l’evento liquidità. Per le informazioni di dettaglio in merito all’evento liquidità si rinvia al successivo Art. 12 “MODIFICA DEL PROFILO DI INVESTIMENTO DEL CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE – SWITCH”. La Società può comunque riservarsi di sospendere la possibilità di effettuare il versamento di premi aggiuntivi anche prima del 2...
PREMIO UNICO E PREMI AGGIUNTIVI. L’importo del premio da corrispondersi alla Società, per il tramite dell’Intermediario assicurativo, viene scelto dal Contraente in relazione ai propri obiettivi in termini di prestazioni assicurate. Tale importo non può risultare inferiore a Euro 5.000,00. Il premio deve essere corrisposto dal Contraente alla Società in un’unica soluzione all’atto della sottoscrizione della proposta. Trascorso un anno dalla data di decorrenza del contratto, è possibile effettuare il versamento di premi aggiuntivi, che dovranno essere corrisposti dal Contraente alla Società, alla data di sottoscrizione dell'apposito modulo di versamento aggiuntivo. Il versamento può essere effettuato, a condizione che l'Assicurato non abbia un'età superiore a 90 anni. L'importo di ciascun premio aggiuntivo non può risultare inferiore a Euro 5.000,00. Il versamento dei premi viene effettuato tramite procedura di addebito sul conto corrente del Contraente indicato in proposta. Non è previsto il pagamento in contanti.

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  • CONDIZIONI AGGIUNTIVE l'Assicurazione s'intende operante anche per lo svolgimento delle attività di consulenza ecologica ed ambientale, ecologia e fonti d'inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

  • OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO Non sono previste opzioni con pagamento di un premio aggiuntivo.

  • Prestazioni aggiuntive Nei limiti di indennizzo per singolo veicolo indicato nella Sezione 6), si intendono prestate altresì le seguenti garanzie: a) Soccorso stradale La Società Assicuratrice rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il trasporto dell'autovettura danneggiata a seguito di sinistro rientrante nel precedente art.1.

  • Pagamento del premio e decorrenza della garanzia A parziale deroga dell’art. 1901 Codice Civile, le parti, anche ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 192/2012 convengono espressamente che: - il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di ricezione del contratto da parte del broker. In mancanza di pagamento, la garanzia rimane sospesa dalla fine di tale periodo e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato il premio di perfezionamento. - se il Contraente non paga il premio per le rate successive la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore alle ore 24.00 del giorno in cui viene pagato quanto dovuto, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite. - i termini di cui al comma precedente si applicano anche in occasione del perfezionamento di documenti emessi dalla Società, a modifica e variazione del rischio, che comportino il versamento di premi aggiuntivi. Conseguentemente la Società rinuncia alle azioni di cui al citato X.Xxx 192/2012 per i suindicati periodi di comporto. Qualora ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2008, n. 40 così come integrato dall’art. 1 della Legge 26 aprile 2012 n. 44 (c.d. “Decreto Fiscale 2012”) e smei il riscossore riscontrasse un inadempimento a carico della Società ed il Contraente fosse impossibilitato a provvedere al pagamento parziale o totale della polizza sino alla definizione del provvedimento, le garanzie resteranno comunque operanti ed i termini di cui sopra per il pagamento del premio decorreranno dalla data in cui la Società di Riscossione comunicherà al Contraente la revoca del provvedimento.

  • Adeguamento del premio e delle somme assicurate Le somme assicurate ed il relativo Premio, non sono soggetti ad adeguamento automatico.

  • Modalità di pagamento del Premio Il pagamento dei premi va effettuato direttamente a favore della Compagnia, autorizzando l’addebito sul conto corrente bancario; la data valuta di addebito allo stesso coincide con la data di investimento del premio, come definita al successivo Art. 5 “Attribu- zione delle quote”. L’estratto conto bancario del Con- traente costituisce a tutti gli effetti quietanza di paga- mento (ricevuta di pagamento).

  • Modalità di presentazione delle fatture e pagamento La fattura dovrà essere trasmessa in forma elettronica secondo il formato di cui all’allegato A “Formato della fattura elettronica” del DM n.55/2013, indirizzandola al Codice Univoco Ufficio riportato nella presente RDO. Oltre al “Codice Univoco Ufficio” che deve essere inserito obbligatoriamente nell’elemento “Codice Destinatario” del tracciato della fattura elettronica, dovranno altresì essere indicate nella fattura anche le seguenti informazioni:

  • Corrispettivo e modalità di pagamento 20.1 Il corrispettivo della Fornitura sarà indicato all’interno dell’Ordine in Euro e comprensivo di IVA, ove applicabile. Salvo ove diversamente ed espressamente previsto nel relativo Ordine, il corrispettivo è da intendersi fisso ed onnicomprensivo di ogni costo, spesa e/o onere accessorio, inclusi quelli di imballaggio, spedizione e trasporto (franco luogo di destinazione indicato nell’Ordine, DDP Incoterms 2010) afferenti alla Fornitura. 20.2 Qualora l’Ordine abbia ad oggetto l’esecuzione di un Servizio o la realizzazione di un’Opera, il Fornitore rinuncia espressamente con la sottoscrizione delle presenti Condizioni Generali all’applicazione degli articoli 1660, 1661 e 1664 del codice civile, restando esclusa, per espresso accordo tra le Parti, qualsiasi variazione e/o revisione del corrispettivo e dei prezzi se non laddove espressamente prevista dal relativo Ordine. Il Fornitore rinuncia altresì espressamente, ora per allora, a chiedere la risoluzione del Contratto per ec­ cessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’articolo 1467 del codice civile. 20.3 Le modalità e i termini di pagamento saranno indicati in dettaglio in ciascun Ordine, fermo restando che qualora il relativo Ordine non contenga alcuna specifi­ cazione, il corrispettivo dovrà essere pagato dal Committente in un’unica soluzione al completamento della Fornitura. I pagamenti avvengono esclusivamente a fronte di ricezione della relativa fattura da parte del Committente; per ogni pagamento richiesto dal Fornitore, dovrà essere presentata una fattura separata. Alla relativa fattura deve essere allegato il documento condiviso dalle parti attestante il relativo adempimento (a titolo meramente esemplificativo, bolla di consegna quietanzata, protocollo controfirmato, bollettini di lavoro a regia approvati, avvenuta emissione del Certificato di Xxxxxxxx etc.). Le fatture dovranno essere contrassegnate con i riferimenti all’Ordine e/o al Contratto, con espressa indicazione del tipo di fattura (acconto, parziale, conto finale, con­ to lavori a regia, compensazione) e dovranno essere inviate al Committente. L’IVA deve essere indicata su ogni fattura in modo dettagliato come posizione separata sotto forma di importo e percentuale. 20.4 Il Committente si impegna a pagare quanto dovuto al Fornitore entro 60 (sessanta) giorni dalla data del ricevimento della relativa fattura, ferma restando la facoltà del Committente di compensare tali importi con eventuali crediti vantati nei confronti del Fornitore.