Procedura di autorizzazione. 1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L’autorità di rilascio inoltra a queste ultime – nonché alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori – una copia della domanda e di ogni altra documenta- zione utile, insieme con la propria valutazione. 2. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri dell’Unione europea cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo, se negativa, è opportunamente motivata. 3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l’autorità di xxxxxxxx prende una decisione entro quat- tro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore. 4. L’autorizzazione è rilasciata a meno che: a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente; b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o inter- nazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i re- quisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda le norme ap- plicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti; c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ul- tima non siano state rispettate; d) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi det- tagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente, sulle trat- te dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto in vigore della Parte contraente. In questo caso, l’autorità competente definisce criteri non di- scriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della do- manda comprometterebbe gravemente l’esistenza del servizio comparabile summenzionato e li comunica al Comitato misto su richiesta di quest’ultimo; e) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi det- tagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle Parti contraenti. Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta grave- mente, sulle tratte dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della Parte contraente in seguito a circostanze eccezionali impossibili da prevede- re al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente di una Parte contraente può, con l’accordo del Comitato misto, sospendere o ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore. Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri tra- sportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda. 5. L’autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi com- patibili con il presente Accordo. 6. Se la procedura per la formazione dell’accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato misto. 7. Il Comitato misto adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro trenta giorni dalla sua notifica alla Svizzera e agli Stati membri dell’Unione europea interessati. 8. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l’autorità di rila- scio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell’autorizzazione.
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Samples: Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri, Accordo Sul Trasporto Di Merci E Di Passeggeri
Procedura di autorizzazione. 1. L’autorizzazione è rilasciata con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L’autorità L’au- torità di rilascio inoltra a queste ultime – nonché alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori – una copia della domanda e di ogni altra documenta- zione documentazione utile, insieme con la propria valutazione.
2. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri dell’Unione europea cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo, se negativa, è opportunamente motivata.
3. Fatti salvi i paragrafi 7 e 8, l’autorità di xxxxxxxx prende una decisione entro quat- tro quattro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore.
4. L’autorizzazione è rilasciata a meno che:
a) il richiedente non sia in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o inter- nazionali interna- zionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i re- quisiti requisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatoriviaggia- tori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda le norme ap- plicabili applicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti;
c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ul- tima non siano state rispettate;
d) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi det- tagliatadetta- gliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente, sulle trat- te tratte dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto in vigore della Parte contraentecon- traente. In questo caso, l’autorità competente definisce criteri non di- scriminatori discrimina- tori che permettano di determinare se il servizio oggetto della do- manda comprometterebbe domanda com- prometterebbe gravemente l’esistenza del servizio comparabile summenzionato e li comunica al Comitato misto su richiesta di quest’ultimo;
e) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi det- tagliatadetta- gliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle Parti contraenti. Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta grave- mente, sulle tratte dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della Parte contraente in seguito a circostanze eccezionali impossibili da prevede- re prevedere al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente di una Parte contraente può, con l’accordo del Comitato misto, sospendere o ritirare l’autorizzazione l’au- torizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso preav- viso di sei mesi al trasportatore. Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri tra- sportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domanda.
5. L’autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi com- patibili con il presente Accordo.
6. Se la procedura per la formazione dell’accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato misto.
7. Il Comitato misto adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro trenta giorni dalla sua notifica alla Svizzera e agli Stati membri dell’Unione europea interessati.
8. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l’autorità di rila- scio rilascio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell’autorizzazione.
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Procedura di autorizzazione. 1Compete al Centro di Formazione Aziendale verificare che il dipendente individuato: − operi di norma nella disciplina/UO attinente l’evento formativo; − sia individuato a rotazione garantendo, su base triennale, pari opportunità partecipative mettendo in evidenza al livello gerarchico superiore di frequenza; − partecipi ad un massimo di due iniziative per anno solare, per singolo Sponsor. L’autorizzazione Il Centro di Formazione Aziendale provvederà altresì ad effettuare le verifiche in merito alla dichiarazione di assenza di conflitto d’interesse resa dal dipendente individuato, con la collaborazione della UOC Approvvigionamenti e Logistica, UOC Farmacia e della UOC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane. Qualora sussistano evidenze di conflitto di interesse anche solo potenziale, non è rilasciata con l’accordo delle autorità competenti delle Parti contraenti nel cui territorio vengono presi a bordo o fatti scendere i viaggiatori. L’autorità di rilascio inoltra a queste ultime – nonché alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea il cui territorio è attraversato senza che siano presi a bordo o deposti viaggiatori – una copia della domanda e di ogni altra documenta- zione utile, insieme con la propria valutazione.
2. Le autorità competenti della Svizzera e degli Stati membri dell’Unione europea cui è stato chiesto l’accordo notificano entro due mesi la loro decisione alle autorità di rilascio. Tale termine decorre dalla data di ricevimento della richiesta di accordo che figura nell’avviso di ricevimento. La mancata risposta entro tale termine da parte delle autorità consultate vale come risposta positiva e l’autorità di rilascio concede l’autorizzazione. La decisione notificata dalle autorità competenti degli Stati membri cui è stato chiesto l’accordo, se negativa, è opportunamente motivata.
3. Fatti salvi i paragrafi 7 Il Centro di Formazione Aziendale provvederà a comunicare al dipendente il rilascio dell’autorizzazione e 8, l’autorità di xxxxxxxx prende una decisione entro quat- tro mesi dalla data di presentazione della domanda da parte del trasportatore.
4. L’autorizzazione è rilasciata a meno che:
aal soggetto proponente (Sponsor) il richiedente nominativo individuato, di norma almeno 15 giorni prima dell'evento. Nella suddetta autorizzazione, al fine di evitare potenziali situazioni di conflitto d'interessi di cui il soggetto proponente non sia abbia conoscenza, s'inviterà quest’ultimo a prendere visione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Codice di Comportamento Aziendale, adottati dall'Azienda e pubblicati nella sezione amministrazione trasparente del sito internet aziendale (xxx.xxxx-xxxx.xx). Nei casi in cui si evidenzino criticità o irregolarità, l’UOC Gestione e Sviluppo Risorse Umane provvederà a trasmettere le dichiarazioni acquisite all’UOS Trasparenza ed Anticorruzione, specialmente in riferimento alla possibile esistenza di cause di conflitto di interessi anche potenziale, in grado di effettuare il servizio oggetto della domanda con il materiale di cui dispone direttamente;
b) il richiedente non abbia rispettato in passato le normative nazionali o inter- nazionali in materia di trasporti su strada, in particolare le condizioni e i re- quisiti relativi alle autorizzazioni per servizi di trasporto internazionale di viaggiatori, o abbia commesso gravi infrazioni delle regolamentazioni in materia di trasporti stradali, in particolare per quanto riguarda le norme ap- plicabili ai veicoli e le ore di guida e di riposo dei conducenti;
c) in caso di domanda di rinnovo dell’autorizzazione, le condizioni di quest’ul- tima non siano state rispettate;
d) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi det- tagliata, che il servizio interessato comprometterebbe gravemente, sulle trat- te dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto in vigore della Parte contraente. In questo caso, l’autorità competente definisce criteri non di- scriminatori che permettano di determinare se il servizio oggetto della do- manda comprometterebbe gravemente l’esistenza del servizio comparabile summenzionato e li comunica al Comitato misto su richiesta di quest’ultimo;
e) l’autorità competente di una Parte contraente decida, in base ad analisi det- tagliata, che lo scopo principale del servizio non è trasportare passeggeri tra fermate ubicate nei territori delle Parti contraenti. Qualora un servizio internazionale di autobus esistente comprometta grave- mente, sulle tratte dirette interessate, l’esistenza di un servizio comparabile coperto da uno o più contratti di servizio pubblico conformi al diritto della Parte contraente in seguito a circostanze eccezionali impossibili da prevede- re al momento del rilascio dell’autorizzazione, l’autorità competente di una Parte contraente può, con l’accordo del Comitato misto, sospendere o ritirare l’autorizzazione ad esercitare un servizio internazionale di autobus dopo un preavviso di sei mesi al trasportatore. Il fatto che un trasportatore offra prezzi inferiori a quelli offerti da altri tra- sportatori stradali, oppure che il collegamento in questione sia già effettuato da altri trasportatori stradali, non può costituire di per sé una giustificazione per respingere la domandaarrecare pregiudizio all’Azienda.
5. L’autorità di rilascio può respingere le domande esclusivamente per motivi com- patibili con il presente Accordo.
6. Se la procedura per la formazione dell’accordo di cui al paragrafo 1 non ha esito positivo, si può adire il Comitato misto.
7. Il Comitato misto adotta quanto prima una decisione, che entra in vigore entro trenta giorni dalla sua notifica alla Svizzera e agli Stati membri dell’Unione europea interessati.
8. Dopo aver espletato la procedura prevista nel presente articolo, l’autorità di rila- scio ne informa tutte le autorità di cui al paragrafo 1, inviando loro, se del caso, una copia dell’autorizzazione.
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Samples: Regolamento Aziendale Per La Sponsorizzazione Di Attività Formative