Procedimento di mediazione. 3.1 In seguito al ricevimento della richiesta di attivazione della procedura di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore, ritenuto idoneo a svolgere la funzione di terzo neutrale nella lite e fissa il primo incontro tra le parti. 3.2 Nel designare il/i mediatore/i, il responsabile “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R. tiene in considerazione la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste o d’aiuto, la disponibilità mediatore e l’esistenza di manifesti conflitti d’interesse. 3.3 La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento. 3.4 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari. 3.5 Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o presso le sedi delle delegazioni provinciali, comunali o uffici di conciliazione, istituite dall’organismo su tutto il territorio nazionale o estero, o presso altre strutture ricettive. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet xxx.xxxxx.xx. Il luogo di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile “dell’Organismo”. 3.6 Nel presente Regolamento è previsto che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti. 3.7 Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Nell’ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome dell’organismo. Egli si impegna a garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversia. 3.8 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319. in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente.
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Samples: Regolamento Di Mediazione
Procedimento di mediazione. 3.1 In seguito al ricevimento della richiesta di attivazione della procedura 1. Il procedimento di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatoredi regola, ritenuto idoneo a svolgere la funzione di terzo neutrale nella lite e fissa il primo incontro tra le parti.
3.2 Nel designare il/i mediatore/i, il responsabile “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R. tiene in considerazione la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura di mediazione, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste o d’aiuto, la disponibilità mediatore e l’esistenza di manifesti conflitti d’interesse.
3.3 La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.
3.4 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
3.5 Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo dell’Organismo. Le parti, di comune accordo, possono scegliere una sede diversa (ad. es. Studio Notarile). In tale ultimo caso, tutte le spese, ivi comprese quelle eventuali di trasferta del Mediatore e degli eventuali consulenti/ausiliari sono a carico delle parti e saranno debitamente documentate.
2. Al procedimento di mediazione o presso le sedi delle delegazioni provinciali, comunali o uffici deve obbligatoriamente partecipare il soggetto che ha il potere di conciliazione, istituite dall’organismo su tutto il territorio nazionale o estero, o presso altre strutture ricettive. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet xxx.xxxxx.xxdefinire la controversia od un suo procuratore speciale munito degli stessi poteri.
3. Il luogo Mediatore conduce gli incontri senza formalità di svolgimento è comunque derogabile procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
4. Al termine di ciascun incontro il Mediatore redige un verbale nel quale dà atto per iscritto dei soggetti presenti all'incontro o della mancata partecipazione.
5. Il Mediatore, d'intesa con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile “dell’Organismo”può rinviare l'incontro a data successiva.
3.6 Nel presente Regolamento 6. Quando le parti ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula una proposta di conciliazione. Prima della formulazione della proposta, il Mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'art. 13 D.Llgs. 28/2010 e ss. mm. La proposta del Mediatore è previsto che comunicata alle parti per iscritto in forma comprovante l'avvenuta ricezione. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro 7 giorni, l'accettazione o il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le partirifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo diverso accordo delle parti la proposta non può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a ciascuna parte del procedimento. Il Mediatore, nella formulazione della proposta, è tenuto al rispetto delle norme imperative e dell'ordine pubblico.
3.7 Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Nell’ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome dell’organismo. Egli si impegna a garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversia.
3.8 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali7. Le modalità parti possono avanzare richiesta di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste l'artnomina di un Consulente Tecnico. In tal caso l'Organismo procede ai sensi dell'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319. in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedentecomma 12 del presente Regolamento.
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Procedimento di mediazione. 3.1 In seguito al ricevimento SVOLGIMENTO DEL PRIMO INCONTRO (C.D. DI PROGRAMMAZIONE) E POTERI DEL MEDIATORE
1. Ai sensi dell’art 84 del DL 21 giugno 2013 n. 69 convertito in legge il 9/8/2013 n. 98 il mediatore inizia la procedura di mediazione con il primo incontro (o incontro di programmazione) durante il quale chiarisce alle parti e ai loro avvocati la funzione e le modalità di svolgimento della richiesta mediazione e poi invita le parti e i loro avvocati ad esprimersi sulla possibilità di attivazione iniziare il procedimento di mediazione. La possibilità di iniziare la procedura di mediazione è, pertanto, ancorata alla volontà di entrambe le parti, fatta salva l’ipotesi in cui durante il primo incontro sia presente la sola parte istante la quale, nonostante l’assenza della parte invitata, scelga comunque di dare avvio alla procedura di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore, ritenuto idoneo a svolgere .
2. Il primo incontro è previsto sia per la funzione di terzo neutrale nella lite e fissa mediazione obbligatoria che per quella facoltativa.
3. Se il primo incontro tra si conclude senza che le parti abbiano raggiunto un accordo, il mediatore redige il verbale di mancato accordo. In tal caso, ai sensi dell’art 17 comma 5 ter del DLgs 28/2010, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione, salvo le spese in favore dell’organismo di mediazione (spese di avvio e spese vive documentate).
4. Quando l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l’accordo.
5. Se il primo incontro si conclude con esito positivo il mediatore emette un verbale di chiusura del primo incontro dal quale dovrà risultare la volontà delle parti di procede allo svolgimento della mediazione vera e propria (come definita dall’art.1, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 28/2010). INCONTRI SUCCESSIVI AL PRIMO C.D. DI PROGRAMMAZIONE
6. Il mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente o separatamente (art.7 c.7 DM 180/10); le parti partecipano all’incontro di persona o mediante un proprio rappresentante munito di poteri a transigere e con l’assistenza di un avvocato.
7. Al termine di ciascun incontro il mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione.
8. Il mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
3.2 Nel designare il/i mediatore/i9. Quando le parti non raggiungono un accordo e ne facciano concorde richiesta, il responsabile “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R. tiene in considerazione mediatore formula una proposta di conciliazione qualora disponga degli elementi necessari.
10. Il mediatore può formulare la nazionalità proposta anche se la richiesta proviene da una sola delle parti, il luogo ove si svolge purché la procedura di mediazione, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste o d’aiuto, stessa sia avanzata con la disponibilità mediatore e l’esistenza di manifesti conflitti d’interesse.
3.3 La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.
3.4 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
3.5 Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o presso con la successiva accettazione, prima dell’inizio dell’incontro di mediazione. La Segreteria informa l'altra o le sedi delle delegazioni provincialialtre parti che l'istante ha richiesto al mediatore di formulare la proposta, comunali o uffici e che tale proposta sarà formulata anche in caso di conciliazione, istituite dall’organismo su tutto il territorio nazionale o estero, o presso altre strutture ricettive. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet xxx.xxxxx.xx. Il luogo di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile “dell’Organismo”loro mancata adesione.
3.6 Nel presente Regolamento è previsto che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti.
3.7 Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole 11. Prima di definizione della controversia. Nell’ambito della procedura per cui è incaricatoformulare la proposta, il mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il giudizio:
a) corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condannerà al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non agisce in alcun modo corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per conto o a nome dell’organismol’indennità’ corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
12. Egli si impegna a garantireIl mediatore nella formulazione della proposta è tenuto al rispetto dell'ordine pubblico e delle norme imperative. Salvo diverso accordo delle parti, in particolarenessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
13. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversiaproposta formulata dal mediatore.
3.8 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali14. Le modalità parti fanno pervenire al mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste l'art. 10 della legge 8 luglio 1980risposta nel termine, n. 319. in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo proposta si ha per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedenterifiutata.
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Samples: Regolamento Di Procedura
Procedimento di mediazione. 3.1 In seguito al ricevimento 1. Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a tre mesi decorrenti dalla data di deposito della richiesta di attivazione avvio ovvero dalla scadenza del termine di deposito eventualmente fissata dal giudice, salvo diverso accordo tra le parti. Al procedimento le parti partecipano personalmente, salvo casi di impedimento adeguatamente motivati e documentati; in tali ultimi casi, alla procedura deve partecipare un rappresentante della parte, a conoscenza dei fatti oggetto del procedimento, munito di idonea procura e dei necessari poteri. Nel caso di persona giuridica, alla procedura partecipa soggetto munito di poteri e di idonea delega del legale rappresentante. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l’assistenza dell’avvocato.
2. Il Mediatore effettua un primo incontro informativo, nel corso del quale chiarisce alle parti la funzione e le modalità di svolgimento della procedura di mediazione. Sempre nello stesso incontro, il responsabile dell’organismo designa un mediatoreMediatore invita poi le parti e i loro avvocati a esprimersi sulla possibilità di iniziare la procedura di mediazione e, ritenuto idoneo a svolgere la funzione di terzo neutrale in caso positivo, procede con lo svolgimento, eventualmente anche nella lite e fissa il stessa giornata o in successiva seduta all’uopo fissata. In ogni caso, nel verbale del primo incontro tra informativo viene dato atto unicamente della possibilità o meno di procedere con la mediazione, come espressa da ciascuna parte e avvocato, senza possibilità di esplicitarne la motivazione.
3. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente, anche, se possibile e opportuno, utilizzando procedure telematiche di riunione e colloquio.
4. Al termine di ciascun incontro, il Mediatore dà atto nel verbale dei soggetti presenti all’incontro o della loro mancata partecipazione. Il Mediatore, qualora ne ravvisi l’opportunità, segnala alle parti la possibilità di estendere la mediazione a terze parti non convocate.
5. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
3.2 Nel designare il/i mediatore/i6. Se è raggiunto un accordo amichevole, il responsabile “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R. tiene Mediatore forma processo verbale al quale viene allegato il testo dell’accordo.
7. Quando le parti non raggiungano un accordo e gliene facciano concorde richiesta, in considerazione qualunque momento del procedimento, il Mediatore formula una proposta di conciliazione, sempre che disponga degli elementi necessari.
8. In caso di mancata adesione o partecipazione al tentativo di mediazione di una o più parti, il Mediatore non può formulare la nazionalità proposta.
9. Prima di formulare la proposta, il Mediatore informa le parti che se il provvedimento che definisce il successivo eventuale giudizio:
a) corrisponderà interamente al contenuto della proposta, il giudice escluderà la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa e la condannerà altresì al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, ivi compresi i compensi dovuti al Mediatore e all’esperto eventualmente nominato, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto;
b) non corrisponderà interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorreranno gravi ed eccezionali ragioni, potrà nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al Mediatore e per il compenso dovuto all’esperto eventualmente nominato.
10. Il Mediatore, nella formulazione della proposta, é tenuto al rispetto delle norme di ordine pubblico e delle norme imperative di legge. Salvo diverso accordo delle parti, in nessun caso la proposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, ad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
11. La Segreteria comunica alle parti per iscritto, in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la proposta formulata dal Mediatore.
12. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il luogo ove rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la proposta si svolge ha per rifiutata.
13. Se la procedura conciliazione non riesce, il Mediatore forma processo verbale con l'indicazione dell’eventuale proposta formulata.
14. Agli incontri di mediazione possono partecipare, quali tirocinanti, Mediatori iscritti all’Organismo. Il tirocinio sarà consentito gratuitamente anche a mediatori di altri organismi di mediazione, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste o d’aiuto, la disponibilità mediatore e l’esistenza di manifesti conflitti d’interesse.
3.3 La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura tenendo conto della parte istante. Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado necessità di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte prioritariamente l’aggiornamento e il tirocinio dei Mediatori iscritti presso il proprio Organismo e ad organismi che abbiano stipulato eventuali convenzioni con l’ODM, nonché del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento numero delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamentomediazioni effettivamente svolte.
3.4 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
3.5 Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o presso le sedi delle delegazioni provinciali, comunali o uffici di conciliazione, istituite dall’organismo su tutto il territorio nazionale o estero, o presso altre strutture ricettive. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet xxx.xxxxx.xx. Il luogo di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile “dell’Organismo”.
3.6 Nel presente Regolamento è previsto che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti.
3.7 Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Nell’ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome dell’organismo. Egli si impegna a garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversia.
3.8 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319. in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente.
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Samples: Regolamento Di Procedura
Procedimento di mediazione. 3.1 1. Il Mediatore conduce l'incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e/o separatamente. Al procedimento le parti partecipano personalmente, salvo casi di necessità adeguatamente motivati; in tali casi, alla procedura deve partecipare un rappresentante della parte, munito di idonea procura e dei necessari poteri.
2. Al termine di ciascun incontro il Mediatore dà atto per iscritto dei soggetti presenti all’incontro o della mancata partecipazione. Il Mediatore, qualora ne ravvisi l’opportunità, segnala alle parti la possibilità di estendere la mediazione a terze parti non convocate.
3. Il Mediatore, d'intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi al primo.
4. Quando le parti non raggiungano un accordo e ne facciano concorde richiesta, il Mediatore formula una proposta di conciliazione, qualora disponga degli elementi necessari.
5. In seguito caso di mancata adesione o partecipazione al ricevimento della richiesta di attivazione della procedura tentativo di mediazione, il responsabile dell’organismo designa un mediatore, ritenuto idoneo a svolgere Mediatore non può formulare la funzione di terzo neutrale nella lite e fissa il primo incontro tra le partiproposta.
3.2 Nel designare il/i mediatore/i6. Prima di formulare la proposta, il responsabile “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R. tiene in considerazione la nazionalità Mediatore informa le parti del disposto dell’art. 13 D. Lgs. n. 28/ 2010.
7. Il Mediatore nella formulazione della proposta é tenuto al rispetto dell'ordine pubblico, del buon costume e delle norme imperative di legge. Salvo diverso accordo delle parti, il luogo ove si svolge in nessun caso la procedura di mediazioneproposta può contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste o d’aiutoad eccezione degli elementi risultanti dai documenti depositati e noti a tutte le parti del procedimento.
8. La Segreteria comunica alle parti per iscritto e in una forma comprovante l'avvenuta ricezione, la disponibilità mediatore e l’esistenza di manifesti conflitti d’interesseproposta formulata dal Mediatore.
3.3 La domanda e 9. Le parti fanno pervenire al Mediatore, per iscritto ed entro sette giorni, l'accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza di risposta nel termine, la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamentoproposta si ha per rifiutata.
3.4 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
3.5 Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo 10. Agli incontri di mediazione o presso le sedi delle delegazioni provincialipossono partecipare, comunali o uffici quali tirocinanti, mediatori iscritti in elenchi di conciliazioneorganismi di mediazione accreditati ai fini dello svolgimento del tirocinio assistito di cui all’art. 4, istituite dall’organismo su tutto il territorio nazionale o esterocomma 3, o presso altre strutture ricettivelett. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet xxx.xxxxx.xxB, d. m. n. 180 del 2010, come modificato dall’art. Il luogo di svolgimento è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, 2 d. m. n. 145 del mediatore e del responsabile “dell’Organismo”2011.
3.6 Nel presente Regolamento è previsto che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti.
3.7 Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Nell’ambito della procedura per cui è incaricato, il mediatore non agisce in alcun modo per conto o a nome dell’organismo. Egli si impegna a garantire, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversia.
3.8 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Le modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319. in base al quale ogni triennio può essere adeguata la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente.
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Samples: Regolamento Di Procedura
Procedimento di mediazione. 3.1 In seguito al ricevimento della richiesta di attivazione della procedura di mediazione1. Nel caso in cui una delle parti non partecipi ad una riunione fissata dall’Organismo o dal mediatore, il responsabile dell’organismo designa mediatore medesimo dichiara concluso il procedimento e ne dà atto in apposito verbale. Se una delle parti convocate è impossibilitata a partecipare ad una riunione e comunica prima della stessa al mediatore la volontà di essere presente ad un mediatoresuccessivo incontro, ritenuto idoneo il mediatore provvede ad una nuova convocazione; in caso di ulteriore mancata partecipazione, il mediatore dichiara concluso il procedimento e ne dà atto in apposito verbale. Nei casi di cui all’art. 5, comma 1, del decreto legislativo (fattispecie in cui la mediazione è condizione di procedibilità) il mediatore svolge l’incontro con la parte istante anche in mancanza di adesione della parte chiamata in mediazione e redige il verbale di mancata partecipazione di quest’ultima parte.
2. Nella prima riunione il mediatore invita le parti a svolgere la funzione chiarire le proprie posizioni, al fine di terzo neutrale nella lite consentire il raggiungimento di un accordo. Le parti possono farsi assistere nel procedimento da persone di loro fiducia e fissa il primo incontro presentare memorie e documenti. Le parti possono farsi rappresentare da un procuratore speciale al quale siano stati conferiti i necessari poteri per transigere e conciliare.
3. Il mediatore conduce gli incontri senza formalità di procedura e senza verbalizzazione, sentendo le parti anche separatamente ed in contraddittorio tra di loro, con lo scopo di chiarire in via preliminare i termini della controversia e provocare l’emersione dei punti di accordo tra le parti.
3.2 Nel designare il/i mediatore/i, 4. Se nel corso del procedimento il responsabile “dell’Organismo” dell’A.N.P.A.R. tiene in considerazione mediatore rappresenta la nazionalità delle parti, il luogo ove si svolge la procedura necessità del supporto di mediazione, specifiche competenze professionali, eventuali conoscenze tecniche di settore che siano richieste uno o d’aiuto, la disponibilità mediatore e l’esistenza di manifesti conflitti d’interesse.
3.3 La domanda e la data del primo incontro sono comunicate all'altra parte più mediatori ausiliari con ogni mezzo idoneo ad assicurarne la ricezione, anche a cura della parte istante. Tutte le comunicazioni ufficiali previste dal presente Regolamento possono essere effettuate utilizzando il mezzo scritto più idoneo, che sia comunque in grado di garantire la prova dell’avvenuta ricezione da parte del destinatario. Dall'avvenuto ricevimento delle comunicazioni decorrono i vari termini previsti dal Regolamento.
3.4 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l'organismo l’Organismo ne può nominare uno o più mediatori ausiliari.
3.5 Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'organismo di mediazione o presso le sedi delle delegazioni provinciali, comunali o uffici di conciliazione, istituite dall’organismo su tutto il territorio nazionale o estero, o presso altre strutture ricettivein funzione della complessità della materia. Le indicazioni sono rese pubbliche sul sito internet xxx.xxxxx.xx. Il luogo di svolgimento Se non è comunque derogabile con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile “dell’Organismo”.
3.6 Nel presente Regolamento è previsto che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le parti.
3.7 Il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un accordo amichevole di definizione della controversia. Nell’ambito della procedura per cui è incaricatopossibile procedere a detta nomina, il mediatore propone alle parti, ed a loro spese, l’intervento di uno o più esperti. Il mediatore comunica il compenso spettante all’esperto, il cui incarico professionale viene conferito dalle parti; le stesse provvedono a corrispondere il compenso direttamente all’esperto. In ogni caso, il procedimento deve concludersi entro il termine di quattro mesi di cui all’art. 3, comma 5.
5. Le comunicazioni relative al procedimento di mediazione sono validamente effettuate per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero mediante strumenti telematici con garanzia dell’avvenuta ricezione, ovvero, per quelle trasmesse al mediatore, mediante consegna a mano presso la residenza o lo studio professionale dello stesso o il luogo indicato dal medesimo mediatore.
6. Ove non agisce in alcun modo per conto o sussistano motivi di particolare riservatezza valutati dal mediatore designato e dall’Organismo, possono essere ammessi – con l’assenso delle parti - ad assistere all’incontro di mediazione, altri mediatori – dando precedenza a nome dell’organismoquelli iscritti nell’elenco dell’Organismo ed a quelli diplomati presso l’ente di formazione dell’Associazione – a titolo di tirocinio come previsto dall’art. Egli si impegna 8, comma 4, del decreto ministeriale. Il tirocinante è tenuto a garantire, in particolare, la propria sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, neutralità ed imparzialità e riservatezza riguardo all’intero procedimento di mediazione, nonché di rispetto alle parti in lite ed all’oggetto della controversiadel Regolamento dell’Organismo.
3.8 Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche7. Il procedimento di mediazione può svolgersi secondo modalità telematiche indicate dall’Organismo, solo se le parti sono d’accordo e manifestano esplicitamente il mediatore può avvalersi loro consenso. E’ sempre ammessa la mediazione on line – per l’intero procedimento o per una o più fasi dello stesso – nei casi in cui una parte partecipi in videoconferenza o telefonicamente e l’altra partecipi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunalipersona alla presenza del mediatore. Le In tali ipotesi il verbale di mediazione viene sottoscritto con modalità di calcolo e liquidazione dei compensi spettanti agli esperti sono quelle previste l'art. 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319. in base al quale ogni triennio può essere adeguata idonee a garantirne la misura degli onorari fissi, variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti tecnici, interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nel triennio precedenteprovenienza.
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