Common use of PRESCRIZIONI ACUSTICHE Clause in Contracts

PRESCRIZIONI ACUSTICHE. I livelli di rumore, prodotti dai vari componenti degli impianti, devono risultare tali da non creare disturbo a chi opera all’interno o all’esterno degli ambienti in cui gli impianti stessi sono installati. Per la valutazione del livello di rumore prodotto negli ambienti dagli impianti, ritenuto ammissibile, si farà riferimento alla norma UNI 8199. Tali valori potranno essere elevati in sede di collaudo solo nel caso d’accertata maggiore rumorosità presente negli ambienti in assenza di funzionamento degli impianti, realizzati dalla Ditta appaltatrice. Per quanto riguarda la valutazione del disturbo causato da impianti posti all’esterno del fabbricato, sia nei riguardi d’insediamenti limitrofi esterni che nei riguardi degli ambienti interni, saranno garantite le condizioni per il rispetto della Legge n. 447 del 26/10/95, del D.P.C.M. 14/11/97 e del D.P.C.M. 5/12/97. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a contenere i livelli di rumore, entro i limiti, prescritti eventualmente provvedendo anche a far eseguire rilievi di rumorosità interna ed esterna in assenza di funzionamento degli impianti realizzati, se ritenuto necessario dai suoi tecnici. Tali misure non esonerano l’Impresa stessa dalle responsabilità collegate al rispetto di quanto sopra prescritto. E’ comunque obbligo dell’Impresa far rientrare i valori di rumorosità indotta dagli impianti entro i limiti su esposti, e ciò senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, anche se per ottenere i risultati richiesti fossero necessari interventi di correzione acustica per gli impianti (sostituzione ventilatori o altri componenti, inserimento d’attenuatori acustici, ecc.). Ad ogni buon fine si fa presente che ogni normativa tecnica citata nel presente capitolato speciale di gara e negli altri documenti di gara deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”.

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Samples: Contratto Di Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

PRESCRIZIONI ACUSTICHE. I livelli di rumore, prodotti dai vari componenti degli impiantiimpianti tecnologici, devono risultare tali da non creare disturbo a chi opera all’interno o all’esterno degli ambienti in cui gli impianti stessi sono installati. Per la valutazione del livello di rumore prodotto negli ambienti dagli impianti, ritenuto ammissibile, si farà riferimento alla norma UNI 8199. Tali valori potranno essere elevati in sede di collaudo solo nel caso d’accertata maggiore rumorosità presente negli ambienti in assenza di funzionamento degli impianti, realizzati dalla Ditta appaltatrice. Per quanto riguarda la valutazione del disturbo causato da impianti posti all’esterno del fabbricato, sia nei riguardi d’insediamenti limitrofi esterni che nei riguardi degli ambienti interni, saranno garantite le condizioni per il rispetto della Legge n. 447 del 26/10/95, del D.P.C.M. 14/11/97 e del D.P.C.M. 5/12/97. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a contenere i livelli di rumore, entro i limiti, prescritti eventualmente provvedendo anche a far eseguire rilievi di rumorosità interna ed esterna in assenza di funzionamento degli impianti realizzati, se ritenuto necessario dai suoi tecnici. Tali misure non esonerano l’Impresa stessa dalle responsabilità collegate al rispetto di quanto sopra prescritto. E’ comunque obbligo dell’Impresa far rientrare i valori di rumorosità indotta dagli impianti entro i limiti su esposti, e ciò senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, anche se per ottenere i risultati richiesti fossero necessari interventi di correzione acustica per gli impianti (sostituzione ventilatori o altri componenti, inserimento d’attenuatori acustici, ecc.). Ad ogni buon fine si fa presente che ogni normativa tecnica citata nel presente capitolato speciale di gara e negli altri documenti di gara deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Capitolato Speciale D’appalto

PRESCRIZIONI ACUSTICHE. I livelli di rumore, rumore prodotti dai vari componenti degli impianti, impianti tecnologici devono risultare tali da non creare disturbo a chi opera all’interno o all’esterno degli ambienti in cui gli impianti stessi sono installati. Per la valutazione del livello di rumore prodotto negli ambienti dagli impianti, ritenuto ammissibile, si farà riferimento alla norma UNI 8199. Tali valori potranno essere elevati in sede di collaudo solo nel caso d’accertata maggiore rumorosità presente negli ambienti in assenza di funzionamento degli impianti, realizzati dalla Ditta appaltatrice. Per quanto riguarda la valutazione del disturbo causato da impianti posti all’esterno del fabbricato, sia nei riguardi d’insediamenti limitrofi esterni che nei riguardi degli ambienti interni, saranno garantite le condizioni per il rispetto della Legge n. 447 del 26/10/95, del D.P.C.M. 14/11/97 e del D.P.C.M. 5/12/97. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a contenere i livelli di rumore, entro i limiti, prescritti eventualmente provvedendo anche a far eseguire rilievi di rumorosità interna ed esterna in assenza di funzionamento degli impianti realizzati, se ritenuto necessario dai suoi tecnici. Tali misure non esonerano l’Impresa stessa dalle responsabilità collegate al rispetto di quanto sopra prescritto. E’ comunque obbligo dell’Impresa far rientrare i valori di rumorosità indotta dagli impianti entro i limiti su esposti, e ciò senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, anche se per ottenere i risultati richiesti fossero necessari interventi di correzione acustica per gli impianti (sostituzione ventilatori o altri componenti, inserimento d’attenuatori acustici, ecc.). Ad ogni buon fine si fa presente che ogni normativa tecnica citata nel presente capitolato speciale di gara e negli altri documenti di gara deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”.

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Samples: Appalto Per La Gestione E Manutenzione Degli Impianti Idrotermosanitari

PRESCRIZIONI ACUSTICHE. I livelli di rumore, prodotti dai vari componenti degli impiantiimpianti tecnologici, devono risultare tali da non creare disturbo a chi opera all’interno o all’esterno degli ambienti in cui gli impianti stessi sono installati. Per la valutazione del livello di rumore prodotto negli ambienti dagli impianti, ritenuto ammissibile, si farà riferimento alla norma UNI 8199. Tali valori potranno essere elevati in sede di collaudo solo nel caso d’accertata maggiore rumorosità presente negli ambienti in assenza di funzionamento degli impianti, realizzati dalla Ditta appaltatrice. Per quanto riguarda la valutazione del disturbo causato da impianti posti all’esterno del fabbricato, sia nei riguardi d’insediamenti limitrofi esterni che nei riguardi degli ambienti interni, saranno garantite le condizioni per il rispetto della Legge n. 447 del 26/10/95, del D.P.C.M. 14/11/97 e del D.P.C.M. 5/12/97. La Ditta appaltatrice dovrà provvedere a mettere in atto tutti gli accorgimenti necessari a contenere i livelli di rumore, entro i limiti, prescritti eventualmente provvedendo anche a far eseguire rilievi di rumorosità interna ed esterna in assenza di funzionamento degli impianti realizzati, se ritenuto necessario dai suoi tecnici. Tali misure non esonerano l’Impresa la Impresa stessa dalle responsabilità collegate al rispetto di quanto sopra prescritto. E’ comunque obbligo dell’Impresa della Impresa far rientrare i valori di rumorosità indotta dagli impianti entro i limiti su espostisuesposti, e ciò senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, anche se per ottenere i risultati richiesti fossero necessari interventi di correzione acustica per gli impianti (sostituzione ventilatori o altri componenti, inserimento d’attenuatori acustici, ecc.). Ad ogni buon fine si fa presente che ogni normativa tecnica citata nel presente capitolato speciale In sede di gara e negli altri documenti collaudo i livelli di gara deve essere intesa espressa nella forma “e successive modifiche ed integrazioni”rumore in dB(A) saranno misurati secondo la metodologia stabilita dal Decreto del Ministero dell’Ambiente 16 marzo 1998.

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Samples: Forniture Ed Opere