CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO Clausole campione

CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in : • quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) armonizzati ai sensi della Direttiva CEE 85/611 e sue successive integrazioni e modifiche; • quote di OICR non armonizzati, sia nazionali che esteri, commercializzati nel territorio nazionale; • strumenti finanziari di vario genere, tra i quali strumenti del mercato monetario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità. Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno possono, essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo ALLIANZ. Tali attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione: Il Fondo interno sarà gestito in un’ottica di gestione attiva, dinamicamente modulando la componente obbligazionaria e la componente azionaria in base alle aspettative di mercato, in un orizzonte temporale di 10 anni, un risultato di investimento superiore all’inflazione europea in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. In particolare, gli Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) saranno selezionati in base alle loro potenzialità di rendimento e alle correlazioni. Si riporta di seguito il benchmark adottato dalla Società con l’obiettivo di massimizzare il rendimento del Fondo interno rispetto al parametro di riferimento, al fine di meglio perseguire la strategia di investimento definita dalla Società. Si precisa che tale obiettivo non è garantito dalla Società e potrebbe non esistere una perfetta corrispondenza tra gli attivi sottostanti al Fondo interno e il relativo benchmark; si segnala in ogni caso che il benchmark, in quanto teorico non è gravato da costi. Il benchmark è un parametro di riferimento oggettivo e confrontabile, definito facendo rimando a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi agli investimenti del Fondo interno ed al quale vengono commisurati i risultati della gestione del Fondo stesso. Viene calcolato con il metodo “a proporzioni costanti”, per il quale i pesi degli indici che lo compongono vengono mantenuti costanti. Il benchmark adottato nella gestione del Fondo è composto da: Benchmark Peso BARCLAYS EURO GOV. INFLATION-LINKED BOND 1-10 Y 100%
CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Orga- nismi di Investimento Collettivo del Risparmio) ar- monizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/ CEE e successive modifiche e integrazioni, orga- nizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”. Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclusiva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del risparmio appartenenti al Gruppo In- tesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del Fondo Interno inve- stita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%. Gli attivi potranno inoltre essere investiti in: • quote di OICR nazionali, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modi- fiche e integrazioni, emessi nel rispetto del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finan- ziaria) e delle relative disposizioni di attuazione e commercializzati nel territorio nazionale; • quote di OICR esteri, non armonizzati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e successive modi- fiche e integrazioni, che abbiano ottenuto l’auto- rizzazione ad essere commercializzati nel terri- torio nazionale secondo quanto previsto dal me- desimo decreto legislativo; • strumenti monetari, emessi o garantiti da soggetti residenti in Stati della zona A o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati, che abbiano una scadenza non superiore a sei mesi e appartengano alle seguenti tipologie: - depositi bancari in conto corrente; - certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario; - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garan- titi da Stati Membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati Membri; • strumenti finanziari, emessi o garantiti da Stati appartenenti alla zona A, ai sensi della direttiva 89/647/CE, da enti locali o da enti pubblici di stati membri o da organizzazioni internazionali cui aderiscono uno o più dei predetti Stati ovvero da soggetti residenti nei predetti stati membri che appartengono alle seguenti tipologie: - Titoli di Stato; - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili; - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) co- munque denominati, altri titoli equiva...
CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e succes- sive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “Unit Trust”. Tali OICR sono principalmente, o anche in via esclu- siva, promossi, istituiti o gestiti da Società di Gestione del Risparmio appartenenti al Gruppo Intesa Sanpaolo di cui la Compagnia fa parte. È prevista altresì una quota del Fondo Interno inve- stita in Fondi Multimanager, ovvero in OICR di Case terze, non superiore al 30%. Gli attivi potranno inoltre essere investiti in: - depositi bancari in conto corrente; - certificati di deposito o altri strumenti del mer- cato monetario; - operazioni di pronti contro termine, che abbiano ad oggetto titoli obbligazionari emessi o garantiti da Stati membri dell’Unione Europea ovvero emessi da enti sopranazionali cui aderiscono uno o più Stati membri; - Titoli di Stato; - titoli obbligazionari o altri titoli assimilabili; - titoli di capitale, ovvero strumenti finanziari di natura azionaria e, più in generale, di capitale (es. azioni di risparmio, warrants, ecc.) comunque denominati, altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario non ammessi o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato; obbli- gazioni convertibili e/o cum warrant negli strumenti finanziari di cui sopra; qualsiasi altro titolo normal- mente negoziato che permetta di acquisire o ven- dere gli strumenti finanziari di cui sopra. Resta ferma per la Compagnia la facoltà di detenere una parte del patrimonio del Fondo Interno in dispo- nibilità liquide e più in generale la facoltà di assu- mere, in relazione all’andamento dei mercati finan- ziari o ad altre specifiche congiunturali, azioni volte a tutelare l’interesse dei Contraenti. La Compagnia si riserva inoltre la possibilità di utiliz- zare strumenti finanziari derivati, in coerenza con le caratteristiche del Fondo Interno e in modo da non alterarne il profilo di rischio, con lo scopo sia di rea- lizzare un’efficace gestione del portafoglio, sia di ridurre la rischiosità delle attività finanziarie. Tali strumenti derivati saranno attivati attraverso l’inve- stimento in quote di OICR dedicati. Il Fondo Interno Synthesis Multiasset 15 persegue una propria politica d’investimento come di seguito descritto. L...
CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno sono investiti dalla Società nel rispetto dei principi fissati in materia di copertura delle riserve tecniche in:  quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) armonizzati, inclusi ETF (Exchange Traded Funds) che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva 2009/65/EC (“Direttiva UCITS”) e sue successive integrazioni e modifiche;  quote di OICR non armonizzati ai sensi della Direttiva UCITS, sia nazionali che di diritto comunitario, commercializzati nel territorio nazionale;  strumenti finanziari di vario genere, tra i quali strumenti del mercato monetario, obbligazionario e azionario, denominati in qualsiasi valuta ed oggetto di transazione sia sui mercati nazionali che sui mercati internazionali e liquidità. In ogni caso, gli attivi del Fondo Interno sono investiti secondo i seguenti limiti: Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo Interno possono essere investiti in strumenti finanziari o altri attivi emessi o gestiti da Società del Gruppo Allianz e del Gruppo UniCredit, nonché da SGR e/o Società facenti parte del Gruppo della Società a cui è affidata la gestione del portafoglio. Il portafoglio del Fondo Interno è ripartito in modo dinamico tra la componente obbligazionaria e quella azionaria: l’investimento nei mercati obbligazionari è indirizzato, in misura principale, verso fondi (OICR e ETF) e, in misura al più contenuta, verso titoli di emittenti governativi, societari e organismi sovranazionali mentre l’esposizione ai mercati azionari è rivolta principalmente verso OICR e ETF e, in misura contenuta, verso titoli di emittenti societari per lo più ad elevata capitalizzazione (le cui azioni sono caratterizzate da buona liquidabilità). La componente azionaria in portafoglio potrà tuttavia raggiungere un peso anche prevalente (fino al 70% del totale attivo) in rapporto al valore complessivo del patrimonio del Fondo Interno. Gli OICR azionari, inclusi ETF, in cui investe il Fondo Interno sono selezionati fra quelli che investono in strumenti finanziari emessi da società operanti nei settori e mercati che nel prossimo futuro si ritiene beneficeranno maggiormente delle tendenze di cambiamento globale attualmente in atto (a titolo esemplificativo, trasformazioni legate allo sviluppo e all’innovazione tecnologica, alle dinamiche demografiche e sociali, ai cambiamenti climatici, all’urbanizzazione, …). Per quanto attiene la componente obbligazionaria del po...
CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Gli attivi che costituiscono il patrimonio del Fondo interno - valorizzati a valori correnti di mercato - sono investiti dalla Società in: • quote di Organismi di Investimento Collettivo di Risparmio (OICR) sia di diritto comunitario che di diritto estero, che soddisfino le condizioni richieste dalla Direttiva CEE 85/611, come modificata dalla Direttiva CEE 88/220. Tali attivi sono investiti secondo la seguente ripartizione: E’ ammessa la possibilità di investire in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o Società appartenenti al Gruppo Allianz ovvero al Gruppo Bancario UniCredit. Lo stile di gestione è di tipo flessibile e prevede la possibilità di concentrare o suddividere opportunamente gli investimenti sulla base della rischiosità assoluta e relativa dei mercati, nonché delle aspettative del gestore sull’andamento degli stessi. In tale ottica, e con particolare attenzione alla capacità del portafoglio di generare proventi, il gestore definisce la ripartizione tra componente azionaria, obbligazionaria e componente monetaria. Le scelte d’investimento in OICR avvengono in base ad un'analisi quantitativa e qualitativa finalizzata ad identificare gli OICR che abbiano mostrato continuità di performance nel medio periodo rispetto al mercato di riferimento, valutando con particolare attenzione il processo di investimento seguito dalla società di gestione degli OICR.
CRITERI DI INVESTIMENTO DEL FONDO INTERNO. Il Fondo Interno investe gli attivi principalmente1, o anche in via esclusiva, in quote di OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) armonizzati ovvero conformi alla Direttiva 85/611/CEE e successive modifiche e integrazioni, organizzati in forma di “Fondo Comune di Investimento”, “Sicav” o “

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  • CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice. Nella colonna identificata con la lettera Q vengono indicati i “Punteggi quantitativi”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica. Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

  • TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria. Il requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA L’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura qualitativa avverrà, da parte di ciascun commissario di gara, facendo ricorso al sistema del confronto a coppie tra le offerte presentate. Il confronto avviene sulla base delle preferenze accordate da ciascun commissario a ciascuna offerta in confronto con tutti le altre. Ciascun commissario confronta l’offerta di ciascun concorrente indicando quale offerta preferisce e il relativo grado di preferenza, variabile da 1 a 6 e precisamente: 1=nessuna preferenza; 2= preferenza minima; 3=preferenza piccola; 4= preferenza media; 5= preferenza grande; 6= preferenza massima; Viene costruita una matrice con un numero di righe e un numero di colonne pari al numero dei concorrenti meno uno nel quale le lettere individuano i singoli concorrenti: in ciascuna casella viene collocata la lettera corrispondente all’elemento che è stato preferito con il relativo grado di preferenza e, in caso di parità, vengono collocate nella casella le lettere dei due elementi in confronto, assegnando un punto ad entrambe. Al termine del confronto a coppie, per ogni subcriterio, si procederà alla somma dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari; tale somma verrà riparametrata, attribuendo uno al concorrente che ha ottenuto il valore più alto e agli altri concorrenti un valore conseguentemente proporzionale al maggiore. Qualora nessuno dei partecipanti ottenga il massimo dei punteggi previsti dai singoli criteri di valutazione (Criterio A max punti 25 – Criterio B max punti 50) saranno riparametrati anche quest’ultimi. Il totale del punteggio afferente l’offerta qualitativa verrà arrotondato alla seconda cifra decimale, seguendo lo schema di arrotondamento per difetto se la terza cifra decimale dopo la virgola è minore o uguale a 4, per eccesso se la terza cifra decimale dopo la virgola è maggiore o uguale a 5. All’interno del portale SATER sarà attribuito solamente il punteggio totale dell’offerta qualitativa. I punteggi relativi ai criteri e subcriteri saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice. Il metodo del confronto a coppie verrà utilizzato solo in presenza di almeno tre offerte da valutare. Nel caso in cui non si raggiungesse tale numero l’attribuzione dei punteggi per i criteri di natura quantitativa da parte di ogni singolo commissario avverrà attraverso il calcolo della media dei coefficienti variabili tra zero e uno attribuito discrezionalmente dai singoli commissari. Si precisa che i coefficienti attraverso i quali si procederà all’individuazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa sono i seguenti: Giudizio sintetico Valutazione coefficiente Descrizione Ottimo 1,00 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura pienamente esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde pienamente a quanto richiesto. Buono 0,75 L'elemento oggetto di valutazione è trattato in misura esauriente dal punto di vista tecnico e funzionale. La soluzione risponde in maniera soddisfacente a quanto richiesto.

  • Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 1. L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”) e del D.L. n. 187 del 12 novembre 2010 (“Misure urgenti in materia di sicurezza”), convertito con modificazioni della legge n. 217 del 17 dicembre 2010, e successive modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle imprese. 2. In particolare, l’Appaltatore si obbliga: a) ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte dell’Istituto che passivi verso la Filiera delle Imprese, il conto corrente indicato all’art. 7; b) a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sul conto corrente dedicato sopra menzionato; c) ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; d) ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010; e) ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento; f) a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti al conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di 7 (sette) giorni dal verificarsi della suddetta modifica. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (articolo 6, comma 4, della legge n.136/10). g) ad inserire o a procurare che sia inserito, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di Gara (CIG) attribuito alla presente procedura; 3. Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale: a) i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa; b) le spese giornaliere relative al presente Contratto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (euro millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa; c) gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari. 4. Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto. 5. Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. 6. Nel caso di cessione dei crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: a) indicare il CIG della procedura ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; b) osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.

  • Modalità di espletamento del servizio 1. Il gestore, nell’ambito della propria autonomia, deve garantire che il servizio sia svolto per tutto il periodo di vigenza della concessione con regolarità, decoro, continuità, sicurezza e fruizione in condizione di uguaglianza degli utenti. 2. In particolare dovrà assicurare che il servizio sia reso a chiunque ne faccia richiesta, dietro pagamento delle tariffe fissate, senza alcuna distinzione di sesso, religione, etc., nel rispetto delle disposizioni di cui al presente capitolato e garantendo la scrupolosa osservanza di tutte le norme vigenti in materia, con particolare riferimento a quelle igienico-sanitarie, di sicurezza e quelle relative alla gestione degli ostelli per la gioventù. 3. L’avvio dell’attività ricettiva di Ostello per la gioventù è sospensivamente condizionato all’obbligatorietà, da parte del Concessionario, di presentare allo Sportello SUAPE del Comune di idonea documentazione attestante l’esistenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia. 4. In relazione al servizio da espletarsi sono a carico del Concessionario in particolare: a) il mantenimento dell’immobile e delle sue pertinenze in stato decoroso; b) le spese di gestione dell’Ostello ed in particolare quelle relative alle utenze d’acqua, d’energia elettrica, per il gas, per il riscaldamento, raffrescamento, telefoniche, etc. occorrenti per il buon funzionamento della struttura, che il Concessionario, a sue spese e suo carico, dovrà intestare a se stesso entro 30 giorni dalla firma del contratto di concessione, l’ottenimento e realizzazione di eventuali lavori per autorizzazione allo scarico; c) l’addestramento e l’aggiornamento del personale che dovrà essere in numero sufficiente e idoneo a mantenere regolare e continuo il servizio; d) l’obbligo di garantire la reperibilità 24 ore su 24 di un responsabile dell’Ostello, incaricato dal Concessionario; e) il servizio di prenotazione; f) la fornitura della biancheria e di quant’altro necessario al pernottamento; g) le indicazioni e i suggerimenti sulle offerte turistiche in tema socio-culturale, sugli spettacoli, su itinerari storico artistici, enogastronomici, o sul miglior utilizzo del tempo libero a Marrubiu e dintorni e nell’intera provincia di Oristano, in modo da favorire e rendere quanto più piacevole il soggiorno; h) l’ottenimento di tutte le dovute autorizzazioni necessarie a qualsiasi titolo per l’avvio dell’attività ed eventuali necessari lavori, nonché la promozione a livello nazionale e internazionale dell’Ostello oggetto di gestione e la pubblicazione di tutto il materiale pubblicitario necessario a tale fine; i) tutte le spese inerenti, conseguenti e comunque connesse con la stipulazione e la registrazione della presente concessione, sono a carico della parte aggiudicataria; j) tutte le obbligazioni nascenti dalla presente convenzione. 5. Il servizio di pernottamento dovrà essere garantito a tutti i giovani, nonché ai gruppi e alle associazioni giovanili, per il conseguimento di finalità ricreative, culturali, sportive, religiose e sociali, ai gruppi scolastici in genere e ai loro accompagnatori nonché agli studenti universitari. 6. Per ragioni sociali o umanitarie possono essere ospitate, su segnalazione dei Servizi sociali del Comune o di altre istituzioni operanti a livello sociale, o delle Forze di Polizia, persone che versano in situazione di particolare difficoltà e disagio (sfrattati, indigenti, rifugiati, etc.). 7. Il pasto sarà composto da un primo piatto, di almeno due tipi, da un secondo piatto con contorno, frutta, pane, bevande escluse.

  • SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA La prima seduta ha luogo il giorno 10/01/2023, alle ore 14:30. Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite il Sistema. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite il Sistema almeno 3 [indicare il numero] giorni prima della data fissata. Il Sistema consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all’apertura: • della documentazione amministrativa; • delle offerte tecniche; • delle offerte economiche; e la riservatezza delle sedute che non sono pubbliche. La pubblicità delle sedute è garantita mediante collegamento dei concorrenti da remoto per consentire a ciascun soggetto interessato di visualizzare le operazioni della seduta. Si precisa che alle sedute di cui sopra i concorrenti potranno assistere collegandosi da remoto al Sistema nei giorni e orari che saranno comunicati (ad eccezione delle date già indicate in Bando di gara).

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula: Ci = (Ra/Rmax)α Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; Ra = ribasso dell’offerta del concorrente i-esimo; Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

  • MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO L’aggiudicatario dovrà provvedere allo svolgimento della propria attività nel modo ritenuto più opportuno per ottemperare in maniera efficace agli obblighi derivanti dall’affidamento della prestazione. Il professionista affidatario del servizio non potrà instaurare, durante l’espletamento del presente incarico, rapporti professionali con terzi, comunque contro interessati del Comune di Firenze nella specifica materia oggetto dell’incarico e con riferimento alla tipologia dello stesso. Il professionista si obbliga, per sé e i propri collaboratori, all’integrale rispetto delle disposizioni del Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Firenze approvato con Deliberazione di Giunta n. 471/2013, che come previsto dall’art. 2, comma 1, lett. b) e c) del Codice stesso, si applica anche ai collaboratori o consulenti dell’Amministrazione comunale nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni, servizi o opere la cui attività è svolta nell’ambito del rapporto delle stesse con il Comune di Firenze in caso di grave inosservanza del rispetto di tali obblighi si procederà alla risoluzione del contratto. Dovrà essere prodotto un primo Rapporto Intermedio di Controllo (RIC) entro 30 giorni dalla data di consegna del progetto. Sulla base dei documenti contrattuali il Progettista dovrà consegnare le eventuali integrazioni a valle della revisione seguente le osservazioni contenute nel RIC entro i successivi 15 giorni. Conseguentemente dovrà essere prodotto un Rapporto Finale di Controllo (RFC) entro i successivi 15 giorni o in alternativa un ulteriore Rapporto Intermedio di Controllo (RIC). Le verifiche non avranno inizio se non quando la consegna del progetto potrà considerarsi completa. I termini per l’emissione dei documenti (RIC e RFC) decorreranno dal momento della consegna completa dei prodotti.

  • OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI Il contratto d’appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136. L’affidatario deve comunicare alla stazione appaltante: − gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati; − le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi; − ogni modifica relativa ai dati trasmessi. La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto. In occasione di ogni pagamento all’appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell’assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.