Common use of PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO Clause in Contracts

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione del servizio. L’Appaltatore è pertanto tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. . L’Appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità altresì: • a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi); • a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti e fornitori tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; • a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio; • a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; • ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; • ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; • ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi ed il personale incaricato dal Comune di Barge si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del D.L. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’Appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze.

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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà l’appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizioservizio e nel contratto. L’Appaltatore è pertanto tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 81/2008. L’Appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità provvede altresì: a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi del servizio e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi)DUVRI; a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citatein materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI; a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’operaimpiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietàproprietà di terzi, siano in regola con le prescrizioni norme vigenti; ad allontanare immediatamente le dalla zona di intervento attrezzature, mezzi d’opera od altro o materiali non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto idonei; − ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e sicuro utilizzo ed impiego; • ad informarecollaboratori, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione lavorazione prevista nell’appalto in oggettonell’appalto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi Provincia, in caso di infortunio infortunio, incidente od incidente altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Leggelegge. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi ed Provincia, tramite il personale incaricato dal Comune di Barge proprio personale, si riservano riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del D.L. 223/2006, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’Appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze.

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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dell’ingresso nell’area dei lavori, l’appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, rischi di qualsiasi natura, natura presenti nell’area di intervento lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione del serviziolavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore è pertanto tenuto ad tenuto, inoltre, a uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgslavoro. n. 81/2008 s.m.i. . L’Appaltatore L’appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità altresì: - a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi)stessi; - a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; - a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed utilizzino usino i Dispositivi dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizioil corso dei lavori; - a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietàproprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti; - ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; - ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della stessa lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; - ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi Lavori ed i Coordinatori per l’esecuzione, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi Lavori ed il personale incaricato dal Comune di Barge dalla Stazione Appaltante si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore all’impresa circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del D.L. 223/2006, Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge Xxxxx n. 248/2006, è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze.

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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà l’appaltatore deve espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizioservizio e nel contratto. L’Appaltatore è pertanto tenuto ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, ed in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 81/2008. L’Appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità provvede altresì: a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi del servizio e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi)DUVRI; a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali cottimisti dipendenti, subappaltatori e fornitori tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citatein materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed e utilizzino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizio, con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI; a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’operaimpiegati, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietàproprietà di terzi, siano in regola con le prescrizioni norme vigenti; ad allontanare immediatamente le dalla zona di intervento attrezzature, mezzi d’opera od altro o materiali non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto idonei; − ad informare tutti i propri dipendenti, subappaltatori e sicuro utilizzo ed impiego; • ad informarecollaboratori, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione lavorazione prevista nell’appalto in oggettonell’appalto, tutti i propri dipendenti dei rischi specifici della stessa lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi l’Ente appaltante, in caso di infortunio infortunio, incidente od incidente altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Leggelegge. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi ed il personale incaricato dal Il Comune di Barge Ventasso, tramite il proprio personale, si riservano riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’artLa Ditta sarà tenuta, inoltre, a provvedere alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali secondo le vigenti norme. 36 bis commi 3 La Ditta si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori occupati, condizioni normative ed attributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi vigenti alla data dell’esecuzione dei lavori stessi e 4 del D.L. 223/2006nella località in cui si svolgono, convertito con Legge n. 248/2006nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni che per la categoria venissero stabilite. Assume, è fatto obbligo all’Appaltatore altresì, la piena responsabilità sia civile che penale nel caso di dotare tutti i lavoratori dipendenti ogni tipo di infortunio e di danneggiamenti a terzi che dovessero verificarsi, restandone sollevata il Comune ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenzeil personale.

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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna del servizioservizio e nel contratto. L’Appaltatore è pertanto tenuto tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. 81/2008. L’Appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità altresì: • a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi)consegna; • a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali eventuali, cottimisti e fornitori fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; • a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed utilizzino usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizioil corso dei lavori con particolare riferimento alle dotazioni personali; • a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; • ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; • ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dipendenti, dei rischi specifici della stessa lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi del Contratto, in caso di infortunio infortunio, incidente od incidente altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi del Contratto ed il personale incaricato dal Comune dalla Provincia di Barge Modena si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’artdel D.L. 223/2006 art. 36 bis commi 3 e 4 del D.L. 223/2006bis, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenzepresenze nel cantiere. L'Appaltatore conviene con la Provincia di Modena, (come disposto dal D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso) che il Direttore dell’Esecuzione del Contratto stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto; in tal caso l'appaltatore si impegna a risarcire la Provincia di Modena di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla risoluzione.

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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna Provvisoria del servizioservizio e nel contratto. L’Appaltatore è pertanto tenuto tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. . e ss.mm.ii.. L’Appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità altresìaltresì a: • a - portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico univo di valutazione dei rischi); • a - far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali eventuali, cottimisti e fornitori fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; • a - disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed utilizzino usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizioil corso dei lavori con particolare riferimento alle dotazioni personali indicate nel DUVRI al fine della salvaguardia dal rischio valanghe; • a - curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; • ad - allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; • ad - informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dipendenti, dei rischi specifici della stessa lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi del Contratto, in caso di infortunio infortunio, incidente od incidente altro sinistro e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi del Contratto ed il personale incaricato dal Comune di Barge Pescasseroli (AQ) si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’artdel D.L. 223/2006 art. 36 bis commi 3 e 4 del D.L. 223/2006bis, convertito con Legge n. 248/2006, è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenzepresenze nel cantiere. L'Appaltatore conviene con il Comune di Pescasseroli (AQ) che, come disposto dal D.Lgs. n° 81/2008 e ss.mm.ii. Nei casi di inosservanza alle disposizioni dello stesso, il Direttore dell’Esecuzione del Contratto stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la proposta per la risoluzione del contratto e s’impegna a risarcire il Comune di Pescasseroli (AQ) di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione.

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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dei lavori l’appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, di qualsiasi natura, presenti nell’area di intervento e lavoro, nonché di impegnarsi ad attuare in merito all’attuazione di tutti i provvedimenti necessari per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione del serviziolavoratori; sia della conferma che dell’impegno si darà atto nel verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore è pertanto tenuto tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, in particolare alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.in.81/08. . pag 12 L’Appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità altresì: a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico nel Piano di valutazione dei rischi)Sicurezza e di Coordinamento o D.U.V.R.I. fornito dalla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. e nel Piano operativo di sicurezza redatto dall’appaltatore; a far osservare a tutti i propri dipendenti ed dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti siano dotati ed utilizzino usino effettivamente i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento all’espletamento del serviziopresente appalto; a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi sia quelli eventualmente noleggiati o sia quelli di proprietà, siano in regola con le prescrizioni vigenti; • ad allontanare ▪ a dismettere immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro altro, qualora non rispondenti alle predette norme ed norme, nonché a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; ad informare, informare immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione prevista dei lavori previsti nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti dipendenti, dei rischi specifici della stessa lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione dei Servizi immediatamente, in caso di infortunio od incidente incidente, la Direzione dei Lavori e ad ottemperare, ottemperare in tale evenienza, evenienza a tutte le incombenze prescritte dalla Legge; ▪ a provvedere, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del D.Lgs n.81/08 alla vigilanza sulla sicurezza dei lavori affidati; pag 13 ▪ a provvedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale dell’Impresa esecutrice con le modalità previste nell’allegato XVII del D.Lgs n.81/08 ed a dare comprova alla Stazione Appaltante dell’avvenuta verifica, su semplice richiesta di questa; ▪ a provvedere a coordinare rispetto alle Imprese esecutrici da questo chiamate ad operare in cantiere rispetto agli obblighi previsti dagli articoli 95 e 96 del D. Lgs 81/08; ▪ provvedere alla verifica della congruità dei Piani Operativi di Sicurezza delle ulteriori Imprese sopra citate rispetto al proprio, ai sensi dell’art. 97 comma 3, lettera b, del D.Lgs. n.81/08. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi Lavori ed il personale incaricato dal Comune di Barge dalla Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od o informazione all’Appaltatore circa l’osservanza a di quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del D.L. 223/2006n.223/06, convertito con Legge n. 248/2006in L. n.248/06, è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenze. La Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. comunicherà all’Appaltatore il nome del Responsabile dei Lavori. ARTICOLO 9

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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio l’Appaltatore dei lavori, l’appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, rischi di qualsiasi natura, natura presenti nell’area di intervento lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione del serviziolavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore è pertanto tenuto tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. D.lgs 81 del 9 aprile 2008 /08. L’Appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità altresì: • a redigere ed a consegnare al Committente il Piano Operativo di Sicurezza • a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi)nel Piano della sicurezza; • a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; • a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed utilizzino usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizioil corso dei lavori; • a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietàproprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti; • ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; • ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della stessa lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; • ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione Lavori ed i Coordinatore per l’esecuzione dei Servizi lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi Lavori ed il personale incaricato dal Comune di Barge dall’Amministrazione si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore all’impresa circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del D.L. 223/2006, Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge Xxxxx n. 248/2006, è fatto obbligo all’Appaltatore all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno Ai sensi dell’Art. 3 del D.L.vo 14.08.1996, n. 494, l’Amministrazione comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Responsabile dei Lavori. L’Amministrazione o il Responsabile dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori, che dovrà essere riportato nel cartello di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenzecantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione.

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PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI ED IGIENE DEL LAVORO. All’atto della consegna del servizio dei lavori, l’Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi, rischi di qualsiasi natura, natura presenti nell’area di intervento lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori secondo tutte le normative vigenti al momento dell’esecuzione del serviziolavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori. L’Appaltatore è pertanto tenuto tenuto, inoltre, ad uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e a titolo esemplificativo, alle disposizioni contenute nel D.LgsD.L.vo 81/2008 e ss.mm.ii., nel DPR 19.03.1956 n° 302 e ss.mm.ii. n. 81/2008 s.m.i. e in altre norme vigenti regolanti la materia. L’Appaltatore provvederà sotto la propria totale responsabilità altresì: − a redigere ed a consegnare alla Committente il Piano Operativo di Sicurezza; − a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e fornitori degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, di tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi e quelli individuati dal DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi)nel Piano della sicurezza; a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate; a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed utilizzino usino i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) e collettiva (DPC) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante l’espletamento del servizioil corso dei lavori; a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietàproprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti; ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego; ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni prestazione lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della stessa lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare; ad informare immediatamente la Direzione dell’Esecuzione Lavori ed i Coordinatore per l’esecuzione dei Servizi lavori, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge. La Direzione dell’Esecuzione dei Servizi ed il personale incaricato dal Comune di Barge Lavori si riservano riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’Appaltatore all’impresa circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo. Ai sensi dell’art. 36 bis commi 3 e 4 del D.L. 223/2006, Decreto Legge 23/2006 convertito con Legge n. 248/2006248/2006 e ss.mm.ii., è fatto obbligo all’Appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro. Le imprese con meno di 10 (dieci) dipendenti hanno facoltà di adempiere a tale obbligo mediante l’adozione di un apposito registro nel quale siano rilevate giornalmente le presenzepresenze nel cantiere. L’Appaltatore conviene con la Committente che il Coordinatore per l’Esecuzione stabilisca quali violazioni per la sicurezza determinano la risoluzione del contratto e si impegna a risarcire questa Committente di ogni danno derivante da tale circostanza, senza opporre eccezioni, a qualsiasi titolo, in ordine alla rescissione. Ai sensi dell’ Art. 2 del D.L.vo n° 81/2008 e ss.mm.ii., la Committente comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Responsabile dei Lavori. La Committente o il Responsabile dei Lavori comunicherà all’Appaltatore il nominativo del Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la progettazione.

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