Prestazioni del GME Clausole campione

Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed al Manuale, come di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER indicato dal Contraente. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi.
Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio verrà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto, al Regolamento e alle Disposizioni tecniche di funzionamento. Le obbligazioni del GME relative alla prestazione del Servizio costituiscono obbligazioni di mezzi.
Prestazioni del GME. 3.1 Il Servizio sarà prestato dal GME al Contraente in conformità al presente Contratto ed al Manuale, come di volta in volta eventualmente modificati ai sensi del presente Contratto. Per l’espletamento del Servizio il GME farà riferimento al Codice ACER indicato dal Contraente. Le Parti convengono espressamente che tutte le obbligazioni del GME relative alla prestazione dei Servizi costituiscono obbligazioni di mezzi. 3.2 Il GME presterà al Contraente la collaborazione necessaria affinché il Contraente acceda alla PDR, anche in conformità a quanto indicato nel Manuale e nelle disposizioni tecniche di volta in volta applicabili. Resta inteso che la realizzazione delle attività e la messa a disposizione degli strumenti necessari all’accesso sono di esclusiva responsabilità, e saranno integralmente a carico, del Contraente. 3.3 Qualora la prestazione dei Servizi sia interrotta, sospesa, ritardata o comunque oggetto di anomalie a causa di motivi tecnici riguardanti il Sistema e/o la PDR, il GME si impegna a fare quanto necessario per il superamento di tali inconvenienti. Resta inteso che qualora i predetti eventi siano imputabili a motivi tecnici concernenti le strumentazioni (hardware o software) utilizzate dal Contraente per accedere al Sistema e/o alla PDR, il Contraente sarà tenuto ad eliminare, con la massima tempestività, le relative cause. Il GME e il Contraente si impegnano, nell’ambito delle rispettive competenze, a collaborare al fine di individuare le cause delle interruzioni, sospensioni, ritardi o anomalie e di ripristinare al più presto la funzionalità del Sistema e della PDR. 3.4 Il GME è unicamente responsabile: (i) ove applicabile, della corretta elaborazione dei dati e delle informazioni proprie del Contraente e già in possesso del GME, e (ii) della corretta e puntuale trasmissione dei predetti dati ed informazioni nel rispetto delle tempistiche previste dalla normativa rilevante. Pertanto, il GME e il Contraente convengono che non rientra tra le obbligazioni del GME il controllo della veridicità, accuratezza, completezza e/o aggiornamento dei dati e/o delle informazioni fornite dal Contraente, anche per conto delle proprie controparti contrattuali in relazione al Servizio Upload dati esterni, nell’ambito della prestazione dei Servizi o del funzionamento della PDR. Il Contraente sarà l’esclusivo responsabile del caricamento dei dati nonché della completezza ed esattezza degli stessi, anche per conto della propria controparte contrattuale, no...
Prestazioni del GME. 4.1 Il GME svolgerà quanto previsto nell’ambito del presente Contratto in conformità al Contratto stesso, alla Disciplina e alle Disposizioni tecniche di funzionamento.

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  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • RICHIAMATI l’Intesa Istituzionale di Programma, tra il Governo e la Regione Molise sottoscritta in data 16 febbraio 2000, così come aggiornata dai successivi atti di programmazione e pianificazione; - il II Atto Integrativo all’Accordo di Programma Quadro (APQ) “Politiche del Lavoro” sottoscritto in data 26 settembre 2007 fra la Regione Molise, il Ministero del Lavoro e il Ministero dello Sviluppo Economico, in cui sono state inserite, a seguito dei verbali e delle decisioni del Tavolo dei sottoscrittori, su richiamati, le Azioni 1, 2 e 3 del Pacchetto “Giovani” Bonus per l’occupazione – Giovani in impresa; RICHIAMATE, inoltre, - la delibera del CIPE 22 marzo 2006, n. 14, recante “Programmazione delle risorse del Fondo per le Aree Sottoutilizzate mediante le Intese Istituzionali di Programma e gli Accordi di Programma Quadro”; - la delibera del CIPE 23 marzo 2012, n. 41, concernente “Modalità di riprogrammazione delle risorse regionali del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2000-2006 e 2007-2013” RITENUTO, per quanto sopra, di sottoporre all’approvazione della Giunta regionale la riprogrammazione, per l’importo di euro 922.256,43, delle economie a carico del FSC 2000-2006 generate dall’Azione 3 cod. SGP MOLPNCG.059 “Bonus assunzionale – Dai credito ai Giovani”, inserita nel II Atto integrativo all’Accordo di Programma Quadro “Politiche del Lavoro”, implementando, per pari importo, il valore finanziario dell’Azione 1 “Giovani al lavoro IV annualità”, anch’essa inserita nel medesimo Atto integrativo, da euro 3.000.000,00 a euro 3.922.256,43, al fine di assicurare la completa copertura finanziaria alla graduatoria approvata con determinazione dirigenziale n. 2393 del 9 giugno 2016 del Servizio “Programmazione rete dei soggetti deboli, dell’integrazione sociosanitaria e delle Politiche sociali” della Direzione Generale per la Salute, oggi Servizio Programmazione delle Politiche sociali, e, quindi, consentire la formalizzazione della concessione del finanziamento in favore dei beneficiari/destinatari dell’Avviso pubblico “Giovani al lavoro IV annualità”, collocati nella graduatoria di cui all’Allegato C alla richiamata determinazione n. 2393/2016, ma non finanziati per assenza di risorse;