PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che i lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS e all’INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settore, o l’adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6), che ne definiranno le modalità operative Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l’adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore. A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “CADIPROF” di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “Cassa”. L’esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l’esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla “Cassa” e all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest’ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “Fondo di Previdenza Integrativa”. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione al, fondo. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La Previdenza Integrativa deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso. L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al C.C.N.L. della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri. Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente: - una quota di pertinenza dell'impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; - una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; - una quota di TFR maturato nell'anno nella misura del 50% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993. Per quanto concerne la "quota di iscrizione" al Fondo e la "quota di adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento così come indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo. L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente articolo. Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di li livello. I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti s'impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza Integrativa, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti, operanti nel settore. Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1° gennaio 2006, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo scelto; Le parti individuano la funzione di sportello della Previdenza Integrativa della Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che assumono il ruolo di supporto alle attività dei Fondi e d'informazione ai lavoratori. Dichiarazione a verbale Ferme restando le quantità contributive di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS e all’INAIL, articolo le parti provvederanno ad istituire forme definiscono che: - il fondo di riferimento per la previdenza integrativa complementare per i lavoratori del settore. La costituzione degli Istituti di uno specifico Vigilanza aderenti ad ASSIV è FONTE; - il fondo di categoria/Settore, o l’adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6), che ne definiranno le modalità operative Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa riferimento per la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l’adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore. A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “CADIPROF” di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “Cassa”. L’esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l’esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore previdenza complementare per i lavoratori e i datori delle Cooperative del settore è COOPERLAVORO. Nel caso in cui un Istituto di lavoro iscritti alla “Cassa” e all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest’ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “Fondo di Previdenza Integrativa”. Per Vigilanza non sia aderente a nessuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente C.C.N.L., i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento hanno il diritto di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione al, fondo. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se aderire ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesiuno dei Fondi sopraccitati.
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Samples: CCNL Per I Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari, CCNL Per Dipendenti Da Istituti E Imprese Di Vigilanza Privata E Servizi Fiduciari
PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che i lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS all'INPS e all’INAILall'INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settoresettore, o l’adesione l'adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 I, art. 1, punto 6), che ne definiranno le modalità operative Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l’adesione l'adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settoresettore. A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse nell'interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “"CADIPROF” " di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “"Cassa”". L’esito L'esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL c.c.n.l. e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l’esito l'esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla “"Cassa” " e all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale di Settore quest’ultimo settore quest'ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “"Fondo di Previdenza Integrativa”previdenza integrativa". Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.Rt.f.r) maturando dal momento dell’adesione dell'adesione al, fondoFondo. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
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PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 Aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso. L’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri. Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente: una quota di pertinenza dell’impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; una quota di TFR maturato nell’anno nella misura del 50% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS e all’INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settore, o l’adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6), che ne definiranno le modalità operative Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l’adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore. A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “CADIPROF” di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “Cassa”. L’esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l’esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla “Cassa” e all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest’ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “Fondo di Previdenza Integrativa”. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista Aprile1993. Per quanto concerne la integrale destinazione “quota di iscrizione” al Fondo e la “quota di adesione” al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento così come indicati nella dichiarazione a verbale del trattamento presente articolo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell’adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente articolo. Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello. I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti s’impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza Integrativa, anche al fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione al, fondodi pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Tale istituto potrà riguardare sia Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a tempo indeterminatoFondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1° Gennaio 2006, anche se ad orario parzialea condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL ne stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo scelto; Le parti individuano la funzione di sportello della Previdenza Integrativa della Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che quelli a tempo determinato con contratto assumono il ruolo di durata superiore a tre mesisupporto alle attività dei Fondi e d’informazione ai lavoratori.
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PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso. L’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri. Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente: una quota di pertinenza dell’impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; una quota di TFR maturato nell’anno nella misura del 50% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di cui prima occupazione successivamente al 28.4.1993. Per quanto concerne la “quota di iscrizione” al Fondo e la “quota di adesione” al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento così come indicati nella dichiarazione a verbale del presente contratto debbono essere articolo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell’adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente articolo. Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello. I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti s’impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza Integrativa, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a norma Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1° gennaio 2006, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e Filcams-Cgil, Fisascat-CisI e Uiltucs-Uil ne stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo scelto; Le parti individuano la funzione di legge all’INPS sportello della Previdenza Integrativa della Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e all’INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settore, o l’adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6)Regionali, che ne definiranno le modalità operative Relativamente assumono il ruolo di supporto alle attività dei Fondi e d’informazione ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l’adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore. A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “CADIPROF” di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “Cassa”. L’esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l’esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla “Cassa” e all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest’ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “Fondo di Previdenza Integrativa”. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione al, fondo. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesilavoratori.
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PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs n.124 del 21 Aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La P.I. deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso. L’associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri. Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente: una quota di pertinenza dell’impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; una quota di TFR maturato nell’anno nella misura del 50% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS e all’INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settore, o l’adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6), che ne definiranno le modalità operative Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l’adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore. A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “CADIPROF” di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “Cassa”. L’esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l’esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla “Cassa” e all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest’ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “Fondo di Previdenza Integrativa”. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista Aprile1993. Per quanto concerne la integrale destinazione “quota di iscrizione” al Fondo e la “quota di adesione” al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento così come indicati nella dichiarazione a verbale del trattamento presente articolo. L’obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell’adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente articolo. Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a titolo di quota variabile in virtù di contrattazione di II livello. I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente articolo rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti s’impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza Integrativa, anche al fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione al, fondodi pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti operanti nel settore. Tale istituto potrà riguardare sia Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a tempo indeterminatoFondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1° Gennaio 2006, anche se ad orario parzialea condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e FILCAMS- CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL ne stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d’Amministrazione del Fondo scelto; Le parti individuano la funzione di sportello della Previdenza Integrativa della Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che quelli a tempo determinato con contratto assumono il ruolo di durata superiore a tre mesisupporto alle attività dei Fondi e d’informazione ai lavoratori.
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PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che i lavoratori di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS all'INPS e all’INAILall'INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme di previdenza integrativa per i lavoratori del settore. La costituzione di uno specifico fondo di categoria/Settoresettore, o l’adesione l'adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 I, art. 1, punto 6), che ne definiranno le modalità operative Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l’adesione l'adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settoresettore. A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse nell'interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “"CADIPROF” " di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “"Cassa”". L’esito L'esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l’esito l'esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore settore i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla “"Cassa” " e all’Ente Bilaterale Nazionale all'Ente bilaterale nazionale di Settore quest’ultimo settore quest'ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “"Fondo di Previdenza Integrativa”previdenza integrativa". Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento di fine rapporto (T.F.Rt.f.r) maturando dal momento dell’adesione al, fondodell'adesione al Fondo. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesi.
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PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che i lavoratori 1. Le parti stipulanti, concordando sull’opportunità di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS e all’INAIL, le parti provvederanno ad istituire forme favorire una forma di previdenza integrativa complementare per i lavoratori del settoresettore autostradale, a tale scopo hanno istituito un Fondo nazionale, denominato ASTRI-Fondo Pensione, a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, senza fini di lucro e con lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari, ai sensi del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La costituzione Possono aderire al Fondo i lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista e il cui rapporto di uno specifico fondo di categoria/Settore, o l’adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6), che ne definiranno le modalità operative Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materialavoro sia regolato dal presente contratto. I lavoratori e i datori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell’arco dell’anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro esprimano un parere preventivo circa la scelta tra la costituzione non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di un fondo chiuso tale periodo. Le parti si riservano di categoria o l’adesione ad altro fondo chiuso già costituitodeterminare, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore. A tale scopo nell’ambito delle disposizioni statutarie/regolamentari, le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “CADIPROF” di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “Cassa”. L’esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL condizioni e le stesse dichiarano fin da oramodalità concernenti il mantenimento nel Fondo delle posizioni di tali lavoratori.
3. L’adesione del lavoratore al Fondo avviene in modo volontario.
4. Le contribuzioni al Fondo, che ove l’esito nei limiti di deducibilità fiscale prevista dalla relativa normativa di legge, sono costituite da:
a) l’1%, a carico dell’Azienda, calcolato sugli elementi della consultazione fosse retribuzione mensile di cui al punto 1 dell’art. 22;
b) l’1%, a favore carico del lavoratore, calcolato sugli elementi della costituzione del Fondo retribuzione mensile di categoria/Settore cui al punto 1 dell’art. 22;
c) l’intero T.F.R. maturato nel corso dell’anno per i lavoratori e i datori di lavoro iscritti alla “Cassa” e all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest’ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “Fondo di Previdenza Integrativa”. Per i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente successiva al 28 aprile 1993 è prevista 1993;
d) una quota mensile dell’ accantonamento del T.F.R. maturando nel corso dell’anno per gli altri lavoratori, nella misura dell’1% della retribuzione utile al computo di tale istituto. Il lavoratore può optare per una contribuzione aggiuntiva, a suo esclusivo carico, fissata alternativamente nelle misure dell’1%, del 2%, del 3%, del 4%, sempre calcolate sugli elementi della retribuzione di cui al punto 1 dell’art. 22. I predetti contributi, ivi compresi gli importi prelevati dal T.F.R., sono trattenuti in occasione della corresponsione delle competenze di ciascun mese nonché della tredicesima mensilità e del premio annuo. Le contribuzioni a carico delle aziende sono dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo, senza dar luogo a trattamenti sostitutivi o alternativi nelle ipotesi di non iscrizione del lavoratore al Fondo medesimo.
5. In sede di definizione dell’Accordo istitutivo le parti hanno stabilito: un contributo una tantum, a carico delle Aziende, per le spese di costituzione, promozione e avvio del Fondo, pari ad Euro 25 per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza al 31 dicembre 2003; la integrale destinazione quota di adesione al Fondo nella misura di Euro 30, di cui la met à a carico dell’azienda e la metà a carico del trattamento lavoratore socio da essa dipendente; la quota associativa annuale, per il funzionamento e le spese di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione algestione, fondonella misura di Euro 50, di cui la metà a carico dell’ azienda e la metà a carico del lavoratore socio da essa dipendente. Tale istituto potrà riguardare sia i Le predette misure della quota di adesione e della quota associativa annuale, fissate dalle parti in relazione alla fase di avvio del Fondo, potranno essere successivamente modificate dagli organi del Fondo stesso, in applicazione dello Statuto del Fondo.
6. Le parti convengono che il numero di adesioni necessario per consentire l’ effettiva operatività del Fondo non dovrà essere inferiore a 2.500 lavoratori a tempo indeterminato, anche se ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesiindeterminato del settore.
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PREVIDENZA INTEGRATIVA. Fermo restando che Art. 28 - Previdenza integrativa Le Parti stipulanti, in considerazione di quanto disposto dal D.Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di disciplina delle forme di previdenza per l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari e non, al fine di sviluppare un sempre più elevato livello di copertura previdenziale a favore dei lavoratori dipendenti da aziende del settore Vigilanza Privata, convengono di attivare la Previdenza Integrativa del settore Vigilanza. La Previdenza Integrativa deve avere lo scopo di fornire prestazioni complementari dei trattamenti di pensioni pubbliche in forma di rendita e capitale, sulla base dei contributi accantonati e capitalizzati, nonché dei rendimenti realizzati dai soggetti gestori dello stesso. L'associazione al Fondo dei lavoratori avverrà mediante adesione volontaria, secondo forme e modalità da definire e potrà riguardare tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato con Contratto a tempo pieno o a tempo parziale, nonché con Contratto di apprendistato, classificati in uno dei livelli di cui al CCNL della Vigilanza, nonché quelli appartenenti alla categoria Quadri. Le parti concordano le seguenti entità di contribuzione per ogni lavoratore aderente: - una quota di pertinenza dell'impresa nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; - una quota di pertinenza del lavoratore nella misura dello 0,50% della retribuzione utile per il computo del TFR; - una quota di TFR maturato nell'anno nella misura del 50% dello stesso, salvo quanto previsto dalla legislazione vigente per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28.4.1993. Per quanto concerne la "quota di iscrizione" al Fondo e la "quota di adesione" al medesimo, si fa riferimento a quanto disposto in materia dagli Statuti e dai regolamenti dei fondi pensione di riferimento così come indicati nella dichiarazione a verbale del presente Art.. L'obbligo posto a carico del datore di lavoro sussisterà per la durata dell'adesione del lavoratore ai Fondi di competenza previsti dal presente Art.. Il lavoratore potrà versare al singolo Fondo ulteriori quote individuali, anche derivanti da quanto maturato a TITOLO di quota variabile in virtù di contrattazione di li livello. I Fondi pensione indicati nella dichiarazione a verbale del presente Art. rappresentano la forma pensionistica complementare riconosciuta dalle parti come applicabile ai dipendenti del settore e, pertanto, le Parti s'impegnano a collaborare per la massima diffusione della Previdenza Integrativa, anche al fine di pervenire ad una sua applicazione generalizzata a tutti i soggetti, operanti nel settore. Possono divenire soci dei Fondi gli Istituti ed i lavoratori dipendenti del settore Vigilanza Privata già iscritti a Fondi o Casse aziendali preesistenti alla data del 1o gennaio 2006, a condizione che un nuovo accordo sindacale tra Istituti e le XX.XX. FS-COSP stabilisca la confluenza del Fondo aziendale nel Fondo scelto e che tale confluenza sia deliberata dai competenti organi del fondo aziendale ed autorizzata dal Consiglio d'Amministrazione del Fondo scelto; Le parti individuano la funzione di sportello della Previdenza Integrativa della Vigilanza Privata negli Enti Bilaterali Nazionale e Regionali, che assumono il ruolo di supporto alle attività dei Fondi e d'informazione ai lavoratori. Dichiarazione a verbale Ferme restando le quantità contributive di cui al presente contratto debbono essere iscritti a norma di legge all’INPS e all’INAIL, Art. le parti provvederanno ad istituire forme definiscono che: - il fondo di riferimento per la previdenza integrativa complementare per i lavoratori del settore. La costituzione degli Istituti di uno specifico Vigilanza aderenti ad ASSIV è FONTE; - il fondo di categoria/Settore, o l’adesione ad altro fondo di categoria già costituito, saranno esaminate ed approfondite dalle parti, così come previsto al Titolo I articolo 1 punto 6), che ne definiranno le modalità operative Relativamente ai costi connessi, le parti di comune accordo si impegnano a definire gli importi entro il 31 dicembre 2006. Al riguardo, le parti, nel ritenere necessario che su tale materia. I lavoratori e i datori di lavoro esprimano un parere preventivo circa riferimento per la scelta tra la costituzione di un fondo chiuso di categoria o l’adesione ad altro fondo chiuso già costituito, concordano sulla opportunità di avviare una consultazione a campione nel Settore. A tale scopo le parti, nel quadro dei compiti e dei ruoli assegnati agli strumenti bilaterali ed in coerenza con le sinergie che tali strumenti contrattuali possono produrre nell’interesse delle rispettive parti, così come evidenziate e richiamate nel Verbale del 26 luglio 1999 sottoscritto in sede CNEL, danno mandato alla struttura bilaterale “CADIPROF” di predisporre e concretizzare la pratica attuazione della consultazione tra gli iscritti alla “Cassa”. L’esito della consultazione dovrà essere trasmesso alle pari firmatarie del presente CCNL e le stesse dichiarano fin da ora, che ove l’esito della consultazione fosse a favore della costituzione del Fondo di categoria/Settore previdenza complementare per i lavoratori delle Cooperative o Consorzi Autonomi e i datori Federati del settore è COOPERLAVORO. Nel caso in cui un Istituto di lavoro iscritti alla “Cassa” e all’Ente Bilaterale Nazionale di Settore quest’ultimo si farà carico del costo di iscrizione al “Fondo di Previdenza Integrativa”. Per Vigilanza non sia aderente a nessuna delle Associazioni Imprenditoriali sottoscriventi il presente CCNL, i lavoratori la cui prima occupazione è iniziata successivamente al 28 aprile 1993 è prevista la integrale destinazione del trattamento hanno il diritto di fine rapporto (T.F.R) maturando dal momento dell’adesione al, fondo. Tale istituto potrà riguardare sia i lavoratori a tempo indeterminato, anche se aderire ad orario parziale, che quelli a tempo determinato con contratto di durata superiore a tre mesiuno dei Fondi sopraccitati.
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Samples: Contratto Delle Guardie Campestri