COMUNE DI SEDEGLIANO PROVINCIA DI UDINE
IR.CSA
COMUNE DI SEDEGLIANO PROVINCIA DI UDINE
LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL CENTRO POLIFUNZIONALE E RICREATIVO DEL CAPOLUOGO
IMPIANTO REFRIGERAZIONE PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO
SCHEMA DI CONTRATTO CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
ARCH. XXXXXX XXXXXXXX - XXX X.X.XXXXXXX, 00 - 00000 XXXXXXXX (XX)
SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
PARTE I
Parte giuridica – schema di contratto
CAPO I - NATURA ED OGGETTO DELL’APPALTO
Art .1. Oggetto dell’appalto e condizioni di fornitura
L'appalto ha per oggetto la f ornitura in opera chiavi in mano di tutti i materiali e apparecchiature necessarie per un gruppo refrigeratore d’acqua, a servizio dell’esistente impianto di climatizzazione, da collocarsi all’interno dell’edificio di proprietà comunale denominato “Centro Polifunzionale e Ricreativo” sito in Sedegliano capoluogo.
Oggetto dell’appalto è la fornitura e posa in opera chiavi in mano di tutto quanto necessario per realizzare i fini indicati nei documenti di progetto, anche se non esplicitamente rappresentato sui disegni o citato nei documenti stessi, al fine di un funzionamento generale dell’impiantistica, incluse tutte le opere murarie di assistenza alla realizzazione degli impianti strutturali, elettriche, di scarico e movimentazione di tutti i carichi, di smaltimento di tutti i rifiuti, del montaggio completo del nuovo impianto, delle tarature e la messa in esercizio degli impianti suddetti, dei disegni AS-BUILT di tutte le opere impiantistiche realizzate (da produrre in triplice copia) e la predisposizione della documentazione per la comunicazione agli enti preposti. Sono da intendersi comprese la progettazione esecutiva, la fornitura ed il montaggio degli impianti, i quadri, i collegamenti, gli accessori ed allacciamenti, le dichiarazioni di conformità e tutta la documentazione amministrativa necessaria alla messa in servizio dell’ impianto, gli oneri per la sicurezza, la garanzia biennale sull’impianto e la manutenziale biennale compresa nel prezzo, ogni opera ed onere necessario, anche se non esplicitamente indicato, necessari a fornire l’impianto completo, funzionante ai sensi delle normative vigenti.
Tutti i componenti degli impianti in oggetto dell’Appalto devono essere forniti, in ogni caso, nelle quantità necessarie, e tali quantità si intendono tutte comprese nel prezzo a corpo degli Impianti.
Le qualità delle apparecchiature e dei materiali devono corrispondere a quanto di più progredito il progresso tecnologico ha reso disponibile per impianti del genere, e comunque rispettare quanto prescritto nella Specifica Tecnica dei Materiali e nelle schede tecniche.
Al termine dei lavori la Ditta Appaltatrice dovrà rilasciare oltre alla dichiarazioni CE dell’impianto, anche la seguente documentazione:
Regolare Dichiarazione di Conformità conforme alla L 37/08 – si ricorda che la ditta installatrice deve essere abilitata ed iscritta alla camera di commercio alla lettera C) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione”;
Disegni AS-BUILT di tutte le opere impiantistiche realizzate;
Manuali e schede tecniche delle apparecchiature e dei sistemi installati.
Art. 2. Designazione delle opere da eseguire
Nell’offerta prezzi l’Impresa dovrà intendervi compresi tutti gli oneri occorrenti per rendere le opere e l’ impianto completo e funzionante in ogni sua parte;oltre agli oneri elencati in altra parte del presente capitolato speciale impianti, dovranno essere considerati quelli di seguito elencati:
- oneri per effettuazione di sopralluoghi preliminari in loco al fine di prendere esatta visione dello stato attuale degli impianti e dell’ambiente nella sua generalità;
- oneri per allestimento dell’impianto elettrico provvisorio di cantiere e per la formazione di impianti provvisori atti a garantire la continuità di servizio;
- oneri per l’allestimento e la progettazione di sistemi di movimentazione carichi e il loro
posizionamento sul solaio;
- oneri derivanti da noleggio di apparecchiature e mezzi di qualsiasi tipo necessari per la posa e realizzazione delle opere;
- oneri per formazione di opere edili (necessarie per l’allestimento degli impianti ) quali: formazione di tracce, esecuzione di sfondi e passaggi, appuntatura e muratura di tubazioni, cassette e scatole, realizzazione di basi rialzate in muratura per successiva messa in opera dei quadri elettrici, ripristini etc.;
- oneri di assistenza muraria per la esecuzione di tutte quelle opere connesse e derivanti dalla realizzazione degli impianti elettrici;
- oneri per l’istruzione e l’espletamento delle pratiche nei confronti degli Enti preposti (USL, INAIL, Comune, VVFF, ENEL, ecc..) se necessario;
- oneri per taratura e messa in servizio di tutte le apparecchiature installate.
- oneri per la redazione di tutti gli elaborati grafici finali "as built" (schemi, planimetrie, particolari costruttivi, legende, ecc..), manuali di funzionamento e di manutenzione delle singole apparecchiature e loro fornitura in triplice copia;
Durante l'esecuzione delle opere dovranno essere eseguite tutte le verifiche quantitative, qualitative e funzionali, in modo che esse risultino complete prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori.
Tutte le verifiche e prove dovranno essere programmate ed eseguite nei giorni concordati con il Committente ed alla presenza dei rappresentanti dell'Appaltatore.
Il materiale, le apparecchiature ed il personale per tutte le prove sopra elencate sono a carico dell'Appaltatore.
Le opere edili, meccaniche ed elettriche affini oggetto del presente appalto sono principalmente le seguenti:
- Fornitura e posa di gruppo refrigeratore d’acqua con condensazione ad aria;
- Raccordi ed adeguamenti alla rete esistente;.
- Realizzazione di rete di distribuzione in tubazioni nere trafilate;
- Isolamento termico delle tubazioni;
- Realizzazione impianto elettrico dal quadro generale al quadro di sottostazione;
- Realizzazione impianto elettrico dal quadro di sottostazione al quadro di bordo macchina del gruppo Refrigeratore;
- Fornitura e posa di proiettore esterno di sicurezza con relativi accessori.
Art. 3 – Modalità di stipulazione del contratto
0.Xx contratto d’appalto sarà stipulato “a corpo”, ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. ddddd) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. L’importo contrattuale della parte di lavoro a corpo, come determinato in seguito all’applicazione dell’offerta dell’aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti nessuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuita alla quantità.
3. L’importo del contratto può variare, in aumento o diminuzione, esclusivamente per la parte dei lavori previsti “a misura” negli atti progettuali, in base alla quantità effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. e le condizioni previste nel presente capitolato speciale. Nel presente appalto non sono previsti lavori a misura.
0.Xx corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica con i prezzi unitari indicati dallo stesso, utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i...
5.I rapporti ed i vincoli negoziali del presente schema di contratto si riferiscono ai lavori posti a base di gara (colonna a), mentre per gli oneri della sicurezza e la salute nel cantiere (colonna b), costituiscono vincolo negoziale l’importo degli stessi indicati a tale scopo dalla stazione appaltante negli atti progettuali.
6.Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori “a corpo” è sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite nel presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
7. Pertanto nessun compenso potrà essere chiesto per lavori, forniture o prestazioni che, pur non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori “a corpo”, siano comunque rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa.
8. Lo stesso vale per i lavori, forniture o prestazioni intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dei lavori appaltati da compiersi secondo le regole dell’arte.
9. Per i lavori previsti a corpo i corrispettivo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara non ha efficacia negoziale, l’importo resta fisso ed invariabile, non hanno efficacia negoziale neppure le quantità indicate dalla stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione Appaltante e di formulare l’offerta sulla base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendosene i rischi.
Art. 4. Ammontare dell'appalto
I lavori oggetto del presente appalto vengono affidati interamente a corpo. L'importo complessivo posto a base di gara dei lavori ed oneri compresi nell’appalto, è così suddiviso:
A. | Importo lavori | € | 25.460,53 | |
B. | Costo della manodopera, non soggetto al ribasso | € | 10.911,66 | |
C. | Oneri “speciali” e “diretti”i per la sicurezza, non soggetti al ribasso | € | 1.914,33 | |
D. | Importo complessivo delle opere | € | 38.286,51 | |
E. | Importo a base di gara soggetto a ribasso | € | 25.460,53 |
Art. 5. Individuazione categoria lavori
Ai sensi degli articoli 61 e seguenti del, regolamento generale, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e in conformità all’allegato “A” al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente: OS28: IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO
Riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.
CAPO II – DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art. 6 – Prescrizioni generali
L’appaltatore è tenuto a presentare prima dell’inizio dei lavori il programma esecutivo dei lavori, redatto in conformità al cronoprogramma di cui all’art. 40 del DPR 207/2010 e s.m.i., facente parte del progetto esecutivo .
Pertanto l'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovrà assicurare all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano d'opera occorrente, preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle autorizzazioni sia in materia di subappalto che relative ad Enti di tutela (ASL, ecc.).
La ditta che procederà all'esecuzione dei lavori, prima di approntare il cantiere dovrà presentare idoneo Piano operativo di sicurezza (POS), redatto ai sensi della normativa vigente, che dovrà ottenere il benestare del Coordinatore per la sicurezza.
Art. 7 – Documenti facenti parte integrante del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, anche se non materialmente allegati:
a) il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 145/2000 e s.m.i., per le parti vigenti;
b) capitolato speciale d’appalto, parte giuridica – schema di contratto;
c) capitolato speciale d’appalto, parte tecnica – capitolato prestazionale;
d) le relazioni tecniche e tutti gli elaborati grafici del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione di computo metrico e tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
e) elenco dei prezzi unitari;
f) piano di sicurezza e coordinamento ed altri elaborati in materia di sicurezza;
g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.;
h) le polizze di garanzia
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
a) la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;
b) il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
c) il regolamento generale approvato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
d) il decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ;
e) la legge regionale n. 14 del 2002, per quanto applicabile;
f) il regolamento di attuazione della legge regionale d.P.Reg.165/03, per quanto applicabile;
g) il capitolato generale d'appalto D.M. 145/2000 e s.m.i..
3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori all'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
c) le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.
Art. 8 – Interpretazione del contratto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del presente capitolato tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Per quanto non specificato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dal DPR. 207/2010 e s.m.i. nonché alle norme vigenti in materia anche se non espressamente menzionate.
Art. 9. Condizioni generali di contratto
1. L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell'Appaltatore la conoscenza degli elaborati progettuali, compreso il computo metrico e lo schema di contratto, delle condizioni locali, per essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, del suolo e del sottosuolo (scavi, condotte, ecc.), della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, degli oneri relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori nonché di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi.
2. L'offerta da presentare è accompagnata dalla dichiarazione, senza riserva alcuna, con la quale l’Appaltatore attesta di avere direttamente o con delega a personale dipendente esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico estimativo, ove redatto, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le capacità e le disponibilità, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto. La stessa dichiarazione contiene altresì l'attestazione di avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.
Art. 10 - Fallimento
1. In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 48 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
CAPO III - TERMINI PER L’ESECUZIONE
Art. 11. Consegna dei lavori
L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
E' facoltà della Stazione appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto nei casi previsti all’art. 32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
La Stazione appaltante autorizza il direttore dei lavori alla consegna dei lavori dopo che il contratto è divenuto efficace. La stessa autorizza, altresì, nei casi di cui all’articolo 32 comma 8 ultimo periodo del D.Lgs. 50/2016 e
s.m.i. l’esecuzione anticipata di cui al comma 13 del predetto art. 32.
Il direttore dei lavori comunica all’esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori, munito del personale idoneo nonché delle attrezzature e materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. Sono a carico dell’esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica ed al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante.
In caso di consegna nelle more della stipula del contratto, secondo periodo, il direttore dei lavori tiene conto di quanto predisposto o somministrato dall’esecutore, per rimborsare le relative spese nell'ipotesi di mancata stipula del contratto.
Effettuato il tracciamento, sono collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconoscano necessari. L’esecutore è responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi.
La consegna dei lavori deve risultare da verbale redatto in contraddittorio con l’esecutore; il verbale contiene i seguenti elementi:
a) le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
b) le aree, i locali, l’ubicazione e la capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell’esecutore, unitamente ai mezzi d’opera per l’esecuzione dei lavori;
c) la dichiarazione che l’area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, salvo l’ipotesi di consegna parziale, che lo stato attuale è tale da non impedire l’avvio e la prosecuzione dei lavori. Qualora, per l'estensione delle aree o dei locali, o per l'importanza dei mezzi d'opera, occorra procedere in più luoghi e in più tempi ai relativi accertamenti, questi fanno tutti parte integrante del verbale di consegna.
Qualora la consegna sia eseguita in via d’urgenza, il verbale indica a quali materiali l'esecutore deve provvedere e quali lavorazioni deve immediatamente iniziare in relazione al programma di esecuzione presentato dall’esecutore. Ad intervenuta stipula del contratto il direttore dei lavori revoca le eventuali limitazioni.
Il verbale è redatto in doppio esemplare firmato dal direttore dei lavori e dall'esecutore. Dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento dei lavori.
Un esemplare del verbale di consegna è inviato al responsabile del procedimento, che ne rilascia copia conforme all' esecutore, ove questi lo richieda.
Quando le circostanze lo richiedano la consegna dei lavori potrà farsi in più volte con successivi verbali di consegna parziale. In caso di urgenza, l’esecutore comincia i lavori per le sole parti già consegnate. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale.
Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, l'aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l'inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
Il direttore dei lavori è responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo stato dei luoghi.
Se sono riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il progetto esecutivo, non si procede alla consegna, e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al responsabile del procedimento, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto esecutivo e delle successive verifiche, e proponendo i provvedimenti da adottare.
Il responsabile del procedimento, acquisito il benestare del dirigente competente, cui ne avrà riferito, nel caso in cui l’importo netto dei lavori non eseguibili per effetto delle differenze riscontrate sia inferiore al quinto dell’importo netto di aggiudicazione e sempre che la eventuale mancata esecuzione non incida sulla funzionalità dell’opera o del lavoro, dispone che il direttore dei lavori proceda alla consegna parziale, invitando l’esecutore a presentare, entro un termine non inferiore a trenta giorni, il programma di esecuzione dei lavori.
Qualora l’esecutore intenda far valere pretese derivanti dalla riscontrata difformità dello stato dei luoghi rispetto a quello previsto in progetto, deve formulare riserva sul verbale di consegna con le modalità e con gli effetti di cui all’articolo 190 del D.Lgs. 207/2010 e s.m.i..
L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta
In caso di consegna parziale a causa di temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, esecutore è tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Art. 12. Termini per l’ultimazione dei lavori
Il tempo utile per considerare ultimati tutti i lavori oggetto dell’appalto è fissato in 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna, o dalla data dell’ultimo verbale di consegna
parziale.
L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma lavori di cui all'articolo 14.
Le parti convengono che l'Appaltatore eseguirà i lavori secondo le modalità costruttive di cui agli elaborati progettuali, nei tempi e secondo l'ordine di esecuzione di cui al cronoprogramma redatto dalla Stazione Appaltante.
L'ultimazione dei lavori, non appena avvenuta, deve essere comunicata per iscritto dall'appaltatore al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con le modalità dell’art. 199 del Regolamento, redigendo apposito verbale.
L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ai sensi dell’art. 107, c. 5 del DLgs 50/2016.
Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l’esecutore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate ma in misura non superiore all’1 % dell’importo di contratto. Ove l'istanza dell’esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. Nessun altro compenso o indennizzo spetta all’esecutore.
La facoltà della stazione appaltante di non accogliere l'istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
Art. 13. Sospensione e ripresa dei lavori - proroga dei lavori
È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti all’art. 107 del DLgs 50/2016, con le modalità ivi previste.
La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione. Ai sensi dell’art. 107 c. 3, cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale
E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità prevista all’art. 107 c. 4 del DLgs 50/2016. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme
di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile.
Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il cronoprogramma e della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell’installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti necessarie al suo funzionamento, per l’approvvigionamento dell’energia elettrica e dell’acqua;
b) l’adempimento alle prescrizioni o il rimedio ad inconvenienti o infrazioni riscontrate dal Direttore lavori o dagli organi di vigilanza in materia di sicurezza o sanitaria, ivi compreso il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
c) l’esecuzione di accertamenti integrativi che l’Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l’esecuzione dei lavori;
d) il tempo necessario per l’esecuzione di prove, di sondaggi o analisi ovvero per l’espletamento degli adempimenti a carico dell’Appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;
e) le eventuali vertenze tra l’Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, incaricati ovvero tra l’Appaltatore e il proprio personale dipendente.
Se per cause a lui non imputabili l’esecutore non è in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale, ai sensi dell’art. 107 c. 5 del DLgs 50/2016. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Xxxx'istanza di xxxxxxx decide il responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento. L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
Art. 14. Cronoprogramma dei lavori
I lavori devono essere eseguiti, secondo le migliori regole d’arte e le prescrizioni della Direzione dei lavori, nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e facente parte integrante del presente Capitolato speciale.
L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine contrattuale.
La Direzione dei lavori potrà però a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta.
L’Appaltatore dovrà pertanto adempiere alle disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Art. 15. Penali in caso di ritardo e/o inadempienza
L’Appaltatore è obbligato a rispettare il crono programma, di cui al precedente articolo, predisposto dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di mancato rispetto del termine indicato come data di ultimazione dei lavori, verrà applicata una penale giornaliera pari all’1 °/oo (uno per mille) dell’importo contrattuale dei lavori per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.
Sono soggetti a penale, nella stessa misura percentuale di cui sopra, anche i seguenti eventi:
a) ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
c) mancato rispetto dei termini imposti dalla Direzione lavori per il ripristino dei lavori non accettabili danneggiati;
La penale di cui alla lettera b) è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati;
Le penali verranno applicate con deduzione dall’importo dovuto, anche mediante escussione della cauzione definitiva, ove necessario.
L'eventuale ritardo nell'esecuzione dei lavori che comporti l'applicazione di penali verrà tempestivamente comunicato dal Direttore dei lavori al Responsabile del procedimento.
Ogni penale irrogata dal Responsabile del procedimento sarà annotata dal Direttore dei lavori nel registro di contabilità.
L’importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi precedenti non può superare il 10% (diecipercento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare penali di importo superiore a detta percentuale, la Stazione Appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 108 c. 4 del DLgs 50/2016.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.
Non è prevista l’erogazione di alcun premio di accelerazione qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine contrattuale.
CAPO IV - DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 16. Anticipazione
Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sul valore stimato dell'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.
Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell’anticipazione.
Art. 17. Pagamenti in acconto
Non sono previsti pagamenti in acconto.
Art. 18. Conto finale e saldo
Il Direttore dei lavori compila il conto finale dei lavori entro 60 giorni dalla data della loro ultimazione e provvede a trasmetterlo al responsabile del procedimento.
La Stazione Appaltante sottoporrà il conto finale all’Appaltatore per la sottoscrizione, da effettuarsi entro trenta giorni, ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 201 del Regolamento.
Il pagamento della rata di saldo avverrà una volta consegnate le documentazioni e certificazioni relative ai materiali, attrezzature ed impianti e previo rilascio di garanzia fidejussoria rilasciata dall'appaltatore, ai sensi dell’art. 229 e dell’art. 235 del Regolamento D.P.R. 207/2010 e s.m.i., non oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
I pagamenti avverranno mediante bonifico bancario o postale, come previsto dall’art. 3 della Legge 13.8.2010, n.
136. L’appaltatore è tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, entro la data di stipula del contratto, gli estremi identificativi del conto corrente, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione che si dovesse verificare e, in difetto di tale comunicazione, esonera la Stazione Appaltante da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
La Stazione Appaltante provvede al pagamento dopo avere verificato, mediante acquisizione del D.U.R.C., la permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dell’impresa appaltatrice e degli eventuali subappaltatori. Il termine di pagamento è quindi subordinato al tempo necessario per l’acquisizione del D.U.R.C. La Stazione appaltante procederà alle verifiche di cui al D.M. 18.01.2008, n. 40; conseguentemente il pagamento avverrà nei termini e con le modalità previsti dal D.M. 40/2008 medesimo.
La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo è costituita alle condizioni previste dal Regolamento.
CAPO V DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
Art. 19 - Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge, regolamento e normative in genere in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso Capitolato.
2. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del direttore dei lavori; in caso di controversia il direttore dei lavori o l’esecutore comunicano al responsabile del procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione dei lavori; il responsabile del procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della questione al fine di risolvere la controversia.
La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all’esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.
Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all’esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
L’esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell’esecutore.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori
3. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'esecutore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
Xxx l'esecutore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'esecutore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'esecutore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
L'esecutore che di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'esecutore.
Art. 20. Oneri e obblighi a carico dell'appaltatore
Si intendono in ogni caso a carico e spesa dell’appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatte salve le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso) gli oneri di cui all’art. 32, comma 4 del Regolamento, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente Capitolato speciale, in particolare:
a) le spese per passaggio, per occupazioni temporanee di suolo pubblico connesse con la messa in opera di opere provvisionali quali ponteggi, aree di stoccaggio, carico scarico materiali, e simili e, in generale, connesse con l’esecuzione dei lavori oggetto del presente capitolato speciale;
b) le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione del cantiere, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nel cantiere stesso;
c) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
d) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
e) le spese per le vie di accesso al cantiere;
f) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione;
g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione;
h) le spese di adeguamento del cantiere, in osservanza del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Sono altresì a carico dell'Appaltatore:
a) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati dalle eventuali ditte subappaltatrici;
b) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi.
L’appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere.
Spetta altresì all’appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.
Ogni materiale utilizzato nell’esecuzione dei lavori d’appalto deve essere campionato con il corredo di documentazione tecnica della Ditta produttrice e deve conseguire la preventiva approvazione della Direzione lavori. Rimane altresì a carico dell'Appaltatore:
a) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.
L’Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le disposizioni emanate, in relazione all’esecuzione delle opere ed alla conduzione del cantiere.
L'Appaltatore ha l'obbligo di nominare il direttore di cantiere, che deve essere investito dei poteri amministrativi e gestionali da parte dell’Appaltatore e deve essere presente in cantiere in tutti i momenti significativi delle lavorazioni e comunque sempre in occasione delle riunioni di coordinamento convocate sia dal Direttore dei lavori che dal Coordinatore per la sicurezza in esecuzione; Il direttore di cantiere è responsabile del rispetto da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori delle norme in materia di opere pubbliche e sicurezza dei cantieri.
L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell’Impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Per le società di capitali di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 187/91, è fatto obbligo di comunicare nel corso del contratto se siano intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato ai sensi dello stesso articolo del D.P.C.M. 187/91.
L’appaltatore è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136. Al termine dei lavori l’Appaltatore dovrà rilasciare, oltre alla dichiarazioni CE dell’impianto, anche la seguente documentazione:
- Regolare Dichiarazione di Conformità conforme alla L 37/08;
- Disegni AS-BUILT di tutte le opere impiantistiche realizzate;
- Manuali e schede tecniche delle apparecchiature e dei sistemi installati.
In mancanza delle suddette attestazioni o della documentazione necessaria per l'ottenimento dei collaudi per esercizio degli impianti, le opere non potranno considerarsi ultimate, per cui non verrà redatto il relativo verbale di ultimazione.
L’Appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale ed alle attrezzature utilizzate.
L’Appaltatore è obbligato a produrre alla Direzione dei lavori adeguata documentazione fotografica, in relazione a lavorazioni di particolare complessità, ovvero non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione o comunque a insindacabile richiesta della Direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, deve recare in modo automatico e non modificabile la data e l’ora nelle quali sono state effettuate le relative rilevazioni.
Spetta all’Appaltatore l’installazione, entro 5 giorni dalla avvenuta consegna dei lavori, di apposito cartellone delle dimensioni previste dalla Direzione lavori, la cui bozza dovrà essere sottoposta ad approvazione della stessa, che riporti come minimo:
− la denominazione ed il logo della Stazione Appaltante e dell’Appaltatore;
− l’oggetto dell’appalto;
− le generalità del progettista, del direttore dei lavori, dei coordinatori della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione e del direttore del cantiere;
− i nominativi di tutte le eventuali imprese subappaltatrici e subcontraenti;
− di quanto altro sarà richiesto dalla Direzione lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.
L’Appaltatore provvederà, altresì, all’aggiornamento costante dei dati per l’informativa al pubblico dell’andamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i cartelli sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.
Le opere appaltate dovranno essere eseguite a regola d'arte, attenendosi alle previsioni contrattuali e alle disposizioni che verranno impartite dalla direzione dei lavori nel corso dei lavori.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare la normativa tecnica di settore, nonché la legislazione vigente al momento dei lavori.
Gli apprestamenti provvisionali dovranno essere realizzati con l'impiego di materiali in perfetto stato di conservazione nel rispetto delle norme previste dalla legge antinfortunistica.
L'Appaltatore dovrà provvedere a dotarsi a completo suo carico di tutti gli attrezzi e di ogni altro mezzo d'opera occorrente:
- per l'installazione degli impianti;
- per l'esecuzione degli interventi oggetto del presente appalto. E’ compreso lo sgombero di tutti i materiali di risulta relativi ai lavori effettuati.
Tutti gli impianti e le apparecchiature devono essere fornite in opera complete degli accessori necessari per il loro corretto funzionamento e il relativo onere si intende compreso nel prezzo delle apparecchiature stesse.
Tutti i materiali dovranno essere corredati di marchio CE e di attestato di conformità alla direttiva CEE relativa. Se richiesta, dovrà essere fornita la campionatura dei materiali.
L'Appaltatore ha l'obbligo di richiedere tempestivamente alla Direzione lavori la prescritta approvazione, fornendo tutti i dati necessari alla valutazione delle apparecchiature proposte (cataloghi tecnici, campioni e quant'altro utile), restando convenuto che gli oneri per la rimozione e l'allontanamento dal cantiere dei materiali giudicati non idonei saranno a totale carico dell'Appaltatore stesso, anche nel caso risultassero già collocati in opera.
L’Appaltatore resterà comunque l'unico responsabile per eventuali danni e/o incidenti conseguenti e/o in relazione con le opere eseguite anche se la Direzione Lavori ha dato pieno avallo alle stesse.
L'appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ed in particolare:
a) il libro giornale a pagine previamente numerate nel quale sono registrate, a cura dell'appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni del calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'appaltatore e ad altre ditte;
- le disposizioni e osservazioni del direttore dei lavori;
- le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
- le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
Sono a carico dell'appaltatore le copie del contratto, dei capitolati, dei disegni, dei verbali di inizio e di ultimazione dei lavori, dei rilievi e dei registri di contabilità, come pure i piani di liquidazione, i bolli delle quietanze, gli atti di collaudo, i rilievi, tracciati, esplorazioni, ricostruzioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno della consegna fino a collaudo compiuto.
Art. 21 - Varianti in corso d’opera e modifiche
Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all’articolo 106 del DLgs 50/2016.
Ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. e) sono stabilite le seguenti soglie di importi per poter procedere a modifiche non sostanziali, così come definite ai sensi del comma 4 del medesimo articolo:
a) 20% dell’importo contrattuale per variazioni od addizioni al progetto in esecuzione nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua funzionalità;
b) 10% delle categorie di lavoro dell’appalto per interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio e che non comportino un aumento dell’importo contrattuale.
Le modifiche di cui alla lett. a) del presente comma devono trovare copertura nel quadro economico complessivo dell’opera e dovranno comunque essere concordate ed approvate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta in base a nuovi prezzi approvati dal RUP.
In tal caso la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore, che non può far valere il diritto alla risoluzione, l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario.
Art. 22. Osservanza delle condizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro L’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.
In particolare:
a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale.
c) l'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto stesso.
d) l’Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
e) l’Appaltatore e gli eventuali subappaltatori hanno l’obbligo di comunicare alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei lavori, o dell’impiego dei lavoratori nel cantiere, l’elenco di tutti i nominativi dei lavoratori che opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni contributive, assicurative, previdenziali ecc. L’Appaltatore si obbliga altresì all’osservanza delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Xxxxx Xxxxx) assicurativi ed infortunistici, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione in merito all’assolvimento ed al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore devono essere presentate dall’Appaltatore prima dell'inizio dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
L’Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
E’ altresì obbligato a rispettare ed a far rispettare al subappaltatore, tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalle vigenti normative, con particolare riguardo a quanto previsto dall’art. 105 del DLgs 50/2016 e dall’art. 90, comma 9 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in particolare è tenuto a quanto disposto nel precedente art. 11, comma 4, secondo periodo.
In caso di inadempimento alle norme di cui ai commi precedenti, in particolare qualora venga acquisito un DURC che segnali un’inadempienza contributiva in capo a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, la Stazione appaltante procederà a trattenere, dal certificato di pagamento, l’importo corrispondente all’inadempienza rilevata, destinando le somme accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi suddetti. La Stazione appaltante provvederà altresì ad avvisare gli Enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa Edile, dell'importo trattenuto e giacente a loro garanzia, al fine di procedere al relativo pagamento ex art. 30, comma 5 del DLgs 50/2016. Il pagamento all’Impresa delle somme accantonate potrà essere effettuato solo a seguito di comunicazione di avvenuto adempimento degli obblighi contributivi da parte degli Enti preposti.
In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente potrà procedersi secondo i disposti dell’art. dell’art. 30 comma 6 del DLgs 50/2016.
Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l'eventuale pagamento in surrogazione dell'impresa come da precedente comma, l'Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento di danni.
Art. 23. Documenti di identificazione
Ai sensi del dell’articolo 36 bis, comma 3, della legge 248/2006 (conversione in legge del D.L. 223/06), dell’articolo 26, comma 8, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., e dell’art. 5 della Legge 136/2010 i datori di lavoro di tutte le imprese esecutrici operanti in cantiere sono obbligati a munire il proprio personale presente di una tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l’indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività in cantiere, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto. Tutti i lavoratori presenti in cantiere sono obbligati a esporre sempre ed in maniera chiaramente visibile detta tessera di riconoscimento.
Qualora l’Appaltatore subappaltasse parte dell’opera è tenuto a far assumere al subappaltatore l’obbligo descritto al comma precedente. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare, attestante che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore, e della data di assunzione.
Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell’addetto ai lavori ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore dei lavori e/o altro funzionario), che svolgerà le funzioni di controllo.
Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti ai lavori sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, verranno prese le generalità degli stessi e verranno notificate all’Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), il quale dovrà presentare i documenti non esibiti all’atto del controllo al Direttore dei lavori entro il giorno successivo.
Art. 24. Custodia del cantiere
E’ a carico e a cura dell’Appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione Appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori, di proroga o novazione dei termini di esecuzione, e comunque fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione Appaltante.
Art. 25. Sottrazioni - Xxxxxx - Xxxxx
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’Appalto.
L’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di una adeguata copertura assicurativa.
In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia alla Direzione dei lavori, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.
I danni saranno accertati in contraddittorio dalla Direzione dei lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l’accertamento dei fatti.
Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.
Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
La Stazione Appaltante declina ogni responsabilità per sottrazioni, guasti o danni apportati a materiali depositati in cantiere o messi in opera dall’Appaltatore fino alla data della consegna delle opere.
CAPO VI - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 26. Sicurezza e salute dei lavoratori in cantiere
L'appaltatore, ai sensi dell'art. 39 del DPR 207/2010, è tenuto a depositare entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 100, comma 5, del D.Lgs. 81/2008;
b) un proprio piano di sicurezza , sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008 e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Stazione appaltante non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto X.Xxx.
c) un proprio piano operativo di sicurezza (POS), ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Stazione appaltante di cui alla precedente lettera a).
I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Stazione appaltante, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008.
La redazione del P.O.S. compete anche a tutti gli eventuali subappaltatori.
Le gravi o ripetute violazioni dei piani medesimi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, sono causa di risoluzione del contratto.
La mancata consegna dei piani di sicurezza prescritti, comporta lo scioglimento del vincolo giuridico sorto a seguito dell’aggiudicazione definitiva ed il contratto eventualmente stipulato senza gli stessi è nullo.
Il Datore di lavoro dell’impresa affidataria ha l’obbligo di verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle eventuali imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l’esecuzione.
Il piano di sicurezza e coordinamento sarà aggiornato e coordinato a cura del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione per tutte le Imprese operanti nel cantiere.
L'Appaltatore e le ditte subappaltatrici dovranno predisporre e consegnare al Direttore dei lavori l'elenco dei macchinari in loro dotazione corredato dai relativi documenti da cui risulti lo stato di manutenzione e la rispondenza alle disposizioni di legge.
Il Direttore di Cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza ai sensi del Codice e del D.Lgs 81/2008.
CAPO VII - CAUZIONI E GARANZIE
Art. 27. Garanzia definitiva
L’Appaltatore per la stipula del contratto deve costituire, ai sensi dell’art. 103 del DLgs 50/2016 garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo
contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
La garanzia definitiva è prestata mediante cauzione o fideiussione, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto.
La garanzia definitiva di cui al presente articolo sarà svincolata automaticamente in misura progressiva con l’avanzamento lavori, e svincolata all’approvazione del collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale.
La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante; in caso di variazioni al contratto; la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.
In caso di inadempienze dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori presenti in cantiere, la Stazione Appaltante ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore.
Ai sensi dell’art. 93 comma 7del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'importo della garanzia definitiva di cui sopra è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori economici in possesso ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui sopra, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064‐1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione. In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione in possesso del requisito sopra richiamati; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
Il possesso della certificazione di qualità aziendale, rilasciata da organismi di certificazione accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, al rilascio della certificazione nel settore delle imprese di costruzione, è attestato dalle SOA
Art. 28. Xxxxxxx assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Sono a carico dell’appaltatore tutte le misure e adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’onere del ripristino o risarcimento dei danni
L'esecutore dei lavori, ai sensi dell’art. 103, c. 7 del DLgs 50/2016, è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto. La polizza assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante
La polizza deve coprire, tra l'altro, i rischi d'incendio, scoppio, furto, danneggiamento vandalico e dell'azione di eventi atmosferici per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisionali di cantiere. La polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi deve prevedere un massimale minimo di almeno 500.000 euro; deve specificamente prevedere l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Dette polizze dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo Schema Tipo 2.3.
La stazione appaltante non potrà in ogni caso essere esclusa dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui sopra con clausole limitative di responsabilità.
Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte alla stazione appaltante. Tale clausola dovrà risultare dalle suddette polizze assicurative. Qualora la società assicuratrice dovesse imporre contrattualmente una franchigia all’Assicurato, quest’ultima sarà tenuta a dichiarare espressamente l’inopponibilità della franchigia stessa alla stazione appaltante e la contestuale assunzione a carico dell’appaltatore.
S’intendono ovviamente a carico dell’appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.
Le polizze recano il vincolo a favore della Stazione Appaltante e contengono la previsione del pagamento in favore della stessa anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità su semplice richiesta senza la necessità di ulteriori atti autorizzativi.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore copre anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla direzione lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
Per essi valgono le norme dell’art. 166 del Regolamento.
CAPO VIII - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 29. Subappalto
Le lavorazioni sono subappaltabili a imprese qualificate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità stabiliti dall’articolo 105 del DLgs 50/2016, tenuto conto di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Art. 30. Responsabilità’ in materia di subappalto
L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
L’appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore:
a) in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ad esclusione delle ipotesi di cui all’art. 105 comma 13 lett. a) e
c) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
b) degli adempimenti, da parte del subappaltatore, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Il Direttore dei lavori e il Responsabile del procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.
Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
Art. 31 - Pagamento dei subappaltatori.
La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
Art. 32. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con la legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia emanato ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attivita' di acquisto di
crediti d'impresa (o un soggetto, costituito in forma societaria, che svolge l'attivita' di acquisto di crediti da soggetti del proprio gruppo che non siano intermediari finanziari) e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.
Resta, in particolare, salva la facoltà dell'Amministrazione, per quanto disposto dall'art. 106 comma 13 secondo periodo del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di rifiutare la cessione del credito con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla ricezione della notificazione dell'atto di cessione.
CAPO IX - DISPOSIZIONI PER L’ULTIMAZIONE
Art. 33. Ultimazione dei lavori
Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il Direttore dei Lavori redige il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
In sede di accertamento sommario, il D.L. senza pregiudizio di successivi accertamenti rileva e verbalizza eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno dell'ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente capitolato speciale, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.
L'ente appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, ovvero nel termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.
Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ente appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal capitolato speciale.
Art. 34. Certificato di regolare esecuzione
1. Ai sensi dell’articolo 102 c. 3 del DLgs 50/2016 il certificato di regolare esecuzione deve essere redatto entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla Direzione dei lavori con apposito certificato di cui all’articolo 102 c. 3 del DLgs 50/2016, previa verifica del DURC.
2. L’accertamento della regolare esecuzione e l’accettazione dei lavori di cui al presente capitolato speciale avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Stazione Appaltante; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del Codice Civile, l’Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le
opere ed impianti oggetto dell’appalto fino all’approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate,
6 .Per il collaudo/certificato di regolare esecuzione valgono le norme dell’articolo 102 del DLgs 50/2016.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all’articolo 224 del Regolamento, é a totale carico dell’Appaltatore l’esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
8. Durante l’esecuzione dei lavori, la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di collaudo, volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto.
9. Dalla data del verbale di ultimazione lavori, indipendentemente dall’esecuzione e dall’ultimazione delle operazioni di collaudo, decorrerà il termine decennale di cui all’articolo 1669 del Codice Civile, purché sia fatta denuncia entro un anno dalla scoperta, in merito alla responsabilità dell’Appaltatore se l’opera, per difetto di costruzione, rovina in tutto o in parte o presenta gravi difetti che ne compromettano la funzionalità, l’integrità o la sicurezza degli occupanti o utenti.
Art. 35. Presa in consegna dei lavori ultimati
L'Amministrazione si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.
Qualora l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.
Egli può però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
La presa di possesso da parte dell'Amministrazione avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.
Qualora l'Amministrazione non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione prevista dall'art. 5, comma 1/h, del D.M. 145/2000 fino ai termini previsti dal presente capitolato speciale.
CAPO X NORME FINALI
Art. 36. Accordo bonario e Controversie
Ai sensi dell'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dell’opera possa variare in misura compresa tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale ed al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui all’art. 205 commi da 2 a 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Qualsiasi controversia relativa alla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, sarà regolata mediante ricorso a giustizia ordinaria. E’ competente il Foro di Udine.
Art. 37. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108 commi 3 e 4 del DLgs 50/2016, il Responsabile del procedimento propone alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore.
La Stazione Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti all’art. 108 c. 1 del DLgs 50/2016 e deve risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 108 c. 2 del DLgs 50/2016, in caso di decadenza dell’attestazione di qualificazione dell’appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci e se nei confronti dell’appaltatore è intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del DLgs 50/2016.
I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dalla Stazione appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. Non potranno essere intese, quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
La risoluzione contrattuale è altresì ammessa al ricorrere di quanto previsto dalla legge 726/82 e smi qualora, previo esperimento di avvio del procedimento ex art. 7 L. 241/90 e s.m.i., la Stazione Appaltante ritenga il venir meno del rapporto fiduciario con l'Appaltatore.
Nel caso di risoluzione, la Stazione Appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 108 del DLgs 50/2016.
Art. 38. Recesso
La stazione appaltante si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo, ai sensi dell’art. 1671 del
C.C. e dell’art. 109 del D. Lgs. 50/2016, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si applica l’art. 109 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 39. Spese contrattuali, imposte e tasse
Sono a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese, le imposte di bollo e di registro, le tasse ed i diritti di segreteria inerenti e conseguenti al perfezionamento, alla stipulazione e alla registrazione del contratto, nonché agli atti occorrenti per la gestione del lavoro.
Sono quindi inclusi anche gli oneri di registrazione dei documenti di contabilità.
A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori oggetto dell'appalto.
Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale di appalto si intendono I.V.A. esclusa.
Art. 40. Norme di rinvio
Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 50/16 - Codice sull’aggiudicazione dei contratti in attuazione delle
delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, ed il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 163/2006, approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207, per le parti vigenti in via transitoria.
Si intendono altresì richiamate ed accettate le norme contenute nel Capitolato Generale di appalto approvato con
D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice suddetto e non abrogate dal Regolamento, oltre al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 41. Indicazioni relative al d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i
I dati forniti da parte dell’Appaltatore vengono acquisiti ai fini della partecipazione alla procedura di gara, della stipulazione del contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili ed il pagamento del corrispettivo contrattuale.
I trattamenti avverranno a cura della Stazione Appaltante con l’utilizzo di supporti sia cartacei che informatici. All’Appaltatore sono riconosciuti i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. 196/03 e s.m.i., tra cui in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 42. Obblighi di riservatezza
L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione dell’appalto. L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte del personale addetto al servizio degli obblighi di riservatezza anzidetti.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto laddove ciò fosse condizione necessaria per lapartecipazione dell’impresa stessa a gare e appalti.
L’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e s.m.i..
Art- 43. Elezione di domicilio e indicazione luogo pagamenti e persone incaricate
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dalla Stazione appaltante, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto dall’appaltatore.
L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l’indicazione anche delle persone che possono riscuotere, entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante. L’Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di consegna dei lavori.
PARTE II
Parte tecnica – capitolato speciale
TITOLO PRIMO – PARTE GENERALE
1. Prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro
All’atto dell’ingresso nell’area dei lavori, l’appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza dei rischi di qualsiasi natura presenti nell’area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione degli infortuni e per la tutela dei lavoratori. Di tale conferma si darà atto nel verbale di consegna dei lavori.
L’Appaltatore è tenuto, inoltre, a uniformarsi scrupolosamente ad ogni norma vigente o che fosse emanata in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro.
L’appaltatore provvederà altresì:
- a portare alla conoscenza preventiva di tutti i propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutti i rischi rilevati nell’area di lavoro all’atto della consegna degli stessi;
- a far osservare a tutti i propri dipendenti ed eventuali subappaltatori, cottimisti e fornitori, tutte le norme e le disposizioni contenute nelle disposizioni legislative sopra citate;
- a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori siano dotati ed usino i dispositivi di Protezione Individuale (DPI) appropriati e prescritti per i rischi connessi con le lavorazioni e/o con le operazioni da effettuare durante il corso dei lavori;
- a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera, compresi quelli eventualmente noleggiati o di proprietà dei subappaltatori, siano in regola con le prescrizioni vigenti;
- ad allontanare immediatamente le attrezzature, mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e sicuro utilizzo ed impiego;
- ad informare, immediatamente prima dell’inizio di ogni lavorazione prevista nell’appalto in oggetto, tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori, dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere e delle misure di prevenzione e sicurezza da adottare;
- ad informare immediatamente la Direzione Lavori ed i Coordinatori per l’esecuzione, in caso di infortunio od incidente e ad ottemperare, in tale evenienza, a tutte le incombenze prescritte dalla Legge.
La Direzione Lavori ed il personale incaricato dalla Stazione Appaltante si riservano ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all’impresa circa l’osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.
Ai sensi del Decreto Legge 23/2006 convertito con Xxxxx n. 248/2006, è fatto obbligo all’appaltatore di dotare tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi, presenti in cantiere, di un apposito tesserino di riconoscimento che contenga foto e generalità del lavoratore e del datore di lavoro.
2. Attività di verifica
La Stazione Appaltante provvederà ad eseguire, anche in corso d’opera, le verifiche tecniche di quanto posto in opera e la verifica delle relative certificazioni e documentazioni a corredo.
3. Difetti e mancanze nelle forniture
Qualora dalle visite e dagli accertamenti effettuati emergessero difetti nelle forniture imputabili all’Appaltatore e tali da rendere necessari lavori di riparazione o completamento o sostituzioni, l’Appaltatore è tenuto a eseguirli entro il termine prescritto dalla Direzione dei Lavori.
In base alle risultanze degli accertamenti, viene determinato l’importo della trattenuta, in correlazione alle spese occorrenti per l’esecuzione dei lavori di riparazione e di completamento ordinati dalla Direzione dei Lavori.
Decorso il termine prescritto, in caso di inadempienza dell’Appaltatore, la Stazione Appaltante ha diritto di farli eseguire da altra impresa, addebitandone l’onere all’Appaltatore.
4. Garanzia per vizi e difformità dell’opera
L'appaltatore garantisce per la durata di anni due l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto del presente contratto di fornitura per vizi e difformità.
La garanzia decorre dalla data del verbale di consegna ed accettazione delle opere ultimate da parte della Stazione Appaltante, oppure dalla data di consegna e accettazione delle opere non ultimate, nel caso di recesso anticipato unilaterale della Stazione Appaltante, comunque, di esecuzione parziale del contratto.
La garanzia riguarda i vizi e difetti qualificabili come occulti, cioè non rilevabili in base a un diligente esame di verifica dell'opera al momento della consegna, fatte salve le eventuali riserve della Stazione Appaltante,
contestate per iscritto, per eventuali difformità e vizi palesi prima dell'accettazione delle opere, nonché quanto previsto dall'art. 1667del Codice Civile.
TITOLO SECONDO – PRESCRIZIONI TECNICHE: QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI . MODO DI ESECUZIONE DELLE PRINCIPALI CATEGORIE DI LAVORO
Capo I – CARATTERISTICHE DELL’IMPIANTO
1. Caratteristiche gruppo refrigeratore
Gruppo refrigeratore d'acqua con condensazione ad aria, funzionante con gas R410, costituito da: a - basamento in profilato di acciaio zincato
b - supporti antivibranti di sostegno
c - struttura portante in lamiera di acciaio zincata e verniciata (RAL 9018) con pannelli di tamponamento delle stesse caratteristiche.
La struttura sarà divisa in due sezioni:
c.1) vano tecnico per l'alloggiamento dei compressori, del quadro elettrico e dei vari componenti del circuito frigorifero;
c.2) vano aeraulico per l'alloggiamento di condensatore, evaporatore, accessori quali serbatoio inerziale, elettropompe di circolazione, ecc."
d - Compressori ermetici rotativi (n° 2) tipo Scroll, completi di protezione termica interna.
e - Scambiatore-evaporatore di tipo a piastre saldobrasate, in acciaio inox, completo di isolamento f - Condensatore in rame-alluminio
g - Ventilatori elicoidali a rotore esterno con rete di protezione e comandati da dispositivo elettronico per il funzionamento a velocità variabile."
h - Circuito frigrifero realizzato in rame ricotto, completo di filtro a cartuccia, pressostati di sicurezza, valvola di sicurezza, valvola di espansione termostatica, indicatore di liquido.
i - Carica di liquido frigorigeno R410A."
l - Quadro elettrico di comando completo di cablaggio elettrico, interruttore generale di manovra, con dispositivo bloccaporta di sicurezza, interruttore magnetotermico di comando per compressori e ventilatori, contattore di potenza per i compressori, comando ON-OFF remotabili, scheda elettronica programmabile a microprocessore gestita dalla tastiera interna del gruppo, display per la lettura delle temperature dell'acqua, delle pressioni di condensazione, dei valori di tensione di alimentazione, degli allarmi.
m - Gruppo di pompaggio completo di serbatoio inerzialein mandata da 450lt, elettropompa di circolazione con portata di 20.000 lt/h e prevalenza residua di 50 kPa, vaso di espansione chiuso, valvola di taratura della portata, valvola di sicurezza, filtro a Y ø 3"".
n - serie di accessori costituiti da giunti antivibranti in gomma ø 3"" sulle tubazioni di ingresso e uscita, rubinetto di scarico, termometri a quadrante."
Comprese prove di funzionamento, avviamento e taratura dell'impianto, istruzione del personale preposto alla conduzione.
Caratteristiche di funzionamento:
- potenza resa all'acqua 132 kW
- potenza massima assorbita 53,2 kW
- EER (UNI 14511) 2,58
- ESEER (UNI 14511) 3,79
- livello sonoro a 10 mt 53 dBA
- alimentazione elettrica (potenza) 400/3/50
- alimentazione elettrico (ausiliari) 230/1/50
- dimensioni (mm) 3250x1520xh 2000
- peso 1513 kg
Marca RHOSS mod. TCA ESY2145ASP1 o equivalente Compreso:
− Fornitura e posa in opera di tubazioni nere trafilate UNI10255 serie leggera e UNI 10216 tubi bollitori, di qualunque diametro, complete di saldatura ossiacetilenica, curve ed accessori a saldare, mensole di sostegno in acciaio zincato normali e speciali, verniciatura a doppia mano di antiruggine, comprese
botticelle di sfiato, termometri e menometri, targhette identificative circuiti in alluminio, ed ogni onere e
modalità di esecuzione. Diametri vari fino a 3". Comprese opere murarie, scassi, fori, ripristini, eventuali converse e chiusure varie.
− Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni acqua calda e refrigerata compresi i pezzi speciali di qualunque tipo, eseguito con guaine di elastomero espanso, Classe 1 di reazione al fuoco (autoestinguente), conducibilità termica 0,040 W/mK a 40°C, resistenza alla diffusione del vapore u > 7000, complete di nastro adesivo di chiusur, compreso rivestimento esterno in lamierino di alluminio nei
tratti all'esterno o foglio in PVC con fascette metalliche alle testate nei tratti all'interno; il tutto si intende completo di pezzi speciali quali riduzioni, curve, gomiti, ecc, al fine di garantire una perfetta continuità della coibentazione di tutta la porzione dell'impianto, compresi valvole, elettropompe, ecc.ed ogni altro onere e modalità di esecuzione compresa barriera vapore dove necessario, opere murarie, scassi, fori, ripristini, eventuali converse e chiusure varie. - spessore mm. 19
− Fornitura e posa in opera di valvola a sfera a due vie, cromata, attacchi femmina o maschio e maniglia a leva conforme a Norma UNI-CIG marca EFFEBI o equivalente, completa di isolamento anticondensa. - ø 3"
− Fornitura e posa in opera di vaso d'espansione adatto per impianti di raffrescamento, completo di
tubazione di raccordo, rivestimento isolante e quantaltro per dare l'opera conforme alla Norma e perfettamente installata. - capacità 24 l
− Inversione attacchi esistenti sulle batterie fredde della c.t.a. Auditorium, della c.t.a. Palcoscenico e della
c.t.a. Foyer, in maniere da ottenere una circolazione aria acqua in controcorrente per migliorare il rendimento termico della batteria. L'operazione comprende il sezionamento della batteria, la modifica degli attacchi con inversione tra tubazione di andata e tubazione di ritorno, la fornitura di tratti di
tubazione in acciaio e relativi pezzi di raccordo, l'eventuale saldatura delle tubazioni, il riempimento dell'impianto, la ripresa dell'isolamento anticondensa, le prove di funzionamento.
a - per batteria fredda c.t.a. Auditorium (ø 2"1/2)
b - per batteria fredda c.t.a. Palcoscenico (ø1"1/2) c - per batteria fredda c.t.a. Foyer (ø1"1/2)
− Smontaggio delle elettropompe attualmente inserite nel circuito batterie calde (Palcoscenico, Auditorium, Foyer), di portata 23 mc/h e sul circuito batterie fredde, di portata 9,5 mc/h e loro rimontaggio in posizione invertita (le elettropompe attualmente a servizio della batteria calda vanno messe a servizio delle batterie fredde e viceversa).
− L'operazione comprende il lievo d'opera delle elettropompe, la modifica dei circuiti, il ripristino degli
isolamenti, l'adeguamento delle linee elettriche e delle apparecchiature di comando (contattoti, relè termici, ecc.) il rimontaggio delle elettropompe, le prove di funzionamento e la taratura.
− Verifica di corretto funzionamento e adeguamento degli scarichi condensa U.T.A. nella sottostazione. Il tutto completo di eventuali modifiche dei collegamenti, realizzazione di sifoni di caratteristiche adeguate e ogni altro lavoro per dare il tutto perfettamente funzionante.
2. Caratteristiche sottostazione – impianto raffrescamento
− Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di passarella portacavi a filo tipo Cablofil CF54/100 in filo di acciaio saldato e zincato a caldo, senza coperchio, completa di mensole per il fissaggio a parete o sospensione a qualsiasi altezza dal piano di calpestio, compresi quota parte per curve, cambi di piano e pezzi di forma speciale, ripristino della zincatura dove siano necessari il taglio del filo, collegamento a
terra e prove di continuità. Passarella a filo 100x50; Per condotto di alimentazione di gruppo refrigerante
− Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di passarella portacavi a filo tipo Cablofil CF54/100 in filo di acciaio saldato e zincato a caldo, senza coperchio, completa di mensole per il fissaggio a parete o sospensione a qualsiasi altezza dal piano di calpestio, compresi quota parte per curve, cambi di piano e pezzi di forma speciale, ripristino della zincatura dove siano necessari il taglio del filo, collegamento a
terra e prove di continuità. Passarella a filo 100x50 ; Per condotto di alimentazione gruppo pompe collettore acqua refrigerata
− Fornitura in opera di linea di distribuzione realizzata con cavo multi-polare tipo FG7OR non propaganti l'incendio e ridotta emissione di gas corrosivi, con anima in rame flessibile, isolamento in gomma HEPR alto modulo qualità G7, guaina in PVC qualità RZ, tensione nominale 0,6/1kV, posato in canale
portacavi o tubazioni predisposti conteggiati a parte, compresi attestazioni, capicorda, prove di isolamento, prove di regolare funzionamento e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte; Formazione 5G25mmq.
− Linea dal quadro di sottostazione QSS al quadro di bordo macchina del gruppo refrigeratore.
− Fornitura e posa in opera a perfetta regola d'arte di guaina passacavi spiralata, isolata in PVC con anima metallica in acciaio, diametro non inferiore a 50mm, completa di raccordi ingresso quadri e fissaggio, quota parte per forometrie da realizzare nella soletta in prossimità dei passaggi delle
tubazioni idriche e ripristino della impermeabilità della soletta.
− Fornitura in opera di linea di distribuzione realizzata con cavo multi-polare tipo FG7OR non propaganti l'incendio e ridotta emissione di gas corrosivi, con anima in rame flessibile, isolamento in gomma HEPR
alto modulo qualità G7, guaina in PVC qualità RZ, tensione nominale 0,6/1kV, posato in canale portacavi o tubazioni predisposti conteggiati a parte, compresi attestazioni, capicorda, prove di isolamento, prove di regolare funzionamento e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte;
− Linee di alimentazione pompe trifase su collettore acqua refrigerata dal quadro di sottostazione QSS (attestazione su relè contattori esistenti) - Formazione 4G1,5mmq.
− Linee di alimentazione pompe monofase su collettore acqua refrigerata dal quadro di sottostazione QSS (attestazione su relè contattori esistenti) - Formazione 3G1,5mmq.
3. Caratteristiche proiettore esterno
Proiettore da esterno con grado di protezione IP54, equipaggiato con sorgente luminosa a LED con potenza nominale di 47W, flusso luminoso di 6400lumen, ottica asimmetrica, tipo Disano Litio o similare di pari prestazioni, installazione ad un'altezza di almeno 6m dal piano di calpestio sopra il portone di servizio dell'area palco, in accordo con le disposizioni della DLL, compreso punto di alimentazione in cavo multi-polare tipo FG7OM1non propaganti l'incendio e ridotta emissione di gas corrosivi, in derivazione dall'esistente linea dorsale per illuminazione di emergenza e tubazione liscia in PVC tipo RK15 D20mm; compresi collegamenti, prove di regolare funzionamento e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Compreso:
− Fornitura in opera di punto di comando interrotto per l'accensione "sempre acceso" del proiettore di cui al'art.E.9, realizzato in cavo multi-polare tipo FG7OM1 non propagante l'incendio e ridotta emissione di gas corrosivi, in derivazione da gruppo di continuità alimentato dall'esistente linea dorsale per illuminazione zona palco, tubazione liscia in PVC tipo RK15 D20m, contenitore modulare e comando a bilanciere della stessa serie utilizzata per gli impianti esistenti, compresi collegamenti, prove di regolare funzionamento e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
− Fornitura in opera di gruppo statico di continuità per alimentazione in emergenza del proiettore di cui alla voce precedente, tipo Riello iDialog IDG600, con potenza nominale di 600VA, compresi installazione e fissaggio su mensole, collegamento alla linea dorsale di illuminazione di emergenza, collegamento dell'utilizzatore, prove di regolare funzionamento e quant'altro per dare l'opera finita a regola d'arte.
Capo II – QUALITA’ E PROVENIENZA DEI MATERIALI
1. Materiali in genere
I materiali in genere occorrenti per la costruzione delle opere proverranno da quelle località che l’Impresa riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione, siano riconosciuti della migliore qualità e rispondano ai requisiti appresso indicati.
2. Acqua, calce, leganti idraulici, pozzolane, gesso
a) Acqua. – L’acqua dovrà essere dolce, limpida e scevra da materie terrose.
b) Calce. – Le calci aeree ed idrauliche dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei lavori.
La calce grassa in zolle dovrà provenire da calcari puri, essere di recente, perfetta ed uniforme cottura, non bruciata, né vitrea, né pigra ad idratarsi ed infine di qualità tale che, mescolata con la sola quantità di acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo, senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.
La calce viva in zolle al momento dell'estinzione dovrà essere perfettamente anidra; sarà rifiutata quella ridotta in polvere o sfiorita, e perciò si dovrà provvedere la calce viva a misura del bisogno e conservarla in luoghi asciutti e ben riparati dall'umidità.
Dopo l'estinzione la calce dovrà conservarsi in apposite vasche impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di rena. La calce grassa destinata agli intonaci dovrà essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego; quella destinata alle murature da almeno 15 giorni.
c) Leganti idraulici. – I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere alle norme di accettazione di cui al D.M. 3 giugno 1968, e successive modifiche ed integrazioni. Essi dovranno essere conservati in modo da restare perfettamente riparati dall'umidità.
d) Pozzolane. – Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dal
X.X. 00 novembre 1939, n. 2230 e successive modifiche ed integrazioni.
e) Gesso. – Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità.
3. Sabbia, ghiaia, pietre naturali, marmi
a) Ghiaia, pietrisco e sabbia. – Le ghiaie, i pietrischi e la sabbia da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi, dovranno avere le qualità stabilite dal D.M. 27 luglio 1985 e successive modifiche ed integrazioni, che approva le "Norme tecniche per l'esecuzione delle opere in cemento armato normale e precompresso e per le strutture metalliche".
La sabbia dovrà essere costituita da grani di dimensioni tali da passare attraverso uno staccio con maglie circolari del diametro di 2 mm per murature in genere e del diametro di 1 mm per gli intonaci e murature di parametro od in pietra da taglio.
L’accettabilità della sabbia dal punto di vista del contenuto in materie organiche verrà definita con i criteri indicati nell’allegato 1 del già citato D.M. 3 giugno 1968 e successive modifiche ed integrazioni, sui requisiti di accettazione dei cementi.
Per quanto riguarda le dimensioni delle ghiaie e dei pietrischi, gli elementi di essi dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori circolari del diametro:
di 5 cm se si tratta di lavori correnti di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di scarpe e simili;
di 4 cm se si tratta di volti di getto;
di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.
Gli elementi più piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi più piccoli.
b) Pietre naturali. – Le pietre naturali da impiegarsi nelle murature e per qualsiasi altro lavoro, dovranno essere a grana compatta e monde da cappellaccio, esenti da piani di sfaldamento, da screpolature, peli, venature, interclusioni di sostanze estranee; dovranno avere dimensioni adatte al particolare loro impiego, offrire una resistenza proporzionata all'entità della sollecitazione cui devono essere soggette, ed avere una efficace adesività alle malte.
Saranno assolutamente escluse le pietre marnose e quelle alterabili all'azione degli agenti atmosferici e
dell'acqua corrente.
Le pietre da taglio oltre a possedere i requisiti ed i caratteri generali sopra indicati, dovranno avere struttura uniforme, scevre da fenditure, cavità e litoclasi, sonore alla percussione e di perfetta lavorabilità.
Il tufo dovrà essere di struttura litoide, compatto ed uniforme, escludendo il cappellaccio, quello pomicioso e facilmente friabile.
I marmi dovranno essere della migliore qualità, perfettamente sani, senza scaglie, brecce, vene, spaccature, nodi, peli o altri difetti che ne infirmino l'omogeneità e la solidità. Non saranno tollerate stuccature, tasselli, rotture, scheggiature.
4. Acciaio e metalli vari
a) Acciaio per cemento armato. L’acciaio per il c.a. dovrà corrispondere alle caratteristiche specificate dalle norme vigenti (D.M. 09/01/1996).
Sarà impiegato acciaio tipo B450C saldabile. L’Appaltatore dovrà fornire i certificati di qualità, come prescritto dal sopraccitato decreto per ciascuna partita di acciaio approvvigionato, in originale o copia conforme (ai sensi della Legge 04/01/1968 n°15 Art.14). Inoltre in base a quanto prescritto dal D.M. 14/01/2008, l’Appaltatore provvederà, per ogni partita, ad accertare le caratteristiche dell’acciaio impiegato inoltrando i relativi campioni presso un Laboratorio Ufficiale. Nel caso che risultino partite con caratteristiche non adeguate sarà applicato uno sconto del 5% sui prezzi contrattuali, compatibilmente con il rispetto dei tassi di sollecitazione previsti dai calcoli tecnici.
Il montaggio delle armature e la loro messa in opera dovranno effettuarsi secondo le prescrizioni delle vigenti opere in cemento armato.
L’armatura sarà posta in opera in casseforme, secondo le posizioni assegnate dai disegni di progetto, facendo particolare attenzione che sia rispettato il copriferro minimo di 3.5 cm per travi, pilastri, setti, per il getto d’impalcato si potrà prevedere un minimo di 1.5 cm, per le opere in fondazione si prevede un copriferro di 4 cm (da intendere per quelle parti non adiacenti al getto di base in conglomerato magro o strutture preesistenti in conglomerato cementizio) .
Le reti elettrosaldate dovranno corrispondere alle caratteristiche specificate dal D.M. 14/01/2008. I pannelli di rete dovranno essere mantenuti distanti dai casseri interessati con distanziatori.
Acciaio in barre ad aderenza migliorata B450C, controllato in stabilimento:
tensione caratteristica di snervamento fyk 450 N/mmq,
tensione caratteristica di rottura ftk 540 N/mmq
allungamento percentuale a rottura Agtk 7,5 % diametro di utilizzo compreso tra 5 e 26 mm
Rete elettrosaldata tipo standard B450C:
Oltre alle caratteristiche precedenti:
diametro di utilizzo compreso tra 6 e 16 mm
Фmin/Фmax ≥ 0.6
Interasse massimo delle barre < 330 mm
b) Acciaio per strutture prefabbricate. La costruzione ed il montaggio delle strutture prefabbricate in acciaio avverrà nel rispetto della normativa vigente, (D.M. 14/01/2008 e CNR UNI 10011/85). Le strutture in acciaio, principali e secondarie, saranno fornite complete di tutti gli elementi necessari per la corretta posa in opera delle stesse quali piastre, contropiastre, squadrette, bulloni e loro accessori, ecc.
Qualora nel progetto si richieda la protezione al fuoco delle strutture, si farà riferimento a quanto indicato nella Circ. Min. degli Interni n°91 del 14/09/1967 e delle norme CNR sulla sicurezza al fuoco dei fabbricati in acciaio.
Acciaio laminato
Per la realizzazione delle strutture si prevedono:
– Profilati laminati tipo IPE, HE, di acciaio S275, UPN superiori al 100 secondo EN10025
– Profilati tipo angolari, UPN di acciaio S275 secondo EN10025
– Piatti e lamiere di acciaio S275 secondo EN10025
Acciaio laminato S275 :
tensione caratteristica di snervamento fyk 275 N/mmq, tensione caratteristica di rottura ftk 430 N/mmq Lamiere grecate
Acciaio zincato secondo UNI 5753/75 di spessore e di tipo indicato nei disegni di progetto;
Xxxxxxxx in grigliato per i piani di calpestio ed i gradini
Acciaio S275 UNI 7070/82 e EN10025, zincato a caldo secondo UNI 5744/76,
Trattattamenti protettivi.
Per le strutture metalliche si prevedono i seguenti trattamenti protettivi:
1– Per le parti di carpenteria metallica non in vista, protette da controsoffitti o inglobate dal getto in cls:
- sabbiatura con grado Sa2 dello Svensk Standard, preliminare per superfici metalliche da trattare con asportazione della calamina, ruggine e quant’altro risulti dannoso, secondo specifica SSPC-DP 10-63 T. (standard steel protection control)
- entro 1 ora dalla sabbiatura applicazione di una mano di zincante inorganico a basso spessore
(protezione temporanea del materiale)
- applicazione di primer epossidico ai fosfati di zinco (spessore totale a film secco 75 );
Le eventuali riprese in opera per le porzioni di superficie danneggiata durante la fase di trasporto e montaggio, dovranno essere sottoposte a trattamento che garantisca omogeneità cromatica e prestazioni dello stesso tipo del materiale adiacente.
2 – Per gli elementi metallici esposti, eventuali elementi di baraccatura e costituenti i sostegni della gronda.
- preliminare pulizia delle superfici metalliche mediante solventi con rimozione di grasso, sporcizia, sali, calamina, ruggine e quant’altro risulti dannoso secondo specifica SSPC-DP 1-63. (standard steel protection control)
- applicazione di una mano di zincante inorganico a basso spessore (protezione temporanea del materiale)
- fondo (due mani) con applicazione di primer epossidico ai fosfati di zinco (spessore a film secco 60 ) ;
)
- finitura con smalto Alchidico- clorocauccio del colore specificato dalla D.L. generale (spessore a fil secco 30
Marcature
Su ogni elemento sciolto dovrà essere stampigliato il relativo numero di posizione come indicato nei disegni costruttivi.
Collegamenti
Il collegamento dei vari elementi strutturali costituenti le strutture verrà realizzato con le tecniche delle bullonature e/o della saldatura.
Le saldature saranno effettuate da personale in possesso di patentino di abilitazione rilasciato da un Istituto o Ente specializzato a seguito del superamento delle prove di qualifica indicate nella UNI 4634 per la classe relativa al tipo di elettrodo ed alle posizioni delle saldature previste.
Le saldature saranno rispondenti a quanto indicato nella CNR UNI 10011, più in dettaglio:
- Saldature d’angolo ed a completa penetrazione tutte di II classe eseguite con i seguenti procedimenti:
a) saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti omologati secondo UNI 5132 del tipo E44; saldature automatica o semiautomatica sotto Gas protettore (CO2 o sue miscele).
L’altezza di gola delle saldature, qualora non sia indicata negli elaborati grafici è da intendersi non inferiore
allo 0.7 dello spessore minimo dell’elemento saldato.
Tutte le saldature, di prima o seconda classe, salvo quando diversamente specificato, devono essere eseguite e controllate in officina e realizzate secondo la normativa UNI 5132.
Per le saldature seguite in opera potrà essere richiesto l’esame radiografico a discrezione del direttore dei lavori.
Bullonature: Bulloni ad alta resistenza zincati 8.8 secondo UNI EN ISO 4016 ed UNI 5592, devono appartenere alle classi indicate dalla norma UNI EN ISO 898-1 associati ai relativi dadi.
I bulloni, normali o a alta resistenza, devono appartenere ad una delle classi riportate nelle norme UNI EN 14399 In particolare per le unioni ad attrito sono necessarie rosette e piastrine per la diffusione delle tensioni. Si utilizzano quindi:
- Viti 6.8 (normali), 8.8 (alta resistenza) UNI EN ISO 898-1
- Dadi 6 (normali), 8 (alta resistenza) UNI EN 20898-2
- Rosette in acciaio C 50 UNI EN 10083-2
- Piastrine in acciaio C 50 UNI EN 10083-2
Montaggio
Il montaggio delle strutture in acciaio dovrà avvenire secondo le norme vigenti e sarà effettuato da personale specializzato, osservando integralmente le istruzioni contenute nel citato D.M. 14/01/2008 ed evitando qualsiasi operazione che possa produrre sollecitazioni secondarie permanenti.
Saranno ammesse le seguenti tolleranze di montaggio:
- sulle dimensioni in pianta : 0.1 %
- sulle verticalità : 0.10%
Controlli e prove
Nell’ambito di una fornitura verrà a giudizio della Direzione dei Lavori definito lotto un insieme di componenti simili per caratteristiche e vicende costruttive, sempre a giudizio della D.L. un lotto potrà dilatarsi fino a contenere l’intera fornitura.
a) controllo delle caratteristiche meccaniche:
anche se è previsto acciaio qualificato, le caratteristiche meccaniche dei profilati e delle lamiere destinati a costituire le membrature delle strutture potranno essere controllate dalla D.L. a piazzale, prima del loro invio alle lavorazioni di officina, allo scopo di accertare l’appartenenza dell’acciaio al tipo, alla qualità ed al grado prescritti.
L’Appaltatore provvederà, a proprie spese a realizzare provini per i lotti in acciaio che la D.L. deciderà di sottoporre a controllo di qualità, ed a inviarli presso Laboratorio Ufficiale, per sottoporli alle prove previste dal D.M. 14/01/2008.
Ogni campione prelevato e sottoposto a prova dovrà risultare con caratteristiche conformi a quelle prescritte nel progetto. In caso contrario la D.L. si riserva il diritto di approfondire il controllo, raddoppiando il numero delle prove afferenti lo stesso xxxxx, per il quale anche una sola prova avesse dato esito insoddisfacente.
Qualora tutte le prove diano esito positivo rispetto a quanto prescritto dalle norme, il lotto verrà accettato,
altrimenti verrà respinto.
Pesatura
Prima dell’ingresso in cantiere per il montaggio, i componenti della struttura in acciaio dovranno essere sottoposti a pesatura, in presenza di un rappresentante della D.L. o della Committenza. Di tale pesatura verrà redatto verbale controfirmato dalle parti. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente articolo si rimanda, ove occorra, alle norme UNI, anche se non espressamente citate.
c) Metalli vari. – Il piombo, lo zinco, lo stagno, il rame e tutti gli altri metalli o leghe metalliche da impiegare nelle costruzioni devono essere delle migliori qualità, ben fusi o laminati a seconda della specie di lavori a cui sono destinati, e scevri da ogni impurità o difetto che ne vizi la forma, o ne alteri la resistenza o la
durata.
5. Colori e vernici
I materiali impiegati nelle opere da pittore dovranno essere sempre della migliore qualità.
a) Olio di xxxx xxxxx. _ L'olio di lino cotto sarà ben depurato, di colore assai chiaro e perfettamente limpido, di odore forte ed amarissimo al gusto, scevro di adulterazioni con olio minerale, olio di pesce, ecc. Non
dovrà lasciare alcun deposito nè essere rancido, e disteso sopra una lastra di vetro o di metallo dovrà essiccare completamente nell'intervallo di 24 ore. Avrà acidità nella misura del 7%, impurità non superiore all'1% ed alla temperatura di 15°C presenterà una densità compresa fra 0,91 e 0,93.
b) Acquaragia (essenza di trementina). _ Dovrà essere limpida, incolore, di odore gradevole e volatilissima. La sua densità a 15°C sarà di 0,87.
c) Biacca. _ La biacca o cerussa (carbonato basico di piombo) deve essere pura, senza miscele di sorta e priva di qualsiasi traccia di solfato di bario.
d) Bianco di zinco. _ Il bianco di zinco dovrà essere in polvere finissima, bianca, costituita da ossido di zinco e non dovrà contenere più del 4% di sali di piombo allo stato di solfato, né più dell'1% di altre impurità; I'umidità non deve superare il 3%.
e) Minio. _ Sia il piombo (sesquiossido di piombo) che l'alluminio (ossido di alluminio) dovrà essere costituito da polvere finissima e non contenere colori derivati dall'anilina, né oltre il 10% di sostanze estranee (solfato di bario, ecc.).
f) Latte di calce. _ Il latte di calce sarà preparato con calce grassa, perfettamente bianca, spenta per immersione. Vi si potrà aggiungere la quantità di nerofumo strettamente necessaria per evitare la tinta giallastra.
g) Colori all'acqua, a colla o ad olio. _ Le terre coloranti destinate alle tinte all'acqua, a colla o ad olio, saranno finemente macinate e prive di sostanze eterogenee e dovranno venire perfettamente incorporate nell'acqua, nelle colle e negli olii, ma non per infusione. Potranno essere richieste in qualunque tonalità esistente.
h) Vernici. _ Le vernici che si impiegheranno per gli interni saranno a base di essenza di trementina e gomme pure e di qualità scelta; disciolte nell'olio di lino dovranno presentare una superficie brillante.
E’ escluso l'impiego di gomme prodotte da distillazione.
Le vernici speciali eventualmente prescritte dalla Direzione lavori dovranno essere fornite nei loro recipienti originali chiusi.
i) Encaustici. _ Gli encaustici potranno essere all'acqua o all'essenza, secondo le disposizioni della Direzione lavori.
La cera gialla dovrà risultare perfettamente disciolta, a seconda dell'encaustico adottato, o nell'acqua calda alla quale sarà aggiunto sale di tartaro, o nell'essenza di trementina.
Capo III – MODI DI ESECUZIONE PRINCIPALI CATEGORIE
1. Demolizioni e rimozioni
Le demolizioni di murature, calcestruzzi, ecc., sia in rottura che parziali o complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per il che tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni o rimozioni l'lmpresa deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione appaltante.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'lmpresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite.
Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia
nel loro assestamento e per evitare la dispersione.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre dall'impresa essere trasportati fuori del cantiere nei punti indicati od alle pubbliche discariche.
2. Malte e conglomerati
Le prescrizioni per le opere in c.a., riportate di seguito s’intendono in ottemperanza o integrative delle norme tecniche emanate in applicazione della Legge 5/11/1971 n°1086 e successive modifiche e integrazioni e delle norme vigenti in merito a leganti, aggregati, acqua d’impasto, additivi ed aggiunte nonché delle relative norme UNI, che comunque restano il riferimento a cui attenersi per la produzione, messa in opera e controllo di qualità.
Componenti del conglomerato cementizio
a) Leganti
Presenteranno i requisiti stabiliti con D.M. 13/09/1993 (Nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova dei cementi) nella norma CEN/ENV 197/1 (Cemento – Composizione, specifiche e Criteri di conformità), recepita in Italia dalla norma UNI-ENV 197/1, e che soddisfino i requisiti di accettazione previsti nella Legge 26/05/1965 n°595 (caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici). I cementi utilizzati dovranno essere controllati e certificati secondo quanto previsto nella norma UNI ENV In base alle opere da realizzare il legante da adottarsi è del tipo individuato con la denominazione
seguente:
- per magroni, pozzetti, rinfianchi, sottofondi di pavimentazione: CEM-UNI-ENV 197-1 Tipo IV/A o IV/B 32.5, con dose maggiore o uguale a 300 kg/mc,
- per solette, getti d’impalcato: CEM II\A-L 42.5 (cemento al calcare) , con dose maggiore o uguale a 320 kg/mc, con aggiunta a reazione pozzolanica nelle dosi necessarie a conseguire le caratteristiche del conglomerato descritte di seguito)
- per le opere di fondazione, CEM-UNI-ENV 197-1 Tipo IV/A o IV/B 32.5, con dose maggiore o uguale a 300 kg/mc;
- per travi, pilastri, setti : CEM II\A-L Tipo 42.5 con dose maggiore a 320 kg/mc
b) Classe di resistenza del conglomerato cementizio – calcestruzzo indurito
In base, alla particolare destinazione d’uso, ai tassi di sollecitazione indotti nelle strutture ed alla classe di esposizione, si prescrivono le seguenti classi di resistenza minima:
- per magroni , pozzetti, rinfianchi massetti, sottofondi per pavimentazione: classe di esposizione X0 secondo UNI 11104 , classe di resistenza minima C12/15
- per solette, getti d’impalcato: classe di esposizione XC3 secondo UNI 11104 , classe di resistenza minima C28/35
- per le opere in fondazione: classe XC2 secondo UNI 11104: classe di resistenza minima C25/30
- per le opere in elevazione (setti, travi , pilastri), classe di esposizione XC1, secondo UNI 11104: classe di resistenza C28/35
Al fine di ovviare a possibili ambiguità, indipendentemente dalle classi di esposizione si dovrà correlare la classe di resistenza del conglomerato indurito al rapporto acqua-cemento prescritto di seguito per ciascuna tipologia strutturale.
c) Inerti e massima dimensione nominale degli aggregati
Gli aggregati impiegati per il confezionamento del calcestruzzo, provenienti da vagliatura e trattamento di materiali alluvionali o da frantumazione di materiali di cava, dovranno avere caratteristiche conformi a quelle previste, per gli aggregati di classe A, nella norma UNI 820/2a, non presenteranno materiali dannosi o polveri aderenti alla superficie, saranno lavati prima dell’impiego e dovranno risultare in particolare non gelivi. Gli aggregati dovranno appartenere ad almeno tre classi granulometriche diverse e saranno miscelati in modo da originare composti conformi a curve granulometriche che, in relazione al dosaggio di cemento, garantiscano la massima compattezza e la migliore lavorabilità del calcestruzzo.
Gli inerti dovranno rispettare dimensionalmente quanto indicato dalla norma UNI 9858 punto 5.4 ed in particolare avere le seguenti dimensioni massime :
- per magroni , pozzetti, rinfianchi massetti, sottofondi per pavimentazione diametro massimo dell’inerte 38.1 mm
- per solette, getti d’impalcato,travi , diametro massimo dell’inerte 20 mm
- per le opere in fondazione, diametro massimo 32 mm
- per le opere in elevazione (setti, pilastri) diametro massimo dell’inerte 32 mm
d) classe di consistenza
Per i vari elementi strutturali si prescrivono le seguenti classi di consistenza:
- per magroni, pozzetti, rinfianchi, sottofondi per pavimentazione : consistenza semifluida S3,
slump da 100 a 150 mm.
- per solette, getti d’impalcato,travi: consistenza fluida S5, slump > 210 mm. (consigliato 210
mm)
- per le opere in fondazione: consistenza fluida S4, slump da 160 a 210 mm
- per le opere in elevazione (setti, pilastri ): consistenza fluida S4, slump da 160 a 210 mm.
(consigliato 190).
- nota : nel caso per il getto s’impieghino pompe e condotti, la consistenza sopra prescritta è da intendersi quella all’uscita del condotto di xxxxxxxxx
e) rapporto acqua – cemento (A/C) e penetrazione all’acqua
Il rapporto A/C dovrà essere il minimo compatibile con il dosaggio in cemento, le eventuali aggiunte, la consistenza, la destinazione dei getti e l’impermeabilità richiesta. In base a queste indicazioni generali si prescrivono le seguenti caratteristiche:
a/c max impermeabile
- per magroni, xxxxxxxx, rinfianchi, sottofondi, | 0.60 | no |
- per le opere in fondazione, | 0.60 | no |
- per le solette e getti d’impalcato, | 0.55 | no |
- per pilastri travi e setti del vano scale-montacarichi | 0.55 | no |
f) Prescrizioni sulla composizione del calcestruzzo. Additivi ed aggiunte.
Allo scopo di raggiungere le caratteristiche di resistenza, consistenza e durabilità sopra indicate si prescrive l’impiego di additivi superfluidificanti, da utilizzarsi nel caso specifico come riduttori d’acqua, e ritardanti , si esclude l’impiego di aditivi acceleranti.
Nel caso dei getti relativi alla costituzione dell’impalcato si prevede l’utilizzo di aggiuntivi di massa sotto forma di polvere a reazione pozzolanica, superfluidificante e specifici polimeri H.R.W.R. (tipo SIKACRETE AR) .
Il calcestruzzo confezionato per i getti dei pilastri, delle travi e dei setti, sarà composto con eventuali additivi fluidificanti, e laddove si richieda un efficace collegamento alle strutture preesistenti gli agenti additivi dovranno avere caratteristiche espansive e adesive. In particolare i riempimenti sotto piastra saranno eseguiti mediante malta cementizia fluida espansiva tipo EMACO.
g) Posa in opera e stagionatura dei getti.
E’ vietato porre in opera conglomerati cementizi a temperatura ambiente inferiore a 0°c o superiore a 30°c, salvo il ricorso a provvedimenti approvati dalla Direzione dei Lavori.
Il trasporto del calcestruzzo dal luogo di confezionamento a quello d’impiego dovrà avvenire con mezzi ed attrezzature atte ad evitare il deterioramento dell’impasto e la segregazione dei componenti, in nessun caso dovrà intercorrere un intervallo di tempo superiore a 90 minuti tra il confezionamento alla centrale di betonaggio e l’operazione di getto. Ogni carico di calcestruzzo dovrà essere accompagnato dall’ora di partenza e di arrivo in cantiere dell’impasto, le specifiche tecniche a cui il calcestruzzo deve sottostare (classe di esposizione, resistenza, numero di ricetta per il confezionamento, rapporto a/c effettivo e teorico, dimensione massima dell’aggregato, mc trasportati, tipo, classe e dosaggio del cemento, classe di consistenza, la struttura a cui è destinato)
I getti di cls dovranno essere eseguiti con una tolleranzamassima di errore geometrico di 1.0 cm,errori superiori dovranno essere eliminati, a cura e spese dell’Appaltatore, solo con le modalità che la
Direzione dei Lavori riterrà opportune.
Per le parti in conglomerato cementizio faccia-vista si dovranno adottare gli accorgimenti tecnici atti a conseguire un risultato che determini :
- colore e struttura omogenea,
- superficie chiusa compatta,
- superfici esenti da difetti (vacuoli,screpolature, fessurazioni, efflorescenze; indicativamente si tollererà la presenza di bolle d’aria superficiali in un numero pari a 15 18 per dm², con diametro massimo pari a 5mm)
Le casseforme dovranno avere forme e dimensioni coerenti alle caratteristiche degli elementi strutturali descritti nei disegni esecutivi. Le casseforme ed i relativi sostegni dovranno essere sufficientemente compatti e robusti per resistere, senza deformazioni, ai carichi che devono sopportare ed alle azioni dinamiche prodotte dal costipamento e dalla vibrazione del calcestruzzo. Il legname dei casseri dovrà essere sufficientemente stagionato, con una superficie accuratamente pulita e, se necessario, opportunamente trattata per assicurare che la superficie esterna dei getti risulti regolare e, dove richiesto, perfettamente liscia (per es. a garantire superfici lisce si potrà ricorrere, se del caso, a verniciatura delle tavole con “latte di calce” per intonaco, che poi potrà essere asportato non appena secco). Dal fondo delle casseforme dovrà essere rimosso, prima del getto, ogni corpo estraneo. Per garantire la bontà dell’esecuzione del getto si dovrà provvedere ad un preventivo inumidimento delle casserature prima che sia realizzato il getto.
Il getto del conglomerato cementizio dovrà essere eseguito in modo da non determinare la segregazione, sarà compattato mediante vibratori a immersione o a parete in relazione alla classe di consistenza del conglomerato, alle caratteristiche dei vibratori ed alla dimensione del getto stesso; in modo da determinare superfici lisce, compatte ed omogenee. Lo scarico del conglomerato cementizio dalla betoniera nelle casseforme dovrà avvenire con tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la segregazione.
Per getti generici, l’altezza di caduta libera del calcestruzzo fresco, dallo scivolo al tubo convogliatore, non dovrà essere superiore a 100 cm, ed il calcestruzzo dovrà essere steso a strati orizzontali di spessore non superiore ai 50 cm dopo la vibratura.
Per i tempi e le modalità di disarmo si rimanda alle sopracitate norme sui calcestruzzi, rilevando soltanto la necessità di garantire un’opportuna stagionatura protetta del conglomerato evitando l’essiccazione della superficie del calcestruzzo, il congelamento dell’acqua d’impasto, la formazione di fessurazioni dovute a gradienti termici nello spessore del getto (indicativamente si individua una stagionatura protetta per le strutture in elevazione non inferiore a 5 giorni).
Si dovrà inoltre porre attenzione affinché il dilavamento o l’infiltrazione tra i casseri di acque piovane
possano indurre, sulle parti esposte efflorescenze. Per questo motivo si esclude il disarmo in periodo di pioggia.
Per le solette d’impalcato si dovrà provvedere alla protezione del getto in modo da consentire una sua corretta stagionatura, a questo scopo si dovranno impiegare tutte le attenzioni per mantenere la necessaria umidità della superficie gettata, mediante annaffiature e disposizione di teli protettivi in nylon, si dovrà comunque evitare getti in presenza di eccessiva ventilazione o esposizione solare. (In tali casi il getto sarà da eseguirsi dietro assenso della Direzione dei Lavori). In particolare al fine di garantire un’efficace protezione e contenere una disidratazione dell’impasto troppo rapida e disomogenea, potranno essere impiegati prodotti antivaporanti, in sostituzione dei sopra citati teloni, tipo ANTISOL L, da applicare puro, con apparecchio polverizzatore subito dopo il getto della soletta; in modo da costituire una pellicola antivaporante continua e costante per almeno 15 gg.
3. Pareti dl una testa con mattoni pieni e forati
Le pareti di una testa ed in foglio verranno eseguite con mattoni scelti, esclusi i rottami, i laterizi incompleti e quelli mancanti di qualche spigolo.
Tutte le dette pareti saranno eseguite con le migliori regole dell'arte, a corsi orizzontali ed a perfetto filo, per evitare la necessità di forte impiego di malta per I'intonaco.
Nelle pareti in foglio, quando la Direzione dei lavori lo ordinasse, saranno introdotte nella costruzione intelaiature in legno attorno ai vani delle porte, allo scopo di poter fissare i serramenti al telaio, anziché alla parete, oppure ai lati od alle sommità delle pareti stesse, per il loro consolidamento, quando esse non arrivano fino ad un'altra parete od al soffitto.
Quando una parete deve eseguirsi fino sotto al soffitto, la chiusura dell'ultimo corso sarà ben serrata, se occorre, dopo congruo tempo con scaglie e cemento.
4. Intonaci
Gli intonaci in genere dovranno essere eseguiti in stagione opportuna, dopo aver rimossa dai giunti delle murature la malta poco aderente, ed avere ripulita e abbondantemente bagnata la superficie della parete stessa.
Gli intonaci, di qualunque specie siano (lisci, a superficie rustica, a bugne, per cornici e quanto altro), non dovranno mai presentare peli, screpolature, irregolarità negli allineamenti e negli spigoli, od altri difetti.
Quelli comunque difettosi o che non presentassero la necessaria aderenza alle murature, dovranno essere demoliti e rifatti dall'lmpresa a sue spese.
La calce da usarsi negli intonaci dovrà essere estinta da almeno tre mesi per evitare scoppiettii, sfioriture e screpolature, verificandosi le quali sarà a carico dell'lmpresa il fare tutte le riparazioni occorrenti.
Ad opera finita l'intonaco dovrà avere uno spessore non inferiore ai 15 mm.
Gli spigoli sporgenti o rientranti verranno eseguiti ad angolo vivo oppure con opportuno arrotondamento a seconda degli ordini che in proposito darà la Direzione dei lavori.
Particolarmente per ciascun tipo d'intonaco si prescrive quanto appresso:
a) Intonaco grezzo o arriccitura. – Predisposte le fasce verticali, sotto regolo di guida, in numero sufficiente, verrà applicato alle murature un primo strato di malta detto rinzaffo, gettato con forza in modo che possa penetrare nei giunti e riempirli. Dopo che questo strato sarà alquanto asciutto, si applicherà su di esso un secondo strato della medesima malta che si estenderà con la cazzuola o col frattone stuccando ogni fessura e togliendo ogni asprezza, sicché le pareti riescano per quanto possibile regolari.
b) Intonaco comune o civile. – Appena l'intonaco grezzo avrà preso consistenza, si distenderà su di esso un terzo strato di malta fina (40 mm), che si conguaglierà con le fasce di guida per modo che l'intera superficie risulti piana ed uniforme, senza ondeggiamenti e disposta a perfetto piano verticale o secondo le superfici degli intradossi.
c) Intonaci colorati. – Per gli intonaci delle facciate esterne, potrà essere ordinato che alla malta da adoperarsi sopra l'intonaco grezzo siano mischiati i colori che verranno indicati per ciascuna parte delle facciate stesse.
Per dette facciate potranno venire ordinati anche i graffiti, che si otterranno aggiungendo ad uno strato d'intonaco colorato, come sopra descritto, un secondo strato pure colorato ad altro colore, che poi verrà raschiato, secondo opportuni disegni, fino a far apparire il precedente. Il secondo strato d'intonaco colorato dovrà avere lo spessore di almeno 2 mm.
d) Intonaco a stucco. – Sull'intonaco grezzo sarà sovrapposto uno strato alto almeno 4 mm di malta per stucchi, che verrà spianata con piccolo regolo e governata con la cazzuola così da avere pareti perfettamente piane nelle quali non sarà tollerata la minima imperfezione.
Ove lo stucco debba colorarsi, nella malta verranno stemperati i colori prescelti dalla Direzione dei lavori.
e) Intonaco a stucco lucido. – Verrà preparato con lo stesso procedimento dello stucco semplice; I'abbozzo però deve essere con più diligenza apparecchiato, di uniforme grossezza e privo affatto di fenditure. Spianato lo stucco, prima che esso sia asciutto si bagna con acqua in cui sia sciolto del sapone di Genova e quindi si comprime e si tira a lucido con ferri caldi, evitando qualsiasi macchia, la quale sarà sempre da attribuire a cattiva esecuzione del lavoro.
Terminata l'operazione, si bagna lo stucco con la medesima soluzione saponacea lisciandolo con pannolino.
f) Intonaco di cemento xxxxxx. – L'intonaco a cemento sarà fatto nella stessa guisa di quello di cui sopra alla lettera a) impiegando per rinzaffo la malta cementizia normale, e per gli strati successivi quella di cui allo stesso articolo. L'ultimo strato dovrà essere tirato liscio col ferro e potrà essere ordinato anche colorato.
g) Rivestimento in cemento a marmiglia martellinata. – Questo rivestimento sarà formato in conglomerato di cemento nel quale sarà sostituita al pietrisco la marmiglia della qualità, delle dimensioni e del colore che
saranno indicati. La superficie in vista sarà lavorata a bugne, a fasce, a riquadri eccetera secondo i disegni e quindi martellinata, ad eccezione di quegli spigoli che la Direzione ordinasse di formare lisci o lavorati a scalpello piatto.
h) Rabboccature. – Le rabboccature che occorressero su muri vecchi o comunque non eseguiti con faccia vista in malta o sui muri a secco, saranno formate con malta.
Prima dell'applicazione della malta, le connessure saranno diligentemente ripulite, fino a conveniente profondità, lavate con acqua abbondante e poi riscagliate e profilate con apposito ferro.
5. Opere in ferro – norme generali e particolari
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni che fornirà la Direzione dei lavori, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti col trapano, le chiodature, ribattiture, ecc. dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od indizio d'imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere fornita a pié d'opera colorita a minio.
Per ogni opera in ferro, a richiesta della Direzione dei lavori, I'lmpresa dovrà presentare il relativo modello, per la preventiva approvazione.
L'lmpresa sarà in ogni caso obbligata a controllare gli ordinativi ed a rilevare sul posto le misure esatte delle diverse opere in ferro, essendo essa responsabile degli inconvenienti che potessero verificarsi per l'omissione di tale controllo.
In particolare si prescrive:
a) Inferriate, cancellate, ecc. – Saranno costruiti a perfetta regola d'arte, secondo i tipi che verranno indicati all'atto esecutivo. Essi dovranno presentare tutti i regoli ben dritti, spianati ed in perfetta composizione. I tagli delle connessure per i ferri incrociati mezzo a mezzo dovranno essere della massima precisione ed esattezza, ed il vuoto di uno dovrà esattamente corrispondere al pieno dell'altro, senza la minima ineguaglianza o discontinuità.
Le inferriate con regoli intrecciati ad occhio non presenteranno nei buchi, formati a fuoco, alcuna fessura. In ogni caso l'intreccio dei ferri dovrà essere diritto ed in parte dovrà essere munito di occhi, in modo che nessun elemento possa essere sfilato.
I telai saranno fissati ai ferri di orditura e saranno muniti di forti grappe ed arpioni, ben chiodati ai regoli di telaio in numero, dimensioni e posizioni che verranno indicate.
b) Infissi in ferro. – Gli infissi per finestre, vetrate ed altro, potranno essere richiesti con profilati ferro- finestra o con ferri comuni profilati.
In tutti e due i casi dovranno essere simili al campione che potrà richiedere o fornire l'Amministrazione. Gli infissi potranno avere parte fissa od apribile, anche a vasistas, come sarà richiesto; le chiusure saranno eseguite a ricupero ad asta rigida, con corsa inversa ed avranno il ferro inferiore e superiore. Il sistema di chiusura potrà essere a leva od a manopola a seconda di come sarà richiesto. Le cerniere dovranno essere a quattro maschiettature in numero di due o tre parti per ciascuna partita dell'altezza non inferiore a 12 cm con ghiande terminali.
Gli apparecchi di chiusura e di manovra in genere dovranno risultare bene equilibrati e non richiedere eccessivi sforzi per la chiusura.
Le manopole e le cerniere, se richiesto, saranno cromate. Le ante apribili dovranno essere munite di gocciolatoio.
Le ferramenta di ritegno dovranno essere proporzionate alla robustezza dell'infisso stesso.
Per tutte le strutture metalliche si dovranno osservare le norme di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086 e del Decreto Ministero LL.PP. 1 aprile 1983.
6. Pitture – norme generali
Qualunque tinteggiatura, coloritura o verniciatura dovrà essere preceduta da una conveniente ed accuratissima preparazione delle superfici, e precisamente da raschiature, scrostature, eventuali riprese di spigoli e tutto quanto occorre per uguagliare le superfici medesime.
Successivamente le dette superfici dovranno essere perfettamente levigate con carta vetrata e, quando trattasi di coloriture o verniciature, nuovamente stuccate, quindi pomiciate e lisciate, previa imprimitura, con modalità e sistemi atti ad assicurare la perfetta riuscita del lavoro.
Speciale riguardo dovrà aversi per le superfici da rivestire con vernici. Per le opere in legno, la stuccatura ed imprimitura dovrà essere fatta con mastici adatti, e la levigatura e rasatura delle superfici dovrà essere perfetta.
Per le opere metalliche la preparazione delle superfici dovrà essere preceduta dalla raschiatura delle parti ossidate.
Le tinteggiature, coloriture e verniciature dovranno, se richiesto, essere anche eseguite con colori diversi su una stessa parete, complete di filettature, zoccoli e quant'altro occorre per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte.
La scelta dei colori è dovuta al criterio insindacabile della Direzione dei lavori e non sarà ammessa alcuna distinzione tra colori ordinari e colori fini, dovendosi in ogni caso fornire i materiali più fini e delle migliori qualità.
Le successive passate di coloriture ad olio e verniciature dovranno essere di tonalità diverse, in modo che sia possibile, in qualunque momento, controllare il numero delle passate che sono state applicate.
In caso di contestazione, qualora l'lmpresa non sia in grado di dare la dimostrazione del numero di passate effettuate, la decisione sarà a sfavore dell'lmpresa stessa. Comunque essa ha l'obbligo, dopo l'applicazione di ogni passata e prima di procedere all'esecuzione di quella successiva, di farsi rilasciare
dal personale della Direzione dei lavori una dichiarazione scritta.
Prima d'iniziare le opere da pittore, I'lmpresa ha inoltre l'obbligo di eseguire nei luoghi e con le modalità che le saranno prescritti, i campioni dei vari lavori di rifinitura, sia per la scelta delle tinte che per il genere di esecuzione, e di ripeterli eventualmente con le varianti richieste, sino ad ottenere l'approvazione della Direzione dei lavori. Essa dovrà infine adottare ogni precauzione e mezzo atti ad evitare spruzzi o macchie di tinte o vernici sulle opere finite (pavimenti, rivestimenti, infissi, ecc.), restando a suo carico ogni lavoro necessario a riparare i danni eventualmente arrecati.
7. Esecuzioni particolari
Le opere dovranno eseguirsi di norma combinando opportunamente le operazioni elementari e le particolari indicazioni che seguono.
La Direzione dei lavori avrà la facoltà di variare, a suo insindacabile giudizio, le opere elementari elencate in appresso, sopprimendone alcune od aggiungendone altre che ritenesse più particolarmente adatte al caso specifico e l'lmpresa dovrà uniformarsi a tali prescrizioni senza potere perciò sollevare eccezioni di sorta. Il prezzo dell'opera stessa subirà in conseguenza semplici variazioni in meno od in più, in relazione alle varianti introdotte ed alle indicazioni, dell’elenco prezzi, senza che l'lmpresa possa accampare perciò diritto a compensi speciali di sorta.
A) Tinteggiatura a calce. – La tinteggiatura a calce degli intonaci interni e la relativa preparazione consisterà in:
1) spolveratura e raschiatura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e colla;
3) levigamento con carta vetrata;
4) applicazione di due mani di tinta a calce.
Gli intonaci nuovi dovranno già aver ricevuto la mano di latte di calce denso (sciabaltura).
B) Tinteggiatura a colla e gesso. – Saranno eseguite come appresso:
1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e colla;
3) levigamento con carta vetrata;
4) spalmatura di colla temperata;
5) rasatura dell'intonaco ed ogni altra idonea preparazione;
6) applicazione di due mani di tinta a colla e gesso.
Tale tinteggiatura potrà essere eseguita a mezze tinte oppure a tinte forti e con colori fini.
C) Verniciature ad olio. – Le verniciature comuni ad olio su intonaci interni saranno eseguite come appresso:
1) spolveratura e ripulitura delle superfici;
2) prima stuccatura a gesso e a colla;
3) levigamento con carta vetrata;
4) spalmatura di colla forte;
5) applicazione di una mano preparatoria di vernice ad olio con aggiunta di acquaragia per facilitare l'assorbimento, ed eventualmente di essiccativo;
6) stuccatura con stucco ad olio;
7) accurato levigamento con carta vetrata e lisciatura;
8) seconda mano di vernice ad olio con minori proporzioni di acquaragia;
9) terza mano di vernice ad olio con esclusione di diluente.
Per la verniciatura comune delle opere in legno le operazioni elementari si svolgeranno come per la verniciatura degli intonaci, con l'omissione delle operazioni nn. 2 e 4; per le opere in ferro, l'operazione n. 5 sarà sostituita con una spalmatura di minio, la n. 7 sarà limitata ad un conguagliamento della superficie e si ometteranno le operazioni nn. 2, 4 e 6.
D) Verniciature a smalto comune. – Saranno eseguite con appropriate preparazioni, a seconda del grado di rifinitura che la Direzione dei lavori vorrà conseguire ed a seconda del materiale da ricoprire (intonaci, opere in legno, ferro, ecc.).
A superficie debitamente preparata si eseguiranno le seguenti operazioni:
1) applicazione di una mano di vernice a smalto con lieve aggiunta di acquaragia;
2) leggera pomiciatura a panno;
3) applicazione di una seconda mano di vernice a smalto con esclusione di diluente.
E) Verniciature con vernici pietrificanti e lavabili a base di bianco di titanio (tipo ®Cementite o simili), su intonaci:
a) Tipo con superficie finita liscia o buccia d'arancio:
1) spolveratura, ripulitura e levigamento delle superfici con carta vetrata;
2) stuccatura a gesso e colla;
3) mano di leggera soluzione fissativa di colla in acqua;
4) applicazione di uno strato di standolio con leggera aggiunta di boiacca in pasta, il tutto diluito con acquaragia;
5) applicazione a pennello di due strati di vernice a base di bianco di titanio diluita con acquaragia e con aggiunta di olio di lino cotto in piccola percentuale; il secondo strato sarà eventualmente battuto con spazzola per ottenere la superficie a buccia d'arancio.
b) Tipo battuto con superficie a rilievo. – Si ripetono le operazioni sopra elencate dai nn. 1 a 3 per il tipo E), indi:
4) applicazione a pennello di uno strato di vernice come sopra cui sarà aggiunto del bianco di Meudon in polvere nella percentuale occorrente per ottenere il grado di rilievo desiderato;
5) battitura a breve intervallo dall'applicazione 4), eseguita con apposita spazzola, rulli di gomma, ecc.
8. Norme generali per il collocamento in opera
La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisionale, ecc.), nonché nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamenti, stuccature e riduzioni in pristino).
L'impresa ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione dei lavori, anche se forniti da altre Ditte.
Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'lmpresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.
9. Collocamento dl manufatti in ferro
I manufatti in ferro, quali infissi di porte, finestre, vetrate, ecc., saranno collocati in opera con gli stessi accorgimenti e cure, per quanto applicabili, prescritti all'articolo precedente per le opere in legno.
Nel caso di infissi di qualsiasi tipo muniti di controtelaio, I'lmpresa avrà l'obbligo, a richiesta della Direzione dei lavori, di eseguirne il collocamento; il collocamento delle opere di grossa carpenteria dovrà essere eseguito da operai specialisti in numero sufficiente affinché il lavoro proceda con la dovuta celerità. Il montaggio dovrà essere fatto con la massima esattezza, ritoccando opportunamente quegli elementi che non fossero a perfetto contatto reciproco e tenendo opportuno conto degli effetti delle variazioni termiche.
Dovrà tenersi presente infine che i materiali componenti le opere di grossa carpenteria, ecc., debbono essere tutti completamente recuperabili, senza guasti né perdite.
10. Collocamento dl manufatti vari, apparecchi e materiali forniti dall'amministrazione appaltante
Qualsiasi apparecchio, materiale o manufatto fornito dalla Stazione appaltante sarà consegnato, secondo le istruzioni che l'lmpresa riceverà tempestivamente. Pertanto essa dovrà provvedere al suo trasporto in cantiere, immagazzinamento e custodia, e successivamente alla loro posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo le opere murarie di adattamento e ripristino che si renderanno necessarie.
Per il collocamento in opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate per ciascuna opera nei precedenti articoli del presente Capitolato, restando sempre l'lmpresa responsabile della buona conservazione del materiale consegnatole, prima e dopo del suo collocamento in opera.
Capo IV – NORME PER LA MISURAZIONE DEI LAVORI
1. Norme per la misurazione e valutazione dei lavori
LAVORI A CORPO
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.
2. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
3. L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare l’aggiudicazione, in quanto l'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l’esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.
VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIE’ D’OPERA
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.