Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in caso di decesso (assicurazione principale) • a corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvenga, il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta di Assicurazione dal Contraente, a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premi. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo art. 8. L’importo di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione, una somma pari al 50% del capitale assicurato per il caso di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuo.
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Samples: Insurance Contract, Insurance Agreement
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in In caso di decesso Decesso (assicurazione principaleD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. • a corrispondere, in In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvengaInvalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il pagamento immediato 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Assicurazione dal ContraenteInabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premil’ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. In caso La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di sopravvivenza dell’Assicurato alla data ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo art. 8. L’importo di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ITT, fino ad un massimo di Euro 5.000.000,0010 prestazioni. Prestazione in Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di invalidità totale e permanete Perdita Involontaria d’Impiego (complementare e obbligatoriaPII) • ad anticipare, in caso si accerti in corso dell’Assicurato a seguito di contratto lo stato licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) salvo i casi di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che la PII abbia una durata superiore al periodo di Assicurazionefranchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, una somma pari al 50% del capitale assicurato per il caso a partire dal 91° giorno di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigorePII, fino ad un massimo di 9 prestazioni. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla scadenza presta- bilitadata della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, per presso Aziende o Enti Italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il capitale residuolavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.
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Samples: Prestito Finalizzato, Prestito Finalizzato
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in In caso di decesso (assicurazione principaled) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. • a corrispondere, in In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvengainvalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il pagamento immediato 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Assicurazione dal Contraenteinabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premil’itt abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. In caso la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di sopravvivenza dell’Assicurato alla data ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo art. 8. L’importo di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e itt, fino ad un massimo di Euro 5.000.000,0010 prestazioni. Prestazione in se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente itt indennizzata, si verifica una nuova itt, questa nuova itt viene considerata come la continuazione della precedente. pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di invalidità totale e permanete perdita involontaria d’impiego (complementare e obbligatoriapii) • ad anticipare, in caso si accerti in corso dell’Assicurato a seguito di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione, una somma pari al 50% del capitale assicurato per il caso di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 8 “ESCLUSIONI” e art3) salvo i casi di esclusione € 250,00, a condizione che la pii abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 91° giorno di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigorepii, fino ad un massimo di 9 prestazioni. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla scadenza presta- bilitadata della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, per presso aziende o enti italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il capitale residuolavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.
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Samples: Prestito Finalizzato
Prestazioni assicurate. Eurovita▪ In caso di Decesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo della Locazione Finanziariaalla data del D e al prezzo di opzione finale di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto l’ 80° anno di età. ▪ In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo della Locazione Finanziariaalla data del riconoscimento dell’IPT e al prezzo di opzione finale di acquisto inizialmente pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, prima del compimento dell’ 80° anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Si specifica che, qualora siano stati corrisposti Indennizzi per Inabilità Temporanea Totale o per Perdita Involontaria di Impiego o per Ricovero Ospedaliero in relazione a rate scadute successivamente alla data di accertamento dell’IPT, l’indennizzo sarà diminuito delle rate predette al netto degli interessi. ▪ In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari alla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato, salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti); intervenga un pensionamento o prepensionamento o la quiescenza. In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il presente contrattolavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo. Inoltre per poter beneficiare della prestazione, si obbliga: Prestazione l’Assicurato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione e deve ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. ▪ In caso di decesso Ricovero Ospedaliero a seguito di infortunio o malattia (assicurazione principaleRO) • dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari alla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a corrispondere, in 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti). In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione finale di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvenga, il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta acquisto pattuito nel Contratto di Assicurazione dal Contraente, Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premiRO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di età. ▪ In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo artcasi di esclusione specificati all’art. 8. L’importo di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazionel’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, mensilmente, una somma pari alla Rata Rimborso mensile della Locazione Finanziaria, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato salvo che questo non coincida con la mensilità in cui sia dovuto l’importo pari al 50% prezzo di opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti). In ogni caso non verrà mai liquidato il prezzo dell’opzione finale di acquisto pattuito nel Contratto di Locazione Finanziaria Veicoli. La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del capitale assicurato lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° anno di età. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto, la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Facciamo chiarezza: quale percentuale di invalidità viene utilizzata dalla Compagnia Per il caso calcolo della percentuale di decessoinvalidità, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso utilizza la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuoriconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di calcolo della prestazione.
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Samples: Insurance Agreement
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in In caso di decesso a seguito di infortunio (assicurazione principaled) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • a corrispondere, in In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvengainvalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il pagamento immediato 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Assicurazione dal Contraenteinabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autono- mo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. la prestazione viene corrisposta a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premil’itt abbia una durata superiore a 60 giorni con- secutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicura- tore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data perdita involontaria di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 8. L’importo 3), salvo i casi di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari al 50% all’ammontare delle rate di rimborso mensili del capitale assicurato finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il caso lavoro a seguito di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni ricerca attiva di Assicurazioneoccupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigs). Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuoNessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
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Samples: Prestito Finalizzato
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in In caso di decesso Decesso (assicurazione principaleD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’As- sicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • a corrispondere, in In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifi- che) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione spe- cificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della durata contrat- tuale avvengaquale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, il pagamento immediato l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. Per poter beneficiare di Assicurazione dal Contraentequesta garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La presta- zione viene corrisposta a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premil’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data Perdita Involontaria di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 8. L’importo 3), salvo i casi di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al 50% Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del capitale assicurato per mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 90 giorni conse- cutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il caso lavoro a seguito di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni ricerca attiva di Assicurazioneoccupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e CIGS). Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuoNessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
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Samples: Prestito Finalizzato
Prestazioni assicurate. Eurovita▪ In caso di Decesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto l’80° anno di età. ▪ In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, prima del compimento dell’80° anno di età dell’Assicurato con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. ▪ In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo CPI Sicuro Pubblici – Condizioni di assicurazione - Pagina 5 di 11 oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3), salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più interruzioni di lavoro differenti per l’intera durata del rapporto contrattuale); intervenga un pensionamento o prepensionamento o la quiescenza. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani, sulla base di un orario settimanale di almeno 20 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il presente contrattolavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo. Inoltre per poter beneficiare della prestazione, si obbliga: Prestazione l’Assicurato deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione e deve ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge. ▪ In caso di decesso Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia (assicurazione principaleRO) • dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a corrispondere, in caso 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della RO distinti per l’intera durata contrat- tuale avvenga, il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta di Assicurazione dal Contraente, rapporto contrattuale). La prestazione viene corrisposta a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premiRO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi di pernottamento (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, non aver compiuto l’80° anno di età. ▪ In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo artcasi di esclusione specificati all’art. 8. L’importo di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al 50% all’ammontare delle rate di rimborso mensili del capitale assicurato Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° anno di età. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Per il caso calcolo della percentuale di decessoinvalidità, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso utilizza la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuoriconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di calcolo della prestazione.
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Samples: Assicurazione Danni
Prestazioni assicurate. Eurovita▪ In caso di Decesso per qualsiasi causa (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del D. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data del decesso, non aver compiuto l’80° anno di età. ▪ In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell'Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del Finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 66% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta, prima del compimento dell’80° anno di età dell’Assicurato con il presente contrattocertificazione medica, si obbliga: Prestazione dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di almeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. ▪ In caso di Perdita Involontaria di Impiego (PII) dell’Assicurato, ad esclusione del rappresentate legale in caso di decesso (assicurazione principale) • a corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvenga, il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta di Assicurazione dal ContraenteAderente persona giuridica, a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premi. In caso seguito di sopravvivenza dell’Assicurato alla data di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 8. L’importo 3), salvo i casi di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari al 50% all’ammontare delle rate di rimborso mensili del capitale assicurato Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché: abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per il più interruzioni di lavoro differenti per l’intera durata del rapporto contrattuale); intervenga un pensionamento o prepensionamento o la quiescenza. ▪ In caso di decessoXxxxxxxx Xxxxxxxxxxx a seguito di infortunio o malattia (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). ▪ In caso di Inabilità Temporanea Totale al lavoro a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del Finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. In ogni caso, nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 12 mensilità consecutive (o 36 mensilità complessive per più periodi di ITT distinti per l’intera durata del rapporto contrattuale). La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo ed interromperla totalmente, dietro prescrizione medica, prima del compimento dell’80° anno di età. Se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente ITT indennizzata, si verifica una nuova ITT, questa nuova ITT viene considerata come la continuazione della precedente. Pertanto, la franchigia non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni viene applicata di Assicurazionenuovo ma la massima durata d’indennizzo di 12 mesi si valuta complessivamente per i 2 periodi come se fossero uno solo. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e Per il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento calcolo della percentuale di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e invalidità, la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso utilizza la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche). Tale percentuale potrebbe non coincidere con quella riconosciuta da altri enti che hanno come riferimento tabelle differenti. Il verbale di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuoriconoscimento dell’invalidità emesso dagli enti preposti (es. ASL o INPS) viene richiesto ai soli fini dell’identificazione della data di calcolo della prestazione.
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Samples: Assicurazione Danni
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in In caso di decesso Decesso a seguito di infortunio (assicurazione principaleD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • a corrispondere, in In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvengaInvalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il pagamento immediato 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Assicurazione dal ContraenteInabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La prestazione viene corrisposta a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premil’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data Perdita Involontaria di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 8. L’importo 3), salvo i casi di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari al 50% all’ammontare delle rate di rimborso mensili del capitale assicurato per finanziamento, dovute dopo il caso periodo di decessofranchigia, non che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di Assicurazionelavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e CIGS). Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuoNessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
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Samples: Prestito Finalizzato
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione 1. Queste condizioni disciplinano un’assicurazione monoannuale in caso di decesso (assicurazione principale) • morte o invalidità totale e permanente rinnovabile ogni anno. La copertura viene prestata a corrisponderefronte della contribuzione di un im- porto, in caso al netto di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvengaeventuali imposte e tasse, il pagamento immediato che si determina moltiplicando l’ammontare del capitale prescelto per il tasso all’età alla data del versamento annuale e al sesso dell’Aderente, solo per le co- perture accessorie già in vigore alla data del 31 dicembre 2012, riportato nella Tabella allegata. L’importo così calcolato, oltre ad imposte e tasse relative, viene detratto annualmente in unica soluzio- ne dal contributo di cui all’articolo 9 del Regolamento. La Società si impegna a corrispondere il capita- le assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta di Assicurazione dal Contraenteagli aventi diritto, a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premisempreché l’Aderente Assicurato abbia versato la contribuzione sopra indicata. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato mancata contribuzione, la copertura, è sospesa.
2. La Società accetta il rischio di cui alla data presente assicurazione solo previa sottoscrizione delle dichiara- zioni riportate nell’apposito modulo.
3. L’assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamen- to della contribuzione di scadenza cui all’art. 11, comma 4, del con- tratto questo Regolamento e si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovitaestingue alle ore 24 del 31 di- cembre salvo diversa indicazione riportata nell’apposito modulo.
4. Il La prestazione accessoria prevede l’erogazione di un capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo art. 8. L’importo di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad euro 25.000,00 o multipli, con un massimo di Euro 5.000.000,00euro 125.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione, una somma pari al 50% L’Aderente che intenda accedere alle prestazione accessoria deve indi- care l’ammontare del capitale assicurato per assicurato.
5. Per le coperture accessorie già in vigore alla data del 31 dicembre 2012 l’assicurazione non viene pre- stata a coloro che abbiano superato il caso 65° anno di decessoetà, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto mentre per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitalecoperture accessorie sottoscritte dal 1 gennaio 2013, l’assicurazione per non viene prestata a coloro che abbiano superato il caso 70° anno di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per età.
6. Per coloro che abbiano superato il capitale residuo60° anno di età la prestazione non può essere superiore a euro 75.000,00.
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Samples: Regolamento Fondo Pensione
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in In caso di decesso Decesso a seguito di infortunio (assicurazione principaleD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • a corrispondere, in In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvengaInvalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il pagamento immediato 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta 30/06/65 e successive modifi- che) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Assicurazione dal ContraenteInabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione spe- cificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. Per poter beneficiare di questa garanzia è neces- sario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La prestazione viene corrispo- sta a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premil’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data Perdita Involontaria di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 8. L’importo 3), salvo i casi di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari al 50% all’ammonta- re delle rate di rimborso mensili del capitale assicurato per finanziamento, dovute dopo il caso periodo di decessofranchigia, non che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di Assicurazionelavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenzia- mento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e CIGS). Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuoNessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
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Samples: Prestito Finalizzato
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in In caso di decesso Decesso (assicurazione principaleD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’As- sicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • a corrispondere, in In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifi- che) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione spe- cificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata contrat- tuale avvengasuperiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercita- re una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rim- borso mensili del finanziamento, dovute dopo il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta periodo di Assicurazione dal Contraentefranchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premiRO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicu- ratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti). • In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data Perdita Involontaria di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 8. L’importo 3), salvo i casi di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari al 50% all’ammonta- re delle rate di rimborso mensili del capitale assicurato per finanziamento, dovute dopo il caso periodo di decessofranchigia, non che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di Assicurazionelavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il lavoro a seguito di licenzia- mento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e CIGS). Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuo.Nessuna nuova rata è dovuta
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Samples: Prestito Finalizzato
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in In caso di decesso (assicurazione principaled) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. • a corrispondere, in In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvengainvalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 5.000,00. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il pagamento immediato 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Assicurazione dal Contraenteinabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premil’itt abbia una durata superiore al periodo di franchigia assoluta di 60 giorni consecutivi. In caso la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di sopravvivenza dell’Assicurato alla data ITT. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, a partire dal 61° giorno di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo art. 8. L’importo di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e itt, fino ad un massimo di Euro 5.000.000,0012 prestazioni. Prestazione in se, dopo meno di 60 giorni dal termine di una precedente itt indennizzata, si verifica una nuova itt, questa nuova itt viene considerata come la continuazione della precedente. pertanto la franchigia non viene applicata di nuovo. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. • In caso di invalidità totale e permanete perdita involontaria d’impiego (complementare e obbligatoriapii) • ad anticipare, in caso si accerti in corso dell’Assicurato a seguito di contratto lo stato licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 3) salvo i casi di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni 7, l’Assicuratore corrisponde al Beneficiario una prestazione fissa pari a € 250,00, a condizione che la pii abbia una durata superiore al periodo di Assicurazionefranchigia assoluta di 90 giorni consecutivi. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di PII. La prestazione fissa viene corrisposta ogni 30 giorni, una somma pari al 50% del capitale assicurato per il caso a partire dal 91° giorno di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigorepii, fino ad un massimo di 12 prestazioni. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla scadenza presta- bilitadata della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, per presso aziende o enti italiani di diritto privato, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il capitale residuolavoro a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla ricerca attiva di occupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge.
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Samples: Prestito Finalizzato
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in caso di decesso (assicurazione principaleLe prestazioni descritte nell’Art. 1 al punto A) • a corrispondere, in sono alternative tra loro. In caso di decesso dell’Assicurato in per qualsiasi momento causa, nel corso della durata contrat- tuale avvengacontrattuale, la Compagnia liquiderà al Beneficiario il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta indicato in polizza sempre che non sia stata già pagata la prestazione per IPT. Se il decesso è dovuto ad uno degli eventi di Assicurazione dal Contraentecui all’Art. 7, a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premila Compagnia non corrisponderà alcun importo. In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla disdetta contrattuale, nulla sarà dovuto dalla Compagnia. In caso di Invalidità Permanente Totale a seguito di infortunio o malattia (IPT) dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà al Beneficiario il capitale assicurato una volta accertato dal punto di vista medico lo stato ed il grado di IPT. Se l’IPT è dovuta ad uno degli eventi di cui all’Art. 7, la Compagnia non corrisponderà alcun importo. L’IPT assicurata è corrispondente ad un’invalidità pari almeno al 60% secondo i criteri stabiliti per le assicurazioni contro gli infortuni e le malattie professionali di cui al Decreto Ministeriale 12 Luglio 2000 (Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale) e deve essere riconosciuta, con certificazione medica, dopo un periodo di almeno 12 mesi consecutivi dalla data della prima constatazione della malattia o di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovitaalmeno 6 mesi dalla data dell’evento in caso d’infortunio. Il pagamento del capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate per IPT determina lo scioglimento del contratto e nulla sarà più dovuto dalla Compagnia. La Compagnia si riserva il diritto di accertare lo stato di IPT tramite un medico di sua fiducia oltre che la prescrizione, a proprie spese, di tutti gli esami clinici eventualmente necessari all’accertamento stesso. In caso di Inabilità Temporanea Totale a seguito di infortunio o malattia (ITT) dell’Assicurato, nel corso della durata contrattuale, la Compagnia liquiderà al successivo art. 8. L’importo Beneficiario la prestazione fissa pari a € 3.000,00 per ogni mese di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e inabilità riconosciuta fino ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione 12 mensilità per un totale di € 36.000, 00 a condizione che: • l’ITT abbia una durata superiore al periodo di franchigia relativa di 15 giorni solari consecutivi per ITT a seguito di infortunio e di 45 giorni solari consecutivi in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipareITT dovuta a malattia. La franchigia si intende calcolata a partire dal primo giorno di ITT. Qualora, in decorsi meno di 45 giorni dal termine di una precedente ITT per la quale sia stata erogata la prestazione, si verifichi una nuova ITT, essa sarà considerata come continuazione della precedente. In tal caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito all’artnon sarà applicata una nuova franchigia. 26 delle presenti Condizioni di AssicurazioneFermo quanto stabilito al precedente capoverso, qualora l’ITT per la quale è richiesta la prestazione sia direttamente riconducibile al medesimo evento o causa che abbia cagionato una somma pari al 50% del capitale assicurato precedente ITT per il caso di decessola quale sia stata già liquidata la prestazione, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuonon corrisponderà alcun importo.
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Samples: Assicurazione Per Il Caso Di Morte, Invalidità Permanente Totale E Inabilità Temporanea Totale
Prestazioni assicurate. Eurovitat *O DBTP EJ Decesso (D) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. t *O DBTP EJ Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. t *O DBTP EJ Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il presente contrattoperiodo di franchigia, si obbliga: Prestazione in caso che hanno scadenza nel periodo di decesso (assicurazione principale) • ITT comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Be- neficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a corrisponderequello nel quale è dovuta la maxirata. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, in caso alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della durata contrat- tuale avvenga, il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta di Assicurazione dal Contraente, lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavo- rativa che produca reddito. La prestazione viene corrisposta a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premil’ITT abbia una durata superiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. In caso La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di sopravvivenza dell’Assicurato alla data inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovu- ta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. t *O DBTP EJ Perdita Involontaria di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 8. L’importo 3), salvo i casi di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al 50% Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del capitale assicurato per mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una dura- ta superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il caso lavoro a seguito di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge come disoccupato totale alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni ricerca attiva di Assicurazioneoccupazione; ricevere i sussidi di disoccupa- zione previsti dalla legge (mobilità e CIGS). Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuoNessuna nuova rata è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
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Samples: Prestito Finalizzato
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in In caso di decesso (assicurazione principaled) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • a corrispondere, in In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento della invalidità permanente totale (ipt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. l’ipt corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella inail (d.p.r. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di inabilità temporanea totale (itt) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che l’itt abbia una durata contrat- tuale avvengasuperiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’itt, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna atti- vità lavorativa che produca reddito. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assi- curatore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di ricovero ospedaliero (ro) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione spe- cificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta periodo di Assicurazione dal Contraentefranchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che il contratto risulti in regola con il versamento dei premiro abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di ro. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del ro, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. nessuna nuova prestazione è dovuta dall’assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di ro distinti). • In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data perdita involontaria di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo impiego (pii) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 8. L’importo 3), salvo i casi di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari al 50% all’ammontare delle rate di rimborso mensili del capitale assicurato finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. la prestazione viene corrisposta a condizione che la pii abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). la franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di interruzione del lavoro. per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di lavoro dipendente, presso aziende o enti italiani di diritto pubblico o privato, con un contratto di lavoro di diritto italiano, sulla base di un orario settimanale di almeno 16 ore e con un’anzianità minima di 12 mesi ininterrotti presso lo stesso datore di lavoro; aver perso il caso lavoro a seguito di decesso, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo; essere in possesso dei requi- siti previsti dalla legge come disoccupato totale alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni ricerca attiva di Assicurazioneoccupazione; ricevere i sussidi di disoccupazione previsti dalla legge (mobilità e cigs). Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitale, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuonessuna nuova rata è dovuta dall’assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità.
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Samples: Prestito Finalizzato
Prestazioni assicurate. Eurovita, con il presente contratto, si obbliga: Prestazione in In caso di decesso Decesso (assicurazione principaleD) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del D. • a corrispondere, in In caso di decesso dell’Assicurato in qualsiasi momento Invalidità Permanente Totale (IPT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari al capitale residuo del finanziamento alla data del riconoscimento dell’IPT. L’IPT corrisponde ad un’invalidità di almeno il 60% secondo la tabella INAIL (D.P.R. n. 1124 del 30/06/65 e successive modifiche) e deve essere riconosciuta con certificazione medica. • In caso di Inabilità Temporanea Totale (ITT) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di ITT comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio dell’ITT, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. La prestazione viene corrisposta a condizione che l’ITT abbia una durata contrat- tuale avvengasuperiore a 60 giorni consecutivi (franchigia assoluta) e sia certificata da un medico. La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di inabilità. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché siano state indennizzate 12 mensilità. • In caso di Ricovero Ospedaliero (RO) dell’Assicurato, salvo i casi di esclusione specificati all’art. 8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il pagamento immediato del capitale assicurato ai Beneficiari designati nella Proposta periodo di Assicurazione dal Contraentefranchigia, che hanno scadenza nel periodo di RO comprovato. La prestazione viene corrisposta a condizione che il contratto risulti in regola RO abbia una durata superiore a 7 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di RO. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, alla data d’inizio del RO, esercitare una professione di lavoro autonomo o non esercitare alcuna attività lavorativa che produca reddito. Nessuna nuova prestazione è dovuta dall’Assicuratore allorché abbia rimborsato una somma pari a 6 mensilità consecutive (o 12 mensilità complessive per più periodi di RO distinti). Tale garanzia è operante esclusivamente con il versamento dei premi. la sottoscrizione della polizza Creditor Protection CL/12/811 e con la corresponsione del relativo premio; • In caso di sopravvivenza dell’Assicurato alla data Perdita Involontaria di scadenza del con- tratto questo si intenderà estinto ed i premi pagati resteranno acquisiti ad Eurovita. Il capitale assicurato viene corrisposto fermo restando le esclusioni disciplinate al successivo Impiego (PII) dell’Assicurato, a seguito di licenziamento dovuto a giustificato motivo oggettivo (Legge n. 604/1966 art. 8. L’importo 3), salvo i casi di capitale assicurato è pari ad un minimo di Euro 1.000.000,00 e ad un massimo di Euro 5.000.000,00. Prestazione in caso di invalidità totale e permanete (complementare e obbligatoria) • ad anticipare, in caso si accerti in corso di contratto lo stato di invalidità totale e permanente dell’Assicurato come definito esclusione specificati all’art. 26 delle presenti Condizioni di Assicurazione8, l’Assicuratore rimborsa al Beneficiario, una somma pari all’ammontare delle rate di rimborso mensili del finanziamento, dovute dopo il periodo di franchigia, che hanno scadenza nel periodo di inattività lavorativa comprovato. Per i finanziamenti finalizzati con maxirata finale qualora la rata sulla base della quale viene determinato l’indennizzo sia la maxirata, l’Assicuratore rimborserà al 50% Beneficiario un importo pari all’ammontare della rata del capitale assicurato per il caso mese precedente a quello nel quale è dovuta la maxirata. La prestazione viene corrisposta a condizione che la PII abbia una durata superiore a 90 giorni consecutivi (franchigia assoluta). La franchigia si calcola a partire dal 1° giorno di decessointerruzione del lavoro. Per poter beneficiare di questa garanzia è necessario, non superiore ad Euro 2.500.000,00 secondo quanto previsto alla sezione riguardante l’Assicurazione Complementare delle presen- ti Condizioni data della notifica del licenziamento: esercitare una professione di Assicurazione. Restano ferme le esclusioni previste ai successivi art. 8 “ESCLUSIONI” e art. 27 “ESCLUSIONI DALLE GARANZIE”. I valori del capitale assicurato e il premio dovuto per le presenti garanzie sono riportati nel Documento lavoro dipendente, presso Aziende o Enti Italiani di Polizza. Qualora in corso di contratto venga accertata l’invalidità dell’Assicurato e la Compagnia paghi il relativo capitalediritto pubblico o privato, l’assicurazione per il caso di decesso rimane in vigore, fino alla scadenza presta- bilita, per il capitale residuo.con un
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