Common use of Presidente del Consiglio di Amministrazione Clause in Contracts

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Presidente, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3. 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. 4. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. 5. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società. 6. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata. 7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti. 8. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivo. 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse sociale. 2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale ove previsto. 3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga di convocare il consiglio di amministrazione, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata o Posta certificata. 4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo. 7. Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

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Samples: Statuto Della Comunità Energetica Rinnovabile

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 143.1. Il Presidente, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3. 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. 4. Il Presidente presidente del consiglio di amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine all’ordine del giorno vengano fornite a ai componenti del consiglio. 43.2. Il presidente garantisce l’efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i consiglierisuoi componenti. Il presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi; e (iii) il consiglio di amministrazione compia quanto necessario al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità competente nell’interesse della stabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 543.3. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società. 6. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata. 7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti. 8. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivo. 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse sociale. 2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Al presidente o dal collegio sindacale ove previsto. 3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale. 43.4. Nell’ambito dei quali si chiede poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la discussione cancellazione di privilegi, di ipoteche e le ragioni della richiestasurrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. 43.5. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di convocare il consiglio di amministrazionefatto, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata o Posta certificatafunzioni gestionali. 4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo. 7. Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

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Samples: Statuto Sociale

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Presidente, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3. 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. 443.1. Il Presidente del consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l’Assemblea dei Soci, convoca e pre- siede il consiglio Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine all’ordine del giorno vengano fornite a ai componenti del Consiglio. 43.2. Il presidente garantisce l’efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le delibe- razioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i consiglieri. 5suoi componenti. Il Presidente vigila sul buon andamento assicura inoltre che: (i) il pro- cesso di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi; e (iii) il Consiglio di Amministrazione compia quanto necessario al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità competente nell’interesse della Societàstabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 643.3. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Al Presidente decade con decorrenza immediata. 7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effettispetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale. 843.4. In sede Nell’ambito dei poteri di prima applicazionerappresentanza, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivoconsente ed autorizza la cancel- lazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di opera- zioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. 143.5. Il Presidente convoca il Consiglio non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse socialefatto, funzioni gestionali. 2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale ove previsto. 3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga di convocare il consiglio di amministrazione, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata o Posta certificata. 4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo. 7. Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

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Samples: Statuto

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Presidente, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3. 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. 4. Il Presidente presidente del consiglio di amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati, ed il raccordo di questi con i competenti organi della Capogruppo. Egli presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine all’ordine del giorno vengano fornite a ai componenti del consiglio. Il presidente garantisce l’efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i consiglieri. 5suoi componenti. Il Presidente vigila sul buon andamento presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi. Al presidente del consiglio di amministrazione spetta la rappresentanza legale della Società. 6Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. In caso Nell’ambito dei poteri di sopravvenuta incompatibilitàrappresentanza, il Presidente decade con decorrenza immediata. 7presidente consente ed autorizza la cancellazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Il presidente non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di fatto, funzioni gestionali. In caso di assenza od impedimento del Presidenteo di impedimento, il componente più anziano presidente è sostituito nelle sue funzioni dal vice presidente; in caso di età del Consiglio assenza o impedimento anche di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti. 8. In sede di prima applicazionequesto, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivo. 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse sociale. 2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario funzioni sono svolte dal presidente o consigliere designato dal collegio sindacale ove previsto. 3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga di convocare il consiglio di amministrazione. Di fronte ai terzi, ne informa la firma di chi sostituisce il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata presidente fa prova dell'assenza o Posta certificataimpedimento di quest’ultimo. 4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo. 7. Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

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Samples: Statuto Sociale

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Presidente, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3. 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. 443.1. Il Presidente del consiglio Consiglio di amministrazione Amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati. Egli presiede l’Assemblea dei Soci, convoca e pre- siede il consiglio Consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine all’ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieriai componenti del Consiglio. 543.2. Il Presidente vigila sul buon andamento garantisce l’efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le delibe- razioni alle quali giunge il Consiglio siano il risultato di un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i suoi componenti. Il Presidente assicura inoltre che: (i) il pro- cesso di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del Consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la Società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi; e (iii) il Consiglio di Amministrazione compia quanto necessario al fine di osservare e dare esecuzione alle disposizioni che la Capogruppo, nell’esercizio dell’attività di direzione e coordinamento, emana anche per l’esecuzione delle istruzioni impartite dall’Autorità competente nell’interesse della Societàstabilità del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale. 643.3. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Al Presidente decade con decorrenza immediata. 7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effettispetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l’uso della firma sociale. 843.4. In sede Nell’ambito dei poteri di prima applicazionerappresentanza, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivoconsente ed autorizza la cancel- lazione di privilegi, di ipoteche e le surrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di opera- zioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. 143.5. Il Presidente convoca il Consiglio non può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse socialefatto, funzioni gestionali. 2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale ove previsto. 3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga di convocare il consiglio di amministrazione, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata o Posta certificata. 4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo. 7. Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

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Samples: Statuto

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1. Il PresidentePresidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta il Consorzio, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti ed esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla Legge, dallo statuto e dai Regolamenti. Esso è l'organo di terzi raccordo fra Assemblea e Consiglio di Amministrazione che coordina l'attività d'indirizzo con quella di governo e di amministrazione ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sedeassicura l'unità delle attività imprenditoriali del Consorzio. 2. Il Presidente dura Egli adotta tutti gli atti ed assume determinazioni concernenti l'amministrazione del Consorzio che gli sono attribuiti dal presente statuto e dai regolamenti. Partecipa, in carica tre eserciziquanto richiesto e senza diritto di voto, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3alle adunanze dell'Assemblea. 3. Il Presidente In particolare, il Presidente: a) rappresenta il Consiglio di Amministrazione, lo convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. 4. Il Presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazionepresiede, ne fissa l'ordine del giorno, può distribuire gli affari tra i componenti del medesimo e ne sottoscrive le deliberazioni; b) firma la corrispondenza ed i documenti relativi all'attività del consiglio, nonche' sottoscrive gli atti deliberativi, unitamente al Segretario; c) sovrintende e coordina i lavori l'attività del consiglio, stimolando l'attività dei singoli consiglieri; d) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.sull'andamento degli uffici e dei servizi; 5. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società. 6. In caso di sopravvenuta incompatibilitàe) emette, il Presidente decade con decorrenza immediata. 7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti. 8. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivo. 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse sociale. 2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale ove previsto. 3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga di convocare il consiglio di amministrazione, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata o Posta certificata. 4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo. 7. Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma limiti di legge, vengono firmati ordinanze per l'attuazione e l'osservanza dei regolamenti del Consorzio; f) adotta, ove necessario, provvedimenti di competenza del consiglio, da chi presiede sottoporre alla ratifica del consiglio stesso, nella prima adunanza successiva; g) può delegare, per singole materie o affari, le sue competenze ad uno o più componenti del consiglio; h) vigila sull'attività e da un segretario nominato sull'operato del Direttore e del Segretario; i ) ha la rappresentanza legale del consorzio e, previamente autorizzato dal Consiglio di volta Amministrazione, può stare in volta anche tra estranei al Consiglio stessogiudizio; l ) stipula i contratti in rappresentanza del Consorzio; m) sottoscrive gli ordinativi di pagamento ed incasso.

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Samples: Statute

Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1. Il Presidente, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sede. 2. Il Presidente dura in carica tre esercizi, è rieleggibile e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3. 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci. 4. Il Presidente presidente del consiglio di amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, garantendo l’equilibrio di poteri tra gli organi deliberanti della Società, con particolare riferimento ai poteri delegati, ed il raccordo di questi con i competenti organi della Capogruppo. Egli presiede l’assemblea dei soci, convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine all’ordine del giorno vengano fornite a ai componenti del consiglio. Il presidente garantisce l’efficacia del dibattito consiliare e si adopera affinché le deliberazioni alle quali giunge il consiglio siano il risultato di un’adeguata dialettica e del contributo consapevole e ragionato di tutti i consiglieri. 5suoi componenti. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società. 6presidente assicura inoltre che: (i) il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, le modalità con cui esso è condotto siano coerenti con il grado di complessità dei lavori del consiglio, siano adottate le misure correttive per far fronte alle eventuali carenze riscontrate; (ii) la società predisponga ed attui programmi di inserimento e piani di formazione dei componenti degli organi. In caso di sopravvenuta incompatibilità, il Presidente decade con decorrenza immediata. 7. In caso di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti. 8. In sede di prima applicazione, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivo. 1. Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse sociale. 2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal Al presidente o dal collegio sindacale ove previsto. 3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno spetta la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi e in giudizio, nonché l'uso della firma sociale. Nell’ambito dei quali si chiede poteri di rappresentanza, il presidente consente ed autorizza la discussione cancellazione di privilegi, di ipoteche e le ragioni della richiestasurrogazioni e postergazioni, le annotazioni di inefficacia delle trascrizioni e la restituzione di pegni o cauzioni costituenti garanzia sussidiaria di operazioni di credito o di mutui ipotecari stipulati dalla Società quando il credito sia integralmente estinto. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga può avere un ruolo esecutivo e non può svolgere, neppure di convocare il consiglio di amministrazionefatto, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata o Posta certificatafunzioni gestionali. 4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo. 7. Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

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Presidente del Consiglio di Amministrazione. 1. Il PresidentePresidente del Consiglio di Amministrazione promuove l’effettivo funzionamento del governo societario, designato dal socio “Amministrazione” ha la rappresentanza legale della Società nei confronti di terzi ed in giudiziogarantendo l’equilibrio dei poteri rispetto agli altri Amministratori esecutivi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori in qualsiasi sederiferimento ai poteri delegati. 2. Il Presidente dura in carica tre esercizisi pone quale interlocutore del Collegio Sindacale e dei Comitati interni, è rieleggibile se costituiti, e deve essere scelto secondo i criteri di professionalità sovrintende alle relazioni esterne e competenza previsti dall'articolo 21, comma 3istituzionali. 3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea le riunioni del Consiglio di Amministrazione, ne fissa l’ordine del giorno e provvede affinché le informazioni e la documentazione relative alle materie iscritte all’ordine del giorno vengano adeguatamente fornite a tutti gli Amministratori con congruo anticipo; coordina inoltre i lavori del Consiglio di Amministrazione, verificando la regolarità della costituzione dello stesso e accertando l’identità e la legittimazione dei Socipresenti e i risultati delle votazioni. Il Presidente favorisce la dialettica e sollecita la partecipazione attiva dei componenti non esecutivi ai lavori del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente assicura inoltre che il processo di autovalutazione degli organi sociali sia svolto con efficacia, che le modalità con cui esso è condotto siano coerenti rispetto al grado di complessità dei lavori del Consiglio di Amministrazione e che siano adottate le misure correttive previste per far fronte alle eventuali carenze riscontrate. 4. Il Presidente del consiglio Nei casi di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. 5. Il Presidente vigila sul buon andamento della Società. 6. In caso di sopravvenuta incompatibilitàimprorogabile urgenza, il Presidente decade con decorrenza immediata. 7. In caso può adottare i provvedimenti di assenza od impedimento del Presidente, il componente più anziano di età competenza del Consiglio di Amministrazione lo sostituisce a tutti gli effetti. 8. In sede di prima applicazionesu proposta motivata e vincolante del Direttore Generale, il Presidente può essere nominato nell’atto costitutivo. 1. Il Presidente convoca informando il Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge ed ogni qualvolta lo ritenga opportuno nell’interesse socialein occasione della prima adunanza successiva. 2. Il consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, in xxx xxxxxxxxx xxxxxx ogni quattro mesi e in via straordinaria tutte le volte che ciò sia ritenuto necessario dal presidente o dal collegio sindacale ove previsto. 3. Ciascun consigliere di amministrazione può richiedere al presidente la convocazione del consiglio di amministrazione mediante lettera raccomandata o a mezzo Posta certificata contenente i punti dell'ordine del giorno dei quali si chiede la discussione e le ragioni della richiesta. Il presidente provvede sulla richiesta entro cinque giorni; qualora non ritenga di convocare il consiglio di amministrazione, ne informa il consigliere richiedente e gli altri membri del collegio mediante nota raccomandata o Posta certificata. 4. La convocazione è fatta almeno otto giorni prima della riunione con lettera da spedire mediante raccomandata o posta elettronica certificata. Nei casi di urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno due giorni. 5. Le riunioni del consiglio sono presiedute dal presidente ovvero dall'amministratore più anziano per carica o, in subordine, per età. 6. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. Fatte salve le più qualificate maggioranze richieste espressamente dal presente Statuto su specifiche materie, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio. I consiglieri astenuti o che si siano dichiarati in conflitto di interessi sono computati ai fini del calcolo della maggioranza per il quorum costitutivo, ma non per il quorum deliberativo. 7. Le riunioni del consiglio possono essere tenute anche avvalendosi di sistemi di teleconferenza, videoconferenza, web conference, purché in tal caso sia assicurata l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto di collegamento e la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere documentazione, nonché la contestualità della discussione e delle deliberazioni; in tal caso, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova chi lo presiede, dove pure deve trovarsi il Segretario al fine di consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. 8. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e da un segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio stesso.

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