Prestazioni. Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione: 1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra: a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita; b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona; c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia. 2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip), Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip), Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)
Prestazioni. Il Con il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 la Società, a fronte del D.lgs. 5 dicembre 2005pagamento dei premi annui costanti dovuti, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni)si obbliga a corrispondere a favore dei Beneficiari designati, in caso di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento decesso dell’Assicurato prima della scadenza del diritto alla contratto, la prestazione pensionistica complementare come definito di cui all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta1.1, il cui capitale assicurato rivalutato fino massimo assicurabile non potrà essere superiore a 300.000,00 euro. Qualora il Contraente abbia optato e corrisposto i premi relativi alla data copertura facoltativa complementare infortuni e l'Assicurato subisca un Infortunio la cui conseguenza sia il decesso, la Società garantisce il pagamento di raggiungimento dei requisiti per un ulteriore capitale. Inoltre, nel caso di morte da Infortunio conseguente ad incidente della circolazione, se sottoscritta la specifica opzione, "il pensionamento e dividendo l’importo per 12capitale" viene raddoppiato. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui Ulteriori dettagli vengono forniti al successivo Art. 3) 1.2. Qualora il Contraente abbia optato e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia corrisposto i premi relativi alla copertura facoltativa complementare relativa all’esonero dal pagamento dei premi in caso di vita invalidità permanente, la Società si impegna ad esonerare il Contraente dal pagamento dei premi dovuti per l'assicurazione principale che scadono successivamente alla data di denuncia dell'invalidità e ad esonerare dal pagamento dei premi dovuti per le assicurazioni accessorie e complementari. Ulteriori dettagli vengono forniti al successivo Art. 1.3.
1.1 - Prestazioni in caso di pre- morienza decesso dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a(Garanzia Base).
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Samples: Assicurazione Vita Temporanea, Assicurazione Vita Temporanea
Prestazioni. Il presente contratto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 910, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato all’Aderente una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipateposticipate e rivalutabili ad ogni ricorrenza annuale. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale maturato assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale maturato, in base al Profilo di investimento scelto dall’Aderente, è dato dalla somma dei del Capitale assicurato rivalutato per la parte di contributo investita nella Gestione Separata e il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, assegnate all’Aderente in relazione alla parte di contributo allocata nel medesimo Fondo Interno Assicurativo, calcolato in base al Valore della Quota nel Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la comunicazione della prestazione dall’Aderente. L’importo è costituito dai singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 1011 e dall’Art 13. L’Assicurato L’Aderente può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato l’Aderente è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato premorienza dell’Aderente in tale periodo. Successivamente in caso di vita dell’Aderente, successivamente la rendita sarà vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato dell’Aderente risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati Aderenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421421 oppure quando il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicuratodell’Aderente, a scadenza, ai sensi dell’Art. 1618, Poste Vita S.p.A. liqui- derà liquiderà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip), Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)
Prestazioni. Il Qualora presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005all’interno della presente copertura assicurativa, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che ricovero per Grandi Interventi Chirurgici e/o per Gravi Patologie con o senza intervento chirurgico (vedi Allegato 3 “Elenco Grandi interventi Chirurgici” ed Allegato 4 “Gravi patologie”) Intesa Sanpaolo RBM Salute corrisponde un’indennità predefinita per ciascun evento, sulla base degli importi stabiliti dall’opzione prescelta e in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita base alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421garanzia sottoscritta (Allegato 1 “Scheda riassuntiva”). Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicuratoricovero per una Grave Patologia che determini la necessità di esecuzione di un Grande Intervento Chirurgico, è riconosciuto sia l’indennizzo per Grave Patologia che per Grande Intervento Chirurgico. Nell’ipotesi di ricovero per Grandi Interventi Chirurgici concomitanti nell’ambito dello stesso ricovero, l’indennità di cui alla presente garanzia è riconosciuta solo una volta. Nell’ipotesi di più ricoveri per Grande Intervento Chirurgico imputabili alla medesima patologia, l’indennità viene riconosciuta una sola volta per anno assicurativo. Nell’ipotesi di più ricoveri per Grande Intervento imputabili a scadenzapatologie diverse, ai sensi dell’Artl’indennità viene riconosciuta per ogni evento che ha reso necessario il ricovero. 16Nell’ipotesi di ricovero per Gravi Patologie concomitanti nell’ambito dello stesso ricovero, Poste Vita S.pcon o senza intervento, l’indennità di cui alla presente garanzia è riconosciuta solo una volta. Nell’ipotesi di più ricoveri imputabili alla medesima Grave Patologia, l’indennità viene riconosciuta una sola volta per anno assicurativo. Nell’ipotesi di più ricoveri imputabili a Gravi Patologie diverse, l’indennità viene riconosciuta per ogni evento che ha reso necessario il ricovero. Le spese per un Ricovero improprio non sono riconosciute.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Samples: Contratto Di Assicurazione
Prestazioni. Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 20051) Nell’ambito dei servizi essenziali di cui all’Articolo 1, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendodovrà garantirsi, con gli indici indicati nelle tabelle Ale modalità di cui all’Articolo 3 la continuità delle seguenti prestazioni indispensabili per assicurare il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati.
a) Istruzione universitaria:
i. esami conclusivi dei cicli di istruzione di cui all’art. 3, Bcommi 1 e 2, C, in funzione della tipologia del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 5091 ed esami di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data Stato;
ii. procedure di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (immatricolazione ed iscrizione ai corsi di istruzione universitaria comunque ai cicli di istruzione di cui al successivo Artgià richiamato art. 3) , commi 1 e rivalutati secondo quanto previsto all’Art2, del Decreto Ministeriale 3/11/1999 n. 509 ed esami di Stato;
iii. 10certificazioni per rinvio del servizio militare e partecipazione a concorsi, nei casi di documentate urgenza per scadenza dei termini, nei casi in cui non sia possibile l’autocertificazione,
iv. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.pprove di selezione per l’accesso ai Corsi di Laurea;
v. concorsi per il Personale Docente banditi ai sensi della normativa relativa alle Università ed elezioni nazionali per la nomina delle Commissioni Giudicatrici.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitaliziaAttività di supporto logistico, reversibile totalmente o parzialmente organizzativo ed amministrativo:
i. servizio di portineria sufficiente a favore garantire l’accesso e servizi telefonici e telematici essenziali che, in relazione alle tecnologie utilizzate in Bocconi, assicurino la comunicazione all’interno ed esterno della stessa;
ii. attività atte a consentire la raccolta e allontanamento dei rifiuti solidi dai luoghi di altra personaproduzione; a consentire la raccolta, allontanamento e smaltimento dei rifiuti speciali, tossici, per quanto di competenza e secondo la legislazione vigente;
c) rendita vitalizia certaXxxxxxxxx e salvaguardia dei laboratori e generale:
i. salvaguardia della possibilità di attivazione dei piani di emergenza predisposti dal S.P.P. nell’ambito dell’applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche; ii salvaguardia degli impianti e delle apparecchiature operanti a ciclo continuo (es.: server), corrisposta per un periodo certo di 5 laddove l’interruzione del funzionamento comporti danni alle persone o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).alle apparecchiature stesse;
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale
Prestazioni. Il presente contratto Intervento di soccorso (Officina mobile/Traino) Qualora a seguito di Sinistro ad uno dei pneumatici del Veicolo, l’Assicurato non sia in grado di provvedere esso stesso alla sostituzione, oppure il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizza- tiva, valutata l’entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verifi- cherà la disponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 verificato il Sinistro ed invierà la stessa per la riparazione e/o sostituzione del D.lgspneumatico. 5 dicembre 2005L’Impresa terrà a proprio carico il costo dell’intervento e della manodopera fino a un mas- simo di Euro 200 per Sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventualmente utilizzati per l’intervento d’urgenza. L’officina mobile effettuerà l’intervento di sostituzione/riparazione del pneumatico danneggiato sul posto, n. 252 utilizzando il pneumatico e/o il kit di riparazione in dota- zione al Veicolo; laddove non fosse possibile, la Struttura Organizzativa predisporrà il traino del Veicolo all’officina più vicina al luogo di fermo fino al raggiungimento di un massimale pari a Euro 300 per Sinistro. In tal caso le spese di intervento, relative alla manodopera, so- stenute dall’officina di riparazione, sono a carico dell’Assicurato. Autocaravan DEFINIZIONI SPECIFICHE Veicolo Autocaravan, caravan a uso proprio (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna con esclusione dei Veicoli in locazione o a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti noleggio) per il pensionamento trasporto promiscuo di cose e/o persone, regolarmente assicurato con polizza RCA/ CVT. I Veicoli superiori a m. 3,00 di altezza e dividendo l’importo per 12quelli di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 x.xx, potrebbero incontrare difficoltà nello svolgimento dell’Assistenza. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo Per quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.pnon riportato valgono le definizioni indicate nel “Glossario”.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Prestazioni. Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 dell’Art. 13 del D.lgsD. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, A e B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato assi- curato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto previ- sto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza premorien- za dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto prov- veduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia vita- lizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale capi- tale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti iscritta ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Samples: Condizioni Generali Di Contratto
Prestazioni. Il presente contratto Intervento di soccorso (Officina mobile/Traino) LINEA STRADA VITTORIA ASSISTANCE Qualora a seguito di Sinistro ad uno dei pneumatici del Veicolo, l’Assicurato non sia in grado di provvedere esso stesso alla sostituzione, oppure il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, va- lutata l’entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la di- sponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 verificato il Sinistro, e invierà la stessa per la riparazione e/o sostituzione del D.lgspneumatico. 5 dicembre 2005L’Impresa terrà a proprio carico il costo dell’intervento e della manodopera fino ad un massimo di Euro 400 per Sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventual- mente utilizzati per l’intervento d’urgenza. L’officina mobile effettuerà l’intervento di sostituzione/ riparazione del pneumatico danneggiato sul posto, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni)utilizzando il pneumatico e/o il kit di ripara- zione in dotazione al Veicolo; laddove non fosse possibile, la Struttura Organizzativa predisporrà il traino del Veicolo all’officina più vicina al luogo di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fermo fino al momento dell’eventoraggiungimento di un massimale pari a Euro 1.500 per Sinistro. In tal caso le spese di intervento, ciascuno diminuito dei costi (relative alla manodopera, so- stenute dall’officina di cui al successivo Artriparazione, sono a carico dell’Assicurato. 3) di 48 F O R A T U R A E S C L U S I O N I Esclusioni Esclusioni e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere effetti giuridici relativi a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazionetutte le prestazioni Ferme restando le esclusioni riportate nelle singole Prestazioni, valgono le seguenti condizioni generali:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Prestazioni. Il presente contratto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto è una forma pensionistica complementare complemen- tare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 910, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato all’Aderente una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipateposticipate e rivalutabili ad ogni ricorrenza annuale. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale maturato assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale maturato, in base al Profilo di investimento scelto dall’Aderente, è dato dalla somma dei del Capitale assicurato rivalutato per la parte di contributo investita nella Gestione Separata e il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, assegnate all’Aderente in relazione alla parte di contributo allocata nel medesimo Fondo Interno Assicurativo , calcolato in base al Valore Unitario della Quota nel Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la comunicazione della prestazione dall’Aderente. L’importo è costituito dai singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 1011 e dall’Art 13. L’Assicurato L’Aderente può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato l’Aderente è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato premorienza dell’Aderente in tale periodo. Successivamente in caso di vita dell’Aderente, successivamente la ren- dita sarà vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato dell’Aderente risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati Aderenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica pensioni- stica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421421 oppure quando il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicuratodell’Aderente, a scadenza, ai sensi dell’Art. 1618, Poste Vita S.p.A. liqui- derà liquiderà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)
Prestazioni. Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgsCentro garantisce agli ospiti:
a. l'utilizzo degli spazi comunitari;
b. la pulizia e l’igiene degli ambienti, compresa la sanificazione anticovid;
c. la manutenzione degli arredi e la fruibilità dei materiali di consumo (ad es. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioniil materiale didattico), del materiale ludico, dei test e delle scale di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento valutazione;
d. disponibilità di un impianto di comunicazione che consenta la ricezione e la chiamata dall’interno verso l’esterno;
e. l'assistenza medico specialistica;
f. l'osservazione neuropsichiatrica, psicologica, linguistica, psicomotoria, educativa generale;
g. la consulenza psicofarmacologica;
h. gli interventi psicologici e psicoterapici, individuali e di gruppo;
i. gli interventi educativo-riabilitativi;
j. la cura dei rapporti con la famiglia;
k. la cura dei rapporti con la scuola;
l. gli interventi socio-occupazionali in collaborazione con i servizi territoriali;
m. gli interventi per favorire la socializzazione, anche all'esterno del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna centro;
n. la fornitura di una colazione o merenda;
o. eventualmente può essere prevista la gestione del trasporto (attualmente non inclusa nel budget indicato) Il Centro concorre a corrispondere all’Assicurato una prestazione creare le condizioni negli ambiti di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale propria pertinenza per favorire gli interventi sulle famiglie e sull’utente da parte della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, CUFC SMIA, in funzione della tipologia modo da assicurare l'aderenza al processo terapeutico-riabilitativo. L’assistenza di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento medicina generale e dividendo l’importo per 12pediatrica e la specialistica sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in In caso di vita emergenza-urgenza, ad eccezione di manovre salvavita, vengono utilizzati i servizi pubblici territoriali. A tale scopo la struttura redige un protocollo per l'attivazione del 118. Per ogni attività sarà prevista una scheda di osservazione, compilata dagli operatori del Centro, che in verrà utilizzata per verificare i progressi riscontrati caso per caso, sulla base di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodoriscontri il più possibile obiettivi (test, successivamente vitaliziascale di valutazione). Inoltre, nella sezione "diario clinico" del sistema informatico adottato dalla UFC SMIA gli operatori registreranno, per ciascun accesso, le note salienti riguardanti ogni utente; predisporranno una griglia descrittiva della giornata di lavoro.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Samples: Accordo Per Acquisizione Di Strutture Semiresidenziali Di Salute Mentale
Prestazioni. Il presente contratto Intervento di soccorso (Officina mobile/Traino) Qualora a seguito di Sinistro ad uno dei pneumatici del Veicolo, l’Assicurato non sia in grado di provvedere esso stesso alla sostituzione, oppure il Veicolo risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente, la Struttura Organizzativa, va- lutata l’entità del danno e la possibilità di effettuare la riparazione sul posto, verificherà la di- sponibilità di una officina mobile nel territorio dove si è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 verificato il Sinistro, e invierà la stessa per la riparazione e/o sostituzione del D.lgspneumatico. 5 dicembre 2005L’Impresa terrà a proprio carico il costo dell’intervento e della manodopera fino ad un massimo di Euro 200 per Sinistro. Restano a carico dell’Assicurato il costo dei pezzi di ricambio eventual- mente utilizzati per l’intervento d’urgenza. L’officina mobile effettuerà l’intervento di sostituzione/ riparazione del pneumatico danneggiato sul posto, n. 252 utilizzando il pneumatico e/o il kit di ripara- zione in dotazione al Veicolo; laddove non fosse possibile, la Struttura Organizzativa predisporrà il traino del Veicolo all’officina più vicina al luogo di fermo fino al raggiungimento di un massimale pari a Euro 1.000 per Sinistro. In tal caso le spese di intervento, relative alla manodopera, so- stenute dall’officina di riparazione, sono a carico dell’Assicurato. Autocarri (e successive modificazioni e integrazionioltre i 35 x.xx) DEFINIZIONI SPECIFICHE Veicolo Autoveicolo per il trasporto di cose, (con esclusione dei Veicoli in locazione o a noleggio), di seguito definito peso complessivo a pieno carico superiore a 35 x.xx, regolarmente assicurati con polizza RCA/CVT. Per quanto non riportato valgono le definizioni indicate nel “DecretoGlossario”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Prestazioni. 3.1. hobex provvede all’allestimento funzionale del terminale, purché la CC abbia creato le premesse pattuite.
3.2. L’alimentazione elettrica e il collegamento alla rete elettrica del terminale devono essere messi
3.3. Nel caso in cui hobex fornisca servizi in loco che servono soltanto a soddisfare i requisiti di installazione e connessione, questi non sono compresi nel prezzo forfettario di installazione e sono pertanto da rimborsare separatamente.
3.4. Nel caso in cui la CC desideri installare un terminale in un luogo diverso rispetto a quanto stabi- lito nel contratto e nelle sue parti, deve segnalarlo a hobex per iscritto. hobex può pretendere che per i lavori di installazione connessi con il cambio del luogo d’installazione intervengano i suoi incaricati. Tutti i costi connessi con il cambio del luogo d’installazione sono a carico della CC. La CC non è autoriz- zata a installare di propria iniziativa il terminale altrove.
3.5. In caso di malfunzionamento o domande di natura tecnica, hobex mette a disposizione una
3.6. La CC deve comunicare senza indugio alla linea di assistenza telefonica di hobex i difetti insorti,
3.7. Se non è possibile ripristinare la funzionalità del terminale tramite la linea di supporto telefoni-
3.8. La riparazione non comprende quelle misure causate da un utilizzo non conforme o da altri fat-
3.9. L’esecuzione di lavori sui terminali e sugli altri dispositivi ceduti da hobex ad opera di persone o
3.10. Il presente contratto software consegnato con il terminale è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgsproprietà di hobex. 5 dicembre 2005Non può essere copiato, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni)scaricato, cancellato, modificato, né inoltrato a terzi. In caso di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. violazione la CC si impegna a corrispondere all’Assicurato versare a hobex una prestazione multa dell’ammontare di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata euro 5.000,- (in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti lettere: euro cinquemila) per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitaliziainfrazione.
23.11. sotto forma Guasti al collegamento di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo trasmissione dei dati non rientrano nella sfera d’influenza di anticipazione per le quali non si sia provveduto hobex e devono essere comunicati senza indugio dalla CC al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore competente fornitore di servizi di telecomunica- zione/al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare provider internet per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturatariparazione. Il limite Sono esclusi da ogni garanzia sia l’esistenza, l’idoneità e l’assenza di errori del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data collegamento per la trasmissione dei dati come anche i dispositivi di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.ptelecomuni- cazione utilizzati dalla CC.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Samples: General Terms and Conditions
Prestazioni. Il presente contratto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali di Contratto è una forma pensionistica complementare complemen- tare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato all’Aderente una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipateposticipate e rivalutabili ad ogni ricorrenza annuale. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale maturato assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale maturato, in base al Profilo di investimento scelto dall’Aderente, è dato dalla somma dei del Capitale assicurato rivalutato per la parte di contributo investita nella Gestione Separata e il controvalore delle quote del Fondo Interno Assicurativo, assegnate all’Aderente in relazione alla parte di contributo allocata nel medesimo Fondo Interno Assicurativo , calcolato in base al Valore Unitario della Quota nel Giorno di Valorizzazione della settimana successiva a quella in cui Poste Vita S.p.A. ha ricevuto la comunicazione della prestazione dall’Aderente. L’importo è costituito dai singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 1010 e dall’Art 12. L’Assicurato L’Aderente può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato l’Aderente è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato premorienza dell’Aderente in tale periodo. Successivamente in caso di vita dell’Aderente, successivamente la ren- dita sarà vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato dell’Aderente risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale sociale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato l’Aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati Aderenti assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica pensioni- stica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421421 oppure quando il calcolo della rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicuratodell’Aderente, a scadenza, ai sensi dell’Art. 1617, Poste Vita S.p.A. liqui- derà liquiderà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Samples: Piano Individuale Pensionistico Di Tipo Assicurativo (Pip)
Prestazioni. Il presente contratto processo del lavoro di Comunità non è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma prevedibile nel dettaglio numerico dei singoli capitali acquisiti interventi in quanto le specifiche azioni sociali nascono proprio dall’incontro con ciascuno dei premila stessa Comunità. Questo non toglie che gli strumenti e le azioni che permetteranno il raggiungimento degli obiettivi possano essere individuate preventivamente. Lo sviluppo di comunità si fonda sul principio che queste azioni indicate non diventino mai vincolo al progetto, ricorrenti ma strumento funzionale al raggiungimento degli obiettivi dello stesso. Il presupposto di partenza di questo progetto è che nel territorio esistano risorse in persone, gruppi e aggiuntiviassociazioni che se attivate, versati fino al momento dell’eventopotenziate e raccordate in maniera appropriata, ciascuno diminuito dei costi (possano farsi carico in maniera adeguata delle proprie necessità sociali ed educative. Riferimenti: ALLEGATO IIB, CATEGORIA 25 - CPC 93 – CPV: 85312300 - 2 - CIG: 0745837C26 - CUP: D49E10004270002 4 Allegato alla Determinazione del Responsabile dell’U.d.P. n. 114 del 31.12.2010 L’idea è quella che la comunità tutta, a partire dagli operatori sociali ed educativi del comune, si confronti e sviluppi una progettualità di cui al successivo Artessa stessa si faccia carico, raffrontandosi e cercando di sostenersi a vicenda, mediante una serie di azioni integrate, e nello specifico, incontri formativi, training di gruppo, seminari, ecc. 3) per: ⮚ definire la situazione di famiglie e rivalutati secondo quanto previsto all’Artminori nella comunità; ⮚ definire la risposta sanitaria e sociale che viene data a tale situazione; ⮚ verificare possibilità di potenziamento delle risposte date; ⮚ raccordare le singole azioni sanitarie e sociali; ⮚ attivare nuovi processi comunitari di empowerment e presa in carico. 10La Ditta aggiudicataria dovrà, pertanto, provvedere alla costituzione di n. 1 Spazio Famiglia sub- distrettuale composto da un’èquipe stabile che avrà l’incarico di attivare i processi comunitari nei singoli Comuni coinvolti (Siniscola, Posada, Torpè e Lodè). L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. Una struttura con funzioni formative che attraverso l’ascolto, l’orientamento, la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitaliziaformazione, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta i training per un periodo certo di 5 o 10 annigenitori e la consulenza, sia in caso grado di vita accogliere qualsiasi richiesta educativa e relazionale delle famiglie e degli operatori scolastici e sociali chiamati a lavorare con esse. Non tutti i nuclei familiari verranno direttamente presi in carico dagli operatori dello Spazio Famiglia ma tutte le richieste verranno ritenute legittime ed eventualmente orientate alle altre risorse sanitarie e sociali territoriali. Le prestazioni offerte, nello specifico, dallo Spazio famiglia saranno molteplici e vanno dal semplice orientamento rispetto a difficoltà del momento, alla vera e propria presa in carico di nuclei familiari, donne e minori. Lo spazio però non sarà organizzato come uno sportello di accoglienza ma come uno spazio di azione territoriale. La vocazione territoriale sarà data soprattutto dalle attività che lo Spazio metterà in caso di pre- morienza dell’Assicurato essere e che nello specifico saranno: incontri formativi: per genitori, insegnanti, operatori sociali sui temi più sentiti dalla comunità. Questi percorsi non verranno portati avanti solo dall’èquipe ma tutte le risorse del territorio possono essere messe in tale periodoatto in chiave formativa, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si qualunque sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale di cui all’Art. 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’Assicurato può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta essere l’importo della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.p.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.aloro competenza (portfolio).;
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Prestazioni. Il presente contratto è una forma pensionistica complementare individuale istituita ai sensi dell’Art.13 del D.lgsL’Appaltatore conferma e si obbliga a realizzare le predette opere secondo le modalità, condizioni e responsabilità indicati nel Capitolato d’Appalto e nei suoi allegati, che le parti dichiarano di ben conoscere ed accettare. 5 dicembre 2005, n. 252 (Per l’esecuzione di categorie di lavoro non previste e successive modificazioni e integrazioni), di seguito definito “Decreto”. Al raggiungimento del diritto alla prestazione pensionistica complementare come definito all’Art. 9, Poste Vita S.p.A. si impegna a corrispondere all’Assicurato una prestazione di rendita vitalizia rivalutabile annualmente erogata in rate mensili posticipate. L’importo iniziale della rendita mensile si ottiene convertendo, con gli indici indicati nelle tabelle A, B, C, in funzione della tipologia di rendita scelta, il capitale assicurato rivalutato fino alla data di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento e dividendo l’importo per 12. Tale capitale è dato dalla somma dei singoli capitali acquisiti con ciascuno dei premi, ricorrenti e aggiuntivi, versati fino al momento dell’evento, ciascuno diminuito dei costi (di cui al successivo Art. 3) e rivalutati secondo quanto previsto all’Art. 10. L’Assicurato può chiedere a Poste Vita S.p.A. la liquidazione della prestazione:
1. sotto forma di rendita rivalutabile posticipata pagabile in rate mensili scelta tra:
a) rendita vitalizia, da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) rendita vitalizia, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) rendita vitalizia certa, corrisposta per un periodo certo di 5 o 10 anni, sia in caso di vita che in caso di pre- morienza dell’Assicurato in tale periodo, successivamente vitalizia.
2. sotto forma di capitale nel limite del 50% della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo com- plessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegrohanno i prezzi corrispondenti, e nel rispetto della vigente normativa in tema di varianti in corso d’opera, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi a norma di legge, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d’opera e provviste dell’Appaltatore, oppure dallo stesso saranno fatte, a richiesta della Direzione Lavori, apposite anticipazioni di denaro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo, il 70% del capitale assicurato, in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità Sono a favore dell’Assicurato risulti inferiore al 50% dell’assegno so- ciale carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e gli obblighi di cui all’Artall’art. 332 del D.P.R. n. 207/2010, commi 6 come integrati e 7specificati nel Capitolato d’Appalto. L’Appaltatore assume l’obbligo di fornire ed esporre n. 1 cartello di dimensioni non inferiori a m 1,00 di larghezza e a m 2,00 di altezza collocato in sito ben visibile scelto dal Direttore dei Lavori. Detto cartello, posto su sostegni di idonea resistenza e decoro, dovrà recare impresse con colori indelebili le diciture informative dell’ opera e precisamente: logo e indicativo Regionale, Società appaltante, Ufficio competente, titolo del lavoro in appalto con eventuale grafico illustrativo, estremi della legge 8 agosto 1995legge, n. 335Impresa/e esecutrice/i con estremi di qualificazione, l’Assicurato può optare importo dei lavori, data di consegna, data di ultimazione prevista, Direttore di cantiere, Responsabile della procedura di aggiudicazione e dell’esecuzione dei lavori, Progettista, Direttore dei lavori, Assistente direttore operativo, Assistente/i ispettore di cantiere, Coordinatore per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturatasicurezza, elenco Subappaltatori con estremi di qualificazione. Il limite del 50%, a prescindere da quanto risulta Al termine dovranno essere l’importo segnati indirizzo e numeri telefonici degli uffici dell’Appaltatore e della rendita annua, non si applica agli Assicurati assunti antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritti ad una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Nel caso di mancata comunicazione dell’Assicurato, a scadenza, ai sensi dell’Art. 16, Poste Vita S.pStazione appaltante dove possono essere inviate comunicazioni o richieste ulteriori informazioni sull’opera.A. liqui- derà il 100% del capitale sotto forma di rendita vitalizia mensile rivalutabile posticipata del tipo 1.a).
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Samples: Appalto Integrato