Prevenzione della corruzione. 1. I dirigenti verificano, anche avvalendosi di tutte le figure di responsabilità che, a vario livello, intervengono nella conduzione delle funzioni istituzionali, che le misure neces- sarie alla prevenzione degli illeciti nell’Agenzia siano rispettate da tutti i dipendenti e dagli altri soggetti destinatari del Codice, con particolare riferimento alle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. 2. I dirigenti prestano la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, direttamente o per il tramite dei Referenti anticorru- zione individuati dal Piano. 3. Tutti i dipendenti e gli altri destinatari del Codice collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando, anche per il tramite del proprio superiore gerarchico: ⬩ le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel predetto Piano; ⬩ le ulteriori situazioni di rischio riscontrate nello svolgimento delle attività non speci- ficatamente disciplinate nel Piano. 4. Il dipendente, fermo restando l’obbligo di denuncia, senza ritardo, all’autorità giudi- ziaria nei casi previsti dalla legge, segnala direttamente al Responsabile della pre- venzione della corruzione eventuali comportamenti, reati, illeciti e, più in generale, fenomeni di cattiva amministrazione a danno dell’interesse pubblico di cui sia venuto a conoscenza. 5. La segnalazione deve essere dettagliata e fondata su elementi oggettivi e, per il suo inoltro, il segnalante utilizzerà preferibilmente il canale informatico whistleblowing. 6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione garantisce la massima riservatezza delle segnalazioni in base a quanto previsto dall’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, curando e verificando la concreta applicazione dei meccanismi di tutela del dipendente.
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Samples: Code of Conduct, Code of Conduct, Code of Conduct
Prevenzione della corruzione. 1. I dirigenti verificano, anche avvalendosi di tutte le figure di responsabilità che, a vario livello, intervengono nella conduzione delle funzioni istituzionali, che Il dipendente rispetta le misure neces- sarie necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Agenzia siano rispettate da tutti i dipendenti e dagli altri soggetti destinatari del Codicenell’amministrazione. In particolare, con particolare riferimento alle il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano triennale di aziendale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. I dirigenti prestano corruzione, presta la propria sua collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, direttamente o per il tramite dei Referenti anticorru- zione individuati dal Piano.
3. Tutti i dipendenti e gli altri destinatari del Codice collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando, anche per il tramite del proprio superiore gerarchico: ⬩ le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel predetto Piano; ⬩ le ulteriori situazioni di rischio riscontrate nello svolgimento delle attività non speci- ficatamente disciplinate nel Piano.
4. Il dipendentee, fermo restando l’obbligo di denuncia, senza ritardo, denuncia all’autorità giudi- ziaria nei casi previsti dalla leggegiudiziaria, segnala direttamente al Responsabile della pre- venzione della corruzione proprio superiore gerarchico eventuali comportamenti, reati, illeciti e, più in generale, fenomeni situazioni di cattiva amministrazione a danno dell’interesse pubblico illecito nell’amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
2. Tutti i dipendenti sono tenuti ad osservare norme, misure ed azioni indirizzate a prevenire i rischio di corruzione, contenute nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nel presente Codice ovvero in altri atti e documenti aziendali; tutti i dipendenti sono altresì tenuti a prestare, quando richiesto, la propria collaborazione al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione.
3. Fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria prevista dalle leggi vigenti, il dipendente può segnalare, in via riservata, situazioni di illecito di cui sia venuto a conoscenza al dirigente o responsabile della struttura o servizio di appartenenza o a quello in cui si è verificata l’ipotesi di illecito. Il dirigente o responsabile trasmette, in via riservata, la segnalazione al Responsabile aziendale della prevenzione della corruzione e può contestualmente attivare l’azione disciplinare secondo i disposti dei contratti collettivi ed il regolamento disciplinare aziendale.
4. Chiunque riceva le segnalazioni in argomento è tenuto all’obbligo della massima riservatezza, in particolare per le segnalazioni che potrebbero configurare eventuali ipotesi di corruzione.
5. La segnalazione deve essere dettagliata e fondata su elementi oggettivi eLe segnalazioni possono pervenire in via anonima o da soggetti identificati o identificabili. I dirigenti o responsabili che ricevono segnalazioni anonime valutano, nel caso concreto, l’opportunità di trasmettere le segnalazioni medesime al Responsabile aziendale per il suo inoltro, il segnalante utilizzerà preferibilmente il canale informatico whistleblowingla prevenzione della corruzione.
6. Il Responsabile Ai fini della prevenzione della corruzione garantisce la massima riservatezza delle tutela del dipendente che effettua segnalazioni in base a quanto previsto dall’artdi illecito si applica l’art. 54-54 bis d.lgs. del decreto legislativo n. 165/2001, curando introdotto dall’art. 1, comma 51, della legge n. 190/2012, la cui disciplina si riporta nei commi 1, 2, 4:
1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell’art. 2043 del codice civile (risarcimento per fatto illecito), il pubblico dipendente che denuncia all’autorità giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
2. Nell’ambito del procedimento disciplinare, l’identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e verificando ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la concreta applicazione dei meccanismi di tutela del dipendentecontestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l’identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell’incolpato.
4. La denuncia è sottratta all’accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della Legge n. 241/1990”.
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Samples: Regolamento Disciplinare
Prevenzione della corruzione. 1. I dirigenti verificano, anche avvalendosi di tutte le figure di responsabilità che, a vario livello, intervengono nella conduzione delle funzioni istituzionali, che Il dipendente rispetta le misure neces- sarie necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Agenzia siano rispettate da tutti i dipendenti e dagli altri soggetti destinatari del Codicenell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano della prevenzione della corruzione, con particolare riferimento agli obblighi e termini per la comunicazione dei dati e segnalazioni soggetti a pubblicazione in ottemperanza alle prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della disposizioni sulla trasparenza.
2. I dirigenti prestano ; presta la propria sua collaborazione al Responsabile responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, direttamente o per il tramite dei Referenti anticorru- zione individuati dal Piano.
3. Tutti i dipendenti e gli altri destinatari del Codice collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando, anche per il tramite del proprio superiore gerarchico: ⬩ le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel predetto Piano; ⬩ le ulteriori situazioni di rischio riscontrate nello svolgimento delle attività non speci- ficatamente disciplinate nel Piano.
4. Il dipendentee, fermo restando l’obbligo l'obbligo di denuncia, senza ritardo, all’autorità giudi- ziaria nei casi previsti dalla leggedenuncia all'autorità giudiziaria, segnala direttamente al Responsabile della pre- venzione della corruzione proprio superiore gerarchico eventuali comportamenti, reati, illeciti e, più in generale, fenomeni situazioni di cattiva amministrazione a danno dell’interesse pubblico illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
52. Allo stesso dipendente sono riconosciute le tutele specificate nel piano di prevenzione della corruzione in relazione all'art.55 bis del D.Lgs.165/2001. La segnalazione deve al proprio superiore gerarchico di eventuali situazioni di illecito, libera il dipendente da ogni ulteriore obbligo.
3. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere dettagliata e rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su elementi oggettivi eaccertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per il suo inoltro, il segnalante utilizzerà preferibilmente il canale informatico whistleblowingla difesa dell'incolpato. Tale ultima circostanza può emergere solo a seguito dell'audizione dell'incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990 e S.m.i.
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione garantisce la massima riservatezza delle segnalazioni in base a quanto previsto dall’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, curando e verificando la concreta applicazione dei meccanismi di tutela del dipendente.
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Samples: Service Agreement
Prevenzione della corruzione. 1. I dirigenti verificano, anche avvalendosi di tutte le figure di responsabilità che, a vario livello, intervengono nella conduzione delle funzioni istituzionali, che Il dipendente rispetta le misure neces- sarie necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Agenzia siano rispettate da tutti i dipendenti e dagli altri soggetti destinatari del Codicenell’Azienda USL di Teramo In particolare, con particolare riferimento alle il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione per la Prevenzione della corruzione e della trasparenza.
2. I dirigenti prestano Corruzione, presta la propria sua collaborazione al Responsabile della prevenzione Prevenzione della corruzione e della trasparenza, direttamente o per il tramite dei Referenti anticorru- zione individuati dal Piano.
3. Tutti i dipendenti e gli altri destinatari del Codice collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando, anche per il tramite del proprio superiore gerarchico: ⬩ le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel predetto Piano; ⬩ le ulteriori situazioni di rischio riscontrate nello svolgimento delle attività non speci- ficatamente disciplinate nel Piano.
4. Il dipendenteCorruzione e, fermo restando l’obbligo l'obbligo di denuncia, senza ritardo, all’autorità giudi- ziaria nei casi previsti dalla leggedenuncia all'Autorità Giudiziaria, segnala direttamente al Responsabile della pre- venzione della corruzione proprio superiore gerarchico eventuali comportamenti, reati, illeciti e, più in generale, fenomeni situazioni di cattiva amministrazione a danno dell’interesse pubblico illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.
2. Al fine di approntare un efficace e concreto sistema di difesa a contrasto della c.d. “maladministration” prodotta da negative interferenze tra sfera pubblica e sfera privata dei pubblici dipendenti, è adottato, con il presente codice, un percorso ad andamento circolare con il coinvolgimento: a) dei Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche; b) del Responsabile della Prevenzione della Corruzione; c) del Responsabile della Trasparenza; d) di tutti i dipendenti.
3. Il percorso di cui al comma che precede è articolato, in modo circolare, secondo il seguente modello operativo e funzionale:
a) i Responsabili di tutte le articolazioni aziendali, centrali e periferiche, assicurano in via ordinaria il controllo di regolarità dei procedimenti e delle attività ascrivibili alla competenza dei settori cui sono rispettivamente preposti;
b) il Responsabile della Prevenzione della Corruzione sovraintende alle strategie di contrasto della corruzione e dell'illegalità;
c) il Responsabile della Trasparenza sovraintende alle strategie finalizzate a garantire piena trasparenza e tese alla concreta attuazione dell'ineludibile obiettivo di introdurre un contributo esterno di controllo da parte degli utenti sullo svolgimento delle attività aziendali;
d) tutti i dipendenti sono chiamati a partecipare al processo di gestione del rischio di corruzione, osservando le misure contenute nel P.T.P.C.(Piano Triennale Prevenzione e Corruzione), segnalando le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'U.P.D., nonché segnalando casi di personale conflitto di interessi.
4. Al fine di assicurare che il flusso informativo verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quello della trasparenza sia connotato dalla massima costanza, capillarità e diffusione, i Dirigenti responsabili di ciascuna struttura sono tenuti ad assicurare, all'interno delle articolazioni cui sono rispettivamente preposti, il pieno e motivato coinvolgimento di tutti i dirigenti e dipendenti, tale da garantire il pieno conseguimento delle finalità di cui al presente articolo, nonché da assicurare che tutto il personale dell'Azienda sia coinvolto nell'attività di analisi e valutazione, nonché di proposta e definizione delle misure di monitoraggio per l'implementazione e il monitoraggio del Piano di Prevenzione della Corruzione.
5. La segnalazione deve essere dettagliata Tutti i dipendenti sono tenuti a collaborare con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e fondata su elementi oggettivi econ quello della Trasparenza ed a corrispondere, con tempestività ed esaustività, per il suo inoltroiscritto, il segnalante utilizzerà preferibilmente il canale informatico whistleblowingalle richieste dello stesso.
6. Il Responsabile della prevenzione della corruzione garantisce la massima riservatezza delle segnalazioni in base a quanto previsto dall’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, curando e verificando la concreta applicazione dei meccanismi di tutela del dipendente.
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Samples: Codice Disciplinare
Prevenzione della corruzione. 1. I dirigenti verificano, anche avvalendosi di tutte le figure di responsabilità che, a vario livello, intervengono nella conduzione delle funzioni istituzionali, che Il dipendente rispetta le misure neces- sarie necessarie alla prevenzione degli illeciti nell’Agenzia siano rispettate da tutti i dipendenti e dagli altri soggetti destinatari del Codicenell‟amministrazione. In particolare, con particolare riferimento alle il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel Piano triennale di per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l‟obbligo di denuncia all‟autorità giudiziaria, segnala al proprio dirigente, il quale riferisce al Direttore generale e della trasparenza.
2. I dirigenti prestano la propria collaborazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenzacorruzione, eventuali situazioni di illecito nell‟amministrazione di cui sia a conoscenza, oppure informa direttamente o per il tramite dei Referenti anticorru- zione individuati dal Piano.
3. Tutti i dipendenti e gli altri destinatari del Codice collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione segnalando, anche per il tramite del proprio superiore gerarchico: ⬩ le eventuali difficoltà incontrate nell’adempimento delle prescrizioni contenute nel predetto Piano; ⬩ le ulteriori situazioni di rischio riscontrate nello svolgimento delle attività non speci- ficatamente disciplinate nel Pianocorruzione.
42. Il dipendente, fermo restando l’obbligo di denuncia, senza ritardo, all’autorità giudi- ziaria nei casi previsti dalla legge, segnala direttamente al Responsabile della pre- venzione della corruzione eventuali comportamenti, reati, illeciti e, più in generale, fenomeni di cattiva amministrazione a danno dell’interesse pubblico destinatario delle segnalazioni di cui al periodo precedente adotta ogni cautela di legge affinché sia venuto tutelato l‟anonimato del segnalante e non sia indebitamente rilevata la sua identità ai sensi dell‟art.54-bis del Dlgs.n.165/2001. Nell‟ambito del procedimento disciplinare, l‟identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell‟addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l‟identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell‟incolpato; tale ultima circostanza può emergere solo a conoscenza.
5seguito della audizione dell‟incolpato ovvero dalle memorie difensive che lo stesso produce nel procedimento. La segnalazione deve essere dettagliata denuncia è sottratta all‟accesso previsto dagli artt.22 e fondata su elementi oggettivi eseguenti della legge 7 agosto 1990, per il suo inoltron.241, il segnalante utilizzerà preferibilmente il canale informatico whistleblowing.
6e successive modificazioni e integrazioni. Il Responsabile della prevenzione della corruzione L‟Amministrazione garantisce la massima ogni misura di riservatezza delle segnalazioni in base a quanto previsto dall’art. 54-bis d.lgs. n. 165/2001, curando e verificando la concreta applicazione dei meccanismi di tutela del dipendentedipendente che segnala un illecito nell‟Amministrazione.
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