Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazioni. Al verificarsi Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e d'anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto corrispondenti prestazioni a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianitàcarico del regime previdenziale obbligatorio. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci 10 anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici 15 anni di versamenti contributivi effettivi associazione al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto La norma di lavoro. La presente norma troverà cui ai 2 commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci associati la cui posizione viene sia acquisita per trasferimento da altro fondo Fondo pensione complementare, computando computando, anche l'anzianità maturata presso il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo Fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche può ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge. Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti d'accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della posizione individuale comporta prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stessomisura massima prevista dalla normativa vigente 'pro tempore'. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione, Fondi pensione e ai quali sia stata riconosciuta riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigorecui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Questi ultimi Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti d'accesso di accesso come sopra definiti cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro propria posizione pensionisticaindividuale. In caso di morte del lavoratore socio associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti "'pro tempore"'. Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto lavoratore associato per il quale da almeno otto 8 anni siano accumulati contributi derivanti da consistenti in quote di trattamento di fine rapportoTFR, può chiedere una anticipazione un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima 1a casa di abitazione per sè sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua propria posizione pensionistica individuale derivante dal t.f.r. versato dalle quote di TFR versate al Fondo. Il Consiglio di amministrazione d'amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
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Samples: Rinnovo Del CCNL, Rinnovo Del CCNL
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al 1. Il Fondo la prestazione pensionistica eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi associazione effettiva al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità anzianità, risolto il rapporto di lavoro, si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici 15 anni di versamenti contributivi effettivi associazione al Fondo.
4. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel Il presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci associati la cui posizione viene venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando computando, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa.
5. Il Fondo provvederà provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese assicurativedi assicurazione abilitate dalla legge per l'erogazione dei vitalizi. Nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, il Consiglio di amministrazione terrà conto dell'esigenza di superare le attuali diversità di trattamento che vi sono per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici.
6. Il lavoratore socio associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
7. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondoindividuale.
8. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto.
9. Agli iscritti associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigorecui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo. Questi ultimi Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
10. In caso di morte del lavoratore socio associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge vigenti "pro tempore"legge. Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invaliditàIn mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.
11. L'iscritto L'associato per il quale da almeno otto 8 anni siano accumulati contributi derivanti da consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni annualmente consentite complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.
12. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
13. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al 1. Il Fondo la prestazione pensionistica eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile dell’età pensionabi- le stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi associazione effettiva al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità anzianità, risolto il rapporto di lavoro, si consegue al compimento di un'età un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici 15 anni di versamenti contributivi effettivi associazione al Fondo.
4. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel Il presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci associati la cui posizione viene venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando computando, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza, anche l’anzianità maturata presso il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativaprove- nienza.
5. Il Fondo provvederà all'erogazione provvede all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese assicurativedi assicurazione abilitate dalla legge per l’erogazione dei vitalizi. Nella stipula delle convenzioni per l’erogazione delle prestazioni, il Consiglio di amministrazione terrà conto dell’esigenza di superare le attuali diversità di trattamento che vi sono per quanto riguar- da i lavoratori e le lavoratrici.
6. Il lavoratore socio associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore.
7. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche pensioni- stiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondoindividuale.
8. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del dei riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto.
9. Agli iscritti associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di “vecchi iscritti iscritti” agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigorecui ai commi 2, 3 e 6 dei presente articolo.
10. Questi ultimi Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza sussi- stenza dei requisiti di accesso come sopra definiti di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione liquidazio- ne in forma di capitale dell'intero dell’intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio associato al Fondo prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle la posi- zione individuale dello stesso, è riscattata dal coniuge, ovvero dai figli ovvero se gia viventi e a ca- rico, dai genitori. In mancanza di tali soggetti, o di diverse disposizioni di legge vigenti "pro tempore"del lavoratore associato i- scritto al Fondo,la posizione resta acquisita al Fondo.
11. Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto L’associato per il quale da almeno otto 8 anni siano accumulati contributi derivanti da consistenti in quote di trattamento trat- tamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto l’acquisto della prima casa di abitazione per sè sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare dell’ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare l’ammontare percentuale massimo nell’anno delle anticipazioni annualmente consentite complessivamente ero- gabili in relazione all'esigenza all’esigenza di preservare l'equilibrio l’equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all’Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all’adozione della delibera medesima.
12. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
13. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia complementare si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che acquisisce al momento della risoluzione del rapporto maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la non occupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o, in caso di invalidità permanente, che comporti la riduzione della capacità di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare a meno di un terzo. L'aderente ha facoltà di richiedere la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti sotto forma di accesso come sopra definiti capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e possono 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaiaentrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, beneficiari della n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale. Le prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni sottoposte agli stessi limiti di legge vigenti "pro tempore"cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli Istituti di previdenza obbligatoria. Il Fondo erogaL'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestitiquest'ultima.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Il Fondo la prestazione pensionistica eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi associazione al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici 15 anni di versamenti contributivi effettivi associazione al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci associati la cui posizione viene venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l’anzianità maturata presso il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche può ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge. Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della posizione individuale comporta prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stessomisura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione, pensione e ai quali sia stata riconosciuta riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigorecui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo. Questi ultimi Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro propria posizione pensionisticaindividuale. In caso di morte del lavoratore socio associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro pro- tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto lavoratore associato per il quale da almeno otto 8 anni siano accumulati contributi derivanti da consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica individuale derivante dal t.f.r. versato dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo. Il Consiglio di amministrazione Amministrazione determina l'ammontare l’ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite dell’anticipazione consentita in relazione all'esigenza alla esigenza di preservare l'equilibrio l’equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza.
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Samples: Fondo Pensione Nazionale
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al 1. Il Fondo la prestazione pensionistica eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi associazione effettiva al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità anzianità, risolto il rapporto di lavoro, si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici 15 anni di versamenti contributivi effettivi associazione al Fondo.
4. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel Il presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci associati la cui posizione viene venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando computando, ai fini della sussistenza dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa.
5. Il Fondo provvederà provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese assicurativedi assicurazione abilitate dalla legge per l'erogazione dei vitalizi. Nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni, il Consiglio di amministrazione terrà conto dell'esigenza di superare le attuali diversità di trattamento che vi sono per quanto riguarda i lavoratori e le lavoratrici.
6. Il lavoratore socio associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente protempore.
7. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondoindividuale.
8. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto.
9. Agli iscritti associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigorecui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo. Questi ultimi Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica.
10. In caso di morte del lavoratore socio associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle vecchiaia la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le vigenti disposizioni di legge vigenti "pro tempore"legge. Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invaliditàIn mancanza di tali soggetti la posizione resta acquisita al Fondo.
11. L'iscritto L'associato per il quale da almeno otto 8 anni siano accumulati contributi derivanti da consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. dalle quote di trattamento di fine rapporto versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione amministrazione, con delibera adottata con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti, determina l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni annualmente consentite complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea in occasione della sua prima riunione successiva all'adozione della delibera medesima.
12. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni.
13. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
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Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età dell’età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età un’età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo Fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale dall’attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione all’erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero dell’intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo dell’importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statutopreviste dallo Statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi Fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero dell’intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto L’iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto l’acquisto della prima casa di abitazione per sè sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare dell’ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. TFR versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare l’ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza all’esigenza di preservare l'equilibrio l’equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.
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Samples: Fondo Pensione
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia complementare si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che acquisisce al momento della risoluzione del rapporto maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. L'aderente ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate con un anticipo massimo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti la non occupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi o, in caso di invalidità permanente, che comporti la riduzione della capacità di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare a meno di un terzo. L'aderente ha facoltà di richiedere la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti sotto forma di accesso come sopra definiti capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'art. 3, commi 6 e possono 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare, istituita alla data di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaiaentrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, beneficiari della n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale. Le prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni sottoposte agli stessi limiti di legge vigenti "pro tempore"cedibilità, sequestrabilità, pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria. Il Fondo erogaL'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestitiquest'ultima.
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Prestazioni. 1 - PREVIAMBIENTE, in adempimento del suo scopo istituzionale, provvede alle prestazioni mediante un sistema di investimenti e capitalizzazione dei contributi indicati all'art. 25 in quanto effettivamente disponibili, da realizzarsi tramite le convenzioni con i soggetti di cui all'art. 26. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. .
2 - Il diritto alla prestazione pensionistica alle prestazioni, previa domanda, è conseguito, sotto forma di rendita, allorquando per vecchiaia il lavoratore socio si consegue al verifichi una delle seguenti condizioni:
a) compimento dell'età dell’età pensionabile stabilita nel dal regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato obbligatorio di appartenenza in presenza di almeno dieci 10 anni di versamenti contributivi effettivi associazione a PREVIAMBIENTE;
b) cessazione dell’attività lavorativa comportante la partecipazione al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento Fondo in presenza di un'età almeno 15 anni di associazione a PREVIAMBIENTE e di un’età di non più di dieci 10 anni inferiore a quella stabilita prevista per la pensione il pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativaappartenenza. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurativedi assicurazione attraverso una selezione secondo la normativa vigente e le relative disposizioni della COVIP. Il lavoratore socio che A richiesta dell'interessato, la rendita potrà essere convertita e liquidata in capitale secondo valore attuale, per una quota non superiore al limite percentuale stabilito in proposito dalla legge (attualmente individuato dall'art. 7, co. 6, del Decreto 124, nel 50%).
3 - Con il conseguimento delle prestazioni di cui sopra decade l'obbligo contributivo di cui all'art. 25 ed il rapporto con PREVIAMBIENTE, prosegue ai soli fini associativi.
4 - Nel caso in cui, cessando il rapporto di lavoro, non sussistano i previsti requisiti temporali di associazione e non vengano esercitate le opzioni di cui all'art. 20, il lavoratore, ferma restando la cessazione dell'obbligo contributivo, può richiedere la liquidazione della prestazione sotto forma di rendita appena trascorso un periodo di tempo pari al numero di anni ancora mancanti. La rendita sarà commisurata alla posizione maturata al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato cessazione contributiva e dei ai rendimenti maturati realizzati successivamente fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti l'erogazione della rendita stessa.
5 - Il lavoratore associato che, in caso di perdita dei requisiti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto la contribuzione al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di leggeFondo, non si applicano le norme avvalga delle facoltà di questo accordo conseguenti cui al successivo art. 21, conserva la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti facoltà di accesso come sopra definiti e possono optare per mantenere la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per accumulata presso il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.
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Prestazioni. Al verificarsi Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto corrispondenti prestazioni a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianitàcarico del regime previdenziale obbligatorio. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici 15 anni di versamenti contributivi effettivi associazione al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto La norma di lavoro. La presente norma troverà cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci associati la cui posizione viene sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando computando, anche l'anzianità maturata presso il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche può ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge. Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della posizione individuale comporta prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stessomisura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione, pensione e ai quali sia stata riconosciuta riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta prodotta, la qualifica di “vecchi iscritti iscritti” agli effetti di legge, non si applicano le norme disposizioni di questo accordo conseguenti la normativa legge in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionisticamateria. In caso di morte del lavoratore socio associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro pro-tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto lavoratore associato per il quale da almeno otto 8 anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapportocontributi, può chiedere una anticipazione un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè se o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua propria posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondoindividuale. Il Consiglio di amministrazione Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
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Samples: Pension Fund Agreement
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Il Fondo la prestazione pensionistica eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi associazione al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici 15 anni di versamenti contributivi effettivi associazione al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci associati la cui posizione viene venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità maturata presso il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà provvede all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese assicurativedi assicurazione abilitate dalla legge. Il Consiglio di Amministrazione nella stipula delle convenzioni per l'erogazione delle prestazioni terrà conto del peso percentuale della manodopera femminile associata, fermo restando il principio della capitalizzazione individuale. Il lavoratore socio associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma di capitale della prestazione pensionistica cui ha diritto entro la misura massima prevista dalla normativa vigente pro tempore. Il lavoratore associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro implicante il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondoindividuale. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti associati che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigorecui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo. Questi ultimi Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica delle prestazioni pensionistiche sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro pro-tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto L'associato per il quale da almeno otto 8 anni siano accumulati contributi derivanti da consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della del 70% dell'importo maturato a fronte delle quote TFR accumulate sulla sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondoindividuale. Il Consiglio di amministrazione Amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite dell'anticipazione consentita in relazione all'esigenza alla esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
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Samples: Fondo Pensione
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Il Fondo la prestazione pensionistica eroga, quando ne ricorrano i presupposti, prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, obbligatorio ed avendo maturato almeno dieci cinque anni di versamenti contributivi effettivi contribuzione al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età inferiore di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici 15 anni di versamenti contributivi effettivi contribuzione al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci associati la cui posizione viene venga acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando computando, ai fini della integrazione dei requisiti minimi di permanenza, anche l'anzianità contributiva maturata presso il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socioIn via transitoria, avente dirittoentro i primi 15 anni dalla autorizzazione all’esercizio dell’attività, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma i termini di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurativecui al precedente comma sono ridotti a 5 anni. Il lavoratore socio associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto conseguito i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche può ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione e\o Enti abilitati dalla legge. Il lavoratore associato che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stessoprestazione pensionistica complementare cui ha diritto, nella percentuale massima prevista dalla normativa vigente. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione, pensione e ai quali sia stata riconosciuta riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigorecui ai commi 2, 3 e 6 del presente articolo. Questi ultimi Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro propria posizione pensionisticaindividuale. In caso di morte del lavoratore socio associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti la posizione individuale viene riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore"vigenti. Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno Trascorsi otto anni siano di iscrizione al Fondo l'iscritto può conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare o per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 31, comma 1, della sua legge 5 agosto 1978, n.457, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, con facoltà di reintegrare la propria posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non Le modalità di reintegro della posizione individuale sono ammesse altre forme disciplinate da disposizioni del Consiglio di anticipazioni sulle prestazioniAmministrazione. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti. Il Fondo può stipulare convenzioni con una o più compagnie di assicurazione per erogare prestazioni per invalidità permanente e premorienza. Il Fondo comunica ai lavoratori, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati in loro favore dalle Amministrazioni, distinguendo le diverse quote contributive, reali e virtuali, previste dall'art. 11, comma 2.
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Samples: Ipotesi Di Accordo Per L’istituzione Del Fondo Nazionale Di Pensione Complementare
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo Fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo Fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestiti.
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Prestazioni. Al verificarsi I lavori di adattamento edilizio dovranno essere effettuati esclusivamente da personale specializzato regolarmente abilitato, nel rispetto delle condizioni appresso indicate normative vigenti. La ditta affidataria si impegna ad eseguire tutte le attività derivanti a qualunque titolo dal presente contratto, lettera di invito, offerta e piano di lavoro approvato dall’Istituto Scolastico, secondo le condizioni, modalità e termini ivi contenute senza aver diritto ad alcun compenso ulteriore oltre il lavoratore associato ha diritto corrispettivo di cui all’art. 3. Sono a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica carico della ditta affidataria, intendendosi ricompresi nel corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi e/o connessi alle attività ed agli adempimenti necessari per vecchiaia o l’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per anzianitàl’espletamento delle stesso o, comunque, opportuna per un corretto adempimento delle obbligazioni previste. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia La ditta affidataria si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita obbliga ad eseguire le attività a “perfetta regola d’arte” e nel regime pensionistico obbligatoriorispetto di tutte le norme e prescrizioni, avendo maturato almeno dieci anni anche di versamenti contributivi effettivi al Fondotecniche e di sicurezza vigenti e di quelle eventualmente emanate nel corso della durata contrattuale. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità La ditta affidataria si consegue al compimento impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di un'età di non più di dieci anni inferiore lavoro, previdenza, assicurazione e disciplina infortunistica assumendo a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di versamenti contributivi effettivi al Fondoproprio carico tutti i relativi oneri. In ogni caso il diritto alle particolare, si impegna a rispettare nell’esecuzione delle prestazioni indicate nel derivanti dal presente articolo è esigibile a condizione contratto le norme di cui al D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.. La ditta affidataria, con la sottoscrizione del presente atto, dichiara e garantisce che tutte le risorse impiegate nello svolgimento delle attività definite dal presente contratto sono dotate di idonea copertura assicurativa per danni riportati nell’esecuzione delle prestazioni in tutti i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoroluoghi in cui si svolgerà la stessa. La presente norma troverà applicazione anche ditta affidataria si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti delle persone che a qualsiasi titolo collaborano alla realizzazione dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementarelavori previsti dal presente contratto, computando anche il numero delle annualità i rispettivi CCNL di contribuzione versate categoria, provvedendo, altresì, al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e versamento dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti che provengano da altri fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di vecchi iscritti agli effetti contributi assicurativi di legge, non si applicano le norme esonerando completamente l’Istituto Scolastico da ogni e qualsiasi responsabilità per danni prodotti a terzi in dipendenza di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto per il quale da almeno otto anni siano accumulati contributi derivanti da quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondo. Il Consiglio di amministrazione determina l'ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite attività espletate in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestitial presente contratto.
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Prestazioni. Al verificarsi Il Fondo eroga prestazioni pensionistiche di vecchiaia e di anzianità ai legittimi beneficiari che abbiano cessato il rapporto di lavoro e siano in condizione di poter fruire delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto corrispondenti prestazioni a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianitàcarico del regime previdenziale obbligatorio. Il diritto alla prestazione pensionistica per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci 10 anni di versamenti contributivi effettivi al Fondo. Il diritto alla prestazione pensionistica per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici 15 anni di versamenti contributivi effettivi associazione al Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto La norma di lavoro. La presente norma troverà cui ai due commi precedenti trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci associati la cui posizione viene sia acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando computando, anche l’anzianità maturata presso il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio associato che al momento della risoluzione del rapporto di lavoro non abbia maturato il diritto i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche può ha diritto a riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto Fondo provvede all'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari per vecchiaia o per anzianità mediante apposite convenzioni con imprese di assicurazione abilitate dalla legge. Il lavoratore associato, che abbia maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche per vecchiaia o per anzianità, ha facoltà di chiedere la liquidazione in forma capitale della posizione individuale comporta prestazione pensionistica complementare cui ha diritto, entro la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stessomisura massima prevista dalla normativa vigente pro-tempore. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto. Qualora non opti per il riscatto, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni e con le modalità dello statuto. Agli iscritti Ai lavoratori associati che provengano da altri fondi pensione, pensione e ai quali sia stata riconosciuta riconosciuta, sulla base della documentazione prodotta prodotta, la qualifica di "vecchi iscritti iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigorecui ai commi 2, 3 e 7 del presente articolo. Questi ultimi Essi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di accesso come sopra definiti di cui alle richiamate disposizioni e possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro propria posizione pensionisticaindividuale. In caso di morte del lavoratore socio associato prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti la posizione individuale è riscattata dagli aventi diritto indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro pro-tempore". Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto lavoratore associato per il quale da almeno otto 8 anni siano accumulati contributi derivanti da consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè sé o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua propria posizione pensionistica individuale derivante dal t.f.r. versato dalle quote di trattamento di fine rapporto versate al Fondo. Il Consiglio di amministrazione Amministrazione determina l'ammontare l’ammontare percentuale massimo delle anticipazioni annualmente consentite complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio l’equilibrio e la stabilità del Fondo. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.
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Samples: Collective Labor Agreement
Prestazioni. Al verificarsi delle condizioni appresso indicate il lavoratore associato ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica per vecchiaia o per anzianità1. Il Fondo pensione eroga ai lavoratori associati che cessano il rapporto di lavoro le seguenti prestazioni pensionistiche complementari:
a) pensione complementare di vecchiaia;
b) pensione complementare di anzianità.
2. Il lavoratore matura il diritto alla prestazione pensionistica per pensione complementare di vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita prevista nel regime pensionistico obbligatoriodell'Assicurazione generale obbligatoria, avendo maturato almeno con un minimo di dieci anni di versamenti contributivi effettivi iscrizione al Fondo.
3. Il lavoratore matura il diritto alla prestazione pensionistica per pensione complementare di anzianità si consegue solo in caso di cessazione dell'attività lavorativa comportante la partecipazione al compimento Fondo pensione nel concorso del requisito di almeno quindici anni di partecipazione al Fondo e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita prevista per la pensione il pensionamento di vecchiaia nel regime pensionistico nell'ordinamento obbligatorio ed avendo di appartenenza.
4. L'anzianità di iscrizione che il lavoratore abbia maturato almeno quindici anni presso altri Fondi pensione è equiparata, a tutti gli effetti, all'anzianità di versamenti contributivi effettivi al iscrizione maturata all'interno del Fondo. In ogni caso il diritto alle prestazioni indicate nel presente articolo è esigibile a condizione che i lavoratori associati abbiano cessato il rapporto di lavoro. La presente norma troverà applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza.
5. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione in capitale della prestazione pensionistica nella misura prevista dall'attuale normativa. Il Fondo provvederà all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita mediante apposite convenzioni con imprese assicurative. Il lavoratore socio che al momento della risoluzione cessazione del rapporto di lavoro lavoro, implicante il venire meno dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione, non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche pensionistiche, può riscattare la propria posizione individuale maturata presso il Fondo. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso. La liquidazione dell'importo così definito avviene entro sei mesi dalla richiesta del riscatto.
6. Qualora non opti per il riscattoIl lavoratore può richiedere che un importo pari al massimo al 50% della pensione complementare maturata, il lavoratore resta iscritto al Fondo alle condizioni gli sia liquidato in forma capitale sulla base del valore attuale demografico e con le modalità dello statutofinanziario della prestazione stessa.
7. Agli iscritti Ai lavoratori che provengano da altri fondi Fondi pensione, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchi iscritti iscritti" agli effetti di legge, non si applicano le norme di questo accordo conseguenti la normativa in vigore. Questi ultimi hanno diritto alla liquidazione della prestazione pensionistica indipendentemente dalla sussistenza dei relative ai requisiti di accesso come sopra definiti alle prestazioni e possono optare per la liquidazione della prestazione pensionistica in forma di capitale dell'intero importo maturato sulla loro posizione pensionistica. In caso di morte del lavoratore socio prima del pensionamento per vecchiaia, beneficiari della prestazione pensionistica sono i soggetti indicati dalle disposizioni di legge vigenti "pro tempore"capitale.
8. Il Fondo eroga, altresì, eventuali prestazioni accessorie per premorienza ed invalidità. L'iscritto lavoratore associato per il quale da almeno otto 8 anni siano accumulati contributi derivanti da consistenti in quote di trattamento di fine rapporto, può chiedere una anticipazione un'anticipazione per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sè o per i figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della quota della sua posizione pensionistica derivante dal t.f.r. versato al Fondoindividuale corrispondente all'accumulazione di quote del trattamento di fine rapporto di sua pertinenza.
9. Il Consiglio di amministrazione determina può determinare l'ammontare percentuale massimo nell'anno delle anticipazioni annualmente consentite complessivamente erogabili in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.
10. Non sono ammesse altre forme In caso di anticipazioni sulle prestazioni. Il Fondo non può concedere prestitimorte del lavoratore prima del pensionamento per vecchiaia, la posizione individuale dello stesso è riscattata dagli aventi diritto secondo le disposizioni di legge vigenti "pro tempore".
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