Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed al Manuale, come di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER indicato dal Contraente. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDR, anche in conformità a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni tecniche di volta in volta applicabili. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità, e saranno integralmente a carico, del Contraente.
3.3 Qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDR, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDR, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDR.
3.4 Il GME è unicamente responsabile: (i) ove applicabile, della corretta elaborazione dei dati e delle informazioni proprie del Contraente e già in possesso del GME, e (ii) della corretta e puntuale trasmissione dei predetti dati ed informazioni nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa rilevante. Pertanto, il GME e il Contraente convengono che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza, completezza e/o aggiornamento dei dati e/o delle informazioni fornite dal Contraente, anche per conto delle proprie controparti contrattuali in relazione al Servizio Upload dati esterni, nell’ambito della prestazione dei Servizi o del funzionamento della PDR. Il Contraente sarà l’esclusivo responsabile del caricamento dei dati nonché della completezza ed esattezza degli stessi, anche per conto della propria controparte contrattuale, no...
Prestazioni del GME. 4.1 Il GME svolgerà quanto previsto nell’ambito del presente Contratto in conformità al Contratto stesso, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento.
4.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda al sistema informatico del GME, in conformità, in particolare, a quanto indicato nelle Disposizioni tecniche di funzionamento. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità e saranno integralmente a carico del Contraente.
4.3 Il GME ha facoltà di modificare le modalità tecniche, funzionali, amministrative ed operative dell’attività di Market Making, per effetto di modifiche o integrazioni della Disciplina o delle Disposizioni tecniche di funzionamento.
4.4 Il GME si impegna a verificare il rispetto da parte del Contraente degli obblighi di cui al precedente articolo 3, anche per le finalità di cui al successivo articolo 5.
4.5 Il GME si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente ogni inconveniente o anomalia operativa, ovvero ogni circostanza, stato o fatto che pregiudichi o possa pregiudicare, del tutto o in parte, il corretto svolgimento dell’attività di Market Making.
4.6 Il GME si impegna a comunicare tempestivamente la temporanea sospensione dell’attività di Market Making su ciascun prodotto rispetto al quale il Contraente si è impegnato ad adempiere a tale attività, nei casi indicati nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento.
4.7 Resta inteso che il GME potrà individuare specifici meccanismi volti a tenere conto – ai fini della valorizzazione dell’attività di Market Making svolta dal Contraente - degli eventuali casi di sospensione, anche parziale, o annullamento di una sessione di mercato , secondo quanto previsto nella relativa Disposizione Tecnica di Funzionamento.
4.8 Il GME e il Contraente si danno atto che il GME non potrà essere tenuto responsabile per guasti o malfunzionamenti delle linee di telecomunicazione (ad esempio, telefoniche), nonché di accesso alla rete internet.
4.9 Il Contraente prende atto che il GME ha la facoltà di avvalersi, per lo svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, di soggetti terzi designati dal GME stesso, restando inteso che, in ogni caso, il rapporto contrattuale intercorre esclusivamente tra il Contraente e il GME.
4.10 Il GME si impegna a fornire al Contraente tutte le informazioni relative all’attività di Market Making.
4.1...